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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 12/06/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1485/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1485/2022 promossa da:
, C.F. , già corrente in Enna, CP_1 Parte_1 P.IVA_1
piazza Garibaldi n. 1, in persona dei Curatori dott. e dott. , Controparte_2 CP_3 Parte_2
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Luca Perricone e
Giuseppe Angelo Rizzo;
-attore;
contro
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_4 P_
C.so Umberto n. 231, C.F.. IVA , rappresentato e difeso dall' avv. Antonino Benintende;
P.IVA_2
-convenuto;
OGGETTO
pagina 1 di 14 Obbligazioni pecuniarie, adempimento, arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “1) ammettersi CTU contabile al fine di verificare la esatta quantificazione dell'importo
ancora dovuto dal convenuto alla società fallita. 2) ammettersi la prova per testi sui capitoli e P_
con i testi indicati nella memoria istruttoria del 06.09.2023; 3) disporre l'ordine di esibizione nei
confronti del Comune di di tutte le contestazioni effettuate tra il 2010 ed il 2017 in relazione P_
ai disservizi lamentati per le attività di raccolta effettuate dalla 4) nel merito Parte_1
accogliere la domanda così come proposta con l'atto di citazione”, di seguito le conclusioni formulate in citazione: “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) in via principale: condannare il
al pagamento in favore della Controparte_4 Parte_3
della somma di € 6.004.170,77 quale corrispettivo delle fatture ancora non pagate, oltre
[...]
interessi moratori dall'atto di diffida e messa in mora al soddisfo;
2) in via subordinata condannare il
a titolo di arricchimento senza causa, al pagamento al pagamento in favore Controparte_4
della della somma di € 6.004.170,77, quale Parte_3
saldo dei costi sostenuti dalla società per l'espletamento del servizio, oltre interessi moratori dal
giorno dall'atto di diffida e messa in mora al soddisfo.”.
Parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Enna: • Preliminarmente e pregiudizialmente:
accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione sulle somme richieste come in narrativa esposto per
i tre punti dedotti;
dichiarare la incompetenza del Giudice adito, in favore del Tribunale delle Imprese
di Palermo. Nel merito in accoglimento dei motivi sopra dedotti: accertare e dichiarare la mala gestio
degli amministratori p.t. di e la loro diretta responsabilità; accertare e dichiarare l'assenza Pt_3
assoluta di una corretta contabilità in rapporto alla conclamata mancanza dei bilanci a partire dal
pagina 2 di 14 conduzione amministrativa e contabile della società accertare e dichiarare la Parte_1
violazione delle regole civilistiche sulla ripartizione dei passivi in capo ai soci che non deve superare
la soglia economica del capitale sociale conferito di €. 1.050.000,00 versato;
dichiarare l'assenza
assoluta di concertazione delle tariffe;
dichiarare l'assenza assoluta dei contratti tra ed il Pt_3
Comune di;
dichiarare che nulla è dovuto per il principio della sussistenza, ope legis;
P_
dichiarare che nulla è dovuto per il principio dell'indebito arricchimento;
dichiarare non dovuti gli
interessi e la rivalutazione per assenza di dovuto;
accertare e dichiarare che il Controparte_4
ha versato le somme dovute negli anni in osservanza al deliberato Comunale Consiliare;
per l'effetto
delle superiori deduzioni ed eccezioni dichiarare che nulla è dovuto rigettando la domanda attrice
essendo infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti . Con vittoria delle spese, competenze ed
onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, la ha convenuto in Parte_3
giudizio il chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 6.004.170,77 Controparte_4
quale corrispettivo residuo -rispetto a quanto già pagato- dei costi che la società Parte_3
avrebbe sostenuto per eseguire, nel territorio del convenuto, i servizi legati al
[...] P_
ciclo dei rifiuti secondo gli accordi intercorsi tra le parti e in forza dei provvedimenti normativi che hanno disciplinato la materia;
in subordine, il Fallimento attore ha richiesto la condanna del medesimo ente a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per aver fruito dei servizi legali al ciclo dei rifiuti in assenza di valido accordo negoziale.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: a) che in forza del Decreto del Commissario
Straordinario Emergenza Rifiuti del 19 aprile 2001 (in GURS n. 29 del 6 giugno 2001, allegato 2
Decreto Commissariale n. 208 del 19 aprile 2001), il Comune di è stato inserito unitamente P_
ad altri comuni nell'ambito territoriale della Provincia di Enna denominato EN1; b) che i comuni della pagina 3 di 14 provincia di Enna ricompresi nell'ambito territoriale ottimale denominato EN1, in data 31 dicembre
2002, hanno costituito la società per azioni con lo scopo di assicurare la gestione Parte_1
unitaria ed integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, ed hanno trasferito alla stessa le competenze in materia di rifiuti;
c) che a far data dal 2003, il servizio di raccolta del rifiuti dei Comuni
della Provincia di Enna, tra i quali, per quanto di interesse, il Comune di , è stato espletato da P_
, la quale, con cadenza mensile, ha emesso fatture per la prestazione dei Parte_3
servizi resi in favore del convenuto, parte delle quali non sono state pagate;
d) che pertanto il P_
è debitore nei confronti dell'ora fallita della Controparte_4 Parte_3
somma di € 6.004.170,77, quale somma residua dell'importo delle fatture che la società Parte_1
ha emesso per l'esecuzione dei servizi legati al ciclo dei rifiuti nel territorio di .
[...] P_
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato la domanda formulando, in rito, eccezione P_
di incompetenza del Tribunale di Enna in favore della competenza del Tribunale Sezione Specializzata
per le Imprese di Palermo. Sempre in rito, il ha formulato eccezione di difetto di P_
legittimazione della curatela alla proposizione del presente giudizio, deducendo la carenza dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi degli artt. 25 e 31 LF:
Nel merito, il ha negato l'esistenza del credito ex adverso azionato deducendo, Controparte_4
tra le altre cose, che le somme pretese dalla curatela si riferiscono a servizi mai resi. Rispetto a tali
CP_ servizi, in particolare, l' convenuto ha eccepito l'inadempimento e dedotto di aver provveduto da sé, con propri mezzi e risorse, alla gestione dei rifiuti, viste le carenze del servizio espletato dalla società poi fallita.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., c. 6 nn. 1, 2 e 3, il fascicolo subiva taluni rinvii a seguito del trasferimento del giudice originariamente titolare dello stesso. Quindi, pervenuto il fascicolo allo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità istruttorie, il Tribunale ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
pagina 4 di 14 Indi, con ordinanza del 19.2.2025 (resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito
Infondata è l'eccezione formulata da parte convenuta, secondo cui la curatela attrice avrebbe introdotto il giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato prevista dagli artt. 25 e 31 LF.
La curatela, difatti, ha allegato: i) il provvedimento con il cui il g.d., sostituendosi al comitato dei creditori in applicazione dell'art. 41 LF, ha approvato il programma di liquidazione e contestualmente autorizzato gli atti conformi, specificando altresì -in seno al medesimo provvedimento- la previsione di recupero dei crediti mediante avvio di azioni di merito, con rinvio al programma di liquidazione contestualmente approvato (v. doc. B allegato all'atto di citazione).; ii) lo stralcio del programma di liquidazione in questione, nella parte contenente l'indicazione dei crediti vantati dalla società fallita nei confronti del Comune di (v. doc. C allegato all'atto di citazione). P_
È infondata altresì l'eccezione di incompetenza formulata dall'ente convenuto, il quale sostiene la competenza del Tribunale di Palermo- Sezione Specializzata in materia di Imprese.
Segnatamente, l'eccezione è argomentata dal convenuto facendo riferimento all'art. 3 comma 2, lett. a)
del d.lgs. 27/6/2003 n.168, il quale riserva alla competenza inderogabile per materia delle Sezioni
Specializzate in materia di Impresa le controversie aventi ad oggetto i rapporti societari, nonché all'art.
art. 3 comma 2 lettera f) de medesimo d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168, il quale assegna alla competenza funzionale delle Sezioni Specializzate in materia di impresa tutte le controversie relative ad appalti di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.
Entrambi i profili risultano infondati. pagina 5 di 14 Sotto il primo profilo, basti rilevare che la controversia in esame non attiene a rapporti societari,
avendo agito parte attrice non già pretendendo il versamento di quanto dovuto dal convenuto a titolo di quota sociale o comunque in ragione del rapporto di società lamentando la violazione di tale rapporto,
sibbene pretendendo dal convenuto quanto dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in suo favore. In altri termini il è stato citato in giudizio come fruitore delle prestazioni. Controparte_4
Quanto al secondo profilo, va evidenziato che non risulta in alcun modo provata la c.d. rilevanza comunitaria del contratto sotteso alle prestazioni asseritamente rese. In disparte il fatto che è lo stesso che, contraddittoriamente, nega l'esistenza di un valido contratto, va anche rilevato che non P_
esistendo prova del preciso ammontare del corrispettivo dovuto (né degli originari impegni), non può
dirsi che la controversia sub iudice giunga alla soglia di rilevanza comunitaria.
Nel merito
Decisione sulla base della ragione più liquida
La controversia può essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31), costituita dalla carente prova dell'an
delle prestazioni per cui è domandato il corrispettivo, nonché del quantum del corrispettivo stesso.
L'art. 2697 c.c. prevede espressamente che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i
fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio, è il creditore a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato.
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
pagina 6 di 14 E invero, quantunque la curatela attrice abbia precisato la fonte dell'asserito diritto di credito evidenziando che era tenuta ad eseguire i servizi di gestione integrale dei rifiuti in Parte_1
favore dei Comuni sulla base della normativa regionale (la quale prevedeva che “per la quota di
propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al
fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente
alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di
spesa con adeguata dotazione”), e che, dunque, l'obbligo di pagamento dei servizi resi ai comuni consorziati trovava la sua fonte, prima ancora che negli accordi intercorsi tra le parti, nelle norme legislative e regolamentari che imponevano all'ente pubblico la compartecipazione al bilancio della società d'ambito, con obbligo di provvedere alla copertura dei relativi costi, la stessa attrice non ha tuttavia provato i servizi resi né l'entità degli stessi, limitandosi a versare in atti mastrini contabili e fatture che, anche a fronte delle contestazioni di controparte, non possono assurgere a prova del credito vantato.
Occorre rilevare, segnatamente, che la giurisprudenza -condivisibilmente- ritiene, con riferimento alla fattura commerciale, che si tratti di atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte
creditoris. Tale atto, pertanto, non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito,
che, proprio per tal motivo dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi: “La fattura
commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare
documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a
contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra
parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la
sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché
annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera
della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare
pagina 7 di 14 un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre
nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della
prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto,
tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali
dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, la Suprema Corte è concorde nel ritenere che: “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto
ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio
di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti
formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse
indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an
o sul quantum del credito vantato in giudizio» (così, Cass. 28/05/2019, n. 14473; v. anche Cass. 24
luglio 2000, n. 9685, 25, nonché, per una pronuncia risalente, Cass. 1988, n. 6343).
Né la prova del credito asseritamente vantato la si può desumere dai mastrini contabili prodotti in giudizio dalla curatela.
Sul punto, va detto che è vero che l'art. 2710 c.c., ai sensi del quale “I libri bollati e vidimati nelle
forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti
inerenti all'esercizio dell'impresa”, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento nel quale il curatore sia succeduto nella stessa posizione del fallito (C.
28299/2005); tuttavia, non ci si può esimere dal rilevare quanto segue.
Anzitutto, non può affermarsi che i mastrini contabili prodotti in giudizio da parte attrice integrino i libri cui fa riferimento l'art. 2710 c.c.; si noti, tra l'altro che né v'è prova della regolare tenuta degli stessi né v'è prova della relativa vidimazione. In secondo luogo, la disposizione richiamata non pare pagina 8 di 14 applicabile al caso di specie ove parte convenuta non può qualificarsi quale imprenditore, ma quale fruitore (ex lege) del servizio erogato dall'attrice.
Soprattutto, e in ogni caso, va rilevato che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, di talché, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (v. Cass. 2012 n.13669; Cass. 2011 n. 26216, secondo cui “Le scritture
contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che
le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi
dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., la cui valutazione, se congruamente motivata, è
insindacabile in sede di legittimità”; nonché, nella giurisprudenza di merito Trib. Nola, 7.1.2021 n. 27,
in De Jure;
Trib. Nocera Inferiore 14.8.2019 n. 933, in De Jure).
Nella specie, a fronte delle sole fatture e mastrini contabili prodotti in giudizio, della contestazione di parte convneuta in ordine sia allo svolgimento delle prestazioni indicate in seno a tali documenti che alla quantificazione dei relativi costi, non v'è modo di ritenere provato il credito vantato da parte attrice mediante il richiamo all'art. 2710 c.c.
Non vale in tal senso invocare i pagamenti eventualmente eseguiti dal convenuto giacché gli P_
stessi nulla hanno da dire rispetto all'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle pagate ovvero in ordine ai maggiori costi delle prestazioni eseguite rispetto a quanto pagato.
A tal proposito, vale la pena evidenziare che non appare cogliere nel segno l'eccezione formulata da parte attrice, secondo cui l'ente convenuto avrebbe ammesso l'esistenza almeno parziale del debito affermando, senza provarlo, di aver pagato per i servizi effettivamente ricevuti. Difatti, è la stessa parte pagina 9 di 14 attrice ad affermare, in citazione, che “il si è reso parzialmente inadempiente nei Controparte_4
confronti della società d'ambito pagando solo in parte il corrispettivo dei servizi ricevuti e rimanendo
debitore della complessiva somma di € 6.004.170,77,”, sì che la prova di pagamenti avvenuti nel corso del rapporto intercorso tra le parti non occorre, trattandosi di circostanza pacifica. Ciò che è
controverso, invece, è se la società ora fallita abbia svolto le prestazioni sottese alle fatture indicate.
Aggiungasi che nemmeno appare militare nel senso indicato da parte attrice la specifica contestazione del quantum operata dalla convenuta (cfr. pag 35 let F. comparsa di costituzione). In seno a tale contestazione1 non è dato evincere, infatti, alcun riconoscimento delle prestazioni per cui è causa eseguite dalla società ora fallita.
Si noti, ancora, che in citazione non si rinviene una specifica descrizione delle prestazioni non pagate e che né i mastrini contabili né le fatture indicano con precisione il tipo e la quantità di servizi resi, di 1 “Ai fini di maggiore specificazione sul quantum, per onere di difesa ed in contestazione, va detto che: anno 2010 si contestano tutte le fatture di dare, specificando che già a marzo, per tre mesi di presunta erogazione del servizio Pt_3 fattura €. 1.495.000,00, in contraddizione con gli altri mesi ove la stessa ha fatturano una spesa di €. 90.000,00 circa mensile. Ebbene per il 2010 il ha versato €. 1.011.842,00; ergo si contesta l'importo a debito di €. 1.990.363,42. P_ anno 2011 si contestano tutte le fatture di dare, specificando che già a maggio, per cinque mesi di presunta erogazione del servizio fattura €. 2.500.000,00 circa, in contraddizione con gli altri mesi ove fattura una spesa di €. 90.000,00 Pt_3 circa mensile. Ebbene per il 2011 il ha versato €. 1.580.000,00 circa;
ergo si contesta l'importo a debito di €. P_ 2.943.522,59. anno 2012 si contestano tutte le fatture di dare, specificando che le stesse non hanno discrasie macroscopiche come negli anni precedenti;
infatti hanno una media mensile di €. 94.500,00. Ebbene, per il 2012 il P_ ha versato la somma di €. 2.200.000,00 circa in anticipazione di parte di somma, più dell'importo dovuto;
ergo si contesta l'importo a debito di €. 2.390.764,67. anno 2013 si contestano tutte le fatture di dare, specificando, anche in questo caso, che le fatture non hanno discrasie macroscopiche come negli anni precedenti;
infatti hanno una media mensile di €. 116.500,00. Ebbene per il 2013 il ha versato €. 1.300.000,00 circa;
ergo si contesta l'importo a debito di €. P_ 3.426.014,60. anno 2014 si contestano tutte le fatture di dare, specificando che le fatture non hanno discrasie macroscopiche come negli anni precedenti;
infatti hanno una media mensile di €. 116.000,00, tranne la fattura 455 di €. 630.806,09 fuori da ogni logica matematica. Ebbene per il 2014 il ha versato €. 1.200.000,00 circa;
ergo si P_ contesta l'importo a debito di €. 4.297.240,95. anno 2015 si contestano tutte le fatture di dare, specificando che le fatture non hanno discrasie macroscopiche come nei primi anni;
infatti riportano una media mensile di €. 98.000,00.Ebbene per il 2015 il ha versato €. 323.884,42, recuperando la somma in più versata nell'anno 2012; inoltre lo stesso Comune P_ ha erogato direttamente delle somme per carburante e stipendi di personale comandato ed ha subito pignoramenti mobiliari presso terzi derivati da mancati pagamenti da parte di ergo si contesta l'importo a debito di €. Pt_3 5.155.894,47. anno 2016 si contestano tutte le fatture di dare, specificando che le stesse non hanno discrasie macroscopiche come negli anni iniziali;
infatti hanno una media mensile di €. 90.000.00, Ebbene per il 2016 il ha P_ versato €. 429.000,00 circa, perché la rimanente somma è stata versata direttamente dall'Ente con pagamento di maestranze, carburante e stipendi di personale, ed inoltre ha subito parecchi pignoramenti mobiliari presso terzi in capo ad
ergo si contesta l'importo a debito di €. 5.761.021,09. anno 2017 si contestano tutte le fatture di dare, Pt_3 specificando che le fatture non hanno discrasie macroscopiche come negli iniziali;
infatti hanno una media mensile di €. 80.000.00. Ebbene per il 2017 il ha versato €. 65.000,00 per 4 mesi in quanto la Regione ha versato direttamente P_ delle somme in aiuto ed inoltre il ha erogato direttamente delle somme per carburante, stipendi di personale, ed ha P_ subito pignoramenti mobiliari;
ergo si contesta l'importo a debito di €. 6.004.170,77”. pagina 10 di 14 modo che, per un verso, è impedito alla parte convenuta di formulare contestazioni precise e specifiche,
diverse da quella dell'inesistenza delle prestazioni e comunque del difetto di qualsiasi prova in ordine alla quantificazione economica delle stesse mentre, per altro verso, a colmare tale genericità
dell'assunto attoreo non è stato efficacemente articolato alcun mezzo istruttorio idoneo a provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni sottese alle fatture, il tipo di prestazioni concretamente svolte,
l'effettivo valore economico delle stesse.
