Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/03/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli, ha pronunciato all'udienza del
12/03/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 346/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Palermo, via Celona 19, presso lo studio dell'avv. ROBERTO DE PETRO dal quale
è rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Druento (TO), via Papa Giovanni XXIII 2, elettivamente domiciliato in Torino, via delle Alpi 3 10138, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO MARIA ROMEO dal quale è rappresentato e difeso per procura allegata alla comparsa costitutiva
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da illegittima sospensione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“ritenere e dichiarare impraticabile, illegittimo e contrario al diritto eurounitario
l'obbligo di green pass imposto al ricorrente ex art. 9 septies del d.l. 52-2021
(norma introdotta dall'art.3 del d.l. 127-2021), per i motivi spiegati in narrativa;
1
- ritenere e dichiarare che il datore di lavoro e/o la sig.ra non Parte_2 erano in alcun modo legittimati alla verifica del green pass del ricorrente;
- ritenere e dichiarare che la richiesta datoriale verso il ricorrente di dati sensibilissimi di tipo sanitario è avvenuta in violazione del diritto italiano ed eurounitario. Per l'effetto, sospendere ovvero dichiarare inefficaci ovvero annullabili o nulli: - il dpcm del 17 giugno 2021, e sue successive integrazioni e modifiche;
- l'atto di controllo del green pass del 19.10.2021 (all.2); - la comunicazione di assenza ingiustificata del 29.10.2021 con sospensione del ricorrente dal lavoro e dalla retribuzione (all.3), con effetti dal 16.10.2021 al
30.4.2022. Conseguentemente, condannare la resistente società
[...]
p.i. e c.f. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Druento, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII N. 2 a corrispondere al ricorrente
[...]
come sopra generalizzato: - euro 26.240,07 per le trattenute stipendiali Pt_1 siccome calcolate in virtù della ctp allegata (all.120) e buste paga (all.121); - il risarcimento danni, da liquidarsi in euro 200 giornalieri x 138gg. di sospensione
(giusta ordinanza del Trib. Firenze del 20.11.2023, all.32) per un totale di euro
27.600, ovvero in altra somma ritenuta equa, per la subita discriminazione
(decreto legislativo n.216/2003), per la compressione dei diritti fondamentali al lavoro e al sostentamento proprio e della propria famiglia, intesi, a mente degli artt. 4 e 36 Cost. come libertà dal bisogno, espressione della libertà della persona e della sua dignità. La Corte Costituzionale ha più volte chiarito come
«la tutela dei diritti fondamentali prescinda dalla ricorrenza di un danno patrimoniale quando la lesione incida sul contenuto di un diritto fondamentale»
(C. Cost. 307-1990, 184-1986, 88-1979), per un totale di euro 53.840,07 oltre
a rivalutazione ed interessi fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze, contributo unificato, anticipazioni ed onorari di causa.”
Per parte convenuta:
“IN VIA PRELIMINARE Per i motivi sopra indicati, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ditta Convenuta. NEL MERITO Per le ragioni evidenziate in fatto e diritto, rigettare il ricorso in quanto infondato.”
2 RGL n. 346/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. afferma di essere dipendente della Parte_1 Controparte_1
addetto dal 2020 alla mansione di autista e di essere stato
[...] sospeso dal lavoro e dalla retribuzione, come da comunicazione del
29/10/2021, dal 16/10/2021 al 30/04/2022, a seguito di controllo con esito negativo sul green pass, effettuato il 19/10/2021 dalla sig.ra
[...]
. Parte_2
2. Il ricorrente chiede, previa dichiarazione dell'illegittimità dell'obbligo del green pass, previa dichiarazione dell'illegittimità del controllo dello stesso da parte del datore di lavoro e della richiesta di esibizione stessa, che siano sospesi o dichiarati nulli, annullabili o inefficaci sia il DPCM 17 giugno 2021, sia l'atto di controllo del green pass del 19/10/2021, sia la comunicazione di assenza ingiustificata del 29/10/2021 e pertanto che la
[...]
sia condannata al pagamento della somma di euro Controparte_1
53.840,07 oltre a rivalutazione e interessi, di cui euro 26.240,07 per le illegittime trattenute stipendiali subite e euro 27.600,00 a titolo di risarcimento dei danni.
3. A tal fine ha dedotto:
- che il DL 127/2021, attraverso l'individuazione del green pass come condicio sine qua non per l'accesso al luogo di lavoro, viola l'art. 3 CEDU e l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- che i tamponi sono uno strumento inattendibile ed è stato dunque irrazionale subordinare il rilascio del green pass a tale strumento;
- che il green pass, sia qualora rilasciato a seguito di vaccinazione, sia qualora rilasciato a seguito di tampone, si è rivelato uno strumento inidoneo a conseguire il risultato della sicurezza dal contagio sul posto di lavoro;
- che la sospensione dei lavoratori edili privi di green pass è stata contraria ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza;
- che la sanzione della sospensione dal lavoro a fronte della mancanza del green pass viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza;
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- che la vaccinazione non ha fermato la pandemia COVID né ha impedito decessi ed ospedalizzazioni;
- che la possibilità di contagio erano le stesse per vaccinati e non vaccinati;
- di essere stato pertanto oggetto di discriminazione sul luogo di lavoro in violazione dell'art.2 comma I del D.Lgs. 216/2003 emanato in attuazione della direttiva 2000/78/CE;
- che non sussisteva la legittimazione da parte del datore di lavoro in materia di controllo del green pass, la quale sarebbe potuta sussistere solo in caso di formale incarico da parte del Titolare del trattamento dei dati, come previsto dall'art. 28 comma II del GDPR, nonché dall'art.13, comma 3, del
DPCM del 17 giugno 2021, ovvero il Ministero della Salute;
- che non sussisteva né una situazione emergenziale né una pandemia;
- che sia alla data di emanazione del d.l. 127- 2021 sia in quella di emanazione del d.l. 24/2022 non sussisteva alcuno stato di emergenza;
- che la vaccinazione non avrebbe potuto rappresentare un'alternativa ai tamponi, sia perché i vaccini sono stati prodotti utilizzando tessuti provenienti da feti, contrastando così con la legittima obiezione di coscienza all'aborto, sia perché l'imposizione della vaccinazione era comunque illegittima alla luce del diritto interno e di quello eurounitario;
- che i farmaci Pfizer - CH, RN, Johnson ecc. non possono essere definiti vaccini bensì farmaci genici nocivi, alla luce della mancanza di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dalle autorità dello
Stato membro oppure dalla Commissione, come previsto dall'art. 6 della
Direttiva C.E. 83-2001, dall'art. 3 del Regolamento CE 726-2004, dall'art.6
D.Lgs 219-2006;
- che i suddetti farmaci sono medicinali di terapia genica, ai sensi dell'art.2 lett.a) del regolamento UE 1394-2007 e Direttiva CE 83-2001 parte IV allegato I paragrafo 2 e segg.;
- che i suddetti farmaci hanno una composizione qualitativa (a base di mRna) incompatibile con la qualificazione di vaccini, come previsto dall'art.8 comma III lett. b Direttiva CE 83-2001 e dall'art.8 comma III lett. b D.Lgs.
219-2006;
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- che i suddetti farmaci, in quanto il loro funzionamento si basa sull' mRna, non possono soddisfare il requisito previsto dall' all. I parte III paragrafo
1.2 della Direttiva a CE 83-2001;
- che, in quanto privi di efficacia immunizzante, tali farmaci violano l'art. 1 punto 4 della Direttiva CE 83-2001;
- che tali farmaci, in quanto facenti uso di sostanze non registrate, violano gli articoli 191 TFUE e 1, 6 e seguenti del Reg. CE 1907/2006;
- che tali farmaci violano l'art. 4 del Regolamento UE 507-2006, in quanto non soddisfano i requisiti previsti per la concessione dell'autorizzazione al commercio di farmaci;
- che è stato utilizzato un algoritmo illogico ed ascientifico per accertare il nesso di casualità tra effetti collaterali e somministrazione del farmaco;
- che tali farmaci sono sperimentali, in base a quanto previsto dall'art. 1 n.
33 Dir. CE 83/2001;
- che dalla recente pubblicazione dei contratti tra l'Unione Europea e CP_2
e RN emerge la natura sperimentale di tali farmaci;
- che l'autorizzazione all'immissione in commercio di tali farmaci ha violato il Regolamento UE 536/2014 gli artt. 3 e 8 CEDU.
