Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/04/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03276/2025REG.PROV.COLL.
N. 04639/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4639 del 2023, proposto da
Esco MC S.r.l. in Liquidazione (già UD BO & Associati S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Mari e Anna Maria Desiderà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avv. Alessandra Mari in Roma, via degli Scialoja 18;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Martucci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Già Ministero dello Sviluppo Economico), Esco Marche S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 3376/2023, resa tra le parti, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento dei provvedimenti del GSE prot. n. GSE/P20160074110 del 12 settembre 2016 e prot. n.GSE/P20160076500 del 23 settembre 2016
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A.;
Vista la dichiarazione di rinuncia all’appello presentata il 24 marzo 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2025 il Cons. Cecilia Altavista e udito per la parte appellante l’avvocato Alessandra Mari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente appello la società Esco MC in liquidazione ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 3376 del 2023, che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti relativi all’accertamento operato dal Gestore dei Servizi elettrici sul progetto di riduzione dei consumi di energia primaria con emissione dei titoli di efficienza energetica in favore della società UD BO & Associati srl.
In particolare con il provvedimento del 12 settembre 2016, prot. n. GSE/P20160074110, il GSE ha ritenuto che il progetto non disponesse dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di efficienza energetica (TEE), conseguentemente disponendo, con la successiva comunicazione del 23 settembre 2016, prot. n.GSE/P20160076500, il recupero di quanto erogato a titolo di incentivo, pari a n.70 TEE.
Con il ricorso sono stati impugnati tali atti formulando varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la sussistenza dei presupposti per le verifiche da parte del GSE trattandosi di interventi standardizzati, che non comporterebbero alcun approfondimento tecnico sulla realizzabilità o sul risparmio conseguibile, predeterminati nella scheda tecnica dei procedimenti; inoltre si è dedotta la violazione del legittimo affidamento e la mancanza dei presupposti di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990; sono state contestate la richiesta di documentazione comprovante il titolo autorizzatorio degli interventi, trattandosi di sostituzione vetri ricadente nell’ambito dell’edilizia c.d. libera, nonché la applicabilità della normativa sugli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico. Sono state contestate, altresì, le valutazioni del GSE in ordine all’addizionalità di alcuni interventi. E’stata proposta altresì domanda risarcitoria.
Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 56 del d.l. 76 del 2020 convertito dalla legge n. 120/2020, la società ha presentato istanza di riesame al GSE, per la rivalutazione dei presupposti del provvedimento, ai sensi dell’art. 56, comma 8, e ha proposto motivi aggiunti con nuove censure relative alla violazione dei presupposti indicati da tale normativa sopravvenuta.
La sentenza n. 3376 del 27 febbraio 2023 ha respinto il ricorso ritenendo sussistente il potere del GSE di procedere alla verifica in ordine alla spettanza del beneficio, da qualificarsi come potere di verifica e di controllo e non di autotutela; ha respinto le ulteriori censure ritenendo la legittimità delle richieste di documentazione del GSE in ordine. Ha respinto i motivi aggiunti affermando che la novella dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 può applicarsi solo ai procedimenti ancora pendenti, mentre il GSE deve autonomamente valutare la nuova istanza presentata alla luce della novella. Ha respinto la domanda risarcitoria per l’infondatezza delle censure.
Con l’appello sono stati riproposte le censure di primo grado contestando le argomentazioni della sentenza, formulando motivi di error in iudicando e in procedendo , eccesso di potere giurisdizionale, erronea, irragionevole, insufficiente, illogica, contraddittoria ed inammissibile motivazione su un punto decisivo della controversia, omessa pronuncia. E’ stata riproposta altresì la domanda risarcitoria.
Si è costituito in giudizio il GSE che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.
Il 17 febbraio 2025 la società odierna appellante ha presentato al GSE istanza per la riduzione degli incentivi con la salvaguardia della RVC già approvate al momento di emissione dei provvedimenti impugnati.
Il GSE ha accolto l’istanza con provvedimento del 17 marzo 2025 richiamando la giurisprudenza di questo Consiglio relativa ad analoghi procedimenti, disponendo la salvaguardia delle rendicontazioni già approvate alla data di emissione del provvedimento di decadenza; per le rendicontazioni successive alla data di adozione del suddetto provvedimento ha fatto riserva di adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti all’entrata in vigore dell’atto ministeriale con il quale, ai sensi dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 saranno individuate le violazioni che danno luogo a decurtazioni tariffarie e le relative percentuali proporzionali all’entità delle violazioni riscontrate.
Il 24 marzo 2025 la società appellante, richiamando tale provvedimento, ha depositato dichiarazione di rinuncia all’appello, chiedendo disporsi la compensazione delle spese, previamente notificata al GSE, che, nella memoria depositata il 26 marzo 2025, ha dato atto di aderire alla rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
All’udienza del 1° aprile 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
Ai sensi dell’art. 84 c.p.a. “ la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
Come è noto, e per costante giurisprudenza, il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse al giudizio (Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1271, n. 1275; Sezione II, 13 dicembre 2021, n. 8270; id. Sezione II, 28 settembre 2021, n. 6526).
Nel caso di specie, la rinuncia è stata formalmente notificata alla parte nel termine previsto dall’art. 84 comma 3 c.p.a., e questa non ha proposto opposizione, ma anzi ha espressamente aderito alla rinuncia anche in ordine alla compensazione delle spese del giudizio.
Alla rinuncia all’appello, consegue, ai sensi dell’art. 35 comma 2 lettera c) c.p.a., la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Pertanto deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio.
In considerazione della motivazione posta dal GSE a base del provvedimento del 17 marzo 2025, che ha costituito il presupposto della rinuncia, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese del presente grado compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Altavista | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO