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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10068 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n. 10005/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 10005/2024 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
Sellitti; pec: Email_1
- parte attrice -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana De Bello;
pec: .salerno.it Email_2 CP_2
- parte convenuta –
Oggetto: azione di accertamento negativo del credito.
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.4.2024 conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, al fine di contestare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. Controparte_3
07176202400001759000 ricevuta in data 10.4.2024, per l'importo complessivo di euro 25.850,54,
pagina 1 di 6 lamentando l'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca da parte dell'agente per la riscossione.
In particolare, l'attrice precisava che al preavviso in questione risultava sottesa la cartella n.
071/2018/0085673737/002 ricevuta in data 4.6.2019 e mai pagata, dovuta a presunti crediti vantati dalla oggetto, però, di opposizione tuttora Controparte_4 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli.
Precisava, inoltre, che sempre in ragione della medesima cartella aveva già ricevuto precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200009212000 del 20.12.2022, anch'essa prontamente opposta dinanzi al Tribunale di Napoli, di modo che alla data di notificazione del secondo preavviso di iscrizione ipotecaria - oggetto della presente disamina - non era nemmeno pervenuto provvedimento di accoglimento o rigetto delle doglianze già svolte in quella sede.
Ribadiva, pertanto, l'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca da parte dell'agente per la riscossione per non aver indicato l'immobile sul quale si intendeva accendere l'ipoteca e, comunque - essendo l'attrice proprietaria di un unico immobile adibito ad uso abitativo e nel quale aveva la residenza – per violazione dei limiti di espropriabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 602/1973.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'opposizione proposta, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al difensore costituito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.6.2024, si costituiva l'
[...]
, la quale chiedeva il rigetto della domanda poiché inammissibile ed infondata, con Controparte_5 vittoria di spese.
Nello specifico ed in riferimento alla cartella n. 071/2018/0085673737/002, deduceva l'assoluta irrilevanza del giudizio di appello ancora in itinere, non essendo intervenuto alcun provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria per presunti vizi della sottesa cartella di pagamento, in ragione della dimostrata notificazione di quest'ultima e l'intempestivo rilievo da parte dell'attrice; in riferimento, poi, alle contestazioni precipuamente rivolte avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e relative al presunto difetto di motivazione per mancata indicazione dell'immobile sul quale si intendeva iscrivere l'ipoteca, ne rivendicava la totale infondatezza, atteso che vi era l'espresso avvertimento che tale indicazione sarebbe seguita nel successivo atto di iscrizione ipotecaria;
deduceva, inoltre, l'irrilevanza degli eventuali limiti di pignorabilità del bene immobile di proprietà dell'attrice, non costituendo l'ipoteca atto preordinato all'esecuzione, ma esclusivamente misura afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento; precisava, quindi, che unico limite all'ammissibilità della iscrizione ipotecaria poteva essere quello dell'importo del credito, qualora inferiore alla soglia dei ventimila euro come sancita dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, ma non pagina 2 di 6 applicabile al caso di specie dato il valore superiore del credito;
ad ogni buon conto, evidenziava che l'azione era stata spiegata avverso un mero preavviso di iscrizione ipotecaria e non direttamente ad iscrizione di ipoteca, motivo per il quale anche tali contestazioni non potevano trovare accoglimento.
Pertanto, precisate le conclusioni, all'udienza del 25.09.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, la domanda va qualificata in termini di azione di accertamento negativo del credito.
Costituisce giurisprudenza consolidata quella per cui l'azione spiegata avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria tesa all'accertamento dell'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca da parte dell'agente per la riscossione, al pari di quella promossa avverso il preavviso di fermo amministrativo, così come quella promossa direttamente contro l'iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo, costituiscano tutte ipotesi di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, in quanto tali assoggettate alle regole processuali del rito ordinario di cognizione: “L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione.” (cfr. Cass. Sez. III, Ordinanza n. 6884 del
14.3.2024); ed ancora: “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, e non un'opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che il giudizio è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.” (cfr. Cass. Sez. III,
Ordinanza n. 28609 del 30.9.2022); come pure: “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.” (Cass.
Sez. Unite, Ordinanza n. 15354 del 22.7.2015).
2. Ciò posto e passando, quindi, al merito dell'azione proposta, la domanda risulta infondata e va rigettata, per i motivi che seguono.
Risulta, innanzitutto, palesemente infondato il primo motivo di contestazione, relativo alla ipotizzata pagina 3 di 6 illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria dovuto dalla pendenza del giudizio impugnatorio relativo all'opposizione alla cartella di pagamento n. 071/2018/0085673737/002, avente ad oggetto i crediti vantati dalla Controparte_4
Invero, l'attrice non ha in alcun modo provato l'esistenza di un provvedimento cautelare sospensivo dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso alla cartella opposta, limitandosi a provare l'avvenuta proposizione dell'opposizione e la conseguente impugnazione della sentenza di primo grado, che aveva rilevato il difetto del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore Controparte_4
a seguito della mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del
[...] contraddittorio da parte dell'opponente.
Pare evidente, quindi, che nessuna incidenza possa avere la mera pendenza del processo di appello, in assenza di provvedimenti incidenti sulla portata esecutiva del titolo sotteso all'atto oggetto della presente disamina.
3. Risulta, inoltre, infondato anche il secondo motivo di contestazione, relativo alla ipotizzata illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria perché privo dell'indicazione relativa all'immobile sul quale si intenderebbe accendere l'ipoteca.
Sul tema si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, affermando che: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'omessa allegazione alla comunicazione della nota di iscrizione ipotecaria non costituisce un vizio motivazionale del preavviso di iscrizione ipotecaria, dato che tale nota non è presupposto e fondamento per l'emanazione del provvedimento stesso, essendo soltanto richiesto dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, per procedere a iscrizione ipotecaria, la inutile decorrenza del termine di cui all'art. 50, comma 1, del medesimo d.P.R., e non risultando alcun obbligo previsto dalla legge di allegazione della comunicazione di avvenuta iscrizione o della nota di iscrizione della conservatoria dei registri immobiliari.” (Cass. Sez. V, Ordinanza n. 23096 del 26.8.2024).
Peraltro, nel caso di specie, è l'attrice stessa ad affermare di essere proprietaria di un unico bene immobile, ragion per cui la mancata individuazione dell'immobile sul quale voler iscrivere ipoteca non potrebbe avere alcuna portata lesiva, risultando finanche superflua.
Ne consegue che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata non difetti di alcun elemento essenziale previsto per legge, da cui dovrebbe derivare la nullità o invalidità invocata dalla parte attrice.
4. Privo di pregio risulta anche il terzo motivo di contestazione, relativo alla pretesa illegittimità dell'atto derivante, a sua volta, dall'insussistenza dell'agente per la riscossione del diritto ad iscrivere ipoteca sull'unico immobile di proprietà dell'attrice, stanti i limiti di espropriabilità del bene
(segnatamente: unico immobile di proprietà dell'attrice, adibito a residenza ad uso abitativo della pagina 4 di 6 proprietaria o comunque per violazione dei limiti di valore del credito sanciti dall'art. 76 del D.P.R. n.
602/1973).
La ragione di quanto affermato risiede, infatti, nella natura peculiare dell'iscrizione ipotecaria esattoriale che, come detto, non rappresenta un atto dell'espropriazione forzata né atto preordinato alla stessa, bensì una misura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento; in tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità evidenziando che: “Ai sensi dell'art. 77, comma 1- bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione vigente ratione temporis, può procedersi ad iscrizione d'ipoteca, come misura di tutela preordinata del credito, anche in assenza dei presupposti per l'espropriazione, non costituendo l'ipoteca medesima, di per sé, atto di inizio della procedura espropriativa.” (Cass. Sez. V, Ordinanza n. 15567 dell'11.6.2025).
In proposito, gioverà riportare la formulazione della disposizione normativa applicabile, ratione temporis, al caso di specie e corrispondente dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 (come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44) intitolato
“Iscrizione di Ipoteca”, secondo cui:
“
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Dunque, dalla semplice interpretazione letterale del dato normativo emerge che l'unico limite all'iscrizione ipotecaria e, conseguentemente, alla legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria debba individuarsi nell'importo complessivo del credito, che non deve essere inferiore complessivamente a ventimila euro.
Limite di valore che nella fattispecie oggetto di causa non risulta in alcun modo violato, atteso che pagina 5 di 6 l'importo complessivo per il quale si comunicava preventivamente la possibilità di iscrizione ipotecaria corrispondeva ad euro 25.850,54.
5. Alla luce delle considerazioni svolte, l'azione va interamente rigettata.
Cionondimeno, sussistono le condizioni per compensare interamente le spese, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Il preavviso di iscrizione ipotecaria qui impugnato costituisce, invero, duplicazione di precedente preavviso di iscrizione, recante n. 07176202200009212000, notificato il 20.12.2022, e riferibile finanche al medesimo credito di cui alla cartella di pagamento n. 071/2018/0085673737/002, per crediti vantati dalla Controparte_4
L'impugnazione del suddetto precedente preavviso di iscrizione n. 07176202200009212000 era tuttora pendente allorquando l' ha comunicato il nuovo preavviso n. 07176202400001759000 e non CP_1 era stato emesso alcun provvedimento giurisdizionale che ne invalidasse l'efficacia e/o la validità.
Sicchè considerata anche la piena sovrapponibilità del credito sotteso alla nuova comunicazione preventiva di iscrizione (la cartella n. 071/2018/0085673737/002), ebbene, tale comportamento dell'agente della riscossione ha di fatto determinato la inutile proliferazione di giudizi sostanzialmente identici.
Non si comprendono, dunque, le ragioni della nuova comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per un medesimo credito, la cui efficacia esecutiva non era stata sospesa né invalidata in via giudiziale;
né risultava sospesa o invalidata giudizialmente la precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, si rinvengono quelle gravi ed eccezionali ragioni utili a derogare alla regola generale della condanna alle spese di lite della parte soccombente e per procedere, invece, ad una compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da avverso la comunicazione preventiva di Parte_1 iscrizione ipotecaria n. 07176202400001759000 notificata in data 10.4.2024 da Controparte_5
, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1. rigetta la domanda;
2. compensa interamente le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 04.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 10005/2024 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
Sellitti; pec: Email_1
- parte attrice -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana De Bello;
pec: .salerno.it Email_2 CP_2
- parte convenuta –
Oggetto: azione di accertamento negativo del credito.
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.4.2024 conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, al fine di contestare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. Controparte_3
07176202400001759000 ricevuta in data 10.4.2024, per l'importo complessivo di euro 25.850,54,
pagina 1 di 6 lamentando l'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca da parte dell'agente per la riscossione.
In particolare, l'attrice precisava che al preavviso in questione risultava sottesa la cartella n.
071/2018/0085673737/002 ricevuta in data 4.6.2019 e mai pagata, dovuta a presunti crediti vantati dalla oggetto, però, di opposizione tuttora Controparte_4 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli.
Precisava, inoltre, che sempre in ragione della medesima cartella aveva già ricevuto precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200009212000 del 20.12.2022, anch'essa prontamente opposta dinanzi al Tribunale di Napoli, di modo che alla data di notificazione del secondo preavviso di iscrizione ipotecaria - oggetto della presente disamina - non era nemmeno pervenuto provvedimento di accoglimento o rigetto delle doglianze già svolte in quella sede.
Ribadiva, pertanto, l'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca da parte dell'agente per la riscossione per non aver indicato l'immobile sul quale si intendeva accendere l'ipoteca e, comunque - essendo l'attrice proprietaria di un unico immobile adibito ad uso abitativo e nel quale aveva la residenza – per violazione dei limiti di espropriabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 602/1973.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'opposizione proposta, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al difensore costituito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.6.2024, si costituiva l'
[...]
, la quale chiedeva il rigetto della domanda poiché inammissibile ed infondata, con Controparte_5 vittoria di spese.
Nello specifico ed in riferimento alla cartella n. 071/2018/0085673737/002, deduceva l'assoluta irrilevanza del giudizio di appello ancora in itinere, non essendo intervenuto alcun provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria per presunti vizi della sottesa cartella di pagamento, in ragione della dimostrata notificazione di quest'ultima e l'intempestivo rilievo da parte dell'attrice; in riferimento, poi, alle contestazioni precipuamente rivolte avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e relative al presunto difetto di motivazione per mancata indicazione dell'immobile sul quale si intendeva iscrivere l'ipoteca, ne rivendicava la totale infondatezza, atteso che vi era l'espresso avvertimento che tale indicazione sarebbe seguita nel successivo atto di iscrizione ipotecaria;
deduceva, inoltre, l'irrilevanza degli eventuali limiti di pignorabilità del bene immobile di proprietà dell'attrice, non costituendo l'ipoteca atto preordinato all'esecuzione, ma esclusivamente misura afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento; precisava, quindi, che unico limite all'ammissibilità della iscrizione ipotecaria poteva essere quello dell'importo del credito, qualora inferiore alla soglia dei ventimila euro come sancita dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, ma non pagina 2 di 6 applicabile al caso di specie dato il valore superiore del credito;
ad ogni buon conto, evidenziava che l'azione era stata spiegata avverso un mero preavviso di iscrizione ipotecaria e non direttamente ad iscrizione di ipoteca, motivo per il quale anche tali contestazioni non potevano trovare accoglimento.
Pertanto, precisate le conclusioni, all'udienza del 25.09.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, la domanda va qualificata in termini di azione di accertamento negativo del credito.
Costituisce giurisprudenza consolidata quella per cui l'azione spiegata avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria tesa all'accertamento dell'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca da parte dell'agente per la riscossione, al pari di quella promossa avverso il preavviso di fermo amministrativo, così come quella promossa direttamente contro l'iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo, costituiscano tutte ipotesi di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, in quanto tali assoggettate alle regole processuali del rito ordinario di cognizione: “L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione.” (cfr. Cass. Sez. III, Ordinanza n. 6884 del
14.3.2024); ed ancora: “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, e non un'opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che il giudizio è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.” (cfr. Cass. Sez. III,
Ordinanza n. 28609 del 30.9.2022); come pure: “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.” (Cass.
Sez. Unite, Ordinanza n. 15354 del 22.7.2015).
2. Ciò posto e passando, quindi, al merito dell'azione proposta, la domanda risulta infondata e va rigettata, per i motivi che seguono.
Risulta, innanzitutto, palesemente infondato il primo motivo di contestazione, relativo alla ipotizzata pagina 3 di 6 illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria dovuto dalla pendenza del giudizio impugnatorio relativo all'opposizione alla cartella di pagamento n. 071/2018/0085673737/002, avente ad oggetto i crediti vantati dalla Controparte_4
Invero, l'attrice non ha in alcun modo provato l'esistenza di un provvedimento cautelare sospensivo dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso alla cartella opposta, limitandosi a provare l'avvenuta proposizione dell'opposizione e la conseguente impugnazione della sentenza di primo grado, che aveva rilevato il difetto del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore Controparte_4
a seguito della mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del
[...] contraddittorio da parte dell'opponente.
Pare evidente, quindi, che nessuna incidenza possa avere la mera pendenza del processo di appello, in assenza di provvedimenti incidenti sulla portata esecutiva del titolo sotteso all'atto oggetto della presente disamina.
3. Risulta, inoltre, infondato anche il secondo motivo di contestazione, relativo alla ipotizzata illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria perché privo dell'indicazione relativa all'immobile sul quale si intenderebbe accendere l'ipoteca.
Sul tema si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, affermando che: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'omessa allegazione alla comunicazione della nota di iscrizione ipotecaria non costituisce un vizio motivazionale del preavviso di iscrizione ipotecaria, dato che tale nota non è presupposto e fondamento per l'emanazione del provvedimento stesso, essendo soltanto richiesto dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, per procedere a iscrizione ipotecaria, la inutile decorrenza del termine di cui all'art. 50, comma 1, del medesimo d.P.R., e non risultando alcun obbligo previsto dalla legge di allegazione della comunicazione di avvenuta iscrizione o della nota di iscrizione della conservatoria dei registri immobiliari.” (Cass. Sez. V, Ordinanza n. 23096 del 26.8.2024).
Peraltro, nel caso di specie, è l'attrice stessa ad affermare di essere proprietaria di un unico bene immobile, ragion per cui la mancata individuazione dell'immobile sul quale voler iscrivere ipoteca non potrebbe avere alcuna portata lesiva, risultando finanche superflua.
Ne consegue che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata non difetti di alcun elemento essenziale previsto per legge, da cui dovrebbe derivare la nullità o invalidità invocata dalla parte attrice.
4. Privo di pregio risulta anche il terzo motivo di contestazione, relativo alla pretesa illegittimità dell'atto derivante, a sua volta, dall'insussistenza dell'agente per la riscossione del diritto ad iscrivere ipoteca sull'unico immobile di proprietà dell'attrice, stanti i limiti di espropriabilità del bene
(segnatamente: unico immobile di proprietà dell'attrice, adibito a residenza ad uso abitativo della pagina 4 di 6 proprietaria o comunque per violazione dei limiti di valore del credito sanciti dall'art. 76 del D.P.R. n.
602/1973).
La ragione di quanto affermato risiede, infatti, nella natura peculiare dell'iscrizione ipotecaria esattoriale che, come detto, non rappresenta un atto dell'espropriazione forzata né atto preordinato alla stessa, bensì una misura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento; in tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità evidenziando che: “Ai sensi dell'art. 77, comma 1- bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione vigente ratione temporis, può procedersi ad iscrizione d'ipoteca, come misura di tutela preordinata del credito, anche in assenza dei presupposti per l'espropriazione, non costituendo l'ipoteca medesima, di per sé, atto di inizio della procedura espropriativa.” (Cass. Sez. V, Ordinanza n. 15567 dell'11.6.2025).
In proposito, gioverà riportare la formulazione della disposizione normativa applicabile, ratione temporis, al caso di specie e corrispondente dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 (come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44) intitolato
“Iscrizione di Ipoteca”, secondo cui:
“
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Dunque, dalla semplice interpretazione letterale del dato normativo emerge che l'unico limite all'iscrizione ipotecaria e, conseguentemente, alla legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria debba individuarsi nell'importo complessivo del credito, che non deve essere inferiore complessivamente a ventimila euro.
Limite di valore che nella fattispecie oggetto di causa non risulta in alcun modo violato, atteso che pagina 5 di 6 l'importo complessivo per il quale si comunicava preventivamente la possibilità di iscrizione ipotecaria corrispondeva ad euro 25.850,54.
5. Alla luce delle considerazioni svolte, l'azione va interamente rigettata.
Cionondimeno, sussistono le condizioni per compensare interamente le spese, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Il preavviso di iscrizione ipotecaria qui impugnato costituisce, invero, duplicazione di precedente preavviso di iscrizione, recante n. 07176202200009212000, notificato il 20.12.2022, e riferibile finanche al medesimo credito di cui alla cartella di pagamento n. 071/2018/0085673737/002, per crediti vantati dalla Controparte_4
L'impugnazione del suddetto precedente preavviso di iscrizione n. 07176202200009212000 era tuttora pendente allorquando l' ha comunicato il nuovo preavviso n. 07176202400001759000 e non CP_1 era stato emesso alcun provvedimento giurisdizionale che ne invalidasse l'efficacia e/o la validità.
Sicchè considerata anche la piena sovrapponibilità del credito sotteso alla nuova comunicazione preventiva di iscrizione (la cartella n. 071/2018/0085673737/002), ebbene, tale comportamento dell'agente della riscossione ha di fatto determinato la inutile proliferazione di giudizi sostanzialmente identici.
Non si comprendono, dunque, le ragioni della nuova comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per un medesimo credito, la cui efficacia esecutiva non era stata sospesa né invalidata in via giudiziale;
né risultava sospesa o invalidata giudizialmente la precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, si rinvengono quelle gravi ed eccezionali ragioni utili a derogare alla regola generale della condanna alle spese di lite della parte soccombente e per procedere, invece, ad una compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da avverso la comunicazione preventiva di Parte_1 iscrizione ipotecaria n. 07176202400001759000 notificata in data 10.4.2024 da Controparte_5
, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1. rigetta la domanda;
2. compensa interamente le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 04.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria pagina 6 di 6