Art. 52. Prima formazione dell'albo e costituzione dei consigli e degli ordini regionali 1. Nella prima applicazione della presente legge, i presidenti dei tribunali dei capoluoghi di regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nominano un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma dell'articolo 53. Qualora gli aventi diritto all'iscrizione in una regione siano in numero inferiore a quindici, essi sono iscritti all'albo di altro ordine viciniore determinato dal ((Ministro della giustizia)) con proprio decreto. 2. I commissari, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato di cui all'articolo 53, indicono le elezioni per i consigli degli ordini regionali.
Articolo 52 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 51Articolo 53
Articolo 52 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
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11 febbraio 1994
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8 maggio 2010
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