Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1554/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 12 maggio 2025 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1554/2024 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CASTAGNOLI ISABELLA ed elettivamente domiciliato in
CORSO CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR 50 47521 CESENA presso detto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. TORRI MICHELA, elettivamente domiciliata in VIA
ROMA, 102/B 47900 RIMINI presso il difensore avv. TORRI MICHELA
CONVENUTO/I
Marra:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni contraria eccezione, deduzione e domanda reietta,
così decidere:
Nel merito
- accertare e dichiarare che le somme portate sull'atto di precetto notificato dalla sig.ra in data 16/06/2023 non sono dovute per i motivi CP_1
esposti in narrativa, e precisamente poiché in parte infondate e/o indebitamente precettate, ed in parte legittimamente compensate ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.li 1241 e ss. c.c. con i controcrediti vantati dal
Sig. nei suoi confronti;
Pt_1
- accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il
16/06/2023, dichiarando che la sig.ra non ha diritto a Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierno opponente e condannando la stessa alla restituzione delle somme pignorate con l'esecuzione forzata n.697/2023 R.G.Es. Tribunale di Forlì, nella misura di quanto effettivamente incassato;
- accertare e dichiarare la sussistenza e fondatezza dei crediti vantati dal sig.
nei confronti della sig.ra per il complessivo importo di Pt_1 CP_1 €.13.536,85=, o quello diverso che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio, per le causali di cui in narrativa;
- conseguentemente condannare la sig.ra al pagamento in favore CP_1
del sig. della complessiva somma di €.13.536,85=, o di quella Parte_1
diversa che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi fino al momento del saldo, dichiarando la legittimità, in misura corrispondente ai crediti riconosciuti, della compensazione attuata dal sig. con il Pt_1
mantenimento ordinario previsto in favore del coniuge.
Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali, oltre CPA ed IVA (se dovuti) come per legge.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione della prova per testi già formulata e precisamente sui seguenti capitoli:
1) vero che il sig. dall'inizio della separazione giudiziale e fino al Pt_1
luglio 2019 compreso ha versato somme in contanti superiori ai €.1.000,00
mensili, partecipando contestualmente al pagamento di tutte le spese necessarie alla propria famiglia (utenze, spesa alimentare, spese scolastiche,
mediche, sportive, abbigliamento, ludiche);
2) vero che il figlio , già dall'estate 2019, si era trasferito per Per_1
lavoro dapprima in Spagna e successivamente, rientrato in Italia, è andato a vivere per conto proprio a Savignano sul Rubicone;
3) vero che il sig. ha subito un secondo pignoramento presso terzi da Pt_1
parte del per spese condominiali relative al Controparte_2
bilancio consuntivo esercizio 01/10/2020 – 30/09/2021 e bilancio preventivo esercizio 01/10/2021 – 30/09/2022, approvati con il verbale di assemblea del
15/12/2021 che ha dato inizio alla procedura esecutiva presso il Tribunale di
Forlì;
4) vero che la sig.ra ha interrotto le cure dentistiche della figlia CP_1
dopo il pagamento da parte del padre della propria quota di Pt_2
€.650,00=;
5) vero che il ha instaurato una controversia contro il Pt_1 Controparte_3
per il riconoscimento di un rimborso “per equa riparazione” al
[...]
termine della quale gli è stata versata la somma di €.898,06;
Si indicano a testi: sig. residente in [...]sul Rubicone Testimone_1
(FC) Via Darwin n.2 sui capitoli 1), 2), 4) e 5); , Via Lamone Testimone_2
n.26 Bellaria Igea Marina (RN) sul capitolo 3); , Via Lamone Tes_3
n.26 Bellaria Igea Marina (RN) sul capitolo 3); c/o 15^ Stormo, Tes_4
Via Confine n.547 Pisignano di Cervia (RA) sul capitolo 5).”
CP_1
“Tanto esposto, la sig.ra , ut supra difesa, rappresentata Controparte_1
e domiciliata, precisa come segue le proprie
CONCLUSIONI
In via principale nel merito: - accertare e dichiarare il mancato pagamento da parte del sig. della Pt_1
somma di Euro 650,00 a titolo di mantenimento della moglie e dei figli per il mese di luglio 2019 stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio del regolare pagamento di ogni rata, compresa quella di luglio 2019; il sig.
potrà produrre tutte le ricevute dei bonifici in modo da calcolare il Pt_1
quantum versato e riscontare così la mancanza del pagamento di un rateo (a qualunque mese egli vuole che siriferisca visto che solo la produzione di tutti i bonifici potrà permettere un calcolo esatto di quanto versato e così
dimostrare che manca un rateo, come sostenuto dalla;
CP_1
- accertare e dichiarare non dovuta, in quanto non veritiera, non avvenuta e non provata la dazione di somme di denaro contante genericamente dedotta dalla difesa del sig. Pt_1
- accertare e dichiarare che è dovuta alla sig.ra la somma di Euro CP_1
2.200,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio fino Per_1
alla data della sentenza di separazione del Tribunale di Rimini;
- accertare e dichiarare la non compensabilità dei crediti portati dall'atto di precetto stante la loro natura alimentare e per l'effetto
-- rigettare integralmente le conclusioni rassegnate dal sig. con il Pt_1
proprio atto di opposizione a precetto;
-- accertare e dichiarare in via riconvenzionale, che la sig.ra è CP_1
ulteriormente creditrice nei confronti del sig. della somma di Euro Pt_1
50,00 a titolo di spese dentistiche, Euro 1.025,00 a titolo di rimborso della quota del 50% di quanto speso per la sostituzione della caldaia nella casa familiare, Euro 1.399,16 a titolo di rimborso di rate di mutuo pagate per conto del sig. sino alla data del 30/09/2023 oltre alla maggior somma Pt_1
dovuta a medesimo titolo che risulterà a seguito dell'istruttoria visto che perdura il mancato pagamento del mutuo da parte del Euro 420,78 Pt_1
per accantonamento pignoramento per debito del sig. Euro 1.250,00 Pt_1
per mancato pagamento assegno mensile per la ex coniuge per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.
In via subordinata nel merito:
- accertare e dichiarare il mancato pagamento da parte del sig. della Pt_1
somma di Euro 650,00 a titolo di mantenimento della moglie e dei figli per il mese di luglio 2019 stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio del regolare pagamento di ogni rata compresa quella di luglio 2019; il sig.
potrà produrre tutte le ricevute di bonifico in modo da calcolare il Pt_1
quantum versato e riscontare così la mancanza del pagamento di un rateo;
- accertare e dichiarare non dovuta in quanto non veritiera, non avvenuta e non provata la dazione di somme di denaro contante genericamente dedotta dalla difesa del sig. Pt_1
- accertare e dichiarare che è dovuta alla sig.ra la somma di Euro CP_1
2.200,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio fino Per_1
alla data della sentenza di separazione del Tribunale di Rimini;
- accertare e dichiarare, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Giudice volesse ritenere compensabili i crediti alimentari oggetto della procedura esecutiva principale, con riguardo ai singoli crediti pretesamente dedotti in compensazione da parte del che rispetto ad Pt_1
I. Euro 3.153,29, oltre Euro 511,52 per spese ed Euro 898,00, portati da ordinanza di assegnazione nei confronti del sig. resa dal Tribunale di Pt_1
Forlì nella procedura esecutiva R.G.Es. Mob. 33/2023, tali importi non sono dovuti trattandosi di spese di esecuzione dovute dal solo sig. mentre Pt_1
rispetto ad Euro 2.718,17 oltre Euro 76,00 per spese ed Euro 650,00 (per complessivi Euro 3.742,60), quali somme portate dal decreto ingiuntivo n.
555/2022 del Giudice di Pace di Rimini (doc. 8 di parte ricorrente), titolo azionato nella procedura esecutiva R.G. Es.Mob. 33/2023 del Tribunale di
Forlì, che il sig. non ha provato di aver provveduto all'integrale Pt_1
pagamento di tali importi e per l'effetto dichiarare che rispetto a questi ultimi il sig. non vanta alcun diritto di regresso ex art. 1299 c.c. e Pt_1
subordinatamente che vanta un diritto di credito nella misura del 50% delle somme portate dal solo decreto ingiuntivo e se effettivamente pagate dal debitore esecutato;
II. Euro 5.318,01, quale somma indicata in atto di pignoramento notificato al sig. che tale importo non è dovuto trattandosi di spese di esecuzione Pt_1
dovute dal solo sig. e che ad oggi in ogni caso non è stato pagato dal Pt_1 sig. (che sostiene di essere gravato di un pignoramento dello Pt_1
stipendio) e che neppure può dirsi liquido, certo ed esigibile;
III. Euro 6.296,99 non dovuti trattandosi di somme pagate per un finanziamento contratto dal sig. durante il coniugio e ciò per le Pt_1
ragioni di cui al presente atto;
IV. Euro 324,56 non dovuti trattandosi di somme utilizzate per il pagamento del mutuo cointestato per l'acquisti della casa, mutuo per il quale il sig.
non corrisponde più la sua quota di spettanza da gennaio 2023 ad Pt_1
oggi;
V. Euro 216,67 (per spese dentistiche) non sono dovuti in quanto da porsi in compensazione con Euro 433,33 dovuti alla madre per il medesimo titolo con conseguente maggior credito della sig.ra per Euro 216,16 - CP_1
differenza che in questa sede si richiede;
- accertare e dichiarare in via riconvenzionale che la sig.ra è CP_1
ulteriormente creditrice nei confronti del sig. della somma di Euro Pt_1
50,00 a titolo di spese dentistiche, Euro 1.025,00 a titolo di rimborso della quota del 50% di quanto speso per la sostituzione della caldaia nella casa familiare, Euro 1.399,16 a titolo di rimborso di rate di mutuo pagate per conto del sig. sino alla data del 30/09/2023 oltre alla maggior somma Pt_1
dovuta a medesimo titolo che risulterà a seguito dell'istruttoria, Euro 420,78
per accantonamento pignoramento per debito del sig. Euro 1.250,00 Pt_1 per mancato pagamento assegno mensile per la ex coniuge per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023;
- accertare e dichiarare che il sig. non ha provveduto all'integrale Pt_1
pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo n. 555/2022 del
Giudice di Pace di Rimini per Euro 3.742,60, ma il minor importo di Euro
3.153,29 come da ordinanza di assegnazione nella causa R.G. Es.Mob.
33/2023 del Tribunale di Forlì e pertanto non vanta alcun diritto di regresso nei confronti della sig.ra ai sensi dell'art 1299 c.c. per non aver CP_1
provveduto a pagare l'intero debito e, in subordine, che il credito della sig.ra come ulteriormente accertato nella presente procedura di CP_1
opposizione, deve dirsi estinto per compensazione solo riguardo al 50% di quanto effettivamente risulterà pagato dal sig. delle somme portate Pt_1
dal decreto ingiuntivo n. 555/2022 del Giudice di Pace di Rimini (50% di
Euro 3.153,29 pari ad Euro 1.576,64) e per l'effetto accertarlo nella misura così determinata rigettando l'opposizione del sig. per gli eccedenti Pt_1
importi da questo dedotti in compensazione.
In via istruttoria:
previo rigetto delle avverse istanze istruttorie e previa espunzione dei documenti prodotti da controparte (da considerarsi tardivi in questo procedimento in quanto non prodotti con le tre memorie istruttorie avanti al
Tribunale di Rimini, memorie non depositate da controparte), ammettesi prova per testi sui seguenti capitoli: a) vero che a marzo 2023 l'impresa individuale di effettuava Controparte_4
presso la casa familiare sita in Bellaria Igea Marina (RN), via Ravenna n.
59, un intervento straordinario di sostituzione della caldaia con una nuova di marca Immegas modello Thera 24Kw?
b) vero che Lei provvedeva al pagamento del prezzo pari ad Euro 2.050,00
per tale intervento?
c) vero che l'impresa individuale di AE a fronte del pagamento CP_4
di cui al punto b) Le rilasciava fattura a Lei intestata relativamente al pagamento di Euro 2.050,00 da Lei effettuato per la sostituzione della caldaia dell'abitazione familiare sita in Bellaria Igea Marina (RN), via
Ravenna n. 59 come da documento che Le si rammostra (doc. 6 comparsa di costituzione e risposta convenuta) ?
d) vero che la sig.ra Le rimborsava integralmente quanto speso per CP_1
la la sostituzione della caldaia dell'abitazione familiare sita in Bellaria Igea
Marina (RN), via Ravenna n. 59?
