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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6498 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G.2430/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
874/2020 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 9/6/2020, vertente
TRA
( ) e ( c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall' avv. Eugenio Colella C.F._2
APPELLANTI
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Di Palma C.F._4
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
E
, e Controparte_3 CP_4 Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate dagli appellanti in data 13.5.2025 e dagli appellati il 17.5.2025. Parte_3 Controparte_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata e , proprietari giusta atto notarile Controparte_7 Parte_2 del 22 maggio 2000, di un appartamento al secondo piano int. 2 del fabbricato in TR alla via
Cesinali n.68 ( nel NCEU al foglio 5 particella 764/8 categoria A/2 classe terza vani catastali 5), confinante con proprietà di e , gabbia scale e area scoperta ( nel Controparte_3 CP_4
NCEU al foglio 5 particella 764/8, Via Cesinali n. 68 piano 2 cat. A/2, cl 3°, vani 5) convenivano questi ultimi innanzi al tribunale di Avellino.
A sostegno della domanda, deducevano:- che nell'atto di vendita era precisato che la costruzione dell'immobile era stata realizzata giusta licenza edilizia n.118 rilasciata dal Comune di TR in data 29 agosto 1968 ed in conformità della stessa e che con l'atto del 22/5/2000 l'immobile si intendeva venduto nella sua attuale consistenza, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, diritto e servitù attiva o passiva eventualmente inerente ed in particolare con la proporzionale quota di comproprietà su tutte le parti dell'edificio comuni per legge o per destinazione;
-che i convenuti confinanti, titolari delle rispettive proprietà, avevano posto in essere innovazioni e modifiche alle originarie destinazioni d'uso di parti condominiali alterandone la originaria funzionalità, oltre che i rapporti millesimali sia tra le singole proprietà che nella distribuzione dei servizi e spese condominiali. Le innovazioni e modifiche consistevano, secondo quanto esposto in citazione nell' appropriazione del sottoscala condominiale contenente i contatori delle utenze dell'acqua, con creazione in esso di un WC di uso esclusivo munito di servizi e scarichi, di trasformazione della cantina in camera rifinita e ammobiliata e creazione di una comunicazione tra questa e il negozio, trasformazione del negozio in abitazione, unitamente alla cantina, trasformata in vano abitativo rifinito ed ammobiliato ed appropriazione in via esclusiva di alcune aree esterne al fabbricato, con costruzione su parte di esso di una baracca in lamiera e con costruzione su altra parte di essa. Gli attori chiedevano pertanto “la restituzione e il ripristino al e agli attori del sottoscala CP_8
con rimozione del WC indebitamente creato, non disponendo di aria e luce diretta;
la CP_9 rimozione del box garage edificato con appoggio al fabbricato e senza il rispetto delle distanze legalidi legale e regolamento comunale, alterando il profilo architettonico deprezzandone il valore;
il ripristino della originaria destinazione a cantina , trasformata in vano abitabile, con chiusura della porta che la collega alla rimanente porzione del piano terreno di proprietà esclusiva di
, alterando i profili negoziali originari e contrastando con la destinazione urbanistica Parte_4
d'uso. In via subordinata, e salvo gravame, chiedevano di dichiarare che le aree esterne al fabbricato erano assoggettate al vincolo di destinazione a parcheggio ex art.41 sexies L.1150/1942 che prescrive "nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione"
Si costituivano i coniugi contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il Parte_4 rigetto. Sostenevano di aver regolarmente acquistato dal costruttore gli Controparte_10 immobili per cui è causa, evidenziando che all'atto della vendita lo spazio destinato a sottoscala si presentava già distaccato e delimitato rispetto all'androne. Affermavano che le opere CP_9 descritte dagli attori erano legittime (realizzazione del WC, trasformazione d'uso della cantina).
Parimenti infondata la richiesta di demolizione del box garage ad essi venduto con atto notarile del
2002, in relazione al quale avanzavano, in riconvenzionale, domanda di usucapione unitamente alla richiesta di lasciare libero il passaggio sull'area antistante l'ingresso destinato al negozio, consentendo il libero accesso al locale di cui alla p.lla764/5. Chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa il costruttore al fine di essere garantiti dalla richiesta Controparte_10 risarcitoria.
Nella contumacia di e veniva espletata Controparte_3 CP_4 Controparte_10 istruttoria (interrogatorio formale e prova testimoniale) e disposta ctu sui luoghi di causa. Con sentenza n.874/2020 il tribunale di Avellino così statuiva: a) rigetta la domanda;
b) rigetta la domanda riconvenzioanle;
c) compensa tra le parti le spese di giudizio;
d) pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di ctu.
Il giudizio di appello.
e hanno interposto appello affidato ai seguenti motivi. Controparte_7 Parte_2
Con un primo motivo hanno dedotto l'erroneità della decisione con riguardo al sottoscala del fabbricato. Hanno precisato che i confinanti avevano aperto nel sottoscala una porta originariamente inesistente, che collega la cantina di proprietà esclusiva all'androne di proprietà comune ed avevano spostato i contatori idrici dal muro portante sulla parte esterna della parete che divide il sottoscala e l'androne, così appropriandosi di beni comuni - sottoscala comune e muro portante comune-, qualificati come beni condominiali sia in base ai confini indicati nel contratto che in base all'art.1117
c.c.
Con altro motivo gli appellanti, avuto riguardo ai contatori idrici hanno rilevato che la prova della data dello spostamento dei contatori idrici doveva essere fornita dai convenuti e che detto spostamento dei contatori era avvenuto tra il 2001 e il 2002, epoca in cui non era più CP_10 unico proprietario del fabbricato. Di conseguenza i coniugi erano tenuti al ripristino Parte_4 dei luoghi. Con ulteriore motivo hanno censurato la sentenza nella parte in cui il tribunale, riconoscendo che nel
2002 i coniugi “hanno realizzato una chiusura che, insieme al locale sottoscala, Parte_4 descrive una lettera L,” in tale modo indebitamente occupando l'area condominiale antistante la porta che separava la cantina all'androne, non aveva poi loro ordinato di eseguire subito i lavori specificati e quantificati dal ctu nella relazione e nell'allegato 9 .
Infine, con riguardo all'area esterna del fabbricato, gli appellanti hanno dedotto che il tribunale aveva fatto riferimento soltanto alla legge 17 agosto 1942 n.1150, art. 41-sexies, norma applicabile nella specie ratione temporis, e così aveva omesso ogni decisione sulla richiesta declaratoria di condominialità dell'area de qua in quanto compresa sia nel rogito 26 febbraio 1999 (vendita
) sia nel rogito 22 maggio 2000 ( vendita ) che Controparte_11 CP_12 nell'atto 19 luglio 2022 (vendita ; in relazione a detta area, in via subordinata, gli Controparte_13 appellanti hanno chiesto dichiararsi che anche in base al vincolo indicato nella concessione amministrativa l'area esterna era vincolata a parcheggio e condannarsi gli appellati alla restituzione dell'area stessa previa rimozione del box garage. Alla luce di quanto esposto gli appellanti hanno rassegnato le conclusioni di cui all'atto introduttivo chiedendo la rimozione delle opere indicate nei singoli motivi di appello ed il ripristino dello stato dei luoghi, con vittoria di spese.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti e CP_1 Controparte_2 contestando la fondatezza del gravame. Hanno proposto appello incidentale chiedendo, in caso di riforma della sentenza di primo grado, l'esame dell'eccezione di usucapione dello spazio del sottoscala sollevata in prime cure e la declaratoria di acquisto a titolo originario, tenendo conto delle difese già svolte e del possesso pacifico ed uti domini in capo al costruttore, loro dante causa, protrattosi per circa 40 anni, dal 1968, anno di costruzione dell'immobile e fino al 2002, anno di acquisto ad opera dei deducenti, cui vanno aggiunti gli anni fino al 2008 ( anno di notifica dell'atto di citazione in primo grado). Inoltre hanno chiesto in accoglimento della riconvenzionale avanzata in primo grado… ordinare agli attori e di non occupare, con la loro CP_14 Parte_2 autovettura, lo spazio antistante il locale commerciale di proprietà di essi concludenti …”. Hanno concluso chiedendo: rigettarsi tutti i motivi di appello formulati dalla controparte;
nel caso di riforma della sentenza, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato, ordinare agli appellanti Pt_5
, di non occupare, con la loro autovettura, lo spazio antistante il locale commerciale di loro
[...] proprietà, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione;
subordinatamente, nel caso di riconoscimento della fondatezza delle domande di controparte, dichiarare CP_10
tenuto a garantirli e tenerli indenni da ogni conseguenza, anche in ordine alle spese del
[...] giudizio e condannarlo al risarcimento degli eventuali danni ( considerato anche che il prezzo da essi corrisposto era stato rapportato all'acquisto delle unità immobiliari, come esistenti al momento dell'atto di trasferimento, nonché della corte annessa).
e ritualmente citati, non si sono costituiti;
Controparte_3 CP_4 Controparte_10 con ordinanza del 9.11.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
Con decreto presidenziale del 24.4.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 20.5.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, con ordinanza del 20.5.025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello proposto da Controparte_7
e non merita accoglimento. Parte_2
Con riferimento ai motivi di gravame aventi ad oggetto la trasformazione del sottoscala e lo spostamento dei contatori idrici, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado, non vi è prova che la modifica dello stato dei luoghi sia ascrivibile agli appellati e CP_1 [...]
CP_2
Va premesso ai fini del corretto inquadramento della vicenda che il fabbricato oggetto di causa formato da tre piani, fu realizzato in via Cesinali, 68 in TR (AV) da Controparte_10 proprietario dell'area (in l NCT fg. n. 5 partita 621, p.lla 279/b) giusta concessione edilizia n. 118 del 29/08/1968, con obbligo di rispettare la normativa ex art. 41 sexies L. 1150/1942 e del D.M.
1/4/1968. Accomando edificò abusivamente un box garage, realizzato in aderenza alla palazzina, presentando istanza di concessione in sanatoria presso il comune di TR (poi condonata nel 20 settembre 2005, giusta concessione n. 854, prot n. 10977). Con due atti, in periodi diversi, vendette porzioni del fabbricato alle odierne parti in causa. In particolare con l'atto del CP_10
22.05.2000 fu venduto agli attori l'appartamento posto al secondo piano del fabbricato Parte_3 di proprietà di . Con atto del 19 luglio 2002 vendette agli appellati Controparte_10 CP_10
(convenuti ): a) appartamento al primo piano composto da tre vani ed accessori, da un Parte_4 locale garage di circa mq.26 e da un locale cantina al piano terra, con annessa piccola corte, questi ultimi aventi accesso da scala comune, il tutto confinante con , con proprietà dell' Persona_1 Pt_6 con traversa di via Cesinali e con locale negozio;
b) locale negozio al piano terra della superficie di circa mq.119 confinante con l'appartamento sopra descritto con traversa di via Cesinali, con gli altri vani innanzi descritti, con proprietà salvo altri, registrato in Avellino in data 06/08/2002 per Pt_6 notaio L'indicata consistenza è oggettivamente desumibile dal certificato catastale Persona_2 del 7.03.1987, dal quale si evince che il sub 9 della particella 764 del foglio 5 NCEU di TR era composto dall'appartamento, dal garage, dalla cantina e dalla piccola corte con sottoscala. Con l'atto notarile indicato i convenuti acquistarono anche beni oggetto di richiesta in sanatoria Parte_4 rilasciata ad (con nota prot. n 853) e trasformarono il locale commerciale in abitazione, CP_10 tramite un cambio di uso.
In relazione al sottoscala, oggetto della doglianza degli appellanti, giova richiamare le risultanze della consulenza tecnica che, nell'attestare l'avvenuta trasformazione dello stesso, ha chiarito che non è possibile risalire all'epoca dell'intervenuta modifica. Il ctu ha testualmente affermato che: ”Anche se non risulta possibile dimostrare la datazione dell'avvenuta trasformazione che ha condotto alla situazione attuale ( la parete realizzata perpendicolarmente al muro sottostante la prima rampa di scala ) certo è che tale trasformazione c'è stata;
difatti alla data del 1987 le planimetrie catastali riportavano la parete che chiudeva il sottoscala, con una porta che consentiva l'accesso a tutti i condomini nel sottoscala dove vi erano i contatori idrici di tutti. La situazione testimoniata dal progetto del geom. , datata 2007, attesta invece un cambiamento: vi è una parete “nuova” CP_15 edificata innanzi a quella che delimita il locale “cantina”; in tale parete vi è la porta di altezza cm.
150 che anticipa l'apertura nel muro portante, esistente fin dalle mappe del 1987, che consentiva
l'accesso al locale cantina, dal locale androne (la freccia disegnata ne è la prova). Non c'è dimostrazione alcuna da parte dei resistenti di come si sia passati dal muro che chiudeva il sottoscala
a questa parete “nuova”, più avanzata rispetto al muro portante. (all 4).
Infatti, sembra logico dedurre che le affermazioni di cui sopra di parte si riferissero alla CP_1 situazione attestata dalla pianta del 1987, in cui la porta di cui si cennava, era disposta “sotto” la rampa di scale e non perpendicolarmente, come appare oggi. Questo nuovo spazio che si è venuto a creare e che abbiamo descritto al n. 2 bis (zona di passaggio) deve esser proprio quella che la parte
descrive come l'area esterna (che è stata sempre accessibile da parte dei condomini) e che CP_7 effettivamente è stata occupata dai coniugi . Parte_4
I lavori di realizzazione di questo nuovo corpo, realizzati dall' hanno reso necessario lo CP_10 spostamento dei contatori idrici, quanto più vicino possibile al locale androne, accessibile a tutti;
infatti, in origine detti contatori erano posizionati sul muro del sottoscala dove oggi rileviamo le chiavi di arresto, all'interno del sottoscala;
il proprietario del sottoscala, prima e poi CP_10 aveva, sì, la proprietà esclusiva del sottoscala ma era gravato da una servitù da parte di tutti CP_1
i condomini che, per poter visionare i propri contatori dovevano obbligatoriamente accedere in quel sottoscala, di cui tutti avevano le chiavi. La traslazione dei contatori sul muro che dà sull'androne rendeva inutile l'accesso al sottoscala, in quanto i contatori divengono accessibili dallo stesso androne e il proprietario non deve più subire la servitù di tutti i condomini ( cfr. pag.17-18 della ctu). Nell'atto di vendita del 2002 il notaio rogante ha attestato la vendita Parte_7 CP_2 di alcuni beni (tra cui il sub.9 che comprende cantina, appartamento al 1^ piano e sottoscala); nell'atto
è riportata l'esistenza del sottoscala di forma rettangolare (mappale 1985) e non di quello ad L (DIA del 2007). Risulta invece, dai rilievi del ctu, che la modifica del sottoscala è stata verosimilmente realizzata dall' quando egli era unico proprietario del fabbricato: deve pertanto escludersi CP_10 che ci sia stata un'illegittima occupazione di spazio condominiale. Il venditore ha CP_10 modificato la struttura del sottoscala, in assenza di permesso a costruire ed ha trasferito ai convenuti/ attuali appellati il sub. 9, nel quale era ricompreso un sottoscala che esisteva di fatto, sebbene non riportato negli strumenti urbanistici. Nel sottoscala poi, sia identificato nell'originaria forma rettangolare ( di cui al mappale 1985) sia nella attuale forma ad L, non risulta essere stato realizzato alcun servizio di WC.
