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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/06/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°2816 /2020 RG;
tra
, titolare dell'omonima ditta ( P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 rappr. e dif. dall'avv. CARLUCCI PIETRO;
attore contro
( c.f. ), _1 C.F._1 rappr. e dif. dall'avv. MUCCI GIOVANNI;
convenuta nonché
( c.f. ), in persona del legale rapp.te, CP_2 P.IVA_2
rappr. e dif. dall'avv. ECCELLENTE COLOMBA;
terza chiamata oggetto: risarcimento danni precisazione delle conclusioni: come da verbale in atti dell'udienza del 28/3/2024.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. per come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.
, titolare dell'omonima ditta individuale, ha convenuto in giudizio Parte_1 _1
chiedendo che, previo accertamento della sua responsabilità, la stessa sia condannata al pagamento della somma di € 25.725,00, oltre rivalutazione ed interessi dal dì della costituzione in mora al soddisfo, con vittoria delle spese di giudizio. A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto di avere diritto alla corresponsione della prefata somma a titolo di giusto corrispettivo della perdita economica subita per il danno da fermo cantiere specificando che, in esecuzione di un contratto di appalto stipulato in data 13.6.2016 con l'odierna convenuta, avente ad oggetto la sopraelevazione e completamento del primo piano dell'immobile di proprietà di quest'ultima, sito in Villa Castelli alla via Brunelleschi, angolo via Ceglie, aveva provveduto ad installare una impalcatura metallica, posizionandola lungo tutto il perimetro del fabbricato e per tutta la sua altezza, per una superficie complessiva di mq.245, ma la costruzione, sia pur in parte realizzata, non poteva essere portata a compimento, a causa di un cavo di proprietà di Telecom Italia, il quale, collegato ad un palo infisso su un terreno adiacente, attraversava la superficie da edificare per tutta la sua lunghezza.
Per tale motivo l'impalcatura era rimasta bloccata sul cantiere per 15 mesi, in attesa che il cavo fosse rimosso da parte di Telecom Italia, nei confronti della quale la aveva avanzato _1
numerose richieste in tal senso rimaste inevase ed anche intrapreso un giudizio che però si era protratto per molto tempo.
Ritualmente costituitasi, la convenuta, previa richiesta di spostamento della prima udienza al fine di procedere alla chiamata in causa di ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda Controparte_3
in quanto infondata e, in caso di accoglimento, il riconoscimento delle somme ritenute di giustizia;
in via subordinata e per il caso di condanna, di essere garantita e manlevata da Telecom Italia da ogni spesa e pregiudizio, con vittoria delle spese di lite con distrazione i favore del difensore.
La convenuta ha contestato la propria responsabilità in ordine al ritardo con cui il cavo telefonico fu spostato, deducendo di essersi inutilmente attivata ancor prima della stipula del contratto di appalto, per ottenere la rimozione del palo della linea Telecom installato ad una distanza di 10/15 cm dal proprio immobile ed a sostegno di un cavo che attraversava l'immobile per tutta la sua lunghezza ad un'altezza di circa due metri, fino ad intraprendere un giudizio cautelare dinanzi a questo Tribunale, protrattosi per oltre dodici mesi, nel corso del quale era stata anche espletata C.T.U. all'esito della quale erano state suggerite alcune ipotesi di intervento da parte di Telecom al fine di interrare la linea e quindi rimuovere definitivamente il passaggio del cavo sul suo immobile.
Si è costituita in giudizio la la quale ha preliminarmente eccepito il difetto della propria CP_2
legittimazione passiva e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attrice e di quella avanzata dalla convenuta nei suoi confronti perché entrambe infondate, con vittoria delle spese di lite.
In particolare la terza chiamata ha rilevato la propria estraneità rispetto ai fatti che vedono coinvolti l'attore e la convenuta, atteso che né era il soggetto direttamente obbligato, né poteva essere considerato l'unico responsabile dell'evento dannoso, nè le si potrebbe addebitare la durata del processo cautelare, né avrebbe potuto provvedere alla rimozione del cavo in costanza di giudizio. Con La ha inoltre evidenziato che attore e convenuta avrebbero dovuto, usando l'ordinaria diligenza, prima di dare inizio alle opere, prevedere che i tempi di esecuzione delle stesse dovevano essere condizionati da quelli occorrenti per la risoluzione dei problemi connessi alla rimozione della linea telefonica, peraltro ben visibile, sottolineando infine come l'attore non avesse fornito alcuna prova in ordine del danno asseritamente subito sia nell'an che quantum.
Formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. ( non accettata da parte dell'attore ) ed acquisito il fascicolo del procedimento cautelare n. 3457/2016 R.G., la causa è stata istruita attraverso l'espletamento di C.T.U. quindi, fatte precisare le conclusioni, è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art.190 c.p.c.,
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
L'attore, quale ditta appaltatrice, ha richiesto al convenuto, quale committente, il risarcimento del danno da fermo di cantiere, assumendo di avere subito un pregiudizio economico a causa dell'immobilizzazione per un periodo di quindici mesi del ponteggio installato presso il cantiere ove erano in corso le opere edili appaltategli ( che prevedevano fra l'altro la sopraelevazione del preesistente fabbricato ), perché impossibilitato a proseguirle a causa di un cavo della linea Telecom che attraversava l'interno dell'immobile che si andava realizzando.
La domanda proposta dalla ditta – la quale va qualificata come azione da inesatto Pt_1
adempimento e dunque avente natura contrattuale - si ritiene provata, alla luce delle risultanze della
C.T.U. espletata nel giudizio cautelare iscritto al n. 3457/2016 RG e corredata da eloquente documentazione fotografica, dalla quale si desume che nel corso del suo svolgimento, sul cantiere oggetto del contratto di appalto: vi era la presenza dell'impalcatura; la esecuzione parziale delle opere commissionate;
la impossibilità della loro prosecuzione determinata dalla presenza di un cavo telefonico che attraversava l'interno dell'immobile al primo piano oggetto di sopraelevazione;
che alla data del sopralluogo del C.T.U., 6.9.2019, erano state realizzate le strutture portanti in cemento armato (pilatri e travi), il solaio di copertura ed alcune murature perimetrali in termolaterizi, laddove le altre opere a completamento (murature perimetrali e tampagnature, così come le opere di rifinitura, gli intonaci, gli impianti ecc. ) non potevano essere realizzate per la presenza del suddetto cavo telefonico.
D'altra parte la convenuta nulla ha inteso contestare od eccepire su quanto dedotto e lamentato dall'attore, limitandosi a respingere ogni sua responsabilità riguardo ai danni ex adverso subiti dalla ditta attrice, imputando una tale responsabilità alla la quale, a detta della , CP_2 _1
sarebbe rimasta colpevolmente inerte pur a fronte delle due richieste di rimozione delle strutture avanzate a mezzo di racc. a.r. rispettivamente in data 9.6.2016 e 5.7.2016, e del procedimento cautelare intrapreso, avendo preferito, nonostante l'esito della C.T.U., lasciare trascorrere oltre dodici mesi prima di procedere all'interramento della linea.
Lo stesso attore ha dedotto di essere stato a conoscenza delle iniziative anche giudiziarie intraprese dalla committente al fine di ottenere la rimozione del cavo in questione, precisando di essere stato costretto ad attendere fino al 30.1.2018, data in cui parrebbe che il cavo sarebbe stato interrato, prima di riprendere i lavori, confidando nelle rassicurazioni della committente in ordine all'esito del giudizio cautelare.
Alla luce degli accertamenti svolti, non pare pertanto dubbia la derivazione causale dei danni subiti dall'attore dal ritardo con cui si provvide all'interramento del cavo telefonico, la cui responsabilità di natura contrattuale deve ritenersi della parte committente, la quale con la normale diligenza,
Con avrebbe dovuto affidare i lavori edili alla ditta attrice, soltanto dopo aver risolto con la la questione della presenza del cavo sulla sua proprietà, laddove nessun addebito può essere mosso alla appaltatrice, la quale in buona fede ha confidato nelle rassicurazioni fornite dalla committente, in ordine al fatto che il cavo sarebbe stato rimosso in tempo utile per ultimare le opere nei tempi convenuti.
Tale condotta della committente, integra una ipotesi di inesatto adempimento rispetto alle obbligazioni assunte in contratto – fra le quali l'affidamento del cantiere senza interferenze da parte della committenza o di terzi rispetto – fonte di responsabilità per i danni subiti dall'appaltatore stesso.
In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, si osserva che l'importo a tale titolo preteso dalla ditta attrice, va tuttavia notevolmente ridotto.
Ed invero pur ritenendo corretto il ricorso al prezziario regionale dell'anno 2017, in assenza di altri parametri validi per quantificare i costi della immobilizzazione della impalcatura oltre i tempi contrattuali – tanto più che in contratto non vi è una specifica indicazione del corrispettivo per la impalcatura, in quanto il prezzo risulta determinato a corpo -, l'importo richiesto è stato calcolato in maniera errata tanto nella perizia stragiudiziale di parte che dal C.T.U. nominato in questa sede, per un evidente equivoco interpretativo del paragrafo S del suddetto E.P. ai punti 03.12, in cui sono indicati i prezzi dei ponteggi del tipo di quelli installati presso l'immobile della convenuta.
In particolare al punto 03.12 a viene indicato in € 12,50 al metro quadro il costo del ponteggio per i primi sei mesi e non già per ognuno dei primi sei mesi ( come pare aver fatto il CTU ), sicchè per gli stessi l'importo corretto è pari ad € 3.062,50 ( mq 245 x12.50), laddove per ciascuno dei mesi successivi ai primi sei viene indicato l'importo di € 2.28 per metro quadrato.
In tali presupposti nel caso in esame si ritiene corretto parametrare il danno subito dalla ditta appaltatrice, al costo del ponteggio per i mesi successivi ai primi sei mesi, ovvero da giugno a dicembre 2016, perchè già compresi nel costo dell'appalto e dunque determinare il danno parametrandolo al costo di € 2.28 per metro quadrato, per i successivi tredici mesi.
L'importo risultante è pertanto pari a complessivi € 7.262,00 (2,28 x13 x245 mq), da maggiorarsi degli interessi legali e della rivalutazione dal di della domanda al soddisfo.
Venendo alla domanda di manleva avanzata dalla convenuta, del tutto infondati sono invece gli assunti del terzo chiamato in causa, il quale ha inteso sostenere la propria estraneità ai fatti di causa, assumendo che non le si potrebbe addebitare alcuna responsabilità per il fermo del cantiere e segnatamente per la durata del processo cautelare, perchè vicenda indipendente dalla propria volontà, e che al contrario proprio in pendenza di tale giudizio, la società non era legittimata a spostare il cavo ed inoltre che la committente ed appaltatore avrebbero dovuto dare corso alle opere soltanto dopo aver risolto il problema della presenza del cavo.
In merito a tali difese si osserva che, contrariamente ai propri assunti, avrebbe potuto Parte_2
spostare o interrare la linea senza attendere la proposizione del giudizio cautelare o il suo esito e che i tempi di quest'ultimo si sono notevolmente allungati proprio a causa del suo contegno processuale improntato al contrasto dell'altrui iniziativa giudiziaria, laddove peraltro malgrado il deposito della relazione del C.T.U. in data 10 dicembre 2016 da cui emergeva in modo inequivoco l'interferenza
Con del cavo e l'illiceità della mancata rimozione, la operava l'interramento del cavo soltanto alla fine del 2018 e transigeva il giudizio stesso solo nel giugno 2019.
Del resto l'assunto secondo il quale committente ed appaltatore avrebbero dovuto porsi il problema del cavo prima di iniziare i lavori è questione rilevante rispetto al contratto inter partes, ma non
Con anche rispetto alla posizione del terzo atteso che vi è prova in atti del fatto che, prima ancora della stipula del contratto di appalto la aveva inoltrato richieste di spostamento del predetto _1
cavo, richieste neppure riscontrate da parte di Telecom.
Va peraltro rilevato, che allorchè i lavori furono iniziati, le parti diedero corso a quelli non impediti dalla presenza del cavo, in tutta evidenza confidando in una ragionevole, pronta e positiva reazione da parte di Telecom.
Diversamente opinando la committente – al di là della sua responsabilità contrattuale nei confronti dell'appaltatore -, pur in possesso del regolare permesso a costruire, avrebbe dovuto attendere sine die l'inizio dei lavori, in considerazione dell'illecito comportamento della Telecom, la quale ha dato prova della propria inerzia, pur in costanza del giudizio cautelare, richiedendo peraltro al
[...]
solo in data 14.9.2017 il rilascio della autorizzazione ad interrare la linea Controparte_4
telefonica, come accertato dal C.T.U. Ing. . Per_1 Riconosciuta la responsabilità del terzo, appare utile rilevare che la chiamata in causa del terzo da parte della convenuta è avvenuta a titolo di garanzia impropria, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, l'una di natura contrattuale e l'altra di natura extracontrattuale.
Come è noto la chiamata in causa del terzo, di cui all'art. 106 c.p.c., può essere disposta affinché egli risponda, in luogo del convenuto, oppure affinché sia condannato a rispondere di quanto il convenuto sarà tenuto eventualmente a prestare all'attore: nel primo caso, quando l'affermazione della responsabilità dell'obbligato principale e del garante trovino fondamento negli elementi costitutivi della medesima fattispecie, la garanzia si suole definire propria;
nel secondo caso, quando la responsabilità dell'uno e dell'altro traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diversi ed è esclusa l'esistenza di ogni legame tra il preteso creditore ed il garante, la garanzia si suole definire impropria. (v. Cass. n. 12029 del 2002).
Per le considerazioni innanzi svolte, mentre in accoglimento della domanda attorea, va disposta la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore della prefata somma, in accoglimento della domanda di garanzia impropria da questa proposta nei confronti della la CP_2 _1
dovrà essere manlevata da parte del terzo chiamato in causa, sia della somma suddetta, che di tutte le spese sostenute nel presente giudizio.
Le spese del presente giudizio, debbono seguire i principi di causalità e soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta, in base ai parametri minimi di cui al DM 147/22, siccome piuù aderenti rispetto all'effettivo valore della causa.
Le spese della C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio si pongono a definitivo carico della convenuta con obbligo di manleva in suo favore da parte di CP_2
PQM
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco
Giliberti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
nonché della domanda di garanzia da questa proposta nei confronti di _1 CP_2
disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea condanna al pagamento in favore di _1
, titolare della omonima ditta, della somma di € 7.262,00, maggiorata di Parte_1
interessi legali sulla somma rivalutata dal dì della domanda al soddisfo;
2. Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si _1 Parte_1
liquidano in € 278.83 per spese esenti ed € 2.540,00 per compensi oltre 15% r.s.g., CAP e
IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. CARLUCCI PIETRO dichiaratosi anticipatario. .
3. Pone carico di le spese di C.T.U.; _1
4. condanna in persona del suo legale rappresentante, a rifondere, a titolo di CP_2
manleva, di tutte le somme di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) nonché al _1
pagamento della spese di lite che si liquidano in € 237,00 per spese esenti ed € 2.540,00 per compensi oltre 15% r.s.g., CAP e IVA se dovuta, con distrazione in favore dell'avv.
GIOVANNI MUCCI dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Brindisi il 17 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. Maria Antonietta Dilonardo, quale componente dell'Ufficio per il processo.