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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/11/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4620/2018, avente ad oggetto: risarcimento danni da lesione personale vertente
TRA
, n.q. curatore speciale di , rapp.to e difeso in Parte_1 Parte_2 virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Maria Rosita Carusello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Fondi alla via Roma n. 72
ATTORE
E
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rapp.te p.t., rappt.ta e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Claudio Erasmi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Terracina alla via del Porto n. 24
CONVENUTO
NONCHÉ
e , residenti come in atti, CP_3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
E rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce all'atto di Parte_2 intervento, dall'avv. Maria Rosita Carusello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Fondi alla via Roma n. 72
TERZO INTERVENTORE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , n.q. curatore Parte_1 speciale di , minore all'epoca dei fatti, conveniva in giudizio Parte_2 la (già , nonché Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, affinché venissero condannati, in solido, nelle rispettive
[...] Controparte_4 qualità, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 82.000,00 ovvero della somma di ritenuta giustizia oltre interessi e rivalutazione.
A tal fine deduceva che in data 24.11.2012, alle ore 20.00 circa, in Fondi la minore era passeggero sul motoveicolo Aprilia tg. Parte_2
BP56843, di proprietà di e condotto da che, Controparte_4 CP_3 percorrendo via Ponte Nuovo all'altezza di via Gioberti entrava in collisione con la minicar Ligier JS tg. X5FVPN di proprietà di e Controparte_5 condotta da , la quale ometteva di fermarsi allo STOP, e Controparte_6 non riusciva ad evitare l'impatto con il motociclo. In conseguenza dell'urto cadeva a terra riportando lesioni personali, per le quali Parte_2 riceveva a titolo di risarcimento la somma di euro 50.000,00 trattenuta a titolo di acconto sul maggior dovuto.
Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 145ss. cod.
Ass. Nel merito contestava le pretese ed il quantum richiesto dall'attore a titolo risarcitorio, ascrivendo la responsabilità del sinistro alla condotta del conducente del motoveicolo, anche a titolo di concorso ed, in ogni caso, ritenendo satisfattiva la somma già corrisposta.
Non si costituivano in giudizio e CP_3 Controparte_4
- 2 - ritualmente citati in giudizio e non comparsi.
Con comparsa di intervento del 29.4.2021 interveniva in giudizio personalmente, nelle more divenuta maggiorenne, insistendo Parte_2 nelle conclusioni già rassegante in atti.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, ammessa c.t.u. sulla persona dell'attrice, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del
20.11.2025, la causa, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-
128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente deve essere confermata la dichiarazione di contumacia di e ritualmente citati in giudizio e non CP_3 Controparte_4 comparsi, resa all'udienza del 11.12.2018.
In via ulteriormente preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità e improponibilità della domanda per violazione degli artt.
145ss. d. lgs. 209/05.
Difatti parte attrice ha ritualmente prodotto la documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi previsti dalle richiamate norme. In particolare risulta agli atti la spedizione della corrispondenza raccomandata, recante tutte le indicazioni prescritte dalla legge agli effetti di una composizione stragiudiziale della lite.
Nel merito la domanda attorea è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
La qualità di trasportato di a bordo del motociclo Parte_2
Aprilia, vettore, nelle condizioni spazio-temporali descritte in citazione, è stata idoneamente comprovata dalle risultanze istruttorie acquisite (cfr. rapporto
Polizia Municipale di Fondi e istruttoria testimoniale).
Sull'onere della prova del terzo trasportato danneggiato, sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 35318/2022, componendo il contrasto creatosi nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla rilevanza della condotta umana nel caso fortuito, il quale ultimo esclude il ricorso all'azione ex art. 141 cod. ass.
- 3 - A giudizio delle Sezioni Unite e a prescindere dalla nozione di caso fortuito e della sua omogeneità nell'ambito dell'ordinamento, il I comma dell'art. 141 va letto in maniera unitaria e alla luce della sua ratio nel senso che va esclusa l'estensione del caso fortuito fino all'accertamento della responsabilità quantomeno concorrente del vettore. In particolare, secondo le
SSUU, il legislatore ha inteso affermare che il terzo trasportato andrà risarcito dalla compagnia del vettore a prescindere dalle responsabilità dei conducenti coinvolti e tanto in ragione del fatto che la procedura risarcitoria dovrà essere snella e finalizzata alla tutela del danneggiato, per poi essere regolata tra gli assicuratori in separata sede e secondo i rispettivi gradi di responsabilità.
Nel caso di specie dall'esame del verbale di intervento è emerso che la causa del sinistro in oggetto non sia riconducibile alla nozione di caso fortuito, ma alla condotta colposa umana.
Ed infatti nell'immediatezza dell'accertamento , Controparte_6 conducente della minicar, dichiarava ai verbalizzanti di non aver potuto evitare l'impatto con il motociclo nel mentre procedeva all'attraversamento dell'incrocio.
Il conducente del motociclo, dichiarava, di aver visto CP_3
l'autoveicolo giungere improvvisamente e di non aver potuto evitare l'impatto.
Orbene le dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (cfr. Cass. 29316/2008; 15849/2001; Cass.
10825/2000), unitamente al quadro probatorio complessivo.
La qualità di trasportata emerge altresì dalle dichiarazioni rese dai testi sopraggiunti nell'immediatezza.
Il teste riferiva di essere arrivato dopo i fatti, avvertito Testimone_1 dalla madre che la sorella aveva avuto un incidente e che “quando sono arrivato mio padre e mia sorella erano ancora a terra”.
Del pari il verbalizzante intervenuto Persona_1 nell'immediatezza, riferiva che “al nostro arrivo c'erano due feriti già in carico
- 4 - su due ambulanze”.
Nel medesimo senso l'ausiliario , intervenuta per Persona_2 regolarizzare il traffico in ausilio degli agenti che effettuavano i rilievi, ha riferito “ricordo che avevano portato via una bambina in ambulanza.”
Dalle deposizioni rese nell'immediatezza, unitamente alle risultanze degli accertamenti obiettivi effettuati dai verbalizzanti sui veicoli e sullo stato dei luoghi, può escludersi che il sinistro sia stato cagionato da caso fortuito, con conseguente diritto dell'attrice, terza trasportata, al risarcimento del danno subito da parte del vettore, a prescindere dall'accertamento della sua responsabilità concorrente od esclusiva, ai sensi dell'art. 141 cod. ass.
Accertata, quindi, la qualità di trasportato di la Parte_2 convenuta in qualità di impresa assicuratrice del Controparte_1 veicolo vettore, va condannata, all'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attrice per effetto del sinistro di cui è causa.
Deve escludersi l'applicabilità nel caso di specie della riduzione del risarcimento per fatto colposo concorrente del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Ed infatti risulta che la trasportata indossasse il casco al momento dell'impatto.
In tal senso depongono le dichiarazioni del teste “ho visto i Per_2 caschi a terra” e del teste “abbiamo rilevato la posizione dei caschi Per_1 dei due occupanti il motociclo, una visiera di un casco che si era staccata nell'impatto”.
In ordine alla quantificazione dei danni a seguito del sinistro, devono accogliersi le risultanze della ctu medico-legale espletata.
Il ctu, dott. nelle risultanze dell'elaborato peritale ha Persona_3 accertato che riportava in data 24.11.2012 “Frattura femore Parte_2 sn scomposta. Frattura del naso”.” La paziente veniva dimessa il giorno
3.11.2016 con diagnosi di: “Trauma cranio cervicale con FLC frontale e frattura dell'atlante”; successivamente eseguiva visite di controllo ed
- 5 - accertamenti strumentali. In data 28 novembre 2012 era sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura di femore: “Rimozione della trazione scheletrica. Sotto controllo In scopia si procede a manovra riduttiva della frattura del femore sinistro. Incisione laterale al quarto distale della coscia sinistra. Sotto controllo in scopia, scheletrizzata la metafisi femorale, si introduce nel canale midollare un chiodo elastico (diam. 3,5 mm,
Blomel) che, oltrepassando il focolaio di frattura, giunge alla base del collo femorale. Previa incisione mediale al quarto distale della coscia sinistra, si introduce nel canale midollare un identico chiodo elastico che, stabilizzando in modo definitivo la riduzione, giunge alla base del collo femorale…”.
