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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1597/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Germabi Nicoletti giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vicenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 15/11/2021 , dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 2335/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di vedersi riconosciuto il presupposto sanitario proprio per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_2 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
05/06/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”Diabete mellito tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali in labile compenso metabolico. Insufficienza renale cronica III stadio con anemia secondaria trattata con emopoetina. Vertigini dndd, insufficienza cerebrovascolare cronica con disturbi della memoria e deficit cognitivi””
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età 100%” (L.509/88 e succ.mod. e integr.) con diritto all'indennità di accompagnamento e persona portatrice di handicap ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3 a far data dal 19/12/23”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione), limitatamente alla domanda di riconoscimento dell'invalidità, alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Per_2 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio).
Si precisa che parte ricorrente, pur integrando il beneficio di cui all'art. 3 co. 3 L
104/92 nelle ultime verbalizzazioni, non ha richiesto il riconoscimento (né in atto introduttivo della fase di merito né in quella relativa all'accertamento tecnico preventivo), di tal chè la valutazione del CTU è sul punto inutiliter data.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della
Pag. 2 di 3 previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da T_
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che T_
[nata il [...] a [...]], si trova nelle condizioni sanitarie
[...]
proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento a far data dal
19/12/2023;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1597/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Germabi Nicoletti giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vicenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 15/11/2021 , dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 2335/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di vedersi riconosciuto il presupposto sanitario proprio per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_2 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
05/06/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”Diabete mellito tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali in labile compenso metabolico. Insufficienza renale cronica III stadio con anemia secondaria trattata con emopoetina. Vertigini dndd, insufficienza cerebrovascolare cronica con disturbi della memoria e deficit cognitivi””
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età 100%” (L.509/88 e succ.mod. e integr.) con diritto all'indennità di accompagnamento e persona portatrice di handicap ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3 a far data dal 19/12/23”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione), limitatamente alla domanda di riconoscimento dell'invalidità, alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Per_2 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio).
Si precisa che parte ricorrente, pur integrando il beneficio di cui all'art. 3 co. 3 L
104/92 nelle ultime verbalizzazioni, non ha richiesto il riconoscimento (né in atto introduttivo della fase di merito né in quella relativa all'accertamento tecnico preventivo), di tal chè la valutazione del CTU è sul punto inutiliter data.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della
Pag. 2 di 3 previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da T_
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che T_
[nata il [...] a [...]], si trova nelle condizioni sanitarie
[...]
proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento a far data dal
19/12/2023;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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