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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/04/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9/2025 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SERANGELI ILEANA C.F._2
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
Conclusioni: per entrambe le parti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “visto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 3.1.2025, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio in data 2.7.2016 nel Comune di Cave (RM) (dati trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lariano: Anno 2016; atto n. 6, parte
2; serie B). Dall'unione nascevano (n. 17.5.2014) e (n. 27.9.2015). Per_1 Per_2
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle seguenti condizioni: “1) La SI.ra continuerà a vivere, unitamente ai figli minori, Parte_2 nell'immobile sito in Lariano, Piazza dell'Anfiteatro n. 7, di cui è conduttore in forza di regolare contratto di locazione;
2) I figli minori, e saranno affidati Persona_3 Persona_4
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno alle seguenti condizioni, come da piano genitoriale che si allega e da intendersi qui trascritto (All. n. 8): il padre potrà sentire telefonicamente i figli tutti i giorni e potrà vedere e tenere con sé i minori nel weekend, a fine settimana alterni, dal venerdì sera (dalle ore 18:00- 19:00) alla domenica sera (alle ore 21:30 circa); durante la settimana, il mercoledì dalle ore 18:00 circa alle ore 21:30 circa, compatibilmente con gli impegni dei bambini e gli orari lavorativi del padre stesso, previo preavviso;
in ogni caso sarà il padre a prelevare e riportare i minori presso l'abitazione della madre;
per le festività i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro i giorni di Natale e Santo Stefano e con un genitore la Vigilia di Capodanno e con l'altro il Capodanno, nonché, sempre ad anni alterni, con un genitore la Vigilia dell'Epifania e con l'altro l'Epifania ed infine, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; per le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, previo accordo dei genitori da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno. 3) Il SI.
[...]
provvederà alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli pari Parte_1 alla complessiva somma di € 300,00 (150,00 ciascuno), da versare entro e non oltre il decimo giorno di ciascun mese, da rivalutarsi automaticamente di anno in anno sulla base dell'indice ISTAT, famiglie operai ed impiegati. 4) Il SI. provvederà altresì alla corresponsione Parte_1
del canone mensile di locazione, pari ad € 500,00, dell'immobile sito in Lariano, Piazza dell'Anfiteatro n. 7, ove continuerà a vivere la SI.ra con i figli minori, fino a quando la Parte_2
IG non troverà un impiego stabile. 5) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG
. 6) Le eventuali spese straordinarie per i figli, come indicate e disciplinate nel protocollo Parte_2
predisposto dal Tribunale di Velletri, che qui deve intendersi interamente trascritto, saranno poste a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno;
dette spese saranno rimborsate mese per mese al genitore che le avrà anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi. 7) L'autovettura Citroen
C4 intestata al SI. e utilizzata dalla SI.ra , rimarrà nella Parte_1 Parte_2
disponibilità di quest'ultima e il SI. provvederà a pagare le tasse e l'assicurazione, Parte_1
sempre fino a quando la IG non troverò un impiego stabile. 8) I genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio. 9) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, né con norme imperative, il
Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale della minore.
Si osserva altresì che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
Parte_2
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Lariano (atto n. 6, parte 2, serie B, anno 2016);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Carlotta Bruno per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 9.4.2025.
Il giudice estensore Il presidente Carlotta Bruno
Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9/2025 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SERANGELI ILEANA C.F._2
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
Conclusioni: per entrambe le parti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “visto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 3.1.2025, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio in data 2.7.2016 nel Comune di Cave (RM) (dati trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lariano: Anno 2016; atto n. 6, parte
2; serie B). Dall'unione nascevano (n. 17.5.2014) e (n. 27.9.2015). Per_1 Per_2
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle seguenti condizioni: “1) La SI.ra continuerà a vivere, unitamente ai figli minori, Parte_2 nell'immobile sito in Lariano, Piazza dell'Anfiteatro n. 7, di cui è conduttore in forza di regolare contratto di locazione;
2) I figli minori, e saranno affidati Persona_3 Persona_4
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno alle seguenti condizioni, come da piano genitoriale che si allega e da intendersi qui trascritto (All. n. 8): il padre potrà sentire telefonicamente i figli tutti i giorni e potrà vedere e tenere con sé i minori nel weekend, a fine settimana alterni, dal venerdì sera (dalle ore 18:00- 19:00) alla domenica sera (alle ore 21:30 circa); durante la settimana, il mercoledì dalle ore 18:00 circa alle ore 21:30 circa, compatibilmente con gli impegni dei bambini e gli orari lavorativi del padre stesso, previo preavviso;
in ogni caso sarà il padre a prelevare e riportare i minori presso l'abitazione della madre;
per le festività i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro i giorni di Natale e Santo Stefano e con un genitore la Vigilia di Capodanno e con l'altro il Capodanno, nonché, sempre ad anni alterni, con un genitore la Vigilia dell'Epifania e con l'altro l'Epifania ed infine, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; per le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, previo accordo dei genitori da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno. 3) Il SI.
[...]
provvederà alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli pari Parte_1 alla complessiva somma di € 300,00 (150,00 ciascuno), da versare entro e non oltre il decimo giorno di ciascun mese, da rivalutarsi automaticamente di anno in anno sulla base dell'indice ISTAT, famiglie operai ed impiegati. 4) Il SI. provvederà altresì alla corresponsione Parte_1
del canone mensile di locazione, pari ad € 500,00, dell'immobile sito in Lariano, Piazza dell'Anfiteatro n. 7, ove continuerà a vivere la SI.ra con i figli minori, fino a quando la Parte_2
IG non troverà un impiego stabile. 5) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG
. 6) Le eventuali spese straordinarie per i figli, come indicate e disciplinate nel protocollo Parte_2
predisposto dal Tribunale di Velletri, che qui deve intendersi interamente trascritto, saranno poste a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno;
dette spese saranno rimborsate mese per mese al genitore che le avrà anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi. 7) L'autovettura Citroen
C4 intestata al SI. e utilizzata dalla SI.ra , rimarrà nella Parte_1 Parte_2
disponibilità di quest'ultima e il SI. provvederà a pagare le tasse e l'assicurazione, Parte_1
sempre fino a quando la IG non troverò un impiego stabile. 8) I genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio. 9) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, né con norme imperative, il
Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale della minore.
Si osserva altresì che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
Parte_2
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Lariano (atto n. 6, parte 2, serie B, anno 2016);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Carlotta Bruno per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 9.4.2025.
Il giudice estensore Il presidente Carlotta Bruno
Riccardo Massera