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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 73/2022 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 73 del Reg. Gen. dell'anno 2022, e vertente tra l'appellante
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Attilio Cotroneo del Foro di Reggio Calabria, e (C.F.: Parte_2 [...]
), rappresentato e difeso dall'avvocata Alessandra Guarnaccia del Foro di C.F._2
Roma).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, con atto iscritto il primo febbraio 2022 – l'appellante abbia proposto appello avverso la sentenza n. 1140/21, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e pubblicata in data
9 agosto 2021 (e resa a definizione della causa iscritta al numero 470/2020), chiedendo d'annullare o riformare la sentenza impugnata, e sul presupposto della ritenuta inammissibilità, nullità e illegittimità dell'atto di precetto opposto.
3. Detto quanto sopra, è necessario constatare come nessuna parte abbia presenziato all'udienza (cartolare) del 19 dicembre 2024: di talché, la causa veniva rinviata d'ufficio all'udienza del 23 gennaio 2025 (comunque sostituita mediante il deposito di note scritte), e parimenti disertata da appellante e appellato.
4. Nella specie, pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, data l'inattività processuale di tutte le parti ivi coinvolte.
p.q.m.
la Sezione civile della Corte d'Appello di Reggio Calabria, come sopra composta, pronunciando definitivamente sull'appello introdotto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 1140/21 emessa dal Tribunale di Reggio Parte_2
Calabria, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio d'appello;
- dichiara non doversi provvedere sulle spese processuali del secondo grado di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
2
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 73 del Reg. Gen. dell'anno 2022, e vertente tra l'appellante
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Attilio Cotroneo del Foro di Reggio Calabria, e (C.F.: Parte_2 [...]
), rappresentato e difeso dall'avvocata Alessandra Guarnaccia del Foro di C.F._2
Roma).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, con atto iscritto il primo febbraio 2022 – l'appellante abbia proposto appello avverso la sentenza n. 1140/21, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e pubblicata in data
9 agosto 2021 (e resa a definizione della causa iscritta al numero 470/2020), chiedendo d'annullare o riformare la sentenza impugnata, e sul presupposto della ritenuta inammissibilità, nullità e illegittimità dell'atto di precetto opposto.
3. Detto quanto sopra, è necessario constatare come nessuna parte abbia presenziato all'udienza (cartolare) del 19 dicembre 2024: di talché, la causa veniva rinviata d'ufficio all'udienza del 23 gennaio 2025 (comunque sostituita mediante il deposito di note scritte), e parimenti disertata da appellante e appellato.
4. Nella specie, pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, data l'inattività processuale di tutte le parti ivi coinvolte.
p.q.m.
la Sezione civile della Corte d'Appello di Reggio Calabria, come sopra composta, pronunciando definitivamente sull'appello introdotto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 1140/21 emessa dal Tribunale di Reggio Parte_2
Calabria, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio d'appello;
- dichiara non doversi provvedere sulle spese processuali del secondo grado di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
2