A teste sig. residente a [...]
Ravenna n. 59.
In ogni caso con vittoria di spese di lite e onorari, carichi fiscali come per legge.
Con riserva di replicare nei termini di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ricevuta la notifica da parte di di atto Parte_1 Controparte_1
di precetto per euro € 8.776,97 oltre accessori per contributo al mantenimento del figlio e della moglie, con atto di citazione notificato ha proposto opposizione innanzi al tribunale di Rimini eccependo tra le altre cose l'incompetenza territoriale di tale tribunale per essere competente quello di
Forlì.
Il tribunale di Rimini con ordinanza del 9.4.24 ha accolto l'eccezione e assegnato termine di tre mesi per la riassunzione.
ha riassunto la causa innanzi al tribunale di Forlì. CP_5
L'opposizione si fonda, in sintesi, sui seguenti motivi: i) non è dato comprendere cosa riguardi la richiesta di 650 euro per mancato pagamento mensilità di luglio. Se relativa al mantenimento di moglie e figli è stata versata sul conto corrente della moglie il 24.7.19. Inoltre “nei mesi precedenti il sig. aveva versato somme in contanti superiori ai €.1.000,00 poiché Pt_1
lo stesso ancora viveva nella casa coniugale e partecipava attivamente e contestualmente a tutte le spese necessarie alla propria famiglia;
ii) la somma di euro 2200 per mancato pagamento mantenimento del figlio da novembre 2020 al 17.8.22 non è dovuta in quanto il figlio già dall'estate
2019 non risiedeva più con la famiglia ed aveva rinunciato al mantenimento;
iii) la somma di euro 3.800 “per differenza di mantenimento della moglie dalla data dell'ordinanza Presidenziale (9/7/2019) fino alla data della sentenza (17/8/2022) e quindi n.38 mesi;
Euro 1.250,00 per mancato versamento dell'assegno di mantenimento della moglie da febbraio 2023 a giugno 2023 compreso e quindi n.5 mesi”, è compensata con le somme che ha versato e continua a versare in conseguenza di pignoramento subito Pt_1
per il mancato pagamento di spese condominiali di spettanza della convenuta;
iv) la somma di “Euro 532,61 a titolo di differenza tra quanto versato dal signor nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla Pt_1
madre in favore dei figli (come previsto in ordinanza Presidenziale del
9/7/2019) e la diversa quota di rimborso stabilita con la sentenza definitiva indicata in 2/3” non è dovuta in quanto mai concordata col padre come da protocollo richiamato nella sentenza di separazione inoltre la documentazione non è mai stata consegnata.
In via riconvenzionale rappresenta di essere creditore delle seguenti somme:
- € 216,67 quale quota parte pari a 1/3 per le cure dentistiche della figlia
; Parte_2
- € 6.296,99 pari al 50% della rata per l'acquisto dell'arredo della casa coniugale il cui pagamento è terminato nel mese di luglio 2023;
- € 324,56 indebitamente trattenuta dalla sulla maggior somma CP_1
ricevuta dal come rimborso “per equa riparazione” dal Pt_1 Controparte_3
.
[...]
2. Si è costituita parte opposta rappresentando in sintesi che: i) il bonifico effettuato dal sig. in data 24/07/2019 è relativo alla mensilità di agosto Pt_1
e non di luglio;
ii) la corresponsione dei 1000 euro in contanti è contestata;
iii) né il figlio né la madre potevano validamente rinunciare all'assegno di mantenimento del primo;
iv) i crediti opposti in compensazione non sono certi, liquidi ed esigibili e comunque la compensazione non può operare perché l'assegno di mantenimento del figlio ha natura alimentare;
v) non è
corretto affermare che le spese condominiali competano all'opposta poiché la casa è di proprietà di entrambe le parti, quindi la quota imputabile all'opposta
è del 50%. Inoltre il credito va limitato alla parte effettivamente corrisposta dal terzo pignorato;
v) non c'è alcuna prova che la somma del prestito pluriennale sia stata utilizzata per il mobilio e comunque tale prestito è stato sottoscritto nel 2013 quando e erano ancora coniugati e Pt_1 CP_1
quindi si tratta di obbligazioni naturali in regime di costanza di matrimonio non ripetibili. Inoltre la questione andava fatta valere in sede di separazione;
vi) la somma di euro 324,56 che sarebbe stata trattenuta illegittimamente è
stata versata sul conto corrente sul quale viene addebitato il mutuo cointestato della casa e da gennaio 2023 ha cessato il pagamento della Pt_1
propria quota;
vii) quanto al credito di 216,67 relativo al dentista “anche la sig.ra ha sostenuto l'esborso di Euro 350,00 (come da doc. 3 che si CP_1
produce) e pertanto il sig. dovrà rimborsare alla sig.ra la Pt_1 CP_1
quota dei 2/3 dell'importo totale di Euro 1.000,00 (Euro 650,00 + Euro
350,00) e quindi Euro 50,00”; viii) per quanto riguarda i 532,61 euro chiesti a titolo di differenza, l'obiezione che le spese non fossero state concordate né
provate non regge in quanto ne ha già pagato la metà così Pt_1
ratificandole.
Inoltre in via riconvenzionale l'opposta rappresenta di vantare i seguenti ulteriori crediti verso il i) euro 1025 avendo sostenuto l'esborso di Pt_1
2050 euro per la sostituzione della caldaia della casa familiare;
ii) euro 1250
per mancato pagamento assegno mantenimento da gennaio 2023; iii) euro
1399,16 per mancato pagamento da parte del della propria parte del Pt_1
mutuo di casa;
iv) 50 euro a titolo di spese dentistiche.
3.1. Istruita la causa documentalmente, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
3.2. Va osservato che il giudizio riassunto prosegue dallo stato nel quale si era arrestato e pertanto, poiché innanzi al tribunale di Rimini erano già
maturate le preclusioni istruttorie, non v'è spazio per ulteriori istanze e produzioni istruttorie, le quali risultano inutilizzabili.
3.3. Le parti in sede di precisazione delle conclusioni insistono per le prove orali.
I capitoli di parte attrice opponente non possono essere ammessi: il primo in quanto generico, gli altri perché superflui.
I capitoli di parte convenuta non possono essere ammessi in quanto prova contraria di quelli attorei (non ammessi).
4.1. Il pagamento dei 650 euro relativi alla mensilità di luglio 2019 emerge dal documento 3 di parte attrice opponente, dal quale pure risulta il successivo pagamento di agosto (mese al quale l'opposta intendeva riferire il pagamento effettuato a luglio).
L'opposizione, quanto al primo motivo, risulta quindi fondata.
4.2. Col secondo motivo di opposizione afferma che la somma di euro Pt_1
2200 per mancato pagamento del mantenimento del figlio da novembre 2020
al 17.8.22 non sia dovuta poiché egli già dall'estate 2019 non risiedeva più
con la famiglia ed aveva rinunciato al mantenimento.
Entrambe le obiezioni sono irrilevanti.
Quanto al fatto che il figlio risiedesse altrove la Corte di Cassazione ha precisato che “Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970. (Ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio,
devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico)” (Cass. 17689/19; 27602/20).
Quanto alla rinuncia, la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9700/21 ha affermato che: “la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli,
interesse che non è disponibile dalle parti. Sicché, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati”.
Pertanto la rinuncia del figlio è priva di effetti, peraltro a maggior ragione se si considera che la somma deve essere corrisposta alla madre.
Dunque il presente motivo di opposizione va rigettato.
4.3. Col terzo motivo di opposizione afferma che l'importo di euro Pt_1
3.800 chiesto “per differenza di mantenimento della moglie dalla data dell'ordinanza Presidenziale (9/7/2019) fino alla data della sentenza
(17/8/2022) e quindi n.38 mesi;
Euro 1.250,00 per mancato versamento dell'assegno di mantenimento della moglie da febbraio 2023 a giugno 2023
compreso e quindi n.5 mesi” vada compensato con le somme che ha versato in luogo della convenuta per il mancato pagamento di spese condominiali.
Il giudice osserva quanto segue.
Il decreto ingiuntivo è stato ottenuto dal condominio nei confronti di e Pt_1
in solido, pertanto il debito va presunto al 50% di entrambi ex art. CP_1
1298 c.c.
Risulta provato solo il pagamento di euro 3153,29 in relazione al primo pignoramento mentre non è dato sapere se e quanto sia stato corrisposto col secondo.
Pertanto la compensazione potrà operare limitatamente alla metà della somma sopra indicata (3153,29:2=1576,64)
4.4. Col quarto motivo di opposizione contesta la debenza della Pt_1
somma di “Euro 532,61 a titolo di differenza tra quanto versato dal signor nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre Pt_1
in favore dei figli (come previsto in ordinanza Presidenziale del 9/7/2019) e la diversa quota di rimborso stabilita con la sentenza definitiva indicata in
2/3” in quanto spesa mai concordata col padre come da protocollo richiamato nella sentenza di separazione oltre che non documentata.
Il giudice osserva che la contestazione di mancanza di accordo e documentazione è incompatibile con la circostanza, non contestata, che ne sia stato pagato il 50%.
Pertanto questo motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
4.5. Parte attrice opponente domanda in via riconvenzionale:
- € 216,67 quale quota parte pari a 1/3 per le cure dentistiche della figlia
; Parte_2
- € 6.296,99 pari al 50% della rata per l'acquisto dell'arredo della casa coniugale il cui pagamento è terminato nel mese di luglio 2023 compreso;
- € 324,56 trattenuti indebitamente dalla sulla maggior somma CP_1
ricevuta dal come rimborso “per equa riparazione” dal Pt_1 Controparte_3
.
[...]
L'esborso per le spese dentistiche non è contestato, quindi la domanda può
trovare accoglimento.
Per quanto riguarda l'arredo, l'unico elemento portato dall'attore a supporto della domanda è costituito da un finanziamento (doc. 10 attoreo), tuttavia parte opposta contesta che sia stato utilizzato per l'acquisto del mobilio e tale utilizzo non risulta nemmeno dal documento 10. Pertanto la domanda non può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda gli 898,06 euro di equo indennizzo accreditati sul conto comune, che l'opponente ha potuto prelevare ad esclusione di 324,56 euro, non appare pertinente l'obiezione dell'opposta che l'importo sia stato assorbito dal mancato pagamento del mutuo poiché per sua stessa dichiarazione solo da gennaio 2023 l'opponente ha smesso di contribuire
(mentre l'accredito per l'equi indennizzo è del 2022).
4.6. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale di parte convenuta, il tribunale di Roma nella sentenza n. 19072/19 ha affermato “In proposito il tribunale aderisce a quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione ad un atto ingiuntivo o ad un atto di precetto, atti che si formano senza contraddittorio tra le parti, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali,
non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione o con il precetto”.
Questo giudice pertanto, in adesione a tale orientamento, ritiene la domanda riconvenzionale di parte convenuta inammissibile.
4.7. Come è noto “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 2160/13; Cass.
5515/08).
Pertanto, visto l'accoglimento del motivo di opposizione di cui al punto 4.1.
ed il parziale accoglimento di quello di cui al punto 4.3. si ridetermina somma effettivamente dovuta in euro 6550,33 secondo il seguente calcolo:
8776,97 – (650 + 1576,64) = 6550,33.
4.8. Inoltre in ragione di quanto accertato al punto 4.5. parte convenuta andrà
condannata a corrispondere euro 541,23 secondo il seguente calcolo: 324,56
+ 216,67=541,23.
5. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara l'atto Pt_1
di precetto nullo e quindi inefficace per l'importo eccedente euro 6550,33;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte attrice opponente condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
euro 541,23; Pt_1
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da CP_1 Spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 12 maggio 2025
Il GOP
dott. Enzo Chiarini