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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/12/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
– Prima Sezione Civile – riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice dott.ssa Ida Perna Giudice relatore ha deliberato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile n. 5462/2023 R.G. avente ad
OGGETTO : interdizione giudiziale
TRA
, nata a [...], il [...], , nato a Parte_1 Parte_2
IO (NA), il 25.05.1949, , nata a [...]- Bissingen (DEU), Parte_3
il 21.12.1986, nata a [...], l'[...], , Parte_4 Parte_5
nato a [...], il [...], rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Pasquale Guastafierro, presso il cui studio, sito in Boscoreale (NA), alla Piazza Pace, n. 20, elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
, nato a [...], il [...] Controparte_1
INTERDICENDO E il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
All'udienza del 20.10.2025 il procuratore dei ricorrenti concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e il Giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM perché rendesse le sue conclusioni.
Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 30.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.11.2023, , Parte_1 Parte_2 [...]
, e nelle qualità, rispettivamente, di madre, Parte_3 Parte_4 Parte_5
coniuge della madre, sorella e zii materni dell'interdicendo, chiedevano pronunciarsi l'interdizione di poiché affetto da “encefalopatia da sofferenza perinatale con Controparte_1
tretaparesi spastica, grave ritardo mentale, linguaggio limitato a poche parole, epilessia generalizzante con crisi e frequenze settimanali con trattamento farmacologico”, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, e nominarsi la madre, quale tutrice. Deducevano gli Parte_1
istanti che l'interdicendo è affetto da “gravissima malattia”, che ne pregiudica totalmente le capacità di autodeterminazione, nonché l'espletamento delle più normali e quotidiane attività fisiche e intellettuali, al punto da renderlo del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. Aggiungevano che, pertanto, è stato riconosciuto a “lo stato di Controparte_1
invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani”.
Instaurato il contraddittorio, eseguito l'esame dell'interdicendo all'udienza dell'08.04.2024
e sentiti i ricorrenti, il Giudice delegato, con ordinanza depositata in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi istruttori, sulle conclusioni rassegnate dalla difesa di parte ricorrente, rimetteva la causa in decisione al
Collegio, previa acquisizione del parere del PM, che, in data 22.04.2024, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Nondimeno, con ordinanza depositata in data 05.06.2024, il Collegio - rilevato che l'interdicendo, è stato citato in giudizio mediante notifica del ricorso e Controparte_1
del decreto di fissazione dell'udienza dell'08.04.2024 a mani della madre, “capace e convivente”, in data 15.02.2024, e che la stessa madre dell'interdicendo, Parte_1
risulta essere ricorrente nella presente procedura - ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza suddetta in favore dell'interdicendo, nonché ha assegnato alla parte ricorrente i termini per la corretta instaurazione del contradditorio e ha fissato l'udienza per il prosieguo dinanzi al Giudice relatore, dinanzi al quale ha rimesso le parti.
Dopo alcuni rinvii della causa in ragione del congedo per maternità del Giudice relatore, all'udienza del 20.10.2025 il procuratore della parte ricorrente, evidenziato di aver provveduto alla notifica del ricorso all'interdicendo ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come da documentazione depositata in atti, ha concluso riportandosi all'atto introduttivo, di cui ha chiesto l'accoglimento, di talché il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione al
Collegio, previa trasmissione degli atti al PM perché renda le sue conclusioni, pervenute in data 31.10.2025.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'interdicendo, che, Controparte_1
ritualmente citato in giudizio, mediante notifica del ricorso e dei provvedimenti successivi in data 14.06.2024, non si è costituito.
Tanto premesso, la domanda, così come formulata nel ricorso e ribadita in udienza, è infondata e deve, quindi, essere respinta, con contestuale trasmissione degli atti al Giudice tutelare per l'apertura di un'amministrazione di sostegno, previa nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.
Durante l'esame diretto, che rappresenta la prima fonte di convincimento del Giudice,
l'interdicendo non ha risposto alle domande rivoltegli dal Giudice delegato, neppure quelle relative alle proprie generalità; lo stesso, chiamato per nome e interrogato, non profferiva parola, bensì mugugnava soltanto. L'interdicendo non deambulava in autonomia, ma solo con l'ausilio di sedia a rotelle, e si presentava curato nell'aspetto e nell'igiene, seppure bavando frequentemente. Appariva del tutto inconsapevole delle sue patologie e delle sue difficoltà.
I gravi limiti cognitivi dell'interdicendo, chiaramente emersi dall'esame, e la sua incapacità di badare compiutamente alle proprie necessità, sono stati confermati sia dalle dichiarazioni rese in udienza dalla madre, e dalla zia materna, Parte_1 [...]
(le quali hanno riferito che l'interdicendo, che, alla nascita, è stato riconosciuto Parte_4
dalla sola madre e non anche dal padre naturale, che non ha mai conosciuto il figlio, ha bisogno di assistenza continua da parte di più persone contemporaneamente, è affetto da molteplici patologie, alcune delle quali da quando è nato, non cammina e necessita, dunque, di essere, all'occorrenza, sollevato), sia dal contenuto della documentazione allegata all'atto introduttivo della presente procedura, che attesta l'invalidità al 100% dell'interdicendo, con conseguenti inabilità permanente al lavoro e necessità di assistenza continua per compiere anche gli atti più elementari della vita.
Di qui la conclusione che versa in condizioni di abituale infermità di Controparte_1
mente ed è incapace di provvedere ai propri interessi.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda debba essere esaminata alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale.
Rileva, infatti, il Tribunale che il discrimen quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione e amministrazione di sostegno, non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'interdizione quale misura estrema di protezione è l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo di quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita per essere destinata a soddisfare “su misura” i bisogni di protezione del beneficiario (cfr. Cass. 12.06.2006 n.
13584; Cass. 29.11.2006 n. 23566)
Si è infatti osservato che l'art. 404 c.c., nel momento in cui stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale o temporanea, letto a contrario porta a sostenere che tale misura possa essere disposta anche nell'ipotesi in cui detta impossibilità (che finisce per l'identificarsi con l'incapacità) sia totale e abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente fisico o psichico.
In altre parole, si deve ritenere che, dopo l'entrata in vigore della legge 09.01.2004 n. 6, istitutiva dell'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione si presentino come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Espressamente, in tal senso, si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha ritenuto che
“nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art
418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi nel soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale al beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (Cass. 22.04.2009, n. 9628).
Tale orientamento è stato ulteriormente confermato da Cass., 26.10.2011, n. 23332, la quale ha esplicitato che in senso contrario alla scelta interpretativa operata non vale invocare la diversità dei presupposti delle misure di protezione risultanti dalla lettera degli articoli 404, 414 e 415 c.c., in quanto le ultime due disposizioni individuano i possibili destinatari delle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione nelle persone affette da abituale infermità di mente e la prima prevede che si possa ricorrere all'amministrazione di sostegno non solo a protezione delle persone affette da infermità psichica ma anche quelle affette da infermità o menomazione psichica, in entrambi i casi anche se l'impossibilità di provvedere ai propri interessi che ne deriva è solo parziale e temporanea.
Infatti, sempre sul piano letterale, l'art 404 c.c. non esclude affatto che possa ricorrersi all'amministrazione di sostegno quando l'impossibilità di provvedere ai propri interessi sia totale e permanente, mentre la possibilità di escludere i poteri di sostituzione o assistenza del tutore rispetto a taluni atti di ordinaria amministrazione (art. 427, comma 1, c.c.) dimostra che è ammissibile il ricorso all'interdizione anche in caso di incapacità non assoluta. Il che contraddice radicalmente l'affermazione del necessario parallelismo tra incisività (o meglio, “invasività”) della misura di protezione e gravità della situazione di mancanza di autonomia.
Neppure porta argomenti a favore della tesi secondo la quale la scelta tra le diverse misure dovrebbe essere operata sulla base della gravità della situazione di incapacità il rilievo che l'amministrazione di sostegno richiede una continua interazione fra amministratore e beneficiario (art. 410 c.c.) che presuppone una qualche sia pur residuale capacità dello stesso, perché, come già osservato nella citata sentenza n. 13584/2006, la norma non prevede che tale interazione sia necessaria in ogni caso, ma solo che debba essere ricercata quando la situazione concreta lo consente.
Del tutto tautologico è poi il richiamo alla natura tendenzialmente stabile dell'interdizione e dell'inabilitazione, che costituiscono status della persona derivanti da un accertamento giudiziale dell'incapacità, rispetto al carattere contingente e variabile delle misure stabilite dal Giudice tutelare a tutela del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, restando aperto il problema dell'individuazione dei criteri di scelta tra le une e l'altra misura, problema da risolvere alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale richiamato.
Infine non ha pregio l'argomento a favore della preferibilità dell'interdizione per la migliore tutela che tale misura assicurerebbe per la necessità che il compimento di taluni atti da parte del tutore debbano essere autorizzati dal tribunale perché l'art. 411, nel richiamare alcune norme che disciplinano la tutela, espressamente richiama anche gli articoli 374 e 375 c.c., che prevedono le autorizzazioni per il compimento di atti da parte dell'amministratore di sostegno, essendo irrilevante che tali autorizzazioni siano attribuite alla “competenza” del Giudice tutelare invece che a quella del “Tribunale”, norme queste ultime, peraltro, oggetto di riforma con la previsione, a decorrere dal marzo 2023, della competenza del Giudice tutelare anche per gli atti di straordinaria amministrazione da compiersi in nome e per conto degli interdetti;
d'altra parte, come già rilevato, la postulata
“preferibilità” si porrebbe in contrasto con il carattere residuale dell'interdizione affermata con chiarezza dalla legge.
Sempre la Suprema Corte ha evidenziato che nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria (“essenzialmente” secondo la dizione utilizzata dalla sentenza citata) del tipo di attività che deve essere compita per conto del beneficiario, nel senso che “ad un'attività minima, estremamente semplice e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto
– vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere ( attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti…..corrisponderà l'amministrazione di sostegno”, mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta “di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno”. Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare “anche la gravità
e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”.
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, sicuramente le attività da compiere, anche dal punto di vista strettamente patrimoniale, solo allo stato ridotte, considerato che, come dianzi evidenziato, vive da sempre in famiglia, è assistito dalla Controparte_1
madre e dal di lei coniuge e non è in grado di uscire, né di comunicare con altri, né di avere autonomi contatti con l'esterno, non risulta proprietario di beni e percepisce esclusivamente le provvidenze correlate alla sua invalidità.
Di conseguenza, premesso che alle sue esigenze primarie provvedono nei termini suindicati gli stretti congiunti, vi è al più la necessità di gestire le somme percepite a titolo di provvidenze economiche.
Dette esigenze possono, a giudizio del Tribunale, e come in altri casi simili, essere adeguatamente svolte da un amministratore di sostegno investito delle relative funzioni, previe, se necessario, le opportune autorizzazioni del Giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sì che in tale contesto non appare necessaria la misura dell'interdizione, la cui domanda deve essere quindi rigettata.
Va, pertanto, disposta l'immediata trasmissione degli atti al Giudice tutelare per quanto di competenza anche ai fini della nomina dell'amministratore di sostegno.
Tuttavia, atteso che i ricorrenti hanno rappresentato l'urgenza di provvedere in ragione della necessità di prelevare gli importi dovuti a a titolo di pensione di Controparte_1 invalidità e di indennità di accompagnamento, necessari alla cura dello stesso, considerate anche le difficoltà economiche in cui versa la famiglia, il Collegio ritiene necessario procedere alla nomina in via di urgenza di un amministratore provvisorio, definendone i relativi compiti con separata ordinanza.
Va infatti ricordato che, a mente del comma 3 dell'art 418 c.c., “se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice,
d'ufficio o su istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art 405”; tale norma, a sua volta, dispone che qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche di ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere”
Quanto al soggetto idoneo a ricoprire tale incarico, si ritiene di individuare la ricorrente,
nata a [...], il [...], madre del beneficiario, che ha Parte_1
dichiarato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di tutrice del figlio e che, da sempre, lo assiste.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia, alle ragioni della decisione e alla contumacia dell'interdicendo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta nei confronti di ogni diversa istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) rigetta la domanda di interdizione di Controparte_1
3) dispone trasmettersi gli atti all'ufficio del Giudice tutelare per quanto di competenza;
4) provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio in favore di definendone i relativi compiti, come da separata ordinanza;
Controparte_1
5) dichiara non ripetibili le spese processuali. Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 09.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
– Prima Sezione Civile – riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice dott.ssa Ida Perna Giudice relatore ha deliberato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile n. 5462/2023 R.G. avente ad
OGGETTO : interdizione giudiziale
TRA
, nata a [...], il [...], , nato a Parte_1 Parte_2
IO (NA), il 25.05.1949, , nata a [...]- Bissingen (DEU), Parte_3
il 21.12.1986, nata a [...], l'[...], , Parte_4 Parte_5
nato a [...], il [...], rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Pasquale Guastafierro, presso il cui studio, sito in Boscoreale (NA), alla Piazza Pace, n. 20, elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
, nato a [...], il [...] Controparte_1
INTERDICENDO E il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
All'udienza del 20.10.2025 il procuratore dei ricorrenti concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e il Giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM perché rendesse le sue conclusioni.
Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 30.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.11.2023, , Parte_1 Parte_2 [...]
, e nelle qualità, rispettivamente, di madre, Parte_3 Parte_4 Parte_5
coniuge della madre, sorella e zii materni dell'interdicendo, chiedevano pronunciarsi l'interdizione di poiché affetto da “encefalopatia da sofferenza perinatale con Controparte_1
tretaparesi spastica, grave ritardo mentale, linguaggio limitato a poche parole, epilessia generalizzante con crisi e frequenze settimanali con trattamento farmacologico”, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, e nominarsi la madre, quale tutrice. Deducevano gli Parte_1
istanti che l'interdicendo è affetto da “gravissima malattia”, che ne pregiudica totalmente le capacità di autodeterminazione, nonché l'espletamento delle più normali e quotidiane attività fisiche e intellettuali, al punto da renderlo del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. Aggiungevano che, pertanto, è stato riconosciuto a “lo stato di Controparte_1
invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani”.
Instaurato il contraddittorio, eseguito l'esame dell'interdicendo all'udienza dell'08.04.2024
e sentiti i ricorrenti, il Giudice delegato, con ordinanza depositata in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi istruttori, sulle conclusioni rassegnate dalla difesa di parte ricorrente, rimetteva la causa in decisione al
Collegio, previa acquisizione del parere del PM, che, in data 22.04.2024, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Nondimeno, con ordinanza depositata in data 05.06.2024, il Collegio - rilevato che l'interdicendo, è stato citato in giudizio mediante notifica del ricorso e Controparte_1
del decreto di fissazione dell'udienza dell'08.04.2024 a mani della madre, “capace e convivente”, in data 15.02.2024, e che la stessa madre dell'interdicendo, Parte_1
risulta essere ricorrente nella presente procedura - ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza suddetta in favore dell'interdicendo, nonché ha assegnato alla parte ricorrente i termini per la corretta instaurazione del contradditorio e ha fissato l'udienza per il prosieguo dinanzi al Giudice relatore, dinanzi al quale ha rimesso le parti.
Dopo alcuni rinvii della causa in ragione del congedo per maternità del Giudice relatore, all'udienza del 20.10.2025 il procuratore della parte ricorrente, evidenziato di aver provveduto alla notifica del ricorso all'interdicendo ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come da documentazione depositata in atti, ha concluso riportandosi all'atto introduttivo, di cui ha chiesto l'accoglimento, di talché il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione al
Collegio, previa trasmissione degli atti al PM perché renda le sue conclusioni, pervenute in data 31.10.2025.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'interdicendo, che, Controparte_1
ritualmente citato in giudizio, mediante notifica del ricorso e dei provvedimenti successivi in data 14.06.2024, non si è costituito.
Tanto premesso, la domanda, così come formulata nel ricorso e ribadita in udienza, è infondata e deve, quindi, essere respinta, con contestuale trasmissione degli atti al Giudice tutelare per l'apertura di un'amministrazione di sostegno, previa nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.
Durante l'esame diretto, che rappresenta la prima fonte di convincimento del Giudice,
l'interdicendo non ha risposto alle domande rivoltegli dal Giudice delegato, neppure quelle relative alle proprie generalità; lo stesso, chiamato per nome e interrogato, non profferiva parola, bensì mugugnava soltanto. L'interdicendo non deambulava in autonomia, ma solo con l'ausilio di sedia a rotelle, e si presentava curato nell'aspetto e nell'igiene, seppure bavando frequentemente. Appariva del tutto inconsapevole delle sue patologie e delle sue difficoltà.
I gravi limiti cognitivi dell'interdicendo, chiaramente emersi dall'esame, e la sua incapacità di badare compiutamente alle proprie necessità, sono stati confermati sia dalle dichiarazioni rese in udienza dalla madre, e dalla zia materna, Parte_1 [...]
(le quali hanno riferito che l'interdicendo, che, alla nascita, è stato riconosciuto Parte_4
dalla sola madre e non anche dal padre naturale, che non ha mai conosciuto il figlio, ha bisogno di assistenza continua da parte di più persone contemporaneamente, è affetto da molteplici patologie, alcune delle quali da quando è nato, non cammina e necessita, dunque, di essere, all'occorrenza, sollevato), sia dal contenuto della documentazione allegata all'atto introduttivo della presente procedura, che attesta l'invalidità al 100% dell'interdicendo, con conseguenti inabilità permanente al lavoro e necessità di assistenza continua per compiere anche gli atti più elementari della vita.
Di qui la conclusione che versa in condizioni di abituale infermità di Controparte_1
mente ed è incapace di provvedere ai propri interessi.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda debba essere esaminata alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale.
Rileva, infatti, il Tribunale che il discrimen quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione e amministrazione di sostegno, non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'interdizione quale misura estrema di protezione è l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo di quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita per essere destinata a soddisfare “su misura” i bisogni di protezione del beneficiario (cfr. Cass. 12.06.2006 n.
13584; Cass. 29.11.2006 n. 23566)
Si è infatti osservato che l'art. 404 c.c., nel momento in cui stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale o temporanea, letto a contrario porta a sostenere che tale misura possa essere disposta anche nell'ipotesi in cui detta impossibilità (che finisce per l'identificarsi con l'incapacità) sia totale e abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente fisico o psichico.
In altre parole, si deve ritenere che, dopo l'entrata in vigore della legge 09.01.2004 n. 6, istitutiva dell'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione si presentino come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Espressamente, in tal senso, si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha ritenuto che
“nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art
418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi nel soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale al beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (Cass. 22.04.2009, n. 9628).
Tale orientamento è stato ulteriormente confermato da Cass., 26.10.2011, n. 23332, la quale ha esplicitato che in senso contrario alla scelta interpretativa operata non vale invocare la diversità dei presupposti delle misure di protezione risultanti dalla lettera degli articoli 404, 414 e 415 c.c., in quanto le ultime due disposizioni individuano i possibili destinatari delle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione nelle persone affette da abituale infermità di mente e la prima prevede che si possa ricorrere all'amministrazione di sostegno non solo a protezione delle persone affette da infermità psichica ma anche quelle affette da infermità o menomazione psichica, in entrambi i casi anche se l'impossibilità di provvedere ai propri interessi che ne deriva è solo parziale e temporanea.
Infatti, sempre sul piano letterale, l'art 404 c.c. non esclude affatto che possa ricorrersi all'amministrazione di sostegno quando l'impossibilità di provvedere ai propri interessi sia totale e permanente, mentre la possibilità di escludere i poteri di sostituzione o assistenza del tutore rispetto a taluni atti di ordinaria amministrazione (art. 427, comma 1, c.c.) dimostra che è ammissibile il ricorso all'interdizione anche in caso di incapacità non assoluta. Il che contraddice radicalmente l'affermazione del necessario parallelismo tra incisività (o meglio, “invasività”) della misura di protezione e gravità della situazione di mancanza di autonomia.
Neppure porta argomenti a favore della tesi secondo la quale la scelta tra le diverse misure dovrebbe essere operata sulla base della gravità della situazione di incapacità il rilievo che l'amministrazione di sostegno richiede una continua interazione fra amministratore e beneficiario (art. 410 c.c.) che presuppone una qualche sia pur residuale capacità dello stesso, perché, come già osservato nella citata sentenza n. 13584/2006, la norma non prevede che tale interazione sia necessaria in ogni caso, ma solo che debba essere ricercata quando la situazione concreta lo consente.
Del tutto tautologico è poi il richiamo alla natura tendenzialmente stabile dell'interdizione e dell'inabilitazione, che costituiscono status della persona derivanti da un accertamento giudiziale dell'incapacità, rispetto al carattere contingente e variabile delle misure stabilite dal Giudice tutelare a tutela del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, restando aperto il problema dell'individuazione dei criteri di scelta tra le une e l'altra misura, problema da risolvere alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale richiamato.
Infine non ha pregio l'argomento a favore della preferibilità dell'interdizione per la migliore tutela che tale misura assicurerebbe per la necessità che il compimento di taluni atti da parte del tutore debbano essere autorizzati dal tribunale perché l'art. 411, nel richiamare alcune norme che disciplinano la tutela, espressamente richiama anche gli articoli 374 e 375 c.c., che prevedono le autorizzazioni per il compimento di atti da parte dell'amministratore di sostegno, essendo irrilevante che tali autorizzazioni siano attribuite alla “competenza” del Giudice tutelare invece che a quella del “Tribunale”, norme queste ultime, peraltro, oggetto di riforma con la previsione, a decorrere dal marzo 2023, della competenza del Giudice tutelare anche per gli atti di straordinaria amministrazione da compiersi in nome e per conto degli interdetti;
d'altra parte, come già rilevato, la postulata
“preferibilità” si porrebbe in contrasto con il carattere residuale dell'interdizione affermata con chiarezza dalla legge.
Sempre la Suprema Corte ha evidenziato che nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria (“essenzialmente” secondo la dizione utilizzata dalla sentenza citata) del tipo di attività che deve essere compita per conto del beneficiario, nel senso che “ad un'attività minima, estremamente semplice e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto
– vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere ( attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti…..corrisponderà l'amministrazione di sostegno”, mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta “di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno”. Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare “anche la gravità
e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”.
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, sicuramente le attività da compiere, anche dal punto di vista strettamente patrimoniale, solo allo stato ridotte, considerato che, come dianzi evidenziato, vive da sempre in famiglia, è assistito dalla Controparte_1
madre e dal di lei coniuge e non è in grado di uscire, né di comunicare con altri, né di avere autonomi contatti con l'esterno, non risulta proprietario di beni e percepisce esclusivamente le provvidenze correlate alla sua invalidità.
Di conseguenza, premesso che alle sue esigenze primarie provvedono nei termini suindicati gli stretti congiunti, vi è al più la necessità di gestire le somme percepite a titolo di provvidenze economiche.
Dette esigenze possono, a giudizio del Tribunale, e come in altri casi simili, essere adeguatamente svolte da un amministratore di sostegno investito delle relative funzioni, previe, se necessario, le opportune autorizzazioni del Giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sì che in tale contesto non appare necessaria la misura dell'interdizione, la cui domanda deve essere quindi rigettata.
Va, pertanto, disposta l'immediata trasmissione degli atti al Giudice tutelare per quanto di competenza anche ai fini della nomina dell'amministratore di sostegno.
Tuttavia, atteso che i ricorrenti hanno rappresentato l'urgenza di provvedere in ragione della necessità di prelevare gli importi dovuti a a titolo di pensione di Controparte_1 invalidità e di indennità di accompagnamento, necessari alla cura dello stesso, considerate anche le difficoltà economiche in cui versa la famiglia, il Collegio ritiene necessario procedere alla nomina in via di urgenza di un amministratore provvisorio, definendone i relativi compiti con separata ordinanza.
Va infatti ricordato che, a mente del comma 3 dell'art 418 c.c., “se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice,
d'ufficio o su istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art 405”; tale norma, a sua volta, dispone che qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche di ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere”
Quanto al soggetto idoneo a ricoprire tale incarico, si ritiene di individuare la ricorrente,
nata a [...], il [...], madre del beneficiario, che ha Parte_1
dichiarato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di tutrice del figlio e che, da sempre, lo assiste.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia, alle ragioni della decisione e alla contumacia dell'interdicendo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta nei confronti di ogni diversa istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) rigetta la domanda di interdizione di Controparte_1
3) dispone trasmettersi gli atti all'ufficio del Giudice tutelare per quanto di competenza;
4) provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio in favore di definendone i relativi compiti, come da separata ordinanza;
Controparte_1
5) dichiara non ripetibili le spese processuali. Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 09.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano