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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/06/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
04/06/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1681/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
04/06/2025, promossa da
C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F. , e C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi dall'avv.to MARAZZI UGO C.F._5 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA SANTA CHIARA N. 11 26013 CREMA, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORI, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
MARTINI FILIPPO e RODOLFI MARCO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi due, sito in Milano, Largo
Augusto, n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1 CONVENUTA, nonché di
C.F. rappresentato e Controparte_2 C.F._6 difeso dall'avv.to CARRARA SABRINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Bergamo, Piazza Pontida,
n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO,
avente ad oggetto: sinistro stradale mortale
Conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta per e come da verbale di udienza del 04/06/2025 Controparte_2 per le restanti parti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 12/03/2024, Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e promuovevano il presente giudizio nei confronti Parte_5 di e di chiedendo la Controparte_1 Controparte_2 condanna di tali convenuti al pagamento dei risarcimenti degli indicati danni – iure proprio e iure hereditatis – derivati dal sinistro stradale del 04/09/2021, arrecante la morte alla congiunta infine concludendo come riportato in Parte_6 epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande o in subordine la limitazione della condanna a quanto effettivamente ritenuto dovuto, in considerazione anche del concorso di colpa della de cuius, infine concludendo come riportato in epigrafe.
2 pur regolarmente citato, inizialmente non Controparte_2 si costituiva e veniva dichiarato contumace, salvo poi depositare una propria comparsa di costituzione e risposta dopo i termini ex art. 171ter c.p.c., contestando quanto ex adverso dedotto, e chiedendo il rigetto delle avverse domande o, in subordine, la condanna in manleva dell'assicuratrice, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., venivano espletate brevi prove per testi e per interrogatorio formale, nonché una CTU cinematica;
il Giudice rinviava, quindi, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 04/06/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo,
c.p.c., provvedimento da confermarsi in mancanza di fondate motivazioni per rivedere le precedenti determinazioni istruttorie, in ragione di quanto dedotto nelle precedenti ordinanze e delle argomentazioni che seguono.
2. Preliminarmente, deve dichiararsi inammissibile la domanda di manleva, formulata dal convenuto nei confronti dell'assicuratrice, in quanto proposta tardivamente dopo il decorso dei termini ex art. 171ter c.p.c.
3. Nel merito, le domande degli attori sono fondate e devono essere accolte nei limitati termini che seguono, che non possono non considerare anche il concorso di colpa della defunta, da sussumersi, segnatamente, o all'art. 1227, comma 1, c.c. o ai principi di Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 9349 del 12/04/2017.
3.1. In particolare, quanto all'an del sinistro e delle responsabilità, i documenti depositati, tra cui il rapporto di cui al doc. 1 dell'assicuratrice, se non la carenza di specifiche contestazioni sul punto, rendono pacifico almeno che T_
, scesa come passeggera dal veicolo condotto dal figlio
[...]
da questi parcheggiato in uno degli stalli di Parte_1 sosta a spina in via Circonvallazione, in Cologno al Serio, intraprendeva l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, pur presenti a circa 23,65 m, venendo così investita dal motociclo in arrivo di . Controparte_2
3 3.2. A fronte di tali dati fattuali, nonché della CTU cinematica espletata – da condividersi nei suoi esiti e nella sua metodologia, in quanto condotta con un criterio di indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti -, deve ritenersi che il convenuto sia responsabile del sinistro nella misura del 25%, residuando una corresponsabilità della defunta nella misura del
75%.
3.2.1. Quanto al perfezionamento dell'illecito extracontrattuale da parte di occorre evidenziare che non Controparte_2 solo questi non abbia superato la presunzione di colpevolezza di cui all'art. 2054 c.c., ma anche risulta in positivo la tenuta di una velocità, quantunque rispettosa del limite numerico di chilometri orari, non adeguata allo stato dei luoghi, pur già conosciuti (così l'interrogatorio formale espletato), e, in particolare, ai parametri dell'art. 141 c.d.s. ratione temporis applicabile: nello specifico, il motociclista, nel tenere circa o poco meno 37 km/h (pag. 21 e 50 della CTU), non ha considerato adeguatamente l'andamento curvilineo della strada, l'attitudine di ciò a limitare la visibilità, la ben possibile comparizione di pedoni anche al di fuori delle strisce pedonali per il vicino parcheggio, altresì violando l'obbligo normativo ex art. 141, comma 2, c.d.s., ratione temporis applicabile, di tenuta di una andatura idonea al subitaneo arresto del mezzo, inosservanza resa patente dall'investimento de quo, quantunque il motociclo abbia provato a rallentare sino a 24 km/h o, comunque, a poco meno di 25 km/h (così anche pag. 19 e 50 della CTU). In tal senso, del resto, depone anche la CTU cinematica espletata nel presente giudizio: secondo le pag. 22 e 51 di quest'ultima, infatti, “un semplice adeguamento della velocità di marcia, dovuto alla situazione di potenziale pericolo rappresentata dal pedone in movimento sulla destra della carreggiata, e un prudenziale allargamento della traiettoria verso la sinistra della propria corsia avrebbero consentito al signor di evitare l'investimento” e, anche a CP_2 fronte di ciò, non v'è dubbio che una ancora maggiore moderazione
4 dell'andatura avrebbe evitato il sinistro anche lasciando non scalfito l'obbligo di tenuta della destra.
3.2.2. A fianco a quanto suesposto, non si può ignorare, sul punto, la significativa, qui quantificata nel 75%, corresponsabilità della pedone: il superamento del perimetro degli stalli di sosta, la consequenziale immissione nella corsia dei veicoli, l'intenzione di ivi attraversare nonostante le strisce pedonali poste a 23,65 m (così pag. 2 del rapporto di cui al doc.
1 dell'assicuratrice, che assurge ad atto pubblico e, dunque, a prova legale circa quanto dichiarato da , Parte_1
l'alternativo transito sull'accessibile area verde al di là del parcheggio, specie potendo fruire dell'assistenza del figlio nel camminarvi, quando il non farsi accompagnare da questi altrove in auto, e la limitazione della visibilità data dall'andamento curvilineo della strada concretano non solo una violazione dell'art. 190 c.d.s. ratione temporis applicabile, ma anche una grave imprudenza di concorrente nella produzione Parte_6 del sinistro.
3.2.2.1. Che quanto suesposto, tuttavia, non implichi una cesura del nesso di causalità materiale con la condotta di guida di
è una conseguenza immanente non solo Controparte_2 nell'applicazione rigorosa del principio della condicio sine qua non, ma anche nella giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente e manifestatasi proprio a proposito dell'investimento del pedone da parte di un veicolo sottoposto all'art. 2054 c.c.
Infatti, secondo la Suprema Corte, seppur “la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore -
e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame”, anche ai fini dell'applicazione di quest'ultima disposizione (così, ex multis, Cass. Sez. 3, ord. del 25/01/2024, n. 2433, Rv. 670063 -
01), nondimeno, da un lato, “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per
5 l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo”
(così, inter alia, Cass. Sez. 3, sent. del 05/03/2013, n. 5399,
Rv. 625422 - 01) e, dall'altro, “L'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (così Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 24472 del 18/11/2014, Rv. 633520 – 01, e, nel medesimo senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8663 del 04/04/2017,
Rv. 643838 - 01). Orbene, nella fattispecie in esame, gli elementi indicati al punto 3.2.1. della presente motivazione non solo non smentiscono la presunzione di colpevolezza ex art. 2054 c.c., ma anzi, in primo luogo, accertano quest'ultima in capo al convenuto, unitamente all'inadeguatezza della velocità tenuta in relazione ai luoghi ed alla prevedibilità di un attraversamento anche sconsiderato da parte di un pedone, stante l'attiguo parcheggio, ed, in secondo luogo ed a fortiori - visto che le valutazioni dell'elemento oggettivo rispondono al più rigoroso parametro dell'uomo della migliore scienza ed esperienza, e non a quello dell'homo eiusdem condicionis et professionis dell'elemento soggettivo -, escludono ogni cesura del nesso di causalità
6 materiale con il motociclo per il solo censurabile comportamento tenuto dalla pedone nel caso di specie.
3.3. Le conclusioni sopraindicate circa le corresponsabilità – come predetto – trovano altresì fonte nella convincente CTU cinematica esperita, che non viene scalfita, ma anzi supera i diversi avvisi della consulenza disposta dal PM in sede di indagini preliminari, nonché le osservazioni dei CTP.
3.3.1. Quanto alla prima, l'acclaramento tecnico compiuto su mandato della Procura non può considerarsi condivisibile ed esclude altresì potersi seguire i provvedimenti giurisdizionali – segnatamente non aventi efficacia di giudicato – che su tale consulenza si sono basati. Invero, è dirimente osservare come il consulente tecnico del PM non solo ha indicato che il punto d'urto sia ad un metro dalla chiazza ematica (pag.
9-10 del doc. 7 attoreo), ipotesi che confligge, invero, con la necessità di una ben più significativa “proiezione” del pedone per la forza dell'impatto, almeno pari “alla sua altezza” (così pag. 14-15 della CTU cinematica espletata nel presente giudizio), ma anche ha contraddittoriamente sancito che, nonostante il motociclista convenuto “avvertiva la presenza del pedone che ancora non aveva invaso la carreggiata a una distanza di circa 27 m” (pag. 15 del doc. 7 attoreo), momento in cui il pilota si era già allertato
(così pag. 12 del doc. 7 attoreo), egli teneva comunque una velocità adeguata, ancorché – evidentemente - non idonea ad evitare il sinistro mediante un arresto immediato (in chiaro contrasto con l'art. 141, comma 2, c.d.s., ratione temporis applicabile). A ciò deve essere aggiunto che, come rilevato a pag.
16 e ss. della CTU disposta nel presente procedimento,
- “Non si condivide inoltre, stanti i danni riportati e l'evidente proiezione subita dal pedone, che il motociclo possa aver urtato la signora a soli 10 km/h, come dallo stesso C.T. del T_
P.M. sostenuto, senza tener in considerazione la caduta del veicolo al suolo ed il suo scarrocciamento (cfr. abrasioni sul fianco destro), per quanto breve possa essere stato”;
7 - “Un'altra ragione per la quale non si condivide la posizione trasversale all'urto assunta dal C.T. del P.M. deriva dallo stato dei luoghi (curva verso destra a visuale limitata) e dalla presenza di un parcheggio sulla destra, con stalli ortogonali alla carreggiata”, idonei a rendere maggiormente plausibile una posizione del motociclo più tendente al centro della propria corsia.
3.3.2. Gli esiti della CTU cinematica disposta nel presente giudizio restano non scalfiti anche dalle osservazioni della assicuratrice convenuta. In particolare,
a) restano valide le argomentazioni e le metodologie utilizzate dall'ausiliario del Giudice, tanto più in quanto implicanti l'uso di un software atto a riprodurre più compiutamente l'andamento dinamico del sinistro, a differenza delle osservazioni grafico-statiche del CTP dell'assicuratrice
(così pag. 30-31 della CTU),
b) la CTU cinematica supera le contraddittorietà suesposte della consulenza del PM di cui al doc. 7 attoreo,
c) sono significative le analisi della posizione delle vetture, degli elementi di pag. 40 della CTU e della simulazione di cui a pag. 18 e ss. e 40-41 della CTU, quali argomenti per evincere il punto del sinistro, se non anche le motivazioni indicate a pag. 15-16 della CTU circa la chiazza ematica;
d) le verifiche e le foto di cui a pag. 44-45 della CTU circa le deformazioni del motociclo meglio approfondiscono la compatibilità delle stesse con il sinistro,
e) l'alternativa spiegazione del CTP dell'assicuratrice postula la discesa della de cuius da un punto mai prospettato della vettura (pag. 31 della CTU) e non si coordina con il parafango e le relative condizioni del motociclo (pag. 33 e ss. della CTU), nonché con la conseguente condotta del motociclista di cui a pag. 33 della CTU, se non anche con la posizione della traccia ematica (pag. 27 della CTU);
f) quand'anche non si ritenesse che la CTU cinematica (pag. 41-
42, se non la relativa planimetria ed il video allegati)
8 abbia congruamente motivato l'irrilevanza dell'eccepito livello di sporgenza dell'auto bianca di cui a pag. 31 delle osservazioni del CTP dell'assicuratrice convenuta, comunque,
è possibile anche alternativamente argomentare come, anche a prescindere dall'attitudine o meno di tale posizione a determinare la valutazione di una curva più larga da parte del motociclista, proprio una ipotetica minor visibilità connaturata alla prominenza predetta avrebbe dovuto comportare una andatura del motociclo più prudenziale e, dunque, maggiormente ridotta,
g) pag. 38-39 della CTU spiegano che la dinamica ricostruita vede il primo impatto con la gamba destra del pedone e non già con il suo piede, di talché restano superate le doglianze del CTP dell'assicuratrice basate su quest'ultimo elemento del corpo.
3.3.3. Non è poi sostenibile, in replica a quanto dedotto dagli attori e dal loro CTP, che non potesse fruire Parte_6 dell'alternativo percorso sull'accessibile area verde, presente al di là del parcheggio, anche per raggiungere le strisce pedonali, stanti lo stato dei luoghi, l'età della vittima del sinistro e le condizioni di tale soggetto. Invero, premesso che non risultano specificatamente provate queste ultime come ostative a tale alternativo transito, avendo anche la CTU cinematica prospettato la possibilità fisica del tracciato, in ogni caso è pacifico che il sinistro sia intervenuto alla presenza di al Parte_1 cui ausilio avrebbe potuto ricorrere sia per Parte_6 camminare, sia per ottenere un più sicuro passaggio sul veicolo utilizzato.
4. Così sancite le rispettive corresponsabilità, occorre pervenire alla liquidazione del risarcimento dei danni, considerando i medesimi per come allegati entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sul punto, ex multis, Trib. Milano 23-5-2013, e così anche Corte d'Appello di
Milano 13-1-2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017,
9 Rv. 646016 – 01, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 730 del
2019, Tribunale Monza, sez. IV, 09/04/2019, n. 818, Trib.
Lanciano, sent. n. 165 del 2020 e, circa l'estensione di tali principi all'art. 171ter, n. 1), c.p.c., Trib. Bergamo, sent. n.
957 del 2024, Trib. Bergamo, sent. n. 1286 del 2024 e pag. 17 di
Cass., ord. n. 4410 del 2025).
4.1. Sul punto, proprio il difetto di allegazione specifica entro siffatto termine, oltre che della relativa prova, esclude la risarcibilità del danne patrimoniale iure hereditatis genericamente indicato tale, asseritamente subito nel “lasso di tempo trascorso tra l'incidente ed il decesso” e prospettato come ammontante ad “€ 100.000,00= (pari ad € 20.000,00= per ogni attore)” (così pag. 10 della citazione), tanto più che il richiamato art. 1226 c.c., attenendo all'onere probatorio, è inidoneo a superare la predetta carenza di allegazione.
4.1. Per quanto attiene, invece, ai danni non patrimoniali iure proprio, patiti dagli attori per la perdita della prossima congiunta, deve farsi applicazione delle ultime Tabelle di Milano del 2024, altresì considerando
A. gli indicati e documentati rapporti di parentela degli attori con la de cuius (doc. 16 di questi ultimi),
B. l'età degli stessi (doc. 16 attoreo) e di al Parte_6 momento del decesso di quest'ultima (doc. 4 attoreo),
C. la convivenza della de cuius con mentre la Parte_1 residenza e dimora dei restanti attori in abitazioni con affaccio sulla corte condivisa con (doc. 4 Parte_6 attoreo e l'univoca testimonianza di , Testimone_1
D. in relazione ai nipoti ex filio della de cuius,
[...]
e , Parte_4 Parte_5
a. sia la natura non tabellata di tale danno,
b. sia Cass. Sez. 3, ord. del 08/04/2020, n. 7743, Rv.
657503 – 01 che, valorizzando la convivenza come
“elemento probatorio utile a dimostrar[e] l'ampiezza e la profondità” della relazione parentale, consente nel caso di specie di pervenire a consimili, sebbene di
10 minore intensità, esiti, in considerazione di quanto sub
C. per tali soggetti,
c. sia, per tutto quanto predetto, l'avvalimento del risultato dato dall'applicazione delle Tabelle milanesi del 2024 “PER LA PERDITA DEL FRATELLO/NIPOTE”, in analogia alla reciprocità prevista per la diversa tabella “PER LA PERDITA DEL
FIGLIO/GENITORE/CONIUGE/ASSIMILATI”,
E. il decesso di in data 16/09/2021. Parte_6
Da quanto suesposto deriva che i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, all'attualità (considerato che i parametri tabellari suesposti già considerano la rivalutazione),
➢ in favore di dell'importo capitale di € Parte_1
71.375,75 (vale a dire il 25% di responsabilità del convenuto su € 285.503,00),
➢ in favore di dell'importo capitale di € Parte_2
63.553,75 (vale a dire il 25% di responsabilità del convenuto su € 254.215,00),
➢ in favore di dell'importo capitale di € Parte_3
65.509,25 (vale a dire il 25% di responsabilità del convenuto su € 262.037,00),
➢ in favore di dell'importo capitale di € Parte_4
27.592,50 (vale a dire il 25% di responsabilità del convenuto su € 110.370,00),
➢ in favore di dell'importo capitale di € Parte_5
27.592,50 (vale a dire il 25% di responsabilità del convenuto su € 110.370,00), oltre interessi legali – secondo i principi di Sez. Un., sent. del
17/02/95, n. 1712 - (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su ciascuno di tali importi capitale da devalutarsi alla data del 16/09/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/09/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma
11 4, c.c. su ciascuna somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
4.2. Quanto poi alle spese funerarie e di tumulazione per la defunta, premessa la loro astratta risarcibilità ex art. 1223 c.c. in base ai principi di Cass. Sez. 3, sent. del 14/03/1996, n.
2117, Rv. 496349 - 01, le stesse risultano sostenute da Parte_1
e dimostrate per € 1.220,00 e per € 4.002,00,
[...] rispettivamente in base alle congrue pag. 1 e 3 del doc. 11 attoreo, visto che la seconda pagina e il doc. 15 attoreo rappresentano un appunto di non chiara provenienza e di per sé privo di valenza probatoria. Considerati, poi, la datazione di tali esborsi, la riduzione dei medesimi al 25% di responsabilità del motociclo, ed i principi di Sez. Un., sent. del 17/02/95, n.
1712, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento,
➢ in favore di dell'importo capitale di € Parte_1
305,00 (vale a dire il 25% di responsabilità del convenuto su € 1.220,00), oltre rivalutazione ed interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del
12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su tale importo capitale anno per anno da rivalutarsi dalla data del 18/12/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
➢ in favore di dell'importo capitale di € Parte_1
1.000,50 (vale a dire il 25% di responsabilità del convenuto su € 4.002,00), oltre rivalutazione ed interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del
12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su tale importo capitale anno per anno da rivalutarsi dalla data del 21/09/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
12 4.3. Attengono, poi, ai danni risarcibili, non già alle spese giudiziali, i costi sostenuti – in ultima istanza - da Parte_1
per la perizia cinematica anteriormente disposta,
[...] giustificata, congrua e determinata dal sinistro de quo: pur nell'oscillazione giurisprudenziale sul punto, il supremo consesso di S.U., sent. n. 16990 del 2017 (pag. 11 e 13) ha qualificato gli esborsi in esame come poste risarcibili se sostenute ante causam
(civile). Considerati, poi, la datazione di tali esborsi nelle ultime due pagine del doc. 12 attoreo, la riduzione dei medesimi al 25% di responsabilità del motociclo, i principi di Sez. Un., sent. del 17/02/95, n. 1712, la riconoscibilità anche d'ufficio della rivalutazione e degli interessi in base ai principi di
Cass., ord. n. 26929 del 2024 e Cass. Sez. 2, ord. del 10/12/2021,
n. 39376, Rv. 663173 – 01, nonché la sussumibilità degli accessori de quibus ad ordinarie componenti del danno risarcibile, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento,
➢ in favore di dell'importo capitale di € Parte_1
305,00 (vale a dire il 25% di responsabilità del convenuto su
€ 1.220,00), oltre rivalutazione ed interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del
12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su tale importo capitale anno per anno da rivalutarsi dalla data del 02/02/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
➢ in favore di dell'importo capitale di € Parte_1
305,00 (vale a dire il 25% di responsabilità del convenuto su
€ 1.220,00), oltre rivalutazione ed interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del
12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su tale importo capitale anno per anno da rivalutarsi dalla data del 03/10/2022 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284,
13 comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
4.4. Occorre solo evidenziare che il riconoscimento anche degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. non solo è conseguenza della domanda dei medesimi a pag. 13 della citazione,
a pag. 11 della prima memoria attorea ex art. 171ter c.p.c. ed a pag. 2 del foglio di precisazione delle conclusioni (evidentemente essendo un mero errore materiale la menzione dell'“art. 1184”), ma anche considera (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n.
12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi.
5. Le spese processuali degli attori seguono la prevalente soccombenza dei convenuti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse desunta dalla solidarietà delle obbligazioni e dalla medesimezza di posizioni giuridiche;
dette spese si liquidano in favore degli attori, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, e la carenza di difese così significativamente differenziate da determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 1.760,20 per spese vive ed € 12.985,00 per compensi (fase di negoziazione assistita € 1.008,00, fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria
€ 5.670,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase decisoria e ciò per la conclusione della controversia in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%.
14 5.1. Le spese processuali dell'assicuratrice seguono la soccombenza di rispetto alla domanda di Controparte_2 manleva e vanno poste a carico dello stesso;
esse si liquidano in favore dell'assicuratrice, considerati le tariffe forensi del D.M.
n. 55/2014, l'importo della domanda inammissibile (segnatamente parametrato a quelle degli attori), l'estraneità del rapporto giuridico processuale tra convenuti ai fini della negoziazione assistita, in € 18.977,00 per compensi (fase di studio € 2.995,00, fase introduttiva € 1.976,00, fase istruttoria € 8.797,00, fase decisoria € 5.209,00, calcolati in misura minima per la sostanziale carenza di posizione dell'assicuratrice rispetto alla domanda di manleva), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%.
5.2. Fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 23133 del 12/11/2015), le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, seguono la prevalente soccombenza e sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido ed in parti uguali nei rapporti interni, con i conseguenti obblighi restitutori, visto che, peraltro, l'acclaramento peritale
è del tutto indipendente dall'azione manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda di manleva di
[...]
; CP_2
2. Accertate e dichiarate le responsabilità per come indicate in parte motiva, condanna in solido e Controparte_1
al pagamento, Controparte_2
15 in favore di , dell'importo capitale di € Parte_1
71.375,75, oltre interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su tale importo capitale da devalutarsi alla data del 16/09/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/09/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di dell'importo capitale Parte_2 di € 63.553,75, oltre interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su tale importo capitale da devalutarsi alla data del 16/09/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/09/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di dell'importo capitale di Parte_3
€ 65.509,25, oltre interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su tale importo capitale da devalutarsi alla data del 16/09/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/09/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di , dell'importo capitale di € Parte_4
27.592,50, oltre interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su tale importo capitale da devalutarsi alla data del 16/09/2021 ed
16 anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/09/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di dell'importo capitale di € Parte_5
27.592,50, oltre interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su tale importo capitale da devalutarsi alla data del 16/09/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/09/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di , dell'importo capitale di € Parte_1
305,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del
12/03/2024) su tale importo capitale anno per anno da rivalutarsi dalla data del 18/12/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di , dell'importo capitale di € Parte_1
1.000,50, oltre rivalutazione ed interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del
12/03/2024) su tale importo capitale anno per anno da rivalutarsi dalla data del 21/09/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di , dell'importo capitale di € Parte_1
305,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (al tasso ex
17 art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del
12/03/2024) su tale importo capitale anno per anno da rivalutarsi dalla data del 02/02/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di , dell'importo capitale di € Parte_1
305,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del
12/03/2024) su tale importo capitale anno per anno da rivalutarsi dalla data del 03/10/2022 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 [...]
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, delle spese processuali, liquidate in € 1.760,20 Parte_5 per spese vive ed € 12.985,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
5. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese processuali, liquidate in € Controparte_1
18.977,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
6. Pone le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente, in solido ed in parti uguali nei rapporti interni, a carico di e Controparte_1 [...]
, con i conseguenti obblighi restitutori. CP_2
Bergamo, 04/06/2025
18 Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
04/06/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1681/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
04/06/2025, promossa da
C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F. , e C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi dall'avv.to MARAZZI UGO C.F._5 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA SANTA CHIARA N. 11 26013 CREMA, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORI, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
MARTINI FILIPPO e RODOLFI MARCO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi due, sito in Milano, Largo
Augusto, n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1 CONVENUTA, nonché di
C.F. rappresentato e Controparte_2 C.F._6 difeso dall'avv.to CARRARA SABRINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Bergamo, Piazza Pontida,
n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO,
avente ad oggetto: sinistro stradale mortale
Conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta per e come da verbale di udienza del 04/06/2025 Controparte_2 per le restanti parti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 12/03/2024, Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e promuovevano il presente giudizio nei confronti Parte_5 di e di chiedendo la Controparte_1 Controparte_2 condanna di tali convenuti al pagamento dei risarcimenti degli indicati danni – iure proprio e iure hereditatis – derivati dal sinistro stradale del 04/09/2021, arrecante la morte alla congiunta infine concludendo come riportato in Parte_6 epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande o in subordine la limitazione della condanna a quanto effettivamente ritenuto dovuto, in considerazione anche del concorso di colpa della de cuius, infine concludendo come riportato in epigrafe.
2 pur regolarmente citato, inizialmente non Controparte_2 si costituiva e veniva dichiarato contumace, salvo poi depositare una propria comparsa di costituzione e risposta dopo i termini ex art. 171ter c.p.c., contestando quanto ex adverso dedotto, e chiedendo il rigetto delle avverse domande o, in subordine, la condanna in manleva dell'assicuratrice, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., venivano espletate brevi prove per testi e per interrogatorio formale, nonché una CTU cinematica;
il Giudice rinviava, quindi, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 04/06/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo,
c.p.c., provvedimento da confermarsi in mancanza di fondate motivazioni per rivedere le precedenti determinazioni istruttorie, in ragione di quanto dedotto nelle precedenti ordinanze e delle argomentazioni che seguono.
2. Preliminarmente, deve dichiararsi inammissibile la domanda di manleva, formulata dal convenuto nei confronti dell'assicuratrice, in quanto proposta tardivamente dopo il decorso dei termini ex art. 171ter c.p.c.
3. Nel merito, le domande degli attori sono fondate e devono essere accolte nei limitati termini che seguono, che non possono non considerare anche il concorso di colpa della defunta, da sussumersi, segnatamente, o all'art. 1227, comma 1, c.c. o ai principi di Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 9349 del 12/04/2017.
3.1. In particolare, quanto all'an del sinistro e delle responsabilità, i documenti depositati, tra cui il rapporto di cui al doc. 1 dell'assicuratrice, se non la carenza di specifiche contestazioni sul punto, rendono pacifico almeno che T_
, scesa come passeggera dal veicolo condotto dal figlio
[...]
da questi parcheggiato in uno degli stalli di Parte_1 sosta a spina in via Circonvallazione, in Cologno al Serio, intraprendeva l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, pur presenti a circa 23,65 m, venendo così investita dal motociclo in arrivo di . Controparte_2
3 3.2. A fronte di tali dati fattuali, nonché della CTU cinematica espletata – da condividersi nei suoi esiti e nella sua metodologia, in quanto condotta con un criterio di indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti -, deve ritenersi che il convenuto sia responsabile del sinistro nella misura del 25%, residuando una corresponsabilità della defunta nella misura del
75%.
3.2.1. Quanto al perfezionamento dell'illecito extracontrattuale da parte di occorre evidenziare che non Controparte_2 solo questi non abbia superato la presunzione di colpevolezza di cui all'art. 2054 c.c., ma anche risulta in positivo la tenuta di una velocità, quantunque rispettosa del limite numerico di chilometri orari, non adeguata allo stato dei luoghi, pur già conosciuti (così l'interrogatorio formale espletato), e, in particolare, ai parametri dell'art. 141 c.d.s. ratione temporis applicabile: nello specifico, il motociclista, nel tenere circa o poco meno 37 km/h (pag. 21 e 50 della CTU), non ha considerato adeguatamente l'andamento curvilineo della strada, l'attitudine di ciò a limitare la visibilità, la ben possibile comparizione di pedoni anche al di fuori delle strisce pedonali per il vicino parcheggio, altresì violando l'obbligo normativo ex art. 141, comma 2, c.d.s., ratione temporis applicabile, di tenuta di una andatura idonea al subitaneo arresto del mezzo, inosservanza resa patente dall'investimento de quo, quantunque il motociclo abbia provato a rallentare sino a 24 km/h o, comunque, a poco meno di 25 km/h (così anche pag. 19 e 50 della CTU). In tal senso, del resto, depone anche la CTU cinematica espletata nel presente giudizio: secondo le pag. 22 e 51 di quest'ultima, infatti, “un semplice adeguamento della velocità di marcia, dovuto alla situazione di potenziale pericolo rappresentata dal pedone in movimento sulla destra della carreggiata, e un prudenziale allargamento della traiettoria verso la sinistra della propria corsia avrebbero consentito al signor di evitare l'investimento” e, anche a CP_2 fronte di ciò, non v'è dubbio che una ancora maggiore moderazione
4 dell'andatura avrebbe evitato il sinistro anche lasciando non scalfito l'obbligo di tenuta della destra.
3.2.2. A fianco a quanto suesposto, non si può ignorare, sul punto, la significativa, qui quantificata nel 75%, corresponsabilità della pedone: il superamento del perimetro degli stalli di sosta, la consequenziale immissione nella corsia dei veicoli, l'intenzione di ivi attraversare nonostante le strisce pedonali poste a 23,65 m (così pag. 2 del rapporto di cui al doc.
1 dell'assicuratrice, che assurge ad atto pubblico e, dunque, a prova legale circa quanto dichiarato da , Parte_1
l'alternativo transito sull'accessibile area verde al di là del parcheggio, specie potendo fruire dell'assistenza del figlio nel camminarvi, quando il non farsi accompagnare da questi altrove in auto, e la limitazione della visibilità data dall'andamento curvilineo della strada concretano non solo una violazione dell'art. 190 c.d.s. ratione temporis applicabile, ma anche una grave imprudenza di concorrente nella produzione Parte_6 del sinistro.
3.2.2.1. Che quanto suesposto, tuttavia, non implichi una cesura del nesso di causalità materiale con la condotta di guida di
è una conseguenza immanente non solo Controparte_2 nell'applicazione rigorosa del principio della condicio sine qua non, ma anche nella giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente e manifestatasi proprio a proposito dell'investimento del pedone da parte di un veicolo sottoposto all'art. 2054 c.c.
Infatti, secondo la Suprema Corte, seppur “la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore -
e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame”, anche ai fini dell'applicazione di quest'ultima disposizione (così, ex multis, Cass. Sez. 3, ord. del 25/01/2024, n. 2433, Rv. 670063 -
01), nondimeno, da un lato, “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per
5 l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo”
(così, inter alia, Cass. Sez. 3, sent. del 05/03/2013, n. 5399,
Rv. 625422 - 01) e, dall'altro, “L'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (così Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 24472 del 18/11/2014, Rv. 633520 – 01, e, nel medesimo senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8663 del 04/04/2017,
Rv. 643838 - 01). Orbene, nella fattispecie in esame, gli elementi indicati al punto 3.2.1. della presente motivazione non solo non smentiscono la presunzione di colpevolezza ex art. 2054 c.c., ma anzi, in primo luogo, accertano quest'ultima in capo al convenuto, unitamente all'inadeguatezza della velocità tenuta in relazione ai luoghi ed alla prevedibilità di un attraversamento anche sconsiderato da parte di un pedone, stante l'attiguo parcheggio, ed, in secondo luogo ed a fortiori - visto che le valutazioni dell'elemento oggettivo rispondono al più rigoroso parametro dell'uomo della migliore scienza ed esperienza, e non a quello dell'homo eiusdem condicionis et professionis dell'elemento soggettivo -, escludono ogni cesura del nesso di causalità
6 materiale con il motociclo per il solo censurabile comportamento tenuto dalla pedone nel caso di specie.
3.3. Le conclusioni sopraindicate circa le corresponsabilità – come predetto – trovano altresì fonte nella convincente CTU cinematica esperita, che non viene scalfita, ma anzi supera i diversi avvisi della consulenza disposta dal PM in sede di indagini preliminari, nonché le osservazioni dei CTP.
3.3.1. Quanto alla prima, l'acclaramento tecnico compiuto su mandato della Procura non può considerarsi condivisibile ed esclude altresì potersi seguire i provvedimenti giurisdizionali – segnatamente non aventi efficacia di giudicato – che su tale consulenza si sono basati. Invero, è dirimente osservare come il consulente tecnico del PM non solo ha indicato che il punto d'urto sia ad un metro dalla chiazza ematica (pag.
9-10 del doc. 7 attoreo), ipotesi che confligge, invero, con la necessità di una ben più significativa “proiezione” del pedone per la forza dell'impatto, almeno pari “alla sua altezza” (così pag. 14-15 della CTU cinematica espletata nel presente giudizio), ma anche ha contraddittoriamente sancito che, nonostante il motociclista convenuto “avvertiva la presenza del pedone che ancora non aveva invaso la carreggiata a una distanza di circa 27 m” (pag. 15 del doc. 7 attoreo), momento in cui il pilota si era già allertato
(così pag. 12 del doc. 7 attoreo), egli teneva comunque una velocità adeguata, ancorché – evidentemente - non idonea ad evitare il sinistro mediante un arresto immediato (in chiaro contrasto con l'art. 141, comma 2, c.d.s., ratione temporis applicabile). A ciò deve essere aggiunto che, come rilevato a pag.
16 e ss. della CTU disposta nel presente procedimento,
- “Non si condivide inoltre, stanti i danni riportati e l'evidente proiezione subita dal pedone, che il motociclo possa aver urtato la signora a soli 10 km/h, come dallo stesso C.T. del T_
P.M. sostenuto, senza tener in considerazione la caduta del veicolo al suolo ed il suo scarrocciamento (cfr. abrasioni sul fianco destro), per quanto breve possa essere stato”;
7 - “Un'altra ragione per la quale non si condivide la posizione trasversale all'urto assunta dal C.T. del P.M. deriva dallo stato dei luoghi (curva verso destra a visuale limitata) e dalla presenza di un parcheggio sulla destra, con stalli ortogonali alla carreggiata”, idonei a rendere maggiormente plausibile una posizione del motociclo più tendente al centro della propria corsia.
3.3.2. Gli esiti della CTU cinematica disposta nel presente giudizio restano non scalfiti anche dalle osservazioni della assicuratrice convenuta. In particolare,
a) restano valide le argomentazioni e le metodologie utilizzate dall'ausiliario del Giudice, tanto più in quanto implicanti l'uso di un software atto a riprodurre più compiutamente l'andamento dinamico del sinistro, a differenza delle osservazioni grafico-statiche del CTP dell'assicuratrice
(così pag. 30-31 della CTU),
b) la CTU cinematica supera le contraddittorietà suesposte della consulenza del PM di cui al doc. 7 attoreo,
c) sono significative le analisi della posizione delle vetture, degli elementi di pag. 40 della CTU e della simulazione di cui a pag. 18 e ss. e 40-41 della CTU, quali argomenti per evincere il punto del sinistro, se non anche le motivazioni indicate a pag. 15-16 della CTU circa la chiazza ematica;
d) le verifiche e le foto di cui a pag. 44-45 della CTU circa le deformazioni del motociclo meglio approfondiscono la compatibilità delle stesse con il sinistro,
e) l'alternativa spiegazione del CTP dell'assicuratrice postula la discesa della de cuius da un punto mai prospettato della vettura (pag. 31 della CTU) e non si coordina con il parafango e le relative condizioni del motociclo (pag. 33 e ss. della CTU), nonché con la conseguente condotta del motociclista di cui a pag. 33 della CTU, se non anche con la posizione della traccia ematica (pag. 27 della CTU);
f) quand'anche non si ritenesse che la CTU cinematica (pag. 41-
42, se non la relativa planimetria ed il video allegati)
8 abbia congruamente motivato l'irrilevanza dell'eccepito livello di sporgenza dell'auto bianca di cui a pag. 31 delle osservazioni del CTP dell'assicuratrice convenuta, comunque,
è possibile anche alternativamente argomentare come, anche a prescindere dall'attitudine o meno di tale posizione a determinare la valutazione di una curva più larga da parte del motociclista, proprio una ipotetica minor visibilità connaturata alla prominenza predetta avrebbe dovuto comportare una andatura del motociclo più prudenziale e, dunque, maggiormente ridotta,
g) pag. 38-39 della CTU spiegano che la dinamica ricostruita vede il primo impatto con la gamba destra del pedone e non già con il suo piede, di talché restano superate le doglianze del CTP dell'assicuratrice basate su quest'ultimo elemento del corpo.
