Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 08/01/2026, n. 4
CCONTI
Sentenza 9 luglio 2024
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CCONTI
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Indebita percezione di contributi pubblici

    La Corte ha ritenuto provato un quadro indiziario grave, preciso e concordante nel senso del doloso concorso di tutti i convenuti nell'attività di elaborazione e produzione di documentazione non veritiera, tesa a dimostrare il sostenimento di costi fittizi per ottenere indebitamente contributi pubblici.

  • Rigettato
    Istanza di sospensione del giudizio contabile

    La Corte ha rigettato l'istanza di sospensione, ritenendo che non sussista un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio contabile e quello penale, data la loro autonomia e separatezza.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione della sentenza impugnata

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado abbia correttamente valorizzato tutti gli indici sintomatici del collegamento tra la condotta dell'appellante e l'evento dannoso, basandosi su plurimi elementi indiziari e non esclusivamente sulla 'neutralità finanziaria'.

  • Rigettato
    Responsabilità per l'intero danno nonostante inammissibilità verso altro coobbligato

    La Corte ha respinto tale censura, affermando che le obbligazioni solidali sono scindibili e che la declaratoria di inammissibilità dell'atto di citazione nei confronti di IE IG opera sul piano processuale e non sostanziale, non estinguendo l'obbligazione risarcitoria.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte dei conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello, ha esaminato l'appello proposto da Francesco Saverio Mameli avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, la quale aveva condannato il Mameli al pagamento di € 116.370,21 in favore di AGEA per indebita percezione di contributi pubblici nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. La sentenza di primo grado aveva altresì dichiarato l'inammissibilità dell'atto di citazione nei confronti di Luigi Nieddu, titolare della ditta individuale beneficiaria, e l'inefficacia del relativo sequestro. La Procura regionale aveva contestato al Mameli, agronomo e direttore dei lavori, il ruolo di regista di un sistema fraudolento basato sulla presentazione di fatture per operazioni asseritamente inesistenti, al fine di indurre in errore le amministrazioni erogatrici e ottenere indebitamente i finanziamenti. Il Mameli, nel suo appello, aveva censurato il rigetto della richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale, lamentato l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata, contestato la fondatezza dell'accertamento basato sulla "neutralità finanziaria" delle movimentazioni, e sostenuto che l'inammissibilità dell'azione nei confronti del Nieddu avrebbe dovuto comportare l'inammissibilità anche nei suoi confronti, o quantomeno la rideterminazione del danno nella minor somma di € 10.579,13. La Procura generale aveva preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 190, comma 2, c.g.c., ma tale eccezione è stata respinta.

La Corte dei conti ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata. In via preliminare, ha disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo che l'atto di gravame, pur se a tratti ridondante, avesse sufficientemente individuato il devolutum e i risultati attesi. Ha altresì respinto l'eccezione di inammissibilità delle deduzioni presentate dal Mameli. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata sospensione del giudizio, ribadendo l'autonomia tra il giudizio contabile e quello penale e l'assenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria ai sensi dell'art. 106 c.g.c., anche alla luce della sentenza del Tribunale di Nuoro richiamata dall'appellante, relativa a fattispecie diversa. La Corte ha confermato la correttezza della sentenza di primo grado nel ritenere provato il quadro indiziario grave, preciso e concordante del doloso concorso del Mameli nell'attività di elaborazione e produzione di documentazione non veritiera, finalizzata all'indebito percepimento dei contributi. Ha precisato che la responsabilità non è stata fondata esclusivamente sulla "neutralità finanziaria", ma su plurimi elementi indiziari, tra cui l'analisi dei flussi di denaro, la documentazione informatica sequestrata e le chat whatsapp, che dimostravano il ruolo del Mameli quale ideatore e gestore del sistema fraudolento, volto a eludere le condizionalità della normativa europea. Infine, ha rigettato la censura relativa all'estensione della responsabilità del Mameli nonostante l'inammissibilità dell'azione nei confronti del Nieddu, richiamando la scindibilità delle obbligazioni solidali e la natura processuale della declaratoria di inammissibilità. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'appellante soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 08/01/2026, n. 4
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 4
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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