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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22657/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22657/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: , con l'avv. STEFANIA NICOLETTA PISANO, Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. STEFANIA NICOLETTA Parte_2 C.F._2
PISANO; con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “La casa coniugale sita in Poncarale (BS) in Via Don Maccabiani n° 26, in comproprietà fra i coniugi, rimarrà in uso esclusivo alla signora con tutti i mobili ed arredi ivi esistenti e verrà, Parte_2 comunque, trasferita nella proprietà della moglie, secondo i tempi e le modalità di cui al successivo punto 4.
2. La signora dovrà sostenere le spese per le utenze (a titolo esemplificativo: energia elettrica, Parte_2 gas, acqua, telefono, internet, IMU, TARI), le spese condominiali, di ordinaria manutenzione ed anche di straordinaria manutenzione, una volta perfezionato il trasferimento della quota di cui al successivo punto 4.
3. L'autovettura Mercedes modello SLK Roadster tg. BR981ZW intestata alla signora Parte_2 già in uso al marito, sarà trasferita a quest'ultimo secondo le modalità di cui al successivo punto 9.
1 4. A regolamentazione e totale definizione dei rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi, il signor
[...]
si obbliga a trasferire alla signora , che accetta, la propria quota del 50% della casa Pt_1 Parte_2 coniugale sita nel Comune di Poncarale (BS), Villaggio La Famiglia, Via Don Maccabiani n° 26 costituita da alloggio tipo “R/81”(villino bifamiliare) posto ai piani interrato-terra e primo con annessi due vani ad uso cantina al piano interrato e vano ad uso autorimessa al piano terra e corte esclusiva pertinenziale, censita al
Catasto Fabbricati del predetto Comune alla Sez. NCT:
• foglio 10, mappale 219, sub. 1, Via Don Maccabiani, piani S1-T-1, categoria A/2, classe 4 vani 8, -
Rendita Catastale Euro 413,17;
• foglio 10, mappale 219, sub. 2, Via Don Maccabiani, piano T, categoria C/6, classe 4, mq 16, Rendita
Catastale Euro 38,84;
• foglio 10, mappale 219, sub. 3, bene non censibile comune ai subalterni 1 e 2 (corte). Salvo errori e come in fatto.
La signora si obbliga a versare al signor che accetta, quale corrispettivo per il suindicato Parte_2 Pt_1 trasferimento immobiliare la somma di € 120.000,00 (centoventimila/00) che sarà corrisposta in occasione dell'atto notarile di vendita.
L'immobile è pervenuto ai coniugi con Atto di compravendita n° 12.056 Rep. e n° 2676 Racc. del 30 giugno
2003 del Notaio registrato a Brescia al n° 4543 Serie 1T il 15 luglio 2003, trascritto a Persona_1
Brescia al n.° 34306 Reg. ord. e n° 20902 Reg. part. il 16 luglio 2003.
5. I coniugi concordano che il rogito del descritto atto di trasferimento dovrà essere effettuato entro 60
(sessanta) giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti al Notaio
. Gli stessi concordano, altresì, che le spese notarili e gli oneri dell'atto di trasferimento Persona_2 saranno sostenuti dalla signora . Parte_2
6. I Signori e si danno reciprocamente atto che il descritto trasferimento è Parte_1 Parte_2 indispensabile per la soluzione della crisi familiare, in quanto a regolamentazione e totale definizione dei rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi. L'accordo di trasferimento immobiliare ha, pertanto, la finalità di saldare e/o tacitare qualsiasi pretesa creditoria del signor per tale causale, anche ai sensi dell'art. Parte_1
5 comma VIII Legge n° 898/1970. Pertanto, il predetto trasferimento immobiliare è esente dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria, catastale, dalla tassa di archivio e da ogni tributo a norma dell'art. 19 della Legge n°
74/1987 e succ. modifiche e della sentenza della Corte Costituzionale n° 154/1999. Le Parti, in ogni caso, chiedono di essere ammesse a tutti i benefici ed esenzioni di legge in tema di trasferimenti immobiliari in sede di divorzio.
7. Il signor si vincola a comunicare l'intervenuta cessione della propria quota della casa coniugale in Pt_1 favore della signora a GS (Gestore dei Servizi Energetici) in modo che la coniuge possa Parte_2 usufruire, in via esclusiva in quanto proprietaria dell'immobile de quo, del beneficio concesso dal Gestore medesimo.
8. La signora si impegna, altresì, a corrispondere al signor l'importo di Parte_2 Parte_1
Euro 20.000,00 (ventimila/00) a definizione, per la quota-parte, del prestito erogato a quest'ultimo dai genitori
2 per l'acquisto della casa coniugale. Pertanto, sarà onere del signor provvedere all'estinzione del debito nei Pt_1 confronti dei propri congiunti in funzione dei loro rapporti interni. La predetta somma sarà corrisposta ratealmente con bonifico bancario sul conto corrente intestato al signor mediante n. 6 (sei) rate semestrali Pt_1 pari ad Euro 3.333,00 (tremilatrecentotrentatre/00) ciascuna con versamento della prima trascorsi sei mesi dall'erogazione del mutuo ipotecario in favore della signora . Parte_2
9. La signora si impegna a trasferire, a titolo gratuito, al signor che accetta, la proprietà Parte_2 Pt_1 dell'automobile Mercedes modello SLK con targa BR981ZW, già in uso al marito. Gli oneri relativi al trasferimento saranno a carico del signor e saranno soggetti alle agevolazioni previste per il passaggio di Pt_1 proprietà conseguente ad accordi assunti in sede di divorzio.
10. Il signor riconoscerà alla signora la proprietà esclusiva della mobilia di Parte_1 Parte_2 cui consta la casa coniugale e provvederà a prelevare i suoi effetti personali secondo accordi che interverranno tra le Parti medesime.
11. Il conto corrente cointestato tra i coniugi n° 3342593 (IBAN: IT73 C030 1503 2000 0000 3342593) aperto presso – Filiale di Manerbio verrà estinto una volta terminato il pagamento dell'utenza CP_1 dell'acqua alla società Acque Bresciane con suddivisione dell'eventuale saldo attivo in pari quota.
12. Ciascun coniuge tratterrà l'autovettura già nella sua disponibilità, avendo i signori Parte_3 provveduto ad effettuare le rispettive intestazioni all'atto dei relativi acquisti, eccezion fatta per l'automobile di cui al precedente punto 9.
13. Nulla disporsi in ordine all'assegno divorzile, essendo i signori e Parte_1 Parte_2 economicamente indipendenti ed, altresì, in funzione di quanto assunto nel punto 6.
14. Una volta soddisfatte integralmente le condizioni di cui al presente accordo, i signori e Parte_1
dichiarano di aver definito tra loro ogni ulteriore questione inerente il loro patrimonio Parte_2 mobiliare ed immobiliare e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione in conseguenza al rapporto di coniugio.
15. I signori e rinunciano, sin d'ora, all'appello dell'emananda sentenza di Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio.
16. I signori e dichiarano di rinunciare espressamente a comparire Parte_1 Parte_2 personalmente innanzi al Giudice, depositando i documenti normativamente previsti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/05/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PONCARALE, BS (atto n. 4, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
3 Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_2 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
HE OS
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22657/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: , con l'avv. STEFANIA NICOLETTA PISANO, Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. STEFANIA NICOLETTA Parte_2 C.F._2
PISANO; con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “La casa coniugale sita in Poncarale (BS) in Via Don Maccabiani n° 26, in comproprietà fra i coniugi, rimarrà in uso esclusivo alla signora con tutti i mobili ed arredi ivi esistenti e verrà, Parte_2 comunque, trasferita nella proprietà della moglie, secondo i tempi e le modalità di cui al successivo punto 4.
2. La signora dovrà sostenere le spese per le utenze (a titolo esemplificativo: energia elettrica, Parte_2 gas, acqua, telefono, internet, IMU, TARI), le spese condominiali, di ordinaria manutenzione ed anche di straordinaria manutenzione, una volta perfezionato il trasferimento della quota di cui al successivo punto 4.
3. L'autovettura Mercedes modello SLK Roadster tg. BR981ZW intestata alla signora Parte_2 già in uso al marito, sarà trasferita a quest'ultimo secondo le modalità di cui al successivo punto 9.
1 4. A regolamentazione e totale definizione dei rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi, il signor
[...]
si obbliga a trasferire alla signora , che accetta, la propria quota del 50% della casa Pt_1 Parte_2 coniugale sita nel Comune di Poncarale (BS), Villaggio La Famiglia, Via Don Maccabiani n° 26 costituita da alloggio tipo “R/81”(villino bifamiliare) posto ai piani interrato-terra e primo con annessi due vani ad uso cantina al piano interrato e vano ad uso autorimessa al piano terra e corte esclusiva pertinenziale, censita al
Catasto Fabbricati del predetto Comune alla Sez. NCT:
• foglio 10, mappale 219, sub. 1, Via Don Maccabiani, piani S1-T-1, categoria A/2, classe 4 vani 8, -
Rendita Catastale Euro 413,17;
• foglio 10, mappale 219, sub. 2, Via Don Maccabiani, piano T, categoria C/6, classe 4, mq 16, Rendita
Catastale Euro 38,84;
• foglio 10, mappale 219, sub. 3, bene non censibile comune ai subalterni 1 e 2 (corte). Salvo errori e come in fatto.
La signora si obbliga a versare al signor che accetta, quale corrispettivo per il suindicato Parte_2 Pt_1 trasferimento immobiliare la somma di € 120.000,00 (centoventimila/00) che sarà corrisposta in occasione dell'atto notarile di vendita.
L'immobile è pervenuto ai coniugi con Atto di compravendita n° 12.056 Rep. e n° 2676 Racc. del 30 giugno
2003 del Notaio registrato a Brescia al n° 4543 Serie 1T il 15 luglio 2003, trascritto a Persona_1
Brescia al n.° 34306 Reg. ord. e n° 20902 Reg. part. il 16 luglio 2003.
5. I coniugi concordano che il rogito del descritto atto di trasferimento dovrà essere effettuato entro 60
(sessanta) giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti al Notaio
. Gli stessi concordano, altresì, che le spese notarili e gli oneri dell'atto di trasferimento Persona_2 saranno sostenuti dalla signora . Parte_2
6. I Signori e si danno reciprocamente atto che il descritto trasferimento è Parte_1 Parte_2 indispensabile per la soluzione della crisi familiare, in quanto a regolamentazione e totale definizione dei rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi. L'accordo di trasferimento immobiliare ha, pertanto, la finalità di saldare e/o tacitare qualsiasi pretesa creditoria del signor per tale causale, anche ai sensi dell'art. Parte_1
5 comma VIII Legge n° 898/1970. Pertanto, il predetto trasferimento immobiliare è esente dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria, catastale, dalla tassa di archivio e da ogni tributo a norma dell'art. 19 della Legge n°
74/1987 e succ. modifiche e della sentenza della Corte Costituzionale n° 154/1999. Le Parti, in ogni caso, chiedono di essere ammesse a tutti i benefici ed esenzioni di legge in tema di trasferimenti immobiliari in sede di divorzio.
7. Il signor si vincola a comunicare l'intervenuta cessione della propria quota della casa coniugale in Pt_1 favore della signora a GS (Gestore dei Servizi Energetici) in modo che la coniuge possa Parte_2 usufruire, in via esclusiva in quanto proprietaria dell'immobile de quo, del beneficio concesso dal Gestore medesimo.
8. La signora si impegna, altresì, a corrispondere al signor l'importo di Parte_2 Parte_1
Euro 20.000,00 (ventimila/00) a definizione, per la quota-parte, del prestito erogato a quest'ultimo dai genitori
2 per l'acquisto della casa coniugale. Pertanto, sarà onere del signor provvedere all'estinzione del debito nei Pt_1 confronti dei propri congiunti in funzione dei loro rapporti interni. La predetta somma sarà corrisposta ratealmente con bonifico bancario sul conto corrente intestato al signor mediante n. 6 (sei) rate semestrali Pt_1 pari ad Euro 3.333,00 (tremilatrecentotrentatre/00) ciascuna con versamento della prima trascorsi sei mesi dall'erogazione del mutuo ipotecario in favore della signora . Parte_2
9. La signora si impegna a trasferire, a titolo gratuito, al signor che accetta, la proprietà Parte_2 Pt_1 dell'automobile Mercedes modello SLK con targa BR981ZW, già in uso al marito. Gli oneri relativi al trasferimento saranno a carico del signor e saranno soggetti alle agevolazioni previste per il passaggio di Pt_1 proprietà conseguente ad accordi assunti in sede di divorzio.
10. Il signor riconoscerà alla signora la proprietà esclusiva della mobilia di Parte_1 Parte_2 cui consta la casa coniugale e provvederà a prelevare i suoi effetti personali secondo accordi che interverranno tra le Parti medesime.
11. Il conto corrente cointestato tra i coniugi n° 3342593 (IBAN: IT73 C030 1503 2000 0000 3342593) aperto presso – Filiale di Manerbio verrà estinto una volta terminato il pagamento dell'utenza CP_1 dell'acqua alla società Acque Bresciane con suddivisione dell'eventuale saldo attivo in pari quota.
12. Ciascun coniuge tratterrà l'autovettura già nella sua disponibilità, avendo i signori Parte_3 provveduto ad effettuare le rispettive intestazioni all'atto dei relativi acquisti, eccezion fatta per l'automobile di cui al precedente punto 9.
13. Nulla disporsi in ordine all'assegno divorzile, essendo i signori e Parte_1 Parte_2 economicamente indipendenti ed, altresì, in funzione di quanto assunto nel punto 6.
14. Una volta soddisfatte integralmente le condizioni di cui al presente accordo, i signori e Parte_1
dichiarano di aver definito tra loro ogni ulteriore questione inerente il loro patrimonio Parte_2 mobiliare ed immobiliare e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione in conseguenza al rapporto di coniugio.
15. I signori e rinunciano, sin d'ora, all'appello dell'emananda sentenza di Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio.
16. I signori e dichiarano di rinunciare espressamente a comparire Parte_1 Parte_2 personalmente innanzi al Giudice, depositando i documenti normativamente previsti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/05/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PONCARALE, BS (atto n. 4, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
3 Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_2 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
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