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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/07/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Rosanna Bruno
- Ricorrente - contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R. Caracuta
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26 aprile 2023 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo derivante dal riconoscimento della malattia professionale
(broncopneumopatia cronica ostruttiva), inutilmente chiesto in sede amministrativa in data
11.08.2021, nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa (da cumulare con i postumi, pari al 20%, riconosciuti in precedenza per le altre malattie professionali) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente CP_1 normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale e l'invocata consulenza tecnica, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle
1
ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
I testimoni escussi hanno confermato le circostanze dedotte in ricorso relative alle sostanze a cui è stato esposto il ricorrente nel corso della propria attività lavorativa.
In ordine agli aspetti medico-legali, il consulente ha espresso le seguenti conclusioni:
“1 - Il Signor è affetto da una "BPCO a scarsa incidenza funzionale" da Parte_1 ascrivere a causa occupazionale.
2 - La percentuale di danno biologico di tale patologia è pari al 5% (cinque per cento), in applicazione a quanto previsto dal codice 333, - allegato 2 (tabella relativa alle pneumopatie ostruttive con riferimento all'indice FEV1) per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza
18/10/2023, data in cui ha eseguito una nuova visita pneumologica corredata di spirometria presso il Poliambulatorio di Grottaglie del DSS N°6 dell' con diagnosi di "BPCO (gruppo CP_2
B di gravità) con parametri ai limiti inferiori della norma all'esame spirometrico (FVC 80% -
FEV¹ 79%).
3 - Il danno biologico permanente, complessivamente considerato con criterio proporzionale a scalare, previsto dalla metodologia medico-legale in uso nella valutazione delle patologie coesistenti e comprensivo delle patologie già riconosciute, è correttamente valutabile nella misura del 24% (ventiquattro per cento), con decorrenza dal 18/10/2023.”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto, la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per
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inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura del 24% con decorrenza dalla domanda dell'11.08.2021.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento delle differenze sui ratei maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese di lite e di C.T.U. seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 24% con decorrenza dalla domanda dell'11.08.2021 - condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in €.1300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di CTU, liquidate in separato decreto, in via definitiva a carico della parte convenuta.
Taranto, 9 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Rosanna Bruno
- Ricorrente - contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R. Caracuta
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26 aprile 2023 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo derivante dal riconoscimento della malattia professionale
(broncopneumopatia cronica ostruttiva), inutilmente chiesto in sede amministrativa in data
11.08.2021, nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa (da cumulare con i postumi, pari al 20%, riconosciuti in precedenza per le altre malattie professionali) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente CP_1 normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale e l'invocata consulenza tecnica, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle
1
ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
I testimoni escussi hanno confermato le circostanze dedotte in ricorso relative alle sostanze a cui è stato esposto il ricorrente nel corso della propria attività lavorativa.
In ordine agli aspetti medico-legali, il consulente ha espresso le seguenti conclusioni:
“1 - Il Signor è affetto da una "BPCO a scarsa incidenza funzionale" da Parte_1 ascrivere a causa occupazionale.
2 - La percentuale di danno biologico di tale patologia è pari al 5% (cinque per cento), in applicazione a quanto previsto dal codice 333, - allegato 2 (tabella relativa alle pneumopatie ostruttive con riferimento all'indice FEV1) per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza
18/10/2023, data in cui ha eseguito una nuova visita pneumologica corredata di spirometria presso il Poliambulatorio di Grottaglie del DSS N°6 dell' con diagnosi di "BPCO (gruppo CP_2
B di gravità) con parametri ai limiti inferiori della norma all'esame spirometrico (FVC 80% -
FEV¹ 79%).
3 - Il danno biologico permanente, complessivamente considerato con criterio proporzionale a scalare, previsto dalla metodologia medico-legale in uso nella valutazione delle patologie coesistenti e comprensivo delle patologie già riconosciute, è correttamente valutabile nella misura del 24% (ventiquattro per cento), con decorrenza dal 18/10/2023.”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto, la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per
2
inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura del 24% con decorrenza dalla domanda dell'11.08.2021.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento delle differenze sui ratei maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese di lite e di C.T.U. seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 24% con decorrenza dalla domanda dell'11.08.2021 - condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in €.1300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di CTU, liquidate in separato decreto, in via definitiva a carico della parte convenuta.
Taranto, 9 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
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