TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 265
TAR
Decreto cautelare 14 agosto 2025
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TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione normativa sulla congruità dell'offerta

    Il Tribunale ha ritenuto che l'esclusione fosse dovuta a evidenti e plurimi errori nell'offerta economica, non meramente materiali, che ne hanno determinato l'incertezza/indeterminatezza, rilevati prima della conclusione della procedura di verifica della congruità e prima della richiesta di giustificativi. Pertanto, non era necessario il contraddittorio preventivo.

  • Rigettato
    Criticità nell'offerta economica (valore accordo quadro, valore evento itinerante, costo manodopera)

    Il Tribunale ha ritenuto infondate tali censure, evidenziando che il disciplinare e il capitolato tecnico richiedevano l'indicazione del prezzo complessivo a corpo e che il modello 'Schema offerta economica eventi' richiedeva l'indicazione del valore unitario per evento. Ha constatato l'inespresso valore unitario per l'evento itinerante e la non coincidenza del costo totale della manodopera. Tali errori oggettivi e sostanziali hanno determinato l'incertezza dell'offerta e legittimato l'esclusione. Il soccorso istruttorio non era ammissibile in quanto avrebbe comportato una modifica postuma dell'offerta economica, in contrasto con i principi di parità di trattamento e autoresponsabilità dei concorrenti.

  • Rigettato
    Illegittimità in via diretta e derivata dell'aggiudicazione

    Il Tribunale ha ritenuto che le censure fossero infondate poiché riproducevano quelle già disattese con il ricorso introduttivo. Ha ribadito che l'esclusione non era formalistica ma basata su errori oggettivi e sostanziali nell'offerta economica, che hanno determinato l'incertezza e l'indeterminatezza dell'offerta. Il rilievo del verbale di gara sulla contraddittoria esposizione dei costi della manodopera è stato considerato meramente aggiuntivo e non decisivo.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento in forma specifica

    La domanda è stata respinta in quanto il ricorso principale è stato rigettato.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento per equivalente economico

    La domanda è stata respinta in quanto il ricorso principale è stato rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 265
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 265
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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