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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/07/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * *
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 9 aprile 2025, iscritta al n. 892 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...] nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, al Viale Parioli n. 101/E, presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Marano e Fabrizio Ceccarelli che li rappresentano e difendono per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative alla separazione personale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 9 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla separa- zione personale stabilite con decreto di omologa emesso il 20 marzo 2003 dal Tri- bunale di Viterbo. Ciò in quanto sono medio tempore variate le condizioni econo- miche della sig.ra e la figlia ha raggiunto l'indipen- Parte_1 Persona_1
denza economica.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti nuove condizioni:
“1. In parziale riforma delle condizioni vigenti, disporre e porre a carico del marito in favore della moglie, un assegno mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
2. Dare atto della cessazione dell'obbligo di mantenimento della figlia , Per_1
per essere la stessa economicamente indipendente”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento delle nuove condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in moti- vazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
* * *
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 9 aprile 2025, iscritta al n. 892 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...] nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, al Viale Parioli n. 101/E, presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Marano e Fabrizio Ceccarelli che li rappresentano e difendono per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative alla separazione personale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 9 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla separa- zione personale stabilite con decreto di omologa emesso il 20 marzo 2003 dal Tri- bunale di Viterbo. Ciò in quanto sono medio tempore variate le condizioni econo- miche della sig.ra e la figlia ha raggiunto l'indipen- Parte_1 Persona_1
denza economica.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti nuove condizioni:
“1. In parziale riforma delle condizioni vigenti, disporre e porre a carico del marito in favore della moglie, un assegno mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
2. Dare atto della cessazione dell'obbligo di mantenimento della figlia , Per_1
per essere la stessa economicamente indipendente”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento delle nuove condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in moti- vazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)