Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1385 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1385 2024 r.g. promossa da:
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Zarlenga Aida ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Casalserugo (PD), via papa Giovanni XXIII, n. 9
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Bertelli Marina ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Padova,
Via Zabarella n.38
APPELLATO
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
1
Conclusioni di parte appellante: “accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma del capo della sentenza n. 1385/2024 emessa dal Tribunale di
Padova, in data 26.07.2024, pubblicata il 2.08.2024, nell'ambito del giudizio N.R.G. 751/2024,
Giudice Rel. d.ssa Luisa Bettio, le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado sul punto che qui si riportano: rigettare la richiesta di iscrizione del minore presso la scuola indicata dal padre sicché non rispondente all'interesse prioritario di che, invece, verrebbe pienamente garantito con ER
la frequentazione della scuola primaria Diego AL di Conselve, con tempo corto che rispetta, invece, tutti i fattori individuati dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità, a concreto vantaggio degli interessi del minore, quali i rapporti interpersonali, la formazione, la prossimità con la residenza, gli spostamenti in connessione anche alle esigenze fisiologiche del bambino, la continuità scolastica rispetto alla scuola dell'infanzia già frequentata, la continuità di frequentazione dei compagni ed amici. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Conclusioni di parte appellata: “Dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Padova n.1385/2024 pubblicata il 2/8/24 e comunque rigettarlo perché destituito di fondamento. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di causa del presente giudizio, comprensive della fase cautelare”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. Con sentenza n. 1385/2024 emessa in data 26.07.2024, pubblicata il 2.08.2024 e non notificata, nell'ambito della causa RG n. 751/2024, il Tribunale di Padova ha autorizzato CP_1
“all'iscrizione del minore presso la scuola primaria “Diego AL” di Monselice appartenente all'Istituto comprensivo di Monselice “Zanellato” anche in assenza del consenso della madre con tempo ordinario ed un rientro settimanale”.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. L'unica doglianza del gravame attiene alla scelta dell'iscrizione del minore Persona_2
(figlio delle parti, nato il [...] dalla relazione more uxorio dalle stesse intrattenuta, riconosciuto da entrambi i genitori), alla scuola primaria scelta dalla madre (Diego AL di Conselve), residente a Conselve (così come , con orario dalle ore 8.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato (tempo ER
corto), piuttosto che quella indicata dal padre residente a [...](Diego AL di Monselice), con orario dalle ore 8 alle ore 13 dal lunedì al venerdì ed un rientro settimanale con orario dalle ore 14 alle ore 16.00 (tempo flessibile).
2 2.2.I motivi di appello vengono congiuntamente qualificati come erronea, contraddittoria e carente motivazione del capo di sentenza impugnato in ordine alla scelta della scuola indicata dal padre del minore;
contraddittorio vaglio compativo dei criteri di scelta tra le diverse scuole proposte;
erronea valutazione del comportamento di entrambi i genitori.
2.3.Il Tribunale avrebbe erroneamente statuito in contrasto con la sentenza non definitiva emessa in data 25.6.2024 nel corso del giudizio e con la successiva ordinanza dell'8.7.2024, provvedimenti che avrebbero spiegato efficacia di giudicato interno (cfr. Cass. 21258 2020; 6689 2012) circa l'iscrizione scolastica presso l'istituto prescelto dalla madre.
2.4.L'appellante deduce che, conformemente ai provvedimenti interinali del tribunale aveva depositato (doc. n. 7) un documento afferente al regime di doposcuola da affiancare alla frequentazione della scuola di Conselve ma che il giudice di primo grado non ne avrebbe tenuto conto privilegiando l'istituto che consentiva al padre di avere la giornata del sabato libera.
2.5.Il tribunale patavino non avrebbe tenuto in considerazione il superiore interesse del minore, non avendo valutato tutti i fattori concretamente a vantaggio del predetto, quali i rapporti interpersonali, la formazione, gli spostamenti in connessione anche alle esigenze fisiologiche del bambino.
2.6.Evidenzia che conserva il luogo principale dei propri affari ed interessi a Conselve, ove ER risiede ed ove ha frequentato la scuola d'infanzia e che, sebbene i due Comuni di Conselve e
Monselice distino circa 11 km e 15 minuti di macchina, tuttavia il Comune di Monselice, essendo più ampio e densamente popolato, sia caratterizzato da maggiore traffico urbano.
2.7.Inoltre l'appellante deduce di essere priva di mezzo proprio e di utilizzare quello offerto in prestito dai di lei genitori per andare al lavoro e che l'istituto scolastico di Monselice non sia raggiungibile con i mezzi pubblici.
2.8.Ribadisce che il Tribunale avrebbe dovuto prediligere la scuola primaria nell'ambiente noto al bambino, insieme ai suoi compagni ed amichetti, con pieno soddisfacimento del suo primario attuale interesse che dovrebbe prevalere sulle preferenze necessariamente adattarsi, evitando cambiamenti che potrebbero creare ulteriori disagi in un periodo già complicato dalla separazione dei genitori.
2.10.Ad avviso dell'appellante solo la scuola Diego AL di Conselve risponderebbe a tutti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per la scelta della scuola in caso di contrasto tra i genitori, consentendo a di frequentare la scuola primaria del comune di ER
Per_ Per_ residenza, con i suoi compagni di scuola materna , , ed ), con Per_3 Per_5 Per_6
gli amici della piscina e del parco.
2.11.Il Tribunale non avrebbe tenuto in debita considerazione l'importantissima presenza vicariante a Conselve dei nonni materni nè del totale rimborso che il Comune di Conselve opera dell'intero costo dei libri necessari alla frequentazione della primaria ai residenti come che, ER
3 ovviamente, non troverà applicazione in una scuola diversa da quelli insistenti sul territorio di residenza.
2.12.Infine, il Tribunale di primo grado non avrebbe tenuto conto che il padre è free lance con massima gestione di orari e modalità lavorative, mentre la madre è (al momento) precaria della scuola
(personale amministrativo) con orario di lavoro esteso anche al sabato mattina.
3.Si è costituito l'appellato il quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito la sua infondatezza.
3.1.Questa Corte con ordinanza del 27.8.2024 rigettava l'istanza di sospensiva ex artt. 351 e 283 c.p.c.
3.2.Da ultimo nella memoria integrativa parte appellante ha dedotto come presenti evidenti ER
segni di disagio e pregiudizio quali tic facciali, atti di autolesionismo e pianto incontrollabile.
Deduce che il bambino le avrebbe riferito di voler frequentare la scuola di Conselve e, nel corso di una festa di compleanno svoltasi in data 27.10.2024, sarebbe stato morso da un compagno di classe.
Con memoria di replica l'appellato ha eccepito l'inammissibilità della deduzione di questi fatti nuovi ed n ogni caso la loro infondatezza.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 16.12.2024 e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.In via preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
1.1.Invero l'art. 342 c.p.c., ratione temporis in vigore, da un lato, non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata, e dall'altro non modifica gli essenziali ed imprescindibili criteri di ammissibilità dell'impugnazione, che ovviamente dovranno continuare ad essere rispettati. In questo senso, per potersi ritenere ammissibile, l'atto di appello, oltre ad individuare i capi della decisione sottoposti a critica, deve contenere, assieme ad una parte volitiva (quella volta ad ottenere la riforma della decisione, appunto), anche una parte argomentativa, e cioè una individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata (Cass. n. 1600 del 2024).
1.2.Nel caso di specie detti requisiti appaiono assolutamente rispettati, consentendo l'impugnazione di percepire adeguatamente - tanto da parte del giudice che delle controparti - la richiesta di riforma della decisione così come le motivazioni poste a base della stessa.
2.Nel merito l'appello è infondato.
2.1.Osserva la Corte come la Giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. nn. 21258 2020; 6689 2012) non sia conferente al caso di specie.
2.2.Invero con la sentenza non definitiva n.1174/24 pubblicata il 25/06/24 e la successiva ordinanza emessa in data 08/07/24, il Tribunale, previa rimessione della causa in istruttoria, ha tentato di
4 addivenire ad una soluzione condivisa della scelta scolastica, fissando all'uopo una udienza dedicata, con termine per la produzione di documenti (programma del doposcuola).
2.3.Tali provvedimenti non esplicano alcun effetto di giudicato interno, nè hanno il valore di decisioni anticipate della scelta della scuola di Conselve, proposta dall'appellante, ben potendo il Tribunale delibare tale questione di merito compiutamente, alla luce di tutte le allegazioni e produzioni offerte dalle parti, senza alcun vincolo.
2.4. Quanto alla scelta operata dal giudice di primo grado, la stessa deve essere ratificata.
La Giurisprudenza di legittimità (tra le altre cfr. Cass. Civ. Ord. n. 13570/2024), sul punto, afferma:
“Il contrasto insorto tra genitori legalmente separati, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, sulla scuola "religiosa" o "laica" presso cui iscrivere i figli, deve essere risolto in considerazione dell'esigenza di tutelare il preminente interesse dei minori ad una crescita sana ed equilibrata, ed importa una valutazione di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità, che può ben essere fondata sull'esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa”.
2.5.Ritiene la Corte, con ciò richiamando l'ordinanza emessa in data 27.8.2024, che il giudice di primo grado abbia tenuto in debita considerazione il preminente interesse del minore nel soppesare sia la dedotta continuità scolastica (osservando, tra le altre cose, che la classe frequentata da ER
nella scuola materna era mista, vale a dire composta da alunni di età differenti e quindi certamente non già iscrivibili tutti nell'istituto di Conselve scelto dalla madre) sia la necessità di far trascorrere al minore, per il fine settimana di competenza, un tempo qualitativamente congruo con ciascun genitore, quindi non solo con il padre, (tenuto conto del regime di frequentazione paritario in essere) sia infine l'offerta formativa dell'Istituto di Monselice, da considerarsi equipollente se non superiore a quello di Conselve.
2.6. ha propri riferimenti sociali in entrambe le città presso le quali trascorre pari tempo alla ER
luce della vicinanza sia dei luoghi di residenza dei genitori che dell'istituto scolastico prescelto.
2.7.Quanto all'allegazione dei nuovi fatti dedotti con la memoria integrativa, vale a dire tic facciali, pianto incontrollabile, atti di autolesionismo di cui soffrirebbe il minore, la Corte rileva che risulta documentalmente come la pediatra avesse rilevato delle “difficoltà relazionali” fin dal febbraio 2024
(doc. n. 27 primo grado di parte appellata), con necessità di valutazione psicologica.
2.8.L'appellato inoltre ha depositato (doc. 19) trascrizioni del colloquio avvenuto in data 29.11.2024 tra la coppia genitoriale e le insegnati di le quali hanno confermato che il Parte_2 ER bambino è sereno e che avrebbe familiarizzato anche con altri bambini;
quanto all'episodio del morso
5 dato a nel corso della festa del 27.10.2024, sebbene non lo sminuiscano, tuttavia lo ER
riconducono a possibili dinamiche comportamentali dei bambini di quella età.
2.9.Ribadisce il Collegio che, trattandosi di inizio del ciclo scolastico della scuola primaria, appare inevitabile per la necessità di formazione di nuovi rapporti sociali, per come hanno ER
confermato le insegnati e necessità di iniziale supporto e sostegno da parte di tutti.
Alla data attuale non appare inoltre opportuno sottoporre il bambino ad un cambio di istituto, questo sì in violazione del principio della continuità scolastica, potenzialmente foriero di pregiudizio.
2.10.L'appello pertanto deve essere rigettato.
Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
2.11.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità del caso trattato, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, compresa la fase cautelare e escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
2.12.Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Padova n. 1385/2024 del 26.7.2024;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite di secondo Parte_1 grado in favore di parte appellata spese liquidate in €5.200,00, oltre rimborso CP_1
spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
6 Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16.12.2024
Il Consigliere Estensore La Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott.ssa Rita Rigoni
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