TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 07/08/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Denicolò Gigliotti Antonietta e domiciliati presso il suo studio in Catanzaro Vico I Bellavista n.2, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 20.01.2018 in Arco preso atto che all'udienza del 30.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_2 Parte_1
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori sopra generalizzati andranno in affido condiviso (e dunque la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente) tra i coniugi;
gli stessi, compatibilmente con le proprie esigenze ludiche e gli impegni didattici e di istruzione, trascorreranno le giornate (e dunque potranno pranzare e cenare in loco) presso la struttura alberghiera di cui il padre è titolare, sita in Ledro, alla Via Pribram, 1, che raggiungeranno accompagnati da quest'ultimo;
3) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) La casa familiare, sin dall'origine stabilita nell'abitazione sita in Ledro
(TN) alla Via Nuova, 78, di proprietà di verrà assegnata Parte_1
alla madre, signora , ove i figli verranno collocati, Parte_2
mantenendo in tale unità abitativa la residenza ed il centro dei loro interessi.
Presso tale abitazione i minori potranno ricevere la visita del padre in pag. 2 di 4 qualunque momento, previo avviso da darsi alla signora la stessa Pt_2
potrà a sua volta fare visita ai figli quando questi si intrattengono presso la struttura alberghiera del signor Parte_1
Quest'ultimo stabilirà la dimora abituale presso la propria struttura alberghiera, ovvero presso pertinenza (dependance), in fase di realizzazione, dell'abitazione familiare sopra individuata, a ciò prestando espresso consenso la signora Pt_2
5) Il signor verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1
figli la somma di € 1.200,00 (€ 240,00 per ciascuno di essi, tenendo conto del contributo al vitto dei figli di cui si è detto e di quello per le ulteriori spese extra – spese mediche, per attività didattiche e ricreative ecc. – che si renderanno necessarie e previa documentazione delle stesse), somma che sarà versata alla coniuge collocataria anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, versamento che potrà avvenire mediante bonifico bancario / postale alle coordinate:
[...];
6) I coniugi rinunciano espressamente ad ogni reciproco mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 31.7.2025.
pag. 3 di 4 Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Denicolò Gigliotti Antonietta e domiciliati presso il suo studio in Catanzaro Vico I Bellavista n.2, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 20.01.2018 in Arco preso atto che all'udienza del 30.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_2 Parte_1
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori sopra generalizzati andranno in affido condiviso (e dunque la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente) tra i coniugi;
gli stessi, compatibilmente con le proprie esigenze ludiche e gli impegni didattici e di istruzione, trascorreranno le giornate (e dunque potranno pranzare e cenare in loco) presso la struttura alberghiera di cui il padre è titolare, sita in Ledro, alla Via Pribram, 1, che raggiungeranno accompagnati da quest'ultimo;
3) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) La casa familiare, sin dall'origine stabilita nell'abitazione sita in Ledro
(TN) alla Via Nuova, 78, di proprietà di verrà assegnata Parte_1
alla madre, signora , ove i figli verranno collocati, Parte_2
mantenendo in tale unità abitativa la residenza ed il centro dei loro interessi.
Presso tale abitazione i minori potranno ricevere la visita del padre in pag. 2 di 4 qualunque momento, previo avviso da darsi alla signora la stessa Pt_2
potrà a sua volta fare visita ai figli quando questi si intrattengono presso la struttura alberghiera del signor Parte_1
Quest'ultimo stabilirà la dimora abituale presso la propria struttura alberghiera, ovvero presso pertinenza (dependance), in fase di realizzazione, dell'abitazione familiare sopra individuata, a ciò prestando espresso consenso la signora Pt_2
5) Il signor verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1
figli la somma di € 1.200,00 (€ 240,00 per ciascuno di essi, tenendo conto del contributo al vitto dei figli di cui si è detto e di quello per le ulteriori spese extra – spese mediche, per attività didattiche e ricreative ecc. – che si renderanno necessarie e previa documentazione delle stesse), somma che sarà versata alla coniuge collocataria anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, versamento che potrà avvenire mediante bonifico bancario / postale alle coordinate:
[...];
6) I coniugi rinunciano espressamente ad ogni reciproco mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 31.7.2025.
pag. 3 di 4 Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4