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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/09/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 12 SETTEMBRE
2025
N.R.G. 1065/2025
All'udienza del 12 Settembre 2025, tenuta dal
G.O.P. Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore
9:01 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 9 Aprile
2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Antonio Reale, per la ricorrente collegato tramite piattaforma teams;
- Per nessuno è presente;
CP_1
- Per è presente l'Avv. Versace, collegata CP_2
tramite piattaforma teams;
Il G.O.P. Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'Avv. Reale insiste sui motivi di ricorso, si riporta alle eccezioni formulate in atti e verbali ed insiste in domanda.
L'Avv. Versace si riporta ai propri atti ed alle eccezioni già dedotte.
Entrambi i procuratori rinunciano al collegamento successivo per la lettura della sentenza. il G.O.P.
Alle 9:08 si ritira in camera di consiglio per deliberare e dispone la chiusura del collegamento audio/video.
Alle ore 13:57 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14:07,
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
2 Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Avv. Maria D.
Romeo, all'udienza del 12.09.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1065/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Parte_1
Avvocato Antonio Reale, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_3
in persona del suo Presidente, legale
[...]
3 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati A.M. Laganà e D.C. Adornato;
resistente
E
in Controparte_4
persona del L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avv.
Teresa Versace, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento .
Dando lettura alle ore, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420259000475487/000, di € 7.123,52 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito n. ri
39420240000088343000, 39420240000345006000,
39420240000345814000; aventi ad oggetto la revoca degli assegni familiari e della disoccupazione agricola di cui agli anni: 2015, 2016 e 2017, ente creditore l sede di Palmi CP_1
La deduceva la mancata notifica degli atti Pt_1
opposti e la nullità dell'accertamento su cui si
4 fondavano i crediti, atteso, inoltre, che per l'anno 2015
l aveva provveduto al riconoscimento della CP_1
domanda di DSA, come da allegazione in atti al fascicolo di parte ricorrente.
Si costituivano in giudizio Controparte_5 CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'azione per la mancata opposizione degli atti sottesi all'intimazione. Ader deduceva anche il proprio difetto di legittimazione passiva.
La domanda non è fondata per i motivi di seguito riportati.
In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da CP_2
Ed infatti, quando l'opposizione ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria, la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
In tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell , Controparte_6
relative a crediti previdenziali, ove il motivo di impugnazione abbia ad oggetto, come nel caso che ci occupa, l'accertamento dell' insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che, rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente
5 impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione.
La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. Questo è il principio stabilito dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, con la recente sentenza n. 782/23, pubblicata in data 26 maggio 2023, che , si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato conseguente alla recente pronuncia della Sezioni unite della Suprema
Corte (si veda Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del
8.3.2022).
Ciò posto, va dato atto dell'inammissibilità dell'azione proposta, in quanto, vi è prova in atti della notifica degli avvisi di addebito, sottesi, all'intimazione per cui
è causa.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n.
546/1992 “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Il consolidato principio secondo cui l'intimazione di pagamento, che, faccia seguito ad un atto impositivo
6 divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del
Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr Cassazione, sentenze nn.
16641/2011 e 8704/2013), in tale ultimo caso, per contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata è opportuno proporre l'opposizione entro gli stessi termini previsti per l'impugnazione dell'avviso di addebito, ovvero, entro 40 giorni per i crediti previdenziali. Nella circostanza de qua, CP_1
costituendosi tempestivamente ha dimostrato la rituale notifica degli AV, conseguentemente, i vizi propri degli atti, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.
La domanda, pertanto, non può essere accolta, non potendosi nemmeno ritenere, come sostenuto dalla ricorrente, che, ha tacitamente rinunciato CP_1
all'indebito di cui all'anno 2016, atteso, che, nelle note depositate in data 5 agosto u.s., l'Ente ha ribadito di insistere in tutte le eccezioni e difese già articolate in atti.
7 Le spese di lite vengono compensate in virtù delle emergenze processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Estromette dal giudizio per le causali di cui in CP_2
parte motiva;
2) Rigetta la domanda per i motivi sopra esposti;
3) Compensa le spese di lite.
Palmi, 12 Settembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
8
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 12 SETTEMBRE
2025
N.R.G. 1065/2025
All'udienza del 12 Settembre 2025, tenuta dal
G.O.P. Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore
9:01 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 9 Aprile
2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Antonio Reale, per la ricorrente collegato tramite piattaforma teams;
- Per nessuno è presente;
CP_1
- Per è presente l'Avv. Versace, collegata CP_2
tramite piattaforma teams;
Il G.O.P. Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'Avv. Reale insiste sui motivi di ricorso, si riporta alle eccezioni formulate in atti e verbali ed insiste in domanda.
L'Avv. Versace si riporta ai propri atti ed alle eccezioni già dedotte.
Entrambi i procuratori rinunciano al collegamento successivo per la lettura della sentenza. il G.O.P.
Alle 9:08 si ritira in camera di consiglio per deliberare e dispone la chiusura del collegamento audio/video.
Alle ore 13:57 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14:07,
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
2 Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Avv. Maria D.
Romeo, all'udienza del 12.09.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1065/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Parte_1
Avvocato Antonio Reale, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_3
in persona del suo Presidente, legale
[...]
3 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati A.M. Laganà e D.C. Adornato;
resistente
E
in Controparte_4
persona del L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avv.
Teresa Versace, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento .
Dando lettura alle ore, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420259000475487/000, di € 7.123,52 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito n. ri
39420240000088343000, 39420240000345006000,
39420240000345814000; aventi ad oggetto la revoca degli assegni familiari e della disoccupazione agricola di cui agli anni: 2015, 2016 e 2017, ente creditore l sede di Palmi CP_1
La deduceva la mancata notifica degli atti Pt_1
opposti e la nullità dell'accertamento su cui si
4 fondavano i crediti, atteso, inoltre, che per l'anno 2015
l aveva provveduto al riconoscimento della CP_1
domanda di DSA, come da allegazione in atti al fascicolo di parte ricorrente.
Si costituivano in giudizio Controparte_5 CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'azione per la mancata opposizione degli atti sottesi all'intimazione. Ader deduceva anche il proprio difetto di legittimazione passiva.
La domanda non è fondata per i motivi di seguito riportati.
In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da CP_2
Ed infatti, quando l'opposizione ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria, la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
In tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell , Controparte_6
relative a crediti previdenziali, ove il motivo di impugnazione abbia ad oggetto, come nel caso che ci occupa, l'accertamento dell' insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che, rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente
5 impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione.
La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. Questo è il principio stabilito dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, con la recente sentenza n. 782/23, pubblicata in data 26 maggio 2023, che , si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato conseguente alla recente pronuncia della Sezioni unite della Suprema
Corte (si veda Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del
8.3.2022).
Ciò posto, va dato atto dell'inammissibilità dell'azione proposta, in quanto, vi è prova in atti della notifica degli avvisi di addebito, sottesi, all'intimazione per cui
è causa.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n.
546/1992 “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Il consolidato principio secondo cui l'intimazione di pagamento, che, faccia seguito ad un atto impositivo
6 divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del
Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr Cassazione, sentenze nn.
16641/2011 e 8704/2013), in tale ultimo caso, per contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata è opportuno proporre l'opposizione entro gli stessi termini previsti per l'impugnazione dell'avviso di addebito, ovvero, entro 40 giorni per i crediti previdenziali. Nella circostanza de qua, CP_1
costituendosi tempestivamente ha dimostrato la rituale notifica degli AV, conseguentemente, i vizi propri degli atti, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.
La domanda, pertanto, non può essere accolta, non potendosi nemmeno ritenere, come sostenuto dalla ricorrente, che, ha tacitamente rinunciato CP_1
all'indebito di cui all'anno 2016, atteso, che, nelle note depositate in data 5 agosto u.s., l'Ente ha ribadito di insistere in tutte le eccezioni e difese già articolate in atti.
7 Le spese di lite vengono compensate in virtù delle emergenze processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Estromette dal giudizio per le causali di cui in CP_2
parte motiva;
2) Rigetta la domanda per i motivi sopra esposti;
3) Compensa le spese di lite.
Palmi, 12 Settembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
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