Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 08/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 4/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
RI RE Presidente Roberto RIZZI Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere Maria Cristina RAZZANO Consigliere LA NA CHESTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di appello iscritto al n. 61814 del Registro di Segreteria, promosso da MA FR AV nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Congiatu ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Sassari, all’Emiciclo Garibaldi n.24;
contro
- Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna, in persona del Procuratore Regionale p.t.;
-Procura generale presso le Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t;
e nei confronti di SENT. 4/2026 ED IG, nato a [...] il [...], (C.F.
[...]), in proprio e in qualità̀ di titolare della omonima TT Individuale IE IG, corrente in Noragugume
(NU), in viale Repubblica n.18, (P.I. 01033680917), nel giudizio di primo grado rappresentato e difeso dall’avv. Potito Flagella, presso il cui studio in Roma, in via del Casale Strozzi n.33, è elettivamente domiciliato
per l’annullamento e/o la riforma della sentenza n.125/2024, pubblicata il 9.7.2024, notificata in data 11.7.2024, della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna;
Uditi, all’udienza del 4 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Eliana Giorgiantoni, la relatrice Cons. LA A.
TA, l’avv. Umberto Congiatu, per l’appellante e il V.P.G. Attilio Beccia, per la Procura generale.
VISTI l’atto d’appello, l’atto conclusionale e tutti i documenti di causa;
Ritenuto in
FATTO
1. Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di citazione incardinato dalla Procura regionale nei confronti del sig. IE IG, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, con declaratoria dell’inefficacia del relativo sequestro; ha condannato il convenuto, odierno appellante, MA FR AV, al pagamento, in favore di A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in SENT. 4/2026 Agricoltura), dell’importo di €. 116.370,21 oltre accessori di legge e spese processuali.
Tutto ciò in relazione a una ipotesi di indebita percezione di contributi pubblici nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (reg. UE n. 1305/2013) – Misura 4- Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, bando 2016.
In data 24 novembre 2017 l’Agenzia regionale per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura della regione Sardegna (ARGEA),
concedeva un contributo pari a €. 116.370,43 (60% della spesa totale ammessa) alla TT individuale ED IG, per gli interventi descritti nella domanda da questa presentata.
A seguito di apposita richiesta (inoltrata dall’interessato tramite l’RO EL FR AV), in data 9 luglio 2018 l’Organismo pagatore A.G.E.A. accreditava sul c/c del richiedente l’anticipo del contributo concesso, pari a €.
58.185,00. L’accredito sul c/c del saldo, pari a €. 58.185,00, avveniva, sempre a seguito di apposita domanda dell’interessato
(inoltrata tramite il già menzionato RO), in data 21 novembre 2019.
Nell’ambito dell’istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza venivano acquisite, tra le altre, svariate fatture passive
(puntualmente indicate alle pagg. 2-4 dell’atto di citazione),
emesse nei confronti della TT individuale ED IG da altri soggetti che hanno avuto accesso ad analogo contributo UE e, comunque, ugualmente coinvolti in operazioni similari, SENT. 4/2026 asseritamente inesistenti.
Secondo la Procura regionale contabile la vicenda si collocherebbe nell’ambito di un’ampia attività di indagine svolta dalla Guardia di finanza nei confronti di numerosi beneficiari dei suddetti finanziamenti pubblici, per i quali l’RO FR AV EL, titolare dello Studio L.A.A.B. srl, avrebbe curato i progetti e le pratiche di finanziamento, svolgendo, altresì, l’incarico di direttore dei lavori.
Più in particolare, le indagini eseguite dai militari operanti avrebbero fatto emergere gli artifici e raggiri attuati dai presunti responsabili (l’Azienda agricola beneficiaria dei contributi e il suo rappresentante legale, nonché il tecnico progettista e direttore dei lavori), che avrebbero indotto in errore le Amministrazioni procedenti, ingenerando nelle stesse il convincimento circa la regolarità dell’esecuzione dell’intervento oggetto di finanziamento.
