CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/10/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 682/2023 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 482 del 27.6.2023, notificata il 16.11.2023; avente ad oggetto: malattia professionale, promossa da:
quale coniuge ed erede di , rappresentata e Parte_1 Persona_1 difesa dagli avv. Giorgio Sacco e Giovanna Longhi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Rita Grasso ed CP_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Avvocatura in Bologna – CP_1 appellato, trattenuta in decisione all'udienza collegiale dell'11.9.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Come evidenziato dal Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, nella sentenza impugnata, “ , quale moglie ed erede di Parte_1
deceduto in data 13.4.2017, conveniva in giudizio, dinanzi al Persona_1
l esponendo: Controparte_2 CP_1 che era stato socio lavoratore della Coop. Facchini Persona_1
Portabagagli Stazione Centrale BO srl ed era stato impiegato in attività di facchinaggio manuale e meccanizzato;
che in particolare dal 1975 al 1992 egli aveva lavorato in appalto presso la
Stazione Centrale di Bologna con compiti di carico e scarico merci sui vagoni ferroviari e precisamente aveva svolto questa attività presso il Centro Raccolta
Merci al piazzale Ovest e in generale in tutta la Stazione anche sui treni in movimento, cioè in sosta in stazione;
che dal 1992 al 2004 il aveva poi lavorato in appalto presso Per_1
l'Interporto di Bologna dove aveva svolto attività di carico e scarico su automezzi e su vagoni ferroviari;
che le sue mansioni di facchino comportavano: scarico e carico dei mezzi in arrivo, controllo qualitativo e quantitativo delle merci in entrata, stoccaggio delle merci nelle aree adibite a deposito, movimentazione delle merci all'interno del magazzino, preparazione delle merci per la spedizione e carico delle merci sui mezzi in partenza;
che nello svolgimento del suo lavoro il de cuius aveva utilizzato mezzi per la movimentazione meccanica delle merci quali carrello a quattro ruote ed elevatore e traspallet elettrico e manuale;
che, nello svolgimento delle sue mansioni, il defunto signor era Per_1 stato esposto all'amianto in modo professionale e in misura superiore a quella della popolazione generale, come comprovato anche da una indagine effettuata nel 2004 dalla Azienda USL di Bologna avente ad oggetto la situazione di inquinamento ambientale del Piazzale Ovest della Stazione di Bologna;
che pertanto il che fino al 2004 aveva lavorato come facchino al Per_1
Piazzale Ovest della Stazione, era stato esposto professionalmente e continuamente sia alle fibre di amianto generate dagli interventi meccanici e sollecitatori sulle massicciate, che alle fibre sprigionantesi in seguito alle sollecitazioni dovute al normale uso dei vagoni e delle motrici;
che proprio in considerazione della descritta situazione lavorativa del de cuius il dott.
[...] del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della Per_2
ASL di Reggio Emilia presso cui è tenuto i l Registro Mesoteliomi dell'Emilia
Romagna, su richiesta del Patronato INCA, aveva precisato che il era Per_1
2 stato inserito in detto Registro e che gli era stata riconosciuta una esposizione professionale ad amianto, evidenziando poi che lo stesso aveva lavorato anche sulle macerie della strage del 2 Agosto alla Stazione;
che pertanto doveva ritenersi che la malattia denominata mesotelioma pleurico maligno epitelioide plurimetastatizzato, che aveva portato al decesso del
, era stata causata o concausata dalla sua sicura e protratta Persona_1 esposizione al l'amianto nel luogo di lavoro;
che tuttavia le richieste della rendita al coniuge superstite e dell'assegno funerario presentata dalla ricorrente Pt_1
all in data 11.5.2017 erano state respinte dall sulla base
[...] CP_1 CP_3 della contraria considerazione che la sua esposizione all'amianto non era stata superiore a quella della di normale riscontro per la popolazione generale nel periodo di riferimento.
Su tali premesse, e premesso altresì di aver presentato in data 23.2.2018 il prescritto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione, Pt_1
chiedeva pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del
[...]
Lavoro, accertasse e dichiarasse che la patologia che aveva determinato il decesso di aveva avuto eziologia professionale e condannasse Persona_1
l'lnail al la corresponsione in favore di essa ricorrente della rendita spettante al coniuge superstite ex art. 85 T.U. Infortuni, a far tempo dal giorno successivo a quello della morte dell'assicurato, nonché dell'assegno funerario ex art. 85, co. 7,
T.U. Infortuni, nella misura dovuta per legge, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria (se dovuta) e con vittoria di spese”.
Nella resistenza dell'Istituto, il Tribunale, istruita la causa documentalmente, con assunzione della prova testimoniale, acquisizione della
Relazione ambientale del 2004, richiesta all' Bologna, redatta dal dott. CP_4 sul rischio amianto nel Piazzale Ovest della Stazione di Bologna e con Per_3 espletamento di c.t.u. medico-legale, evidenziava che “Dalla CTU espletata e dal disposto supplemento di indagine è emerso che non risulta sufficientemente dimostrato che il signor sia stato sottoposto, per le attività svolte Persona_1 nell'arco della sua storia lavorativa, ad un'esposizione ad amianto superiore a quella ambientale.
Sul punto si riportano le argomentazioni del CTU, come chiarite nell'integrazione depositata in data 6.12.2022: "Sul fatto che l 'esposizione sia stata superiore alla norma, osserviamo che il Sig. non ha presentato Per_1 patologie asbesto correlate ed indicative di una rilevante esposizione. Al riguardo si potrebbe sostenere che però l'insorgenza di mesotelioma non è dose dipendente, ma, al tempo stesso, ben documentate sono in letteratura mesoteliomi di natura non tecnopatica. Come già segnalato se analizziamo i dati dei mesoteliomi dal 2012 al 2015, l'esposizione professionale certa o probabile è di
3 poco inferiore al 70% e, se includiamo anche quella possibile, siamo intorno all'82-83%, dato che indica che comunque esiste anche una quota ignota o improbabile consistente per gli uomini, che diviene più consistente per le donne.
Dal 1993 al 2015 la quota di esposizione non definita è pari al 21.8%.
Per quanto riguarda il lavoro svolto dopo l'esplosione del 2 Agosto 1980 si ricorda che si tratta di un periodo troppo breve: a questo proposito, vi sono studi in letteratura che riportano un aumento del rischio di incidenza o del rischio relativo del mesotelioma in funzione della durata di esposizione, ed altri in cui non viene identificato un effetto della durata di esposizione;
tra questi, un'analisi combinata di sei coorti occupazionali e di due coorti ad alta esposizione ambientale, riporta comunque come la durata del! 'esposizione delle coorti italiane fosse di 7-28 anni, mentre per due coorti australiane era più breve.
In merito alla relazione del Dott. osserviamo che questa è di 18 Per_3 anni fa e conclude affermando “Ci si riserva di intraprendere altre iniziative idonee ad accertare la eventuale sussistenza di un rischio lavorativo ed ambientale ed eventualmente di richiedere al Sindaco di Bologna di assumere idonei provvedimenti a tutela della salute pubblico".
Inoltre, la presenza di amianto sul binario, non implica la presenza di amianto dell'aria. Si osserva che uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità del
1987, le Linee dell'OMS sulla qualità dell'aria del 1987 e del 2000 riportano che le concentrazioni di amianto aereo disperso in aree urbane non particolarmente inquinate in generale sono comprese tra 0.1 e 1fibra/litro. Valori superiore (fino a 3 fibre/litro circa) sono stati riscontrati in aree urbane con elevato traffico, o vicino ad autostrade ad alta velocità, per lo meno fino all'inizio degli anni 90.
Negli anni successivi (all'incirca dal 1993) i livelli ambientali di amianto sono progressivamente diminuiti, fino ad arrivare a cifre comprese tra 0.01 e
0.1fibre/litro.
Quindi, alla luce dei documenti finora forniti, essendo necessario provare il nesso causale tra mansione lavorativa e neoplasia insorta, ritengo non siano ancora presenti sufficienti elementi”.
La CTU medico legale è apparsa immune da vizi logici e adeguatamente motivata;
né le conclusioni raggiunte dal dott. appaiono smentite dalle Per_4 osservazioni del CT di parte ricorrente al quale il CTU ha compiutamente ed efficacemente fornito risposta, in particolare, osservando quanto segue: “In data
30.11.2022 giungevano le osservazioni del Dott. (Allagato n. 2); il Persona_5
CTP osserva che il 4% dei casi di mesotelioma sono facchini, per cui è evidente che questo sia un rilievo statistico di rispetto. Allora è indubbio che l'attività lavorativa vada circostanziata;
i casi di artigiani e operai metalmeccanici ed assimilato sono 55: con analogo ragionamento, tutti questi operatori
4 presenterebbero un rischio elevato. ln realtà, deve essere dimostrata l'esposizione e, nel caso del povero non appare provata. L'affermazione “È recente il Per_1 riconoscimento di mesotelioma di natura professionale in un insegnante di scuola che aveva operato per anni in edificio con copertura in amianto;
il fatto che solo lei abbia sviluppato il mesotelioma e nessun altro insegnante abbia riportato tale patologia non ha certamente impedito di riconoscere la natura lavorativa della patologia”, risulta apodittica e priva di dati scientifici e, peraltro, non è attinente con la presente vicenda.
Il fatto che nel 2004 sia stata dimostrata polvere sui binari, non indica la presenza di particelle nell'aria, che rappresentano il fattore di rischio reale”.
Pertanto le domande proposte da contro non Parte_1 CP_5 possono trovare accoglimento. Le spese processuali vengono compensate tra le parti, stante la complessità medico legale della vicenda”.
2. ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la Parte_1 riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che la patologia – mesotelioma pleurico maligno epitelioide plurimetastatizzato- contratta dal defunto signor era di Persona_1 origine professionale;
- accertare e dichiarare che la patologia – mesotelioma pleurico maligno epitelioide plurimetastatizzato - ha causato al de cuius un danno biologico nella misura del 100%;
- accertare e dichiarare che il decesso del signor avvenuto Persona_1 il 13.4.2017, è stato causato o concausato dalla malattia di origine professionale
- mesotelioma pleurico maligno epitelioide plurimetastatizzato - da cui lo stesso era affetto;
- condannare l' , in persona del suo Legale Rappresentante pro- CP_1 tempore, alla corresponsione in favore della ricorrente della rendita spettante al coniuge superstite ex art. 85 T.U. Infortuni, a far tempo dal giorno successivo a quello della morte dell'assicurato, con interessi e rivalutazione (se dovuta);
- condannare l' al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno CP_1 funerario ex art. 85, co. 7, T.U. Infortuni, nella misura dovuta per legge, con interessi e rivalutazione monetaria (se dovuta);
- condannare l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi di CP_1 giudizio oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La controparte si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con l'unico articolato motivo di appello proposto, l'interessata censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha recepito le argomentazioni e gli esiti di
5 una consulenza tecnica dal contenuto incompleto e contraddittorio, riverberandosi i vizi della seconda sul provvedimento finale.
Rileva, in sintesi, l'appellante, che dalla documentazione e dalle testimonianze rese sarebbe invece emerso che il a causa del lavoro svolto Per_1 negli anni dal 1975 al 1992 presso la Stazione di Bologna, piazzale Ovest, era stato esposto al rischio amianto presente in quell'ambiente di lavoro, come comprovato anche dalla relazione dell' di cui sopra, la quale rilevava la CP_4 presenza di amianto con indice di rilascio in dose superiore a quella indicata come tollerabile dal DM 14 maggio 1996, concernente la massima dose di amianto consentita negli ambienti civili.
Esaminati partitamente – e censurati – tutti i riferimenti operati dall'ausiliario del Giudice a sostegno delle proprie argomentazioni, la parte ritiene dunque che “la consulenza tecnica prodotta nel giudizio di primo grado e sulla quale si fonda interamente l'impugnata sentenza, non abbia analizzato aspetti dirimenti della controversia e presenti illogicità, lacunosità e sia solo apparentemente motivata, tale che si chiede che venga disposta la sua rinnovazione nel presente giudizio. Si ritiene, piuttosto, fondata la valutazione svolta dal consulente di parte in merito all'accertamento della malattia denominata mesotelioma pleurico maligno epitelioide plurimetastatizzato - che ha portato il sig. al decesso - come causata o concausata dalla esposizione Per_1 sicura e protratta all'amianto nel luogo di lavoro e, conseguentemente,
l'accertamento del diritto della ricorrente alla richiesta rendita al coniuge superstite e all'assegno funerario”.
4. L'appello non merita accoglimento.
Le censure svolte dall'appellante sul contenuto della consulenza espletata in primo grado appaiono tali da ingenerare perplessità sulla correttezza delle conclusioni raggiunte dall'ausiliario.
Si nota, ad es., che l'assenza di prova di una rilevante esposizione all'amianto era sostenuta, tra l'altro, sulla base del dato dell'assenza di una patologia che ne fosse conseguenza (“Sul fatto che l'esposizione sia stata superiore alla norma, osserviamo che il Sig. non ha presentato patologie Per_1 asbesto correlate ed indicative di una rilevante esposizione”), affermando tuttavia lo stesso c.t.u. che la malattia non è dose dipendente, citando il dato che il 70% di queste patologie sono di natura professionale.
Ancora, l'ausiliario evidenziava che la prova dell'amianto sui binari non equivaleva alla prova di fibre disperse in aria, facendo tuttavia presente la
Relazione della del 2004 svolta sul piazzale Ovest, ove secondo i testi CP_4 lavorava, che c'è ghiaia con amianto e che periodicamente la ghiaia viene Per_1
“rincalzata”, ciò che potrebbe liberare nell'aria fibre di amianto.
6 4.1. Il Collegio ha allora ritenuto di dover disporre una nuova consulenza tecnica al fine di accertare la sussistenza dei presupposti della tutela invocata, tenendo presente che l'appellante ha correttamente fatto questione di patologia tabellata (“è unanimemente nota e riconosciuta dalla scienza la pericolosità dell'amianto e le conseguenze nefaste della esposizione alle sue fibre aero disperse, così come è fatto noto e riconosciuto che il mesotelioma, cioè la neoplasia che ha portato al decesso il signor sia proprio un tumore spia Per_1
e rivelatore della esposizione a detto nocivo minerale, tant'è che vi è la presunzione che esso sia conseguenza di una esposizione professionale (si cfr. tabelle legge 38/2000)” e che a rilevare è dunque, innanzitutto, l'aspetto dell'esposizione all'amianto in ragione delle caratteristiche delle lavorazioni eseguite e anche dello stesso contesto ambientale di svolgimento della prestazione1, fattore la cui presenza è presupposto di operatività2 della presunzione dell'eziologia professionale della malattia3.
4.2. Il c.t.u. nominato in questa sede, all'esito di una disamina che si distingue per il particolare approfondimento delle questioni trattate, per la precisione dei riferimenti e per la scrupolosa considerazione dei rilievi critici ricevuti, è motivatamente e consapevolmente giunto ad affermare che non vi è prova del fatto che le lavorazioni eseguite e il contesto ambientale abbiano comportato l'esposizione alle fibre di amianto.
Vale allora riportare nella sua interezza il contenuto dell'elaborato, le cui argomentazioni e conclusioni, immuni da vizi logico-giuridici, si richiamano quale parte integrante della sentenza, non avendo peraltro ricevuto il c.t.u. alcuna osservazione dopo l'invio dell'elaborato.
“Come molti casi di mesotelioma correlati (o presumibilmente correlati) ad esposizione lavorativa all'amianto, anche questo presenta aspetti controversi e di notevole complessità, che si inseriscono in una cornice di problemi tuttora irrisolti relativi alla biologia di questa neoplasia. Tuttavia, disponiamo almeno di alcuni elementi certi: a) è morto per mesotelioma pleurico: la diagnosi, infatti, ha trovato Persona_1 conferma (sia pure indiretta) dagli accertamenti immunoistochimici che escludono altre forme neoplastiche.
7 b) La supposta esposizione del lavoratore al cancerogeno sarebbe unica e omogenea;
ovvero, non è necessario indagare su periodi diversi relativi a diversi datori di lavoro e condizioni di esposizione multiple, che complicano non poco l'attribuzione causale della patologia e obbligano a confrontarsi con problemi ampiamente dibattuti quali l'accelerazione e l'abbreviazione della latenza. Si tratta, quindi, di valutare semplicemente se nel caso di specie vi sia stata esposizione a fibre di amianto causata dall'attività lavorativa e se questa sia stata quantitativamente adeguata. In realtà, l'avverbio “semplicemente” maschera le notevoli difficoltà del presente accertamento;
difficoltà che diverranno evidenti nel corso dell'analisi che seguirà, ma già palesate nel contraddittorio del procedimento di 1° grado e della fase di appello. Per sviluppare l'indagine e rispondere ai quesiti può essere conveniente considerare la tesi attorea come ipotesi da sottoporre a verifica per valutare se essa sia sorretta da un grado di probabilità superiore almeno al 50%. Non si richiede quindi la ragionevole certezza ma solo che sia soddisfatto il criterio del più probabile che non. Vediamo su quali argomentazioni si basa la tesi della parte attrice.
1 – Ciclo lavorativo del sig. (documento fornito dalla Cooperativa Facchini). Per_1
2 – RENAM – VII rapporto . La tabella 60 riporta due codici (81210 e 812113) che CP_1 si riferiscono a “Facchini e addetti allo spostamento merci” e “ ”. La tabella contiene Pt_3
“mansioni con maggiore frequenza nella categoria ReNAM – Trasporti terrestri e aerei”.
3 – L'inserimento del nel registro mesoteliomi per pregressa esposizione Per_1 all'amianto e per aver lavorato sulle macerie della Stazione dopo l'esplosione del 2 agosto 1980.
4 – La presenza di fibre di amianto sulla massicciata ferroviaria del Piazzale Ovest, documentata da analisi MOLP che conferma un indice di rilascio pari a 0.43 (“ben superiore al valore limite di 0,1 fibre / cm3”)
5 – Quanto riportato dalla rivista Epiprev del 2021 – trasporti terrestri:
“... lavoratori che, per ragioni diverse, accompagnano o coadiuvano i servizi relativi ai viaggiatori o al trasporto di merce ... Sempre all'interno del comparto ferroviario vi sono mansioni, come i cantonieri ferroviari, tutti gli addetti alle manovre di scambio e alla gestione dei carri ferroviari, che venivano svolte negli ambienti degli scali ferroviari: qui i lavoratori hanno subito un'esposizione analoga a quella dei lavoratori ferroviari sopra citati a causa delle fibre di amianto che, nel tempo, si depositavano sui binari e sui quali questi operatori spesso si trovavano a lavorare ... ".
6 – Una causa per il riconoscimento del mesotelioma come di origine lavorativa relativa ad altro facchino della stazione FS di Bologna (non nominato per asseriti motivi di privacy).
7 – Decreto Ministeriale 26/10/1995, che detta norme e tecniche per la bonifica o la messa in sicurezza dell'amianto nei mezzi rotabili. Prima di passare all'analisi delle argomentazioni sopra elencate sono indispensabili le seguenti premesse. Primo: il vero e insuperabile limite che condiziona il presente accertamento è la mancanza di un'indagine ambientale effettuata da un tecnico qualificato, che specifichi in modo rigoroso la quantità di fibre liberate nelle aree/locali/mezzi su cui il lavorò nel corso della sua lunga Per_1 carriera. È bene ricordare che le consulenze in tema di contaminazione ambientale, solitamente affidate ad un tecnico esperto, riescono talora ad operare anche ricostruzioni “storiche” a posteriori. In mancanza di tale indagine, si è costretti ad analizzare notizie, supposizioni, indizi e congetture quasi sempre imprecisi, vaghi o contraddittori, che non risolvono il problema o lo risolvono in modo insoddisfacente rispetto ad uno standard epistemico accettabile. Peraltro, si potrebbe osservare che una CTU ambientale effettuata oggi sarebbe chiamata ad affrontare difficoltà quasi insuperabili nell'accertare l'inquinamento e l'esposizione relativi a mansioni svolte molti anni prima, per di più in ambienti radicalmente modificati o non più esistenti. Seconda premessa: è bene chiarire che il parametro probabilistico (51%) è ineludibile, pur tenendo conto degli orientamenti (sia previdenziali/assicurativi che giurisprudenziali) favorevoli al lavoratore colpito da questo tipo di tumore. Terza premessa. L'esposizione deve essere non irrilevante. Con ciò si intende che, pur essendo sufficienti anche esposizioni modeste ed essendo il tumore non dose-dipendente, la cosiddetta “teoria della monofibra” appartiene ormai al passato ed è considerata infondata. Da ultimo, ma non meno importante, non basta la mera presenza dell'amianto a determinare il rischio: ciò rappresenta la causa necessaria ma non sufficiente dell'assorbimento
8 nell'organismo. Perché ciò avvenga, occorre che il venga aerodisperso, liberando le Pt_4 fibre che lo compongono in quantità adeguata. In altri termini, un pannello di amianto intatto e
“protetto” da spessori di altro materiale non libera fibre. È il danneggiamento, il degrado, il taglio, la lavorazione, l'usura e la manipolazione diretta del materiale a determinare un rischio più o meno elevato. Questo è, appunto, il significato del limite di 1 fibra/litro di aria che rappresenta un livello di sicurezza ambientale sufficiente. In assenza di dati quantitativi sufficienti, il giudizio su un'avvenuta esposizione potrà fondarsi solo sui seguenti elementi:
• dati epidemiologici seri e controllati che con elevata probabilità indichino un incremento del rischio relativo (RR) in una determinata categoria di lavoratori;
• analisi ambientali
• notizie da più fonti, serie e possibilmente concordanti che indichino la presenza certa di amianto disperso nell'ambiente di lavoro. Ciò è avvenuto, per esempio, in relazione ai non pochi soggetti colpiti da mesotelioma che avevano prestato servizio militare in marina, sia sulle navi che in alcuni edifici, dove sono state accertate esposizioni massive. In alcuni procedimenti contro il Ministero sono state anche disposte valutazioni tecniche ambientali a posteriori sulla CP_7 base di dati certi (struttura delle navi, presenza di caldaie e pannelli di coibentazione, riparazioni, montaggi, impiantistica, ore di esposizione, ecc.), che hanno fornito risultati inequivocabili. Per quanto riguarda la Stazione di Bologna, sono noti i numerosi casi di mesotelioma fra operai e tecnici che avevano lavorato nei locali adibiti alle Grandi Riparazioni. Vediamo ora di sottoporre al vaglio le attività di facchinaggio svolte dal Per_1 La prima domanda da porsi è la seguente: dove e in quali attività avrebbe potuto verificarsi l'esposizione al cancerogeno? La risposta più ovvia potrebbe essere orientata sulle attività di carico/scarico dei vagoni merci, che sembra aver rappresentato quella prevalente fino al 2004. Tuttavia, sorge a questo punto l'esigenza di conoscere se nel materiale rotabile destinato alle merci fosse presente amianto. Sappiamo che amianto era sicuramente presente, fino alle bonifiche post-1992, oltre che nei locomotori (e ancora di più nelle locomotive a vapore), nei vagoni passeggeri e nelle carrozze letto. Ma nei vagoni merci? A parte i carri frigoriferi, non sembra per nulla evidente la necessità di utilizzo del minerale. Buona parte dei carri merce è tuttora destinata al trasporto di minerali, cereali (carri tramoggia), liquidi (carri cisterna), container, il cui carico/scarico avviene mediante attrezzature e procedure particolari e non può essere affidata a facchini. Restano i vagoni impiegati per il trasporto di colli di varia tipologia e dimensione, o materiali alla rinfusa, scaricati a mano o con carrelli operatori o con transpallet. Riassumendo: i vagoni contenenti amianto sotto varia forma interessati da operazioni di carico/scarico da parte del Per_1 sembrano essere quelli destinati al trasporto di derrate alimentari (refrigerati), dei sacchi e pacchi postali nonché i bagagliai. Tuttavia, va osservato fin da ora che la presenza del minerale nella struttura del vagone non equivale affatto a liberazione di fibre aerodisperse, per i motivi di cui si è detto;
in altri termini il lavoratore non manipolava, non manuteneva, non riparava, non modificava alcuna parte del vagone;
alias, se strutture in amianto erano presenti, queste non erano accessibili al facchino perché non ve n'era alcuna necessità; dunque, non vi era aerodispersione del cancerogeno. D'altra parte, se si pensa che pressoché in tutte le abitazioni costruite dopo gli anni '60 e fino ai primi anni '90 era abbondantemente e diffusamente presente amianto (tubature degli impianti di riscaldamento, pareti isolanti, caldaie, intonaco, strati isolanti dei tetti, linoleum, piastrelle e pavimenti), diventa evidentemente indispensabile accertare, ai fini del riconoscimento di un'origine lavorativa, l'esistenza di un rischio aggravato o qualificato, e accertarlo in modo rigoroso, rispetto alla popolazione di riferimento4. Tale conclusione è coerente con le conclusioni della basate in buona parte su CP_8 informazioni fornite dalla Cooperativa Facchini: “Si ritiene che in base ad informazioni così vaghe non si possa determinare se vi sia stata per l' esposizione a fibre d'amianto Parte_5 aerodisperse superiore a quella di normale riscontro per la popolazione generale nei suddetti periodi”.
9 Ne deriva una probabilità scarsa che il sia venuto a contatto con amianto in forma Per_1 dispersa durante l'attività di carico/scarico dei vagoni, sia che essa sia avvenuta in uno scalo merci che nella stazione centrale. La Mappa Storica dell'Esposizione all'amianto nell'Industria Italiana pubblicata sulla Rivista degli infortuni e delle Malattie Professionali riporta il seguente grafico, descrittivo della distribuzione dei casi nei diversi comparti produttivi:
La parte che potrebbe interessarci è quella relativa a “Rotabili Ferroviari” (4%), che tuttavia non deve trarre in inganno perché quanto essa non riguarda che in percentuali assai poco significative l'attività dei facchini (si veda più oltre l'VIII rapporto RENAM). Al proposito è utile riportare testualmente l'analisi esposta nello specifico capitolo dedicato ai rotabili ferroviari (pag. 17 e segg. della pubblicazione citata).
“Comparto rotabili ferroviari. L'amianto è stato impiegato nel comparto dei rotabili ferroviari principalmente per migliorare la sicurezza antincendio ed il comfort di viaggio delle carrozze e per isolare le fonti di trasmissione del calore. Veniva interposto mediante spruzzatura tra la struttura metallica portante ed il rivestimento interno (generalmente in laminato plastico), nonché sottocassa e sull'imperiale. Esso era presente come componente di alcune guarnizioni, come isolante dei motori elettrici, oppure come manufatto (nastro, corda, cartone, lastra, ecc.) presso le fonti di calore (scaldiglie), ubicato sotto i sedili dei passeggeri, nei vani che contenevano apparecchiature elettriche e attorno alle condotte dell'aria e, nelle motrici diesel, attorno ai tubi di scappamento ed alle marmitte. Ovviamente ciò avveniva nelle carrozze adibite al trasporto passeggeri, dove la quantità di amianto impiegata poteva raggiungere 1-2 tonnellate, nonché, più limitatamente, nei bagagliai e negli elettromotori (cabina di guida). I carri merci non sono mai stati coibentati con amianto. [grassetto del sottoscritto]
10 L'uso dell'amianto, che nel periodo di punta fu veramente considerevole, ha coperto una ventina d'anni, potendosi in questo scorcio temporale individuare momenti successivi a capacità inquinante decrescente. L'operazione della spruzzatura, eseguita in appalto da ditte specializzate, che fu sempre quella con la massima potenzialità espositiva, fu dapprima condotta in condizioni di promiscuità, poi in locali e, talora, in orari separati dal resto delle lavorazioni. Tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 l'uso dell'amianto spruzzato fu ovunque abbandonato ed introdotto quello di materiali sostitutivi. In un lasso di tempo successivo e breve si assistette anche alla scomparsa degli impieghi minori dell'amianto. Tutto ciò permette, sia pure con differenze anche considerevoli tra uno stabilimento e l'altro, di identificare una scansione abbastanza precisa della situazione dell'esposizione nelle costruzioni ferroviarie. Tuttavia, accanto ad esse, sono da prendere in considerazione anche le ristrutturazioni e le riparazioni, che, cessato l'impiego dell'amianto nelle costruzioni, poterono avvenire ugualmente su carrozze di precedente realizzazione, coibentate con amianto. In questo caso, almeno a partire dagli anni '80, si è provveduto alla decoibentazione, anch'essa in speciali reparti separati o addirittura in stabilimenti separati, e ad opera di ditte specializzate. Negli anni '90 è certo che tutto ciò sia avvenuto “in sicurezza”. Nelle grandi linee si può così distinguere: un primo periodo che inizia alla fine degli anni '50 e si conclude di norma nel corso degli anni '70 (tra il 1967 ed il 1978, secondo la nostra casistica), nel corso del quale si ebbe un'esposizione sostanzialmente generalizzata, dovuta al fatto che si impiegava amianto spruzzato in condizioni di promiscuità con le altre lavorazioni;
un secondo periodo, generalmente compreso tra la metà degli anni '70 e la fine di quel decennio, in cui si impiegava ancora amianto a spruzzo, però in alternativa con altri coibenti ed eseguendo la spruzzatura separatamente dalle altre lavorazioni: fu allora il momento in cui l'esposizione riguardò i soli coibentatori e quegli allestitori che intaccavano le superfici spruzzate per esigenza del loro lavoro e/o utilizzavano, nastri, corde, cartoni, ecc. per impieghi "minori"; ad essi potevano episodicamente affiancarsi oltre maestranze, come falegnami addetti al taglio di pannelli in amianto in officina, bobinatori-avvolgitori, sagomatori e montatori di motori elettrici;
il tutto non al di là del 1984; per quanto concerne ristrutturazioni, riparazioni e manutenzioni di rotabili coibentati con amianto, la norma è rappresentata da una situazione nella quale la decoibentazione e bonifica delle carrozze avveniva (ed avviene) ad opera di maestranze specializzate in lavori presi in appalto ed eseguiti separatamente;
ne consegue che l'esposizione interessò senz'altro i decoibentatori e generalmente soltanto essi. Ciò non oltre il 1991, data in cui divenne obbligatorio lavorare “in sicurezza”. Per quanto concerne l'ultimo punto trattato, possono essere esistite delle eccezioni, però temporalmente limitate ai primi anni '80, epoca nella quale, fatto salvo il caso dei decoibentatori su vecchio materiale rotabile da bonificare, è venuta meno nel comparto ogni concreta possibilità di esposizione all'amianto, sia in fase di costruzione sia di ristrutturazione-riparazione. Tra l'altro è da segnalare il fatto che lavori su manufatti contenenti amianto, quali la sagomatura e messa in opera di cartoni intorno alle scaldiglie, l'applicazione di nastri e corde a protezione delle condotte di calore, ecc. (o anche la loro eliminazione nel corso di ristrutturazioni e riparazioni) hanno costituito potenziali pericoli, da identificare come veri rischi di esposizione per coloro che li eseguivano con sistematicità; al contrario, se tali interventi erano distribuiti "a pioggia" su un largo numero di lavoratori, perdevano la capacità di esporre in modo significativo, divenendo troppo piccolo il fattore tempo. Per quanto si è potuto constatare ed in base agli elementi, anche testimoniali, raccolti, è vera la seconda piuttosto che la prima ipotesi. In una sola realtà, da considerare al limite, questo fatto, a ragione dell'organizzazione aziendale rilevata, ha condotto a concludere per la totale mancanza di esposizione in uno stabilimento di riparazioni ferroviarie”. Per quanto riguarda l'attentato alla stazione Centrale di Bologna, avvenuto il 2/8/1980, l'affermazione che l'esplosione avrebbe causato nel una rilevante esposizione ad amianto, Per_1 costituisce una mera supposizione, plausibile di per sé, ma basata su semplici presunzioni anziché su rilievi strumentali ed epidemiologici e, tanto meno, sulla possibilità di conoscere la posizione e le mansioni del lavoratore in quel periodo. Al contrario, disponiamo di dati poco compatibili con la presenza del vicino al Per_1 luogo dell'esplosione il 2/8/1980 e nei giorni successivi.
11 Se, all'epoca, il ebbe a operare in uno scalo merci, questo doveva essere Per_1 necessariamente lo scalo di Bologna Ravone, che cessò la sua attività solo dopo il 1990. Poiché lo scalo dista in linea d'aria quasi 2 km dalla stazione Centrale, l'esposizione ad amianto di chi lavorava in quello scalo il 2 agosto e i giorni successivi diviene improbabile. Pertanto, in qualunque sede si svolgesse l'attività di facchinaggio del lavoratore, è improbabile che si trovasse in un'area adiacente all'esplosione il 2/8 e nemmeno nei giorni successivi, tenendo conto che la stazione subì una paralisi per parecchi giorni ed è impensabile che in un tale contesto, un facchino continuasse tranquillamente a svolgere operazioni di carico scarico, per di più nella stazione centrale. La carenza di informazioni relative alla collocazione del è particolarmente Per_1 evidente se consideriamo la relazione della Cooperativa Facchinaggio. Rirendiamo quanto riporta la relazione: “Dal 1975 al 1992 ha lavorato in appalto presso la Stazione Centrale di Bologna con compiti di carico e scarico merci sui vagoni ferroviari. Nello specifico l'attività si svolgeva presso il CRM (Centro Raccolta Merci), al piazzale Ovest e, in generale in tutta la stazione anche sui treni “in movimento”, cioè in sosta in stazione”. Ora, se il lavoratore avesse effettuato carico/scarico merci sui/dai vagoni, ciò non sarebbe potuto avvenire su binari dedicati ai treni passeggeri, che non sono composti da vagoni merci. Non si comprende, pertanto, come la sua attività potesse svolgersi sui binari del Piazzale Ovest;
è invece logico pensare che ciò avvenisse in uno scalo merci, quale – appunto - quello di Bologna Ravone, che si trova a Ovest della stazione centrale. Pertanto, non è nemmeno chiaro quali fossero esattamente le mansioni e dove si svolgessero: se riguardavano le merci (quindi caricate su vagoni merci), non potevano essere svolte nelle aree passeggeri, ma solo in un'apposita area. La relazione della Cooperativa ci informa tuttavia che il operò, fra il 1975 e il 1992, nell'ambito di tutta la stazione Per_1 rendendo impossibile, con tale affermazione, ammettere un'esposizione all'amianto nel periodo successivo all'attentato del 2 agosto: nulla conosciamo del funzionamento della Stazione Centrale dopo tale data né per quanto tempo;
non sappiamo a quali aree fu destinato il facchino e nemmeno se abbia effettivamente prestato servizio nei giorni “critici”: troppe lacune, alle quali si aggiungono importanti carenze “epidemiologiche”, poiché non risulta un incremento nella frequenza di mesoteliomi nei soccorritori, nei pompieri, negli abitanti delle zone limitrofe5. In sintesi, è improbabile che il lavorasse nella Stazione Centrale il giorno Per_1 dell'attentato e nel periodo immediatamente successivo;
quanto meno, si tratta di una circostanza controversa, non verificabile e del tutto vaga e generica. Resta ora da analizzare l'ultima delle ipotesi di contaminazione sostenuta da parte ricorrente, ovvero la provenienza delle fibre dalla massicciata ferroviaria. Cito innanzitutto una pubblicazione apparsa il 16/4/2021, del tutto priva di valore scientifico ma significativa, dal titolo “Amianto nelle ferrovie: un triste primato”, reperibile sul seguente sito:
Fra le varie fonti di amianto nelle ferrovie, nonostante una minuziosa elencazione, non compaiono le fibre riferibili – non solo alle attività di carico/scarico dei vagoni merci – ma nemmeno quelle provenienti dalla massicciata ferroviaria (direttamente dal pietrisco o liberate dagli apparati frenanti dei convogli). Se anche si volesse considerare significativa questa fonte di rischio, la si dovrebbe considerare relativa ad operai (manutentori, saldatori, ecc.) che lavoravano direttamente sulle traversine o a contatto con la massicciata lungo le linee, nell'esecuzione di attività potenzialmente in grado di sollevare e disperdere fibre. Per contro, tale eventualità risulta improbabile per un facchino che non operava a contatto con i binari o con il piano della massicciata. Uno studio più qualificato, del cui abstract riporto la traduzione, è il seguente: L Camilucci, P F Catasta, G Chiappino, M Governa, E Munafò, P Verduchi, G Paba: Measurement of airborne asbestos fibers on railroad rolling stock;
Med Lav, 2000 Jan-Feb; 91(1):46-52.
12 “Nel febbraio 1995, il Dipartimento della Salute delle Ferrovie Italiane ha istituito un gruppo di studio speciale per valutare l'efficacia delle misure adottate contro i rischi legati alla presenza di amianto nel materiale rotabile attualmente in uso sulla rete ferroviaria. Il gruppo ha stabilito procedure specifiche per il campionamento e l'analisi, basate sui criteri fissati per gli edifici civili nel Decreto Ministeriale del 6/9/94, successivamente applicato ai veicoli ferroviari dal Decreto Ministeriale del 26/10/95. Con queste procedure, il gruppo di studio ha effettuato studi ambientali tramite corse di prova programmate dai Dipartimenti Tecnici delle Ferrovie, su treni composti da diversi tipi di veicoli. Sono stati studiati veicoli isolati, completamente o parzialmente disisolati e originariamente non isolati. I campioni sono stati analizzati tramite microscopia elettronica a scansione (SEM) con spettroscopia a dispersione di energia X (EDXS) effettuata da laboratori pubblici altamente qualificati (ISPESL— Istituto Nazionale per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, ARPA— Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, CRA— Regione Veneto, Dipartimenti Universitari). In totale, dall'inizio del programma fino a settembre 1998, sono stati esaminati 1464 campioni in 170 corse di prova su 619 veicoli ferroviari. Questi includevano 83 locomotive, 83 elettrotreni e 453 carrozze. I risultati hanno mostrato che oltre il 99% dei campioni presentavano concentrazioni di fibre inferiori a 2 fibre/litro, valore fissato dalla legge per edifici e veicoli ferroviari al fine di qualificarsi per lo stato di decontaminazione efficace. Valori superiori a 2 fibre/litro sono stati riscontrati in soli 4 veicoli, che sono stati ritirati o bloccati per ulteriori controlli. Per precauzione, anche 18 veicoli nei quali sono state trovate concentrazioni superiori a 1 ma inferiori a 2 fibre/litro sono stati bloccati e il loro ritorno in servizio è stato posticipato fino a ulteriori controlli e analisi che mostrino concentrazioni inferiori a 1 fibra/litro. Le analisi ambientali effettuate fino ad oggi indicano una situazione complessiva paragonabile a quella riscontrata generalmente nell'ambiente, senza alcuna fonte di dispersione di amianto. La sorveglianza e le indagini sono ancora in corso per raggiungere gli obiettivi del programma di sicurezza istituito dalle Ferrovie Italiane per garantire salute e protezione ambientale”. Quanto riportato evidenzia come il rischio riguardi il materiale rotabile (comunque con valori non allarmanti), e come il rischio di rilascio di fibre risulti assai contenuto, almeno nelle prove che sono state effettuate. Ne deriva che anche la dispersione negli ambienti in cui si sono svolte le corse di prova risulterebbe limitato e difficilmente quantificabile. Venendo più specificamente al pietrisco utilizzato per la massicciata, non disponiamo di rilievi sufficientemente attendibili e certi per affermare non solo la presenza, ma il rilascio di fibre aerodisperse in quantità significativamente superiore a quella reperibile in una strada ad alta densità di traffico o in edifici costruiti negli anni '60 e '70. In accordo con questi gravi limiti conoscitivi (che non consentono un'equivalenza fra la presenza di un soggetto in prossimità di binari e la sua esposizione all'amianto) è utile richiamare quanto emerse nel corso di un Meeting tenutosi presso il Nuovo Ospedale Civile S. Agostino- Estense il 21/11/2017. In tale occasione una presentazione (“Valutazione del rischio amianto in ambienti di vita - il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994”) riportò i dati conclusivi del lavoro svolto da al. nel 2007 dal titolo: “Il monitoraggio outdoor del particolato Controparte_9 atmosferico, con particolare attenzione all'amianto. Studio di ambienti di vita nelle Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia”. Lo studio riportava l'analisi delle fasi aerodisperse, con particolare riferimento all'amianto, in ambienti outdoor di vita nelle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia;
analisi ottenuta attraverso un campionamento ad alto flusso reso disponibile dall'ARPA di Reggio Emilia. I campioni riguardavano sia il terreno che il particolato atmosferico. Ebbene: la concentrazione di amianto aerodisperso nei campioni relativi al sito della Stazione Ferroviaria di Bologna Centrale era pari a 0,0050 F/L (paragonabili se non inferiori a quelli che si riscontrano nell'ambiente generale di vita). Si tratta comunque di valori largamente inferiori a quelli reperibili in aree urbane ad alta densità di traffico o nelle prossimità di autostrade. Il problema delle pietre contenenti amianto e appartenenti alla massicciata era già stato affrontato dalla CTU di 1° grado, in un'integrazione richiesta dal Giudice sulla base di una relazione (presa in considerazione anche dal presente quesito). CP_4 Della suddetta relazione viene riportato per comodità uno stralcio particolarmente significativo.
“Relazione del Dott. del 18.10.2024 “… In data 23 luglio u.s. sono stati Persona_6 prelevati da operatori di questo Dipartimento un certo numero di sassi presenti sulla massicciata
13 ferroviaria della Stazione Centrale in corrispondenza del segnale basso n. 61 e del binario 1 del piazzale e riuniti in due diversi sacchetti … I due campioni sono stati inviati il giorno stesso all'ARPA - sezione provinciale di Reggio Emilia - per le analisi. In data 29 settembre sono pervenuti i relativi risultati. I campioni sono stati classificati come pietrisco ofiolitico serpentinico (pietra verde) di pezzatura abbastanza omogenea di probabile origine alpina piuttosto che appenninica. In alcuni sassi del campione prelevato in corrispondenza del binario 1 del piazzale ovest seno evidenti anche ad occhio nudo fibre di amianto crisotilo confermate con l'analisi in tecnica MOLP. Per la valutazione analitica dei campioni sì è proceduto come previsto dal DM 14 maggio 1996 per il controllo dei materiali estratti in cava, inoltre si è preso come riferimento, per la determinazione quantitativa delle fibre liberabili, anche il metodo IPSA-CNB del marzo 1996 utilizzato per la classificazione dei rifiuti di amianto… I risultati di tali prove sono i seguenti: L'incertezza dei risultati non è stata calcolata ma ARPA la presume “non trascurabile”. Stante la complessità del procedimento che si è applicato. Tuttavia, l'evidenza di amianto crisotilo all'osservazione diretta nel campione prelevato in corrispondenza del binario 1 del piazzale Ovest rispettò all'altro è stata confermata dall'indice di rilascio (0.43) che supera di gran lunga quello stabilito dal DM 14 maggio 1996 (0,1). Alla luce del rapporto di prova dell'ARPA non si può escludere che il pietrisco utilizzata in tratti della massicciata della Stazione Centrale di Bologna sia materiale “pericoloso”6 ai sensi del DM 14 maggio 1996 sia per l'indice di rilascio che per la presenza di fibre di amianto in superficie. Questa considerazione cautelativa viene fatta con la consapevolezza di avere eseguito il campionamento del pietrisco in modo mirato prelevando, tra gli innumerevoli sassi presenti sulla massicciata, quelli che maggiormente assomigliavano alle classiche pietre verdi … Considerato che ii pietrisco è stato prelevato dalla superficie e non da 50-60 cm sotto il piano traverse si dovrebbe escludere che gli elementi di pietrisco raccolti siano stati messi in opera negli anni 50 e 70 del secolo scorso e che potrebbero contenere, secondo quanto da Lei dichiarato, “minerali di amianto”. Costituisce ulteriore fattore di rischio il fatto che la ghiaia è soggetta periodicamente ad essere rincalzata. Questa operazione viene eseguita con "rincalzatici" che operano con sistema di percussione e la ghiaia sollecitata potrebbe liberare fibre di amianto nell'ambiente con rischio sia per i lavoratori che per gli utenti. Si dispone pertanto … che codesta Società, entro 60 (sessanta) giorni dalla data dì ricevimento della presente, provveda ad accertare, in tutta l'area della Stazione Centrale di Bologna, la eventuale presenza di amianto nel pietrisco utilizzato nelle massicciate, facendo riferimento alle diverse provenienze del materiale, e valuti il rischio di esposizione dei lavoratori alla polvere generata nel corso di tutte le lavorazioni che potenzialmente liberano fibre di amianto dai sassi al fine di stabilire le eventuali misure preventive e protettive da attuare”. Il documento pone in evidenza le notevoli incertezze che gravano sui rilievi effettuati, tanto da consentire l'affermazione del mero “non si può escludere che” (il che equivale ad affermare – paradossalmente - che tutto è possibile). Aggiungo: 1) la difficoltà di effettuare una trasposizione dei dati sopra citati a tutti i binari e a tutte le massicciate;
2) conseguentemente, l'impossibilità di stabilire quantitativamente la presenza di amianto e l'indice di rilascio nelle aree in cui lavorò il 3) lo stesso non ha Per_1 svolto mansioni a contatto con la massicciata ferroviaria né ha mai provveduto ai “rincalzi” né alla manutenzione delle traversine o dei binari. Se l'aerodispersione fosse ubiquitaria, essa costituirebbe un serio pericolo, oltre che per i lavoratori, anche per qualunque viaggiatore, specie se pendolare, quotidianamente in prossimità dei binari per molti anni. Si potrebbe allora osservare che l'esposizione di un lavoratore costantemente presente in un'area di pertinenza delle ferrovie avviene per tutto il turno di lavoro e per tutta (o quasi) la carriera lavorativa. Ma a tale obiezione si può rispondere che lo sviluppo del mesotelioma non è strettamente dose-dipendente e che pertanto, se il pietrisco ferroviario costituisse un rischio concreto, riscontreremmo probabilmente un numero di mesoteliomi non legati al lavoro ben superiore a quanto non indichino le statistiche, e lo riscontreremmo in soggetti che utilizzano il treno per la propria attività con frequenza elevata e per lunghi periodi. Per contro, non disponiamo (almeno per ora) di studi o informazioni che avvalorino tale rischio.
14 Ho trovato alcune notizie sulla rivista specializzata “Rifiuti”7 che si occupa dei rifiuti tossici e del loro smaltimento secondo le normative specifiche. Nel n. 263 del luglio 2018 è pubblicato un quesito relativo al pietrisco. La risposta non è riportata ma la premessa sembra essere quella di persona informata:
“Quesito numero 1308 La manutenzione della rete ferroviaria comporta, tra le varie attività, la sostituzione del pietrisco utilizzato per la formazione della massicciata (ballast). Tra i vari tipi di pietrisco si rinviene anche quello che presenta amianto in concentrazioni inferiori ai limiti di pericolosità (<0,1%) ed al quale, nel caso sia gestito come rifiuto, viene assegnato il codice Eer 170508. Viste le caratteristiche meccaniche che presenta questo rifiuto e, in particolare, la granulometria compresa tra i 30 e i 70 mm. si chiede se può essere riutilizzato tal quale, senza lavorazione alcuna, per la copertura delle discariche per rifiuti non pericolosi per la formazione dello strato di drenaggio e/o anticapillare come previsto dal Dlgs 36/2003. Si chiede, inoltre, se con concentrazioni non pericolose debbano essere attuate anche le disposizioni sanitarie previste per i manufatti contenenti amianto (ex Dlgs 277/1991). In sostanza, i dati circa il ballast (pietrisco impiegato per le massicciate ferroviarie) sono molto incerti, altrettanto scarsi e, complessivamente, non consentono di individuare con ragionevole probabilità un rischio in tutti gli ambienti ferroviari, in tutte le linee e in tutte le stazioni;
e ciò risulta tanto più determinante se si accetta che lavorasse in tutte le Per_1 pertinenze della Stazione. Aggiungo che, per costituire un pericolo serio di dispersione, i sassi devono essere sgretolati, oppure oggetto di manipolazione, compattamento, frantumazione… riguardando, pertanto, gli operai che si occupano di tali operazioni direttamente sulla (o in estrema prossimità della) massicciata.
… Ma il vero limite della relazione è il seguente. I rilievi sono stati effettuati Parte_6 su un binario, comunque su un'area limitata, mentre non è stato effettuato (quanto meno, ciò non risulta) un campionamento sufficientemente numeroso e ampio, relativo a più binari, banchine, depositi, scali, marciapiedi, ecc. Quindi non conosciamo l'effettiva distribuzione/densità probabilistica del rischio relativa alla topografia dei luoghi in cui operò il e nemmeno Per_1 possiamo stabilire esattamente in quali luoghi e per quanto tempo egli fu presente. Infine, può valere la seguente considerazione. La presenza di fibre aerodisperse provenienti dal pietrisco o dai binari, come risulta dalla relazione non è Per_3 quantitativamente differenziabile (almeno, non esistono studi che ne indichino la prevalenza) da quella presente in molti ambienti extralavorativi: si pensi, ad esempio, alle aree urbane ad alta densità di traffico. Ciò non consente di differenziare il rischio subito dal da analoghe Per_1 esposizioni non professionali. Banalmente, non è soddisfatta la seguente verifica controfattuale: in assenza delle fibre aerodisperse dai binari e dalla massicciata non vi sarebbe stata esposizione e, pertanto, non vi sarebbe stato rischio. Le cose non stanno in questi termini. In sintesi, la relazione segnala sì la presenza di amianto nelle pietre della Per_3 massicciata e documenta un indice di rilascio “che supera di gran lunga quello stabilito del DM 14/5/1996”, ma: a) l'incertezza dei risultati, non quantificata, è stata definita “non trascurabile”; b) il campionamento riguarda solo il binario 1 e il segnale 61, risultando pertanto estremamente limitato e fornendo risultati non estensibili a tutti i binari e a tutti i siti operativi;
c) il campione prelevato nel punto definito “segnale basso n.61” ha fornito indici molto più ridotti, confermando lo scarso valore statistico e conoscitivo del campionamento effettuato;
d) l'affermazione “non si può escludere” non rappresenta un criterio medico legale accettabile per il riconoscimento del nesso causale. Ritengo infine utile discutere le interessanti argomentazioni esposte dal dott. Persona_5 nella relazione di parte ricorrente. 1) “La percentuale di mesoteliomi non amianto-relati è molto limitata…”. In realtà si tratta di una percentuale bassa ma non trascurabile;
inoltre, il numero di mesoteliomi attribuiti al lavoro è verosimilmente influenzato da una quota non conoscibile dovuta ad inquinamento ambientale extra-lavorativo. In altri termini, il numero di mesoteliomi riferibili a cause non
15 lavorative potrebbe essere più elevato di quanto appaia dalle statistiche, dove l'origine professionale viene riconosciuta anche in casi incerti o di esposizioni marginali. Lo dimostra il caso dell'insegnante che per anni aveva operato per anni in un edificio con copertura in amianto, citato dal consulente. Ovviamente, non è possibile differenziare tale sorgente dalla contaminazione proveniente da edifici abitativi costruiti negli anni 60/70 e il fatto che sia stata riconosciuta l'origine professionale della patologia non consente alcuna inferenza logica circa altri soggetti né può assumere valore indiziario. Per_ 2) Il rapporto RENAM 2024 (VIII) costituisce, relativamente alla tesi del dott. circa l'esposizione dei facchini, un supporto probatorio molto debole e un punto di riferimento difficilmente utilizzabile. La tabella 61 riguarda infatti i trasporti marittimi:
La tabella 60 riguarda invece le categorie di trasporto terrestri:
16 17
Si tratta di circa 850 casi, di cui solo 37 erano facchini o addetti al movimento merci (ovvero 4,3%), senza possibilità di conoscere in quali ambienti abbiano lavorato. Ovvero, se si considera che tale percentuale comprende tutti i facchini inclusi nel trasporto terrestre, la percentuale di quelli specificamente operanti in ambito ferroviario diviene ancor meno rilevante. Dei lavori di pulizia e risistemazione eseguiti dopo il 2/8/80 si è già detto e, stante la sede in cui lavorava il il fatto che sia stato esposto ad amianto è una mera supposizione, non Per_1 fondata su rilievi strumentali e nemmeno epidemiologici;
tanto meno su informazioni attendibili relative alla dispersione di fibre, alla loro permanenza in sospensione, alla quantità e all'effettiva presenza del lavoratore nelle adiacenze dei luoghi interessati (al proposito rimando all'analisi più sopra sviluppata e relativa a tale ipotesi di rischio). Considerazioni analoghe valgono per la tesi del collega circa l'aerodispersione di fibre, poi depositate sui binari (e verosimilmente provenienti dai freni e/o dal pietrisco): siamo nell'ambito di presunzioni non corroborate da alcun elemento di prova, come si è detto più sopra. La categoria dei rotabili ferroviari occupa un posto di assoluto rilievo anche nel più recente rapporto RENAM. Tale categoria comprende tuttavia solo mansioni estranee al facchinaggio: saldatori, meccanici, manutentori, carpentieri, montatori, demolitori, carrozzieri, ecc. Al proposito, riporto integralmente la sezione del RENAM dedicata al “Materiale rotabile Ferroviario”.
18
19
Quanto alla stazione di Bologna, non ho reperito nel Rapporto RENAM i riferimenti che il Per_ dott. descrive. La stazione è citata solo relativamente alle Officine Grandi Riparazioni, dove senza dubbio si verificarono moltissime esposizioni massive, senza che ciò abbia mai riguardato il
Per_1 A questo punto, quali conclusioni si possono trarre? La prima è l'assenza di informazioni chiare e sufficientemente esaustive sulle fonti di contaminazione che si presume abbiano interessato il lavoratore, che non fu mai occupato nelle officine (riparazioni, manutenzioni) né sulla massicciata, né ebbe occasione di entrare in contatto con strutture contenenti amianto, danneggiate, manipolate o assemblate. La presunzione che il lavoratore sia stato esposto ad amianto quando si trovava nelle vicinanze o sui carri merci o sui bagagliai;
o quando si verificò l'attentato del 2 agosto;
oppure, semplicemente, inalando fibre provenienti dalla massicciata e dai binari, restano, appunto, congetture prive di sufficiente valore indiziario. Ne deriva che le ipotesi formulate dalla parte ricorrente non sono validate da un ragionevole grado di probabilità né da indagini ambientali in grado di confermare e quantificare la presenza di fibre aerodisperse nei numerosi ambienti in cui lavorò il In pratica, si Per_1 afferma che egli fu esposto all'amianto per il solo fatto di operare nell'ambito e nelle pertinenze delle ferrovie, senza la dimostrazione che egli abbia effettuato alcuna fra le operazioni effettivamente e concretamente fonte di rischio accertato. Certo, è possibile che il lavoratore abbia comunque contratto la patologia in seguito all'assorbimento del cancerogeno in ambiente di lavoro, ma la probabilità è senz'altro inferiore allo standard epistemico richiesto per una dimostrazione sufficientemente rigorosa, che vada oltre il criterio dell'in dubio, pro misero. In altri termini: non si nega affatto la possibilità che il mesotelioma sviluppato dal Per_1 sia di origine lavorativa, ma il grado di probabilità emergente dai dati disponibili non basta a
20 stabilire un differenziale sufficiente rispetto alla probabilità di un'origine non lavorativa della malattia. D'altra parte, le lacune dimostrative, l'estrema incertezza di alcuni dati o la stessa grave carenza di informazioni erano risultati evidenti già dalla CTU di primo grado e, rispetto a questa, non sono emersi elementi informativi nuovi rispetto a quelli già discussi in tale sede… Bibliografia.
[...] ;91(1):46-52. CP_10
[Measurement of airborne asbestos fibers on railroad rolling stock] L P , , M , E P Per_7 Per_8 Persona_9 Per_10 Per_11 Per_12 Per_13 Traduzione dell'Abstract: Nel febbraio 1995, il Dipartimento della Salute delle Ferrovie Italiane ha istituito un gruppo di studio speciale per valutare l'efficacia delle misure adottate contro i rischi legati alla presenza di amianto nel materiale rotabile attualmente in uso sulla rete ferroviaria. Il gruppo ha stabilito procedure specifiche per il campionamento e l'analisi, basate sui criteri fissati per gli edifici civili nel Decreto Ministeriale del 6/9/94, successivamente applicato ai veicoli ferroviari dal Decreto Ministeriale del 26/10/95. Con queste procedure, il gruppo di studio ha effettuato studi ambientali tramite corse di prova programmate dai Dipartimenti Tecnici delle Ferrovie, su treni composti da diversi tipi di veicoli. Sono stati studiati veicoli isolati, completamente o parzialmente disisolati e originariamente non isolati. I campioni sono stati analizzati tramite microscopia elettronica a scansione (SEM) con spettroscopia a dispersione di energia X (EDXS) effettuata da laboratori pubblici altamente qualificati (ISPESL— Istituto Nazionale per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, ARPA— Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, CRA— Regione Veneto, Dipartimenti Universitari). In totale, dall'inizio del programma fino a settembre 1998, sono stati esaminati 1464 campioni in 170 corse di prova su 619 veicoli ferroviari. Questi includevano 83 locomotive, 83 elettrotreni e 453 carrozze. I risultati hanno mostrato che oltre il 99% dei campioni presentava concentrazioni di fibre inferiori a 2 fibre/litro, valore fissato dalla legge per edifici e veicoli ferroviari al fine di qualificarsi per lo stato di decontaminazione efficace. Valori superiori a 2 fibre/litro sono stati riscontrati in soli 4 veicoli, che sono stati ritirati o bloccati per ulteriori controlli. Per precauzione, anche 18 veicoli nei quali sono state trovate concentrazioni superiori a 1 ma inferiori a 2 fibre/litro sono stati bloccati e il loro ritorno in servizio è stato posticipato fino a ulteriori controlli e analisi che mostrino concentrazioni inferiori a 1 fibra/litro. Le analisi ambientali effettuate fino ad oggi indicano una situazione complessiva paragonabile a quella riscontrata generalmente nell'ambiente, senza alcuna fonte di dispersione di amianto. La sorveglianza e le indagini sono ancora in corso per raggiungere gli obiettivi del programma di sicurezza istituito dalle Ferrovie Italiane per garantire salute e protezione ambientale.
CP_10 1993 May-Jun;84(3):193-200. M Menegozzo, S Belli, C Bruno, V Canfora, A Costigliola, P Di Cintio, L Di Liello, M Grignoli, F Palumbo, P Sapio, et al.
[Mortality due to causes correlatable to asbestos in a cohort of workers in railway car construction]”.
4.3. Le conclusioni rese dall'ausiliario (“A questo punto, quali conclusioni si possono trarre? La prima è l'assenza di informazioni chiare e sufficientemente esaustive sulle fonti di contaminazione che si presume abbiano interessato il lavoratore, che non fu mai occupato nelle officine (riparazioni, manutenzioni) né sulla massicciata, né ebbe occasione di entrare in contatto con strutture contenenti amianto, danneggiate, manipolate o assemblate. La presunzione che il lavoratore sia stato esposto ad amianto quando si trovava nelle vicinanze o sui carri merci o sui bagagliai;
o quando si verificò l'attentato del 2 agosto;
oppure, semplicemente, inalando fibre provenienti dalla massicciata e dai binari, restano, appunto, congetture prive di sufficiente valore indiziario. Ne deriva che le ipotesi
21 formulate dalla parte ricorrente non sono validate da un ragionevole grado di probabilità né da indagini ambientali in grado di confermare e quantificare la presenza di fibre aerodisperse nei numerosi ambienti in cui lavorò il In Per_1 pratica, si afferma che egli fu esposto all'amianto per il solo fatto di operare nell'ambito e nelle pertinenze delle ferrovie, senza la dimostrazione che egli abbia effettuato alcuna fra le operazioni effettivamente e concretamente fonte di rischio accertato. Certo, è possibile che il lavoratore abbia comunque contratto la patologia in seguito all'assorbimento del cancerogeno in ambiente di lavoro, ma la probabilità è senz'altro inferiore allo standard epistemico richiesto per una dimostrazione sufficientemente rigorosa, che vada oltre il criterio dell'in dubio, pro misero. In altri termini: non si nega affatto la possibilità che il mesotelioma sviluppato dal sia di origine lavorativa, ma il grado di probabilità Per_1 emergente dai dati disponibili non basta a stabilire un differenziale sufficiente rispetto alla probabilità di un'origine non lavorativa della malattia. D'altra parte, le lacune dimostrative, l'estrema incertezza di alcuni dati o la stessa grave carenza di informazioni erano risultati evidenti già dalla CTU di primo grado e, rispetto a questa, non sono emersi elementi informativi nuovi rispetto a quelli già discussi in tale sede…”) danno evidentemente conto dell'assenza di riscontri che consentano di affermare che lo svolgimento dell'attività lavorativa e la presenza in quegli stessi luoghi abbiano comportato, a monte, l'esposizione alle fibre di amianto, non essendovi differenziale sufficiente rispetto alla probabilità di un'origine non lavorativa della malattia, il tutto a considerare l'inutilità che avrebbe, secondo il c.t.u., l'espletamento di una consulenza ambientale, in ragione del tempo trascorso e delle intervenute modificazioni dei luoghi e delle attrezzature di possibile interesse.
Ed è evidente che non è utile all'appellante quanto dichiarato dalla teste
, che ha riferito al più di mansioni svolte e di luoghi, dichiarando di non Tes_1 aver mai visto lavorare il prevalendo allora le specifiche considerazioni Per_1 tecniche su luoghi e mansioni riferite dall'ausiliario.
4.4. È evidente che l'esito cui è giunto l'ausiliario si muove su una linea ricostruttiva che corrisponde ai criteri adottati in via ormai consolidata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di patologie tabellate ad origine multifattoriale, in relazione alle quali l'intervento dell' è subordinato CP_1 all'idoneità causale o concausale della lavorazione assegnata a sviluppare la malattia, con l'eccezione del solo fattore extralavorativo di esclusiva incidenza, in presenza del quale la tutela antinfortunistica non può essere riconosciuta.
Precisamente, come ha recentemente chiarito Cass., 30.7.2025, n. 21952,
“poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41
22 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente
(Cass. 2523/2020 cit.)”.
Secondo quanto illustrato da Cass., 14.5.2025, n. 12972, “quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo parimenti indicato in tabella (ord. n.
13024/2017); nelle tabelle previste dall'art. 3 del D.P.R. n. 1124/1965, che costituiscono il catalogo delle patologie ad eziologia professionale presunta (ord.
8416/2018), rileva un riparto di onere probatorio in base al quale resta a carico dell'ente dimostrare l'insussistenza del nesso causale, fermo restando che lo svolgimento dell'attività lavorativa inclusa nella tabella è già riconosciuta nociva.
Ed ancora (sent. n. 23653/2016), dalla presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato deriva l'onere a carico di di provare la dipendenza da una causa extralavorativa oppure il CP_1 fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia…
E giova richiamare il principio altre volte espresso (sent. n. 205120/2015 e n. 17635/16) secondo il quale in presenza di malattie tabellate, opera la presunzione di eziologia professionale che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell , dell'inesistenza del nesso eziologico, CP_1 che può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai suoi tempi di esposizione e di manifestazione…
9.2 - In applicazione del predetto principio di presunzione d'origine e del riparto di onere probatorio, deriva anche che in caso di malattie multifattoriali occorre una probabilità qualificata di una diversa fonte di rischio;
in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio (cfr. ord. 39118/2021), nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale “il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile,
23 nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 10097 del
2015 e Cass. n. 736 del 2018)".
5. L'appello non merita quindi accoglimento.
Le spese di lite del grado si compensano, sussistendo evidenti ragioni gravi ed eccezionali legate all'elevata complessità degli accertamenti, al necessario ricorso alla consulenza tecnica alla luce delle incongruità presenti nell'elaborato disposto in primo grado.
Possono ripartirsi in parti uguali tra le parti anche le spese delle tre consulenze tecniche (e dell'ausiliario specialista del c.t.u.), con la motivazione per cui le stesse sono state disposte nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (v. Cass., 8.9.2005, n. 17953;
10.6.2020, n. 11068).
Occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese di lite del grado;
pone in via definitiva a carico delle parti, ripartendole in parti uguali, le spese della c.t.u., liquidata separatamente;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, de dovuto.
Così deciso in Bologna l'11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marella Angelini
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass., 13.12.2021, n. 39751: “… ai fini dell'operatività della tutela assicurativa per la giurisprudenza - anche costituzionale (Corte. Cost. 206 del 19/74) - è sufficiente il rischio ambientale (cfr. Cass. SU 13025 del 2006; Cass. n. 15865 del 2003, Cass. n. 6602 del 2005, Cass. n. 3227 del 2011); ovvero che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente e direttamente addetto alle stesse mansioni nocive”. 2 V. la Lista 1, Gruppo 6 – Tumori professionali nell'Allegato al Decreto Ministeriale del 10 giugno 2014 “Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni” in GU Serie Generale n. 212 del 12.9.2014), ove si correla “ e altri Pt_2 minerali contenenti fibre di asbesto” al “ ”. Controparte_6 3 V. ex multis Cass., 14.5.2025, n. 12972. 4 Si veda la pubblicazione dell'ISS: “Inquinamento da asbesto negli ambienti di vita”, che prende in esame la problematica della diffusione ambientale dell'asbesto e dell'esposizione della popolazione generale. 5 Non sono riuscito a reperire dati epidemiologici che indichino un maggiore sviluppo di mesoteliomi nei soggetti che furono presenti in Stazione Centrale dopo l'attentato per più giorni (pompieri, forze dell'ordine, soccorritori, addetti allo sgombero delle macerie, trasportatori, specialisti incaricati delle indagini, sanitari) 6 Grassetto aggiunto 7 Rifiuti bollettino di informazione normativa - Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994 - ISSN 2499-0949 ReteAmbiente S.r.l., Viale Sabotino 24, 20135 Milano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 682/2023 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 482 del 27.6.2023, notificata il 16.11.2023; avente ad oggetto: malattia professionale, promossa da:
quale coniuge ed erede di , rappresentata e Parte_1 Persona_1 difesa dagli avv. Giorgio Sacco e Giovanna Longhi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Rita Grasso ed CP_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Avvocatura in Bologna – CP_1 appellato, trattenuta in decisione all'udienza collegiale dell'11.9.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Come evidenziato dal Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, nella sentenza impugnata, “ , quale moglie ed erede di Parte_1
deceduto in data 13.4.2017, conveniva in giudizio, dinanzi al Persona_1
l esponendo: Controparte_2 CP_1 che era stato socio lavoratore della Coop. Facchini Persona_1
Portabagagli Stazione Centrale BO srl ed era stato impiegato in attività di facchinaggio manuale e meccanizzato;
che in particolare dal 1975 al 1992 egli aveva lavorato in appalto presso la
Stazione Centrale di Bologna con compiti di carico e scarico merci sui vagoni ferroviari e precisamente aveva svolto questa attività presso il Centro Raccolta
Merci al piazzale Ovest e in generale in tutta la Stazione anche sui treni in movimento, cioè in sosta in stazione;
che dal 1992 al 2004 il aveva poi lavorato in appalto presso Per_1
l'Interporto di Bologna dove aveva svolto attività di carico e scarico su automezzi e su vagoni ferroviari;
che le sue mansioni di facchino comportavano: scarico e carico dei mezzi in arrivo, controllo qualitativo e quantitativo delle merci in entrata, stoccaggio delle merci nelle aree adibite a deposito, movimentazione delle merci all'interno del magazzino, preparazione delle merci per la spedizione e carico delle merci sui mezzi in partenza;
che nello svolgimento del suo lavoro il de cuius aveva utilizzato mezzi per la movimentazione meccanica delle merci quali carrello a quattro ruote ed elevatore e traspallet elettrico e manuale;
che, nello svolgimento delle sue mansioni, il defunto signor era Per_1 stato esposto all'amianto in modo professionale e in misura superiore a quella della popolazione generale, come comprovato anche da una indagine effettuata nel 2004 dalla Azienda USL di Bologna avente ad oggetto la situazione di inquinamento ambientale del Piazzale Ovest della Stazione di Bologna;
che pertanto il che fino al 2004 aveva lavorato come facchino al Per_1
Piazzale Ovest della Stazione, era stato esposto professionalmente e continuamente sia alle fibre di amianto generate dagli interventi meccanici e sollecitatori sulle massicciate, che alle fibre sprigionantesi in seguito alle sollecitazioni dovute al normale uso dei vagoni e delle motrici;
che proprio in considerazione della descritta situazione lavorativa del de cuius il dott.
[...] del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della Per_2
ASL di Reggio Emilia presso cui è tenuto i l Registro Mesoteliomi dell'Emilia
Romagna, su richiesta del Patronato INCA, aveva precisato che il era Per_1
2 stato inserito in detto Registro e che gli era stata riconosciuta una esposizione professionale ad amianto, evidenziando poi che lo stesso aveva lavorato anche sulle macerie della strage del 2 Agosto alla Stazione;
che pertanto doveva ritenersi che la malattia denominata mesotelioma pleurico maligno epitelioide plurimetastatizzato, che aveva portato al decesso del
, era stata causata o concausata dalla sua sicura e protratta Persona_1 esposizione al l'amianto nel luogo di lavoro;
che tuttavia le richieste della rendita al coniuge superstite e dell'assegno funerario presentata dalla ricorrente Pt_1
all in data 11.5.2017 erano state respinte dall sulla base
[...] CP_1 CP_3 della contraria considerazione che la sua esposizione all'amianto non era stata superiore a quella della di normale riscontro per la popolazione generale nel periodo di riferimento.
Su tali premesse, e premesso altresì di aver presentato in data 23.2.2018 il prescritto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione, Pt_1
chiedeva pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del
[...]
Lavoro, accertasse e dichiarasse che la patologia che aveva determinato il decesso di aveva avuto eziologia professionale e condannasse Persona_1
l'lnail al la corresponsione in favore di essa ricorrente della rendita spettante al coniuge superstite ex art. 85 T.U. Infortuni, a far tempo dal giorno successivo a quello della morte dell'assicurato, nonché dell'assegno funerario ex art. 85, co. 7,
T.U. Infortuni, nella misura dovuta per legge, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria (se dovuta) e con vittoria di spese”.
Nella resistenza dell'Istituto, il Tribunale, istruita la causa documentalmente, con assunzione della prova testimoniale, acquisizione della
Relazione ambientale del 2004, richiesta all' Bologna, redatta dal dott. CP_4 sul rischio amianto nel Piazzale Ovest della Stazione di Bologna e con Per_3 espletamento di c.t.u. medico-legale, evidenziava che “Dalla CTU espletata e dal disposto supplemento di indagine è emerso che non risulta sufficientemente dimostrato che il signor sia stato sottoposto, per le attività svolte Persona_1 nell'arco della sua storia lavorativa, ad un'esposizione ad amianto superiore a quella ambientale.
Sul punto si riportano le argomentazioni del CTU, come chiarite nell'integrazione depositata in data 6.12.2022: "Sul fatto che l 'esposizione sia stata superiore alla norma, osserviamo che il Sig. non ha presentato Per_1 patologie asbesto correlate ed indicative di una rilevante esposizione. Al riguardo si potrebbe sostenere che però l'insorgenza di mesotelioma non è dose dipendente, ma, al tempo stesso, ben documentate sono in letteratura mesoteliomi di natura non tecnopatica. Come già segnalato se analizziamo i dati dei mesoteliomi dal 2012 al 2015, l'esposizione professionale certa o probabile è di
3 poco inferiore al 70% e, se includiamo anche quella possibile, siamo intorno all'82-83%, dato che indica che comunque esiste anche una quota ignota o improbabile consistente per gli uomini, che diviene più consistente per le donne.
Dal 1993 al 2015 la quota di esposizione non definita è pari al 21.8%.
Per quanto riguarda il lavoro svolto dopo l'esplosione del 2 Agosto 1980 si ricorda che si tratta di un periodo troppo breve: a questo proposito, vi sono studi in letteratura che riportano un aumento del rischio di incidenza o del rischio relativo del mesotelioma in funzione della durata di esposizione, ed altri in cui non viene identificato un effetto della durata di esposizione;
tra questi, un'analisi combinata di sei coorti occupazionali e di due coorti ad alta esposizione ambientale, riporta comunque come la durata del! 'esposizione delle coorti italiane fosse di 7-28 anni, mentre per due coorti australiane era più breve.
In merito alla relazione del Dott. osserviamo che questa è di 18 Per_3 anni fa e conclude affermando “Ci si riserva di intraprendere altre iniziative idonee ad accertare la eventuale sussistenza di un rischio lavorativo ed ambientale ed eventualmente di richiedere al Sindaco di Bologna di assumere idonei provvedimenti a tutela della salute pubblico".
Inoltre, la presenza di amianto sul binario, non implica la presenza di amianto dell'aria. Si osserva che uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità del
1987, le Linee dell'OMS sulla qualità dell'aria del 1987 e del 2000 riportano che le concentrazioni di amianto aereo disperso in aree urbane non particolarmente inquinate in generale sono comprese tra 0.1 e 1fibra/litro. Valori superiore (fino a 3 fibre/litro circa) sono stati riscontrati in aree urbane con elevato traffico, o vicino ad autostrade ad alta velocità, per lo meno fino all'inizio degli anni 90.
Negli anni successivi (all'incirca dal 1993) i livelli ambientali di amianto sono progressivamente diminuiti, fino ad arrivare a cifre comprese tra 0.01 e
0.1fibre/litro.
Quindi, alla luce dei documenti finora forniti, essendo necessario provare il nesso causale tra mansione lavorativa e neoplasia insorta, ritengo non siano ancora presenti sufficienti elementi”.
La CTU medico legale è apparsa immune da vizi logici e adeguatamente motivata;
né le conclusioni raggiunte dal dott. appaiono smentite dalle Per_4 osservazioni del CT di parte ricorrente al quale il CTU ha compiutamente ed efficacemente fornito risposta, in particolare, osservando quanto segue: “In data
30.11.2022 giungevano le osservazioni del Dott. (Allagato n. 2); il Persona_5
CTP osserva che il 4% dei casi di mesotelioma sono facchini, per cui è evidente che questo sia un rilievo statistico di rispetto. Allora è indubbio che l'attività lavorativa vada circostanziata;
i casi di artigiani e operai metalmeccanici ed assimilato sono 55: con analogo ragionamento, tutti questi operatori
4 presenterebbero un rischio elevato. ln realtà, deve essere dimostrata l'esposizione e, nel caso del povero non appare provata. L'affermazione “È recente il Per_1 riconoscimento di mesotelioma di natura professionale in un insegnante di scuola che aveva operato per anni in edificio con copertura in amianto;
il fatto che solo lei abbia sviluppato il mesotelioma e nessun altro insegnante abbia riportato tale patologia non ha certamente impedito di riconoscere la natura lavorativa della patologia”, risulta apodittica e priva di dati scientifici e, peraltro, non è attinente con la presente vicenda.
Il fatto che nel 2004 sia stata dimostrata polvere sui binari, non indica la presenza di particelle nell'aria, che rappresentano il fattore di rischio reale”.
Pertanto le domande proposte da contro non Parte_1 CP_5 possono trovare accoglimento. Le spese processuali vengono compensate tra le parti, stante la complessità medico legale della vicenda”.
2. ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la Parte_1 riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che la patologia – mesotelioma pleurico maligno epitelioide plurimetastatizzato- contratta dal defunto signor era di Persona_1 origine professionale;
- accertare e dichiarare che la patologia – mesotelioma pleurico maligno epitelioide plurimetastatizzato - ha causato al de cuius un danno biologico nella misura del 100%;
- accertare e dichiarare che il decesso del signor avvenuto Persona_1 il 13.4.2017, è stato causato o concausato dalla malattia di origine professionale
- mesotelioma pleurico maligno epitelioide plurimetastatizzato - da cui lo stesso era affetto;
- condannare l' , in persona del suo Legale Rappresentante pro- CP_1 tempore, alla corresponsione in favore della ricorrente della rendita spettante al coniuge superstite ex art. 85 T.U. Infortuni, a far tempo dal giorno successivo a quello della morte dell'assicurato, con interessi e rivalutazione (se dovuta);
- condannare l' al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno CP_1 funerario ex art. 85, co. 7, T.U. Infortuni, nella misura dovuta per legge, con interessi e rivalutazione monetaria (se dovuta);
- condannare l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi di CP_1 giudizio oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La controparte si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con l'unico articolato motivo di appello proposto, l'interessata censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha recepito le argomentazioni e gli esiti di
5 una consulenza tecnica dal contenuto incompleto e contraddittorio, riverberandosi i vizi della seconda sul provvedimento finale.
Rileva, in sintesi, l'appellante, che dalla documentazione e dalle testimonianze rese sarebbe invece emerso che il a causa del lavoro svolto Per_1 negli anni dal 1975 al 1992 presso la Stazione di Bologna, piazzale Ovest, era stato esposto al rischio amianto presente in quell'ambiente di lavoro, come comprovato anche dalla relazione dell' di cui sopra, la quale rilevava la CP_4 presenza di amianto con indice di rilascio in dose superiore a quella indicata come tollerabile dal DM 14 maggio 1996, concernente la massima dose di amianto consentita negli ambienti civili.
Esaminati partitamente – e censurati – tutti i riferimenti operati dall'ausiliario del Giudice a sostegno delle proprie argomentazioni, la parte ritiene dunque che “la consulenza tecnica prodotta nel giudizio di primo grado e sulla quale si fonda interamente l'impugnata sentenza, non abbia analizzato aspetti dirimenti della controversia e presenti illogicità, lacunosità e sia solo apparentemente motivata, tale che si chiede che venga disposta la sua rinnovazione nel presente giudizio. Si ritiene, piuttosto, fondata la valutazione svolta dal consulente di parte in merito all'accertamento della malattia denominata mesotelioma pleurico maligno epitelioide plurimetastatizzato - che ha portato il sig. al decesso - come causata o concausata dalla esposizione Per_1 sicura e protratta all'amianto nel luogo di lavoro e, conseguentemente,
l'accertamento del diritto della ricorrente alla richiesta rendita al coniuge superstite e all'assegno funerario”.
4. L'appello non merita accoglimento.
Le censure svolte dall'appellante sul contenuto della consulenza espletata in primo grado appaiono tali da ingenerare perplessità sulla correttezza delle conclusioni raggiunte dall'ausiliario.
Si nota, ad es., che l'assenza di prova di una rilevante esposizione all'amianto era sostenuta, tra l'altro, sulla base del dato dell'assenza di una patologia che ne fosse conseguenza (“Sul fatto che l'esposizione sia stata superiore alla norma, osserviamo che il Sig. non ha presentato patologie Per_1 asbesto correlate ed indicative di una rilevante esposizione”), affermando tuttavia lo stesso c.t.u. che la malattia non è dose dipendente, citando il dato che il 70% di queste patologie sono di natura professionale.
Ancora, l'ausiliario evidenziava che la prova dell'amianto sui binari non equivaleva alla prova di fibre disperse in aria, facendo tuttavia presente la
Relazione della del 2004 svolta sul piazzale Ovest, ove secondo i testi CP_4 lavorava, che c'è ghiaia con amianto e che periodicamente la ghiaia viene Per_1
“rincalzata”, ciò che potrebbe liberare nell'aria fibre di amianto.
6 4.1. Il Collegio ha allora ritenuto di dover disporre una nuova consulenza tecnica al fine di accertare la sussistenza dei presupposti della tutela invocata, tenendo presente che l'appellante ha correttamente fatto questione di patologia tabellata (“è unanimemente nota e riconosciuta dalla scienza la pericolosità dell'amianto e le conseguenze nefaste della esposizione alle sue fibre aero disperse, così come è fatto noto e riconosciuto che il mesotelioma, cioè la neoplasia che ha portato al decesso il signor sia proprio un tumore spia Per_1
e rivelatore della esposizione a detto nocivo minerale, tant'è che vi è la presunzione che esso sia conseguenza di una esposizione professionale (si cfr. tabelle legge 38/2000)” e che a rilevare è dunque, innanzitutto, l'aspetto dell'esposizione all'amianto in ragione delle caratteristiche delle lavorazioni eseguite e anche dello stesso contesto ambientale di svolgimento della prestazione1, fattore la cui presenza è presupposto di operatività2 della presunzione dell'eziologia professionale della malattia3.
4.2. Il c.t.u. nominato in questa sede, all'esito di una disamina che si distingue per il particolare approfondimento delle questioni trattate, per la precisione dei riferimenti e per la scrupolosa considerazione dei rilievi critici ricevuti, è motivatamente e consapevolmente giunto ad affermare che non vi è prova del fatto che le lavorazioni eseguite e il contesto ambientale abbiano comportato l'esposizione alle fibre di amianto.
Vale allora riportare nella sua interezza il contenuto dell'elaborato, le cui argomentazioni e conclusioni, immuni da vizi logico-giuridici, si richiamano quale parte integrante della sentenza, non avendo peraltro ricevuto il c.t.u. alcuna osservazione dopo l'invio dell'elaborato.
“Come molti casi di mesotelioma correlati (o presumibilmente correlati) ad esposizione lavorativa all'amianto, anche questo presenta aspetti controversi e di notevole complessità, che si inseriscono in una cornice di problemi tuttora irrisolti relativi alla biologia di questa neoplasia. Tuttavia, disponiamo almeno di alcuni elementi certi: a) è morto per mesotelioma pleurico: la diagnosi, infatti, ha trovato Persona_1 conferma (sia pure indiretta) dagli accertamenti immunoistochimici che escludono altre forme neoplastiche.
7 b) La supposta esposizione del lavoratore al cancerogeno sarebbe unica e omogenea;
ovvero, non è necessario indagare su periodi diversi relativi a diversi datori di lavoro e condizioni di esposizione multiple, che complicano non poco l'attribuzione causale della patologia e obbligano a confrontarsi con problemi ampiamente dibattuti quali l'accelerazione e l'abbreviazione della latenza. Si tratta, quindi, di valutare semplicemente se nel caso di specie vi sia stata esposizione a fibre di amianto causata dall'attività lavorativa e se questa sia stata quantitativamente adeguata. In realtà, l'avverbio “semplicemente” maschera le notevoli difficoltà del presente accertamento;
difficoltà che diverranno evidenti nel corso dell'analisi che seguirà, ma già palesate nel contraddittorio del procedimento di 1° grado e della fase di appello. Per sviluppare l'indagine e rispondere ai quesiti può essere conveniente considerare la tesi attorea come ipotesi da sottoporre a verifica per valutare se essa sia sorretta da un grado di probabilità superiore almeno al 50%. Non si richiede quindi la ragionevole certezza ma solo che sia soddisfatto il criterio del più probabile che non. Vediamo su quali argomentazioni si basa la tesi della parte attrice.
1 – Ciclo lavorativo del sig. (documento fornito dalla Cooperativa Facchini). Per_1
2 – RENAM – VII rapporto . La tabella 60 riporta due codici (81210 e 812113) che CP_1 si riferiscono a “Facchini e addetti allo spostamento merci” e “ ”. La tabella contiene Pt_3
“mansioni con maggiore frequenza nella categoria ReNAM – Trasporti terrestri e aerei”.
3 – L'inserimento del nel registro mesoteliomi per pregressa esposizione Per_1 all'amianto e per aver lavorato sulle macerie della Stazione dopo l'esplosione del 2 agosto 1980.
4 – La presenza di fibre di amianto sulla massicciata ferroviaria del Piazzale Ovest, documentata da analisi MOLP che conferma un indice di rilascio pari a 0.43 (“ben superiore al valore limite di 0,1 fibre / cm3”)
5 – Quanto riportato dalla rivista Epiprev del 2021 – trasporti terrestri:
“... lavoratori che, per ragioni diverse, accompagnano o coadiuvano i servizi relativi ai viaggiatori o al trasporto di merce ... Sempre all'interno del comparto ferroviario vi sono mansioni, come i cantonieri ferroviari, tutti gli addetti alle manovre di scambio e alla gestione dei carri ferroviari, che venivano svolte negli ambienti degli scali ferroviari: qui i lavoratori hanno subito un'esposizione analoga a quella dei lavoratori ferroviari sopra citati a causa delle fibre di amianto che, nel tempo, si depositavano sui binari e sui quali questi operatori spesso si trovavano a lavorare ... ".
6 – Una causa per il riconoscimento del mesotelioma come di origine lavorativa relativa ad altro facchino della stazione FS di Bologna (non nominato per asseriti motivi di privacy).
7 – Decreto Ministeriale 26/10/1995, che detta norme e tecniche per la bonifica o la messa in sicurezza dell'amianto nei mezzi rotabili. Prima di passare all'analisi delle argomentazioni sopra elencate sono indispensabili le seguenti premesse. Primo: il vero e insuperabile limite che condiziona il presente accertamento è la mancanza di un'indagine ambientale effettuata da un tecnico qualificato, che specifichi in modo rigoroso la quantità di fibre liberate nelle aree/locali/mezzi su cui il lavorò nel corso della sua lunga Per_1 carriera. È bene ricordare che le consulenze in tema di contaminazione ambientale, solitamente affidate ad un tecnico esperto, riescono talora ad operare anche ricostruzioni “storiche” a posteriori. In mancanza di tale indagine, si è costretti ad analizzare notizie, supposizioni, indizi e congetture quasi sempre imprecisi, vaghi o contraddittori, che non risolvono il problema o lo risolvono in modo insoddisfacente rispetto ad uno standard epistemico accettabile. Peraltro, si potrebbe osservare che una CTU ambientale effettuata oggi sarebbe chiamata ad affrontare difficoltà quasi insuperabili nell'accertare l'inquinamento e l'esposizione relativi a mansioni svolte molti anni prima, per di più in ambienti radicalmente modificati o non più esistenti. Seconda premessa: è bene chiarire che il parametro probabilistico (51%) è ineludibile, pur tenendo conto degli orientamenti (sia previdenziali/assicurativi che giurisprudenziali) favorevoli al lavoratore colpito da questo tipo di tumore. Terza premessa. L'esposizione deve essere non irrilevante. Con ciò si intende che, pur essendo sufficienti anche esposizioni modeste ed essendo il tumore non dose-dipendente, la cosiddetta “teoria della monofibra” appartiene ormai al passato ed è considerata infondata. Da ultimo, ma non meno importante, non basta la mera presenza dell'amianto a determinare il rischio: ciò rappresenta la causa necessaria ma non sufficiente dell'assorbimento
8 nell'organismo. Perché ciò avvenga, occorre che il venga aerodisperso, liberando le Pt_4 fibre che lo compongono in quantità adeguata. In altri termini, un pannello di amianto intatto e
“protetto” da spessori di altro materiale non libera fibre. È il danneggiamento, il degrado, il taglio, la lavorazione, l'usura e la manipolazione diretta del materiale a determinare un rischio più o meno elevato. Questo è, appunto, il significato del limite di 1 fibra/litro di aria che rappresenta un livello di sicurezza ambientale sufficiente. In assenza di dati quantitativi sufficienti, il giudizio su un'avvenuta esposizione potrà fondarsi solo sui seguenti elementi:
• dati epidemiologici seri e controllati che con elevata probabilità indichino un incremento del rischio relativo (RR) in una determinata categoria di lavoratori;
• analisi ambientali
• notizie da più fonti, serie e possibilmente concordanti che indichino la presenza certa di amianto disperso nell'ambiente di lavoro. Ciò è avvenuto, per esempio, in relazione ai non pochi soggetti colpiti da mesotelioma che avevano prestato servizio militare in marina, sia sulle navi che in alcuni edifici, dove sono state accertate esposizioni massive. In alcuni procedimenti contro il Ministero sono state anche disposte valutazioni tecniche ambientali a posteriori sulla CP_7 base di dati certi (struttura delle navi, presenza di caldaie e pannelli di coibentazione, riparazioni, montaggi, impiantistica, ore di esposizione, ecc.), che hanno fornito risultati inequivocabili. Per quanto riguarda la Stazione di Bologna, sono noti i numerosi casi di mesotelioma fra operai e tecnici che avevano lavorato nei locali adibiti alle Grandi Riparazioni. Vediamo ora di sottoporre al vaglio le attività di facchinaggio svolte dal Per_1 La prima domanda da porsi è la seguente: dove e in quali attività avrebbe potuto verificarsi l'esposizione al cancerogeno? La risposta più ovvia potrebbe essere orientata sulle attività di carico/scarico dei vagoni merci, che sembra aver rappresentato quella prevalente fino al 2004. Tuttavia, sorge a questo punto l'esigenza di conoscere se nel materiale rotabile destinato alle merci fosse presente amianto. Sappiamo che amianto era sicuramente presente, fino alle bonifiche post-1992, oltre che nei locomotori (e ancora di più nelle locomotive a vapore), nei vagoni passeggeri e nelle carrozze letto. Ma nei vagoni merci? A parte i carri frigoriferi, non sembra per nulla evidente la necessità di utilizzo del minerale. Buona parte dei carri merce è tuttora destinata al trasporto di minerali, cereali (carri tramoggia), liquidi (carri cisterna), container, il cui carico/scarico avviene mediante attrezzature e procedure particolari e non può essere affidata a facchini. Restano i vagoni impiegati per il trasporto di colli di varia tipologia e dimensione, o materiali alla rinfusa, scaricati a mano o con carrelli operatori o con transpallet. Riassumendo: i vagoni contenenti amianto sotto varia forma interessati da operazioni di carico/scarico da parte del Per_1 sembrano essere quelli destinati al trasporto di derrate alimentari (refrigerati), dei sacchi e pacchi postali nonché i bagagliai. Tuttavia, va osservato fin da ora che la presenza del minerale nella struttura del vagone non equivale affatto a liberazione di fibre aerodisperse, per i motivi di cui si è detto;
in altri termini il lavoratore non manipolava, non manuteneva, non riparava, non modificava alcuna parte del vagone;
alias, se strutture in amianto erano presenti, queste non erano accessibili al facchino perché non ve n'era alcuna necessità; dunque, non vi era aerodispersione del cancerogeno. D'altra parte, se si pensa che pressoché in tutte le abitazioni costruite dopo gli anni '60 e fino ai primi anni '90 era abbondantemente e diffusamente presente amianto (tubature degli impianti di riscaldamento, pareti isolanti, caldaie, intonaco, strati isolanti dei tetti, linoleum, piastrelle e pavimenti), diventa evidentemente indispensabile accertare, ai fini del riconoscimento di un'origine lavorativa, l'esistenza di un rischio aggravato o qualificato, e accertarlo in modo rigoroso, rispetto alla popolazione di riferimento4. Tale conclusione è coerente con le conclusioni della basate in buona parte su CP_8 informazioni fornite dalla Cooperativa Facchini: “Si ritiene che in base ad informazioni così vaghe non si possa determinare se vi sia stata per l' esposizione a fibre d'amianto Parte_5 aerodisperse superiore a quella di normale riscontro per la popolazione generale nei suddetti periodi”.
9 Ne deriva una probabilità scarsa che il sia venuto a contatto con amianto in forma Per_1 dispersa durante l'attività di carico/scarico dei vagoni, sia che essa sia avvenuta in uno scalo merci che nella stazione centrale. La Mappa Storica dell'Esposizione all'amianto nell'Industria Italiana pubblicata sulla Rivista degli infortuni e delle Malattie Professionali riporta il seguente grafico, descrittivo della distribuzione dei casi nei diversi comparti produttivi:
La parte che potrebbe interessarci è quella relativa a “Rotabili Ferroviari” (4%), che tuttavia non deve trarre in inganno perché quanto essa non riguarda che in percentuali assai poco significative l'attività dei facchini (si veda più oltre l'VIII rapporto RENAM). Al proposito è utile riportare testualmente l'analisi esposta nello specifico capitolo dedicato ai rotabili ferroviari (pag. 17 e segg. della pubblicazione citata).
“Comparto rotabili ferroviari. L'amianto è stato impiegato nel comparto dei rotabili ferroviari principalmente per migliorare la sicurezza antincendio ed il comfort di viaggio delle carrozze e per isolare le fonti di trasmissione del calore. Veniva interposto mediante spruzzatura tra la struttura metallica portante ed il rivestimento interno (generalmente in laminato plastico), nonché sottocassa e sull'imperiale. Esso era presente come componente di alcune guarnizioni, come isolante dei motori elettrici, oppure come manufatto (nastro, corda, cartone, lastra, ecc.) presso le fonti di calore (scaldiglie), ubicato sotto i sedili dei passeggeri, nei vani che contenevano apparecchiature elettriche e attorno alle condotte dell'aria e, nelle motrici diesel, attorno ai tubi di scappamento ed alle marmitte. Ovviamente ciò avveniva nelle carrozze adibite al trasporto passeggeri, dove la quantità di amianto impiegata poteva raggiungere 1-2 tonnellate, nonché, più limitatamente, nei bagagliai e negli elettromotori (cabina di guida). I carri merci non sono mai stati coibentati con amianto. [grassetto del sottoscritto]
10 L'uso dell'amianto, che nel periodo di punta fu veramente considerevole, ha coperto una ventina d'anni, potendosi in questo scorcio temporale individuare momenti successivi a capacità inquinante decrescente. L'operazione della spruzzatura, eseguita in appalto da ditte specializzate, che fu sempre quella con la massima potenzialità espositiva, fu dapprima condotta in condizioni di promiscuità, poi in locali e, talora, in orari separati dal resto delle lavorazioni. Tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 l'uso dell'amianto spruzzato fu ovunque abbandonato ed introdotto quello di materiali sostitutivi. In un lasso di tempo successivo e breve si assistette anche alla scomparsa degli impieghi minori dell'amianto. Tutto ciò permette, sia pure con differenze anche considerevoli tra uno stabilimento e l'altro, di identificare una scansione abbastanza precisa della situazione dell'esposizione nelle costruzioni ferroviarie. Tuttavia, accanto ad esse, sono da prendere in considerazione anche le ristrutturazioni e le riparazioni, che, cessato l'impiego dell'amianto nelle costruzioni, poterono avvenire ugualmente su carrozze di precedente realizzazione, coibentate con amianto. In questo caso, almeno a partire dagli anni '80, si è provveduto alla decoibentazione, anch'essa in speciali reparti separati o addirittura in stabilimenti separati, e ad opera di ditte specializzate. Negli anni '90 è certo che tutto ciò sia avvenuto “in sicurezza”. Nelle grandi linee si può così distinguere: un primo periodo che inizia alla fine degli anni '50 e si conclude di norma nel corso degli anni '70 (tra il 1967 ed il 1978, secondo la nostra casistica), nel corso del quale si ebbe un'esposizione sostanzialmente generalizzata, dovuta al fatto che si impiegava amianto spruzzato in condizioni di promiscuità con le altre lavorazioni;
un secondo periodo, generalmente compreso tra la metà degli anni '70 e la fine di quel decennio, in cui si impiegava ancora amianto a spruzzo, però in alternativa con altri coibenti ed eseguendo la spruzzatura separatamente dalle altre lavorazioni: fu allora il momento in cui l'esposizione riguardò i soli coibentatori e quegli allestitori che intaccavano le superfici spruzzate per esigenza del loro lavoro e/o utilizzavano, nastri, corde, cartoni, ecc. per impieghi "minori"; ad essi potevano episodicamente affiancarsi oltre maestranze, come falegnami addetti al taglio di pannelli in amianto in officina, bobinatori-avvolgitori, sagomatori e montatori di motori elettrici;
il tutto non al di là del 1984; per quanto concerne ristrutturazioni, riparazioni e manutenzioni di rotabili coibentati con amianto, la norma è rappresentata da una situazione nella quale la decoibentazione e bonifica delle carrozze avveniva (ed avviene) ad opera di maestranze specializzate in lavori presi in appalto ed eseguiti separatamente;
ne consegue che l'esposizione interessò senz'altro i decoibentatori e generalmente soltanto essi. Ciò non oltre il 1991, data in cui divenne obbligatorio lavorare “in sicurezza”. Per quanto concerne l'ultimo punto trattato, possono essere esistite delle eccezioni, però temporalmente limitate ai primi anni '80, epoca nella quale, fatto salvo il caso dei decoibentatori su vecchio materiale rotabile da bonificare, è venuta meno nel comparto ogni concreta possibilità di esposizione all'amianto, sia in fase di costruzione sia di ristrutturazione-riparazione. Tra l'altro è da segnalare il fatto che lavori su manufatti contenenti amianto, quali la sagomatura e messa in opera di cartoni intorno alle scaldiglie, l'applicazione di nastri e corde a protezione delle condotte di calore, ecc. (o anche la loro eliminazione nel corso di ristrutturazioni e riparazioni) hanno costituito potenziali pericoli, da identificare come veri rischi di esposizione per coloro che li eseguivano con sistematicità; al contrario, se tali interventi erano distribuiti "a pioggia" su un largo numero di lavoratori, perdevano la capacità di esporre in modo significativo, divenendo troppo piccolo il fattore tempo. Per quanto si è potuto constatare ed in base agli elementi, anche testimoniali, raccolti, è vera la seconda piuttosto che la prima ipotesi. In una sola realtà, da considerare al limite, questo fatto, a ragione dell'organizzazione aziendale rilevata, ha condotto a concludere per la totale mancanza di esposizione in uno stabilimento di riparazioni ferroviarie”. Per quanto riguarda l'attentato alla stazione Centrale di Bologna, avvenuto il 2/8/1980, l'affermazione che l'esplosione avrebbe causato nel una rilevante esposizione ad amianto, Per_1 costituisce una mera supposizione, plausibile di per sé, ma basata su semplici presunzioni anziché su rilievi strumentali ed epidemiologici e, tanto meno, sulla possibilità di conoscere la posizione e le mansioni del lavoratore in quel periodo. Al contrario, disponiamo di dati poco compatibili con la presenza del vicino al Per_1 luogo dell'esplosione il 2/8/1980 e nei giorni successivi.
11 Se, all'epoca, il ebbe a operare in uno scalo merci, questo doveva essere Per_1 necessariamente lo scalo di Bologna Ravone, che cessò la sua attività solo dopo il 1990. Poiché lo scalo dista in linea d'aria quasi 2 km dalla stazione Centrale, l'esposizione ad amianto di chi lavorava in quello scalo il 2 agosto e i giorni successivi diviene improbabile. Pertanto, in qualunque sede si svolgesse l'attività di facchinaggio del lavoratore, è improbabile che si trovasse in un'area adiacente all'esplosione il 2/8 e nemmeno nei giorni successivi, tenendo conto che la stazione subì una paralisi per parecchi giorni ed è impensabile che in un tale contesto, un facchino continuasse tranquillamente a svolgere operazioni di carico scarico, per di più nella stazione centrale. La carenza di informazioni relative alla collocazione del è particolarmente Per_1 evidente se consideriamo la relazione della Cooperativa Facchinaggio. Rirendiamo quanto riporta la relazione: “Dal 1975 al 1992 ha lavorato in appalto presso la Stazione Centrale di Bologna con compiti di carico e scarico merci sui vagoni ferroviari. Nello specifico l'attività si svolgeva presso il CRM (Centro Raccolta Merci), al piazzale Ovest e, in generale in tutta la stazione anche sui treni “in movimento”, cioè in sosta in stazione”. Ora, se il lavoratore avesse effettuato carico/scarico merci sui/dai vagoni, ciò non sarebbe potuto avvenire su binari dedicati ai treni passeggeri, che non sono composti da vagoni merci. Non si comprende, pertanto, come la sua attività potesse svolgersi sui binari del Piazzale Ovest;
è invece logico pensare che ciò avvenisse in uno scalo merci, quale – appunto - quello di Bologna Ravone, che si trova a Ovest della stazione centrale. Pertanto, non è nemmeno chiaro quali fossero esattamente le mansioni e dove si svolgessero: se riguardavano le merci (quindi caricate su vagoni merci), non potevano essere svolte nelle aree passeggeri, ma solo in un'apposita area. La relazione della Cooperativa ci informa tuttavia che il operò, fra il 1975 e il 1992, nell'ambito di tutta la stazione Per_1 rendendo impossibile, con tale affermazione, ammettere un'esposizione all'amianto nel periodo successivo all'attentato del 2 agosto: nulla conosciamo del funzionamento della Stazione Centrale dopo tale data né per quanto tempo;
non sappiamo a quali aree fu destinato il facchino e nemmeno se abbia effettivamente prestato servizio nei giorni “critici”: troppe lacune, alle quali si aggiungono importanti carenze “epidemiologiche”, poiché non risulta un incremento nella frequenza di mesoteliomi nei soccorritori, nei pompieri, negli abitanti delle zone limitrofe5. In sintesi, è improbabile che il lavorasse nella Stazione Centrale il giorno Per_1 dell'attentato e nel periodo immediatamente successivo;
quanto meno, si tratta di una circostanza controversa, non verificabile e del tutto vaga e generica. Resta ora da analizzare l'ultima delle ipotesi di contaminazione sostenuta da parte ricorrente, ovvero la provenienza delle fibre dalla massicciata ferroviaria. Cito innanzitutto una pubblicazione apparsa il 16/4/2021, del tutto priva di valore scientifico ma significativa, dal titolo “Amianto nelle ferrovie: un triste primato”, reperibile sul seguente sito:
Fra le varie fonti di amianto nelle ferrovie, nonostante una minuziosa elencazione, non compaiono le fibre riferibili – non solo alle attività di carico/scarico dei vagoni merci – ma nemmeno quelle provenienti dalla massicciata ferroviaria (direttamente dal pietrisco o liberate dagli apparati frenanti dei convogli). Se anche si volesse considerare significativa questa fonte di rischio, la si dovrebbe considerare relativa ad operai (manutentori, saldatori, ecc.) che lavoravano direttamente sulle traversine o a contatto con la massicciata lungo le linee, nell'esecuzione di attività potenzialmente in grado di sollevare e disperdere fibre. Per contro, tale eventualità risulta improbabile per un facchino che non operava a contatto con i binari o con il piano della massicciata. Uno studio più qualificato, del cui abstract riporto la traduzione, è il seguente: L Camilucci, P F Catasta, G Chiappino, M Governa, E Munafò, P Verduchi, G Paba: Measurement of airborne asbestos fibers on railroad rolling stock;
Med Lav, 2000 Jan-Feb; 91(1):46-52.
12 “Nel febbraio 1995, il Dipartimento della Salute delle Ferrovie Italiane ha istituito un gruppo di studio speciale per valutare l'efficacia delle misure adottate contro i rischi legati alla presenza di amianto nel materiale rotabile attualmente in uso sulla rete ferroviaria. Il gruppo ha stabilito procedure specifiche per il campionamento e l'analisi, basate sui criteri fissati per gli edifici civili nel Decreto Ministeriale del 6/9/94, successivamente applicato ai veicoli ferroviari dal Decreto Ministeriale del 26/10/95. Con queste procedure, il gruppo di studio ha effettuato studi ambientali tramite corse di prova programmate dai Dipartimenti Tecnici delle Ferrovie, su treni composti da diversi tipi di veicoli. Sono stati studiati veicoli isolati, completamente o parzialmente disisolati e originariamente non isolati. I campioni sono stati analizzati tramite microscopia elettronica a scansione (SEM) con spettroscopia a dispersione di energia X (EDXS) effettuata da laboratori pubblici altamente qualificati (ISPESL— Istituto Nazionale per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, ARPA— Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, CRA— Regione Veneto, Dipartimenti Universitari). In totale, dall'inizio del programma fino a settembre 1998, sono stati esaminati 1464 campioni in 170 corse di prova su 619 veicoli ferroviari. Questi includevano 83 locomotive, 83 elettrotreni e 453 carrozze. I risultati hanno mostrato che oltre il 99% dei campioni presentavano concentrazioni di fibre inferiori a 2 fibre/litro, valore fissato dalla legge per edifici e veicoli ferroviari al fine di qualificarsi per lo stato di decontaminazione efficace. Valori superiori a 2 fibre/litro sono stati riscontrati in soli 4 veicoli, che sono stati ritirati o bloccati per ulteriori controlli. Per precauzione, anche 18 veicoli nei quali sono state trovate concentrazioni superiori a 1 ma inferiori a 2 fibre/litro sono stati bloccati e il loro ritorno in servizio è stato posticipato fino a ulteriori controlli e analisi che mostrino concentrazioni inferiori a 1 fibra/litro. Le analisi ambientali effettuate fino ad oggi indicano una situazione complessiva paragonabile a quella riscontrata generalmente nell'ambiente, senza alcuna fonte di dispersione di amianto. La sorveglianza e le indagini sono ancora in corso per raggiungere gli obiettivi del programma di sicurezza istituito dalle Ferrovie Italiane per garantire salute e protezione ambientale”. Quanto riportato evidenzia come il rischio riguardi il materiale rotabile (comunque con valori non allarmanti), e come il rischio di rilascio di fibre risulti assai contenuto, almeno nelle prove che sono state effettuate. Ne deriva che anche la dispersione negli ambienti in cui si sono svolte le corse di prova risulterebbe limitato e difficilmente quantificabile. Venendo più specificamente al pietrisco utilizzato per la massicciata, non disponiamo di rilievi sufficientemente attendibili e certi per affermare non solo la presenza, ma il rilascio di fibre aerodisperse in quantità significativamente superiore a quella reperibile in una strada ad alta densità di traffico o in edifici costruiti negli anni '60 e '70. In accordo con questi gravi limiti conoscitivi (che non consentono un'equivalenza fra la presenza di un soggetto in prossimità di binari e la sua esposizione all'amianto) è utile richiamare quanto emerse nel corso di un Meeting tenutosi presso il Nuovo Ospedale Civile S. Agostino- Estense il 21/11/2017. In tale occasione una presentazione (“Valutazione del rischio amianto in ambienti di vita - il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994”) riportò i dati conclusivi del lavoro svolto da al. nel 2007 dal titolo: “Il monitoraggio outdoor del particolato Controparte_9 atmosferico, con particolare attenzione all'amianto. Studio di ambienti di vita nelle Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia”. Lo studio riportava l'analisi delle fasi aerodisperse, con particolare riferimento all'amianto, in ambienti outdoor di vita nelle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia;
analisi ottenuta attraverso un campionamento ad alto flusso reso disponibile dall'ARPA di Reggio Emilia. I campioni riguardavano sia il terreno che il particolato atmosferico. Ebbene: la concentrazione di amianto aerodisperso nei campioni relativi al sito della Stazione Ferroviaria di Bologna Centrale era pari a 0,0050 F/L (paragonabili se non inferiori a quelli che si riscontrano nell'ambiente generale di vita). Si tratta comunque di valori largamente inferiori a quelli reperibili in aree urbane ad alta densità di traffico o nelle prossimità di autostrade. Il problema delle pietre contenenti amianto e appartenenti alla massicciata era già stato affrontato dalla CTU di 1° grado, in un'integrazione richiesta dal Giudice sulla base di una relazione (presa in considerazione anche dal presente quesito). CP_4 Della suddetta relazione viene riportato per comodità uno stralcio particolarmente significativo.
“Relazione del Dott. del 18.10.2024 “… In data 23 luglio u.s. sono stati Persona_6 prelevati da operatori di questo Dipartimento un certo numero di sassi presenti sulla massicciata
13 ferroviaria della Stazione Centrale in corrispondenza del segnale basso n. 61 e del binario 1 del piazzale e riuniti in due diversi sacchetti … I due campioni sono stati inviati il giorno stesso all'ARPA - sezione provinciale di Reggio Emilia - per le analisi. In data 29 settembre sono pervenuti i relativi risultati. I campioni sono stati classificati come pietrisco ofiolitico serpentinico (pietra verde) di pezzatura abbastanza omogenea di probabile origine alpina piuttosto che appenninica. In alcuni sassi del campione prelevato in corrispondenza del binario 1 del piazzale ovest seno evidenti anche ad occhio nudo fibre di amianto crisotilo confermate con l'analisi in tecnica MOLP. Per la valutazione analitica dei campioni sì è proceduto come previsto dal DM 14 maggio 1996 per il controllo dei materiali estratti in cava, inoltre si è preso come riferimento, per la determinazione quantitativa delle fibre liberabili, anche il metodo IPSA-CNB del marzo 1996 utilizzato per la classificazione dei rifiuti di amianto… I risultati di tali prove sono i seguenti: L'incertezza dei risultati non è stata calcolata ma ARPA la presume “non trascurabile”. Stante la complessità del procedimento che si è applicato. Tuttavia, l'evidenza di amianto crisotilo all'osservazione diretta nel campione prelevato in corrispondenza del binario 1 del piazzale Ovest rispettò all'altro è stata confermata dall'indice di rilascio (0.43) che supera di gran lunga quello stabilito dal DM 14 maggio 1996 (0,1). Alla luce del rapporto di prova dell'ARPA non si può escludere che il pietrisco utilizzata in tratti della massicciata della Stazione Centrale di Bologna sia materiale “pericoloso”6 ai sensi del DM 14 maggio 1996 sia per l'indice di rilascio che per la presenza di fibre di amianto in superficie. Questa considerazione cautelativa viene fatta con la consapevolezza di avere eseguito il campionamento del pietrisco in modo mirato prelevando, tra gli innumerevoli sassi presenti sulla massicciata, quelli che maggiormente assomigliavano alle classiche pietre verdi … Considerato che ii pietrisco è stato prelevato dalla superficie e non da 50-60 cm sotto il piano traverse si dovrebbe escludere che gli elementi di pietrisco raccolti siano stati messi in opera negli anni 50 e 70 del secolo scorso e che potrebbero contenere, secondo quanto da Lei dichiarato, “minerali di amianto”. Costituisce ulteriore fattore di rischio il fatto che la ghiaia è soggetta periodicamente ad essere rincalzata. Questa operazione viene eseguita con "rincalzatici" che operano con sistema di percussione e la ghiaia sollecitata potrebbe liberare fibre di amianto nell'ambiente con rischio sia per i lavoratori che per gli utenti. Si dispone pertanto … che codesta Società, entro 60 (sessanta) giorni dalla data dì ricevimento della presente, provveda ad accertare, in tutta l'area della Stazione Centrale di Bologna, la eventuale presenza di amianto nel pietrisco utilizzato nelle massicciate, facendo riferimento alle diverse provenienze del materiale, e valuti il rischio di esposizione dei lavoratori alla polvere generata nel corso di tutte le lavorazioni che potenzialmente liberano fibre di amianto dai sassi al fine di stabilire le eventuali misure preventive e protettive da attuare”. Il documento pone in evidenza le notevoli incertezze che gravano sui rilievi effettuati, tanto da consentire l'affermazione del mero “non si può escludere che” (il che equivale ad affermare – paradossalmente - che tutto è possibile). Aggiungo: 1) la difficoltà di effettuare una trasposizione dei dati sopra citati a tutti i binari e a tutte le massicciate;
2) conseguentemente, l'impossibilità di stabilire quantitativamente la presenza di amianto e l'indice di rilascio nelle aree in cui lavorò il 3) lo stesso non ha Per_1 svolto mansioni a contatto con la massicciata ferroviaria né ha mai provveduto ai “rincalzi” né alla manutenzione delle traversine o dei binari. Se l'aerodispersione fosse ubiquitaria, essa costituirebbe un serio pericolo, oltre che per i lavoratori, anche per qualunque viaggiatore, specie se pendolare, quotidianamente in prossimità dei binari per molti anni. Si potrebbe allora osservare che l'esposizione di un lavoratore costantemente presente in un'area di pertinenza delle ferrovie avviene per tutto il turno di lavoro e per tutta (o quasi) la carriera lavorativa. Ma a tale obiezione si può rispondere che lo sviluppo del mesotelioma non è strettamente dose-dipendente e che pertanto, se il pietrisco ferroviario costituisse un rischio concreto, riscontreremmo probabilmente un numero di mesoteliomi non legati al lavoro ben superiore a quanto non indichino le statistiche, e lo riscontreremmo in soggetti che utilizzano il treno per la propria attività con frequenza elevata e per lunghi periodi. Per contro, non disponiamo (almeno per ora) di studi o informazioni che avvalorino tale rischio.
14 Ho trovato alcune notizie sulla rivista specializzata “Rifiuti”7 che si occupa dei rifiuti tossici e del loro smaltimento secondo le normative specifiche. Nel n. 263 del luglio 2018 è pubblicato un quesito relativo al pietrisco. La risposta non è riportata ma la premessa sembra essere quella di persona informata:
“Quesito numero 1308 La manutenzione della rete ferroviaria comporta, tra le varie attività, la sostituzione del pietrisco utilizzato per la formazione della massicciata (ballast). Tra i vari tipi di pietrisco si rinviene anche quello che presenta amianto in concentrazioni inferiori ai limiti di pericolosità (<0,1%) ed al quale, nel caso sia gestito come rifiuto, viene assegnato il codice Eer 170508. Viste le caratteristiche meccaniche che presenta questo rifiuto e, in particolare, la granulometria compresa tra i 30 e i 70 mm. si chiede se può essere riutilizzato tal quale, senza lavorazione alcuna, per la copertura delle discariche per rifiuti non pericolosi per la formazione dello strato di drenaggio e/o anticapillare come previsto dal Dlgs 36/2003. Si chiede, inoltre, se con concentrazioni non pericolose debbano essere attuate anche le disposizioni sanitarie previste per i manufatti contenenti amianto (ex Dlgs 277/1991). In sostanza, i dati circa il ballast (pietrisco impiegato per le massicciate ferroviarie) sono molto incerti, altrettanto scarsi e, complessivamente, non consentono di individuare con ragionevole probabilità un rischio in tutti gli ambienti ferroviari, in tutte le linee e in tutte le stazioni;
e ciò risulta tanto più determinante se si accetta che lavorasse in tutte le Per_1 pertinenze della Stazione. Aggiungo che, per costituire un pericolo serio di dispersione, i sassi devono essere sgretolati, oppure oggetto di manipolazione, compattamento, frantumazione… riguardando, pertanto, gli operai che si occupano di tali operazioni direttamente sulla (o in estrema prossimità della) massicciata.
… Ma il vero limite della relazione è il seguente. I rilievi sono stati effettuati Parte_6 su un binario, comunque su un'area limitata, mentre non è stato effettuato (quanto meno, ciò non risulta) un campionamento sufficientemente numeroso e ampio, relativo a più binari, banchine, depositi, scali, marciapiedi, ecc. Quindi non conosciamo l'effettiva distribuzione/densità probabilistica del rischio relativa alla topografia dei luoghi in cui operò il e nemmeno Per_1 possiamo stabilire esattamente in quali luoghi e per quanto tempo egli fu presente. Infine, può valere la seguente considerazione. La presenza di fibre aerodisperse provenienti dal pietrisco o dai binari, come risulta dalla relazione non è Per_3 quantitativamente differenziabile (almeno, non esistono studi che ne indichino la prevalenza) da quella presente in molti ambienti extralavorativi: si pensi, ad esempio, alle aree urbane ad alta densità di traffico. Ciò non consente di differenziare il rischio subito dal da analoghe Per_1 esposizioni non professionali. Banalmente, non è soddisfatta la seguente verifica controfattuale: in assenza delle fibre aerodisperse dai binari e dalla massicciata non vi sarebbe stata esposizione e, pertanto, non vi sarebbe stato rischio. Le cose non stanno in questi termini. In sintesi, la relazione segnala sì la presenza di amianto nelle pietre della Per_3 massicciata e documenta un indice di rilascio “che supera di gran lunga quello stabilito del DM 14/5/1996”, ma: a) l'incertezza dei risultati, non quantificata, è stata definita “non trascurabile”; b) il campionamento riguarda solo il binario 1 e il segnale 61, risultando pertanto estremamente limitato e fornendo risultati non estensibili a tutti i binari e a tutti i siti operativi;
c) il campione prelevato nel punto definito “segnale basso n.61” ha fornito indici molto più ridotti, confermando lo scarso valore statistico e conoscitivo del campionamento effettuato;
d) l'affermazione “non si può escludere” non rappresenta un criterio medico legale accettabile per il riconoscimento del nesso causale. Ritengo infine utile discutere le interessanti argomentazioni esposte dal dott. Persona_5 nella relazione di parte ricorrente. 1) “La percentuale di mesoteliomi non amianto-relati è molto limitata…”. In realtà si tratta di una percentuale bassa ma non trascurabile;
inoltre, il numero di mesoteliomi attribuiti al lavoro è verosimilmente influenzato da una quota non conoscibile dovuta ad inquinamento ambientale extra-lavorativo. In altri termini, il numero di mesoteliomi riferibili a cause non
15 lavorative potrebbe essere più elevato di quanto appaia dalle statistiche, dove l'origine professionale viene riconosciuta anche in casi incerti o di esposizioni marginali. Lo dimostra il caso dell'insegnante che per anni aveva operato per anni in un edificio con copertura in amianto, citato dal consulente. Ovviamente, non è possibile differenziare tale sorgente dalla contaminazione proveniente da edifici abitativi costruiti negli anni 60/70 e il fatto che sia stata riconosciuta l'origine professionale della patologia non consente alcuna inferenza logica circa altri soggetti né può assumere valore indiziario. Per_ 2) Il rapporto RENAM 2024 (VIII) costituisce, relativamente alla tesi del dott. circa l'esposizione dei facchini, un supporto probatorio molto debole e un punto di riferimento difficilmente utilizzabile. La tabella 61 riguarda infatti i trasporti marittimi:
La tabella 60 riguarda invece le categorie di trasporto terrestri:
16 17
Si tratta di circa 850 casi, di cui solo 37 erano facchini o addetti al movimento merci (ovvero 4,3%), senza possibilità di conoscere in quali ambienti abbiano lavorato. Ovvero, se si considera che tale percentuale comprende tutti i facchini inclusi nel trasporto terrestre, la percentuale di quelli specificamente operanti in ambito ferroviario diviene ancor meno rilevante. Dei lavori di pulizia e risistemazione eseguiti dopo il 2/8/80 si è già detto e, stante la sede in cui lavorava il il fatto che sia stato esposto ad amianto è una mera supposizione, non Per_1 fondata su rilievi strumentali e nemmeno epidemiologici;
tanto meno su informazioni attendibili relative alla dispersione di fibre, alla loro permanenza in sospensione, alla quantità e all'effettiva presenza del lavoratore nelle adiacenze dei luoghi interessati (al proposito rimando all'analisi più sopra sviluppata e relativa a tale ipotesi di rischio). Considerazioni analoghe valgono per la tesi del collega circa l'aerodispersione di fibre, poi depositate sui binari (e verosimilmente provenienti dai freni e/o dal pietrisco): siamo nell'ambito di presunzioni non corroborate da alcun elemento di prova, come si è detto più sopra. La categoria dei rotabili ferroviari occupa un posto di assoluto rilievo anche nel più recente rapporto RENAM. Tale categoria comprende tuttavia solo mansioni estranee al facchinaggio: saldatori, meccanici, manutentori, carpentieri, montatori, demolitori, carrozzieri, ecc. Al proposito, riporto integralmente la sezione del RENAM dedicata al “Materiale rotabile Ferroviario”.
18
19
Quanto alla stazione di Bologna, non ho reperito nel Rapporto RENAM i riferimenti che il Per_ dott. descrive. La stazione è citata solo relativamente alle Officine Grandi Riparazioni, dove senza dubbio si verificarono moltissime esposizioni massive, senza che ciò abbia mai riguardato il
Per_1 A questo punto, quali conclusioni si possono trarre? La prima è l'assenza di informazioni chiare e sufficientemente esaustive sulle fonti di contaminazione che si presume abbiano interessato il lavoratore, che non fu mai occupato nelle officine (riparazioni, manutenzioni) né sulla massicciata, né ebbe occasione di entrare in contatto con strutture contenenti amianto, danneggiate, manipolate o assemblate. La presunzione che il lavoratore sia stato esposto ad amianto quando si trovava nelle vicinanze o sui carri merci o sui bagagliai;
o quando si verificò l'attentato del 2 agosto;
oppure, semplicemente, inalando fibre provenienti dalla massicciata e dai binari, restano, appunto, congetture prive di sufficiente valore indiziario. Ne deriva che le ipotesi formulate dalla parte ricorrente non sono validate da un ragionevole grado di probabilità né da indagini ambientali in grado di confermare e quantificare la presenza di fibre aerodisperse nei numerosi ambienti in cui lavorò il In pratica, si Per_1 afferma che egli fu esposto all'amianto per il solo fatto di operare nell'ambito e nelle pertinenze delle ferrovie, senza la dimostrazione che egli abbia effettuato alcuna fra le operazioni effettivamente e concretamente fonte di rischio accertato. Certo, è possibile che il lavoratore abbia comunque contratto la patologia in seguito all'assorbimento del cancerogeno in ambiente di lavoro, ma la probabilità è senz'altro inferiore allo standard epistemico richiesto per una dimostrazione sufficientemente rigorosa, che vada oltre il criterio dell'in dubio, pro misero. In altri termini: non si nega affatto la possibilità che il mesotelioma sviluppato dal Per_1 sia di origine lavorativa, ma il grado di probabilità emergente dai dati disponibili non basta a
20 stabilire un differenziale sufficiente rispetto alla probabilità di un'origine non lavorativa della malattia. D'altra parte, le lacune dimostrative, l'estrema incertezza di alcuni dati o la stessa grave carenza di informazioni erano risultati evidenti già dalla CTU di primo grado e, rispetto a questa, non sono emersi elementi informativi nuovi rispetto a quelli già discussi in tale sede… Bibliografia.
[...] ;91(1):46-52. CP_10
[Measurement of airborne asbestos fibers on railroad rolling stock] L P , , M , E P Per_7 Per_8 Persona_9 Per_10 Per_11 Per_12 Per_13 Traduzione dell'Abstract: Nel febbraio 1995, il Dipartimento della Salute delle Ferrovie Italiane ha istituito un gruppo di studio speciale per valutare l'efficacia delle misure adottate contro i rischi legati alla presenza di amianto nel materiale rotabile attualmente in uso sulla rete ferroviaria. Il gruppo ha stabilito procedure specifiche per il campionamento e l'analisi, basate sui criteri fissati per gli edifici civili nel Decreto Ministeriale del 6/9/94, successivamente applicato ai veicoli ferroviari dal Decreto Ministeriale del 26/10/95. Con queste procedure, il gruppo di studio ha effettuato studi ambientali tramite corse di prova programmate dai Dipartimenti Tecnici delle Ferrovie, su treni composti da diversi tipi di veicoli. Sono stati studiati veicoli isolati, completamente o parzialmente disisolati e originariamente non isolati. I campioni sono stati analizzati tramite microscopia elettronica a scansione (SEM) con spettroscopia a dispersione di energia X (EDXS) effettuata da laboratori pubblici altamente qualificati (ISPESL— Istituto Nazionale per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, ARPA— Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, CRA— Regione Veneto, Dipartimenti Universitari). In totale, dall'inizio del programma fino a settembre 1998, sono stati esaminati 1464 campioni in 170 corse di prova su 619 veicoli ferroviari. Questi includevano 83 locomotive, 83 elettrotreni e 453 carrozze. I risultati hanno mostrato che oltre il 99% dei campioni presentava concentrazioni di fibre inferiori a 2 fibre/litro, valore fissato dalla legge per edifici e veicoli ferroviari al fine di qualificarsi per lo stato di decontaminazione efficace. Valori superiori a 2 fibre/litro sono stati riscontrati in soli 4 veicoli, che sono stati ritirati o bloccati per ulteriori controlli. Per precauzione, anche 18 veicoli nei quali sono state trovate concentrazioni superiori a 1 ma inferiori a 2 fibre/litro sono stati bloccati e il loro ritorno in servizio è stato posticipato fino a ulteriori controlli e analisi che mostrino concentrazioni inferiori a 1 fibra/litro. Le analisi ambientali effettuate fino ad oggi indicano una situazione complessiva paragonabile a quella riscontrata generalmente nell'ambiente, senza alcuna fonte di dispersione di amianto. La sorveglianza e le indagini sono ancora in corso per raggiungere gli obiettivi del programma di sicurezza istituito dalle Ferrovie Italiane per garantire salute e protezione ambientale.
CP_10 1993 May-Jun;84(3):193-200. M Menegozzo, S Belli, C Bruno, V Canfora, A Costigliola, P Di Cintio, L Di Liello, M Grignoli, F Palumbo, P Sapio, et al.
[Mortality due to causes correlatable to asbestos in a cohort of workers in railway car construction]”.
4.3. Le conclusioni rese dall'ausiliario (“A questo punto, quali conclusioni si possono trarre? La prima è l'assenza di informazioni chiare e sufficientemente esaustive sulle fonti di contaminazione che si presume abbiano interessato il lavoratore, che non fu mai occupato nelle officine (riparazioni, manutenzioni) né sulla massicciata, né ebbe occasione di entrare in contatto con strutture contenenti amianto, danneggiate, manipolate o assemblate. La presunzione che il lavoratore sia stato esposto ad amianto quando si trovava nelle vicinanze o sui carri merci o sui bagagliai;
o quando si verificò l'attentato del 2 agosto;
oppure, semplicemente, inalando fibre provenienti dalla massicciata e dai binari, restano, appunto, congetture prive di sufficiente valore indiziario. Ne deriva che le ipotesi
21 formulate dalla parte ricorrente non sono validate da un ragionevole grado di probabilità né da indagini ambientali in grado di confermare e quantificare la presenza di fibre aerodisperse nei numerosi ambienti in cui lavorò il In Per_1 pratica, si afferma che egli fu esposto all'amianto per il solo fatto di operare nell'ambito e nelle pertinenze delle ferrovie, senza la dimostrazione che egli abbia effettuato alcuna fra le operazioni effettivamente e concretamente fonte di rischio accertato. Certo, è possibile che il lavoratore abbia comunque contratto la patologia in seguito all'assorbimento del cancerogeno in ambiente di lavoro, ma la probabilità è senz'altro inferiore allo standard epistemico richiesto per una dimostrazione sufficientemente rigorosa, che vada oltre il criterio dell'in dubio, pro misero. In altri termini: non si nega affatto la possibilità che il mesotelioma sviluppato dal sia di origine lavorativa, ma il grado di probabilità Per_1 emergente dai dati disponibili non basta a stabilire un differenziale sufficiente rispetto alla probabilità di un'origine non lavorativa della malattia. D'altra parte, le lacune dimostrative, l'estrema incertezza di alcuni dati o la stessa grave carenza di informazioni erano risultati evidenti già dalla CTU di primo grado e, rispetto a questa, non sono emersi elementi informativi nuovi rispetto a quelli già discussi in tale sede…”) danno evidentemente conto dell'assenza di riscontri che consentano di affermare che lo svolgimento dell'attività lavorativa e la presenza in quegli stessi luoghi abbiano comportato, a monte, l'esposizione alle fibre di amianto, non essendovi differenziale sufficiente rispetto alla probabilità di un'origine non lavorativa della malattia, il tutto a considerare l'inutilità che avrebbe, secondo il c.t.u., l'espletamento di una consulenza ambientale, in ragione del tempo trascorso e delle intervenute modificazioni dei luoghi e delle attrezzature di possibile interesse.
Ed è evidente che non è utile all'appellante quanto dichiarato dalla teste
, che ha riferito al più di mansioni svolte e di luoghi, dichiarando di non Tes_1 aver mai visto lavorare il prevalendo allora le specifiche considerazioni Per_1 tecniche su luoghi e mansioni riferite dall'ausiliario.
4.4. È evidente che l'esito cui è giunto l'ausiliario si muove su una linea ricostruttiva che corrisponde ai criteri adottati in via ormai consolidata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di patologie tabellate ad origine multifattoriale, in relazione alle quali l'intervento dell' è subordinato CP_1 all'idoneità causale o concausale della lavorazione assegnata a sviluppare la malattia, con l'eccezione del solo fattore extralavorativo di esclusiva incidenza, in presenza del quale la tutela antinfortunistica non può essere riconosciuta.
Precisamente, come ha recentemente chiarito Cass., 30.7.2025, n. 21952,
“poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41
22 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente
(Cass. 2523/2020 cit.)”.
Secondo quanto illustrato da Cass., 14.5.2025, n. 12972, “quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo parimenti indicato in tabella (ord. n.
13024/2017); nelle tabelle previste dall'art. 3 del D.P.R. n. 1124/1965, che costituiscono il catalogo delle patologie ad eziologia professionale presunta (ord.
8416/2018), rileva un riparto di onere probatorio in base al quale resta a carico dell'ente dimostrare l'insussistenza del nesso causale, fermo restando che lo svolgimento dell'attività lavorativa inclusa nella tabella è già riconosciuta nociva.
Ed ancora (sent. n. 23653/2016), dalla presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato deriva l'onere a carico di di provare la dipendenza da una causa extralavorativa oppure il CP_1 fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia…
E giova richiamare il principio altre volte espresso (sent. n. 205120/2015 e n. 17635/16) secondo il quale in presenza di malattie tabellate, opera la presunzione di eziologia professionale che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell , dell'inesistenza del nesso eziologico, CP_1 che può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai suoi tempi di esposizione e di manifestazione…
9.2 - In applicazione del predetto principio di presunzione d'origine e del riparto di onere probatorio, deriva anche che in caso di malattie multifattoriali occorre una probabilità qualificata di una diversa fonte di rischio;
in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio (cfr. ord. 39118/2021), nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale “il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile,
23 nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 10097 del
2015 e Cass. n. 736 del 2018)".
5. L'appello non merita quindi accoglimento.
Le spese di lite del grado si compensano, sussistendo evidenti ragioni gravi ed eccezionali legate all'elevata complessità degli accertamenti, al necessario ricorso alla consulenza tecnica alla luce delle incongruità presenti nell'elaborato disposto in primo grado.
Possono ripartirsi in parti uguali tra le parti anche le spese delle tre consulenze tecniche (e dell'ausiliario specialista del c.t.u.), con la motivazione per cui le stesse sono state disposte nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (v. Cass., 8.9.2005, n. 17953;
10.6.2020, n. 11068).
Occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese di lite del grado;
pone in via definitiva a carico delle parti, ripartendole in parti uguali, le spese della c.t.u., liquidata separatamente;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, de dovuto.
Così deciso in Bologna l'11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marella Angelini
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass., 13.12.2021, n. 39751: “… ai fini dell'operatività della tutela assicurativa per la giurisprudenza - anche costituzionale (Corte. Cost. 206 del 19/74) - è sufficiente il rischio ambientale (cfr. Cass. SU 13025 del 2006; Cass. n. 15865 del 2003, Cass. n. 6602 del 2005, Cass. n. 3227 del 2011); ovvero che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente e direttamente addetto alle stesse mansioni nocive”. 2 V. la Lista 1, Gruppo 6 – Tumori professionali nell'Allegato al Decreto Ministeriale del 10 giugno 2014 “Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni” in GU Serie Generale n. 212 del 12.9.2014), ove si correla “ e altri Pt_2 minerali contenenti fibre di asbesto” al “ ”. Controparte_6 3 V. ex multis Cass., 14.5.2025, n. 12972. 4 Si veda la pubblicazione dell'ISS: “Inquinamento da asbesto negli ambienti di vita”, che prende in esame la problematica della diffusione ambientale dell'asbesto e dell'esposizione della popolazione generale. 5 Non sono riuscito a reperire dati epidemiologici che indichino un maggiore sviluppo di mesoteliomi nei soggetti che furono presenti in Stazione Centrale dopo l'attentato per più giorni (pompieri, forze dell'ordine, soccorritori, addetti allo sgombero delle macerie, trasportatori, specialisti incaricati delle indagini, sanitari) 6 Grassetto aggiunto 7 Rifiuti bollettino di informazione normativa - Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994 - ISSN 2499-0949 ReteAmbiente S.r.l., Viale Sabotino 24, 20135 Milano