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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
Dott. Nicola Morgese Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 436 -bis c.p.c. nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Patruno, Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., non costituita.
E
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., non costituita.
APPELLATE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.932/2024 emessa in data 07.03.2024, il Tribunale di Bari -
Sezione Lavoro rigettava il ricorso proposto da volto ad Parte_1 ottenere: a) l'accertamento e la declaratoria del diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di equiparazione economica prevista dalla legge, per un importo pari a euro 150,81 euro mensili, con decorrenza dal 01.06.2016 o dalla diversa data accertata in corso di causa, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
b) per l'effetto, la condanna dell a provvedere alla corresponsione di tale indennità; c) in via CP_1 subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda in via principale, l'accertamento e la declaratoria del diritto all'indennità di equiparazione prevista dalla legge, nonché, per gli effetti, la condanna dell a liquidare la somma di 150,81 euro mensili dalla CP_1 data del 01.06.2016 o dalla diversa data accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale subito;
d) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, l'accertamento e la declaratoria del diritto all'indennità di equiparazione prevista dalla legge, nonché, per gli effetti, la condanna dell a liquidare la somma di 150,81 euro mensili dalla data del CP_1
01.06.2016 o dalla diversa data accertata in corso di causa, a titolo di indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., in relazione alla locupletazione che l' ha ricevuto evitando di corrispondere CP_1
l'indennità di equiparazione prevista dalla legge;
e) la condanna, infine, dell alla rifusione delle spese di lite;
2) Controparte_1 compensava le spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia, proponeva appello, con Parte_1 ricorso depositato in data 04.10.2024, chiedendone l'integrale riforma.
3. L' e l' Controparte_1 Controparte_3 restavano intimate.
[...]
4. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 03.03.2025 nessuno è comparso;
in carenza di prova della notifica del ricorso, è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza del
20.03.2025.
5. All'odierna udienza, nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa
2 con la presente sentenza, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che le parti appellate non si sono costituite e non vi è prova del fatto che abbia provveduto Pt_1 alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 17.10.2024 e comunicato il 18.10.2024; del resto, nessuna delle parti è comparsa alla prima udienza del 03.03.2025 né all'odierna udienza cui la causa
è stata rinviata ex art. 348, comma 2, c.p.c.
Al riguardo occorre ricordare che, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del
2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013
e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo, Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi
3 nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha poi affermato il seguente principio di diritto: “La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.” (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353).
Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione delle parti appellate.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato in data Parte_1
04.10.2024, avverso la sentenza emessa in data 07.03.2024 dal Giudice del
4 Lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti dell Controparte_1
e dell così
[...] Controparte_2 provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 20.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
Dott. Nicola Morgese Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 436 -bis c.p.c. nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Patruno, Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., non costituita.
E
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., non costituita.
APPELLATE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.932/2024 emessa in data 07.03.2024, il Tribunale di Bari -
Sezione Lavoro rigettava il ricorso proposto da volto ad Parte_1 ottenere: a) l'accertamento e la declaratoria del diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di equiparazione economica prevista dalla legge, per un importo pari a euro 150,81 euro mensili, con decorrenza dal 01.06.2016 o dalla diversa data accertata in corso di causa, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
b) per l'effetto, la condanna dell a provvedere alla corresponsione di tale indennità; c) in via CP_1 subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda in via principale, l'accertamento e la declaratoria del diritto all'indennità di equiparazione prevista dalla legge, nonché, per gli effetti, la condanna dell a liquidare la somma di 150,81 euro mensili dalla CP_1 data del 01.06.2016 o dalla diversa data accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale subito;
d) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, l'accertamento e la declaratoria del diritto all'indennità di equiparazione prevista dalla legge, nonché, per gli effetti, la condanna dell a liquidare la somma di 150,81 euro mensili dalla data del CP_1
01.06.2016 o dalla diversa data accertata in corso di causa, a titolo di indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., in relazione alla locupletazione che l' ha ricevuto evitando di corrispondere CP_1
l'indennità di equiparazione prevista dalla legge;
e) la condanna, infine, dell alla rifusione delle spese di lite;
2) Controparte_1 compensava le spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia, proponeva appello, con Parte_1 ricorso depositato in data 04.10.2024, chiedendone l'integrale riforma.
3. L' e l' Controparte_1 Controparte_3 restavano intimate.
[...]
4. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 03.03.2025 nessuno è comparso;
in carenza di prova della notifica del ricorso, è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza del
20.03.2025.
5. All'odierna udienza, nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa
2 con la presente sentenza, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che le parti appellate non si sono costituite e non vi è prova del fatto che abbia provveduto Pt_1 alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 17.10.2024 e comunicato il 18.10.2024; del resto, nessuna delle parti è comparsa alla prima udienza del 03.03.2025 né all'odierna udienza cui la causa
è stata rinviata ex art. 348, comma 2, c.p.c.
Al riguardo occorre ricordare che, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del
2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013
e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo, Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi
3 nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha poi affermato il seguente principio di diritto: “La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.” (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353).
Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione delle parti appellate.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato in data Parte_1
04.10.2024, avverso la sentenza emessa in data 07.03.2024 dal Giudice del
4 Lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti dell Controparte_1
e dell così
[...] Controparte_2 provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 20.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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