3.3.3. Non è poi sostenibile, in replica a quanto dedotto dagli attori e dal loro CTP, che non potesse fruire Parte_6 dell'alternativo percorso sull'accessibile area verde, presente al di là del parcheggio, anche per raggiungere le strisce pedonali, stanti lo stato dei luoghi, l'età della vittima del sinistro e le condizioni di tale soggetto. Invero, premesso che non risultano specificatamente provate queste ultime come ostative a tale alternativo transito, avendo anche la CTU cinematica prospettato la possibilità fisica del tracciato, in ogni caso è pacifico che il sinistro sia intervenuto alla presenza di al Parte_1 cui ausilio avrebbe potuto ricorrere sia per Parte_6 camminare, sia per ottenere un più sicuro passaggio sul veicolo utilizzato.
4. Così sancite le rispettive corresponsabilità, occorre pervenire alla liquidazione del risarcimento dei danni, considerando i medesimi per come allegati entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sul punto, ex multis, Trib. Milano 23-5-2013, e così anche Corte d'Appello di
Milano 13-1-2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017,
9 Rv. 646016 – 01, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 730 del
2019, Tribunale Monza, sez. IV, 09/04/2019, n. 818, Trib.
Lanciano, sent. n. 165 del 2020 e, circa l'estensione di tali principi all'art. 171ter, n. 1), c.p.c., Trib. Bergamo, sent. n.
957 del 2024, Trib. Bergamo, sent. n. 1286 del 2024 e pag. 17 di
Cass., ord. n. 4410 del 2025).
4.1. Sul punto, proprio il difetto di allegazione specifica entro siffatto termine, oltre che della relativa prova, esclude la risarcibilità del danne patrimoniale iure hereditatis genericamente indicato tale, asseritamente subito nel “lasso di tempo trascorso tra l'incidente ed il decesso” e prospettato come ammontante ad “€ 100.000,00= (pari ad € 20.000,00= per ogni attore)” (così pag. 10 della citazione), tanto più che il richiamato art. 1226 c.c., attenendo all'onere probatorio, è inidoneo a superare la predetta carenza di allegazione.
4.1. Per quanto attiene, invece, ai danni non patrimoniali iure proprio, patiti dagli attori per la perdita della prossima congiunta, deve farsi applicazione delle ultime Tabelle di Milano del 2024, altresì considerando
A. gli indicati e documentati rapporti di parentela degli attori con la de cuius (doc. 16 di questi ultimi),
B. l'età degli stessi (doc. 16 attoreo) e di al Parte_6 momento del decesso di quest'ultima (doc. 4 attoreo),
C. la convivenza della de cuius con mentre la Parte_1 residenza e dimora dei restanti attori in abitazioni con affaccio sulla corte condivisa con (doc. 4 Parte_6 attoreo e l'univoca testimonianza di , Testimone_1
D. in relazione ai nipoti ex filio della de cuius,
[...]
e , Parte_4 Parte_5
a. sia la natura non tabellata di tale danno,
b. sia Cass. Sez. 3, ord. del 08/04/2020, n. 7743, Rv.
657503 – 01 che, valorizzando la convivenza come
“elemento probatorio utile a dimostrar[e] l'ampiezza e la profondità” della relazione parentale, consente nel caso di specie di pervenire a consimili, sebbene di
10 minore intensità, esiti, in considerazione di quanto sub
C. per tali soggetti,
c. sia, per tutto quanto predetto, l'avvalimento del risultato dato dall'applicazione delle Tabelle milanesi del 2024 “PER LA PERDITA DEL FRATELLO/NIPOTE”, in analogia alla reciprocità prevista per la diversa tabella “PER LA PERDITA DEL
FIGLIO/GENITORE/CONIUGE/ASSIMILATI”,
E. il decesso di in data 16/09/2021. Parte_6
Da quanto suesposto deriva che i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, all'attualità (considerato che i parametri tabellari suesposti già considerano la rivalutazione),
➢ in favore di dell'importo capitale di € Parte_1
71.375,75 (vale a dire il 25% di responsabilità del convenuto su € 285.503,00),
➢ in favore di dell'importo capitale di € Parte_2
63.553,75 (vale a dire il 25% di responsabilità del convenuto su € 254.215,00),
➢ in favore di dell'importo capitale di € Parte_3
65.509,25 (vale a dire il 25% di responsabilità del convenuto su € 262.037,00),
➢ in favore di dell'importo capitale di € Parte_4
27.592,50 (vale a dire il 25% di responsabilità del convenuto su € 110.370,00),
➢ in favore di dell'importo capitale di € Parte_5
27.592,50 (vale a dire il 25% di responsabilità del convenuto su € 110.370,00), oltre interessi legali – secondo i principi di Sez. Un., sent. del
17/02/95, n. 1712 - (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su ciascuno di tali importi capitale da devalutarsi alla data del 16/09/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/09/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma
11 4, c.c. su ciascuna somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
4.2. Quanto poi alle spese funerarie e di tumulazione per la defunta, premessa la loro astratta risarcibilità ex art. 1223 c.c. in base ai principi di Cass. Sez. 3, sent. del 14/03/1996, n.
2117, Rv. 496349 - 01, le stesse risultano sostenute da Parte_1
e dimostrate per € 1.220,00 e per € 4.002,00,
[...] rispettivamente in base alle congrue pag. 1 e 3 del doc. 11 attoreo, visto che la seconda pagina e il doc. 15 attoreo rappresentano un appunto di non chiara provenienza e di per sé privo di valenza probatoria. Considerati, poi, la datazione di tali esborsi, la riduzione dei medesimi al 25% di responsabilità del motociclo, ed i principi di Sez. Un., sent. del 17/02/95, n.
1712, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento,
➢ in favore di dell'importo capitale di € Parte_1
305,00 (vale a dire il 25% di responsabilità del convenuto su € 1.220,00), oltre rivalutazione ed interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del
12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su tale importo capitale anno per anno da rivalutarsi dalla data del 18/12/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
➢ in favore di dell'importo capitale di € Parte_1
1.000,50 (vale a dire il 25% di responsabilità del convenuto su € 4.002,00), oltre rivalutazione ed interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del
12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su tale importo capitale anno per anno da rivalutarsi dalla data del 21/09/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
12 4.3. Attengono, poi, ai danni risarcibili, non già alle spese giudiziali, i costi sostenuti – in ultima istanza - da Parte_1
per la perizia cinematica anteriormente disposta,
[...] giustificata, congrua e determinata dal sinistro de quo: pur nell'oscillazione giurisprudenziale sul punto, il supremo consesso di S.U., sent. n. 16990 del 2017 (pag. 11 e 13) ha qualificato gli esborsi in esame come poste risarcibili se sostenute ante causam
(civile). Considerati, poi, la datazione di tali esborsi nelle ultime due pagine del doc. 12 attoreo, la riduzione dei medesimi al 25% di responsabilità del motociclo, i principi di Sez. Un., sent. del 17/02/95, n. 1712, la riconoscibilità anche d'ufficio della rivalutazione e degli interessi in base ai principi di
Cass., ord. n. 26929 del 2024 e Cass. Sez. 2, ord. del 10/12/2021,
n. 39376, Rv. 663173 – 01, nonché la sussumibilità degli accessori de quibus ad ordinarie componenti del danno risarcibile, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento,
➢ in favore di dell'importo capitale di € Parte_1
305,00 (vale a dire il 25% di responsabilità del convenuto su
€ 1.220,00), oltre rivalutazione ed interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del
12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su tale importo capitale anno per anno da rivalutarsi dalla data del 02/02/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
➢ in favore di dell'importo capitale di € Parte_1
305,00 (vale a dire il 25% di responsabilità del convenuto su
€ 1.220,00), oltre rivalutazione ed interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del
12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su tale importo capitale anno per anno da rivalutarsi dalla data del 03/10/2022 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284,
13 comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
4.4. Occorre solo evidenziare che il riconoscimento anche degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. non solo è conseguenza della domanda dei medesimi a pag. 13 della citazione,
a pag. 11 della prima memoria attorea ex art. 171ter c.p.c. ed a pag. 2 del foglio di precisazione delle conclusioni (evidentemente essendo un mero errore materiale la menzione dell'“art. 1184”), ma anche considera (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n.
12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi.
5. Le spese processuali degli attori seguono la prevalente soccombenza dei convenuti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse desunta dalla solidarietà delle obbligazioni e dalla medesimezza di posizioni giuridiche;
dette spese si liquidano in favore degli attori, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, e la carenza di difese così significativamente differenziate da determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 1.760,20 per spese vive ed € 12.985,00 per compensi (fase di negoziazione assistita € 1.008,00, fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria
€ 5.670,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase decisoria e ciò per la conclusione della controversia in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%.
14 5.1. Le spese processuali dell'assicuratrice seguono la soccombenza di rispetto alla domanda di Controparte_2 manleva e vanno poste a carico dello stesso;
esse si liquidano in favore dell'assicuratrice, considerati le tariffe forensi del D.M.
n. 55/2014, l'importo della domanda inammissibile (segnatamente parametrato a quelle degli attori), l'estraneità del rapporto giuridico processuale tra convenuti ai fini della negoziazione assistita, in € 18.977,00 per compensi (fase di studio € 2.995,00, fase introduttiva € 1.976,00, fase istruttoria € 8.797,00, fase decisoria € 5.209,00, calcolati in misura minima per la sostanziale carenza di posizione dell'assicuratrice rispetto alla domanda di manleva), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%.
5.2. Fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 23133 del 12/11/2015), le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, seguono la prevalente soccombenza e sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido ed in parti uguali nei rapporti interni, con i conseguenti obblighi restitutori, visto che, peraltro, l'acclaramento peritale
è del tutto indipendente dall'azione manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda di manleva di
[...]
; CP_2
2. Accertate e dichiarate le responsabilità per come indicate in parte motiva, condanna in solido e Controparte_1
al pagamento, Controparte_2
15 in favore di , dell'importo capitale di € Parte_1
71.375,75, oltre interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su tale importo capitale da devalutarsi alla data del 16/09/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/09/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di dell'importo capitale Parte_2 di € 63.553,75, oltre interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su tale importo capitale da devalutarsi alla data del 16/09/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/09/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di dell'importo capitale di Parte_3
€ 65.509,25, oltre interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su tale importo capitale da devalutarsi alla data del 16/09/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/09/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di , dell'importo capitale di € Parte_4
27.592,50, oltre interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su tale importo capitale da devalutarsi alla data del 16/09/2021 ed
16 anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/09/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di dell'importo capitale di € Parte_5
27.592,50, oltre interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 12/03/2024) su tale importo capitale da devalutarsi alla data del 16/09/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/09/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di , dell'importo capitale di € Parte_1
305,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del
12/03/2024) su tale importo capitale anno per anno da rivalutarsi dalla data del 18/12/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di , dell'importo capitale di € Parte_1
1.000,50, oltre rivalutazione ed interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del
12/03/2024) su tale importo capitale anno per anno da rivalutarsi dalla data del 21/09/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di , dell'importo capitale di € Parte_1
305,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (al tasso ex
17 art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del
12/03/2024) su tale importo capitale anno per anno da rivalutarsi dalla data del 02/02/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di , dell'importo capitale di € Parte_1
305,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 12/03/2024 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del
12/03/2024) su tale importo capitale anno per anno da rivalutarsi dalla data del 03/10/2022 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente risultante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 [...]
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, delle spese processuali, liquidate in € 1.760,20 Parte_5 per spese vive ed € 12.985,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
5. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese processuali, liquidate in € Controparte_1
18.977,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
6. Pone le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente, in solido ed in parti uguali nei rapporti interni, a carico di e Controparte_1 [...]
, con i conseguenti obblighi restitutori. CP_2
Bergamo, 04/06/2025
18 Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
19