L'unica circostanza certa può dirsi, in definitiva, quella per cui se è vero che l'or fallita società ha eseguito prestazioni in favore dell'ente convenuto, è vero anche che l'ente in questione ha corrisposto somme per le prestazioni ricevute;
non è invece in alcun modo accertato l'an e il quantum dello svolgimento di prestazioni ulteriori e, precisamente, delle prestazioni per cui ora agisce la curatela.
Sul punto, occorre ribadire il rigetto della prova per testimoni formulata dalla curatela attrice.
Questo il capitolato che parte attrice ha formulato e che è già stato rigettato: “Vero è che tra il 2010 ed
il maggio 2017 personale della società con propri mezzi ed attrezzature, ha Parte_1
quotidianamente svolto i servizi di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale ”. P_
Appare di tutta evidenza che: i) l'articolato si riferisce a un lasso di tempo eccessivamente ampio;
ii)
l'articolato è generico anche nella sostanza, poiché non vengono specificate analiticamente le prestazioni eseguite, di modo che anche una risposta positiva non sarebbe idonea a conferire certezza alla pretesa attorea sia in punto di an che in punto di quantum.
Da ribadire è altresì l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. riferita a “tutte le contestazioni
effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi lamentati per le attività di raccolta effettuate
dalla trattandosi di documentazione irrilevante ai fini della decisione alla luce di Parte_1
quanto si è sin qui rilevato.
Va dato atto, ancora, della natura evidentemente esplorativa della c.t.u. contabile richiesta da parte attrice, la quale non potrebbe in alcun modo fornire la prova dell'esecuzione delle prestazioni da parte pagina 11 di 14 della società né del valore economico delle stesse. Sarebbe stato onere dell'attrice Parte_1
dimostrare le specifiche prestazioni asseritamente rimaste impagate;
solo in tal caso, per quantificarne il valore, si sarebbe potuto -al limite- provvedere a nominare un consulente tecnico.
Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attrice non consente di accogliere la domanda principale imponendone, invece, il rigetto.
Parte attrice, per il caso di rigetto della domanda fondata sul rapporto negoziale o comunque sugli obblighi ex lege incombenti sulla convenuta, ha formulato una subordinata domanda di arricchimento senza causa.
Ora, posto che la domanda principale proposta da parte attrice, avente quale causa petendi
l'obbligazione legale del di corrispondere i costi del servizio di gestione del ciclo rifiuti in P_
favore della parte attrice e quale petitum la condanna del convenuto al pagamento della somma P_
indicata da essa attrice, è respinta per difetto di prova delle prestazioni rese e comunque del loro valore economico, deve anzitutto rilevarsi che non è consentito all'attrice stessa richiedere, in via subordinata,
la condanna di parte convenuta al pagamento lamentando l'arricchimento senza titolo di quest'ultima configurando l'azione di arricchimento un rimedio sussidiario non esperibile per eludere gli oneri probatori in capo a chi agisce in giudizio.
In altri termini, il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento sancito, dall'art. 2042 c.c.
comporta, nella fattispecie in esame, l'inammissibilità della domanda in questione.
Difatti, una tale domanda, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale (o fondata su obbligazioni ex lege) articolata in via principale, sarebbe da stimare come ammissibile soltanto qualora la domanda principale sia rigettata per difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui detta domanda principale sia respinta perché sfornita di prove sufficienti al suo accoglimento
(cfr. Cass. Civ. Ord. n. 14944 dell'11/05/2022; da ultimo, sull'argomento, Cass. Sez. Un. 2023 n.
33954).
pagina 12 di 14 Nel caso in esame, in definitiva, dovendosi ritenere che in caso di fruizione dei servizi sussiste l'obbligo legale del comune convenuto al relativo pagamento, non v'è luogo per l'azione di arricchimento ingiustificato: il diritto della parte che ha fornito i servizi alla percezione del corrispettivo trova infatti la propria fonte nella legge (o nel rapporto negoziale ex lege costituito).
In ogni caso, qualora si volesse diversamente opinare, va rilevato che anche la domanda di arricchimento senza causa risulta infondata non essendo state provate le prestazioni integranti l'arricchimento della parte convenuta e, soprattutto, il valore dell'arricchimento e del correlativo impoverimento dell'attrice.
Pertanto, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese
Benchè la causa sia stata decisa sulla base della ragione più liquida, la regolamentazione delle spese di lite non può non tener conto della condotta processuale della parte convenuta vittoriosa. Quest'ultima,
in particolare, ha articolato scritti difensivi non inferiori alle 30 pagine (46 la comparsa conclusionale,
39 la comparsa di costituzione), intrisi di argomentazioni che, in parte, sono infondate e, in parte, sono evidentemente non pertinenti alla controversia in esame.
Dell'infondatezza delle eccezioni di rito si è già detto sopra.
Quanto alle eccezioni di merito, sebbene assorbite nella motivazione del rigetto della domanda, non possono trascurarsi le lunghe pagine scritte dalla convenuta in ordine alla presunta responsabilità per
mala gestio degli amministratori dell'or fallita società attrice, del tutto priva di alcuna rilevanza nella presente sede.
A fronte di ciò si ritiene doveroso procedere a una parziale compensazione delle spese di lite che, per la parte non compensata, in forza del principio della soccombenza, gravano sulla parte attrice.
Tali spese sono liquidate in euro 30.000,00, (d.m. 55/14, scaglione da euro 4.000.001,00 a euro
8.000.000,00, con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità
pagina 13 di 14 della controversia) e compensate per il 20% per le ragioni suddette, di modo che spettano alla parte convenuta euro 24.000,00 a titolo di onorari oltre accessori di legge.
Si precisa, sul punto, che lo scaglione di riferimento è individuato secondo il criterio del “disputatum”
(sul quale si veda Cass. 2021 n. 10984 -ord-, secondo cui “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi
per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione
degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da
quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi
applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla
somma domandata dall'attore (Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553;
Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in
tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda formulata da parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite liquidate in euro
24.000,00 oltre accessori di legge a titolo di onorari.
Così deciso in Enna, il 10 giugno 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2010 al 2017; accertare e dichiarare la inosservanza dello Statuto e delle regole civilistiche sulla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1485/2022 promossa da:
, C.F. , già corrente in Enna, CP_1 Parte_1 P.IVA_1
piazza Garibaldi n. 1, in persona dei Curatori dott. e dott. , Controparte_2 CP_3 Parte_2
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Luca Perricone e
Giuseppe Angelo Rizzo;
-attore;
contro
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_4 P_
C.so Umberto n. 231, C.F.. IVA , rappresentato e difeso dall' avv. Antonino Benintende;
P.IVA_2
-convenuto;
OGGETTO
pagina 1 di 14 Obbligazioni pecuniarie, adempimento, arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “1) ammettersi CTU contabile al fine di verificare la esatta quantificazione dell'importo
ancora dovuto dal convenuto alla società fallita. 2) ammettersi la prova per testi sui capitoli e P_
con i testi indicati nella memoria istruttoria del 06.09.2023; 3) disporre l'ordine di esibizione nei
confronti del Comune di di tutte le contestazioni effettuate tra il 2010 ed il 2017 in relazione P_
ai disservizi lamentati per le attività di raccolta effettuate dalla 4) nel merito Parte_1
accogliere la domanda così come proposta con l'atto di citazione”, di seguito le conclusioni formulate in citazione: “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) in via principale: condannare il
al pagamento in favore della Controparte_4 Parte_3
della somma di € 6.004.170,77 quale corrispettivo delle fatture ancora non pagate, oltre
[...]
interessi moratori dall'atto di diffida e messa in mora al soddisfo;
2) in via subordinata condannare il
a titolo di arricchimento senza causa, al pagamento al pagamento in favore Controparte_4
della della somma di € 6.004.170,77, quale Parte_3
saldo dei costi sostenuti dalla società per l'espletamento del servizio, oltre interessi moratori dal
giorno dall'atto di diffida e messa in mora al soddisfo.”.
Parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Enna: • Preliminarmente e pregiudizialmente:
accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione sulle somme richieste come in narrativa esposto per
i tre punti dedotti;
dichiarare la incompetenza del Giudice adito, in favore del Tribunale delle Imprese
di Palermo. Nel merito in accoglimento dei motivi sopra dedotti: accertare e dichiarare la mala gestio
degli amministratori p.t. di e la loro diretta responsabilità; accertare e dichiarare l'assenza Pt_3
assoluta di una corretta contabilità in rapporto alla conclamata mancanza dei bilanci a partire dal
pagina 2 di 14 conduzione amministrativa e contabile della società accertare e dichiarare la Parte_1
violazione delle regole civilistiche sulla ripartizione dei passivi in capo ai soci che non deve superare
la soglia economica del capitale sociale conferito di €. 1.050.000,00 versato;
dichiarare l'assenza
assoluta di concertazione delle tariffe;
dichiarare l'assenza assoluta dei contratti tra ed il Pt_3
Comune di;
dichiarare che nulla è dovuto per il principio della sussistenza, ope legis;
P_
dichiarare che nulla è dovuto per il principio dell'indebito arricchimento;
dichiarare non dovuti gli
interessi e la rivalutazione per assenza di dovuto;
accertare e dichiarare che il Controparte_4
ha versato le somme dovute negli anni in osservanza al deliberato Comunale Consiliare;
per l'effetto
delle superiori deduzioni ed eccezioni dichiarare che nulla è dovuto rigettando la domanda attrice
essendo infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti . Con vittoria delle spese, competenze ed
onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, la ha convenuto in Parte_3
giudizio il chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 6.004.170,77 Controparte_4
quale corrispettivo residuo -rispetto a quanto già pagato- dei costi che la società Parte_3
avrebbe sostenuto per eseguire, nel territorio del convenuto, i servizi legati al
[...] P_
ciclo dei rifiuti secondo gli accordi intercorsi tra le parti e in forza dei provvedimenti normativi che hanno disciplinato la materia;
in subordine, il Fallimento attore ha richiesto la condanna del medesimo ente a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per aver fruito dei servizi legali al ciclo dei rifiuti in assenza di valido accordo negoziale.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: a) che in forza del Decreto del Commissario
Straordinario Emergenza Rifiuti del 19 aprile 2001 (in GURS n. 29 del 6 giugno 2001, allegato 2
Decreto Commissariale n. 208 del 19 aprile 2001), il Comune di è stato inserito unitamente P_
ad altri comuni nell'ambito territoriale della Provincia di Enna denominato EN1; b) che i comuni della pagina 3 di 14 provincia di Enna ricompresi nell'ambito territoriale ottimale denominato EN1, in data 31 dicembre
2002, hanno costituito la società per azioni con lo scopo di assicurare la gestione Parte_1
unitaria ed integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, ed hanno trasferito alla stessa le competenze in materia di rifiuti;
c) che a far data dal 2003, il servizio di raccolta del rifiuti dei Comuni
della Provincia di Enna, tra i quali, per quanto di interesse, il Comune di , è stato espletato da P_
, la quale, con cadenza mensile, ha emesso fatture per la prestazione dei Parte_3
servizi resi in favore del convenuto, parte delle quali non sono state pagate;
d) che pertanto il P_
è debitore nei confronti dell'ora fallita della Controparte_4 Parte_3
somma di € 6.004.170,77, quale somma residua dell'importo delle fatture che la società Parte_1
ha emesso per l'esecuzione dei servizi legati al ciclo dei rifiuti nel territorio di .
[...] P_
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato la domanda formulando, in rito, eccezione P_
di incompetenza del Tribunale di Enna in favore della competenza del Tribunale Sezione Specializzata
per le Imprese di Palermo. Sempre in rito, il ha formulato eccezione di difetto di P_
legittimazione della curatela alla proposizione del presente giudizio, deducendo la carenza dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi degli artt. 25 e 31 LF:
Nel merito, il ha negato l'esistenza del credito ex adverso azionato deducendo, Controparte_4
tra le altre cose, che le somme pretese dalla curatela si riferiscono a servizi mai resi. Rispetto a tali
CP_ servizi, in particolare, l' convenuto ha eccepito l'inadempimento e dedotto di aver provveduto da sé, con propri mezzi e risorse, alla gestione dei rifiuti, viste le carenze del servizio espletato dalla società poi fallita.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., c. 6 nn. 1, 2 e 3, il fascicolo subiva taluni rinvii a seguito del trasferimento del giudice originariamente titolare dello stesso. Quindi, pervenuto il fascicolo allo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità istruttorie, il Tribunale ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
pagina 4 di 14 Indi, con ordinanza del 19.2.2025 (resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito
Infondata è l'eccezione formulata da parte convenuta, secondo cui la curatela attrice avrebbe introdotto il giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato prevista dagli artt. 25 e 31 LF.
La curatela, difatti, ha allegato: i) il provvedimento con il cui il g.d., sostituendosi al comitato dei creditori in applicazione dell'art. 41 LF, ha approvato il programma di liquidazione e contestualmente autorizzato gli atti conformi, specificando altresì -in seno al medesimo provvedimento- la previsione di recupero dei crediti mediante avvio di azioni di merito, con rinvio al programma di liquidazione contestualmente approvato (v. doc. B allegato all'atto di citazione).; ii) lo stralcio del programma di liquidazione in questione, nella parte contenente l'indicazione dei crediti vantati dalla società fallita nei confronti del Comune di (v. doc. C allegato all'atto di citazione). P_
È infondata altresì l'eccezione di incompetenza formulata dall'ente convenuto, il quale sostiene la competenza del Tribunale di Palermo- Sezione Specializzata in materia di Imprese.
Segnatamente, l'eccezione è argomentata dal convenuto facendo riferimento all'art. 3 comma 2, lett. a)
del d.lgs. 27/6/2003 n.168, il quale riserva alla competenza inderogabile per materia delle Sezioni
Specializzate in materia di Impresa le controversie aventi ad oggetto i rapporti societari, nonché all'art.
art. 3 comma 2 lettera f) de medesimo d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168, il quale assegna alla competenza funzionale delle Sezioni Specializzate in materia di impresa tutte le controversie relative ad appalti di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.
Entrambi i profili risultano infondati. pagina 5 di 14 Sotto il primo profilo, basti rilevare che la controversia in esame non attiene a rapporti societari,
avendo agito parte attrice non già pretendendo il versamento di quanto dovuto dal convenuto a titolo di quota sociale o comunque in ragione del rapporto di società lamentando la violazione di tale rapporto,
sibbene pretendendo dal convenuto quanto dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in suo favore. In altri termini il è stato citato in giudizio come fruitore delle prestazioni. Controparte_4
Quanto al secondo profilo, va evidenziato che non risulta in alcun modo provata la c.d. rilevanza comunitaria del contratto sotteso alle prestazioni asseritamente rese. In disparte il fatto che è lo stesso che, contraddittoriamente, nega l'esistenza di un valido contratto, va anche rilevato che non P_
esistendo prova del preciso ammontare del corrispettivo dovuto (né degli originari impegni), non può
dirsi che la controversia sub iudice giunga alla soglia di rilevanza comunitaria.
Nel merito
Decisione sulla base della ragione più liquida
La controversia può essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31), costituita dalla carente prova dell'an
delle prestazioni per cui è domandato il corrispettivo, nonché del quantum del corrispettivo stesso.
L'art. 2697 c.c. prevede espressamente che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i
fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio, è il creditore a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato.
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
pagina 6 di 14 E invero, quantunque la curatela attrice abbia precisato la fonte dell'asserito diritto di credito evidenziando che era tenuta ad eseguire i servizi di gestione integrale dei rifiuti in Parte_1
favore dei Comuni sulla base della normativa regionale (la quale prevedeva che “per la quota di
propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al
fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente
alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di
spesa con adeguata dotazione”), e che, dunque, l'obbligo di pagamento dei servizi resi ai comuni consorziati trovava la sua fonte, prima ancora che negli accordi intercorsi tra le parti, nelle norme legislative e regolamentari che imponevano all'ente pubblico la compartecipazione al bilancio della società d'ambito, con obbligo di provvedere alla copertura dei relativi costi, la stessa attrice non ha tuttavia provato i servizi resi né l'entità degli stessi, limitandosi a versare in atti mastrini contabili e fatture che, anche a fronte delle contestazioni di controparte, non possono assurgere a prova del credito vantato.
Occorre rilevare, segnatamente, che la giurisprudenza -condivisibilmente- ritiene, con riferimento alla fattura commerciale, che si tratti di atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte
creditoris. Tale atto, pertanto, non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito,
che, proprio per tal motivo dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi: “La fattura
commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare
documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a
contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra
parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la
sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché
annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera
della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare
pagina 7 di 14 un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre
nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della
prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto,
tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali
dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, la Suprema Corte è concorde nel ritenere che: “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto
ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio
di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti
formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse
indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an
o sul quantum del credito vantato in giudizio» (così, Cass. 28/05/2019, n. 14473; v. anche Cass. 24
luglio 2000, n. 9685, 25, nonché, per una pronuncia risalente, Cass. 1988, n. 6343).
Né la prova del credito asseritamente vantato la si può desumere dai mastrini contabili prodotti in giudizio dalla curatela.
Sul punto, va detto che è vero che l'art. 2710 c.c., ai sensi del quale “I libri bollati e vidimati nelle
forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti
inerenti all'esercizio dell'impresa”, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento nel quale il curatore sia succeduto nella stessa posizione del fallito (C.
28299/2005); tuttavia, non ci si può esimere dal rilevare quanto segue.
Anzitutto, non può affermarsi che i mastrini contabili prodotti in giudizio da parte attrice integrino i libri cui fa riferimento l'art. 2710 c.c.; si noti, tra l'altro che né v'è prova della regolare tenuta degli stessi né v'è prova della relativa vidimazione. In secondo luogo, la disposizione richiamata non pare pagina 8 di 14 applicabile al caso di specie ove parte convenuta non può qualificarsi quale imprenditore, ma quale fruitore (ex lege) del servizio erogato dall'attrice.
Soprattutto, e in ogni caso, va rilevato che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, di talché, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (v. Cass. 2012 n.13669; Cass. 2011 n. 26216, secondo cui “Le scritture
contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che
le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi
dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., la cui valutazione, se congruamente motivata, è
insindacabile in sede di legittimità”; nonché, nella giurisprudenza di merito Trib. Nola, 7.1.2021 n. 27,
in De Jure;
Trib. Nocera Inferiore 14.8.2019 n. 933, in De Jure).
Nella specie, a fronte delle sole fatture e mastrini contabili prodotti in giudizio, della contestazione di parte convneuta in ordine sia allo svolgimento delle prestazioni indicate in seno a tali documenti che alla quantificazione dei relativi costi, non v'è modo di ritenere provato il credito vantato da parte attrice mediante il richiamo all'art. 2710 c.c.
Non vale in tal senso invocare i pagamenti eventualmente eseguiti dal convenuto giacché gli P_
stessi nulla hanno da dire rispetto all'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle pagate ovvero in ordine ai maggiori costi delle prestazioni eseguite rispetto a quanto pagato.
A tal proposito, vale la pena evidenziare che non appare cogliere nel segno l'eccezione formulata da parte attrice, secondo cui l'ente convenuto avrebbe ammesso l'esistenza almeno parziale del debito affermando, senza provarlo, di aver pagato per i servizi effettivamente ricevuti. Difatti, è la stessa parte pagina 9 di 14 attrice ad affermare, in citazione, che “il si è reso parzialmente inadempiente nei Controparte_4
confronti della società d'ambito pagando solo in parte il corrispettivo dei servizi ricevuti e rimanendo
debitore della complessiva somma di € 6.004.170,77,”, sì che la prova di pagamenti avvenuti nel corso del rapporto intercorso tra le parti non occorre, trattandosi di circostanza pacifica. Ciò che è
controverso, invece, è se la società ora fallita abbia svolto le prestazioni sottese alle fatture indicate.
Aggiungasi che nemmeno appare militare nel senso indicato da parte attrice la specifica contestazione del quantum operata dalla convenuta (cfr. pag 35 let F. comparsa di costituzione). In seno a tale contestazione1 non è dato evincere, infatti, alcun riconoscimento delle prestazioni per cui è causa eseguite dalla società ora fallita.
Si noti, ancora, che in citazione non si rinviene una specifica descrizione delle prestazioni non pagate e che né i mastrini contabili né le fatture indicano con precisione il tipo e la quantità di servizi resi, di 1 “Ai fini di maggiore specificazione sul quantum, per onere di difesa ed in contestazione, va detto che: anno 2010 si contestano tutte le fatture di dare, specificando che già a marzo, per tre mesi di presunta erogazione del servizio Pt_3 fattura €. 1.495.000,00, in contraddizione con gli altri mesi ove la stessa ha fatturano una spesa di €. 90.000,00 circa mensile. Ebbene per il 2010 il ha versato €. 1.011.842,00; ergo si contesta l'importo a debito di €. 1.990.363,42. P_ anno 2011 si contestano tutte le fatture di dare, specificando che già a maggio, per cinque mesi di presunta erogazione del servizio fattura €. 2.500.000,00 circa, in contraddizione con gli altri mesi ove fattura una spesa di €. 90.000,00 Pt_3 circa mensile. Ebbene per il 2011 il ha versato €. 1.580.000,00 circa;
ergo si contesta l'importo a debito di €. P_ 2.943.522,59. anno 2012 si contestano tutte le fatture di dare, specificando che le stesse non hanno discrasie macroscopiche come negli anni precedenti;
infatti hanno una media mensile di €. 94.500,00. Ebbene, per il 2012 il P_ ha versato la somma di €. 2.200.000,00 circa in anticipazione di parte di somma, più dell'importo dovuto;
ergo si contesta l'importo a debito di €. 2.390.764,67. anno 2013 si contestano tutte le fatture di dare, specificando, anche in questo caso, che le fatture non hanno discrasie macroscopiche come negli anni precedenti;
infatti hanno una media mensile di €. 116.500,00. Ebbene per il 2013 il ha versato €. 1.300.000,00 circa;
ergo si contesta l'importo a debito di €. P_ 3.426.014,60. anno 2014 si contestano tutte le fatture di dare, specificando che le fatture non hanno discrasie macroscopiche come negli anni precedenti;
infatti hanno una media mensile di €. 116.000,00, tranne la fattura 455 di €. 630.806,09 fuori da ogni logica matematica. Ebbene per il 2014 il ha versato €. 1.200.000,00 circa;
ergo si P_ contesta l'importo a debito di €. 4.297.240,95. anno 2015 si contestano tutte le fatture di dare, specificando che le fatture non hanno discrasie macroscopiche come nei primi anni;
infatti riportano una media mensile di €. 98.000,00.Ebbene per il 2015 il ha versato €. 323.884,42, recuperando la somma in più versata nell'anno 2012; inoltre lo stesso Comune P_ ha erogato direttamente delle somme per carburante e stipendi di personale comandato ed ha subito pignoramenti mobiliari presso terzi derivati da mancati pagamenti da parte di ergo si contesta l'importo a debito di €. Pt_3 5.155.894,47. anno 2016 si contestano tutte le fatture di dare, specificando che le stesse non hanno discrasie macroscopiche come negli anni iniziali;
infatti hanno una media mensile di €. 90.000.00, Ebbene per il 2016 il ha P_ versato €. 429.000,00 circa, perché la rimanente somma è stata versata direttamente dall'Ente con pagamento di maestranze, carburante e stipendi di personale, ed inoltre ha subito parecchi pignoramenti mobiliari presso terzi in capo ad
ergo si contesta l'importo a debito di €. 5.761.021,09. anno 2017 si contestano tutte le fatture di dare, Pt_3 specificando che le fatture non hanno discrasie macroscopiche come negli iniziali;
infatti hanno una media mensile di €. 80.000.00. Ebbene per il 2017 il ha versato €. 65.000,00 per 4 mesi in quanto la Regione ha versato direttamente P_ delle somme in aiuto ed inoltre il ha erogato direttamente delle somme per carburante, stipendi di personale, ed ha P_ subito pignoramenti mobiliari;
ergo si contesta l'importo a debito di €. 6.004.170,77”. pagina 10 di 14 modo che, per un verso, è impedito alla parte convenuta di formulare contestazioni precise e specifiche,
diverse da quella dell'inesistenza delle prestazioni e comunque del difetto di qualsiasi prova in ordine alla quantificazione economica delle stesse mentre, per altro verso, a colmare tale genericità
dell'assunto attoreo non è stato efficacemente articolato alcun mezzo istruttorio idoneo a provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni sottese alle fatture, il tipo di prestazioni concretamente svolte,
l'effettivo valore economico delle stesse.
L'unica circostanza certa può dirsi, in definitiva, quella per cui se è vero che l'or fallita società ha eseguito prestazioni in favore dell'ente convenuto, è vero anche che l'ente in questione ha corrisposto somme per le prestazioni ricevute;
non è invece in alcun modo accertato l'an e il quantum dello svolgimento di prestazioni ulteriori e, precisamente, delle prestazioni per cui ora agisce la curatela.
Sul punto, occorre ribadire il rigetto della prova per testimoni formulata dalla curatela attrice.
Questo il capitolato che parte attrice ha formulato e che è già stato rigettato: “Vero è che tra il 2010 ed
il maggio 2017 personale della società con propri mezzi ed attrezzature, ha Parte_1
quotidianamente svolto i servizi di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale ”. P_
Appare di tutta evidenza che: i) l'articolato si riferisce a un lasso di tempo eccessivamente ampio;
ii)
l'articolato è generico anche nella sostanza, poiché non vengono specificate analiticamente le prestazioni eseguite, di modo che anche una risposta positiva non sarebbe idonea a conferire certezza alla pretesa attorea sia in punto di an che in punto di quantum.
Da ribadire è altresì l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. riferita a “tutte le contestazioni
effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi lamentati per le attività di raccolta effettuate
dalla trattandosi di documentazione irrilevante ai fini della decisione alla luce di Parte_1
quanto si è sin qui rilevato.
Va dato atto, ancora, della natura evidentemente esplorativa della c.t.u. contabile richiesta da parte attrice, la quale non potrebbe in alcun modo fornire la prova dell'esecuzione delle prestazioni da parte pagina 11 di 14 della società né del valore economico delle stesse. Sarebbe stato onere dell'attrice Parte_1
dimostrare le specifiche prestazioni asseritamente rimaste impagate;
solo in tal caso, per quantificarne il valore, si sarebbe potuto -al limite- provvedere a nominare un consulente tecnico.
Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attrice non consente di accogliere la domanda principale imponendone, invece, il rigetto.
Parte attrice, per il caso di rigetto della domanda fondata sul rapporto negoziale o comunque sugli obblighi ex lege incombenti sulla convenuta, ha formulato una subordinata domanda di arricchimento senza causa.
Ora, posto che la domanda principale proposta da parte attrice, avente quale causa petendi
l'obbligazione legale del di corrispondere i costi del servizio di gestione del ciclo rifiuti in P_
favore della parte attrice e quale petitum la condanna del convenuto al pagamento della somma P_
indicata da essa attrice, è respinta per difetto di prova delle prestazioni rese e comunque del loro valore economico, deve anzitutto rilevarsi che non è consentito all'attrice stessa richiedere, in via subordinata,
la condanna di parte convenuta al pagamento lamentando l'arricchimento senza titolo di quest'ultima configurando l'azione di arricchimento un rimedio sussidiario non esperibile per eludere gli oneri probatori in capo a chi agisce in giudizio.
In altri termini, il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento sancito, dall'art. 2042 c.c.
comporta, nella fattispecie in esame, l'inammissibilità della domanda in questione.
Difatti, una tale domanda, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale (o fondata su obbligazioni ex lege) articolata in via principale, sarebbe da stimare come ammissibile soltanto qualora la domanda principale sia rigettata per difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui detta domanda principale sia respinta perché sfornita di prove sufficienti al suo accoglimento
(cfr. Cass. Civ. Ord. n. 14944 dell'11/05/2022; da ultimo, sull'argomento, Cass. Sez. Un. 2023 n.
33954).
pagina 12 di 14 Nel caso in esame, in definitiva, dovendosi ritenere che in caso di fruizione dei servizi sussiste l'obbligo legale del comune convenuto al relativo pagamento, non v'è luogo per l'azione di arricchimento ingiustificato: il diritto della parte che ha fornito i servizi alla percezione del corrispettivo trova infatti la propria fonte nella legge (o nel rapporto negoziale ex lege costituito).
In ogni caso, qualora si volesse diversamente opinare, va rilevato che anche la domanda di arricchimento senza causa risulta infondata non essendo state provate le prestazioni integranti l'arricchimento della parte convenuta e, soprattutto, il valore dell'arricchimento e del correlativo impoverimento dell'attrice.
Pertanto, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese
Benchè la causa sia stata decisa sulla base della ragione più liquida, la regolamentazione delle spese di lite non può non tener conto della condotta processuale della parte convenuta vittoriosa. Quest'ultima,
in particolare, ha articolato scritti difensivi non inferiori alle 30 pagine (46 la comparsa conclusionale,
39 la comparsa di costituzione), intrisi di argomentazioni che, in parte, sono infondate e, in parte, sono evidentemente non pertinenti alla controversia in esame.
Dell'infondatezza delle eccezioni di rito si è già detto sopra.
Quanto alle eccezioni di merito, sebbene assorbite nella motivazione del rigetto della domanda, non possono trascurarsi le lunghe pagine scritte dalla convenuta in ordine alla presunta responsabilità per
mala gestio degli amministratori dell'or fallita società attrice, del tutto priva di alcuna rilevanza nella presente sede.
A fronte di ciò si ritiene doveroso procedere a una parziale compensazione delle spese di lite che, per la parte non compensata, in forza del principio della soccombenza, gravano sulla parte attrice.
Tali spese sono liquidate in euro 30.000,00, (d.m. 55/14, scaglione da euro 4.000.001,00 a euro
8.000.000,00, con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità
pagina 13 di 14 della controversia) e compensate per il 20% per le ragioni suddette, di modo che spettano alla parte convenuta euro 24.000,00 a titolo di onorari oltre accessori di legge.
Si precisa, sul punto, che lo scaglione di riferimento è individuato secondo il criterio del “disputatum”
(sul quale si veda Cass. 2021 n. 10984 -ord-, secondo cui “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi
per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione
degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da
quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi
applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla
somma domandata dall'attore (Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553;
Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in
tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda formulata da parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite liquidate in euro
24.000,00 oltre accessori di legge a titolo di onorari.
Così deciso in Enna, il 10 giugno 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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2010 al 2017; accertare e dichiarare la inosservanza dello Statuto e delle regole civilistiche sulla