TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/07/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 138/2024
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 in Corigliano-Rossano (loc. Corigliano) (CS) alla Via G. Gentile n. 134, C.F.:
rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Palopoli, giusta procura in C.F._1 atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Gilda Avena, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11/01/2024, parte ricorrente ha domandato di accertare l'insussistenza dell'indebito preteso da con missiva dell'8.01.2023, con la quali si CP_2 affermava non dovuto il pagamento a titolo di reddito di emergenza di cui all'art. 36 D.L.
73/2021 nonché art. 12 comma 1 D.L. 41/2021.
L' nel costituirsi, ha contestato la sussistenza dei requisiti di legge in capo al ricorrente. CP_2 Il Reddito di emergenza è riconosciuto, a domanda, ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali).
L'indebito sarebbe derivato dal superamento della soglia di riferimento del reddito familiare.
Il nucleo familiare della ricorrente, come da attestazione Isee, è composto da due adulti e due minori, pertanto, applicando la scala di equivalenza 1,8 come disposto dall'art 2 comma 4
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 la soglia di riferimento del reddito familiare è di
€ 720,00. Da verifiche effettuate è emerso che per il mese di riferimento, febbraio 2021, il marito della ricorrente, ha svolto attività da lavoro dipendente con reddito Persona_1 lordo di € 926,00 (come si evince anche dall'allegato VDMAG FEBBRAIO 2021).
*****
E' emerso dunque che un componente della famiglia della ricorrente ha svolto attività lavorativa e per il mese di riferimento, febbraio 2021, ha percepito un reddito da lavoro dipendente di € 926,00 (come si evince dall'allegato 2021) superiore Parte_2 ai limiti di soglia del reddito familiare di 720,00 euro.
Parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha allegato gli elementi costitutivi del diritto a trattenere la prestazione erogata, essendosi limitata a riferire che per il mese in questione il non ha percepito reddito, e che doveva trovare applicazione il principio Per_1 di cassa. Ma detto principio non è applicabile in caso di lavoro dipendente, nel quale si presume che il reddito maturato per una mensilità sia corrisposto proprio in quella mensilità
e non successivamente. Per superare questa presunzione, parte ricorrente avrebbe dovuto produrre documentazione attestante la circostanza che le somme dovutegli per il mese di febbraio 2021 gli furono corrisposte solo successivamente, ma nulla è stato prodotto in tal senso.
Insomma, non è stata fornita alcuna prova in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione del beneficio.
Le spese di lite sono compensate, stante l'assolvimento dell'onere autocertificativo imposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'applicazione della speciale deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott. Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Castrovillari, 7-7-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone