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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3097/2021 R.G, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del 2.4.2025,
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) rappresentati e difesi,
[...] C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti, dall'avv.
Armando Florio (C.F.: e dall'avv. Antonio Parisi C.F._3
(C.F.: , ed elettivamente domiciliati presso il loro C.F._4 studio in Nola, Via Giacomo Imbroda n. 69
-RICORRENTI-
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar del 2.5.2016, rep. 31575, Persona_1 raccolta 14430, dall' Avv. Guido Maria Talarico (C.F.:
) dell'Avvocatura Regionale, presso il quale C.F._5 elettivamente domicilia in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81
-RESISTENTE- FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo del giudizio notificato in data 24.5.2021 alla
(di seguito “ ”) e rinotificato, ai sensi dell'art. Controparte_1 CP_1
176 R.D. 1775/1933, il 28.9.2021, e Parte_1 Parte_2 hanno esposto:
- di essere proprietario di un fondo agricolo, sito nel Parte_1
Comune di Nola, località Rione Mascia, riportato in Catasto al Foglio 30, mappale 97, confinante ad Ovest con l'Alveo Quindici, a Sud con le particelle 94 e 63, a nord con le particelle 44, 130 e 126 ed ad Est con le particelle 152 e 155. Detto fondo ha un' estensione di are 124,45, reddito dominicale di € 321,37 e reddito agrario di € 96,41;
- è proprietario di due fondi agricoli, siti nel Comune di Parte_2
Nola, località Rione Mascia: il primo è riportato in Catasto al Foglio 30, mappale 35, confinante ad Ovest con l'Alveo Quindici a Nord con la particella 150, a Sud con stradina di accesso al rione Mascia, ad Est con la particella 82, di estensione are 74,78, reddito dominicale € 193,10, reddito agrario € 57,93; il secondo riportato in Catasto al Foglio 30, mappale 412, confinante ad Ovest con l'Alveo Quindici, a Nord con la particella 106, a Sud con la particella 34, di estensione are 42,88, reddito dominicale € 83,05,reddito agrario € 35,43;
- i fondi descritti presentano un andamento pianeggiante e sono tutti coltivati a noccioleto, classe 1 di età media 15-20 anni di qualità “ S.
Giovanni”, “Mortarelle” e “Tonde”;
- a causa degli eventi meteorici del 29 e 30 settembre 2020, il Regio
Lagno “Alveo Quindici” esondava in seguito a cedimento del suo argine e si verificava un travaso di acque nei terreni dei ricorrenti;
-la causa principale della esondazione è da ricondursi alla mancanza di interventi strutturali di pulizia e di sistemazione degli argini dell'alveo, lasciato per lungo tempo in uno stato di abbandono da parte dell' autorità competente per cui, la massa di detriti, sabbia e terreno trascinati dall'acqua e accumulati nell'alveo, hanno innalzato il letto del corso d'acqua riducendo la sua capacità di scolo fino a creare una occlusione completa;
nel caso specifico, la massa d'acqua torrentizia portata dall'Alveo Quindici proveniente dal Vallo di Lauro, che in prossimità del tratto in cui l'Alveo (agro di Nola-Palma Campania) si incurva, è andata a infrangersi contro l'ammasso di detriti vari, pietrame di tufo, carcasse di oggetti, tronchi e rami, con conseguente impossibilità di deflusso e successiva rottura dell'argine destro dell'alveo da cui si è rovesciata nei terreni in questione, trascinando fango e detriti vari;
- l'esondazione si è ripetuta sui fondi dei ricorrenti anche in occasione delle piogge del 6.12.2020 e dei giorni compresi tra il 7.1.2021 e il
10.1.2021; l'assenza di manutenzione del corso d'acqua e il mancato intervento sull'argine danneggiato, anche dopo l'evento dannoso del
6.12.2020, ha determinato gravi danni, con conseguente pregiudizio alle coltivazioni, poiché la massa del fango alluvionale ha lasciato sul terreno una coltre melmosa e detriti che rendono e vano qualsiasi trattamento di coltivazione del terreno, ostacolano l'alimentazione e l'ossigenazione delle piante per cui, se non rimossi tempestivamente, possono condurre alla loro morte per asfissia;
- i ricorrenti hanno conferito all'architetto l'incarico di Persona_2 redigere una perizia per la valutazione dei danni arrecati ai fondi in questione;
il consulente di parte, dopo vari accessi sui luoghi di causa, ha quantificato i danni ed individuato gli interventi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero: pulizia superficiale del terreno con rimozione dei detriti vari, pietrame di tufo, carcasse di elettrodomestici, tronchi e rami, sgombero dello strato di fango e sabbia da eseguirsi a mano non essendo possibile l'utilizzo di mezzi meccanici a causa dei filari di piante distanti tra loro circa 2,50 metri, trasporto a discarico dei materiali speciali di risulta, sconcatura ai piedi delle piante, interventi tutti da eseguirsi a mano;
-il consulente di parte ha stimato in € 70.817,45 la spesa che i ricorrenti avrebbero dovuto sostenere per riportare i fondi al pristino stato dopo il primo allagamento, avvenuto il 30.9.2020 ed in € 38.949,30 la spesa che i ricorrenti avrebbero dovuto sostenere per la bonifica successiva alle esondazioni del 6.12.2021 e dei primi giorni di gennaio 2021. Tutto ciò premesso, non avendo raggiunto esito positivo i tentativi di definite bonariamente la questione, i ricorrenti hanno promosso il presente giudizio e chiesto la condanna della al Controparte_1 pagamento a titolo di risarcimento dei danni della somma da accertare in corso di causa mediante CTU.
*
Si è costituita la in data 7.10.2022 ed ha concluso per il rigetto CP_1 delle domande formulate dai ricorrenti, contestando, anzitutto, le due consulenze di parte depositate dai ricorrenti. Ha eccepito, secondo l'ordine delle difese esposte in memoria, il caso fortuito e la conoscibilità dell'evento da parte dei ricorrenti, l'assenza di prove in relazione ai fatti ed ai danni, ai lavori eseguiti e allo smaltimento dei rifiuti, la carenza di legittimazione passiva della a fronte della responsabilità del CP_1
(nel cui Controparte_2 comprensorio rientra il bacino idrografico dell'alveo in oggetto, tenuto conto che l'alveo fa parte del sistema dei “Regi Lagni”) CP_3 nonché dell' Autorità di Bacino Campania Centrale, del Comune di Nola e della Provincia di Napoli, la mancata prova dei titoli di legittimazione attiva da parte dei ricorrenti, l'assenza di documentazione fiscale e contabile sulle attività agricole esercitate, sul reddito percepito negli anni antecedenti l'evento, la mancanza di documenti di acquisto di sementi, attrezzature e beni mobili, di bolle di trasporto a discarica e di fatture sui lavori di ripristino eseguiti.
*
Ammessa la prova per testi, come da ordinanza del 7.10.2022, con delega, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, al Tribunale di
Benevento, ed espletato il mezzo istruttorio, le conclusioni sono state rassegnate all'udienza del 7.3.2023.
Depositate dalle parti le difese conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 2.4.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare di merito, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, come risultante dalla documentazione depositata all'atto dell'iscrizione a ruolo (atto di donazione e divisione per notar in Pietravairano del 7.6.2012, rep. n° 1899, racc. n.° Persona_3
1199 e visure catastali).
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, CP_1 trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n.
2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Quanto alla prova dell'an debeatur e del nesso di causalità fra i danni di cui in ricorso e la esondazione de qua, va rilevato che tali circostanze sono state confermate dai testi escussi, e Controparte_4 CP_5
, che hanno dichiarato di aver assistito personalmente agli
[...] eventi dannosi di settembre e dicembre 2020 e di gennaio 2021. Hanno confermato, altresì, anche mediante il riconoscimento dei luoghi di causa, come rappresentati nelle fotografie allegate alla consulenza di parte che sono state loro mostrate nel corso della prova, che sul fondo in questione erano impiantati alberi di nocciolo e che molte piante sono andate perdute a causa del fango che si è consolidato sul terreno. Gli stessi testi hanno confermato che in occasione della prima esondazione aveva ceduto l'argine del corso d'acqua con sversamento sul terreno di acqua mista a fango e rifiuti di vario genere e che, anche dopo le esondazioni che si sono verificate successivamente, non fu effettuato nessun intervento da parte dell'Ente preposto. Il teste ha Controparte_5 precisato: “Ricordo che quando è avvenuta la prima esondazione le nocciole non erano ancora state raccolte e sono andate perse”. Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, che hanno confermato i capi di prova articolati, e della documentazione acquisita agli atti del processo, quindi, si può ritenere provato che nei giorni 29-30 settembre
2020, il Regio Lagno “Alveo Quindici” esondava in seguito a cedimento del suo argine, con conseguente travaso di acque nei terreni in questione, e che le esondazioni a danno del terreno del ricorrente si verificavano nuovamente il 6 dicembre 2020 e nei giorni 7,8,9 e 10 gennaio 2021.
Occorre ora verificare se la convenuta possa o Controparte_1 meno essere ritenuta ente preposto alla custodia e manutenzione del corso d'acqua in questione.
Ebbene, nella specie la sostiene che la responsabilità dell'evento CP_1 debba essere ascritta al Controparte_2
nonché all'Autorità di Bacino Campania Centrale, al
[...]
Comune di Nola e alla Provincia di Napoli, che non sono parte del giudizio, né sono stati chiamati in causa.
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è l'Ente istituzionalmente CP_1 preposto (insieme al ) alla custodia dell'Alveo Quindici. CP_2
Deve ritenersi sussistente la responsabilità della per la Controparte_1 mancata manutenzione dell'Alveo Quindici, in quanto non vi è dubbio che il corso d'acqua in questione sia un corso d'acqua di natura demaniale, ragion per cui la sua tutela e manutenzione rientra tra le competenze della . Controparte_1
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del
D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche
l'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva, alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata,
a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/98
(nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di quarta e quinta categoria, tra le quali rientra l'alveo Quindici che fa parte del sistema dei lagni di origine borbonica).
In capo alla , pur dopo la legge regionale n. 4/2003, Controparte_1 permane certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque pubbliche nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il cd. “alveo
Quindici”).
Ne consegue la sussistenza della responsabilità di entrambi gli enti, seppur a titolo diverso;
tuttavia, va ribadito che nel caso di specie il e gli altri Enti indicati come responsabili dalla nelle CP_2 CP_1 sue difese, non sono stati evocati in giudizio dal ricorrente, né chiamati in causa dalla parte convenuta;
pertanto, qualsiasi delibazione circa la corresponsabilità è priva di rilievo.
Detta responsabilità del , ad ogni modo, non esclude (come CP_2 invece sostiene la nella sua comparsa di costituzione), bensì si CP_1 aggiunge a quella della , di recente ribadita dal Tsap Controparte_1
(cfr. Tsap 110/2019), in cui si è affermato che la è CP_1 effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs.
152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è ente istituzionalmente CP_1 preposto (insieme al ) alla custodia dell'Alveo Quindici e, CP_2 pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi in occasione dell'esondazione verificatasi per l'accertata omessa manutenzione all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione (cfr. sentenza n.
3321/2022); difatti, essendo pacifico che il sistema idraulico dei Regi rientra nella zona di ampliamento del comprensorio di competenza Pt_3 del , Controparte_2 quest'ultimo ne ha l'obbligo di manutenzione e custodia, pur in assenza di un apposito atto di consegna da parte della . CP_1
In particolare, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciandosi in relazione all'alveo Ponteca, rientrante nel sistema del
“Regi Lagni”, ha più volte affermato (cfr. sentenze nn. 134/2019,
157/2019, 213/2019) che l'art. 33, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 4/2003 ha espressamente ricompreso il bacino dei CP_1
Regi Lagni nel comprensorio di bonifica Volturno-Garigliano: per cui, in virtù di tale previsione legislativa (e tenuto conto che la ben può CP_1 delegare ai Consorzi di bonifica le sue funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura), gli oneri di manutenzione dei detti Regi Lagni, e dei canali che di essi fanno parte, gravano sul Consorzio di bonifica Volturno-Garigliano, senza necessità di un apposito atto di consegna da parte della e senza CP_1 necessità di un piano di classifica (che rappresenta una sorta di tabella millesimale di contribuzione con cui vengono ripartite le spese sostenute dal per i lavori di bonifica), fatti salvi i soli casi in cui vi sia un CP_2 espresso provvedimento del Presidente della Giunta Regionale che, ai sensi degli artt. 2, 3 e 12 della citata legge regionale, abbia dichiarato l'opera di preminente interesse regionale, con conseguente onere di manutenzione e gestione a carico esclusivo della . CP_1
Tali principi sono stati confermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 15574/2021.
Ne consegue la responsabilità di entrambi gli Enti, seppur a titolo diverso;
tuttavia, va ribadito che nel caso di specie il non è CP_2 stato evocato in giudizio dai ricorrenti, né chiamato in causa dalla convenuta e, pertanto, qualsiasi delibazione circa la CP_1 corresponsabilità di tale ente si considera priva di rilievo.
Detta responsabilità del , ad ogni modo, non esclude (come CP_2 invece sostiene la nella sua comparsa di costituzione), bensì si CP_1 aggiunge a quella della , di recente ribadita dal Tsap Controparte_1
(cfr. Tsap 110/2019), in cui si è affermato che la è CP_1 effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicata nella fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n.82/22), cosicché la CP_1 deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, l'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale
(ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass. 2480/2018): eccezione che, nel caso di specie, non è neppure stata sollevata.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Accertato quindi: -che nei giorni 29-30 settembre 2020, il Regio Lagno “Alveo Quindici” esondava in seguito a cedimento del suo argine, con conseguente travaso di acque nei terreni in questione coltivato a noccioleto;
-che le esondazioni si verificavano nuovamente il 6 dicembre 2020 e dei giorni 7,8,9 e 10 gennaio 2021;
- il verificarsi, a carico del fondo del ricorrente, degli eventi dannosi oggetto di ricorso, conseguenti alle rispettive esondazioni, con conseguente, ripetuta invasione del detto fondo di acqua, fango e detriti;
- l'imputabilità di tali eventi dannosi alla parte convenuta, in quanto, come ampiamente illustrato, custode dell'alveo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che essi siano ascrivibili ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini;
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dagli eventi dannosi, è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui, per l'individuazione e per la quantificazione dei danni subiti, non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti, tra cui le consulenze di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto, va, infatti, sottolineato che vi sono agli atti, prodotte da parte ricorrente, due consulenze di parte, corredate da fotografie, del 2.11.2020 e del 18.1.2021, a firma dell' arch. . Persona_4
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, tanto più se si considera che il tecnico non è stato escusso come teste;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto.
Nella perizia del 2.11.2020, riferita ai danni prodotti a seguito della prima esondazione, avvenuta il 29-30 settembre 2020, il consulente di parte ha considerato, ai fini della loro valutazione e quantificazione, la massa del fango alluvionale che, solidificandosi, comportava un pericolo per la sopravvivenza delle piante, ostacolandone l'alimentazione, con rischio di essiccazione per asfissia.
Quindi, ha elencato i lavori urgenti a farsi ed i relativi costi, come indicato di seguito:
“a) Pulizia superficiale dei terreni mediante rimozione a mano Operaio comune giornate lavorative gg. 10 x € 79,28 = € 792,80
b) Sgombero dello strato di fango, compreso la frantumazione della crosta Superficiale con piccone ed il trasporto del materiale sino al sito di carico. Si considera una superficie di terreno interessata pari al 50%0,50
x 242,11 are x 100,00 mq. x 0,13 = mc. 1573,72 Considerando il tempo di un'ora necessario a smaltire 2,00 mc. occorrono: Giornate lavorative pari a (mc. 1573,72 / 2) / 8 = 98,36 giornate lavorative gg. 98,36 x
79,28 = € 7.797,98.
c) Sconcatura e rimozione terreno ai piedi delle piante n. 6 gg. / ettaro.
Giornate lavorative operaio comune gg. 6 x 2,42 ha x 79,28 = €
1.151,15.
d) Trasporto a discarica autorizzata controllata dei materiali di risulta.
Compreso oneri di discarica mc. 1573,72 x 45,00 = € 70.817,45. Totale spesa da sostenere €. 79.766,53 (euro settantanovemilasettecentosessantasei/53 cent.)”.
Nella perizia del 18.1.2021, successiva alle esondazioni dei giorni
6.12.2020 e 7-8-9 gennaio 2021, i danni sono stati così quantificati dal
CTP:
“a) Pulizia superficiale dei terreni mediante rimozione a mano Operaio comune giornate lavorative gg. 5 x € 79,28 = € 396,40.
b) Sgombero dello strato di fango, compreso la frantumazione della crosta Superficiale con piccone ed il trasporto del materiale sino al sito di carico. Si considera una superficie di terreno interessata pari al 50%0,50
x 242,11 are x 55,00 mq. x 0,13 = mc. 865,54. Considerando il tempo di un'ora necessario a smaltire 2,00 mc. occorrono: Giornate lavorative pari a (mc. 865,54 / 2) / 8 = 54,10 giornate lavorative gg. 54,10 x 79,28 = €
4.289,05.
c) Sconcatura e rimozione terreno ai piedi delle piante n. 8 gg. / ettaro
Giornate lavorative operaio comune gg. 8 x 2,42 ha x 79,28 = €
1.534,86.
d) Trasporto a discarica autorizzata controllata dei materiali di risulta
Compreso oneri di discarica mc. 865,54 x 45,00 = € 38.949,30 Totale spesa da sostenere €. 45.169,61 (euro quarantacinquemilacentosessantanove/61 cent.)”.
In proposito, si deve dare atto che il teste ha Controparte_5 confermato nel corso della prova che i lavori di ripulitura del terreno sono stati eseguiti dopo la prima esondazione e, una seconda volta, dopo le esondazioni di dicembre 2020 e gennaio 2021: “ Il fondo dei miei cugini era stato pulito tra la prima e la seconda esondazione e tra la seconda e terza” .
Per quanto concerne i danni relativi all'esondazione avvenuta nei giorni 29-30 settembre 2020, la voce relativa alle spese di trasporto a discarica e smaltimento di € 70.817,45, in assenza di fatture o altra documentazione che la comprovi, deve essere espunta. Ed infatti, il trasporto a discarica per lo smaltimento avrebbe dovuto essere dimostrato mediante la documentazione che attesta la consegna dei rifiuti ad imprese autorizzate (FIR o altro), secondo quanto previsto dalle leggi in materia. Non essendovi tale documentazione, deve ragionevolmente concludersi che il materiale non sia stato smaltito.
Non è verosimile, inoltre, che per la rimozione del fango si sia utilizzato un piccone tenuto conto che esistono macchinari come l'erpice a dischi per erpicatura, utilizzato anche per i terreni in cui sono impiantati noccioleti. Risulta eccessivo, quindi, il conteggio di 96,36 giornate lavorative mentre appare equo ridurle a venti giorni lavorativi per cui, riprendendo i conteggi effettuati dal tecnico con il nuovo addendo, si ottiene: € 79,28X 20 g. lav.= € 1.585,60.
A questo importo calcolato, vanno aggiunti gli importi ulteriori riferiti alle diverse voci elencate dal CTP, sopra riportati, ovvero € 792,80 per la pulizia superficiale dei terreni ed € 1.151,80 per la sconcatura e rimozione terreno ai piedi delle piante: in totale € 3.530,20.
Per quanto concerne le esondazioni di dicembre 2020 e gennaio 2021 ugualmente deve essere espunta la voce riferita al trasporto e smaltimento, in assenza di fatture o altra documentazione che la comprovi, mentre, tenuto conto che lo stesso CTP attesta che sia stata coinvolta dall'esondazione un'area più ridotta, si possono considerare quindici giorni lavorativi per la rimozione del fango, sempre seguendo un criterio attendibile per cui si deve ritenere che si sia fatto uso di un erpice.
Quindi, seguendo la stima del costo giornaliero indicata dal CTP, come riportata nei righi superiori, si ottiene: € 79,28 X 15 = € 1.189,20.
L'importo complessivo si ottiene sommando quest'ultimo importo ad €
396,80, contabilizzato dal CTP per la pulizia superficiale dei terreni ed ad
€ 1.534,86 valutati dal CTP per la sconcatura e rimozione terreno ai piedi delle piante = in totale € 3.120,86.
La mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 40% su ciascuno degli importi calcolati per ciascun intervento.
Quindi: per il primo intervento di pulizia: € 3.530,20 – 40% = €
2.118,12.
Per il secondo intervento di pulizia devono essere riconosciuti: € 3.120,86
- 40% = € 1.872,51.
In assenza di specificazione da parte dei ricorrenti in merito alla ripartizione dei danni da riconoscersi ai singoli proprietari, è necessario, poi, procedere in via equitativa ad una suddivisione del risarcimento dei danni, in base all'estensione per are e quindi, considerato che il fondo di è di are 124,45 e i due fondi di sono Parte_1 Parte_2 di complessive are 117,66, si procede al seguente calcolo, tenendo conto che i fondi sono estesi complessivamente estesi per are 242,11 (
124,45+ 117,66):
a) per il primo intervento di pulizia: € 2.118,12: 242,11 are= € 8,74 ad ara;
quindi, € 8,74 x 124,45 are = € 1.087,69 per ed € Parte_1
8,74 x 117,66 = € 1.028,34 per;
Parte_2
b) per il secondo intervento di pulizia: € 1.872,51: 242,11 = € 7,73 ad ara;
quindi, € 7,73 x 124,45 are = € 961,99 per ed € Parte_1
7,73 x 117,66 = € 913,04 per . Parte_2
Totale in favore di € 2.049,68. Parte_1
Totale in favore di € 1.941,38. Parte_2
Trattandosi di debito di valore, le dette somme specificate per i due interventi di pulizia devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria dalle date dei fatti illeciti (rispettivamente, dal 29.9.2020 e dal
6.12.2020) fino alla data della presente sentenza;
inoltre su di esse vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza.
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivatogli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri forensi in vigore i minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 CP_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
[...] provvede:
• accoglie in parte le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, condanna la , in persona del
[...] Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nella misura di € 2.049,68 in favore di e di € 1.941,38 in favore Parte_1 di , oltre rivalutazione monetaria come specificato in Parte_2 parte motiva, dalle date dei fatti illeciti (rispettivamente, dal 29.9.2020 e dal 6.12.2020) fino alla data della presente decisione, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul capitale interamente rivalutato, fino al saldo;
• condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore cumulativo dei ricorrenti Parte_1
e delle spese legali del presente giudizio, che
[...] Parte_2 liquida per spese vive in euro 545,00 e per compensi professionali in €
970,00, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con distrazione in favore degli avv.ti anticipatari avv. Armando Florio e avv.
Antonio Parisi nella misura della metà ciascuno.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2-4-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3097/2021 R.G, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del 2.4.2025,
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) rappresentati e difesi,
[...] C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti, dall'avv.
Armando Florio (C.F.: e dall'avv. Antonio Parisi C.F._3
(C.F.: , ed elettivamente domiciliati presso il loro C.F._4 studio in Nola, Via Giacomo Imbroda n. 69
-RICORRENTI-
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar del 2.5.2016, rep. 31575, Persona_1 raccolta 14430, dall' Avv. Guido Maria Talarico (C.F.:
) dell'Avvocatura Regionale, presso il quale C.F._5 elettivamente domicilia in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81
-RESISTENTE- FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo del giudizio notificato in data 24.5.2021 alla
(di seguito “ ”) e rinotificato, ai sensi dell'art. Controparte_1 CP_1
176 R.D. 1775/1933, il 28.9.2021, e Parte_1 Parte_2 hanno esposto:
- di essere proprietario di un fondo agricolo, sito nel Parte_1
Comune di Nola, località Rione Mascia, riportato in Catasto al Foglio 30, mappale 97, confinante ad Ovest con l'Alveo Quindici, a Sud con le particelle 94 e 63, a nord con le particelle 44, 130 e 126 ed ad Est con le particelle 152 e 155. Detto fondo ha un' estensione di are 124,45, reddito dominicale di € 321,37 e reddito agrario di € 96,41;
- è proprietario di due fondi agricoli, siti nel Comune di Parte_2
Nola, località Rione Mascia: il primo è riportato in Catasto al Foglio 30, mappale 35, confinante ad Ovest con l'Alveo Quindici a Nord con la particella 150, a Sud con stradina di accesso al rione Mascia, ad Est con la particella 82, di estensione are 74,78, reddito dominicale € 193,10, reddito agrario € 57,93; il secondo riportato in Catasto al Foglio 30, mappale 412, confinante ad Ovest con l'Alveo Quindici, a Nord con la particella 106, a Sud con la particella 34, di estensione are 42,88, reddito dominicale € 83,05,reddito agrario € 35,43;
- i fondi descritti presentano un andamento pianeggiante e sono tutti coltivati a noccioleto, classe 1 di età media 15-20 anni di qualità “ S.
Giovanni”, “Mortarelle” e “Tonde”;
- a causa degli eventi meteorici del 29 e 30 settembre 2020, il Regio
Lagno “Alveo Quindici” esondava in seguito a cedimento del suo argine e si verificava un travaso di acque nei terreni dei ricorrenti;
-la causa principale della esondazione è da ricondursi alla mancanza di interventi strutturali di pulizia e di sistemazione degli argini dell'alveo, lasciato per lungo tempo in uno stato di abbandono da parte dell' autorità competente per cui, la massa di detriti, sabbia e terreno trascinati dall'acqua e accumulati nell'alveo, hanno innalzato il letto del corso d'acqua riducendo la sua capacità di scolo fino a creare una occlusione completa;
nel caso specifico, la massa d'acqua torrentizia portata dall'Alveo Quindici proveniente dal Vallo di Lauro, che in prossimità del tratto in cui l'Alveo (agro di Nola-Palma Campania) si incurva, è andata a infrangersi contro l'ammasso di detriti vari, pietrame di tufo, carcasse di oggetti, tronchi e rami, con conseguente impossibilità di deflusso e successiva rottura dell'argine destro dell'alveo da cui si è rovesciata nei terreni in questione, trascinando fango e detriti vari;
- l'esondazione si è ripetuta sui fondi dei ricorrenti anche in occasione delle piogge del 6.12.2020 e dei giorni compresi tra il 7.1.2021 e il
10.1.2021; l'assenza di manutenzione del corso d'acqua e il mancato intervento sull'argine danneggiato, anche dopo l'evento dannoso del
6.12.2020, ha determinato gravi danni, con conseguente pregiudizio alle coltivazioni, poiché la massa del fango alluvionale ha lasciato sul terreno una coltre melmosa e detriti che rendono e vano qualsiasi trattamento di coltivazione del terreno, ostacolano l'alimentazione e l'ossigenazione delle piante per cui, se non rimossi tempestivamente, possono condurre alla loro morte per asfissia;
- i ricorrenti hanno conferito all'architetto l'incarico di Persona_2 redigere una perizia per la valutazione dei danni arrecati ai fondi in questione;
il consulente di parte, dopo vari accessi sui luoghi di causa, ha quantificato i danni ed individuato gli interventi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero: pulizia superficiale del terreno con rimozione dei detriti vari, pietrame di tufo, carcasse di elettrodomestici, tronchi e rami, sgombero dello strato di fango e sabbia da eseguirsi a mano non essendo possibile l'utilizzo di mezzi meccanici a causa dei filari di piante distanti tra loro circa 2,50 metri, trasporto a discarico dei materiali speciali di risulta, sconcatura ai piedi delle piante, interventi tutti da eseguirsi a mano;
-il consulente di parte ha stimato in € 70.817,45 la spesa che i ricorrenti avrebbero dovuto sostenere per riportare i fondi al pristino stato dopo il primo allagamento, avvenuto il 30.9.2020 ed in € 38.949,30 la spesa che i ricorrenti avrebbero dovuto sostenere per la bonifica successiva alle esondazioni del 6.12.2021 e dei primi giorni di gennaio 2021. Tutto ciò premesso, non avendo raggiunto esito positivo i tentativi di definite bonariamente la questione, i ricorrenti hanno promosso il presente giudizio e chiesto la condanna della al Controparte_1 pagamento a titolo di risarcimento dei danni della somma da accertare in corso di causa mediante CTU.
*
Si è costituita la in data 7.10.2022 ed ha concluso per il rigetto CP_1 delle domande formulate dai ricorrenti, contestando, anzitutto, le due consulenze di parte depositate dai ricorrenti. Ha eccepito, secondo l'ordine delle difese esposte in memoria, il caso fortuito e la conoscibilità dell'evento da parte dei ricorrenti, l'assenza di prove in relazione ai fatti ed ai danni, ai lavori eseguiti e allo smaltimento dei rifiuti, la carenza di legittimazione passiva della a fronte della responsabilità del CP_1
(nel cui Controparte_2 comprensorio rientra il bacino idrografico dell'alveo in oggetto, tenuto conto che l'alveo fa parte del sistema dei “Regi Lagni”) CP_3 nonché dell' Autorità di Bacino Campania Centrale, del Comune di Nola e della Provincia di Napoli, la mancata prova dei titoli di legittimazione attiva da parte dei ricorrenti, l'assenza di documentazione fiscale e contabile sulle attività agricole esercitate, sul reddito percepito negli anni antecedenti l'evento, la mancanza di documenti di acquisto di sementi, attrezzature e beni mobili, di bolle di trasporto a discarica e di fatture sui lavori di ripristino eseguiti.
*
Ammessa la prova per testi, come da ordinanza del 7.10.2022, con delega, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, al Tribunale di
Benevento, ed espletato il mezzo istruttorio, le conclusioni sono state rassegnate all'udienza del 7.3.2023.
Depositate dalle parti le difese conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 2.4.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare di merito, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, come risultante dalla documentazione depositata all'atto dell'iscrizione a ruolo (atto di donazione e divisione per notar in Pietravairano del 7.6.2012, rep. n° 1899, racc. n.° Persona_3
1199 e visure catastali).
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, CP_1 trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n.
2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Quanto alla prova dell'an debeatur e del nesso di causalità fra i danni di cui in ricorso e la esondazione de qua, va rilevato che tali circostanze sono state confermate dai testi escussi, e Controparte_4 CP_5
, che hanno dichiarato di aver assistito personalmente agli
[...] eventi dannosi di settembre e dicembre 2020 e di gennaio 2021. Hanno confermato, altresì, anche mediante il riconoscimento dei luoghi di causa, come rappresentati nelle fotografie allegate alla consulenza di parte che sono state loro mostrate nel corso della prova, che sul fondo in questione erano impiantati alberi di nocciolo e che molte piante sono andate perdute a causa del fango che si è consolidato sul terreno. Gli stessi testi hanno confermato che in occasione della prima esondazione aveva ceduto l'argine del corso d'acqua con sversamento sul terreno di acqua mista a fango e rifiuti di vario genere e che, anche dopo le esondazioni che si sono verificate successivamente, non fu effettuato nessun intervento da parte dell'Ente preposto. Il teste ha Controparte_5 precisato: “Ricordo che quando è avvenuta la prima esondazione le nocciole non erano ancora state raccolte e sono andate perse”. Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, che hanno confermato i capi di prova articolati, e della documentazione acquisita agli atti del processo, quindi, si può ritenere provato che nei giorni 29-30 settembre
2020, il Regio Lagno “Alveo Quindici” esondava in seguito a cedimento del suo argine, con conseguente travaso di acque nei terreni in questione, e che le esondazioni a danno del terreno del ricorrente si verificavano nuovamente il 6 dicembre 2020 e nei giorni 7,8,9 e 10 gennaio 2021.
Occorre ora verificare se la convenuta possa o Controparte_1 meno essere ritenuta ente preposto alla custodia e manutenzione del corso d'acqua in questione.
Ebbene, nella specie la sostiene che la responsabilità dell'evento CP_1 debba essere ascritta al Controparte_2
nonché all'Autorità di Bacino Campania Centrale, al
[...]
Comune di Nola e alla Provincia di Napoli, che non sono parte del giudizio, né sono stati chiamati in causa.
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è l'Ente istituzionalmente CP_1 preposto (insieme al ) alla custodia dell'Alveo Quindici. CP_2
Deve ritenersi sussistente la responsabilità della per la Controparte_1 mancata manutenzione dell'Alveo Quindici, in quanto non vi è dubbio che il corso d'acqua in questione sia un corso d'acqua di natura demaniale, ragion per cui la sua tutela e manutenzione rientra tra le competenze della . Controparte_1
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del
D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche
l'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva, alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata,
a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/98
(nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di quarta e quinta categoria, tra le quali rientra l'alveo Quindici che fa parte del sistema dei lagni di origine borbonica).
In capo alla , pur dopo la legge regionale n. 4/2003, Controparte_1 permane certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque pubbliche nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il cd. “alveo
Quindici”).
Ne consegue la sussistenza della responsabilità di entrambi gli enti, seppur a titolo diverso;
tuttavia, va ribadito che nel caso di specie il e gli altri Enti indicati come responsabili dalla nelle CP_2 CP_1 sue difese, non sono stati evocati in giudizio dal ricorrente, né chiamati in causa dalla parte convenuta;
pertanto, qualsiasi delibazione circa la corresponsabilità è priva di rilievo.
Detta responsabilità del , ad ogni modo, non esclude (come CP_2 invece sostiene la nella sua comparsa di costituzione), bensì si CP_1 aggiunge a quella della , di recente ribadita dal Tsap Controparte_1
(cfr. Tsap 110/2019), in cui si è affermato che la è CP_1 effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs.
152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è ente istituzionalmente CP_1 preposto (insieme al ) alla custodia dell'Alveo Quindici e, CP_2 pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi in occasione dell'esondazione verificatasi per l'accertata omessa manutenzione all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione (cfr. sentenza n.
3321/2022); difatti, essendo pacifico che il sistema idraulico dei Regi rientra nella zona di ampliamento del comprensorio di competenza Pt_3 del , Controparte_2 quest'ultimo ne ha l'obbligo di manutenzione e custodia, pur in assenza di un apposito atto di consegna da parte della . CP_1
In particolare, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciandosi in relazione all'alveo Ponteca, rientrante nel sistema del
“Regi Lagni”, ha più volte affermato (cfr. sentenze nn. 134/2019,
157/2019, 213/2019) che l'art. 33, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 4/2003 ha espressamente ricompreso il bacino dei CP_1
Regi Lagni nel comprensorio di bonifica Volturno-Garigliano: per cui, in virtù di tale previsione legislativa (e tenuto conto che la ben può CP_1 delegare ai Consorzi di bonifica le sue funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura), gli oneri di manutenzione dei detti Regi Lagni, e dei canali che di essi fanno parte, gravano sul Consorzio di bonifica Volturno-Garigliano, senza necessità di un apposito atto di consegna da parte della e senza CP_1 necessità di un piano di classifica (che rappresenta una sorta di tabella millesimale di contribuzione con cui vengono ripartite le spese sostenute dal per i lavori di bonifica), fatti salvi i soli casi in cui vi sia un CP_2 espresso provvedimento del Presidente della Giunta Regionale che, ai sensi degli artt. 2, 3 e 12 della citata legge regionale, abbia dichiarato l'opera di preminente interesse regionale, con conseguente onere di manutenzione e gestione a carico esclusivo della . CP_1
Tali principi sono stati confermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 15574/2021.
Ne consegue la responsabilità di entrambi gli Enti, seppur a titolo diverso;
tuttavia, va ribadito che nel caso di specie il non è CP_2 stato evocato in giudizio dai ricorrenti, né chiamato in causa dalla convenuta e, pertanto, qualsiasi delibazione circa la CP_1 corresponsabilità di tale ente si considera priva di rilievo.
Detta responsabilità del , ad ogni modo, non esclude (come CP_2 invece sostiene la nella sua comparsa di costituzione), bensì si CP_1 aggiunge a quella della , di recente ribadita dal Tsap Controparte_1
(cfr. Tsap 110/2019), in cui si è affermato che la è CP_1 effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicata nella fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n.82/22), cosicché la CP_1 deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, l'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale
(ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass. 2480/2018): eccezione che, nel caso di specie, non è neppure stata sollevata.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Accertato quindi: -che nei giorni 29-30 settembre 2020, il Regio Lagno “Alveo Quindici” esondava in seguito a cedimento del suo argine, con conseguente travaso di acque nei terreni in questione coltivato a noccioleto;
-che le esondazioni si verificavano nuovamente il 6 dicembre 2020 e dei giorni 7,8,9 e 10 gennaio 2021;
- il verificarsi, a carico del fondo del ricorrente, degli eventi dannosi oggetto di ricorso, conseguenti alle rispettive esondazioni, con conseguente, ripetuta invasione del detto fondo di acqua, fango e detriti;
- l'imputabilità di tali eventi dannosi alla parte convenuta, in quanto, come ampiamente illustrato, custode dell'alveo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che essi siano ascrivibili ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini;
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dagli eventi dannosi, è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui, per l'individuazione e per la quantificazione dei danni subiti, non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti, tra cui le consulenze di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto, va, infatti, sottolineato che vi sono agli atti, prodotte da parte ricorrente, due consulenze di parte, corredate da fotografie, del 2.11.2020 e del 18.1.2021, a firma dell' arch. . Persona_4
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, tanto più se si considera che il tecnico non è stato escusso come teste;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto.
Nella perizia del 2.11.2020, riferita ai danni prodotti a seguito della prima esondazione, avvenuta il 29-30 settembre 2020, il consulente di parte ha considerato, ai fini della loro valutazione e quantificazione, la massa del fango alluvionale che, solidificandosi, comportava un pericolo per la sopravvivenza delle piante, ostacolandone l'alimentazione, con rischio di essiccazione per asfissia.
Quindi, ha elencato i lavori urgenti a farsi ed i relativi costi, come indicato di seguito:
“a) Pulizia superficiale dei terreni mediante rimozione a mano Operaio comune giornate lavorative gg. 10 x € 79,28 = € 792,80
b) Sgombero dello strato di fango, compreso la frantumazione della crosta Superficiale con piccone ed il trasporto del materiale sino al sito di carico. Si considera una superficie di terreno interessata pari al 50%0,50
x 242,11 are x 100,00 mq. x 0,13 = mc. 1573,72 Considerando il tempo di un'ora necessario a smaltire 2,00 mc. occorrono: Giornate lavorative pari a (mc. 1573,72 / 2) / 8 = 98,36 giornate lavorative gg. 98,36 x
79,28 = € 7.797,98.
c) Sconcatura e rimozione terreno ai piedi delle piante n. 6 gg. / ettaro.
Giornate lavorative operaio comune gg. 6 x 2,42 ha x 79,28 = €
1.151,15.
d) Trasporto a discarica autorizzata controllata dei materiali di risulta.
Compreso oneri di discarica mc. 1573,72 x 45,00 = € 70.817,45. Totale spesa da sostenere €. 79.766,53 (euro settantanovemilasettecentosessantasei/53 cent.)”.
Nella perizia del 18.1.2021, successiva alle esondazioni dei giorni
6.12.2020 e 7-8-9 gennaio 2021, i danni sono stati così quantificati dal
CTP:
“a) Pulizia superficiale dei terreni mediante rimozione a mano Operaio comune giornate lavorative gg. 5 x € 79,28 = € 396,40.
b) Sgombero dello strato di fango, compreso la frantumazione della crosta Superficiale con piccone ed il trasporto del materiale sino al sito di carico. Si considera una superficie di terreno interessata pari al 50%0,50
x 242,11 are x 55,00 mq. x 0,13 = mc. 865,54. Considerando il tempo di un'ora necessario a smaltire 2,00 mc. occorrono: Giornate lavorative pari a (mc. 865,54 / 2) / 8 = 54,10 giornate lavorative gg. 54,10 x 79,28 = €
4.289,05.
c) Sconcatura e rimozione terreno ai piedi delle piante n. 8 gg. / ettaro
Giornate lavorative operaio comune gg. 8 x 2,42 ha x 79,28 = €
1.534,86.
d) Trasporto a discarica autorizzata controllata dei materiali di risulta
Compreso oneri di discarica mc. 865,54 x 45,00 = € 38.949,30 Totale spesa da sostenere €. 45.169,61 (euro quarantacinquemilacentosessantanove/61 cent.)”.
In proposito, si deve dare atto che il teste ha Controparte_5 confermato nel corso della prova che i lavori di ripulitura del terreno sono stati eseguiti dopo la prima esondazione e, una seconda volta, dopo le esondazioni di dicembre 2020 e gennaio 2021: “ Il fondo dei miei cugini era stato pulito tra la prima e la seconda esondazione e tra la seconda e terza” .
Per quanto concerne i danni relativi all'esondazione avvenuta nei giorni 29-30 settembre 2020, la voce relativa alle spese di trasporto a discarica e smaltimento di € 70.817,45, in assenza di fatture o altra documentazione che la comprovi, deve essere espunta. Ed infatti, il trasporto a discarica per lo smaltimento avrebbe dovuto essere dimostrato mediante la documentazione che attesta la consegna dei rifiuti ad imprese autorizzate (FIR o altro), secondo quanto previsto dalle leggi in materia. Non essendovi tale documentazione, deve ragionevolmente concludersi che il materiale non sia stato smaltito.
Non è verosimile, inoltre, che per la rimozione del fango si sia utilizzato un piccone tenuto conto che esistono macchinari come l'erpice a dischi per erpicatura, utilizzato anche per i terreni in cui sono impiantati noccioleti. Risulta eccessivo, quindi, il conteggio di 96,36 giornate lavorative mentre appare equo ridurle a venti giorni lavorativi per cui, riprendendo i conteggi effettuati dal tecnico con il nuovo addendo, si ottiene: € 79,28X 20 g. lav.= € 1.585,60.
A questo importo calcolato, vanno aggiunti gli importi ulteriori riferiti alle diverse voci elencate dal CTP, sopra riportati, ovvero € 792,80 per la pulizia superficiale dei terreni ed € 1.151,80 per la sconcatura e rimozione terreno ai piedi delle piante: in totale € 3.530,20.
Per quanto concerne le esondazioni di dicembre 2020 e gennaio 2021 ugualmente deve essere espunta la voce riferita al trasporto e smaltimento, in assenza di fatture o altra documentazione che la comprovi, mentre, tenuto conto che lo stesso CTP attesta che sia stata coinvolta dall'esondazione un'area più ridotta, si possono considerare quindici giorni lavorativi per la rimozione del fango, sempre seguendo un criterio attendibile per cui si deve ritenere che si sia fatto uso di un erpice.
Quindi, seguendo la stima del costo giornaliero indicata dal CTP, come riportata nei righi superiori, si ottiene: € 79,28 X 15 = € 1.189,20.
L'importo complessivo si ottiene sommando quest'ultimo importo ad €
396,80, contabilizzato dal CTP per la pulizia superficiale dei terreni ed ad
€ 1.534,86 valutati dal CTP per la sconcatura e rimozione terreno ai piedi delle piante = in totale € 3.120,86.
La mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 40% su ciascuno degli importi calcolati per ciascun intervento.
Quindi: per il primo intervento di pulizia: € 3.530,20 – 40% = €
2.118,12.
Per il secondo intervento di pulizia devono essere riconosciuti: € 3.120,86
- 40% = € 1.872,51.
In assenza di specificazione da parte dei ricorrenti in merito alla ripartizione dei danni da riconoscersi ai singoli proprietari, è necessario, poi, procedere in via equitativa ad una suddivisione del risarcimento dei danni, in base all'estensione per are e quindi, considerato che il fondo di è di are 124,45 e i due fondi di sono Parte_1 Parte_2 di complessive are 117,66, si procede al seguente calcolo, tenendo conto che i fondi sono estesi complessivamente estesi per are 242,11 (
124,45+ 117,66):
a) per il primo intervento di pulizia: € 2.118,12: 242,11 are= € 8,74 ad ara;
quindi, € 8,74 x 124,45 are = € 1.087,69 per ed € Parte_1
8,74 x 117,66 = € 1.028,34 per;
Parte_2
b) per il secondo intervento di pulizia: € 1.872,51: 242,11 = € 7,73 ad ara;
quindi, € 7,73 x 124,45 are = € 961,99 per ed € Parte_1
7,73 x 117,66 = € 913,04 per . Parte_2
Totale in favore di € 2.049,68. Parte_1
Totale in favore di € 1.941,38. Parte_2
Trattandosi di debito di valore, le dette somme specificate per i due interventi di pulizia devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria dalle date dei fatti illeciti (rispettivamente, dal 29.9.2020 e dal
6.12.2020) fino alla data della presente sentenza;
inoltre su di esse vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza.
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivatogli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri forensi in vigore i minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 CP_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
[...] provvede:
• accoglie in parte le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, condanna la , in persona del
[...] Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nella misura di € 2.049,68 in favore di e di € 1.941,38 in favore Parte_1 di , oltre rivalutazione monetaria come specificato in Parte_2 parte motiva, dalle date dei fatti illeciti (rispettivamente, dal 29.9.2020 e dal 6.12.2020) fino alla data della presente decisione, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul capitale interamente rivalutato, fino al saldo;
• condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore cumulativo dei ricorrenti Parte_1
e delle spese legali del presente giudizio, che
[...] Parte_2 liquida per spese vive in euro 545,00 e per compensi professionali in €
970,00, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con distrazione in favore degli avv.ti anticipatari avv. Armando Florio e avv.
Antonio Parisi nella misura della metà ciascuno.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2-4-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo