Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 12649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12649 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12649/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01874/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1874 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giampaolo Bacicchi, Chiara Chessa, Eleonora Barbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Chiara Chessa in Arezzo, via Michelangelo n. 26;
contro
Inps, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Incletolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione in parte qua dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, e 1911, comma III, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66; per la condanna dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti all'esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto a quello dell'effettivo pagamento,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 febbraio 2023 i ricorrenti, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, oggi in congedo, andati in pensione a domanda ad una età di almeno 55 anni e avendo espletato oltre 35 anni di servizio – hanno domandato l'accertamento e la declaratoria del diritto alla rideterminazione in parte qua dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, e 1911, comma III, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo.
All’udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Collegio (secondo il già espresso orientamento della sezione, cfr. sent. n. 9011/2022), infatti, ritiene di riconoscere al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 1 aprile 2022, n. 315; TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 19 marzo 2022, n. 153; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 11 marzo 2022, n. 714; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 193; TAR Veneto, Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 6).
Invero, l’art. 6 bis del DL 387/1987 dispone al primo comma che: “… Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto”.
Al secondo comma del riferito d.l.. è normativamente indicato: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
La lettura combinata delle disposizioni in parola permette di ritenere che l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 debba trovare applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è l’Arma dei Carabinieri.
La situazione in cui versa il ricorrente, allora, si attaglia perfettamente alla fattispecie contemplata dal secondo comma dell’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, a mente del quale “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
Sul punto va aggiunto che la pretesa del ricorrente non potrebbe trovare ostacolo nel disposto di cui al secondo periodo del medesimo comma 2 appena citato, ai sensi del quale “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”.
Il Collegio osserva che la disposizione non qualifica detto termine come perentorio, né ricollega al suo superamento alcuna decadenza, condividendosi pertanto l’orientamento del Consiglio di Stato che al riguardo ha statuito che “… il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l’ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
Con riferimento all’asserita prescrizione quinquennale del diritto al beneficio, merita di essere condiviso l’orientamento giurisprudenziale a mente del quale il dies a quo comincia a decorrere dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807; id., 20 marzo 2023, n. 2827), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto. (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 ottobre 2024, n. 8238).
In conclusione, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto dei ricorrenti ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, e con il correlativo obbligo da parte dell’Inps di provvedere quindi alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO