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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1086/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale emesso dal Tribunale di Foggia, nel procedimento n.
10-1/2024 R.G., proposto da
”, con sede in Milano, Via Leopardi 2 c.f. e P. Iva Controparte_1 P.IVA_1
- REA n. MI-1815338, in persona del liquidatore e legale rappresentante Prof. Dott. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Benvenuto (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata presso il suo Studio in Genova, Via Assarotti 13/3 in forza di procura in calce al reclamo ex art. 83 comma 3 c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica Email_1
Reclamante contro
”, con sede in Cerignola (FG), Corso Aldo Moro 21 Controparte_3
C.F. e P.IVA p.e.c. in persona del liquidatore e rappresentante P.IVA_2 Email_2 legale , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo Patano ( ) CP_4 C.F._2
pagina 1 di 10 pec Email_3
Reclamato
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 121 ss., CCII, la odierna reclamante ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società reclamata, con ogni conseguenza di legge, adducendone lo stato di insolvenza e deducendo che:
e unipersonale avevano sottoscritto in data Controparte_1 Controparte_3
21.3.2022 e sua integrazione 6.6.2022, un contratto di vendita di mosto muto rosato prodotto da uve da vino (doc. 3, 4 fascicolo primo grado);
- a fronte della vendita del prodotto, regolarmente perfezionata, emetteva fattura n. Controparte_1
6 del 24.6.2022 (doc. 5, 6 cit.) per l'importo di € 507.914,47 iva inclusa;
- nonostante il riconoscimento del debito ed i solleciti (doc. 6, 7, 8), alcun pagamento è pervenuto in favore della ricorrente.
Precisava la ricorrente, odierna reclamante, che la società debitrice aveva nel frattempo cessato l'attività di impresa (istanza del 21 luglio 2023) cancellandosi dal registro delle imprese (in data
4.8.2023) e che ciò non impediva l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, presentata in data
24.01.2024, dal momento che l'insolvenza si era manifestata prima della cancellazione.
Chiariva che < sede proposta tramite la presente istanza, può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo>>
(cfr. testualmente dal ricorso in prime cure).
2. Si costituiva la società debitrice contestando il credito invocato dalla ricorrente e assumendo la mancanza di prova in ordine alla quantità e alla qualità della merce che la Controparte_1
sosteneva di averle fornito;
assumeva inoltre che la ricorrente non aveva esibito copia
[...] conforme notarile del registro IVA e dei documenti di trasporto e precisava infine che non vi era stato alcun riconoscimento di debito.
3. Con decreto del 10-25/07/2024 il Tribunale di Foggia respingeva la domanda di apertura della liquidazione giudiziale in accoglimento delle doglianze della società intimata.
pagina 2 di 10 4. Con tempestivo reclamo, insorgeva contro il decreto reiettivo l'istante la liquidazione giudiziale chiedendo di “dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della società Controparte_3
”, con sede in Cerignola, Foggia, C.F. e P.IVA , p.e.c.
[...] P.IVA_2
in persona del liquidatore e rappresentante legale , con ogni Email_2 CP_4 consequenziale provvedimento.”.
Premetteva di vantare un ingente credito nei confronti della società Controparte_3
, pari ad Euro 507.914,47 iva inclusa, portato dalla fattura n. 6 del 24.6.2022 (cfr. doc. nr. 5
[...] della produzione) , chiariva che:
-rimaste senza concreto esito le richieste di pagamento (tra tutte, doc. 9 cit.) e considerato che la debitrice si stava apprestando (come poi ha fatto) ad effettuare la cancellazione dal registro delle imprese (avvenuta il 4 agosto 2023), con istanza depositata 26/1/2024, aveva richiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società reclamata, come previsto ex art. 33 CCII;
-al ricorso aveva allegato non soltanto la fattura elettronica portatrice del credito e rimasta impagata, insieme al mastrino della società debitrice, ma anche le comunicazioni inviate dalla debitrice stessa, con le quali – riconoscendo la posta debitoria – la stessa richiedeva una moratoria per rientrare del debito;
- con lo stesso ricorso, precisava di avere prodotto i bilanci e le visure, a riprova dello stato di insolvenza della società , depositando anche il bilancio Controparte_3 finale di liquidazione (doc. 10 cit.), la p.e.c. Controparte_3 contenente la comunicazione del 20 febbraio 2023 (doc. 14), la p.e.c. contenente la comunicazione del
21 marzo 2023 (doc. 15), la ricevuta SDI di consegna in data 27-06-2022 della fattura n. 6 del
24/06/2022 (doc. 16), la fattura n. 6 del 24/06/2022 con numero di invio SDI (doc. 16), la denuncia- querela depositata in data 1 febbraio 2024 (doc. 17 cit.).
5. Il reclamo, iscritto a ruolo in data 20.08.2024, era affidato a due motivi. Col primo motivo la reclamante censurava l'omesso ed errato esame dei documenti versati in atti e col secondo motivo censurava l'omesso esame e l'omessa pronuncia in ordine agli altri elementi volti all'apertura della liquidazione giudiziale.