Nel caso di specie, dall’esame del computo metrico, redatto e firmato da EL FR AV, presente nel fascicolo della domanda di finanziamento, si evincerebbe la tipologia e l’entità dei lavori commissionati dalla “ditta individuale ED IG” di Noragugume, che riguardano: - chiudenda con rete metallica zincata e/o agropastorale per una spesa pari a €.
127.030,40; - fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, passerelle, etc., per una spesa pari a €. 16.934,40; -
chiudenda in muri di pietrame a secco etc., per una spesa pari SENT. 4/2026 a €. 27.222,30; - fondazione stradale in misto naturale, per una spesa pari a €. 5.131,74.
Nella comunicazione di notizia di reato n. 15519 del 23 settembre 2021 del Gruppo di Nuoro della Guardia di finanza
(con riferimento alla fattispecie in esame alle pagine 50 e seguenti) sarebbe stata documentata e dimostrata, attraverso la ricostruzione delle transazioni finanziarie intervenute tra i diversi soggetti coinvolti nella vicenda, la falsa rappresentazione finanziaria degli investimenti e la falsità delle fatture sopra richiamate, asseritamente emesse a fronte di operazioni inesistenti, nonché formate al solo scopo di fornire prova dell’avvenuta esecuzione delle opere, in realtà realizzate in economia dalla stessa ditta che ha richiesto i contributi e, quindi, non corrispondenti a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni effettivamente rese.
Secondo l’Ufficio requirente, un aspetto anomalo della fattispecie in esame, che accomuna tutte le procedure di finanziamento nelle quali è coinvolto il EL e che hanno originato la predetta c.n.r., consisterebbe nel fatto che la quasi totalità dei lavori (trattasi di chiudende in pietrame a secco o in rete metallica e, in misura marginale, impianti irrigui) non risulterebbe eseguita da imprese edili o specializzate, ma da altre aziende agricole a loro volta beneficiarie dei medesimi finanziamenti e che si sono avvalse, per la realizzazione delle opere eseguite nella propria azienda, sempre di altre aziende SENT. 4/2026 agricole.
È stato altresì rilevato che gli accertamenti espletati si collocano in una più ampia operazione che ha condotto a un complesso procedimento penale per il quale la Procura europea (EPPO) ha ravvisato la sua competenza a procedere, ottenendo dal GIP di Nuoro un decreto di sequestro preventivo nei confronti di numerosi soggetti coinvolti ed emettendo, successivamente, richiesta di rinvio a giudizio.
Attraverso il delineato sistema fraudolento, sarebbero stati aggirati i limiti previsti per i lavori in economia, consentiti unicamente nel rispetto di determinate condizioni.
Secondo la prospettazione attorea, i presunti responsabili rientravano in possesso del denaro corrisposto ai fornitori, a fronte delle false fatture da questi emesse, attraverso l’emissione, a loro volta, di ulteriori fatture ideologicamente false emesse nei confronti dei vari soggetti e aziende agricole coinvolte, in una serie di circoli viziosi attraverso i quali le somme tornavano nella disponibilità del soggetto che le aveva inizialmente erogate.
Attraverso tale raggiro i soggetti coinvolti sarebbero riusciti a rappresentare il fittizio sostenimento di costi, mentre le spese, in quanto non realmente sostenute, non avrebbero dato diritto ad alcun finanziamento, indebitamente percepito per intero.
Il dott. EL, tecnico conoscitore delle procedure di erogazione di contributi nel particolare comparto, avrebbe fatto SENT. 4/2026 da anello di collegamento tra gli imprenditori agricoli percettori dei contributi, traendone il conseguente vantaggio di aggiudicarsi le commesse e i relativi compensi inerenti ai progetti presentati.
Secondo la ricostruzione della Procura erariale, non rivestirebbe rilevanza alcuna, al fine di escludere la responsabilità amministrativa, l’eventuale, effettiva realizzazione dei lavori oggetto del finanziamento, in diretta connessione con un prezzo congruo e adeguato.
Tanto più alla luce della previsione, tra i criteri di ammissibilità del contributo, dell’effettivo sostenimento delle spese, a pena di revoca integrale del sostegno richiesto (reg. UE n. 640/2014 ed artt. 8 e 19 del bando 2016, recanti la disciplina del contributo in questione).
