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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15018/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15018/2014 promossa da:
in persona Controparte_1 del Curatore p.t., con il patrocinio dell'avv. Agneta Annunziata, giusta procura in atti;
-opponente/attrice in via riconvenzionale in prosecuzione- contro
, in persona del legale p.t., con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. Basciani Giuseppe Andrea, giusta procura in atti;
-opposta- nonché nei confronti di
, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
Pappalepore Vito Aurelio, giusta procura in atti;
-opposto/convenuto in riconvenzionale-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 12 L ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bari Controparte_2
l'adozione del decreto ingiuntivo n. 2717/2014 con cui è stato ingiunto, alla e al , il pagamento, in solido, della _1 Controparte_3 somma di euro 2.217.327,00, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di rimborso dei costi di trito vagliatura e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del , conferiti per i mesi di dicembre Controparte_3
2010, febbraio-dicembre 2011 e gennaio-settembre 2012 da parte dei mezzi della società concessionaria del servizio di nettezza urbana del _1
presso l'impianto della ricorrente. CP_3
Avverso tale decreto ingiuntivo il ha proposto Controparte_3 opposizione, chiamando in garanzia la e il relativo giudizio è _1 stato iscritto al n. 12952/2014 R.G.
Anche la ha proposto autonomo giudizio di opposizione al _1 citato decreto ingiuntivo n. 2717/2014, iscritto a ruolo con il n. 15018/2014 R.G., evocando in giudizio sia la creditrice ricorrente che Controparte_2 il , chiedendo, per un verso, l'accertamento e la Controparte_3 declaratoria della esclusiva responsabilità del in relazione alla pretesa CP_3 creditoria vantata in sede monitoria e, per altro verso, formulando, nei confronti dell'ente comunale, domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento della somma di euro 1.837.161,08, oltre interessi moratori e danni da svalutazione, dallo stesso asseritamente dovuta a titolo di differenza tra i costi sostenuti dall'opponente al fine di smaltire l'intero quantitativo di rifiuti indifferenziati prodotti nel e quanto da questo effettivamente pagato, e ciò “vuoi per CP_3 inadempimento contrattuale, vuoi, in subordine, a titolo di indebito arricchimento”.
I due giudizi, riuniti con ordinanza dell'08/06/2018, sono stati successivamente separati con provvedimento del 27/03/2023, con cui, dato atto della tardiva riassunzione del procedimento iscritto al n. 12952/2014 R.G. a seguito della sospensione disposta ex art. 48 c.p.c. con ordinanza del 18/11/2015 originata dalla proposizione del regolamento di competenza, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio n. 12952/2014 R.G. e, conseguentemente, l'esecutorietà
pagina 2 di 12 del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti del giudizio iscritto al n.
15018/2014 R.G. i termini ex art. 183 co. 6, c.p.c.
Istruita a mezzo di C.T.U. volta a verificare il rapporto di dare/avere tra e il in relazione al contratto di appalto _1 Controparte_3 per il servizio di igiene urbana e servizi complementare del 13/5/2003, la causa, proseguita dalla Curatela della liquidazione giudiziale di _1
(costituitasi in giudizio con atto del 14/12/2023), previo rigetto delle ulteriori richieste istruttorie formulate, è infine pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Preme innanzitutto evidenziare che, come allegato dalle parti, a seguito della mancata impugnazione del provvedimento di estinzione del giudizio iscritto al n. 12952/2014 R.G., il decreto ingiuntivo n. 2717/2014 è divenuto definitivamente esecutivo con forza di giudicato inter partes.
Ciò, per un verso, preclude il vaglio delle contestazioni poste alla base della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto reiterate nel presente giudizio dal (ove l'ente comunale ha assunto le vesti di mero co- Controparte_3 convenuto, evocato in giudizio dall'opponente e, per altro _1 verso, determina il venir meno dell'ineludibile interesse sotteso all'azione proposta dalla nella parte più propriamente oppositiva, se e in _1 quanto volta esclusivamente ad “accertare e dichiarare il Controparte_3 quale unico responsabile della pretesa creditoria vantata dalla Controparte_2
(così, nell'atto introduttivo del presente giudizio), senza peraltro
[...] veicolare alcuna contestazione in ordine all'an e al quantum della pretesa azionata in sede monitoria, tenuto conto altresì dell'assorbente considerazione per cui, come allegato negli scritti difensivi finali, essendo nelle more intervenuto il pagamento da parte dell'ente comunale, la pretesa creditoria si è estinta, in base al rilievo per cui “il pagamento dell'intero credito da parte di uno dei debitori solidali avviene (…) con effetto liberatorio, secondo le regole generali delle obbligazioni solidali, per tutti gli altri coobbligati, conformemente al principio
pagina 3 di 12 espresso dall'art. 1292 c.c.: secondo il quale il pagamento effettuato da uno dei debitori solidali libera comunque tutti, e risponde al principio per cui nessuno può pretendere più di quanto gli è dovuto” (Cass., n. 28044/2021).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo, per effetto del fallimento (oggi liquidazione giudiziale) perde definitivamente efficacia nei confronti del fallimento medesimo e il credito deve essere accertato nelle forme previste dalla legge speciale nel contraddittorio con gli altri creditori. Invero,
l'intervenuto fallimento del debitore, nelle more del giudizio di opposizione, come nel caso di specie, comporta l'improcedibilità della domanda monitoria e l'inefficacia del decreto ingiuntivo (ex multis Cass. n. 22166/2019).
Ciò posto, deve dunque passarsi al vaglio della domanda “riconvenzionale” proposta dalla odierna opponente nei confronti del convenuto _1
. Controparte_3
Va preliminarmente sottolineata l'ammissibilità della domanda riconvenzionale oggetto di discussione, proposta dalla opponente _1
(e, quindi, parte convenuta in senso sostanziale) nei confronti del
[...] [...]
, a sua volta destinatario dell'ingiunzione di pagamento in qualità di CP_3 coobbligato, atteso che, per un verso, è consolidata opinione che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del
"simultaneus processus"” (Cass., n. 6091/2020), e, per altro verso, come sottolineato dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, “il convenuto che
pagina 4 di 12 intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'articolo 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'articolo 167, secondo comma, c.p.c.”; in altri termini, la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto (a proposito della quale si suole parlare di domanda riconvenzionale c.d. trasversale)
“non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione – a tacer d'altro – che è fuori luogo discorrere di “chiamata in causa” rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio”; pertanto, la domanda riconvenzionale c.d. trasversale “non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore …, ed ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace.” (così, da ultimo, Cass. Sez. III, 23.03.2022, n. 9441/ord. e, in precedenza, tra le altre,
Cass. Sez. III, 12.11.1999, n. 12558; Cass. Sez. III, 06.07.2001, n. 9210; Cass.
Sez. II, 16.03.2017, n. 6846 del 16.3.2017). Nella specie, la _1 quale opponente al decreto ingiuntivo in discussione e, quindi, quale convenuto in senso sostanziale, ha proposto la domanda riconvenzionale già nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione ed ha ritualmente notificato tale atto al convenuto della predetta domanda riconvenzionale, il CP_3
, il quale, peraltro, come visto, aveva già proposto opposizione al
[...] medesimo decreto ingiuntivo nei confronti della creditrice Controparte_2
e, quindi, risultava già parte processuale nell'ambito di altro giudizio di
[...] opposizione, autonomamente introdotto, successivamente riunito e poi separato in corso di causa.
Posta, quindi, l'ammissibilità della proposta domanda riconvenzionale, si deve però reputare che la stessa sia infondata.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale sollevata dal convenuto in sede di costituzione nel CP_3 presente giudizio, vale osservare che nell'azione di arricchimento senza causa opera l'ordinario termine decennale di prescrizione (per tutti, Cass., n.
pagina 5 di 12 6292/2007) e ciò priva di pregio giuridico il rilievo per cui il credito vantato dalla opponente, riguardando somme riferibili agli anni dal 2007 al 2013, sarebbe parzialmente estinto per intervenuto decorso del termine di cinque anni, nella specie erroneamente evocato.
Tanto chiarito, nel merito si osserva quanto segue.
Emerge dagli atti di causa che, con determinazione dirigenziale n.5/VIII
Settore del 16.01.2003 e successivo contratto rep. n. 1713 del 13.05.2003, previo espletamento di gara ad evidenza pubblica, il servizio di Igiene Urbana nel
Comune di è stato affidato all (Impresa _1 Controparte_4
Capogruppo), (Impresa man- Controparte_5 dante), per la durata di anni nove.
Le due società hanno costituito tra di loro una società consortile a responsabilità denominata “ per svolgere unitariamente il _1 servizio e per l'effetto, tutti gli atti inerenti al servizio di igiene.
Il contratto di appalto per il servizio di igiene urbana e servizi complementari rep. 1713, disciplinava le modalità di espletamento del servizio da parte del soggetto gestore, i rapporti tra l'Ente e l'appaltatore, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi secondo la tempistica e la logistica indicata nel capitolato speciale d'appalto (all.
2-3 prod. MODUGNO . _1
Il contratto de quo, il cui termine scadeva il 31.12.2012, veniva prorogato sino al 28.02.2013 con determina Dirigenziale n. 63/II settore del 30.08.2012
(all. 4).
Ora, lamenta l'opponente il mancato pagamento, a far data dall'agosto
2007 sino al 2013, nei confronti dell'impresa appaltatrice dell'importo di euro
1.837.361,08 oltre interessi moratori e danni da svalutazione, determinato dalla differenza tra i costi sostenuti dalla per smaltire l'intero _1 quantitativo di rifiuti solidi urbani (RSU) indifferenziati prodotti nel COMUNE di e quanto da quest'ultimo pagato sulle quantità previste in contratto, _1 pari ad 11.073,53 tonnellate (ossia i costi effettivi calcolati in ragione delle maggiori tonnellate di rifiuto RSU effettivamente prodotte dalla cittadinanza del pagina 6 di 12 e raccolte e smaltite da con Controparte_3 _1 conferimento presso gli impianti autorizzati).
Deduce infatti l'opponente che il avrebbe pagato Controparte_3 solo il costo per lo smaltimento esclusivamente sui quantitativi di cui alle previsioni contrattuali (11.076,53 tonnellate annue) e cioè la tariffa che di volta in volta è stata adeguata come previsto in contratto (tariffa base € 44,22 per tonnellata, quale tariffa base adeguata nel 2003) e non anche i maggiori costi asseritamente sopportati da per il più elevato volume di RSU _1 rispetto all'obiettivo di raccolta differenziata per il periodo 2007-2013 di cui al contratto.
La domanda è infondata, alla luce del combinato disposto dell'art. 11 del contratto di appalto e dell'art. 2 del capitolato speciale.
L'art. 11 prevedeva infatti che il corrispettivo annuo dovuto dal CP_3 all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto – fissato in euro
3.200.639,33, oltre IVA 10% ed , “alle condizioni previste nel capitolato CP_6
d'appalto, nel bando di gara e con le modalità di cui al progetto-offerta dalla stessa presentato” (art. 5) – fosse “comprensivo del pagamento di tutti i servizi contenuti nel Capitolo Speciale d'Appalto e nel Progetto Offerta, compresi gli oneri di smaltimento dei rifiuti conferiti”, stabilendo, nel contempo, che “l'importo dell'adeguamento sarò comunque determinato mediante apposita valutazione in contraddittorio e non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo annuo del canone”, mentre l'art. 13 statuiva che il canone avrebbe dovuto essere adeguato
“in aumento o in diminuzione, a richiesta di una delle parti, qualora si fosse verificata una delle seguenti condizioni: a) variazione di oltre 10.000 mq della sede stradale rispetto agli allegati n.1 e 4 del Capitolato Speciale d'Appalto; b) istituzione o rimozione di servizi i cui costi avessero superato il 10% del costo di aggiudicazione;
c) sopravvenute prescrizioni nell'esecuzione dei servizi con leggi e norme statali, regionali, comunali, nonché dell'Autorità di bacino BA/2; d) variazioni del sito di discarica e/o del sistema attuale (conferimento in discarica) di smaltimento;
e) in caso di variazione di tariffa di smaltimento”.
pagina 7 di 12 L'art. 6 del Capitolo Speciale d'Appalto prevedeva poi che “il prezzo
d'aggiudicazione per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto” rimanesse
“fermo ed invariabile per qualsiasi eventualità durante l'intera durata del contratto”, stabilendo l'operatività della revisione dei prezzi in conformità all'art. 44 della legge n. 724/1994, alle condizioni e con le modalità ivi indicate (e con la previsione che la percentuale di variazione del costo annuo di smaltimento nella misura ivi stabilita costituiva soltanto uno dei parametri ai fini della determinazione della percentuale di variazione da applicarsi al canone base).
Ora, emerge inequivocabilmente dalla documentazione citata che il prezzo per il servizio è stato considerato come “a corpo”, nonché qualificato come fisso e invariabile.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di appalto di opere pubbliche a corpo o a forfait, il prezzo convenuto è fisso e invariabile, sicché grava sull'appaltatore il rischio relativo all'ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.07.2016, n. 14181).
L'applicazione di tali principi, recentemente ribaditi anche in materia di appalto di servizi ad esecuzione continuata (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21.03.2023, n.
8038) al caso di specie, sarebbe già di per sé sufficiente per valutare come infondata la pretesa vantata dall'attore.
però, sostiene che, “Come si legge nella Relazione _1 economica (all.19 Sezione “Costi di smaltimento e trattamento rifiuti”), il
[...] riconosceva una produzione totale di rsu annua di 18.742,01 CP_3 tonnellate, fissando come obiettivo della raccolta differenziata una percentuale pari a 40,90%, con un residuale di rsu indifferenziato pari, quindi, a 59,10%; nello specifico il riconosceva un totale di rsu indifferenziato Controparte_3 di 11.076,53 tonnellate al costo unitario di smaltimento di 44,22 euro/tonn”, lamentando che “di fatto poi, nonostante le campagne di sensibilizzazione svolte dalla appaltatrice, dal 2007 le percentuali previste quale obiettivo della raccolta non furono rispettate dalla cittadinanza, determinandosi così un incremento dei
pagina 8 di 12 costi, derivante appunto dalle maggiori percentuali di indifferenziata prodotta”, con conseguente aumento del costo per lo smaltimento, a fronte del quale il committente si sarebbe limitato “a pagare all'appaltatrice il costo per lo CP_3 smaltimento esclusivamente sui quantitativi di cui alle previsioni contrattuali
(11.076,53 tonnellate annue alla tariffa adeguata volta per volta negli anni); e per
i quantitativi di indifferenziata smaltita in più rispetto a quelli previsti contrattualmente, il pagava all'appaltatrice solo la differenza Controparte_3 tra la tariffa adeguata e la tariffa di base (cioè l'incremento di tariffa), non corrispondendo invece la tariffa base di euro 44,22 per tonnellata di rifiuto effettivamente raccolto e conferito presso l'impianto di smaltimento finale (pur avendo di fatto riconosciuto la maggiore quantità di rifiuti rsu smaltiti rispetto a quella di prevista in progetto)”.
Ora, si ritiene che l'importo preteso dall'opponente/attore in via riconvenzionale non possa essere riconosciuto per il fatto che il contratto di appalto sottoscritto prevedeva la corresponsione di un prezzo a corpo, espressamente comprensivo “degli oneri di smaltimento dei rifiuti”.
Invero, se il diritto al corrispettivo, originariamente previsto nella somma di euro 3.200.639,33 annui, oltre Iva, era stato stabilito nel contratto in modo fisso ed invariabile, comprensivo perciò di qualsiasi onere, ne discende che qualsiasi prestazione eseguita in attuazione del contratto medesimo doveva ritenersi remunerata alle condizioni stabilite nel regolamento negoziale.
La remunerazione di prestazioni eccedenti quelle presumibilmente preventivate al momento della stipula del contratto non poteva pertanto mai giustificarsi come diritto al corrispettivo contrattuale, previsto come detto in modo chiuso ed invariabile, ma trovare fondamento eventualmente solo in conseguenza ad una revisione del prezzo del contratto, ottenibile attivando il relativo procedimento revisionale nel rispetto dei presupposti e delle condizioni pattiziamente ivi previste.
Da questa prospettiva, si condividono le conclusioni a cui è giunto il C.T.U. nominato all'esito dell'accertamento peritale e a cui si rinvia (cfr. la relazione
C.T.U. dott.ssa , depositata il 13/05/2024). Persona_1
pagina 9 di 12 Nella fattispecie va, invero, rilevato, che difetta, nel contratto di appalto depositato in atti, qualsivoglia previsione contrattuale in ordine a eventuali maggiori costi da sostenersi in aggiunta al canone contrattuale: nulla viene pattuito in tal senso.
Esclusa, pertanto, la sussistenza di un'obbligazione contrattuale per la corresponsione dei maggiori costi dovuti per la esecuzione del servizio (in mancanza di pattuizione scritta), la pretesa creditoria azionata in via riconvenzionale non può trovare accoglimento, incorrendo nei limiti preclusivi di forma dei contratti della p.a. e di bilancio della disciplina contabile degli enti.
Né, nella specie, alcuna falsa informazione o fuorviante rappresentazione dei dati utili alla formazione dell'offerta è dato evincere, d'altro canto, nel bando di gara e relativi allegati (né viene allegata dalla opponente), essendo indicata nella relazione economica versata in atti soltanto la produzione totale RSU riferibile all'anno 2001 e individuato un mero “obiettivo di raccolta differenziata”, del tutto tendenziale ed ipotetico, tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e migliore gestione del servizio da realizzarsi da parte della stessa appaltatrice anche attraverso quelle politiche ambientali volte alla diminuzione della produzione dei rifiuti e/o comunque all'incremento della percentuale di raccolta differenziata.
Ciò detto, deve altresì escludersi la sussistenza dei presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., pure proposta in via gradata dalla società opponente/attrice in riconvenzionale.
Nel caso di specie è infatti di immediata evidenza l'assenza del presupposto dell'ingiustificatezza della mancata corresponsione da parte del delle CP_3 somme pretese dall'appaltatore e, quindi, la ricorrenza di un'ipotesi di arricchimento senza causa, posto che sono le stesse clausole del contratto di appalto e Capitolato d'oneri ad escludere la debenza di tali somme.
Resta, invero, esclusa la possibilità di configurare l'ingiustizia dell'arricchimento ove la natura del contratto, consapevolmente accettata dalle parti, escluda ogni possibilità di aumento del prezzo convenuto (Cass.
31/01/2008 n. 2312). Sicché, in materia di appalto pubblico, la previsione del pagina 10 di 12 prezzo “a corpo” esclude che al beneficio rinveniente all'amministrazione per la maggior quantità di opera apprestata dall'appaltatore, che ne sopporta il rischio, possa legittimare un'azione di ingiustificato arricchimento, per essere insita l'eventualità della locupletazione nella natura del contratto (cfr. Cass. sez. I,
12/11/2014, n.24165).
La domanda riconvenzionale proposta da essendo _1 complessivamente infondata, deve dunque essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la opponente/attrice in via riconvenzionale e il convenuto _1
e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei Controparte_3 parametri minimi previsti in base al valore della causa, in ragione della entità delle questioni trattate, della prossimità del valore della controversia al minimo dello scaglione di riferimento e del carattere documentale della lite.
Nulla deve invece disporsi, con riferimento al regolamento delle spese di lite, con riferimento ai rapporti tra la convenuta opposta Controparte_2
e il co-convenuto , non potendo trovare
[...] Controparte_3 applicazione, nella specie, né il principio di soccombenza né quello di causalità (né tantomeno sussistono i presupposti applicativi dell'istituto ex art. 96 c.p.c., pure evocato).
L'esito della lite e il contegno assertivo assunto dall'opponente _1 in sede oppositiva giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite
[...] tra quest'ultimo e la convenuta opposta (che ha Controparte_2 infatti invocato la statuizione condannatoria nei confronti del solo co-convenuto
). Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2714/2014;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte nei confronti del CP_3
;
[...]
pagina 11 di 12 - condanna l'opponente/attrice in via riconvenzionale al pagamento, in favore del
, delle spese di lite, liquidate in euro 18.977 per compensi Controparte_3 difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese tra le altre parti processuali;
- pone definitivamente a carico dell'opponente/attrice in via riconvenzionale le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 10/09/2024, con onere a carico di quest'ultima di rifondere le altre parti di quanto a tale titolo eventualmente già corrisposto al consulente dell'ufficio.
Bari, 5 giugno 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15018/2014 promossa da:
in persona Controparte_1 del Curatore p.t., con il patrocinio dell'avv. Agneta Annunziata, giusta procura in atti;
-opponente/attrice in via riconvenzionale in prosecuzione- contro
, in persona del legale p.t., con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. Basciani Giuseppe Andrea, giusta procura in atti;
-opposta- nonché nei confronti di
, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
Pappalepore Vito Aurelio, giusta procura in atti;
-opposto/convenuto in riconvenzionale-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 12 L ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bari Controparte_2
l'adozione del decreto ingiuntivo n. 2717/2014 con cui è stato ingiunto, alla e al , il pagamento, in solido, della _1 Controparte_3 somma di euro 2.217.327,00, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di rimborso dei costi di trito vagliatura e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del , conferiti per i mesi di dicembre Controparte_3
2010, febbraio-dicembre 2011 e gennaio-settembre 2012 da parte dei mezzi della società concessionaria del servizio di nettezza urbana del _1
presso l'impianto della ricorrente. CP_3
Avverso tale decreto ingiuntivo il ha proposto Controparte_3 opposizione, chiamando in garanzia la e il relativo giudizio è _1 stato iscritto al n. 12952/2014 R.G.
Anche la ha proposto autonomo giudizio di opposizione al _1 citato decreto ingiuntivo n. 2717/2014, iscritto a ruolo con il n. 15018/2014 R.G., evocando in giudizio sia la creditrice ricorrente che Controparte_2 il , chiedendo, per un verso, l'accertamento e la Controparte_3 declaratoria della esclusiva responsabilità del in relazione alla pretesa CP_3 creditoria vantata in sede monitoria e, per altro verso, formulando, nei confronti dell'ente comunale, domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento della somma di euro 1.837.161,08, oltre interessi moratori e danni da svalutazione, dallo stesso asseritamente dovuta a titolo di differenza tra i costi sostenuti dall'opponente al fine di smaltire l'intero quantitativo di rifiuti indifferenziati prodotti nel e quanto da questo effettivamente pagato, e ciò “vuoi per CP_3 inadempimento contrattuale, vuoi, in subordine, a titolo di indebito arricchimento”.
I due giudizi, riuniti con ordinanza dell'08/06/2018, sono stati successivamente separati con provvedimento del 27/03/2023, con cui, dato atto della tardiva riassunzione del procedimento iscritto al n. 12952/2014 R.G. a seguito della sospensione disposta ex art. 48 c.p.c. con ordinanza del 18/11/2015 originata dalla proposizione del regolamento di competenza, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio n. 12952/2014 R.G. e, conseguentemente, l'esecutorietà
pagina 2 di 12 del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti del giudizio iscritto al n.
15018/2014 R.G. i termini ex art. 183 co. 6, c.p.c.
Istruita a mezzo di C.T.U. volta a verificare il rapporto di dare/avere tra e il in relazione al contratto di appalto _1 Controparte_3 per il servizio di igiene urbana e servizi complementare del 13/5/2003, la causa, proseguita dalla Curatela della liquidazione giudiziale di _1
(costituitasi in giudizio con atto del 14/12/2023), previo rigetto delle ulteriori richieste istruttorie formulate, è infine pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Preme innanzitutto evidenziare che, come allegato dalle parti, a seguito della mancata impugnazione del provvedimento di estinzione del giudizio iscritto al n. 12952/2014 R.G., il decreto ingiuntivo n. 2717/2014 è divenuto definitivamente esecutivo con forza di giudicato inter partes.
Ciò, per un verso, preclude il vaglio delle contestazioni poste alla base della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto reiterate nel presente giudizio dal (ove l'ente comunale ha assunto le vesti di mero co- Controparte_3 convenuto, evocato in giudizio dall'opponente e, per altro _1 verso, determina il venir meno dell'ineludibile interesse sotteso all'azione proposta dalla nella parte più propriamente oppositiva, se e in _1 quanto volta esclusivamente ad “accertare e dichiarare il Controparte_3 quale unico responsabile della pretesa creditoria vantata dalla Controparte_2
(così, nell'atto introduttivo del presente giudizio), senza peraltro
[...] veicolare alcuna contestazione in ordine all'an e al quantum della pretesa azionata in sede monitoria, tenuto conto altresì dell'assorbente considerazione per cui, come allegato negli scritti difensivi finali, essendo nelle more intervenuto il pagamento da parte dell'ente comunale, la pretesa creditoria si è estinta, in base al rilievo per cui “il pagamento dell'intero credito da parte di uno dei debitori solidali avviene (…) con effetto liberatorio, secondo le regole generali delle obbligazioni solidali, per tutti gli altri coobbligati, conformemente al principio
pagina 3 di 12 espresso dall'art. 1292 c.c.: secondo il quale il pagamento effettuato da uno dei debitori solidali libera comunque tutti, e risponde al principio per cui nessuno può pretendere più di quanto gli è dovuto” (Cass., n. 28044/2021).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo, per effetto del fallimento (oggi liquidazione giudiziale) perde definitivamente efficacia nei confronti del fallimento medesimo e il credito deve essere accertato nelle forme previste dalla legge speciale nel contraddittorio con gli altri creditori. Invero,
l'intervenuto fallimento del debitore, nelle more del giudizio di opposizione, come nel caso di specie, comporta l'improcedibilità della domanda monitoria e l'inefficacia del decreto ingiuntivo (ex multis Cass. n. 22166/2019).
Ciò posto, deve dunque passarsi al vaglio della domanda “riconvenzionale” proposta dalla odierna opponente nei confronti del convenuto _1
. Controparte_3
Va preliminarmente sottolineata l'ammissibilità della domanda riconvenzionale oggetto di discussione, proposta dalla opponente _1
(e, quindi, parte convenuta in senso sostanziale) nei confronti del
[...] [...]
, a sua volta destinatario dell'ingiunzione di pagamento in qualità di CP_3 coobbligato, atteso che, per un verso, è consolidata opinione che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del
"simultaneus processus"” (Cass., n. 6091/2020), e, per altro verso, come sottolineato dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, “il convenuto che
pagina 4 di 12 intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'articolo 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'articolo 167, secondo comma, c.p.c.”; in altri termini, la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto (a proposito della quale si suole parlare di domanda riconvenzionale c.d. trasversale)
“non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione – a tacer d'altro – che è fuori luogo discorrere di “chiamata in causa” rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio”; pertanto, la domanda riconvenzionale c.d. trasversale “non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore …, ed ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace.” (così, da ultimo, Cass. Sez. III, 23.03.2022, n. 9441/ord. e, in precedenza, tra le altre,
Cass. Sez. III, 12.11.1999, n. 12558; Cass. Sez. III, 06.07.2001, n. 9210; Cass.
Sez. II, 16.03.2017, n. 6846 del 16.3.2017). Nella specie, la _1 quale opponente al decreto ingiuntivo in discussione e, quindi, quale convenuto in senso sostanziale, ha proposto la domanda riconvenzionale già nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione ed ha ritualmente notificato tale atto al convenuto della predetta domanda riconvenzionale, il CP_3
, il quale, peraltro, come visto, aveva già proposto opposizione al
[...] medesimo decreto ingiuntivo nei confronti della creditrice Controparte_2
e, quindi, risultava già parte processuale nell'ambito di altro giudizio di
[...] opposizione, autonomamente introdotto, successivamente riunito e poi separato in corso di causa.
Posta, quindi, l'ammissibilità della proposta domanda riconvenzionale, si deve però reputare che la stessa sia infondata.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale sollevata dal convenuto in sede di costituzione nel CP_3 presente giudizio, vale osservare che nell'azione di arricchimento senza causa opera l'ordinario termine decennale di prescrizione (per tutti, Cass., n.
pagina 5 di 12 6292/2007) e ciò priva di pregio giuridico il rilievo per cui il credito vantato dalla opponente, riguardando somme riferibili agli anni dal 2007 al 2013, sarebbe parzialmente estinto per intervenuto decorso del termine di cinque anni, nella specie erroneamente evocato.
Tanto chiarito, nel merito si osserva quanto segue.
Emerge dagli atti di causa che, con determinazione dirigenziale n.5/VIII
Settore del 16.01.2003 e successivo contratto rep. n. 1713 del 13.05.2003, previo espletamento di gara ad evidenza pubblica, il servizio di Igiene Urbana nel
Comune di è stato affidato all (Impresa _1 Controparte_4
Capogruppo), (Impresa man- Controparte_5 dante), per la durata di anni nove.
Le due società hanno costituito tra di loro una società consortile a responsabilità denominata “ per svolgere unitariamente il _1 servizio e per l'effetto, tutti gli atti inerenti al servizio di igiene.
Il contratto di appalto per il servizio di igiene urbana e servizi complementari rep. 1713, disciplinava le modalità di espletamento del servizio da parte del soggetto gestore, i rapporti tra l'Ente e l'appaltatore, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi secondo la tempistica e la logistica indicata nel capitolato speciale d'appalto (all.
2-3 prod. MODUGNO . _1
Il contratto de quo, il cui termine scadeva il 31.12.2012, veniva prorogato sino al 28.02.2013 con determina Dirigenziale n. 63/II settore del 30.08.2012
(all. 4).
Ora, lamenta l'opponente il mancato pagamento, a far data dall'agosto
2007 sino al 2013, nei confronti dell'impresa appaltatrice dell'importo di euro
1.837.361,08 oltre interessi moratori e danni da svalutazione, determinato dalla differenza tra i costi sostenuti dalla per smaltire l'intero _1 quantitativo di rifiuti solidi urbani (RSU) indifferenziati prodotti nel COMUNE di e quanto da quest'ultimo pagato sulle quantità previste in contratto, _1 pari ad 11.073,53 tonnellate (ossia i costi effettivi calcolati in ragione delle maggiori tonnellate di rifiuto RSU effettivamente prodotte dalla cittadinanza del pagina 6 di 12 e raccolte e smaltite da con Controparte_3 _1 conferimento presso gli impianti autorizzati).
Deduce infatti l'opponente che il avrebbe pagato Controparte_3 solo il costo per lo smaltimento esclusivamente sui quantitativi di cui alle previsioni contrattuali (11.076,53 tonnellate annue) e cioè la tariffa che di volta in volta è stata adeguata come previsto in contratto (tariffa base € 44,22 per tonnellata, quale tariffa base adeguata nel 2003) e non anche i maggiori costi asseritamente sopportati da per il più elevato volume di RSU _1 rispetto all'obiettivo di raccolta differenziata per il periodo 2007-2013 di cui al contratto.
La domanda è infondata, alla luce del combinato disposto dell'art. 11 del contratto di appalto e dell'art. 2 del capitolato speciale.
L'art. 11 prevedeva infatti che il corrispettivo annuo dovuto dal CP_3 all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto – fissato in euro
3.200.639,33, oltre IVA 10% ed , “alle condizioni previste nel capitolato CP_6
d'appalto, nel bando di gara e con le modalità di cui al progetto-offerta dalla stessa presentato” (art. 5) – fosse “comprensivo del pagamento di tutti i servizi contenuti nel Capitolo Speciale d'Appalto e nel Progetto Offerta, compresi gli oneri di smaltimento dei rifiuti conferiti”, stabilendo, nel contempo, che “l'importo dell'adeguamento sarò comunque determinato mediante apposita valutazione in contraddittorio e non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo annuo del canone”, mentre l'art. 13 statuiva che il canone avrebbe dovuto essere adeguato
“in aumento o in diminuzione, a richiesta di una delle parti, qualora si fosse verificata una delle seguenti condizioni: a) variazione di oltre 10.000 mq della sede stradale rispetto agli allegati n.1 e 4 del Capitolato Speciale d'Appalto; b) istituzione o rimozione di servizi i cui costi avessero superato il 10% del costo di aggiudicazione;
c) sopravvenute prescrizioni nell'esecuzione dei servizi con leggi e norme statali, regionali, comunali, nonché dell'Autorità di bacino BA/2; d) variazioni del sito di discarica e/o del sistema attuale (conferimento in discarica) di smaltimento;
e) in caso di variazione di tariffa di smaltimento”.
pagina 7 di 12 L'art. 6 del Capitolo Speciale d'Appalto prevedeva poi che “il prezzo
d'aggiudicazione per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto” rimanesse
“fermo ed invariabile per qualsiasi eventualità durante l'intera durata del contratto”, stabilendo l'operatività della revisione dei prezzi in conformità all'art. 44 della legge n. 724/1994, alle condizioni e con le modalità ivi indicate (e con la previsione che la percentuale di variazione del costo annuo di smaltimento nella misura ivi stabilita costituiva soltanto uno dei parametri ai fini della determinazione della percentuale di variazione da applicarsi al canone base).
Ora, emerge inequivocabilmente dalla documentazione citata che il prezzo per il servizio è stato considerato come “a corpo”, nonché qualificato come fisso e invariabile.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di appalto di opere pubbliche a corpo o a forfait, il prezzo convenuto è fisso e invariabile, sicché grava sull'appaltatore il rischio relativo all'ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.07.2016, n. 14181).
L'applicazione di tali principi, recentemente ribaditi anche in materia di appalto di servizi ad esecuzione continuata (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21.03.2023, n.
8038) al caso di specie, sarebbe già di per sé sufficiente per valutare come infondata la pretesa vantata dall'attore.
però, sostiene che, “Come si legge nella Relazione _1 economica (all.19 Sezione “Costi di smaltimento e trattamento rifiuti”), il
[...] riconosceva una produzione totale di rsu annua di 18.742,01 CP_3 tonnellate, fissando come obiettivo della raccolta differenziata una percentuale pari a 40,90%, con un residuale di rsu indifferenziato pari, quindi, a 59,10%; nello specifico il riconosceva un totale di rsu indifferenziato Controparte_3 di 11.076,53 tonnellate al costo unitario di smaltimento di 44,22 euro/tonn”, lamentando che “di fatto poi, nonostante le campagne di sensibilizzazione svolte dalla appaltatrice, dal 2007 le percentuali previste quale obiettivo della raccolta non furono rispettate dalla cittadinanza, determinandosi così un incremento dei
pagina 8 di 12 costi, derivante appunto dalle maggiori percentuali di indifferenziata prodotta”, con conseguente aumento del costo per lo smaltimento, a fronte del quale il committente si sarebbe limitato “a pagare all'appaltatrice il costo per lo CP_3 smaltimento esclusivamente sui quantitativi di cui alle previsioni contrattuali
(11.076,53 tonnellate annue alla tariffa adeguata volta per volta negli anni); e per
i quantitativi di indifferenziata smaltita in più rispetto a quelli previsti contrattualmente, il pagava all'appaltatrice solo la differenza Controparte_3 tra la tariffa adeguata e la tariffa di base (cioè l'incremento di tariffa), non corrispondendo invece la tariffa base di euro 44,22 per tonnellata di rifiuto effettivamente raccolto e conferito presso l'impianto di smaltimento finale (pur avendo di fatto riconosciuto la maggiore quantità di rifiuti rsu smaltiti rispetto a quella di prevista in progetto)”.
Ora, si ritiene che l'importo preteso dall'opponente/attore in via riconvenzionale non possa essere riconosciuto per il fatto che il contratto di appalto sottoscritto prevedeva la corresponsione di un prezzo a corpo, espressamente comprensivo “degli oneri di smaltimento dei rifiuti”.
Invero, se il diritto al corrispettivo, originariamente previsto nella somma di euro 3.200.639,33 annui, oltre Iva, era stato stabilito nel contratto in modo fisso ed invariabile, comprensivo perciò di qualsiasi onere, ne discende che qualsiasi prestazione eseguita in attuazione del contratto medesimo doveva ritenersi remunerata alle condizioni stabilite nel regolamento negoziale.
La remunerazione di prestazioni eccedenti quelle presumibilmente preventivate al momento della stipula del contratto non poteva pertanto mai giustificarsi come diritto al corrispettivo contrattuale, previsto come detto in modo chiuso ed invariabile, ma trovare fondamento eventualmente solo in conseguenza ad una revisione del prezzo del contratto, ottenibile attivando il relativo procedimento revisionale nel rispetto dei presupposti e delle condizioni pattiziamente ivi previste.
Da questa prospettiva, si condividono le conclusioni a cui è giunto il C.T.U. nominato all'esito dell'accertamento peritale e a cui si rinvia (cfr. la relazione
C.T.U. dott.ssa , depositata il 13/05/2024). Persona_1
pagina 9 di 12 Nella fattispecie va, invero, rilevato, che difetta, nel contratto di appalto depositato in atti, qualsivoglia previsione contrattuale in ordine a eventuali maggiori costi da sostenersi in aggiunta al canone contrattuale: nulla viene pattuito in tal senso.
Esclusa, pertanto, la sussistenza di un'obbligazione contrattuale per la corresponsione dei maggiori costi dovuti per la esecuzione del servizio (in mancanza di pattuizione scritta), la pretesa creditoria azionata in via riconvenzionale non può trovare accoglimento, incorrendo nei limiti preclusivi di forma dei contratti della p.a. e di bilancio della disciplina contabile degli enti.
Né, nella specie, alcuna falsa informazione o fuorviante rappresentazione dei dati utili alla formazione dell'offerta è dato evincere, d'altro canto, nel bando di gara e relativi allegati (né viene allegata dalla opponente), essendo indicata nella relazione economica versata in atti soltanto la produzione totale RSU riferibile all'anno 2001 e individuato un mero “obiettivo di raccolta differenziata”, del tutto tendenziale ed ipotetico, tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e migliore gestione del servizio da realizzarsi da parte della stessa appaltatrice anche attraverso quelle politiche ambientali volte alla diminuzione della produzione dei rifiuti e/o comunque all'incremento della percentuale di raccolta differenziata.
Ciò detto, deve altresì escludersi la sussistenza dei presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., pure proposta in via gradata dalla società opponente/attrice in riconvenzionale.
Nel caso di specie è infatti di immediata evidenza l'assenza del presupposto dell'ingiustificatezza della mancata corresponsione da parte del delle CP_3 somme pretese dall'appaltatore e, quindi, la ricorrenza di un'ipotesi di arricchimento senza causa, posto che sono le stesse clausole del contratto di appalto e Capitolato d'oneri ad escludere la debenza di tali somme.
Resta, invero, esclusa la possibilità di configurare l'ingiustizia dell'arricchimento ove la natura del contratto, consapevolmente accettata dalle parti, escluda ogni possibilità di aumento del prezzo convenuto (Cass.
31/01/2008 n. 2312). Sicché, in materia di appalto pubblico, la previsione del pagina 10 di 12 prezzo “a corpo” esclude che al beneficio rinveniente all'amministrazione per la maggior quantità di opera apprestata dall'appaltatore, che ne sopporta il rischio, possa legittimare un'azione di ingiustificato arricchimento, per essere insita l'eventualità della locupletazione nella natura del contratto (cfr. Cass. sez. I,
12/11/2014, n.24165).
La domanda riconvenzionale proposta da essendo _1 complessivamente infondata, deve dunque essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la opponente/attrice in via riconvenzionale e il convenuto _1
e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei Controparte_3 parametri minimi previsti in base al valore della causa, in ragione della entità delle questioni trattate, della prossimità del valore della controversia al minimo dello scaglione di riferimento e del carattere documentale della lite.
Nulla deve invece disporsi, con riferimento al regolamento delle spese di lite, con riferimento ai rapporti tra la convenuta opposta Controparte_2
e il co-convenuto , non potendo trovare
[...] Controparte_3 applicazione, nella specie, né il principio di soccombenza né quello di causalità (né tantomeno sussistono i presupposti applicativi dell'istituto ex art. 96 c.p.c., pure evocato).
L'esito della lite e il contegno assertivo assunto dall'opponente _1 in sede oppositiva giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite
[...] tra quest'ultimo e la convenuta opposta (che ha Controparte_2 infatti invocato la statuizione condannatoria nei confronti del solo co-convenuto
). Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2714/2014;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte nei confronti del CP_3
;
[...]
pagina 11 di 12 - condanna l'opponente/attrice in via riconvenzionale al pagamento, in favore del
, delle spese di lite, liquidate in euro 18.977 per compensi Controparte_3 difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese tra le altre parti processuali;
- pone definitivamente a carico dell'opponente/attrice in via riconvenzionale le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 10/09/2024, con onere a carico di quest'ultima di rifondere le altre parti di quanto a tale titolo eventualmente già corrisposto al consulente dell'ufficio.
Bari, 5 giugno 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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