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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/09/2025, n. 12101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12101 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
*****
In funzione di giudice di Appello in composizione monocratica
***** in persona del giudice dott. CA De FA TA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 25662 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione all'udienza del giorno 28 maggio 2025, vertente
TRA con l'avv. DI FONSO SIMONA;
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. IEZZI STEFANO;
CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di n. 22476/2022 pubblicata in data CP_1
25.11.2022.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione chiedeva, innanzi al Giudice di Pace di dichiararsi prescritta Parte_1 CP_1
l'ingiunzione di pagamento di cui all'avviso di recupero crediti n. 78220031277 relativamente alla sentenza del Giudice di Pace di n. 36339/2015, la quale aveva respinto l'opposizione proposta CP_1 dalla medesima avverso ordinanza ingiuntiva prefettizia (in materia di ricorso Pt_1 amministrativo avverso violazioni di norme del Codice della strada), convalidando il provvedimento opposto.
Veniva portata in giudizio che si costituiva opponendosi all'accoglimento della Controparte_1 domanda.
1 Il Giudice di Pace, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Con citazione interponeva appello per la riforma integrale della sentenza, Parte_1 deducendone l'erroneità della motivazione per aver ritenuto l'atto contestato non impugnabile e per violazione e falsa applicazione dell'art. 28 L. 689/81 ed erronea applicazione della disciplina inerente alla prescrizione dei titoli esecutivi. si costituiva, resistendo al gravame. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLE DECISIONE
1. Preliminarmente, va rilevata l'erroneità della motivazione della decisione gravata nella parte in cui ritiene non impugnabile l'atto contestato.
Invero, l'avviso di recupero contestato è idoneo a configurare una pretesa creditoria rispetto alla quale si radica l'interesse ad agire dell'intimato per avversarla.
D'altro canto, è stato ritenuto impugnabile anche il mero sollecito di pagamento al fine di eliminare ogni situazione di incertezza relativa alla pretesa creditoria che l'amministrazione ha segnalato al debitore di avere intenzione di far valere (cfr. Cass. n. 25432/2017).
2. Nel merito del gravame, si osserva quanto segue.
I commi 11 e 12 dell'articolo 6 del d. lgs. 150/2011 prevedono che con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto o modificarlo anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.
Di conseguenza la norma si limita ad attribuire al giudice la possibilità, non l'obbligo, di rideterminare l'importo della sanzione, ove ritenga di esercitare tale potere previa motivazione, ponendo, tuttavia, un limite specifico a tale potere costituito dal fatto che in ogni caso il suo potere riduttivo della sanzione irrogata non può spingersi oltre il minimo edittale della sanzione stessa.
Pertanto, in assenza di esercizio del potere di rideterminazione della sanzione la stessa, come nel caso di specie, è confermata nella misura indicata nel provvedimento opposto.
Non appare, quindi, dubitabile che la sentenza di rigetto della opposizione con conferma implicita della entità della sanzione irrogata, per non essere stato esercitato il potere di rideterminazione, una volta passata in giudicato comporta che il credito sia assistito dalla efficacia del giudicato con la conseguenza che alla prescrizione breve di cui all'articolo 28 della legge 689/198 si sostituisce la prescrizione ordinaria dell'actio iudicati ai sensi dell'articolo 2953 cc..
2 Non essendo contenuta una specifica condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione, deve ritenersi che la sentenza costituisce titolo esecutivo per procedere direttamente alla esecuzione della sentenza unitamente ai titoli opposti e specificamente confermati che costituiscano titolo esecutivo divenuti definitivi per effetto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha confermato i titoli opposti e la entità del credito, crediti che sono assistiti dalla prescrizione decennale dell'actio iudicati.
Sotto diverso profilo, non condivide il giudicante il riferimento a diverso orientamento giurisprudenziale di merito che richiama le argomentazioni sviluppate nell'ambito della decisione della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 22080/2017.
Invero, in tale pronuncia la diversità di regime tra l'esecutività del verbale di accertamento a violazione al CdS e dell'ordinanza ingiunzione appare riferibile alla procedura prevista dalla L. n.
689/1981: ma, nel caso di specie, l'ordinanza – ingiunzione prefettizia ha un proprio regime normativo disciplinato negli artt. 203 e 204 CdS, fondato proprio sulla peculiarità di aver ad oggetto un verbale di violazione al CdS munito, in deroga ai principi generali di esecutività; per contro, il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non concernenti l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale non è impugnabile ex se e l'autorità competente dovrà procedere ad emettere l'eventuale ordinanza di ingiunzione, suscettibile, a sua volta, di opposizione (cfr. Cass. n. 9764/2020).
Pertanto, il riferimento alle ordinanze – ingiunzioni di cui alla L. n. 689/1981 non si ritiene direttamente sovrapponibile alle ordinanze – ingiunzioni prefettizie oggetto di autonoma disciplina.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve affermarsi che nel caso in esame operi la prescrizione decennale.
3. Conclusivamente, l'appello va accolto limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della domanda e, in riforma della grava sentenza, l'originaria domanda va respinta nel merito.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate stante la riforma della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di primo grado e la peculiarità della questione, involgente profili non oggetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del
30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228 (“Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data 1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal 31.01.2013.
P.Q.M.
3 II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della domanda e, in riforma della grava sentenza, respinge nel merito l'originaria domanda;
- compensa le spese processuali nel doppio grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Così deciso in Roma addì 31/08/2025.
Il giudice
(CA De FA TA)
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