Allo stato da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, che ne ha affermato la compatibilità di derivazione causale con la dinamica del sinistro e che questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, sono derivati, a seguito di intervento chirurgico di riduzione percorso riabilitativo, degli esiti stabilizzati e permanenti, nella misura del 14% individuati in “esiti anatomo-morfologico- disfunzionali …cui concomitano due esiti cicatriziali.”
A carico dell'attrice conseguì un'invalidità temporanea totale di sessanta giorni, un'invalidità temporanea parziale al 75% di trenta giorni e di ulteriori sessanta giorni al 50%.
La liquidazione del danno in via equitativa può essere eseguita secondo i criteri individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Si richiama, all'uopo, il recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui è inammissibile la duplicazione delle voci costituenti ristoro del danno non patrimoniale, da intendersi danno alla persona nella sua accezione dinamico- relazionale (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 27/03/2018 n° 7513).
È, invece, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per
“personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella. In coerente risposta al
- 6 - richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle propongono la
“liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di cd. “danno morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd
“personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Le conseguenze dannose da ritenersi indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. (Cassazione civile, sez. III, 27 Marzo 2018, n.
7513).
Nel caso di specie, in considerazione della complessiva incidenza del fatto sulla persona e rilevato che il CTU, nella determinazione della percentuale sopra indicata, ha già tenuto conto delle implicazioni funzionali della menomazione subita nonché della compromissione nello svolgimento delle attività quotidiane nonché del pregiudizio estetico, non sussistono i presupposti per incrementare ulteriormente tale importo standardizzato.
Pertanto alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni
10), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità:
€ 53.731,00 per danno biologico permanente nella misura del 14%
(comprensivo dell'incremento per sofferenza morale)
€ 6.900,00 per invalidità temporanea totale di gg. 60;
€ 2.587,50 per invalidità temporanea al 75% di gg. 30;
€ 3.450,00 per invalidità temporanea al 50% di gg 60;
- 7 - € 560,00 per spese mediche documentate.
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (24.11.2012) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata di € 54.925,25 di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, per complessivi euro
77.306,43 all'attualità.
Da tale somma deve essere detratto quanto corrisposto a titolo di acconto da nel maggio 2017 (euro 50.000,00). Controparte_1
Ai fini della determinazione della somma residua la giurisprudenza
(Cassazione civile, sez. III, sentenza 20/04/2017 n° 9950) ha precisato che non
è possibile procedere alla mera sottrazione di poste non omogenee e, pertanto, occorrerà devalutare sia l'acconto sia il credito liquidato alla data dell'illecito, calcolare la differenza, individuare il saggio degli interessi compensativi, effettuare un primo conteggio degli interessi (dalla data del sinistro sino al pagamento dell'acconto): in tal caso si considererà come capitale l'intero credito devalutato (rivalutato anno per anno), effettuare un secondo conteggio
- 8 - degli interessi (dalla data del pagamento dell'acconto sino al saldo): in tal caso invece si considererà come capitale solo la differenza (rivalutata anno per anno).
Pertanto in applicazione di tali principi, devalutata la somma percepita a titolo di acconto alla data del sinistro (49.019,61), calcolata la differenza tra il risarcimento complessivamente riconosciuto e l'acconto, entrambi devalutati
(5.905,64), calcolati gli interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro a quella dell'acconto (3.584,19), calcolati gli interessi sulla somma rivalutata dalla data dell'acconto all'attualità sulla sola differenza (1.988,03), il danno residuo da liquidarsi compreso di interessi sulle somme via via rivalutate ammonta ad euro 11.477,86.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, la
[...]
va condannata al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
della residua somma di € 11.477,86 per i danni non patrimoniali.
[...]
Su tale somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Le spese di lite (ivi comprese quelle di ctu), liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il principio della soccombenza, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione all'avv. Maria Rosita Carusello, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
- 9 - Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, accertata la qualità di terza trasportata di sul motoveicolo Aprilia tg. BP56843, meglio Parte_2 identificato in atti, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di , della somma residua di euro 11.477,86, oltre Parte_2 interessi legali dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo;
b) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano in complessivi euro 3.017,00 di Parte_2 cui euro 477,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Maria Rosita Carusello, dichiaratasi antistataria;
c) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di ctu.
Così deciso in Latina il 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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