4. Il ricorrente chiede che: sia dichiarato impraticabile, illegittimo e contrario al diritto eurounitatrio l'obbligo di green pass, sia dichiarata la mancanza di legittimazione del datore di lavoro in relazione all'effettuazione dei controlli sul green pass, sia dichiarata la violazione del diritto italiano ed eurounitario in relazione alla richiesta da parte del datore di dati sensibilissimi;
per l'effetto, siano dichiarati nulli, annullabili o inefficaci il
DPCM del 17 giugno 2021 e sue successive integrazioni e modificazioni,
l'atto di controllo del green pass del 19/10/2021, la comunicazione di assenza ingiustificata del 29/10/2021; sia condannata la società convenuta al pagamento di euro 26.240,07 per le trattenute stipendiali, nonché euro 53.840,07 a titolo di risarcimento del danno.
5. Si è costituita la società convenuta Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente sia la mera natura di comunicazione della missiva 29/10/2021 con la quale veniva
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contestata al ricorrente la mancanza di green pass, sia il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
6. La causa giunge a decisione in assenza di attività istruttoria.
7. Occorre preliminarmente disattendere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società convenuta: l'oggetto del giudizio è la verifica della legittimità della sospensione del ricorrente dal rapporto di lavoro, con le conseguenti ricadute retributive e risarcitorie;
il ricorrente propone domande dirette al proprio datore di lavoro rispetto alle quali la legittimità della normativa applicabile costituisce mero presupposto dell'azione, avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro rispetto a cui la legittimazione passiva della convenuta non può essere posta in dubbio.
8. La sospensione dal lavoro del ricorrente è stata disposta a seguito della constatazione che il sig. , al controllo posto in essere dal datore Parte_1 di lavoro il 19/10/2021, risultava sprovvisto di certificazione verde (c.d. green pass); con comunicazione del 29/10/2021 la convenuta ha reso noto al lavoratore di ritenere ingiustificata l'assenza senza riconoscimento retributivo sino all'esibizione di idonea certificazione;
la sospensione ha avuto effetti dal 16/10/2021 al 30/04/2022.
9. Attesa la professione del ricorrente (operaio con mansioni di autista addetto al trasporto di macchinari edili), va evidenziato che non sussisteva
– al momento della disposta sospensione – alcun obbligo vaccinale in capo al sig. : l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni è stato Parte_1 introdotto solo successivamente (a far data dal 08/01/2022, data di entrata in vigore del DL 07/01/2022 n. 1 che ha introdotto l'art. 4 quater
DL 44/2021), quando il ricorrente era già sospeso, e non ha avuto efficienza causale nel determinare la sospensione impugnata nel presente giudizio. Deve pertanto ritenersi non rilevante per la presente decisione ogni argomentazione in merito a natura ed efficacia dei vaccini, dovendo essere preso in esame unicamente l'aspetto relativo alla legittimità della normativa che ha imposto il green pass per l'accesso sui luoghi di lavoro, che – per chi, come il ricorrente, non era vaccinato – poteva essere
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ottenuto con l'effettuazione di un semplice test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (c.d. tampone).
10. Il DL 52/2021, all'art. 9 septies, primo comma, ha introdotto l'obbligo di green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro nel settore privato, originariamente dal 15/10/2021 al 31/12/2021: “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9- ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76.”; tale termine finale è stato successivamente prorogato al
31/03/2022 ed infine al 31/04/2022.
11. Il comma 4, primo periodo, del medesimo articolo ha posto in capo ai datori di lavoro l'obbligo di effettuare i controlli relativi al possesso da parte dei lavoratori della certificazione in oggetto: “I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.”; i commi 5 e 6 prevedono: “5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale
i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati
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assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso
o emolumento, comunque denominato”.
12. Nel caso in esame il ricorrente, a seguito di controllo con esito negativo circa il possesso del green pass effettuato dall'odierna convenuta in data 19/10/2022, è stato ritenuto assente ingiustificato, così come previsto dal comma 6 dell'articolo 9 septies del d.L. 52/2021. Deve quindi osservarsi come il datore di lavoro abbia dato corretta esecuzione delle disposizioni della normativa vigente, peraltro assistita da sanzioni amministrative, effettuando i controlli ivi previsti.
13. Non vi sono dubbi circa la sussistenza di circostanze rientranti nella definizione di “casi straordinari di necessità e di urgenza”, tali da consentire, ai sensi dell'art. 77 comma 2 Cost., l'adozione della normativa rilevante per la presente decisione con lo strumento del decreto legge, potendosi ritenere – con particolare evidente chiarezza – costituire fatto notorio che la pandemia da infezione da SARS-CoV-2 abbia richiesto plurimi adattamenti normativi nel corso del suo divenire, certamente inconciliabili con i tempi della produzione legislativa parlamentare;
il ricorrente (cfr. § 13 e 14 del ricorso) contesta l'insussistenza dello stato di emergenza con riferimento ai DL 127/2021 e 24/2022, ma non si spinge a chiedere che sia sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 77 comma 2 Cost. (questione che, per quanto sopra osservato, sarebbe da ritenersi manifestamente infondata).
14. In relazione alla dedotta incompatibilità con gli artt. 3 e 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e con l'art. 4 della Carta di Nizza della normativa inerente il green pass, ed in particolare dell'obbligo – per chi non è sottoposto a vaccino – di effettuare il test antigenico, deve ritenersi del tutto sproporzionata la censura relativa alla violazione del divieto di tortura, di pene o trattamenti inumani o degradanti, e del diritto
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al rispetto della vita privata a familiare: ciò che la legge dispone è che chi non si sottopone al vaccino effettui il c.d. tampone, e che gli sia concesso l'accesso ai luoghi di lavoro solo in caso di esito negativo. Non vi è alcuna evidenza della dannosità per la salute nell'effettuazione ripetuta del tampone: al di là delle considerazioni allarmistiche del consulente del ricorrente (cfr. doc. 4), non vi è alcuna evidenza di pericoli per la salute nel sottoporsi a frequenti applicazioni del tampone naso-faringeo, né a posteriori e nonostante l'enorme quantità di dati disponibili è stato verificato un incremento delle patologie nasali. In ogni caso, la previsione del green pass costituisce una misura ragionevole in relazione alle finalità di ordine costituzionale perseguite, ancorché la frequente sottoposizione al tampone possa essere spiacevole ed onerosa per i soggetti non vaccinati.
15. Può essere utile riportare ex art. 118 disp. att. c.p.c. un passo della sentenza n. 674/2022 della Corte d'Appello di Torino: “ … D'altra parte, premesso che ai sensi degli artt. 3 e 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea la materia della salute non rientra tra le competenze esclusive né concorrenti dell'Unione Europea, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dalla legge nel caso di rifiuto di vaccinarsi è una conseguenza rispondente ai requisiti di proporzionalità sanciti dall'art. 52 della Carta europea dei diritti fondamentali (cd. Carta di Nizza), essendo rispettate - per quanto già sopra esposto - tutte le condizioni poste da tale norma per giustificare l'introduzione di limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà assicurate dalla Carta stessa, vale a dire che siano prescritte con legge, che rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà, e che siano proporzionate. Come già ben chiarito nella sentenza impugnata,
i regolamenti UE 953 e 954 del 2021, nell'introdurre un certificato verde digitale a tutela della libera circolazione dei cittadini dell'unione europea durante la pandemia si riferiscono a una misura diversa da quella decisa dal legislatore statale essendo finalizzati a facilitare la circolazione tra gli
Stati superando eventuali misure restrittive transfrontaliere introdotte dalle legislazioni emergenziali nazionali. Per altro verso “si deve ricordare
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che proprio la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella recente e significativa sentenza IČ e altri c.Repubblica Ceca dell'8 aprile 2021 emessa dalla Grande Camera in ric. n.47621/13, n. 3867/14, n. 73094/14,
n. 19306/15, n. 19298/15 e n. 43883/1, ha ritenuto che le nove vaccinazioni obbligatorie introdotte nella Repubblica Ceca – in quel caso a tutela dei minori– possono costituire, ai sensi dell'art. 8 della CEDU, una legittima interferenza nel diritto al rispetto della vita privata quando vi sia una base legale, uno scopo legittimo ed esse siano necessarie in una società democratica per garantire, tra l'altro, il principio di solidarietà, che consiste nell'esigenza di proteggere tutti i membri della società e, in particolare, quelli che sono più vulnerabili, a tutela dei quali si chiede al resto della popolazione di assumersi un “minimo rischio” sotto forma di vaccinazione (v., in particolare, §§ 279 e 306 della sentenza).” (v.
Consiglio di Stato sentenza n.7045/2021, punto 37.1 e segg.). In un contesto di emergenza pandemica la prescrizione dell'adempimento, da parte delle categorie indicate dalla legge, costituisce misura del tutto proporzionata nella doverosa valutazione scientifica del rapporto tra rischi
e benefici.”
16. In relazione alle censure sollevate dal ricorrente sia circa la mancata informativa sul trattamento dei dati personali, sia circa il dedotto difetto di legittimazione della sig.ra in materia di controllo del Parte_2
Green Pass, va richiamata la sentenza della Corte di Giustizia 659/2023, con la quale la Corte medesima ha stabilito che: “La nozione di
«trattamento» di dati personali, di cui all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),deve essere interpretata nel senso che: essa include la verifica, mediante un'applicazione mobile nazionale, della validità di certificati
COVID-19 interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione, rilasciati ai sensi del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del
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Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e
l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di
COVID-19, e utilizzati da uno Stato membro a fini nazionali.”
17. L'articolo 9 del D.L. 52/2021 con il quale è stata introdotta la certificazione verde Covid-19, nel testo vigente al momento del controllo a cui è conseguita la sospensione, rinvia nel suo decimo comma al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Giugno 2021, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dettante le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Il capo III di tale decreto, intitolato “Titolarità del trattamento dei dati personali, informativa e misure di sicurezza” individua all'art. 15 il Ministero della Salute come
Titolare del trattamento dei dati, mentre l'art.16 stabilisce che: “. Le certificazioni verdi COVID-19 e i dati di contatto forniti dagli intestatari sono conservati fino al termine di validità delle certificazioni medesime. I dati che hanno generato la certificazione, provenienti dal Sistema TS, vengono cancellati, alla scadenza della stessa, dal Sistema TS, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più ampio.
2. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16
e 18 del regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità indicate nell'ambito delle informazioni rese all'interessato, ai sensi degli articoli 13
e 14 del regolamento (UE) 2016/679, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e attraverso gli strumenti digitali di cui all'art. 11 del presente decreto.
3. In ragione della necessità di assicurare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trattati ai sensi del presente decreto, l'interessato può esercitare il diritto di rettifica di cui all'art.16 del regolamento (UE) 2016/679 attraverso il servizio di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), del presente decreto, con garanzia di
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riscontro entro un termine congruo rispetto alla validità della certificazione rilasciata all'interessato”. Deve ritenersi dunque che il Ministero della
Salute, titolare del trattamento, abbia adempiuto al proprio obbligo di fornire all'interessato le informazioni previste nel GDPR.
18. Per quello che concerne la legittimazione di al Parte_2 controllo del Green Pass è sufficiente citare l'art. 9 septies del d.L.
52/2021, che al comma 4 attribuisce ai datori di lavoro il compito di effettuare i controlli sul Green Pass: il ricorrente è stato controllato direttamente dalla legale rappresentante della società datrice di lavoro, che è il soggetto incaricato per legge della verifica della certificazione verde, ancorché il titolare del trattamento sia il Ministero della Salute;
non si pone quindi alcun problema di delega formale al controllo, e non vi è alcuna contestazione circa il rispetto delle modalità dettate dal DPCM sopra richiamato per la verifica tramite l'APP messa a disposizione dal Ministero, appositamente realizzata per consentire la verifica dei soli dati rilevanti ai fini di consentire l'accesso al luogo di lavoro con protezione di tutti gli altri dati sensibili.
19. Occorre pertanto rilevare che la sospensione imposta al ricorrente è stata legittima e pienamente rispettosa delle disposizioni normative in merito, delle quali deve escludersi l'illegittimità allegata dal ricorrente. Il ricorso non può pertanto essere accolto con quanto consegue alla soccombenza in relazione alle spese del giudizio. Poiché il valore della causa (€ 53.840,07) è prossimo all'estremo inferiore dello scaglione di riferimento (€ 52.000-260.000), le spese di lite vengono liquidate in prossimità degli onorari minimi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
12 RGL n. 346/2024
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA
e successive occorrende.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Torino, il 12/03/2025
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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