E' stato parimenti accertato che nell'originaria indicazione catastale esisteva un passaggio fra l'area prospiciente la scala e l'accesso alla originaria cantina acquistata dai convenuti;
nelle planimetrie del
2007 di accompagnamento alla DIA presentata dai convenuti risulta, invece, che non esiste più possibilità di accedere attraverso la descritta area di passaggio alla porta di ingresso della originaria cantina acquistata dai coniugi nell'anno 2002, essendo stata realizzata una chiusura CP_6 che, insieme al locale sottoscala, descrive una L.
Va inoltre rilevato che il sottoscala oggetto di controversia ha subito diverse variazioni ma non vi è certezza dell'epoca di queste modifiche, né è stata fornita prova che le indicate trasformazioni siano state realizzate dagli appellati . Dalle risultanze dell'espletata ctu la trasformazione Parte_4 dovrebbe essere stata realizzata dall' prima delle stipule dei rispettivi atti di CP_10 TA intercorsi con le parti nel 2000 ( ) e nel 2002 ( ). In ogni Parte_3 Parte_4 caso dall'atto intercorso fra l' e i coniugi non si evince l'esistenza di tale CP_10 CP_6 trasformazione rispetto alla originaria indicazione catastale del 1987. Sotto altro profilo, essendo riferibili le opere in contestazione all'originario proprietario, deve evidenziarsi che egli poteva disporre di tutti i suoi beni prima degli atti di vendita intercorsi con le parti in causa. Questa conclusione- ovvero la realizzazione dei lavori quando l' era unico proprietario- è CP_10 avvalorata dalle deposizioni dei testi escussi, che hanno tutti riferito che la situazione dei luoghi era già esistente all'epoca dei propri acquisti nel fabbricato.
Dagli interrogatori formali resi dagli appellati è emerso che lo stato dei luoghi era CP_16 già quello riscontrato all'attualità, prima dell'acquisto dei coniugi nel 2002 e che lo Parte_4 spostamento dei contatori era stato eseguito dall' originario unico proprietario, prima CP_10 della vendita ai . Se ne deduce che la modificazione dello stato dei luoghi - attraverso Parte_4
l'annessione del sottoscala alla porzione immobiliare poi venduta agli appellati- sia stata realizzata dall' quando era ancora proprietario esclusivo dell'intero fabbricato. Gli appellati CP_10
, come si rileva dall'atto di vendita del 19.7.2002, hanno acquistato l'immobile” nello Parte_4 stato di fatto e di diritto in cui si trovava”.
I connessi motivi di gravame vanno pertanto respinti in quanto la prospettazione degli appellanti è rimasta sfornita di prova. Conseguentemente, non essendo riconducibile la realizzazione delle modifiche contestate agli appellati, non poteva essere loro ordinata l'esecuzione dei lavori come quantificati dal ctu.
In definitiva, secondo la valutazione del tribunale che questa Corte ritiene di condividere, nell'oggettiva difficoltà di ricostruzione degli accadimenti e della loro collocazione temporale, alla luce delle risultanze documentali e delle emergenze processuali, non è stata fornita prova che consenta di collocare le trasformazioni nel sottoscala in un'epoca precisa ed ascriverle alla condotta degli appellati . Parte_4
Con ulteriore motivo, avente ad oggetto l'area esterna del fabbricato, gli appellanti hanno censurato la decisione del tribunale che, riferendosi solo alla L.17/8/1942 n.1150 (art. 41-sexies), avrebbe omesso ogni decisione sulla richiesta declaratoria di condominialità dell'area de qua, compresa nei diversi atti di vendita intercorsi con le parti.
Il motivo di gravame non merita accoglimento.
L'art.41sexies sopra citato, nella formulazione vigente dal 2005, dispone che: Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.
Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dalla L.n.1150 del 1942- art.41 sexies-, secondo il testo introdotto dalla L. n.
765 del 1967, art. 18, si traduce in una limitazione legale della proprietà, che può essere fatta valere, con l'assolutezza tipica dei diritti reali, nei confronti dei terzi che ne contestino l'esistenza e l'efficacia
(Cass. civ.18/01/2022, n.1445). Nel caso in esame, l'azione per il riconoscimento del diritto d'uso sull'area destinata a parcheggio per i condomini è stata promossa non nei confronti del proprietario che aveva costruito il complesso immobiliare ed aveva poi alienato le singole unità immobiliari, ma nei confronti di (altri) acquirenti di porzioni del fabbricato. Nella successiva stipulazione di atti di TA delle singole porzioni immobiliari dell'edificio manca la menzione del contestuale trasferimento della proprietà o del diritto reale d'uso sulle pertinenziali porzioni del detto spazio riservato, né emerge l'obbligo del venditore, di realizzare i parcheggi in esecuzione del titolo edilizio rilasciato. In ogni caso la disposizione citata impone un vincolo di destinazione d'uso, ma non determina di per se' sola il trasferimento coattivo della proprietà dell'area, che non diviene automaticamente area condominiale e in comproprietà degli acquirenti delle porzioni del fabbricato.
Nel caso in esame, il rispetto dell'art. 41-sexies era già prescritto nella licenza edilizia originaria
(n.118 del 29.8.1968) sicchè una declaratoria giudiziale sarebbe risultata ultronea rispetto a quanto già indicato nell'atto amministrativo. Inoltre, come si rileva dalle risultanze della consulenza tecnica la domanda è stata formulata in modo generico, omettendo di indicare le concrete modalità di realizzazione dei parcheggi, oltre a rilevare l'assenza di un obbligo in tal senso nei contratti di Pe TA ( cfr. relazione definitiva del del 5.10.2012). Persona_4
Con appello incidentale gli appellati hanno chiesto, in accoglimento della riconvenzionale avanzata in primo grado… ordinare agli attori e di non occupare, con la loro CP_14 Parte_2 autovettura, lo spazio antistante il locale commerciale di proprietà di essi concludenti …” L'assunto dei convenuti- odierni appellati- è sfornito di prova. Non spiegano effetto le fotografie prodotte, trattandosi di una condotta che potrebbe rivestire carattere saltuario e/o occasionale. Essa potrebbe integrare, al più, una molestia nel godimento dello spazio antistante l'ingresso del locale- negozio in danno dei coniugi , ma tale prospettazione non è suffragata da alcun elemento Parte_4 probatorio. E peraltro confligge con l'affermata usucapione dell'area de qua, oggetto di altra domanda riconvenzionale respinta dal giudice di prime cure. Il gravame incidentale va pertanto rigettato.
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado, la reciproca soccombenza delle parti nei rispettivi gravami e l'esito complessivo della lite ne giustificano l'integrale compensazione ex art.92 c.p.c.
Alla pronuncia di rigetto deli gravami, consegue l'obbligo degli appellanti e degli appellanti incidentali di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per gli appelli rispettivamente proposti ( art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del
24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Quarta sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2430/2021 R.G, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da e;
Controparte_7 Parte_2
b) rigetta l'appello incidentale proposto da e CP_1 Controparte_2
c) conferma la sentenza n.874/2020 pubblicata il 9.6.2020 del tribunale di Avellino;
c) compensa interamente le spese del grado tra gli appellanti e e gli Controparte_7 Parte_2 appellati e CP_1 Controparte_2
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma
17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico degli appellanti e e degli appellanti incidentali e Controparte_7 Parte_2 CP_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli Controparte_2 appelli rispettivamente proposti.
Così deciso in Napoli, il 4 novembre 2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il consigliere estensore dott.Rosanna De Rosa