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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/05/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Palermo, dott.ssa Simona Maria Cipitì, in funzione di giudice monocratico, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15043 del Registro Generale Contenzioso 2022 promossa da
(C.F.: nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 21.03.1953 e (C.F.: Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi residenti a[...] in Palermo, elettivamente domiciliati in Terrasini via
Dante Aligheri n. 10 presso lo studio professionale dell'avv. Maria Rosaria
Palazzolo del Foro di Roma (C.F. ) come da procura C.F._3 alle liti e difesi per mandato allegato al presente atto attore contro
in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza
Marina n. 39, rappresentato e difeso dell'Avv. Roberta Cannarozzo, alermo.it) giusta procura generale alle liti rep. CodiceFiscale_4 P_
n. 11559/89 in Notaio , ed autorizzazione alla resistenza in atti Per_1
convenuta
Avente per OGGETTO: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto introduttivo del presente giudizio, introdotto a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., gli attori hanno convenuto, dinnanzi al Tribunale di Palermo, il in Controparte_1 persona del suo Sindaco pro tempore, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito:
“1) accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto, in Controparte_1 relazione alla responsabilità ex art 2051 c.c. di cui all'espositiva dell'atto di citazione in relazione ai danni subiti dai ricorrenti nell'immobile di loro proprietà, per danni patrimoniali e non patrimoniali;
2) dichiarare tenuto il convenuto al risarcimento dei danni consequenziali e per
l'effetto condannarlo al pagamento in favore degli attori della somma richiesta e/o di importo in misura maggiore, ove ritenuto all'esito del giudizio e in via equitativa ex art.
1226 c.c. per la parte su cui non vi sono prove di fatture, poiché arredi smaltiti come in elenco redatto successivamente alla data dell'evento, e foto scattate il 16 luglio 2020 e contenute nella perizia di parte dell'RC ; CP_2
3) condannare il convenuto a corrispondere ai Signori P_ Parte_1
e , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la
[...] Parte_2 somma così come quantificata in sede di c.t.u., o quella diversa e maggiore che verrà quantificata in corso di causa”.
A fondamento della domanda risarcitoria spesa in giudizio gli attori hanno dedotto: i) di avere subito rilevanti danni all'immobile di loro proprietà sito in Palermo via alla NA nn. 55/57 in seguito all'evento alluvionale verificatosi nel Comune Palermo in data 15.07.2020, lamentando, in sintesi, l'allagamento del piano cantinato, del piano terra e della parte superiore dell'immobile di loro proprietà con conseguenti danni alle strutture murarie, agli infissi nonché a tutti gli arredi;
ii) che come emerso nel corso degli accertamenti svolti in sede di ATP alla produzione dei danni hanno concorso, oltre all'evento naturale, le deficitarie condizioni degli elementi di convogliamento di carattere idrogeologico dell'area a monte che non avrebbero assolto alla loro funzione protettiva, in mancanza della realizzazione della programmata regimentazione delle acque pluviali attraverso due compluvi e due canali che scaricano presso la limitrofa zona a
2 valle, i cui lavori programmati non sono mai stati eseguiti dal P_
.
[...]
A sostegno della loro tesi nel presente procedimento, gli attori hanno depositato la perizia effettuata dal CTU, Ing. - nel Persona_2 procedimento di accertamento tecnico preventivo, R.G. 3180/2021 - per rappresentare che l'omessa esecuzione dei lavori (già programmati dall'amministrazione comunale di Palermo nel 2016 e mai eseguiti) è stata concausa degli ingenti danni subiti dai sig.ri . Controparte_3
Costituitosi con comparsa di costituzione e risposta del 07.02.2023, il ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto delle Controparte_1 pretese risarcitorie avanzate da parte attrice. In particolare,
l'amministrazione convenuta ha eccepito una diretta responsabilità dei sig.ri nella causazione dei danni all'immobile di loro Controparte_3 proprietà per i motivi spiegati in comparsa.
Ha eccepito altresì di avere affidato, giusta deliberazione di
Consiglio Comunale n. 29 del 12.03.1993 e quindi con un atto ad evidenza pubblica, la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria all'azienda he, dunque, risponde, anche nei confronti dei terzi, CP_4 dei relativi malfunzionamenti connessi alla gestione del servizio.
Ciò posto, il ha domandato, nel merito, il rigetto Controparte_1 delle domande formulate nei suoi confronti eventualmente ritenendo e dichiarando l'azienda e/o la RAP quali unici soggetti passivamente CP_4 legittimati;
in subordine, la riduzione dell'ammontare del risarcimento in applicazione degli artt. 1227 e 2056 c.c. e la condanna dell'azienda CP_5 la RAP in persona dei legali rappresentanti pro tempore a rimborsare al tutte le somme che questo fosse costretto a pagare a Controparte_1 parte attrice oltre interessi dall'effettivo pagamento al soddisfo;
in estremo subordine, di dichiarare una responsabilità tra le Amministrazioni con le conseguenze tutte di cui per legge;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi.
Istruita documentalmente la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione.
*°*°*°*
3 Così in sintesi riportati i termini della controversia, preliminarmente, in ordine alle prove utilizzabili, giova evidenziare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili (Cass. n.
8585/1999; Cass. n. 28855/2008; Cass., ordinanza n. 30298/2023).
Inoltre, per la delibazione della domanda il giudice può riferirsi a tutte le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale esse sono formate. Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. deve essere contemperato con il principio di acquisizione probatoria, che trova fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo… traducendosi nel dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito - da qualunque parte processuale provenga - con una valutazione non atomistica ma globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica…” (Cass. n. 21909 /2013).
LA luce di tali principi di diritto, sono senz'altro utilizzabili nel presente giudizio le risultanze dell'accertamento tecnico svolto nell'ambito di un procedimento di A.T.P. n. 3180/2021 R.G. tra altre parti, nonché RAP e
(si veda all. 10 del file zip prodotto in allegato all'atto di citazione). CP_4
Tanto premesso, in seno alla relazione di consulenza tecnica svolta in sede di ATP. il consulente ha innanzitutto così descritto lo stato dei luoghi: “Nel tratto posto a Nord rispetto all'immobile dei ricorrenti è presente una zona collinare ove si rinviene (avente altezza pari a 255 m circa s.l.m.m.) Parte_3 mentre a monte (ad Est rispetto all'immobile) ed in corrispondenza del civico n. 58 è presente il complesso residenziale “ ” nonché a seguire una zona Parte_4 collinare con alcuni tratti a sensibile pendenza ove sono presenti, tra l'altro, Pt_3
4 (avente altezza pari a 370 m circa s.l.m.m.) e (avente altezza Pt_5 Parte_6 pari a 600 m circa s.l.m.m.) e (avente altezza pari a 1.000 m circa s.l.m.m.). Parte_7
La via LA NA nel tratto posto a monte (compreso tra 700 m, pressi civici 21-58 e
1.100 m circa, pressi innesto con Via F.sco da Picciani – Via Padre Fedele da San Biagio) dell'edificio dei ricorrenti si incunea ed innesta in un articolato territorio collinare caratterizzato dalla presenza di alcune pareti rocciose con pendenza molto accentuata ed in alcuni tratti pressoché verticale e da alcune incisioni marcate che costituiscono degli impluvi naturali ove, avuto riguardo alla morfologia dei luoghi, convergono le acque delle zone collinari nel caso di eventi meteorici. Nel corso dei sopralluoghi svolti è stato possibile prendere atto, tra l'altro, della esistenza di due zone di compluvio delle acque poste immediatamente a monte di Ing. Tribunale di Palermo – Sezione Persona_2
Civile - R.G. n. 3180/2021 Relazione di C.T.U. Marzo 2021 Pag. 24 Via LA NA la cui interferenza ha reso necessario, verosimilmente all'epoca di realizzazione di detta viabilità, la progettazione e la realizzazione di canalizzazioni / piccole briglie e manufatti antropici che sottopassano la predetta via (v. Allegato 2, Immagini satellitari estratte da
Google Earth, impluvi / sottopassi identificati con i codici alfanumerici S1 ed S2) con la finalità di consentire la continuità del flusso idrico monte / valle e convogliare le acque di pioggia fino al canale di maltempo ricettore più prossimo che è costituito dal Canale
Luparello che a sua volta si innesta nel Canale di Passo di Rigano che è posto più a valle rispetto all'immobile dei ricorrenti (v. a titolo esplicativo Fig. 1 estratta dall'elaborato
“Interventi di protezione idraulica per la città di Palermo” del Settembre 2018 elaborato dal ” (pagg. 23 e 24 della Controparte_6 relazione di ctu depositata in sede di giudizio di ATP).
Ciò posto, nel rispondere allo specifico quesito concernente le cause dell'allagamento subito dall'immobile di parte attrice, il consulente ha attestato che: “Per come è noto ed ampiamente evidenziato in atti, nel pomeriggio di lunedì 15/07/2020 si è abbattuto nel territorio comunale di Palermo un violentissimo evento meteorico dal carattere particolarmente eccezionale che ha determinato ingenti allagamenti in varie zone della città. Si è trattato, in particolare, di un intenso temporale autorigenerante (cella temporalesca che staziona per più ore nella stessa località) piuttosto insidioso e pericoloso perché determina in aree territoriali ristrette ingenti accumuli meteorici in poco tempo. Più nel dettaglio si fa presente che in circa due ore sono caduti 134 mm di pioggia (si segnala che generalmente nel mese di luglio le piogge negli
5 anni più recenti sono state dell'ordine di qualche mm) e che un evento piovoso con queste caratteristiche non si era mai verificato a Palermo fin dall'anno 1797. In particolare, in data 15/07/2020 la stazione metereologica SIAS (Servizio Informativo
Agrometeorologico Siciliano) di Parco Uditore ha registrato una intensità oraria di 87,8 mm/ora ed una intensità istantanea tra le 17:30 e le 17:35 pari a ben 168 mm/h (v. Fig. 2).
La considerevole quantità d'acqua meteorica che si è riversata in pochissimo tempo (tra le 16:00 e le 18:30 del 15/07/2020) in un'area cittadina urbanizzata e, pertanto,
a ridotta permeabilità posta, peraltro, poco a valle di una zona collinare contrassegnata dalla presenza di (370 m circa s.l.m.m.) e (600 m circa CP_7 Controparte_8
s.l.m.m.) e nei pressi di (255 m circa s.l.m.m.) ed in una parte territoriale Parte_3 interessata, tra l'altro, dalla presenza di numerosi impluvi naturali / canalizzazioni (in parte a cielo libero ed in parte tombate), tra cui quelli già descritti nel dettaglio al precedente Par. 4, ha pressoché trasformato, nella parte urbanizzata e stante l'assenza di un canale di gronda, gli afflussi meteorici in deflussi superficiali che hanno invaso via LA
NA (v. a titolo esemplificativo l'immagine estratta da Palermo Today, verificabile on-line, riportata a pag. 7 della Relazione di parte del 20/10/2020 che ritrae via LA
NA durante l'alluvione del 15/07/2020 che l'ha trasformata, di fatto, nel letto di un torrente in piena, nonché Foto nn.
1-2 e nn. 13-18 allegate all'ulteriore Relazione di parte del 29/10/2020 prodotta da ricorrenti in Allegato 1).
Ciò in quanto - come risulta dall'esame degli atti di causa, letti alla luce del sopralluogo eseguito e delle indagini effettuate anche consultando on-line fonti di pubblico dominio - la notevolissima quantità d'acqua caduta in circa due ore nel pomeriggio del
15/07/2020 (si ribadisce ben 134 mm in circa due ore con una intensità oraria di 87,8 mm/ora ed una intensità istantanea tra le 17:30 e le 17:35 pari a ben 168 mm/h) scolante sulle colline poste poco più a monte dell'immobile dei ricorrenti e, per quanto di interesse, convogliata nell'impluvio posto nei pressi del civico 58, nel momento in cui il manufatto antropico (tombino stradale) che sottopassa Via LA NA nei pressi dei civici 58 e
21 non è stato più in grado di convogliare a pelo libero dette acque meteoriche ed è andato in pressione:
- per insufficienza idraulica della sezione2
- per progressiva riduzione della sezione libera al deflusso per effetto della non escludibile presenza di detriti, pietrame, fango, vegetazione, etc. trascinati lungo
l'impluvio da monte verso valle dalla furia incontrollata delle acque;
6 - per non escludibile ridotta capacità di deflusso del canale di maltempo
Luparello posto più a valle e/o di locali ostruzioni lungo il suo percorso”
In nota precisa il consulente “Le opere idrauliche solitamente vengono progettate facendo riferimento a tempi di ritorno (T) pari a 15-25 anni (in detto intervallo di tempo, ma anche in uno più ampio, non si era mai verificato un evento piovoso paragonabile a quello in esame (mai registratosi fin dal 1797)) e ciò anche ai fini dell'ottimizzazione dei costi. Il tempo di ritorno (T) è il tempo medio intercorrente tra il verificarsi di due eventi successivi di entità uguale o superiore ad un valore di assegnata intensità o, analogamente, è il tempo medio in cui un valore di intensità assegnata viene uguagliato o superato almeno una volta” ( si veda nota n. 2, pag 33).
Sicchè le cause dell'allagamento subito dall'immobile di proprietà degli attori, a sua volta causa dei danni dallo stesso subiti è stato in primo luogo individuato nell'eccezionale evento meteorico occorso in data
15.07.2020.
Non vi sono dubbi che proprio in forza dei dati pluvometrici su menzionati (pioggia di intensità oraria che ha toccato gli 85,00 mm/ora con un picco di intensità di 168,00 mm/ora ; secondo la meteorologia le piogge con intensità pluviometrica (detta anche altezza) superiori a 30 mm/ora sono classificate nubifragio: secondo i dati registrati sempre a Parco
Uditore, negli ultimi venti anni, dall'epoca della realizzazione delle opere idriche e dei canali di maltempo esistenti il consulente ha dato atto che non si sono mai verificati piogge di intensità paragonabili a quelle registrate il giorno 15 luglio 2020, e che vieppiù un evento piovoso con equivalenti caratteristiche non si era mai verificato a Palermo fin dall'anno 1797. Atteso che la stazione metereologica SIAS (Servizio Informativo
Agrometeorologico Siciliano) di Parco Uditore ha registrato una intensità oraria di 87,8 mm/ora ed una intensità istantanea tra le 17:30 e le 17:35 pari a ben 168 mm/ora.
Muovendo da tale assunto, nel rispondere al medesimo specifico quesito posto dal Tribunale, concernente, oltre all'individuazione delle possibili cause dell'allagamento, la sussistenza di specifici fattori causali concorrenti, l'ausiliario ha innanzitutto escluso la rilevanza causale nella produzione dei danni di deficitarie condizioni di manutenzione del sistema
7 stradale e del sistema idrico integrato, così concludendo: “per le specifiche ragioni già esposte al Par. 5.1, punto 3, cui si rinvia per l'esame di dettaglio, si dà conclusivamente atto che dall'esame dei luoghi e dallo studio degli atti di causa (e, nello specifico, dei contratti di servizio, convenzione e capitolato prestazionale della società resistenti) non sono emerse:
- inefficienze e/o carenze nella gestione del Servizio Idrico Integrato;
- carenze nella gestione del servizio di manutenzione e pulizia delle strade;
-carenze strutturali non visibili dell'immobile” (si veda pag. 51 della menzionata relazione depositata da parte attrice come allegato n. 10 del file zip prodotto in uno all'atto di citazione per presente giudizio.
Dagli accertamenti condotti dal consulente tecnico in sede di ATP svolta nel contraddittorio tra le medesime parti, è dunque in primo luogo destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta consistente nell'apporto causale nella verificazione dell'evento dannoso dell'eventuale omessa manutenzione dei beni la cui gestione è affidata alle all' ed alla RAP. CP_4
Al pari risulta infondata l'eccezione sollevata da parte convenuta, ai sensi dell'art. 1227 c.c., delle condizioni dell'immobile di parte ricorrente.
Nel proseguire nell'esame delle possibili concause dell'allagamento subito dall'immobile di parte attrice, il consulente evidenzia la mancata esecuzione di già programmati interventi di integrazione delle opere esistenti di contenimento del rischio idrico ed in particolare: i) il “Canale di
Gronda” previsto nel Programma di Attuazione della Rete Fognaria
(P.A.R.F.); ii) interventi di manutenzione canali di maltempo e sistemazione degli argini del Canale Passo di Rigano” che contemplano, tra l'altro, la realizzazione di una vasca di laminazione delle piene lungo il
Canale Luparello ed all'altezza di Via Villini S. Isidoro posta nei pressi dell'immobile dei ricorrenti;
iii) opere per la “Razionalizzazione delle fognature della zona compresa tra Via Castellana e il Canale di Passo di
Rigano con l'eliminazione dei relativi scarichi fognari nel canale”; intervento finalizzato a drenare, tra l'altro, parte dei versanti di Parte_7 sovrastanti rispetto a Via LA NA con beneficio sulla capacità di deflusso del Canale di maltempo Luparello.
8 Più in particolare il consulente ha riscontrato che : “Si premette che dall'esame degli atti di causa nonché di documentazione di pubblico dominio agevolmente consultabile on-line risulta che nell'area ove ricade l'immobile dei ricorrenti alla data dell'evento meteorico del 15/07/2020 non erano stati ancora eseguiti i previsti / programmati interventi di protezione idraulica e/o di contenimento del rischio idro- geologico di un ampio settore urbanizzato ricomprendente anche e Via LA Pt_4
NA e, tra essi:
1. il “Canale di Gronda” previsto nel Programma di Attuazione della Rete
Fognaria (P.A.R.F.) di cui al D.A.R.T.A. n. 460/1987 ai fini della riduzione delle aree dominanti da cui derivano deflussi sulle aree urbanizzate delle zone pedemontane sottostanti a ed a Monte Cuccitello. Il tracciato di detto “Canale di Parte_7
Gronda”, opera, si precisa, non realizzata (v. anche relazione prodotta da , CP_4 secondo la programmazione del P.A.R.F. si svilupperà, con andamento da Nord verso Sud, sulle pendici orientali del Monte e nelle aree dominanti rispetto alla zona in esame Pt_7
è previsto che il canale si sviluppi in galleria. Nel momento in cui detto canale di gronda verrà realizzato ciò permetterà di convogliare i deflussi provenienti dagli impluvi intercettati lungo il tracciato, riducendo sensibilmente le aree sottese dal sistema
Luparello / Passo di Rigano, di cui peraltro è programmata / prevista la manutenzione, così attenuando / limitando il rischio idraulico da allagamento cui, specialmente nel caso di eventi meteorici dal carattere alluvionale e come comprovate dai fatti (vedasi evento del 15/07/2020), sono soggette le aree urbanizzate poste a valle di e di Parte_7
Monte Cuccitello e, tra esse, quella ove ricade l'immobile del ricorrente;
2. gli “Interventi di manutenzione canali di maltempo e sistemazione degli argini del Canale Passo di Rigano” che contemplano, tra l'altro, la realizzazione di una vasca di laminazione delle piene lungo il Canale Luparello ed all'altezza di Via Villini S. Isidoro posta nei pressi dell'immobile dei ricorrenti. A tale proposito si evidenzia che dall'elaborato “Interventi di protezione idraulica per la città di Palermo” del Settembre
2018 redatto dal documento Controparte_6 consultabile anch'esso agevolmente on-line, risulta che gli interventi di manutenzione dei
Ing. Sulli Tribunale di Palermo – Sezione Civile - R.G. n. 3180/2021 Relazione Per_2 di C.T.U. Marzo 2021 Pag. 40 c.d. canali di maltempo (Luparello / Passo di Rigano,
Boccadifalco, , e deputati nel bacino Per_3 Persona_4 Per_5 idrografico Sud del comune di Palermo alla raccolta ed allo smaltimento delle acque di
9 pioggia verso il mare (direttamente attraverso il Canale Passo di Rigano o per il tramite del Fiume Oreto oltre al collettore sud-orientale) e, tra essi, per quanto di interesse il canale Luparello / Passo di Rigano previsti nella piattaforma Re.N.Di.S al fine di una riduzione degli allagamenti nelle aree urbane sottese ai canali, erano stati inseriti per il relativo finanziamento nel Patto Sud-Sicilia (Del. Giunta Regionale n. 301/2016) su richiesta dell' Comunale ma eliminati dall'elenco delle opere finanziate e spostate CP_9 nell'allegato programmatico con Delibera di Giunta Regionale n. 302/2017. Si aggiunge, per completezza di trattazione, che nel mese di maggio del 2021 è poi avvenuta
l'aggiudicazione efficace dell'appalto per l'affidamento delle indagini geologiche, geotecniche, studi ed attività di campo, studio geologico esecutivo, progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento di Sicurezza in fase di progettazione.
3. le opere per la “Razionalizzazione delle fognature della zona compresa tra Via Castellana e il
Canale di Passo di Rigano con l'eliminazione dei relativi scarichi fognari nel canale”.
Detto intervento, una volta realizzato, drenerà, tra l'altro, parte dei versanti di Pt_7
sovrastanti rispetto a Via LA NA con beneficio sulla capacità di deflusso
[...] del Canale Luparello, circostanza, di cui si dà contezza anche nella Relazione di
[...] ersata in atti. CP_4
Tutto ciò precisato il C.T.U. ha concluso che: “laddove gli interventi previsti / programmati richiamati ai precedenti punti nn. 1-3 (realizzazione del Canale di
Gronda con conseguente riduzione delle aree sottese al sistema Luparello / Passo di
Rigano, manutenzione del Canale Luparello e razionalizzazione delle fognature nella zona compresa tra Via Castellana ed il Canale di Passo di Rigano con conseguente ripristino della capacità di deflusso del canale Luparello) fossero stati già attuati alla data del 15/07/2020, ragionevolmente, gli effetti dannosi di detto evento meteorico dal carattere eccezionale sull'immobile del ricorrente sarebbero stati sensibilmente attenuato” (Pag. 41 della citata relazione svolta in seno al procedimento per
ATP n. 3180/2021 RG).
LA luce della superiore conclusione deve essere letta la sintesi espressa in sede di conclusione dal medesimo consulente tecnico d'ufficio secondo cui: ““risulta che la causa dell'allagamento dell'immobile dei ricorrenti è da mettere ragionevolmente in relazione alle piogge eccezionali e dal carattere alluvionale occorse in data 15/07/2020 il cui effetto, stante le specifiche caratteristiche topografiche, morfologiche dell'area urbana in cui ricade il fabbricato e la presenza poco più a monte
10 ed, in particolare, nei pressi del civico 58 di un compluvio naturale che raccoglie le acque scolanti nella zona collinare in cui si incunea, è stato quello di mettere in crisi, per quanto di interesse, il tombino stradale (S1) costituente il manufatto antropico progettato e realizzato in passato (ragionevolmente nella fase di realizzazione di Via LA NA) per assicurare la continuità del flusso idrico delle acque meteoriche convogliate nel compluvio di monte (v. Allegato 2, Foto nn. 32.1-2) verso valle sottopassando la strada interferente, così veicolandole al recapito finale più prossimo costituito nell'area in esame dal primo tratto del canale di maltempo Luparello ed a seguire, più a valle rispetto all'immobile dei ricorrenti, dal canale di maltempo Passo di Rigano.
E' ipotizzabile ex post che detto manufatto S1 che sottopassa via LA NA, in data 15/07/2020, non sia stato più in grado di convogliare con moto a pelo libero (per insufficienza idraulica della sezione e/o per progressiva riduzione della sezione libera al deflusso per effetto del trascinamento lungo l'impluvio dalla furia incontrollata della acque di detriti, pietrame, massi, etc.) le eccezionali portate di acqua meteorica convogliate dall'impluvio che, non potendo più fluire ordinariamente al di sotto di Via
LA NA e proseguire verso valle in direzione del primo tratto del canale Luparello possono aver esercitato una pressione tale da rimuovere una porzione del muro di recinzione posto nei pressi del civico n. 58 di Via LA NA, così trasformando detta via in un torrente in piena. La notevole quantità d'acqua, detriti, fango, etc. proveniente dall'impluvio e non più regimentata nel sottopasso unitamente a quella già scolante in Via
LA NA nella sezione in esame (pressi civico 58) ed in quelle a valle ha trascinato tutto ciò che andava via via incontrando lungo il tragitto e, tra essi, ciclomotori, autovetture, cassonetti, etc. e, per quanto di interesse, è entrata all'interno dell'immobile dei ricorrenti, così allagando gli spazi esterni di piano terra ed il livello seminterrato”.
Le compendiate risultanze tecniche devono essere adesso esaminate alla luce dei principi che presiedono alla responsabilità risarcitoria invocata da parte attrice.
Giova ricordare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso
11 fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
In particolare, secondo un più recente indirizzo giurisprudenziale
(Cass. nn.2480 e 2481/2018), avallato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n.
20943/2022), l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Con specifico riferimento alle precipitazioni atmosferiche, la
Suprema Corte ha precisato che l'indagine circa i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità deve essere orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nella valutazione della riconducibilità dell'evento atmosferico all'esimente del caso fortuito, aveva attribuito rilievo alla mancanza di prova riguardo alla
12 diligenza del custode nella manutenzione dei sistemi di deflusso) (Cass. n.
4588/2022; Cass. n. 2482/2018).
In proposito in punto di diritto giova ribadire che “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nella valutazione della riconducibilità dell'evento atmosferico all'esimente del caso fortuito, aveva attribuito rilievo alla mancanza di prova riguardo alla diligenza del custode nella manutenzione dei sistemi di deflusso). z. 3 - , Ordinanza n. 4588 del 11/02/2022 (Rv. 663781 - 01) . 3 - , Sentenza n.
30521 del 22/11/2019 (Rv. 655971 - 03).
Le caratteristiche di portata del nubifragio avvenuto il 15.07.2020, di intensità oraria pari a 87,8 mm/ora, costituiscono un evento eccezionale e imprevedibile integrante gli estremi del caso fortuito .
Il tecnico ha invero evidenziato che si è trattato di piogge statisticamente eccezionali, in un arco temporale da 100 a 200 anni, quindi con bassissima probabilità di accadimento.
In forza dei dati pluvometrici emergenti dalla documentazione in atti, ritiene il Tribunale che l'evento meteorico verificatosi in data
15/07/2020 rivesta carattere eccezionale ed imprevedibile, integrando, pertanto, l'ipotesi del caso fortuito escludente la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., al pari della responsabilità ex art. 2043 c.c.
Ed invero, lo stesso consulente afferma, peraltro in via ipotetica che seppure le opere programmate fossero state realizzate l'allagamento si sarebbe verificato comunque ma con modalità attenuate.
Una volta affermata la ricorrenza di un'ipotesi di caso fortuito non rileva al fine di affermare la responsabilità del per la presenza di P_
13 concausa umane nella causazione dell'evento (nello specifico la condotta omissiva lamentata).
A tal fine giova ricordare che, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni, il problema del concorso delle cause va inquadrato nell'alveo della teoria cd. di equivalenza;
e quindi in base all'art. 41 cod. pen., secondo il criterio per il quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, salvo che naturalmente sia stata accertata l'esclusiva efficienza causale di una di esse (v. per tutte Cass. Sez.
3 n. 18753-17).
Ed ancora, sempre in tema di concause dell'eventi dannoso va ribadito che:
- in tema di responsabilità civile, la comparazione tra causa umana imputabile e causa naturale è esclusivamente funzionale a stabilire, in seno all'accertamento della causalità materiale, la valenza assorbente dell'una rispetto all'altra, sicché non può operarsi una riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore gravità dell'apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile
- in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo,
l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso,
14 operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con- causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio (Cass
CIv 3 - , Sentenza n. . 30521 del 22/11/2019)
Ne consegue che l'alluvione integra una causa di per sé da sola idonea a determinare l'evento, posto che anche ipotizzando la predisposizione delle opere non eseguite, i locali si sarebbero comunque allagati.
Ciò è sufficiente al fine di interrompere il nesso di causalità materiale tra le altre condotte umane (omessa esecuzione delle opere di implementazione di contenimento di rischio idrogeologico) e l'evento dannoso (allagamento) e a rendere quindi causalmente irrilevanti – sotto il profilo della causalità materiale - le altre concause umane colpevoli.
Una volta individuata l'esistenza di una concausa naturale integrante un caso fortuito avente efficienza causale materiale assorbente, non può darsi rilievo alla circostanza pure evidenziata dall'esperto secondo cui: “la realizzazione di interventi tesi a limitare il rischio idraulico e/o idro-geologico costituisce invece, per le ragioni esposte al Par. 5.1, cui si rinvia, l'unico elemento che può aver apprezzabilmente concorso al lamentato allagamento”, vieppiù alla luce delle specificazioni di cui alla consulenza attinenti all'attenuazione dei danni conseguenti all'evento che si sarebbe comunque verificato.
Invero deve rilevarsi che, da un lato, il consulente ha evidenziato come sia l'allagamento che i danni ad esso conseguenti si sarebbero comunque verificati pure ipotizzando l'assenza di altre concause colpevoli,
e sotto altro profilo come il giudizio sulla minore gravità delle conseguenze dannose che sarebbero in ipotesi derivate dall'allagamento sia stato
15 formulato in termini generici, a fronte invece della certezza della valutazione operata sull'incidenza causale assorbente dell'alluvione.
Sotto tale aspetto risulta formulato in termini del tutto genericamente il giudizio relativo sia alla ragionevole minore portata del quantitativo d'acqua che si sarebbe in ipotesi riversato all'interno dei locali di modo che appare del tutto sganciata da dati oggettivi la valutazione svolta dal CTU sulla possibilità di limitare i danni disponendo le cautele idrogeologiche già programmate.
Sicché in virtù della eccezionalità dell'evento meteorico verificatosi nella suddetta data e della conseguente non risarcibilità dei danni derivati dallo stesso, in quanto riconducibili a forza maggiore le domande proposte in giudizio dagli attori vanno respinte.
*°*°*
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste conseguentemente a carico di parte attrice e si liquidano in euro 5.261,00
(oltre IVA, CPA e spese generali come legge) secondo valori tendenti ai parametri medi recati, per lo scaglione di riferimento dalle tabelle allegate al
D.M. n. 147/2022 con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, e con riguardo ai valori minimi con riguardo alla fase istruttoria e decisoria in considerazione della concreta attività posta in essere dalle parti in relazione alle predette fasi ed alla natura documentale della controversia.
Devono altresì liquidarsi in questa sede, nei rapporti tra le stesse parti, le spese di lite relative al giudizio per ATP n. 3180/2021 R.G.
In relazione agli esiti della consulenza sopra compendiati sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite in relazione al detto giudizio.
Del pari, per le stesse ragioni, sono definitivamente poste a carico degli attori, da una parte e del convenuto, dall'altra, in ragione della P_ metà per ciascuno parte le spese di ctu, come liquidate con precedente decreto.
PQM
16 Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti presenti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe:
1) Rigetta la domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
Condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione, in favore del
, in persona del Sindaco pro tempore le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in complessivi euro 5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
2) Compensa integralmente tra le medesime parti le spese di lite relative al giudizio per ATP n. 3180/2021 RG;
3) Pone definitivamente le spese di ctu svolta in seno al suddetto procedimento per ATP in ragione della metà per ciascuna delle parti, ferma restando, il vincolo di solidarietà per l'intero, nei rapporti esterni con il ctu.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, lì 30.05.2025
Il Giudice
(Simona Maria Cipi1tì)
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Palermo, dott.ssa Simona Maria Cipitì, in funzione di giudice monocratico, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15043 del Registro Generale Contenzioso 2022 promossa da
(C.F.: nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 21.03.1953 e (C.F.: Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi residenti a[...] in Palermo, elettivamente domiciliati in Terrasini via
Dante Aligheri n. 10 presso lo studio professionale dell'avv. Maria Rosaria
Palazzolo del Foro di Roma (C.F. ) come da procura C.F._3 alle liti e difesi per mandato allegato al presente atto attore contro
in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza
Marina n. 39, rappresentato e difeso dell'Avv. Roberta Cannarozzo, alermo.it) giusta procura generale alle liti rep. CodiceFiscale_4 P_
n. 11559/89 in Notaio , ed autorizzazione alla resistenza in atti Per_1
convenuta
Avente per OGGETTO: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto introduttivo del presente giudizio, introdotto a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., gli attori hanno convenuto, dinnanzi al Tribunale di Palermo, il in Controparte_1 persona del suo Sindaco pro tempore, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito:
“1) accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto, in Controparte_1 relazione alla responsabilità ex art 2051 c.c. di cui all'espositiva dell'atto di citazione in relazione ai danni subiti dai ricorrenti nell'immobile di loro proprietà, per danni patrimoniali e non patrimoniali;
2) dichiarare tenuto il convenuto al risarcimento dei danni consequenziali e per
l'effetto condannarlo al pagamento in favore degli attori della somma richiesta e/o di importo in misura maggiore, ove ritenuto all'esito del giudizio e in via equitativa ex art.
1226 c.c. per la parte su cui non vi sono prove di fatture, poiché arredi smaltiti come in elenco redatto successivamente alla data dell'evento, e foto scattate il 16 luglio 2020 e contenute nella perizia di parte dell'RC ; CP_2
3) condannare il convenuto a corrispondere ai Signori P_ Parte_1
e , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la
[...] Parte_2 somma così come quantificata in sede di c.t.u., o quella diversa e maggiore che verrà quantificata in corso di causa”.
A fondamento della domanda risarcitoria spesa in giudizio gli attori hanno dedotto: i) di avere subito rilevanti danni all'immobile di loro proprietà sito in Palermo via alla NA nn. 55/57 in seguito all'evento alluvionale verificatosi nel Comune Palermo in data 15.07.2020, lamentando, in sintesi, l'allagamento del piano cantinato, del piano terra e della parte superiore dell'immobile di loro proprietà con conseguenti danni alle strutture murarie, agli infissi nonché a tutti gli arredi;
ii) che come emerso nel corso degli accertamenti svolti in sede di ATP alla produzione dei danni hanno concorso, oltre all'evento naturale, le deficitarie condizioni degli elementi di convogliamento di carattere idrogeologico dell'area a monte che non avrebbero assolto alla loro funzione protettiva, in mancanza della realizzazione della programmata regimentazione delle acque pluviali attraverso due compluvi e due canali che scaricano presso la limitrofa zona a
2 valle, i cui lavori programmati non sono mai stati eseguiti dal P_
.
[...]
A sostegno della loro tesi nel presente procedimento, gli attori hanno depositato la perizia effettuata dal CTU, Ing. - nel Persona_2 procedimento di accertamento tecnico preventivo, R.G. 3180/2021 - per rappresentare che l'omessa esecuzione dei lavori (già programmati dall'amministrazione comunale di Palermo nel 2016 e mai eseguiti) è stata concausa degli ingenti danni subiti dai sig.ri . Controparte_3
Costituitosi con comparsa di costituzione e risposta del 07.02.2023, il ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto delle Controparte_1 pretese risarcitorie avanzate da parte attrice. In particolare,
l'amministrazione convenuta ha eccepito una diretta responsabilità dei sig.ri nella causazione dei danni all'immobile di loro Controparte_3 proprietà per i motivi spiegati in comparsa.
Ha eccepito altresì di avere affidato, giusta deliberazione di
Consiglio Comunale n. 29 del 12.03.1993 e quindi con un atto ad evidenza pubblica, la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria all'azienda he, dunque, risponde, anche nei confronti dei terzi, CP_4 dei relativi malfunzionamenti connessi alla gestione del servizio.
Ciò posto, il ha domandato, nel merito, il rigetto Controparte_1 delle domande formulate nei suoi confronti eventualmente ritenendo e dichiarando l'azienda e/o la RAP quali unici soggetti passivamente CP_4 legittimati;
in subordine, la riduzione dell'ammontare del risarcimento in applicazione degli artt. 1227 e 2056 c.c. e la condanna dell'azienda CP_5 la RAP in persona dei legali rappresentanti pro tempore a rimborsare al tutte le somme che questo fosse costretto a pagare a Controparte_1 parte attrice oltre interessi dall'effettivo pagamento al soddisfo;
in estremo subordine, di dichiarare una responsabilità tra le Amministrazioni con le conseguenze tutte di cui per legge;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi.
Istruita documentalmente la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione.
*°*°*°*
3 Così in sintesi riportati i termini della controversia, preliminarmente, in ordine alle prove utilizzabili, giova evidenziare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili (Cass. n.
8585/1999; Cass. n. 28855/2008; Cass., ordinanza n. 30298/2023).
Inoltre, per la delibazione della domanda il giudice può riferirsi a tutte le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale esse sono formate. Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. deve essere contemperato con il principio di acquisizione probatoria, che trova fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo… traducendosi nel dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito - da qualunque parte processuale provenga - con una valutazione non atomistica ma globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica…” (Cass. n. 21909 /2013).
LA luce di tali principi di diritto, sono senz'altro utilizzabili nel presente giudizio le risultanze dell'accertamento tecnico svolto nell'ambito di un procedimento di A.T.P. n. 3180/2021 R.G. tra altre parti, nonché RAP e
(si veda all. 10 del file zip prodotto in allegato all'atto di citazione). CP_4
Tanto premesso, in seno alla relazione di consulenza tecnica svolta in sede di ATP. il consulente ha innanzitutto così descritto lo stato dei luoghi: “Nel tratto posto a Nord rispetto all'immobile dei ricorrenti è presente una zona collinare ove si rinviene (avente altezza pari a 255 m circa s.l.m.m.) Parte_3 mentre a monte (ad Est rispetto all'immobile) ed in corrispondenza del civico n. 58 è presente il complesso residenziale “ ” nonché a seguire una zona Parte_4 collinare con alcuni tratti a sensibile pendenza ove sono presenti, tra l'altro, Pt_3
4 (avente altezza pari a 370 m circa s.l.m.m.) e (avente altezza Pt_5 Parte_6 pari a 600 m circa s.l.m.m.) e (avente altezza pari a 1.000 m circa s.l.m.m.). Parte_7
La via LA NA nel tratto posto a monte (compreso tra 700 m, pressi civici 21-58 e
1.100 m circa, pressi innesto con Via F.sco da Picciani – Via Padre Fedele da San Biagio) dell'edificio dei ricorrenti si incunea ed innesta in un articolato territorio collinare caratterizzato dalla presenza di alcune pareti rocciose con pendenza molto accentuata ed in alcuni tratti pressoché verticale e da alcune incisioni marcate che costituiscono degli impluvi naturali ove, avuto riguardo alla morfologia dei luoghi, convergono le acque delle zone collinari nel caso di eventi meteorici. Nel corso dei sopralluoghi svolti è stato possibile prendere atto, tra l'altro, della esistenza di due zone di compluvio delle acque poste immediatamente a monte di Ing. Tribunale di Palermo – Sezione Persona_2
Civile - R.G. n. 3180/2021 Relazione di C.T.U. Marzo 2021 Pag. 24 Via LA NA la cui interferenza ha reso necessario, verosimilmente all'epoca di realizzazione di detta viabilità, la progettazione e la realizzazione di canalizzazioni / piccole briglie e manufatti antropici che sottopassano la predetta via (v. Allegato 2, Immagini satellitari estratte da
Google Earth, impluvi / sottopassi identificati con i codici alfanumerici S1 ed S2) con la finalità di consentire la continuità del flusso idrico monte / valle e convogliare le acque di pioggia fino al canale di maltempo ricettore più prossimo che è costituito dal Canale
Luparello che a sua volta si innesta nel Canale di Passo di Rigano che è posto più a valle rispetto all'immobile dei ricorrenti (v. a titolo esplicativo Fig. 1 estratta dall'elaborato
“Interventi di protezione idraulica per la città di Palermo” del Settembre 2018 elaborato dal ” (pagg. 23 e 24 della Controparte_6 relazione di ctu depositata in sede di giudizio di ATP).
Ciò posto, nel rispondere allo specifico quesito concernente le cause dell'allagamento subito dall'immobile di parte attrice, il consulente ha attestato che: “Per come è noto ed ampiamente evidenziato in atti, nel pomeriggio di lunedì 15/07/2020 si è abbattuto nel territorio comunale di Palermo un violentissimo evento meteorico dal carattere particolarmente eccezionale che ha determinato ingenti allagamenti in varie zone della città. Si è trattato, in particolare, di un intenso temporale autorigenerante (cella temporalesca che staziona per più ore nella stessa località) piuttosto insidioso e pericoloso perché determina in aree territoriali ristrette ingenti accumuli meteorici in poco tempo. Più nel dettaglio si fa presente che in circa due ore sono caduti 134 mm di pioggia (si segnala che generalmente nel mese di luglio le piogge negli
5 anni più recenti sono state dell'ordine di qualche mm) e che un evento piovoso con queste caratteristiche non si era mai verificato a Palermo fin dall'anno 1797. In particolare, in data 15/07/2020 la stazione metereologica SIAS (Servizio Informativo
Agrometeorologico Siciliano) di Parco Uditore ha registrato una intensità oraria di 87,8 mm/ora ed una intensità istantanea tra le 17:30 e le 17:35 pari a ben 168 mm/h (v. Fig. 2).
La considerevole quantità d'acqua meteorica che si è riversata in pochissimo tempo (tra le 16:00 e le 18:30 del 15/07/2020) in un'area cittadina urbanizzata e, pertanto,
a ridotta permeabilità posta, peraltro, poco a valle di una zona collinare contrassegnata dalla presenza di (370 m circa s.l.m.m.) e (600 m circa CP_7 Controparte_8
s.l.m.m.) e nei pressi di (255 m circa s.l.m.m.) ed in una parte territoriale Parte_3 interessata, tra l'altro, dalla presenza di numerosi impluvi naturali / canalizzazioni (in parte a cielo libero ed in parte tombate), tra cui quelli già descritti nel dettaglio al precedente Par. 4, ha pressoché trasformato, nella parte urbanizzata e stante l'assenza di un canale di gronda, gli afflussi meteorici in deflussi superficiali che hanno invaso via LA
NA (v. a titolo esemplificativo l'immagine estratta da Palermo Today, verificabile on-line, riportata a pag. 7 della Relazione di parte del 20/10/2020 che ritrae via LA
NA durante l'alluvione del 15/07/2020 che l'ha trasformata, di fatto, nel letto di un torrente in piena, nonché Foto nn.
1-2 e nn. 13-18 allegate all'ulteriore Relazione di parte del 29/10/2020 prodotta da ricorrenti in Allegato 1).
Ciò in quanto - come risulta dall'esame degli atti di causa, letti alla luce del sopralluogo eseguito e delle indagini effettuate anche consultando on-line fonti di pubblico dominio - la notevolissima quantità d'acqua caduta in circa due ore nel pomeriggio del
15/07/2020 (si ribadisce ben 134 mm in circa due ore con una intensità oraria di 87,8 mm/ora ed una intensità istantanea tra le 17:30 e le 17:35 pari a ben 168 mm/h) scolante sulle colline poste poco più a monte dell'immobile dei ricorrenti e, per quanto di interesse, convogliata nell'impluvio posto nei pressi del civico 58, nel momento in cui il manufatto antropico (tombino stradale) che sottopassa Via LA NA nei pressi dei civici 58 e
21 non è stato più in grado di convogliare a pelo libero dette acque meteoriche ed è andato in pressione:
- per insufficienza idraulica della sezione2
- per progressiva riduzione della sezione libera al deflusso per effetto della non escludibile presenza di detriti, pietrame, fango, vegetazione, etc. trascinati lungo
l'impluvio da monte verso valle dalla furia incontrollata delle acque;
6 - per non escludibile ridotta capacità di deflusso del canale di maltempo
Luparello posto più a valle e/o di locali ostruzioni lungo il suo percorso”
In nota precisa il consulente “Le opere idrauliche solitamente vengono progettate facendo riferimento a tempi di ritorno (T) pari a 15-25 anni (in detto intervallo di tempo, ma anche in uno più ampio, non si era mai verificato un evento piovoso paragonabile a quello in esame (mai registratosi fin dal 1797)) e ciò anche ai fini dell'ottimizzazione dei costi. Il tempo di ritorno (T) è il tempo medio intercorrente tra il verificarsi di due eventi successivi di entità uguale o superiore ad un valore di assegnata intensità o, analogamente, è il tempo medio in cui un valore di intensità assegnata viene uguagliato o superato almeno una volta” ( si veda nota n. 2, pag 33).
Sicchè le cause dell'allagamento subito dall'immobile di proprietà degli attori, a sua volta causa dei danni dallo stesso subiti è stato in primo luogo individuato nell'eccezionale evento meteorico occorso in data
15.07.2020.
Non vi sono dubbi che proprio in forza dei dati pluvometrici su menzionati (pioggia di intensità oraria che ha toccato gli 85,00 mm/ora con un picco di intensità di 168,00 mm/ora ; secondo la meteorologia le piogge con intensità pluviometrica (detta anche altezza) superiori a 30 mm/ora sono classificate nubifragio: secondo i dati registrati sempre a Parco
Uditore, negli ultimi venti anni, dall'epoca della realizzazione delle opere idriche e dei canali di maltempo esistenti il consulente ha dato atto che non si sono mai verificati piogge di intensità paragonabili a quelle registrate il giorno 15 luglio 2020, e che vieppiù un evento piovoso con equivalenti caratteristiche non si era mai verificato a Palermo fin dall'anno 1797. Atteso che la stazione metereologica SIAS (Servizio Informativo
Agrometeorologico Siciliano) di Parco Uditore ha registrato una intensità oraria di 87,8 mm/ora ed una intensità istantanea tra le 17:30 e le 17:35 pari a ben 168 mm/ora.
Muovendo da tale assunto, nel rispondere al medesimo specifico quesito posto dal Tribunale, concernente, oltre all'individuazione delle possibili cause dell'allagamento, la sussistenza di specifici fattori causali concorrenti, l'ausiliario ha innanzitutto escluso la rilevanza causale nella produzione dei danni di deficitarie condizioni di manutenzione del sistema
7 stradale e del sistema idrico integrato, così concludendo: “per le specifiche ragioni già esposte al Par. 5.1, punto 3, cui si rinvia per l'esame di dettaglio, si dà conclusivamente atto che dall'esame dei luoghi e dallo studio degli atti di causa (e, nello specifico, dei contratti di servizio, convenzione e capitolato prestazionale della società resistenti) non sono emerse:
- inefficienze e/o carenze nella gestione del Servizio Idrico Integrato;
- carenze nella gestione del servizio di manutenzione e pulizia delle strade;
-carenze strutturali non visibili dell'immobile” (si veda pag. 51 della menzionata relazione depositata da parte attrice come allegato n. 10 del file zip prodotto in uno all'atto di citazione per presente giudizio.
Dagli accertamenti condotti dal consulente tecnico in sede di ATP svolta nel contraddittorio tra le medesime parti, è dunque in primo luogo destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta consistente nell'apporto causale nella verificazione dell'evento dannoso dell'eventuale omessa manutenzione dei beni la cui gestione è affidata alle all' ed alla RAP. CP_4
Al pari risulta infondata l'eccezione sollevata da parte convenuta, ai sensi dell'art. 1227 c.c., delle condizioni dell'immobile di parte ricorrente.
Nel proseguire nell'esame delle possibili concause dell'allagamento subito dall'immobile di parte attrice, il consulente evidenzia la mancata esecuzione di già programmati interventi di integrazione delle opere esistenti di contenimento del rischio idrico ed in particolare: i) il “Canale di
Gronda” previsto nel Programma di Attuazione della Rete Fognaria
(P.A.R.F.); ii) interventi di manutenzione canali di maltempo e sistemazione degli argini del Canale Passo di Rigano” che contemplano, tra l'altro, la realizzazione di una vasca di laminazione delle piene lungo il
Canale Luparello ed all'altezza di Via Villini S. Isidoro posta nei pressi dell'immobile dei ricorrenti;
iii) opere per la “Razionalizzazione delle fognature della zona compresa tra Via Castellana e il Canale di Passo di
Rigano con l'eliminazione dei relativi scarichi fognari nel canale”; intervento finalizzato a drenare, tra l'altro, parte dei versanti di Parte_7 sovrastanti rispetto a Via LA NA con beneficio sulla capacità di deflusso del Canale di maltempo Luparello.
8 Più in particolare il consulente ha riscontrato che : “Si premette che dall'esame degli atti di causa nonché di documentazione di pubblico dominio agevolmente consultabile on-line risulta che nell'area ove ricade l'immobile dei ricorrenti alla data dell'evento meteorico del 15/07/2020 non erano stati ancora eseguiti i previsti / programmati interventi di protezione idraulica e/o di contenimento del rischio idro- geologico di un ampio settore urbanizzato ricomprendente anche e Via LA Pt_4
NA e, tra essi:
1. il “Canale di Gronda” previsto nel Programma di Attuazione della Rete
Fognaria (P.A.R.F.) di cui al D.A.R.T.A. n. 460/1987 ai fini della riduzione delle aree dominanti da cui derivano deflussi sulle aree urbanizzate delle zone pedemontane sottostanti a ed a Monte Cuccitello. Il tracciato di detto “Canale di Parte_7
Gronda”, opera, si precisa, non realizzata (v. anche relazione prodotta da , CP_4 secondo la programmazione del P.A.R.F. si svilupperà, con andamento da Nord verso Sud, sulle pendici orientali del Monte e nelle aree dominanti rispetto alla zona in esame Pt_7
è previsto che il canale si sviluppi in galleria. Nel momento in cui detto canale di gronda verrà realizzato ciò permetterà di convogliare i deflussi provenienti dagli impluvi intercettati lungo il tracciato, riducendo sensibilmente le aree sottese dal sistema
Luparello / Passo di Rigano, di cui peraltro è programmata / prevista la manutenzione, così attenuando / limitando il rischio idraulico da allagamento cui, specialmente nel caso di eventi meteorici dal carattere alluvionale e come comprovate dai fatti (vedasi evento del 15/07/2020), sono soggette le aree urbanizzate poste a valle di e di Parte_7
Monte Cuccitello e, tra esse, quella ove ricade l'immobile del ricorrente;
2. gli “Interventi di manutenzione canali di maltempo e sistemazione degli argini del Canale Passo di Rigano” che contemplano, tra l'altro, la realizzazione di una vasca di laminazione delle piene lungo il Canale Luparello ed all'altezza di Via Villini S. Isidoro posta nei pressi dell'immobile dei ricorrenti. A tale proposito si evidenzia che dall'elaborato “Interventi di protezione idraulica per la città di Palermo” del Settembre
2018 redatto dal documento Controparte_6 consultabile anch'esso agevolmente on-line, risulta che gli interventi di manutenzione dei
Ing. Sulli Tribunale di Palermo – Sezione Civile - R.G. n. 3180/2021 Relazione Per_2 di C.T.U. Marzo 2021 Pag. 40 c.d. canali di maltempo (Luparello / Passo di Rigano,
Boccadifalco, , e deputati nel bacino Per_3 Persona_4 Per_5 idrografico Sud del comune di Palermo alla raccolta ed allo smaltimento delle acque di
9 pioggia verso il mare (direttamente attraverso il Canale Passo di Rigano o per il tramite del Fiume Oreto oltre al collettore sud-orientale) e, tra essi, per quanto di interesse il canale Luparello / Passo di Rigano previsti nella piattaforma Re.N.Di.S al fine di una riduzione degli allagamenti nelle aree urbane sottese ai canali, erano stati inseriti per il relativo finanziamento nel Patto Sud-Sicilia (Del. Giunta Regionale n. 301/2016) su richiesta dell' Comunale ma eliminati dall'elenco delle opere finanziate e spostate CP_9 nell'allegato programmatico con Delibera di Giunta Regionale n. 302/2017. Si aggiunge, per completezza di trattazione, che nel mese di maggio del 2021 è poi avvenuta
l'aggiudicazione efficace dell'appalto per l'affidamento delle indagini geologiche, geotecniche, studi ed attività di campo, studio geologico esecutivo, progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento di Sicurezza in fase di progettazione.
3. le opere per la “Razionalizzazione delle fognature della zona compresa tra Via Castellana e il
Canale di Passo di Rigano con l'eliminazione dei relativi scarichi fognari nel canale”.
Detto intervento, una volta realizzato, drenerà, tra l'altro, parte dei versanti di Pt_7
sovrastanti rispetto a Via LA NA con beneficio sulla capacità di deflusso
[...] del Canale Luparello, circostanza, di cui si dà contezza anche nella Relazione di
[...] ersata in atti. CP_4
Tutto ciò precisato il C.T.U. ha concluso che: “laddove gli interventi previsti / programmati richiamati ai precedenti punti nn. 1-3 (realizzazione del Canale di
Gronda con conseguente riduzione delle aree sottese al sistema Luparello / Passo di
Rigano, manutenzione del Canale Luparello e razionalizzazione delle fognature nella zona compresa tra Via Castellana ed il Canale di Passo di Rigano con conseguente ripristino della capacità di deflusso del canale Luparello) fossero stati già attuati alla data del 15/07/2020, ragionevolmente, gli effetti dannosi di detto evento meteorico dal carattere eccezionale sull'immobile del ricorrente sarebbero stati sensibilmente attenuato” (Pag. 41 della citata relazione svolta in seno al procedimento per
ATP n. 3180/2021 RG).
LA luce della superiore conclusione deve essere letta la sintesi espressa in sede di conclusione dal medesimo consulente tecnico d'ufficio secondo cui: ““risulta che la causa dell'allagamento dell'immobile dei ricorrenti è da mettere ragionevolmente in relazione alle piogge eccezionali e dal carattere alluvionale occorse in data 15/07/2020 il cui effetto, stante le specifiche caratteristiche topografiche, morfologiche dell'area urbana in cui ricade il fabbricato e la presenza poco più a monte
10 ed, in particolare, nei pressi del civico 58 di un compluvio naturale che raccoglie le acque scolanti nella zona collinare in cui si incunea, è stato quello di mettere in crisi, per quanto di interesse, il tombino stradale (S1) costituente il manufatto antropico progettato e realizzato in passato (ragionevolmente nella fase di realizzazione di Via LA NA) per assicurare la continuità del flusso idrico delle acque meteoriche convogliate nel compluvio di monte (v. Allegato 2, Foto nn. 32.1-2) verso valle sottopassando la strada interferente, così veicolandole al recapito finale più prossimo costituito nell'area in esame dal primo tratto del canale di maltempo Luparello ed a seguire, più a valle rispetto all'immobile dei ricorrenti, dal canale di maltempo Passo di Rigano.
E' ipotizzabile ex post che detto manufatto S1 che sottopassa via LA NA, in data 15/07/2020, non sia stato più in grado di convogliare con moto a pelo libero (per insufficienza idraulica della sezione e/o per progressiva riduzione della sezione libera al deflusso per effetto del trascinamento lungo l'impluvio dalla furia incontrollata della acque di detriti, pietrame, massi, etc.) le eccezionali portate di acqua meteorica convogliate dall'impluvio che, non potendo più fluire ordinariamente al di sotto di Via
LA NA e proseguire verso valle in direzione del primo tratto del canale Luparello possono aver esercitato una pressione tale da rimuovere una porzione del muro di recinzione posto nei pressi del civico n. 58 di Via LA NA, così trasformando detta via in un torrente in piena. La notevole quantità d'acqua, detriti, fango, etc. proveniente dall'impluvio e non più regimentata nel sottopasso unitamente a quella già scolante in Via
LA NA nella sezione in esame (pressi civico 58) ed in quelle a valle ha trascinato tutto ciò che andava via via incontrando lungo il tragitto e, tra essi, ciclomotori, autovetture, cassonetti, etc. e, per quanto di interesse, è entrata all'interno dell'immobile dei ricorrenti, così allagando gli spazi esterni di piano terra ed il livello seminterrato”.
Le compendiate risultanze tecniche devono essere adesso esaminate alla luce dei principi che presiedono alla responsabilità risarcitoria invocata da parte attrice.
Giova ricordare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso
11 fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
In particolare, secondo un più recente indirizzo giurisprudenziale
(Cass. nn.2480 e 2481/2018), avallato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n.
20943/2022), l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Con specifico riferimento alle precipitazioni atmosferiche, la
Suprema Corte ha precisato che l'indagine circa i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità deve essere orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nella valutazione della riconducibilità dell'evento atmosferico all'esimente del caso fortuito, aveva attribuito rilievo alla mancanza di prova riguardo alla
12 diligenza del custode nella manutenzione dei sistemi di deflusso) (Cass. n.
4588/2022; Cass. n. 2482/2018).
In proposito in punto di diritto giova ribadire che “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nella valutazione della riconducibilità dell'evento atmosferico all'esimente del caso fortuito, aveva attribuito rilievo alla mancanza di prova riguardo alla diligenza del custode nella manutenzione dei sistemi di deflusso). z. 3 - , Ordinanza n. 4588 del 11/02/2022 (Rv. 663781 - 01) . 3 - , Sentenza n.
30521 del 22/11/2019 (Rv. 655971 - 03).
Le caratteristiche di portata del nubifragio avvenuto il 15.07.2020, di intensità oraria pari a 87,8 mm/ora, costituiscono un evento eccezionale e imprevedibile integrante gli estremi del caso fortuito .
Il tecnico ha invero evidenziato che si è trattato di piogge statisticamente eccezionali, in un arco temporale da 100 a 200 anni, quindi con bassissima probabilità di accadimento.
In forza dei dati pluvometrici emergenti dalla documentazione in atti, ritiene il Tribunale che l'evento meteorico verificatosi in data
15/07/2020 rivesta carattere eccezionale ed imprevedibile, integrando, pertanto, l'ipotesi del caso fortuito escludente la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., al pari della responsabilità ex art. 2043 c.c.
Ed invero, lo stesso consulente afferma, peraltro in via ipotetica che seppure le opere programmate fossero state realizzate l'allagamento si sarebbe verificato comunque ma con modalità attenuate.
Una volta affermata la ricorrenza di un'ipotesi di caso fortuito non rileva al fine di affermare la responsabilità del per la presenza di P_
13 concausa umane nella causazione dell'evento (nello specifico la condotta omissiva lamentata).
A tal fine giova ricordare che, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni, il problema del concorso delle cause va inquadrato nell'alveo della teoria cd. di equivalenza;
e quindi in base all'art. 41 cod. pen., secondo il criterio per il quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, salvo che naturalmente sia stata accertata l'esclusiva efficienza causale di una di esse (v. per tutte Cass. Sez.
3 n. 18753-17).
Ed ancora, sempre in tema di concause dell'eventi dannoso va ribadito che:
- in tema di responsabilità civile, la comparazione tra causa umana imputabile e causa naturale è esclusivamente funzionale a stabilire, in seno all'accertamento della causalità materiale, la valenza assorbente dell'una rispetto all'altra, sicché non può operarsi una riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore gravità dell'apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile
- in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo,
l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso,
14 operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con- causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio (Cass
CIv 3 - , Sentenza n. . 30521 del 22/11/2019)
Ne consegue che l'alluvione integra una causa di per sé da sola idonea a determinare l'evento, posto che anche ipotizzando la predisposizione delle opere non eseguite, i locali si sarebbero comunque allagati.
Ciò è sufficiente al fine di interrompere il nesso di causalità materiale tra le altre condotte umane (omessa esecuzione delle opere di implementazione di contenimento di rischio idrogeologico) e l'evento dannoso (allagamento) e a rendere quindi causalmente irrilevanti – sotto il profilo della causalità materiale - le altre concause umane colpevoli.
Una volta individuata l'esistenza di una concausa naturale integrante un caso fortuito avente efficienza causale materiale assorbente, non può darsi rilievo alla circostanza pure evidenziata dall'esperto secondo cui: “la realizzazione di interventi tesi a limitare il rischio idraulico e/o idro-geologico costituisce invece, per le ragioni esposte al Par. 5.1, cui si rinvia, l'unico elemento che può aver apprezzabilmente concorso al lamentato allagamento”, vieppiù alla luce delle specificazioni di cui alla consulenza attinenti all'attenuazione dei danni conseguenti all'evento che si sarebbe comunque verificato.
Invero deve rilevarsi che, da un lato, il consulente ha evidenziato come sia l'allagamento che i danni ad esso conseguenti si sarebbero comunque verificati pure ipotizzando l'assenza di altre concause colpevoli,
e sotto altro profilo come il giudizio sulla minore gravità delle conseguenze dannose che sarebbero in ipotesi derivate dall'allagamento sia stato
15 formulato in termini generici, a fronte invece della certezza della valutazione operata sull'incidenza causale assorbente dell'alluvione.
Sotto tale aspetto risulta formulato in termini del tutto genericamente il giudizio relativo sia alla ragionevole minore portata del quantitativo d'acqua che si sarebbe in ipotesi riversato all'interno dei locali di modo che appare del tutto sganciata da dati oggettivi la valutazione svolta dal CTU sulla possibilità di limitare i danni disponendo le cautele idrogeologiche già programmate.
Sicché in virtù della eccezionalità dell'evento meteorico verificatosi nella suddetta data e della conseguente non risarcibilità dei danni derivati dallo stesso, in quanto riconducibili a forza maggiore le domande proposte in giudizio dagli attori vanno respinte.
*°*°*
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste conseguentemente a carico di parte attrice e si liquidano in euro 5.261,00
(oltre IVA, CPA e spese generali come legge) secondo valori tendenti ai parametri medi recati, per lo scaglione di riferimento dalle tabelle allegate al
D.M. n. 147/2022 con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, e con riguardo ai valori minimi con riguardo alla fase istruttoria e decisoria in considerazione della concreta attività posta in essere dalle parti in relazione alle predette fasi ed alla natura documentale della controversia.
Devono altresì liquidarsi in questa sede, nei rapporti tra le stesse parti, le spese di lite relative al giudizio per ATP n. 3180/2021 R.G.
In relazione agli esiti della consulenza sopra compendiati sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite in relazione al detto giudizio.
Del pari, per le stesse ragioni, sono definitivamente poste a carico degli attori, da una parte e del convenuto, dall'altra, in ragione della P_ metà per ciascuno parte le spese di ctu, come liquidate con precedente decreto.
PQM
16 Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti presenti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe:
1) Rigetta la domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
Condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione, in favore del
, in persona del Sindaco pro tempore le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in complessivi euro 5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
2) Compensa integralmente tra le medesime parti le spese di lite relative al giudizio per ATP n. 3180/2021 RG;
3) Pone definitivamente le spese di ctu svolta in seno al suddetto procedimento per ATP in ragione della metà per ciascuna delle parti, ferma restando, il vincolo di solidarietà per l'intero, nei rapporti esterni con il ctu.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, lì 30.05.2025
Il Giudice
(Simona Maria Cipi1tì)
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