6. Con decreto del 26.08.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione per il giorno 22.10.2024.
7. Con comparsa del 17.10.2024 si costituiva la società reclamata chiedendo il rigetto del reclamo con vittoria delle spese da distrarrei in favore dei procuratori antistatari. pagina 3 di 10 8. Il P.G. chiedeva l'accoglimento del reclamo significando che <<…il provvedimento impugnato non risulta congruo e corretto, in particolare avendo omesso l'esame di tuti i documenti della società ricorrente, nei confronti della , con sede in Cerignola. Il Controparte_5
Tribunale di primo grado non ha valutato adeguatamente la produzione della ricorrente, inoltre interpretando pure erroneamente le comunicazioni della debitrice. Di fatto, il debito era comunque riconosciuto, in quanto nulla veniva contestato circa la ricezione della merce e la sulla conformità a quanto previsto nel contratto. Pertanto, a fronte di una debitoria inevasa di oltre 507,000 euro, sussistono i presupposti per l'adozione della dichiarazione di insolvenza a carico della società
, come invocato in sede di reclamo dalla società di Milano l'incongruità Parte_1 del provvedimento impugnato…>> (cfr. testualmente dal parere del P.G.).
All'udienza del 4.2.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle note conclusive depositate dalle parti.
MOTIVI della DECISIONE
9. Il reclamo è fondato.
Circa il primo motivo, anzitutto giova soffermarsi sulla sussistenza del credito dell'istante il fallimento.
Il credito è fondato su una fattura elettronica (ormai obbligatoria), regolarmente inviata allo SDI che la ricorrente, odierna reclamante, produsse unitamente al ricorso. E' stata anche prodotta la ricevuta attestante il numero di trasmissione al sistema di interscambio (cfr. doc. 16 cit.).
Ciò detto, la Corte segnala che, come evidenziato dalla reclamante, la ricevuta di avvenuta consegna alla SDI, fa piena prova dell'invio e della corretta tenuta della contabilità, a nulla valendo l'autentica notarile (valorizzata invece dal Tribunale di Foggia per rigettare l'istanza di apertura della liquidazione), richiesta e necessaria per la prova scritta dei crediti portati da fatture quando queste erano meramente cartacee e allo scopo di attestarne il regolare inserimento nella contabilità di impresa.
Per di più, la società reclamante ha prodotto anche il mastrino della società reclamata da cui si ricava l'inserimento della fattura de qua nella contabilità della società debitrice.
Si aggiunga a tanto che, nel frattempo, il cd. correttivo ha modificato l'art. 634, co. 2 c.p.c. Pt_2 prevedendo che costituiscono prova scritta idonea (ai sensi del primo comma della disposizione richiamata) le fatture elettroniche, trasmesse attraverso il sistema di interscambio istituito dal
[...]
e gestito dall'Agenzia delle Entrate. Controparte_6
Si tratta di una norma che, sebbene successiva alla proposizione dell'istanza di liquidazione, risulta comunque applicabile al caso di specie al fine di valutare la natura della prova addotta a sostegno della pagina 4 di 10 ragione creditoria e la ragione del credito, attesa la natura totalmente devolutiva del reclamo. Da tanto si ricava che, per provare l'esistenza del credito vantato dalla reclamante, appare sufficiente la produzione della fattura elettronica come emessa e trasmessa allo SDI, fattura peraltro sorretta dal contratto di fornitura sottoscritto tra i legali rappresentanti delle due società.
Circa gli ulteriori argomenti addotti a sostegno del gravame e condivisi dal P.G., va poi segnalato che il
Tribunale pare non avere adeguatamente valutato le comunicazioni intercorse tra la creditrice istante e la debitrice reclamata in data 20/2/2023 e 21/3/2023. Con esse infatti, aventi valore di riconoscimento del debito in questione, le parti non cercavano una soluzione transattiva dal momento che la debitrice chiedeva espressamente una moratoria per procedere ai pagamenti (cfr. testualmente ”Sono cortesemente a richiederVi una moratoria nel pagamento di quanto effettivamente dovuto in favore della Vostra società”, cfr. pec del 20/02/2023, in atti).
Per di più in quelle comunicazioni, contrariamente a quanto affermato nel decreto gravato, non vi è stata alcuna contestazione (fatto addotto solo con la costituzione in sede di procedura liquidatoria e per contestarne i presupposti) in ordine alla ricezione della merce e alla sua conformità a quanto previsto nel contratto1.
Ne deriva che la reclamante è pienamente legittimata a chiedere la declaratoria di fallimento della società reclamata, atteso che l'ingente credito di euro € 507.914,47 iva inclusa è provato per iscritto giusta fattura elettronica regolarmente inviata allo SDI.
10. Passando al secondo motivo di reclamo, occorre verificare, non avendolo fatto il Tribunale, la sussistenza delle condizioni per procedere alla apertura della liquidazione giudiziale della società reclamata.
pagina 5 di 10 Anzitutto giova precisare che la società riveste la qualifica di imprenditore commerciale (cfr. visura sub doc. 2), versa in istato di insolvenza e, nella specie, le soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma I, lett d) CCII risultano superate.
Circa lo stato di insolvenza richiesto per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve trattarsi di uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7252 del 27/03/2014 conf. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 30209 del 15/12/2017 (Rv. 647286 - 01).).
Inoltre, ai fini richiesti, lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, consistendo nell'impossibilità per quest'ultimo di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni, non suppone, necessariamente, l'esistenza di inadempimenti, né è da essi direttamente deducibile, essendo gli stessi, se effettivamente riscontrati, equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato, con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso, e con possibilità di escludersene la rilevanza ove si tratti di inadempimento irrisorio (cfr. Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 30209 del 15/12/2017 (Rv. 647286 - 01). Inoltre, esso è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 2, co. 1 lett. b) C.C.I.I. già art 5 legge fall., quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 9856 del 28/04/2006; cfr. anche Cass. civ., Sez.
1, n. 25961 del 05/12/2011 e Sez. 1, Sentenza n. 19027 del 08/08/2013 ).
In sostanza, lo stato di insolvenza rilevante ai fini dell'art. 49 co. 5 C.C.I.I. deve individuarsi nella incapacità del debitore di far fronte, con i mezzi ordinari e con la ordinaria liquidità, alle obbligazioni di carattere patrimoniale contratte o comunque su di lui gravanti, essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia la assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza.
pagina 6 di 10 In particolare, il mancato pagamento di somme dovute all'amministrazione finanziaria per IVA ed iscritte a ruolo può considerarsi atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento.
Lo stato di insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell'imprenditore che prescinde totalmente dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva (cfr. Cass. civ. Sez. I, 18-01-2019, n. 1465).
Inoltre, non può certamente ritenersi normale per una impresa economicamente sana, che i suoi creditori si vedano costretti ad agire esecutivamente sui beni e i crediti verso terzi, di pertinenza della impresa debitrice, per vedere soddisfatte le proprie ragioni di credito.
Alla stregua delle suddette premesse in diritto, emerge chiaramente che la società in argomento versa in stato di manifesta insolvenza, perché non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni commerciali, come è dato desumere da numerosi elementi di fatto acquisiti agli atti.
Oltre al credito vantato dalla reclamante, è emerso dall'istruttoria pre – liquidatoria condotta in prime cure, che la società reclamata ha un debito di natura erariale certificato in Anagrafe tributaria alla data del 06/02/2024, per complessivi € 44.166,92, al netto degli accessori (cfr. atti del processo nel fascicolo di primo grado).
Tali elementi, oltre a far emergere lo stato di insolvenza della società reclamata, che evidentemente versa in uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, comportano pure (considerando il credito della reclamante e il credito dell'Amministrazione finanziaria) il superamento della soglia di euro 30.000,00 anche ai fini della declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, ex art. 49 co. 5 C.C.I.I. già art. 15, co.9, L.F.
A tale ultimo proposito va rimarcato che la soglia di liquidabilità art. cit., riguarda non solo il credito del creditore istante, ma tutti i crediti scaduti e non pagati (cfr. Cass. civ. Sez. I, 09/10/2015, n. 20290), quali risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 1, 21-12-2017, n.
30680, giurisprudenza formatasi nella vigenza della legge fallimentare).
Ciò detto in diritto:
-lo stato di insolvenza della reclamata è attestato dalla rilevante esposizione debitoria e dall'insussistenza di attivo liquido sufficiente a garantire il regolare pagamento dei debiti (nella specie il debito risulta riconosciuto dalla stessa unipersonale” con la Controparte_3
pagina 7 di 10 comunicazione del 20.2.2023 in cui chiedeva all'odierna ricorrente “una moratoria su quanto ancora effettivamente dovuto almeno sino alla data del 31.7.2023.”, come accennato);
-circa i requisiti di liquidabilità, ne sussistono i presupposti (art. 2 comma 1 lett. d) CC.II.) dal momento che dagli ultimi tre bilanci della società (depositati in allegato al reclamo e al ricorso introduttivo) si ricava che essa, nei tre esercizi precedenti alla domanda di apertura della liquidazione, aveva i requisiti dimensionali per la liquidabilità2 e segnatamente:
a) un attivo patrimoniale annuo superiore ad € 300.000,00;
b) ricavi lordi annuali superiori ad € 200.000,00;
c) debiti superiori ad € 500.000,00 inclusi quelli scaduti o non accertati con efficacia di giudicato.
In tema, si rammenta che per verificare i requisiti di fallibilità previsti dalla detta disposizione, occorre fare riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla data di deposito dell'istanza di fallimento, istanza depositata il 26.01.2024. Si tratta nella specie degli esercizi finanziari 2020, 2021 e
2022. Il bilancio finale di liquidazione del 30.06.2023, pure depositato dalla reclamante, come detto, non appare attendibile dal momento che la società reclamata non ha inserito in esso il debito della reclamante, debito superiore a 500.000,00 euro.
Se questi sono i dati a disposizione, risultano superati tutti gli indici sopra indicati il che consente di ritenere accertata l'insussistenza dei requisiti dimensionali necessari per sottrarsi alla liquidazione giudiziale. Si tratta di requisiti da possedere congiuntamente, giusta art. 121 C.C.I.I.
In ragione di tanto, deve ritenersi che sussistano i requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale in capo alla società reclamata.
11. Circa, per completezza, l'obiettata (da parte della reclamata) inammissibilità del reclamo per pagina 8 di 10 superamento del termine ex art. 33 C.C.I.I., la Corte evidenzia che l'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale è tempestiva essendo stata depositata entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore (04.08.2023).
Il reclamo è pertanto accolto con assorbimento di ogni ulteriore questione.
12. Le spese della presente fase, tra reclamante e reclamata, liquidate come da dispositivo in misura pari ai valori minimi per lo scaglione VI (la fase istruttoria è compresa, come è noto, nella fase di trattazione che nel giudizio di reclamo ai sensi dell'art. 50, co. 5 CC.II. e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.3: per essa i parametri vigenti prevedono un compenso unitario anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa4; si tratta di attività riconducibili al novero di quelle previste dall'art. 4 comma
5° lett. d) del D.M. n. 55/20145 e succ. modd.6) seguono la soccombenza sul reclamo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della reclamata.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, decidendo sul reclamo proposto da ”, avverso il decreto Controparte_1 di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale emesso dal Tribunale di Foggia, nel procedimento n. 10-1/2024 R.G., in accoglimento del reclamo, letto e applicato l'art. 50, co. 5 C.C.I.I., così provvede:
1) dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società Controparte_3
”, con sede in Cerignola (FG), Corso Aldo Moro 21 C.F., P.IVA ,
[...] P.IVA_2
p.e.c. in persona del liquidatore e rappresentante legale;
Email_2 CP_4
2) rimette gli atti al Tribunale di Foggia per l'emissione dei provvedimenti ex art. 49, co. 3 C.C.I.I.;
3) dispone la trascrizione nel registro delle imprese della presente sentenza e del decreto impugnato;
4) condanna la reclamata a rifondere alla reclamante le spese del grado liquidate per compensi in euro 10.060,00, oltre IVA, CAP ed R.S.G. al 15%.
Così deciso in Bari, il 04.03.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello
Il presidente
Maria Mitola
Il consigliere estensore
Maria Grazia Caserta
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dal contenuto delle comunicazioni intercorse con la reclamante, si ricava che la debitrice si è deliberatamente sottratta al pagamento del dovuto e ha proceduto, nel frattempo, alla cancellazione dal registro delle imprese, avvenuto in data
4/8/2023. In particolare, con la comunicazione del 20.2.2023 la debitrice chiedeva alla reclamante “una moratoria su quanto ancora effettivamente dovuto almeno sino alla data del 31.7.2023”, vale a dire sino a quattro giorni prima dell'avvenuta cancellazione. Senza contare che a quella data (del 31/7/2023), come risulta dalla visura depositata, essa aveva già aveva presentato la richiesta di cancellazione il 21.7.2023.
Per tali ragioni, peraltro constatando che nel bilancio di liquidazione mancava l'indicazione del debito nei confronti della
, la società reclamante ha presentato denuncia-querela per i reati di cui agli artt. 641 c.p. e 2621 c.c. (cfr. CP_7 denuncia-querela in atti). 2 Cfr. da ricondursi alle voci di cui all'art. 2424 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 22150 del 29/10/2010; nello specifico l'attivo patrimoniale ricomprende, a tal fine, le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti;
cfr. Cass. civ. Sez. VI – 1, 05/09/2018, n. 21647), di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 300.000,00 ex art. 1, co. 2, lett. a, l.f.; b) ricavi superiori annualmente ad euro 200.000,00 ex art. 1, co.2, lett. b, l.f., per l'individuazione dei quali occorre fare riferimento alle voci n. 1 -«ricavi delle vendite e delle prestazioni»- e n. 5 -«altri ricavi e proventi»- dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ. (cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 1, 10/12/2018, n. 31825; Sez. 6 - 1, n. 4526 del 05/03/2015; Sez. 1, n. 28667 del 27/12/2013; c) una esposizione debitoria superiore alla soglia di € 500.000,00 ex art. 1, co. 2, lett. c., legge fallimentare (cfr., quanto alla nozione di debiti scaduti, Cass. civ., Sez. I, 9.10.2015, n.20296). 3 Cfr. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n. 21743/2019
(non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023.
4 Cfr. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 5 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 6 Cfr. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data
27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. pagina 9 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1086/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale emesso dal Tribunale di Foggia, nel procedimento n.
10-1/2024 R.G., proposto da
”, con sede in Milano, Via Leopardi 2 c.f. e P. Iva Controparte_1 P.IVA_1
- REA n. MI-1815338, in persona del liquidatore e legale rappresentante Prof. Dott. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Benvenuto (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata presso il suo Studio in Genova, Via Assarotti 13/3 in forza di procura in calce al reclamo ex art. 83 comma 3 c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica Email_1
Reclamante contro
”, con sede in Cerignola (FG), Corso Aldo Moro 21 Controparte_3
C.F. e P.IVA p.e.c. in persona del liquidatore e rappresentante P.IVA_2 Email_2 legale , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo Patano ( ) CP_4 C.F._2
pagina 1 di 10 pec Email_3
Reclamato
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 121 ss., CCII, la odierna reclamante ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società reclamata, con ogni conseguenza di legge, adducendone lo stato di insolvenza e deducendo che:
e unipersonale avevano sottoscritto in data Controparte_1 Controparte_3
21.3.2022 e sua integrazione 6.6.2022, un contratto di vendita di mosto muto rosato prodotto da uve da vino (doc. 3, 4 fascicolo primo grado);
- a fronte della vendita del prodotto, regolarmente perfezionata, emetteva fattura n. Controparte_1
6 del 24.6.2022 (doc. 5, 6 cit.) per l'importo di € 507.914,47 iva inclusa;
- nonostante il riconoscimento del debito ed i solleciti (doc. 6, 7, 8), alcun pagamento è pervenuto in favore della ricorrente.
Precisava la ricorrente, odierna reclamante, che la società debitrice aveva nel frattempo cessato l'attività di impresa (istanza del 21 luglio 2023) cancellandosi dal registro delle imprese (in data
4.8.2023) e che ciò non impediva l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, presentata in data
24.01.2024, dal momento che l'insolvenza si era manifestata prima della cancellazione.
Chiariva che < sede proposta tramite la presente istanza, può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo>>
(cfr. testualmente dal ricorso in prime cure).
2. Si costituiva la società debitrice contestando il credito invocato dalla ricorrente e assumendo la mancanza di prova in ordine alla quantità e alla qualità della merce che la Controparte_1
sosteneva di averle fornito;
assumeva inoltre che la ricorrente non aveva esibito copia
[...] conforme notarile del registro IVA e dei documenti di trasporto e precisava infine che non vi era stato alcun riconoscimento di debito.
3. Con decreto del 10-25/07/2024 il Tribunale di Foggia respingeva la domanda di apertura della liquidazione giudiziale in accoglimento delle doglianze della società intimata.
pagina 2 di 10 4. Con tempestivo reclamo, insorgeva contro il decreto reiettivo l'istante la liquidazione giudiziale chiedendo di “dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della società Controparte_3
”, con sede in Cerignola, Foggia, C.F. e P.IVA , p.e.c.
[...] P.IVA_2
in persona del liquidatore e rappresentante legale , con ogni Email_2 CP_4 consequenziale provvedimento.”.
Premetteva di vantare un ingente credito nei confronti della società Controparte_3
, pari ad Euro 507.914,47 iva inclusa, portato dalla fattura n. 6 del 24.6.2022 (cfr. doc. nr. 5
[...] della produzione) , chiariva che:
-rimaste senza concreto esito le richieste di pagamento (tra tutte, doc. 9 cit.) e considerato che la debitrice si stava apprestando (come poi ha fatto) ad effettuare la cancellazione dal registro delle imprese (avvenuta il 4 agosto 2023), con istanza depositata 26/1/2024, aveva richiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società reclamata, come previsto ex art. 33 CCII;
-al ricorso aveva allegato non soltanto la fattura elettronica portatrice del credito e rimasta impagata, insieme al mastrino della società debitrice, ma anche le comunicazioni inviate dalla debitrice stessa, con le quali – riconoscendo la posta debitoria – la stessa richiedeva una moratoria per rientrare del debito;
- con lo stesso ricorso, precisava di avere prodotto i bilanci e le visure, a riprova dello stato di insolvenza della società , depositando anche il bilancio Controparte_3 finale di liquidazione (doc. 10 cit.), la p.e.c. Controparte_3 contenente la comunicazione del 20 febbraio 2023 (doc. 14), la p.e.c. contenente la comunicazione del
21 marzo 2023 (doc. 15), la ricevuta SDI di consegna in data 27-06-2022 della fattura n. 6 del
24/06/2022 (doc. 16), la fattura n. 6 del 24/06/2022 con numero di invio SDI (doc. 16), la denuncia- querela depositata in data 1 febbraio 2024 (doc. 17 cit.).
5. Il reclamo, iscritto a ruolo in data 20.08.2024, era affidato a due motivi. Col primo motivo la reclamante censurava l'omesso ed errato esame dei documenti versati in atti e col secondo motivo censurava l'omesso esame e l'omessa pronuncia in ordine agli altri elementi volti all'apertura della liquidazione giudiziale.
6. Con decreto del 26.08.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione per il giorno 22.10.2024.
7. Con comparsa del 17.10.2024 si costituiva la società reclamata chiedendo il rigetto del reclamo con vittoria delle spese da distrarrei in favore dei procuratori antistatari. pagina 3 di 10 8. Il P.G. chiedeva l'accoglimento del reclamo significando che <<…il provvedimento impugnato non risulta congruo e corretto, in particolare avendo omesso l'esame di tuti i documenti della società ricorrente, nei confronti della , con sede in Cerignola. Il Controparte_5
Tribunale di primo grado non ha valutato adeguatamente la produzione della ricorrente, inoltre interpretando pure erroneamente le comunicazioni della debitrice. Di fatto, il debito era comunque riconosciuto, in quanto nulla veniva contestato circa la ricezione della merce e la sulla conformità a quanto previsto nel contratto. Pertanto, a fronte di una debitoria inevasa di oltre 507,000 euro, sussistono i presupposti per l'adozione della dichiarazione di insolvenza a carico della società
, come invocato in sede di reclamo dalla società di Milano l'incongruità Parte_1 del provvedimento impugnato…>> (cfr. testualmente dal parere del P.G.).
All'udienza del 4.2.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle note conclusive depositate dalle parti.
MOTIVI della DECISIONE
9. Il reclamo è fondato.
Circa il primo motivo, anzitutto giova soffermarsi sulla sussistenza del credito dell'istante il fallimento.
Il credito è fondato su una fattura elettronica (ormai obbligatoria), regolarmente inviata allo SDI che la ricorrente, odierna reclamante, produsse unitamente al ricorso. E' stata anche prodotta la ricevuta attestante il numero di trasmissione al sistema di interscambio (cfr. doc. 16 cit.).
Ciò detto, la Corte segnala che, come evidenziato dalla reclamante, la ricevuta di avvenuta consegna alla SDI, fa piena prova dell'invio e della corretta tenuta della contabilità, a nulla valendo l'autentica notarile (valorizzata invece dal Tribunale di Foggia per rigettare l'istanza di apertura della liquidazione), richiesta e necessaria per la prova scritta dei crediti portati da fatture quando queste erano meramente cartacee e allo scopo di attestarne il regolare inserimento nella contabilità di impresa.
Per di più, la società reclamante ha prodotto anche il mastrino della società reclamata da cui si ricava l'inserimento della fattura de qua nella contabilità della società debitrice.
Si aggiunga a tanto che, nel frattempo, il cd. correttivo ha modificato l'art. 634, co. 2 c.p.c. Pt_2 prevedendo che costituiscono prova scritta idonea (ai sensi del primo comma della disposizione richiamata) le fatture elettroniche, trasmesse attraverso il sistema di interscambio istituito dal
[...]
e gestito dall'Agenzia delle Entrate. Controparte_6
Si tratta di una norma che, sebbene successiva alla proposizione dell'istanza di liquidazione, risulta comunque applicabile al caso di specie al fine di valutare la natura della prova addotta a sostegno della pagina 4 di 10 ragione creditoria e la ragione del credito, attesa la natura totalmente devolutiva del reclamo. Da tanto si ricava che, per provare l'esistenza del credito vantato dalla reclamante, appare sufficiente la produzione della fattura elettronica come emessa e trasmessa allo SDI, fattura peraltro sorretta dal contratto di fornitura sottoscritto tra i legali rappresentanti delle due società.
Circa gli ulteriori argomenti addotti a sostegno del gravame e condivisi dal P.G., va poi segnalato che il
Tribunale pare non avere adeguatamente valutato le comunicazioni intercorse tra la creditrice istante e la debitrice reclamata in data 20/2/2023 e 21/3/2023. Con esse infatti, aventi valore di riconoscimento del debito in questione, le parti non cercavano una soluzione transattiva dal momento che la debitrice chiedeva espressamente una moratoria per procedere ai pagamenti (cfr. testualmente ”Sono cortesemente a richiederVi una moratoria nel pagamento di quanto effettivamente dovuto in favore della Vostra società”, cfr. pec del 20/02/2023, in atti).
Per di più in quelle comunicazioni, contrariamente a quanto affermato nel decreto gravato, non vi è stata alcuna contestazione (fatto addotto solo con la costituzione in sede di procedura liquidatoria e per contestarne i presupposti) in ordine alla ricezione della merce e alla sua conformità a quanto previsto nel contratto1.
Ne deriva che la reclamante è pienamente legittimata a chiedere la declaratoria di fallimento della società reclamata, atteso che l'ingente credito di euro € 507.914,47 iva inclusa è provato per iscritto giusta fattura elettronica regolarmente inviata allo SDI.
10. Passando al secondo motivo di reclamo, occorre verificare, non avendolo fatto il Tribunale, la sussistenza delle condizioni per procedere alla apertura della liquidazione giudiziale della società reclamata.
pagina 5 di 10 Anzitutto giova precisare che la società riveste la qualifica di imprenditore commerciale (cfr. visura sub doc. 2), versa in istato di insolvenza e, nella specie, le soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma I, lett d) CCII risultano superate.
Circa lo stato di insolvenza richiesto per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve trattarsi di uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7252 del 27/03/2014 conf. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 30209 del 15/12/2017 (Rv. 647286 - 01).).
Inoltre, ai fini richiesti, lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, consistendo nell'impossibilità per quest'ultimo di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni, non suppone, necessariamente, l'esistenza di inadempimenti, né è da essi direttamente deducibile, essendo gli stessi, se effettivamente riscontrati, equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato, con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso, e con possibilità di escludersene la rilevanza ove si tratti di inadempimento irrisorio (cfr. Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 30209 del 15/12/2017 (Rv. 647286 - 01). Inoltre, esso è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 2, co. 1 lett. b) C.C.I.I. già art 5 legge fall., quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 9856 del 28/04/2006; cfr. anche Cass. civ., Sez.
1, n. 25961 del 05/12/2011 e Sez. 1, Sentenza n. 19027 del 08/08/2013 ).
In sostanza, lo stato di insolvenza rilevante ai fini dell'art. 49 co. 5 C.C.I.I. deve individuarsi nella incapacità del debitore di far fronte, con i mezzi ordinari e con la ordinaria liquidità, alle obbligazioni di carattere patrimoniale contratte o comunque su di lui gravanti, essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia la assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza.
pagina 6 di 10 In particolare, il mancato pagamento di somme dovute all'amministrazione finanziaria per IVA ed iscritte a ruolo può considerarsi atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento.
Lo stato di insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell'imprenditore che prescinde totalmente dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva (cfr. Cass. civ. Sez. I, 18-01-2019, n. 1465).
Inoltre, non può certamente ritenersi normale per una impresa economicamente sana, che i suoi creditori si vedano costretti ad agire esecutivamente sui beni e i crediti verso terzi, di pertinenza della impresa debitrice, per vedere soddisfatte le proprie ragioni di credito.
Alla stregua delle suddette premesse in diritto, emerge chiaramente che la società in argomento versa in stato di manifesta insolvenza, perché non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni commerciali, come è dato desumere da numerosi elementi di fatto acquisiti agli atti.
Oltre al credito vantato dalla reclamante, è emerso dall'istruttoria pre – liquidatoria condotta in prime cure, che la società reclamata ha un debito di natura erariale certificato in Anagrafe tributaria alla data del 06/02/2024, per complessivi € 44.166,92, al netto degli accessori (cfr. atti del processo nel fascicolo di primo grado).
Tali elementi, oltre a far emergere lo stato di insolvenza della società reclamata, che evidentemente versa in uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, comportano pure (considerando il credito della reclamante e il credito dell'Amministrazione finanziaria) il superamento della soglia di euro 30.000,00 anche ai fini della declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, ex art. 49 co. 5 C.C.I.I. già art. 15, co.9, L.F.
A tale ultimo proposito va rimarcato che la soglia di liquidabilità art. cit., riguarda non solo il credito del creditore istante, ma tutti i crediti scaduti e non pagati (cfr. Cass. civ. Sez. I, 09/10/2015, n. 20290), quali risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 1, 21-12-2017, n.
30680, giurisprudenza formatasi nella vigenza della legge fallimentare).
Ciò detto in diritto:
-lo stato di insolvenza della reclamata è attestato dalla rilevante esposizione debitoria e dall'insussistenza di attivo liquido sufficiente a garantire il regolare pagamento dei debiti (nella specie il debito risulta riconosciuto dalla stessa unipersonale” con la Controparte_3
pagina 7 di 10 comunicazione del 20.2.2023 in cui chiedeva all'odierna ricorrente “una moratoria su quanto ancora effettivamente dovuto almeno sino alla data del 31.7.2023.”, come accennato);
-circa i requisiti di liquidabilità, ne sussistono i presupposti (art. 2 comma 1 lett. d) CC.II.) dal momento che dagli ultimi tre bilanci della società (depositati in allegato al reclamo e al ricorso introduttivo) si ricava che essa, nei tre esercizi precedenti alla domanda di apertura della liquidazione, aveva i requisiti dimensionali per la liquidabilità2 e segnatamente:
a) un attivo patrimoniale annuo superiore ad € 300.000,00;
b) ricavi lordi annuali superiori ad € 200.000,00;
c) debiti superiori ad € 500.000,00 inclusi quelli scaduti o non accertati con efficacia di giudicato.
In tema, si rammenta che per verificare i requisiti di fallibilità previsti dalla detta disposizione, occorre fare riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla data di deposito dell'istanza di fallimento, istanza depositata il 26.01.2024. Si tratta nella specie degli esercizi finanziari 2020, 2021 e
2022. Il bilancio finale di liquidazione del 30.06.2023, pure depositato dalla reclamante, come detto, non appare attendibile dal momento che la società reclamata non ha inserito in esso il debito della reclamante, debito superiore a 500.000,00 euro.
Se questi sono i dati a disposizione, risultano superati tutti gli indici sopra indicati il che consente di ritenere accertata l'insussistenza dei requisiti dimensionali necessari per sottrarsi alla liquidazione giudiziale. Si tratta di requisiti da possedere congiuntamente, giusta art. 121 C.C.I.I.
In ragione di tanto, deve ritenersi che sussistano i requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale in capo alla società reclamata.
11. Circa, per completezza, l'obiettata (da parte della reclamata) inammissibilità del reclamo per pagina 8 di 10 superamento del termine ex art. 33 C.C.I.I., la Corte evidenzia che l'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale è tempestiva essendo stata depositata entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore (04.08.2023).
Il reclamo è pertanto accolto con assorbimento di ogni ulteriore questione.
12. Le spese della presente fase, tra reclamante e reclamata, liquidate come da dispositivo in misura pari ai valori minimi per lo scaglione VI (la fase istruttoria è compresa, come è noto, nella fase di trattazione che nel giudizio di reclamo ai sensi dell'art. 50, co. 5 CC.II. e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.3: per essa i parametri vigenti prevedono un compenso unitario anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa4; si tratta di attività riconducibili al novero di quelle previste dall'art. 4 comma
5° lett. d) del D.M. n. 55/20145 e succ. modd.6) seguono la soccombenza sul reclamo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della reclamata.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, decidendo sul reclamo proposto da ”, avverso il decreto Controparte_1 di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale emesso dal Tribunale di Foggia, nel procedimento n. 10-1/2024 R.G., in accoglimento del reclamo, letto e applicato l'art. 50, co. 5 C.C.I.I., così provvede:
1) dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società Controparte_3
”, con sede in Cerignola (FG), Corso Aldo Moro 21 C.F., P.IVA ,
[...] P.IVA_2
p.e.c. in persona del liquidatore e rappresentante legale;
Email_2 CP_4
2) rimette gli atti al Tribunale di Foggia per l'emissione dei provvedimenti ex art. 49, co. 3 C.C.I.I.;
3) dispone la trascrizione nel registro delle imprese della presente sentenza e del decreto impugnato;
4) condanna la reclamata a rifondere alla reclamante le spese del grado liquidate per compensi in euro 10.060,00, oltre IVA, CAP ed R.S.G. al 15%.
Così deciso in Bari, il 04.03.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello
Il presidente
Maria Mitola
Il consigliere estensore
Maria Grazia Caserta
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dal contenuto delle comunicazioni intercorse con la reclamante, si ricava che la debitrice si è deliberatamente sottratta al pagamento del dovuto e ha proceduto, nel frattempo, alla cancellazione dal registro delle imprese, avvenuto in data
4/8/2023. In particolare, con la comunicazione del 20.2.2023 la debitrice chiedeva alla reclamante “una moratoria su quanto ancora effettivamente dovuto almeno sino alla data del 31.7.2023”, vale a dire sino a quattro giorni prima dell'avvenuta cancellazione. Senza contare che a quella data (del 31/7/2023), come risulta dalla visura depositata, essa aveva già aveva presentato la richiesta di cancellazione il 21.7.2023.
Per tali ragioni, peraltro constatando che nel bilancio di liquidazione mancava l'indicazione del debito nei confronti della
, la società reclamante ha presentato denuncia-querela per i reati di cui agli artt. 641 c.p. e 2621 c.c. (cfr. CP_7 denuncia-querela in atti). 2 Cfr. da ricondursi alle voci di cui all'art. 2424 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 22150 del 29/10/2010; nello specifico l'attivo patrimoniale ricomprende, a tal fine, le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti;
cfr. Cass. civ. Sez. VI – 1, 05/09/2018, n. 21647), di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 300.000,00 ex art. 1, co. 2, lett. a, l.f.; b) ricavi superiori annualmente ad euro 200.000,00 ex art. 1, co.2, lett. b, l.f., per l'individuazione dei quali occorre fare riferimento alle voci n. 1 -«ricavi delle vendite e delle prestazioni»- e n. 5 -«altri ricavi e proventi»- dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ. (cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 1, 10/12/2018, n. 31825; Sez. 6 - 1, n. 4526 del 05/03/2015; Sez. 1, n. 28667 del 27/12/2013; c) una esposizione debitoria superiore alla soglia di € 500.000,00 ex art. 1, co. 2, lett. c., legge fallimentare (cfr., quanto alla nozione di debiti scaduti, Cass. civ., Sez. I, 9.10.2015, n.20296). 3 Cfr. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n. 21743/2019
(non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023.
4 Cfr. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 5 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 6 Cfr. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data
27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. pagina 9 di 10