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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa EL OS Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 3.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 2129/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Arcangeli, presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia in Roma, al Lungotevere dei Mellini n. 44
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Faddili, in virtù della procura generale alle liti, a rogito Notaio in Fiumicino del Persona_1
22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via
Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura Metropolitana dell' CP_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5814/2025 pubbl. il 20/05/2025.
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.1.2025 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva l'accoglimento delle seguenti Parte_1
1 conclusioni: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1, L. 18/80 (indennità di accompagnamento), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dalla domanda amministrativa del 18.1.2023 e fino al 31.09.2024 stante l'intervenuto pagamento della mensilità della prestazione dal mese successivo;
CP_ 2) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento maturati, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo”.
A sostegno della domanda adduceva che: - il Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, con decreto del 9.8.2024, notificato il medesimo giorno, aveva omologato, omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, secondo le quali sussistevano i requisiti per il riconoscimento della prestazione richiesta dalla domanda amministrativa del 18.1.2023; - CP_ che, in data 23.9.2024, aveva presentato all' la documentazione necessaria, ovvero il CP_ modello AP70, per procedere alla liquidazione della prestazione;
- che l' con nota del
27.9.2024, aveva comunicato di avere liquidato la prestazione, ma aveva in verità provveduto al pagamento della sola mensilità a partire dal mese di ottobre 2024.
Si costituiva l' , deducendo che i ratei arretrati (per l'importo di euro CP_1
11.147,49) erano stati corrisposti con il cedolino del mese di marzo 2025.
All'udienza del 20 maggio 2025 il procuratore di confermava Parte_1
CP_ l'avvenuto pagamento degli arretrati, ma chiedeva la condanna dell' agli interessi legali.
All'esito del giudizio, con la sentenza pronunciata in data 24.6.2025, il Tribunale CP_ così decideva: «dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in € 1.358,25, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.».
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_2
1) “Omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell' al pagamento degli CP_1 interessi legali maturati. Violazione dell'art.112 c.p.c.”: l'appellante rappresentava che, nel corso del giudizio, all'udienza del 20.5.2025, aveva insistito nella richiesta di condanna CP_ dell' al pagamento degli interessi legali, e ciò in quanto la quantificazione di detti CP_ interessi nella somma di euro 20,87, così come effettuata nel cedolino del mese di marzo 2025, era manifestamente incongrua se calcolata su una sorte di euro 10.584,60 per una prestazione assistenziale accertata con decorrenza dalla domanda amministrativa del
2 18.1.2023. Aggiungeva che il motivo di detta esigua quantificazione era da rinvenire “nella CP_ prassi dell' del tutto illegittima e censurabile, di individuare la data di decorrenza degli interessi legali a partire dal 121° giorno dall'invio della documentazione (modello
AP70) richiesta dall'Ente, successivamente all'emissione del decreto di omologa ex CP_1 art.445 bis cpc per procedere al pagamento”: non a caso, gli interessi legali calcolati a partire dal 21.1.2025, 121° dalla domanda amministrativa del 23.9.2024, al 3.3.2025, data di pagamento, ammontavano appunto ad euro 20,87. Sosteneva l'appellante che, in realtà, nella specie, stante l'accertamento del diritto alla prestazione assistenziale a partire dalla domanda amministrativa del 18.1.2023, gli interessi legali erano dovuti dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e dalle singole scadenze mensili sino al soddisfo del
3.3.2025;
2) “Violazione e falsa applicazione del DM n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal DM 8 MARZO 2018, degli arti. 24 della L. 13.6.1942 n. 794, 4, comma 1, del DM
5.14.3994 n. 585 e della L.
7.11.1957 n. 105814 e dal DM 147.2022, nonché vizio di motivazione per mancata indicazione del sistema di liquidazione adottato in violazione dei parametri fissati dal DM n. 55/2014”: lamentava l'appellante che il Tribunale aveva liquidato una somma inferiore ai minimi tariffari, peraltro escludendo dalla liquidazione la fase di discussione: evidenziava che, tenuto conto delle tariffe vigenti e del valore della causa, corrispondente alla somma erogata dall' , la somma minima da liquidare era CP_1 pari ad euro 1.863,00 e il giudice di prime cure non poteva derogare ai minimi tariffari;
3) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014
(così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b)”:
l'appellante censurava altresì la sentenza gravata in quanto non aveva provveduto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014, nonostante gli atti depositati nel giudizio di primo grado fossero stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e nonostante la specifica richiesta formulata di applicazione della maggiorazione de qua. CP_ Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi legali maturati dalle singole scadenze al saldo del 3.3.2025 nonché al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi, ai sensi della normativa vigente, nella somma di € 1.863,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 1.358,25) oltre spese generali, IVA e CPA, o, comunque, nel diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso della
3 maggiorazione di cui ai sensi dell'art.4 del dm 55/2014 comma 1bis. Con condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'avverso gravame, di cui CP_1 sosteneva l'infondatezza, con vittoria di spese.
All'udienza del 3.12.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è meritevole di accoglimento, e la sentenza impugnata va riformata, nei termini di seguito precisati.
2.1. Il primo motivo di gravame – relativo alla mancata condanna dell' al CP_1 pagamento degli interessi dovuti, in ragione dell'inesatta quantificazione effettuata dall'ente stante l'individuazione di una decorrenza erronea – è fondato.
È bene premettere che all'udienza del 20 maggio 2025 il procuratore di Parte_1
confermava l'avvenuto pagamento degli arretrati (euro 10.584,60) ma chiedeva la
[...]
CP_ condanna dell' agli interessi legali;
e ciò in quanto gli accessori liquidati dall' CP_1
(pari a euro 20,87) erano stati erroneamente determinati.
Pertanto, sul punto – a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale – non può ritenersi intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Fondata è la censura dell'appellante, volta ad ottenere la condanna dell' al CP_1 pagamento degli interessi dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del
18.1.2023 (anziché dal 121° giorno successivo all'inoltro del modello ATP, così come nella realtà accaduto, come confermato dall' nella comparsa di costituzione nel CP_1 presente grado).
E invero, i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dell'art. 429 c.p.c. (cfr. Sez. L,
Sentenza n. 1100 del 2005, Sez. L, Sentenza n. 24190 del 2004).
Pertanto, ai fini del conseguimento degli interessi, non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto né l'accertamento di una sua responsabilità, essendo sufficiente, ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto ex plurimis
Sez. L, Sentenza n. 24189 del 2004). E invero, costituisce ius receptum che, a norma dell'art. 7 della L. n. 533 del 1973, gli accessori previsti dalla legge per la ritardata
4 erogazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali sono dovuti con computo a partire dal decorso del termine di 120 giorni riconosciuto all'organo competente per provvedere sulla domanda (c.d. spatium deliberandi).
Il principio, del tutto pacifico, non è contraddetto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c.
Invero, l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 (“gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento”) disciplina esclusivamente l'“avvio” del procedimento amministrativo per effetto dell'originaria domanda presentata all' , sicuramente completa posto che l'ente ha dato corso al CP_1 successivo accertamento (cui è seguito il ricorso al giudice da parte del privato) e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame.
Quanto all'art. 445 bis c.p.c., lo stesso si è limitato ad introdurre un peculiare procedimento per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori.
Infatti, la previsione di un lasso temporale di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale, dopo la notifica del decreto di omologa, per effettuare il pagamento modula l'attività dell'amministrazione e ha il solo fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Il termine di 120 giorni ex art. 445-bis c.p.c. è, dunque, inidoneo ad incidere sulla decorrenza della prestazione. Infatti, sulla scorta dei principi che regolano la materia e dell'art. 38 Cost., il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi e
5 la sua decorrenza certamente non dipende da un'attività accertativa in sede amministrativa.
Egualmente, il predetto termine è inidoneo a sovrapporsi alla regola per cui gli accessori sulla prestazione decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla domanda ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973.
L'opzione alternativa, sostenuta dall' e fatta propria dal giudice di primo CP_1 grado, finirebbe per “addossare” al soggetto destinatario del decreto di omologa non solo il termine di 120 giorni di cui all'art. 445-bis c.p.c., ma anche la precedente durata del giudizio, giudizio che – si badi – è dipeso da un errore dell'ente. Finirebbe, così, per delinearsi un sistema del tutto inidoneo a realizzare quel bilanciamento voluto dalla sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale tra gli interessi degli assistiti e le esigenze contabili degli enti pubblici erogatori: il che induce a ritenere operante, in chiave di interpretazione adeguatrice, il criterio dei 120 giorni dalla domanda per l'individuazione del “dies a quo” della decorrenza degli accessori sulla prestazione assistenziale richiesta (cfr., per una fattispecie in parte assimilabile, Sez. L, Sentenza n.
5932 del 2004).
Coerentemente è stato affermato che laddove non vi sia un ritardo «imputabile esclusivamente alla tardiva iniziativa dell'avente diritto» (ipotesi che nella specie non ricorre, rinvenendosi la prima ragione del ritardo nell'erogazione della prestazione del mancato riconoscimento da parte dell'Istituto di una condizione medica invece sussistente), deve trovare riconoscimento la necessità di non fare carico al beneficiario dei tempi che di fatto intercorrano tra lo spirare, successivamente alla domanda di cui egli
è onerato, dei termini di cui all'art. 7 L. 533/1973 e l'effettivo pagamento (arg. ex Sez. L,
Sentenza n. 24745 del 2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, gli interessi legali spettano dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del
18.1.2023 e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi sino al pagamento della sorta capitale.
Nel caso di specie, posto che il decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario correlato all'indennità di accompagnamento a far data dal 22.7.2022, ovvero dalla data della domanda amministrativa, e che l' ha liquidato gli arretrati CP_1 della prestazione dall'1.8.2022, ovvero dal primo giorno successivo alla domanda amministrativa, nella misura di euro 14.796,08, senza riconoscere gli interessi, gli stessi
6 sono non solo dovuti – come già affermato dal Tribunale – ma con decorrenza a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla domanda amministrativa del 22.7.2022.
2.2. Fondato è anche il secondo motivo di gravame, volto a censurare la sentenza impugnata laddove ha liquidato le spese sotto i minimi tariffari.
Il Tribunale sul punto ha così statuito: «Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (tra € 5.200 e € 26.000, pari all'ammontare delle somme dovute per due anni: cfr. Cass. 17.7.2018, n. 19020); si sono considerate solo le fasi 1, 2
e 4 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1. del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n.
147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione)».
Orbene, la riduzione dei compensi per la fase decisionale al di sotto dei minimi non appare conforme ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, dovendosi del resto rilevare che la “prima udienza” cui il Tribunale ha fatto riferimento è,
a tutti gli effetti, un'udienza di discussione e che nella “fase decisionale” è compresa, oltre alla precisazione delle conclusioni (senz'altro effettuata dal difensore dell'odierno appellante, come risulta dal verbale di udienza), anche l'esame e del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere (Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 5289 del 2023), incombenti senz'altro svolti nel caso di specie.
Tale fase, dunque, va liquidata.
Venendo alla quantificazione delle spese stesse, rileva il Collegio che il DM n.
55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n.
147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali dei procuratori degli odierni appellanti si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile …
7 Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00, correttamente individuato in base al valore della controversia, i compensi - nei valori minimi - sono così individuati: studio controversia: euro 464,50; fase introduttiva: euro 388,50; fase decisoria: euro 1.010,50, per complessivi euro 1863,50
(dovendosi evidenziare che è stata esclusa la fase istruttoria, di cui non è stata chiesta la liquidazione, non essendo stata espletata).
Tanto chiarito, occorre ora interrogarsi sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021;
Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei
8 parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari,
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale,
o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co.
9 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n.
49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n.
49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n.
247/2012.
La censura della parte appellante è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compensi in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede:
“Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti;
l' si è costituito in giudizio nel CP_1 giudizio di primo grado al solo fine di dare atto della liquidazione degli arretrati.
Ne segue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al fascicolo di primo grado possono essere liquidati in misura minima (ovvero pari ad euro 1.863,50), dovendosi evidenziare che l'appellante, nell'atto di gravame, ha chiesto la liquidazione
“nel rispetto del minimo tariffario”, risultando l'indicazione dell'importo di euro 1.863,00 un evidente refuso, anche in considerazione dei singoli importi richiesti per ciascuna fase,
10 come indicati alle pagine 4 e 5 del ricorso in appello (pari, appunto, complessivamente, ad euro 1.863,50).
2.3. Fondato è anche il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole del mancato riconoscimento della maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del Decreto del
Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55 prevista per l'uso, nella redazione degli atti, di tecniche di informatiche idonee ad agevolarne la consultazione – merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
È noto che l'art. 4, comma 1-bis citato – a seguito delle modifiche introdotte dal
Decreto 13 agosto 2022, n. 147 – prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. È, pertanto, rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima.
Nella specie, pur presentando il ricorso di primo grado caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero assai modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, considerata la limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi in misura pari a euro 100,00, di poco superiore al 5% dei compensi, come innanzi liquidati.
Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei sensi innanzi specificati;
deve disporsi la distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, antistatari.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Il valore della causa nel grado è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice e quelle per le quali si pronuncia condanna con la presente sentenza, nonché dall'ulteriore importo dovuto dall' a titolo di interessi, calcolati secondo i notori criteri di calcolo. Le spese del CP_1 grado si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto del valore della causa
(scaglione a partire da euro 1.100,01), delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021) - con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, così provvede:
- accerta il diritto di a percepire, sulla somma di euro 10.584,60 Parte_1 corrisposta dall' a titolo di ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento, gli CP_1 interessi legali a far data dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa del 18.1.2023 sino al pagamento intervenuto il 3 marzo 2025 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della somma dovuta a tale titolo (in luogo della CP_1 minor somma già corrisposta a titolo di interessi);
- condanna altresì l' a rifondere a le spese del primo grado di CP_1 Parte_1 giudizio, liquidate in euro 1.965,00 (in luogo della minor somma determinata dal
Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di , antistatario;
Controparte_2
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in euro 970,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di , antistatario. Controparte_2
Il Presidente est.
Gabriella OS
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