Decreto cautelare 14 agosto 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00265/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00834/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 834 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bass Culture S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6E2A65BCE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cozzi e Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Pellicciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Innovapuglia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
STS Communication S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fondazione “La Notte della Taranta”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia e/o previa concessione di ogni opportuna misura cautelare,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
- della nota di comunicazione di esclusione dalla gara del 9 luglio 2025 del Responsabile della fase di affidamento della Regione Puglia, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data;
- dell’eventuale provvedimento/determina di esclusione sottostante la comunicazione di esclusione dalla gara del 9 luglio 2025 del Responsabile della fase di affidamento della Regione Puglia;
- ove occorra, della comunicazione di esclusione dalla gara del 9 luglio 2025 pervenuta tramite il portale Empulia prot. n. PE264651-25;
- di tutti i verbali di gara ed in particolare del verbale di seduta riservata del Responsabile della procedura per la fase di affidamento e della Commissione giudicatrice dell’8 luglio 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità degli atti impugnati in forma specifica, mediante riammissione alla gara ed aggiudicazione della stessa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente in data 13 agosto 2025:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia in via monocratica ex art. 56 c.p.a. e collegiale ex art. 55 c.p.a.,
- della determina n. 98 dell’11 agosto 2025 a firma del Dirigente della Segreteria Generale della Presidenza - Sezione Enti Locali della Regione Puglia, avente ad oggetto l’aggiudicazione della Gara europea, a procedura aperta, da gestire con la modalità di Accordo Quadro, per la fornitura, con la formula “Chiavi in mano”, ad un solo ed unico referente che si addossa tutte le responsabilità, dei servizi, della messa in opera dei palchi e relativi ponteggi e delle attrezzature tecnologiche per la gestione del suono e del video, per la realizzazione di n. 3 edizioni del Festival “La Notte della Taranta”. CIG: B6E2A65BCE, in favore della Società STS Communication S.r.l.;
- di tutti i verbali di gara ed in particolare dei verbali nn. 1 del 16 giugno 2025, 6 dell’8 luglio 2025, 7 del 9 luglio 2025 del Seggio di gara, dei verbali nn. 2 del 26 giugno 2025, 3 del 2 luglio 2025, 4 del 4 luglio 2025 della Commissione giudicatrice, del verbale n. 5 dell’8 luglio 2025 del Responsabile della procedura per la fase di affidamento e della Commissione giudicatrice, nonché del verbale n. 1 dell’11 agosto 2025 del Responsabile della procedura per la fase di affidamento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità degli atti impugnati:
- in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., mediante l’aggiudicazione della gara, previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto, per il quale la ricorrente manifesta l’interesse al subentro ex art. 122 c.p.a. per l'intera durata programmata;
- in subordine, per equivalente economico ex art. 30 e 124 c.p.a..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della STS Communication S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LO LI e uditi per le parti i difensori Avv. G. Cozzi, anche in sostituzione dell'Avv. R. Valentini, per la parte ricorrente, Avv. C. Pellicciari per la Regione Puglia, Prof. Avv. S. Sticchi Damiani per la società controinteressata STS Communication SRL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 25 luglio 2025 e depositato in pari data (a seguito di ordinanza collegiale del T.A.R. Puglia, Sede di Bari, n. 990/2025, depositata il 25 luglio 2025, che ha dichiarato “la propria incompetenza sul ricorso in epigrafe, per essere competente a decidere, anche in sede cautelare, la Sezione Staccata di Lecce, presso il quale la causa dovrà essere riassunta, ai sensi dell’art. 15 comma 4 cod. proc. amm.”), la Bass Culture S.r.l. – esclusa dalla gara europea, a procedura aperta, indetta dalla Regione Puglia, per l’affidamento dell’accordo quadro, per la fornitura, con la formula “Chiavi in mano”, ad un solo ed unico referente che si addossa tutte le responsabilità, dei servizi, della messa in opera dei palchi e relativi ponteggi e delle attrezzature tecnologiche per la gestione del suono e del video per la realizzazione di n. 3 edizioni del festival “La Notte della Taranta” – CIG B6E2A65BCE - ha riassunto dinanzi a questo T.A.R. il giudizio già iscritto dinanzi al T.A.R. Puglia, Sede di Bari, avente R.G. n. 1090/2025, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e/o previa concessione di ogni opportuna misura cautelare, della nota di comunicazione di esclusione dalla gara del 9 luglio 2025 del Responsabile della fase di affidamento della Regione Puglia, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data, dell’eventuale provvedimento/determina di esclusione sottostante la comunicazione di esclusione dalla gara del 9 luglio 2025 del Responsabile della fase di affidamento della Regione Puglia, nonché, ove occorra, della comunicazione di esclusione dalla gara del 9 luglio 2025 pervenuta tramite il portale Empulia prot. n. PE264651-25, di tutti i verbali di gara ed in particolare del verbale di seduta riservata del Responsabile della procedura per la fase di affidamento e della Commissione giudicatrice dell’8 luglio 2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto.
Ha chiesto, altresì, la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità degli atti impugnati in forma specifica, mediante riammissione alla gara ed aggiudicazione della stessa.
La Società ricorrente ha premesso in punto di fatto:
- che, con bando pubblicato in GUUE in data 19 maggio 2025, la Regione Puglia ha indetto la gara europea, a procedura aperta, da gestire con la modalità di accordo quadro, per la fornitura, con la formula “Chiavi in mano”, ad un solo ed unico referente che si addossa tutte le responsabilità, dei servizi, della messa in opera dei palchi e relativi ponteggi e delle attrezzature tecnologiche per la gestione del suono e del video per la realizzazione di n. 3 edizioni del festival “La Notte della Taranta”, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – CIG B6E2A65BCE; - che l’importo complessivo a base di gara è pari a € 4.500.000,00 e che, come previsto nelle “premesse” del disciplinare, ogni edizione del festival prevede l’organizzazione di n. 19 tappe itineranti, nell’area geografica del Salento e l’evento finale da tenersi a Melpignano (LE);
- che, di conseguenza, l’accordo quadro, della durata di n. 36 mesi, prevede in totale n. 57 “tappe itineranti” e n. 3 “concertoni finali”;
- che, alla procedura di gara, hanno partecipato solo l’odierna ricorrente e la STS Communication S.r.l. e, nella seduta del 4 luglio 2025, la Commissione ha comunicato che il progetto tecnico della ricorrente aveva conseguito un punteggio pari a 64,23, mentre quello della controinteressata un punteggio pari a 59,83;
- che la Commissione ha proceduto, pertanto, all’apertura delle offerte economiche, da cui ha rilevato che: - la Bass Culture S.r.l. ha formulato un ribasso del 7,77%; - la STS Communication S.r.l. ha formulato un ribasso del 10%;
- che, pertanto, all’esito delle operazioni di gara, è risultata prima classificata la Bass Culture S.r.l. con un punteggio complessivo di 82,31, mentre la STS Communication S.r.l. si è classificata al secondo posto con un punteggio complessivo di 79,83;
- che, tuttavia, in data 9 luglio 2025, è pervenuta comunicazione di esclusione dalla procedura a firma del Responsabile della Fase di Affidamento della Regione Puglia, che, nel corso di una seduta riservata con la Commissione giudicatrice “per procedere alla verifica di congruità dell’offerta economica del concorrente classificato primo in graduatoria, Bass Culture srl”, avrebbe disposto l’esclusione del concorrente dalla gara, in quanto: “il documento “Offerta economica”, presentato in sede di partecipazione, risulta caratterizzato dalle seguenti criticità: - A) Errore nella indicazione del valore offerto per l’Accodo quadro, richiesto come differenza fra a) importo a base d’asta e b) valore dello sconto offerto; - B) Errore nella indicazione del valore offerto per n. 1 evento itinerante, richiesto come effettivo valore di n. 1 evento dei n. 57 previsti nell’ambito dell’Accordo quadro; - C) Errore nel valore attestato come costo totale della manodopera in quanto non coincidente e quindi in contraddizione, con la sommatoria dei costi forniti nel dettaglio eventi Concertone e quelli itineranti”;
- che, contestualmente, tramite il Portale Empulia, è pervenuta la comunicazione prot. n. PE264651-25 che riporta la seguente motivazione “Il concorrente è stato escluso in seguito alla verifica di congruità dell'offerta economica” e che, in pari data, la ricorrente ha trasmesso istanza di annullamento in autotutela, che, tuttavia, è rimasta priva di riscontro.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 23 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e diritto. Ingiustizia manifesta.
II - Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e diritto. Ingiustizia manifesta.
III - Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 101 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 del disciplinare di gara. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e diritto. Ingiustizia manifesta.
IV- Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 101 e 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 del disciplinare di gara. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e diritto. Ingiustizia manifesta.
Il 28 luglio 2025 si è costituita in giudizio la STS Communication S.r.l., depositando brevi note di costituzione, sostenendo l’irricevibilità, l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza, sia in fatto che in diritto, di tutte le censure avanzate con il ricorso avversario.
Il 9 agosto 2025 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, depositando brevi note di costituzione per impugnare e contestare il contenuto tutto del ricorso chiedendone l’integrale rigetto.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 13 agosto 2025 e depositato in pari data, la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento previa sospensione dell’efficacia in via monocratica ex art. 56 c.p.a. e collegiale ex art. 55 c.p.a., della determina n. 98 dell’11 agosto 2025 a firma del Dirigente della Segreteria Generale della Presidenza - Sezione Enti Locali della Regione Puglia, avente ad oggetto l’aggiudicazione della Gara europea, a procedura aperta, da gestire con la modalità di Accordo Quadro, per la fornitura, con la formula “Chiavi in mano”, ad un solo ed unico referente che si addossa tutte le responsabilità, dei servizi, della messa in opera dei palchi e relativi ponteggi e delle attrezzature tecnologiche per la gestione del suono e del video, per la realizzazione di n. 3 edizioni del Festival “La Notte della Taranta”. CIG: B6E2A65BCE, in favore della Società STS Communication S.r.l., di tutti i verbali di gara ed in particolare dei verbali nn. 1 del 16 giugno 2025, 6 dell’8 luglio 2025, 7 del 9 luglio 2025 del Seggio di gara, dei verbali nn. 2 del 26 giugno 2025, 3 del 2 luglio 2025, 4 del 4 luglio 2025 della Commissione giudicatrice, del verbale n. 5 dell’8 luglio 2025 del Responsabile della procedura per la fase di affidamento e della Commissione giudicatrice, nonché del verbale n. 1 dell’11 agosto 2025 del Responsabile della procedura per la fase di affidamento, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto.
Ha chiesto, altresì, la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità degli atti impugnati in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., mediante l’aggiudicazione della gara, previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto, per il quale la ricorrente manifesta l’interesse al subentro ex art. 122 c.p.a. per l'intera durata programmata, nonché, in subordine, per equivalente economico ex art. 30 e 124 c.p.a..
A sostegno dei motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
I - Illegittimità in via diretta e derivata del provvedimento di aggiudicazione. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e travisamento dei presupposti in fatto e diritto.
Con decreto cautelare n. 369/2025, pubblicato il 14 agosto 2025, il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari presidenziali, provvisorie e urgenti, proposta dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti del 13 agosto 2025, con la seguente motivazione: “Considerato che, prescindendo - allo stato - da una approfondita valutazione sul fumus boni juris (che, nella fattispecie particolare in questione, appare opportuno riservare al Collegio all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), non si ravvisa nella specie un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la Società ricorrente (prima classificata nella procedura aperta di gara di che trattasi, esclusa con provvedimenti motivati in ragione di presunti errori commessi nella formulazione dell’offerta economica) tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione (contemplato dall’art. 56 c.p.a.), in quanto l’Accordo Quadro de quo (per la fornitura, con la formula “chiavi in mano”, ad un solo ed unico referente che si addossa tutte le responsabilità, dei servizi, della messa in opera dei palchi e relativi ponteggi e delle attrezzature tecnologiche per la gestione del suono e del video) riguarda la realizzazione di tre edizioni del Festival “La Notte della Taranta” (di durata triennale 2025/2026/2027, con n. 57 tappe itineranti nel Salento e n. 3 concertoni finali a Melpignano), tenendo anche conto (nella opportuna valutazione comparativa, in fase cautelare, degli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda) della domanda di risarcimento danni per equivalente monetario pure azionata (con i motivi aggiunti) dalla Società ricorrente e della circostanza di fatto che - ad oggi - tredici su diciannove eventi annuali “concerti itineranti” (del Festival 2025) si sono già concretamente svolti. ”
Ha fissato, quindi, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare Camera di Consiglio del 3 settembre 2025.
Il 1° settembre 2025, la Regione Puglia ha depositato una memoria difensiva, chiedendo, previo rigetto della domanda cautelare, il respingimento del ricorso introduttivo come integrato dai motivi aggiunti interposti in corso di causa, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto la conferma della piena legittimità della disposta esclusione dell’odierna Società ricorrente e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali successivamente gravati, con conseguente declaratoria di improcedibilità, per sopravvenuto difetto di legittimazione e di interesse, del ricorso per motivi aggiunti proposto avverso l’intervenuta aggiudicazione.
In pari data, anche la STS Communication S.r.l. ha depositato una memoria difensiva, chiedendo, previo rigetto della domanda cautelare, il respingimento del ricorso introduttivo e i motivi aggiunti interposti in corso di causa, in quanto inammissibili e comunque manifestamente infondati in fatto e in diritto e, per l’effetto, la conferma della piena legittimità ed efficacia del provvedimento di esclusione della Società odierna ricorrente e del conseguente provvedimento di aggiudicazione in favore di STS Communication S.r.l..
Nella Camera di Consiglio del 3 settembre 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il Presidente di questa Sezione, a fronte della dichiarazione del difensore della Società ricorrente di rinunciare in ragione dell'esaurimento dell'edizione 2025 dell'evento di che trattasi, nell'intesa di una rapida fissazione nel merito, e a fronte della presa d’atto da parte dei difensori delle altre parti, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio e fissato l'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 per la trattazione nel merito della causa.
Successivamente, le parti hanno depositato delle memorie difensive e di replica, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle proprie ragioni.
Nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti interposti in corso di causa, è sicuramente infondato nel merito e deve, quindi, essere rigettato.
Ritiene, invero, il Tribunale, che è smentita “per tabulas” la dedotta illegittimità dei provvedimenti impugnati, sollevata con il primo motivo di ricorso, per l’asserita violazione della normativa in materia di congruità dell’offerta, nonché per travisamento dei presupposti in fatto e diritto, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società ricorrente - secondo cui non vi erano i presupposti per attivare il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta ex art. 110 del Codice e 23 del disciplinare di gara, non sono mai stati richiesti i giustificativi dell’offerta alla ricorrente, ed motivi di esclusione non rientrano tra quelli previsti dall’art. 110, comma 5 del Codice, né risultano attenere direttamente alla congruità dell’offerta – occorre osservare che, nel caso di specie, l'esclusione della Società ricorrente dalla procedura di gara è stata disposta nella specie per evidenti plurimi errori (non meramente materiali ed emendabili) dalla stessa commessa nella formulazione della sua offerta economica (comprensiva anche del modello “Schema offerta economica eventi”, facente parte della busta economica, previsto dalla lex specialis come parte integrante dell'offerta economica) che ne hanno determinato l’incertezza/indeterminatezza, rilevati dalla P.A. in occasione della seduta dell’8 luglio 2025, tenuta dopo la discrezionale decisione di attivare l'avvio della procedura di verifica della congruità dell'offerta de qua, ma non per la ravvisata anomalia dell’offerta stessa, bensì in occasione del primo esame dell’offerta economica e prima di concludere tale procedura, con la conseguenza che non era necessario il contraddittorio preventivo e la richiesta di giustificativi, e ciò al netto – in ogni caso - della facoltà concessa all’Amministrazione dalla lex specialis di sottoporre a verifica un’offerta, ex art. 23, comma secondo, del Disciplinare di gara (“La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa”).
Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso (che possono essere trattati congiuntamente) si deduce, invece, l’illegittimità dell’esclusione della procedura de qua, per le criticità riscontrate nel documento “Offerta economica” della Società ricorrente (riportate, rispettivamente alle lettere A), B) e C) della comunicazione di esclusione dalla gara del 9 luglio 2025, del Responsabile della fase di affidamento della Regione Puglia) per violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 101 e 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023, per violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 del disciplinare di gara, violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, ingiustizia manifesta.
In particolare, con riguardo, alle criticità riscontrata alle lettere A) B) e C) della comunicazione di esclusione (“A) Errore nella indicazione del valore offerto per l’Accodo quadro, richiesto come differenza fra a) importo a base d’asta e b) valore dello sconto offerto”; “B) Errore nella indicazione del valore offerto per n. 1 evento itinerante, richiesto come effettivo valore di n. 1 evento dei n. 57 previsti nell’ambito dell’Accordo quadro”; “C) Errore nel valore attestato come costo totale della manodopera in quanto non coincidente e quindi in contraddizione, con la sommatoria dei costi forniti nel dettaglio eventi Concertone e quelli itineranti”) la Società ricorrente asserisce di aver correttamente dichiarato il valore offerto nel file “Busta Economica”, in quanto, a suo dire, i concorrenti avrebbero dovuto dichiarare il “prezzo complessivo” per l’esecuzione dell’accordo quadro, ex art. 17 del Disciplinare di gara, che richiedeva di dichiarare, a pena di esclusione, solo il prezzo complessivo a corpo, essendo, dunque, del tutto irrilevanti -ai fini della validità dell’offerta- i dettagli degli importi dei singoli eventi, che l’errore contenuto nell’allegato 5 sarebbe un mero refuso/errore suscettibile di correzione da parte della Commissione di gara, che la mancata esatta coincidenza tra l’importo del costo totale della manodopera ed i singoli costi dichiarati nel dettaglio contenuto nell’“allegato 5 Schema offerta economica eventi” sarebbero del tutto irrilevanti e che, in ogni caso, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, ex art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, prima di disporre l’esclusione del concorrente.
Anche le suddette censure sono infondate.
Osserva questo Tribunale, al riguardo, che il Disciplinare di gara al punto 17 e il Capitolato Tecnico Prestazionale al punto 2, nel caso di specie, prescrivono, a pena di esclusione, l’indicazione del prezzo complessivo a corpo risultante dall’applicazione dei prezzi unitari e il modello “Schema offerta economica eventi” richiede esplicitamente l’indicazione del valore di n. 1 evento Concertone (X) e di n. 1 evento itinerante (Y), precisando che la sommatoria di X x 3 + Y x 57 deve coincidere con il valore dell’offerta economica (con piena coerenze, quindi, tra il prezzo complessivo offerto “a corpo” e la moltiplicazione dei “prezzi unitari”) e che, effettivamente, come correttamente riscontrato dall’Amministrazione procedente, nell'offerta economica della Società ricorrente è rimasto inespresso il reale valore unitario offerto dall’odierna ricorrente per il singolo evento itinerante - la cui conoscenza, invece, anche in ragione della modalità di accordo quadro della procedura di gara qua, valevole per n. 36 mesi, nel valore massimo di n. 3 concertoni finali e n. 57 eventi itineranti a realizzarsi nell’arco del triennio, assume di per sé rilievo - e non vi è, tra l’altro, coincidenza nel valore indicato come costo complessivo totale della manodopera, in quanto non combaciante con la sommatoria dei costi della manodopera forniti nel dettaglio eventi “Concertoni” ed “eventi itineranti” indicati dalla stessa, con la conseguenza che, le criticità riscontrate dalla P.A. alle lettere A), B) e C) dell’impugnata comunicazione della Regione Puglia del 9 luglio 2025, complessivamente considerate e valutate dall’Amministrazione procedente, in quanto errori oggettivi e sostanziali, hanno determinato legittimamente l’adozione del provvedimento di esclusione dell’odierna ricorrente dalla procedura aperta, da gestire con la modalità di Accordo Quadro, per la fornitura, con la formula “Chiavi in mano”, ad un solo ed unico referente che si addossa tutte le responsabilità, dei servizi, della messa in opera dei palchi e relativi ponteggi e delle attrezzature tecnologiche per la gestione del suono e del video, per la realizzazione di n. 3 edizioni del Festival “La Notte della Taranta”.
Né, al riguardo, risulta fondata la tesi sostenuta dalla Società ricorrente, secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, prima di procedere all’esclusione del concorrente, dovendosi escludere nel caso de quo, l’ammissibilità del soccorso istruttorio, compreso quello procedimentale, ex art. 101 del Decreto legislativo n. 36/2023 per rimediare alle predette plurime inesattezze dell’offerta economica, implicanti modifica postuma del contenuto della stessa, considerato che, in proposito, deve rilevarsi che la giurisprudenza è costante nel ritenere che il riimedio del soccorso istruttorio è volto sì a dare rilievo ai principi del favor partecipationis e della semplificazione, all’interno, però, di limiti rigorosamente determinati, come quello discendente dal principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, secondo cui ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione: “nelle gare pubbliche la radicalità del vizio dell’offerta non consente l’esercizio del soccorso istruttorio che va contemperato con il principio della parità tra i concorrenti, anche alla luce dell’altrettanto generale principio dell’autoresponsabilità dei concorrenti»” (C.d.S., Sez. V, nn. 4645/2016 e 627/2016)” (Cons. Stato, sez. III, 28.7.2020, n. 4795).
Ogni diversa soluzione, infatti, si porrebbe in contrasto con il fondamentale principio delle pubbliche gare che impone di garantire la parità di trattamento e la non discriminazione (“par condicio”), fra tutti i partecipanti, e ciò al netto di quanto espressamente previsto dall’art. 101, comma terzo, del Decreto Legislativo n. 36/2023, secondo cui “I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.”
Per le suindicate ragioni, dunque, le censure sollevate dalla Società ricorrente con i quattro motivi di ricorso soprarichiamati, devono essere disattese perché infondate nel merito.
Le su esposte considerazioni, invero, consentono di disattendere anche le doglianze formulate con atto di motivi aggiunti del 13 agosto 2025, riguardanti l’asserita illegittimità dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione n. 98 dell’11 agosto 2025 della Regione Puglia, nonché dei verbali di gara allegati al medesimo, per asserita Illegittimità in via diretta e derivata del provvedimento di aggiudicazione, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e travisamento dei presupposti in fatto e diritto – sia perché - riproducono le censure già formulate con il ricorso introduttivo, con la conseguenza che, il respingimento dele prime, perché infondate nel merito per le ragioni suesposte, determina logicamente e conseguentemente, il respingimento anche delle seconde perché parimenti infondate nel merito – sia perché – con riguardo alle censure formulate con il secondo ed il terzo motivo di ricorso dell’atto di motivi aggiunti, con i quali la Società ricorrente asserisce che dai verbali di gara n. 5 e 6 sarebbe evincibile che la seduta della Commissione giudicatrice era destinata alla verifica di congruità dell’offerta, e che principio di autoresponsabilità non può giustificare esclusioni formalistiche in presenza di offerte conformi a quanto richiesto dal disciplinare di gara, occorre aggiungere che, il provvedimento finale di esclusione, come già rilevato nell’esame del primo motivo di ricorso, è stato motivato, dall’Amministrazione procedente, sulla scorta delle criticità emerse dalla documentazione dell’offerta economica, secondo gli errori elencati nelle lettere A), B), C) soprariportate, con l’aggiunta che va considerato meramente aggiuntivo e non decisivo il rilievo contenuto nel verbale n. 6 del Seggio di gara, inerente la ravvisata contraddittoria esposizione dei valori sul costo della manodopera che non dà certezza di un’analisi precisa e puntuale delle attività da svolgere, di modo che la situazione esposta fa sorgere “Dubbi circa la capacità dell’operatore di garantire la sostenibilità e realizzabilità dell’offerta”, nel mentre, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, l’esclusione della sua offerta dalla procedura de qua non è avvenuta per mere ragioni formalistiche, ma per la pluralità di errori oggettivi e sostanziali riscontrati dall’Amministrazione (nelle più volte citate lettere A), B) e C) della nota di comunicazione di esclusione dalla gara del 9 luglio 2025) che, nel loro complesso considerate, hanno determinato, da ultimo, l’incertezza/indeterminatezza dell’offerta presentata dalla Bass Culture S.r.l., rilevati dalla P.A. in occasione della seduta dell’8 luglio 2025.
3. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere respinto
4. Le spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti interposti in corso di causa, lo respinge.
Condanna la Bass Culture S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Regione Puglia e della STS Communication S.r.l.., delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre gli accessori di legge, per tutte le fasi del presente giudizio, in applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, e ss.mm..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ OR, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
LO LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO LI | IZ OR |
IL SEGRETARIO