Nella vicenda sopra esposta, la Procura regionale individuava un danno erariale pari all’intero contributo indebitamente percepito (€. 116.370,21), del quale chiamava a rispondere, a titolo di dolo e in solido tra di loro (anche in ragione dell’illecito arricchimento), la TT individuale ED IG e il suo legale rappresentante, IG ED IG, i quali avrebbero raccolto e prodotto la documentazione idonea a indurre in errore l’ente erogatore delle provvidenze.
In solido con i predetti soggetti, era chiamato a rispondere, per l’intero danno, il sig. EL FR AV, cui l’Attore pubblico assegnava il ruolo di vero regista dell’operazione, per SENT. 4/2026 avere ideato lo schema fraudolento, in quanto, nella veste di tecnico conoscitore delle procedure di erogazione di contributi nel particolare comparto, avrebbe fatto da anello di collegamento tra gli imprenditori agricoli percettori dei contributi, traendone il conseguente vantaggio di aggiudicarsi le commesse e i relativi compensi inerenti i progetti presentati.
La Procura gli contestava, altresì, di aver predisposto (al fine di far apparire rispettati i requisiti previsti dal bando) gli altri due preventivi di spesa, per l’affidamento dell’incarico di progettista e direttore lavori, a corredo della documentazione presentata ad A.R.G.E.A. nonché il certificato la regolare esecuzione dei lavori, in realtà realizzati in economia dagli stessi soggetti richiedenti il finanziamento.
Il ruolo fondamentale del EL sarebbe ampiamente provato anche dalle risultanze dell’analisi forense dei dispositivi informatici a lui sequestrati in occasione della perquisizione disposta in sede penale (risultanze evidenziate nell’annotazione di p.g. n. 53651 del 30 marzo 2022 ed espressamente richiamate dal G.I.P. nel menzionato decreto di sequestro).
Nello specifico, sarebbe emersa:
-la disponibilità in capo al MA, all’interno della sua abitazione e nei suoi dispositivi elettronici, di documentazione
(CUP, CUAA e numerosissime fatture) relativa alle aziende agricole coinvolte, la cui detenzione da parte sua non avrebbe avuto alcuna ragione;
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-la presenza di numerosi file utilizzati per la predisposizione delle fatture emesse o ricevute dalle aziende agricole oggetto d’indagine (a testimonianza della materiale predisposizione delle stesse da parte del EL, invece che ad opera delle ditte/società emittenti);
-la presenza di alcuni files, denominati “GIRO”, nei quali sarebbero riprodotti gli scambi delle fatture avvenuti tra le diverse aziende agricole, e diversi file in formato Word sui quali sarebbero riportate le causali dei bonifici utilizzate dalle diverse aziende agricole per la disposizione dei bonifici di pagamento delle fatture;
-la presenza, presso lo studio di EL, di fogli formato A4, sui quali sarebbero riprodotti schemi di fatture aventi a oggetto la messa in opera di chiudende, con l’evidenziazione della scritta
“fatture da emettere da parte di… a favore di…”.
Infine, l’analisi delle chat whatsapp presenti sul dispositivo mobile del EL, avrebbe fatto risaltare, oltreché il ruolo avuto nella produzione delle fatture, anche un ruolo di coordinamento e pianificazione degli scambi di fatture e dei pagamenti intercorsi tra i titolari/soci delle aziende agricole, successivamente utilizzati per l’ottenimento dei finanziamenti.
2. Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna ha preliminarmente respinto l’eccezione di incompetenza territoriale a favore della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio.
SENT. 4/2026 Ha accolto l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione introduttivo nei confronti del ED, in ragione del fatto, pacifico, che la Procura non ha dato alcun seguito all’espressa richiesta di audizione presentata dal IG ED, in proprio e quale titolare della ditta individuale, in sede di risposta all’invito a dedurre.
Ha, quindi, disposto l’inefficacia del sequestro delle somme e dei beni sequestrati al IG ED IG e alla TT individuale ED IG, con decreto presidenziale n. 12/PRES/2023, adottato in data 16 maggio 2023, parzialmente confermato con ordinanza del Giudice designato n. 81/2023.
Ancora in via preliminare, è stata dichiarata inammissibile la richiesta di estendere la già menzionata declaratoria a tutti i convenuti indicati nell’atto di citazione e, altresì, respinta la richiesta della difesa del IG FR AV EL di sospensione del giudizio in attesa della conclusione del processo penale n. 537/23 R.G, pendente innanzi al Tribunale Penale di Nuoro e instaurato per i medesimi fatti sui quali si fonda la pretesa erariale azionata dalla Procura attrice.
Quanto al merito, il giudice di prime cure, riconosciuta la stretta connessione tra le posizioni di tutte le parti evocate nel giudizio, compresa l’azienda agricola nei confronti della quale è stata dichiarata l’inammissibilità della domanda, ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave, preciso e concordante nel senso del doloso concorso di tutti i convenuti nell’attività di SENT. 4/2026 elaborazione e produzione di documentazione non veritiera, tesa a dimostrare il sostenimento dei costi dichiarati per la realizzazione delle opere, ma in realtà non realmente sostenuti, posta in essere al fine di consentire all’azienda del IG ED di poter beneficiare dei contributi pubblici di cui al Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, anno 2016, nella misura di €. 116.370,21.
Il giudice di prime cure ha ritenuto provata l’esistenza di un modello organizzativo nel quale le diverse aziende agricole coinvolte, tra le quali la TT individuale ED IG, in persona del suo titolare, in palese collegamento tra loro per il tramite del professionista RO incaricato, FR AV EL, progettista, direttore dei lavori e curatore di tutti i progetti oggetto di indagine investigativa da parte della Guardia di Finanza (ad esclusione di uno), hanno rappresentato di aver sostenuto costi per aver eseguito, per il tramite delle altre aziende agricole coinvolte, gli interventi ammessi a beneficio contributivo ai sensi del Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, che si sono rivelati fittizi, in ragione della acclarata retrocessione dell’impegno finanziario sostenuto, emergente da plurimi e concordanti indizi.
È stato ritenuto accertato che le varie aziende agricole inserite nel “giro” del dott. MA, hanno rivestito tutte sia la qualità di committenti che di fornitori, hanno attestato di avere compiuto gli interventi di posa in opera delle recinzioni per altri (e mai per SENT. 4/2026 se stesse) e hanno ricevuto, a titolo di corrispettivo, per i lavori asseritamente svolti, compensi sostanzialmente compensativi di quanto corrisposto ad altre imprese agricole per lavori della medesima tipologia.
L’analisi degli atti proverebbe, pertanto, che, dal punto di vista finanziario, l’intera operazione veniva attuata in un arco temporale piuttosto ristretto, senza alcun reale sostenimento dei costi prospettati in sede amministrativa all’organismo pagatore ai fini del riconoscimento del contributo.
Conclusivamente, la Sezione territoriale pronunciava condanna, a titolo di dolo, nei confronti del IG FR AV EL e in favore di AGEA, per il definitivo importo di €
116.370,21 (pari all’intero danno derivante dall’indebita percezione dei contributi pubblici).
3. Avverso la richiamata sentenza, ha proposto appello il sig.
EL FR AV, con atto notificato il 9 ottobre 2024 deducendo i seguenti motivi di gravame.
“Sull’istanza di sospensione del giudizio contabile ex art.
106 c.g.c.”
L’appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del parallelo processo penale, per la ravvisata assenza di pregiudizialità.
A tal riguardo, ha evidenziato che, fondandosi la pretesa erariale sulle risultanze dell’attività di indagine della Guardia di Finanza, SENT. 4/2026 compendiate nella c.n.r. n.15519 del 23.9.2021, sarebbe del tutto evidente la sussistenza, nel caso di specie, del rapporto di pregiudizialità necessaria, attesa la perfetta identità tra i fatti devoluti alla cognizione del giudice contabile e quelli in via di accertamento nel processo penale.
Ha rilevato che, se venisse meno la fattispecie penale, ovvero non venissero accertati in sede penale gli “artifici e raggiri” integranti la fattispecie di cui all’art. 640 bis c.p., e quindi non trovassero riscontro le condotte contestate, le medesime condotte non potrebbero essere ritenute causa del contestato danno erariale.
L’appellante ha, dunque, insistito perché, in riforma della sentenza impugnata, ai sensi dell’art.106 c.g.c., venga disposta la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio penale n.537/23 R.G. Dib., pendente davanti il Tribunale di Nuoro;
“Nel merito”
L’impugnata sentenza sarebbe del tutto ingiusta e meriterebbe, pertanto, di essere riformata, con conseguente assoluzione del dott. MA dall’avversa pretesa, in quanto affetta da motivazione omessa e/o meramente apparente e/o, comunque, del tutto incompleta ed errata, come emergerebbe indubitabilmente sin dalle prime battute del percorso argomentativo del primo Giudice.
La Corte - dopo aver affermata, per un verso, l’inammissibilità dell’azione erariale nei confronti della TT IE e, per altro, SENT. 4/2026 verso la necessità di vagliarne, comunque, sia pur sommariamente, la posizione, stante l’inscindibile connessione delle condotte contestate al dott. MA con quelle imputate al suo titolare, e più in generale a tutte le aziende coinvolte nelle indagini della G.di F. avrebbe totalmente omesso di indicare quali sarebbero esattamente stati, e in base a quali considerazioni li abbia ritenuti meritevoli di accoglimento, gli aspetti degli evocati “accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza” che avrebbero concorso a formare il proprio convincimento.
Sarebbe del tutto evidente che, nel riferito percorso argomentativo, sarebbe mancato ogni pur minimo principio di motivazione, non essendo stato specificamente chiarito quali indizi, emergenti dall’ipotesi accusatoria, la Corte abbia ritenuto rilevanti ai fini della formazione del suo convincimento e per quali ragioni.
La Corte avrebbe ancora una volta totalmente omesso di indicare quali esattamente fossero i “plurimi e concordanti indizi” che, nell’ambito dell’attività investigativa a base dell’azione erariale, avrebbero fatto emergere, anzi avrebbero dimostrato, l’esistenza del supposto modello organizzativo che avrebbe consentito alla TT IE di rappresentare costi fittizi, essendosi piuttosto limitata a ribadire la propria immotivata adesione all’ipotesi accusatoria sostenuta dalla Guardia di Finanza e fatta propria, altrettanto acriticamente, dalla Procura erariale.
SENT. 4/2026 Il fondamento della affermata responsabilità erariale sarebbe stato individuato, esclusivamente, nell’asserita sostanziale neutralità finanziaria delle movimentazioni bancarie in entrata e in uscita, che sarebbero state le uniche circostanze accertate dall’indagine che ha dato origine alla presente vicenda giudiziaria.
Senonché, secondo l’appellante, la neutralità finanziaria, eventualmente riscontrata, non avrebbe potuto assurgere a prova di alcun indimostrato artificio e/o raggiro ma, raggiunta quella dimostrazione - e non sarebbe questo il caso - avrebbe potuto esserne la conseguenza.
Nessun ulteriore tipo di riscontro, accertamento e/o indagine sarebbe stato compiuto al fine di verificare la fondatezza di un’ipotesi investigativa basata su un dato - la neutralità finanziaria - che, in sé e per sé considerato, sarebbe evidentemente privo di alcuna effettiva significatività.
La contraddittorietà dell’affermazione sarebbe sin troppo evidente: si discorrerebbe di neutralità finanziaria nelle movimentazioni sottese ai pagamenti effettuati e ricevuti dalla TT IE pur riconoscendosi espressamente che nemmeno le risultanze della parziale attività di indagine della GdF consentirebbero di ritenerla esistente, posto che tra le entrate e le uscite della TT IE vi sarebbe una differenza di ben
€40.000,00. Si dovrebbe comunque osservare che gli esempi portati dalla Corte a conferma del proprio convincimento, oltre SENT. 4/2026 a mostrare l’esatto contrario di quanto da essa ritenuto - posto che la TT IE, lungi dal rientrare in possesso di somme già spese, avrebbe utilizzato, per i pagamenti a favore di altre aziende agricole, gli importi che aveva precedentemente incassato per lavori analoghi - sarebbero anzitutto ed evidentemente insufficienti a dimostrare l’assunto, dal momento che non verrebbe affatto spiegato come si inseriscano nella vicenda relativa alla TT IE gli ulteriori riferiti pagamenti di importi analoghi intervenuti tra altre aziende agricole con le quali la predetta TT non ha avuto alcun rapporto.
Del tutto incomprensibile sarebbe, poi, il rinvio a un ulteriore supposto giro relativo alla somma di €15.000,00, dapprima corrisposta e poi ricevuta da una azienda, la S.A. F.lli OMISSIS, del tutto estranea alla vicenda in oggetto.
L’assoluta lacunosità della asserita motivazione, ma a ben vedere delle stesse ipotesi accusatorie, sarebbe ben presente al primo Giudice che, a chiusura delle sue affermate certezze, conclude osservando, del tutto contraddittoriamente, che “la non perfetta consequenzialità ̀ dimostra la complessità̀
dell’architettura del c.d. “giro”” imputato alla creatività del dott.
MA.
Secondo l’appellante la significatività della (in realtà minima)
neutralità finanziaria riscontrata tra i pagamenti effettuati dalla TT IE per i lavori eseguiti a suo favore, e quelli ricevuti per i lavori eseguiti a favore di altre aziende agricole, avrebbe SENT. 4/2026 potuto e dovuto assai più fondatamente giustificarsi, anziché in ragione di un inesistente disegno criminoso, in considerazione dell’esigenza della predetta azienda di dotarsi, in via del tutto eccezionale e dunque non con i proventi dell’attività agricola principale, della provvista finanziaria necessaria per finanziare l’esecuzione dei lavori di costruzione delle proprie chiudende, sui quali, occorre evidenziare, il finanziamento europeo avrebbe concorso, una volta realizzate e dunque anticipati i relativi costi, in via successiva e solo nella misura pari al 60% e al netto dell’IVA.
La neutralità finanziaria del singolo pagamento, asseritamente riscontrata - tra l’altro nei confronti di aziende diverse da quelle che avevano eseguito i lavori nella sua azienda - costituirebbe un mero dato di fatto, al limite della coincidenza, certamente non sufficiente, in sé e per sé considerato, a dimostrare il mancato sostenimento delle spese rendicontate ad ARGEA.
In tal senso, lo stesso Tribunale di Nuoro, nel riesaminare i provvedimenti di sequestro preventivo richiamati nella sentenza impugnata, aveva avuto modo di osservare come mancassero adeguati accertamenti sugli esecutori dei lavori oggetto di indagine, posto che “ciò che rileva … è esclusivamente l'effettività o meno della realizzazione delle opere da parte dei soggetti terzi -
su cui peraltro le indagini, pur in un quadro indiziario già in gran parte acquisito, dovranno necessariamente compiere ulteriori approfondimenti”. Approfondimenti che, in realtà, non sono mai SENT. 4/2026 stati eseguiti né dalla Procura europea, né dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro né, tanto meno, dalla competente Procura erariale.
Il segnalato vizio dell’impugnata sentenza, ossia l’aver ritenuto dimostrata l’esistenza degli artifici e raggiri in forza della riscontrata parziale neutralità finanziaria - che, piuttosto, di quelli avrebbe dovuto essere la conseguenza - avrebbe ancora una volta costituito la bussola per l’interpretazione e la conseguente valutazione anche di quegli ulteriori elementi documentali sui quali, a suo dire, nulla sarebbe stato eccepito dall’odierno appellante nel corso del giudizio di primo grado.
Senza quel pregiudizio e quella stringente esigenza, sarebbe risultato del tutto comprensibile che lo schema in discorso, rinvenuto nel file excel denominato “GIRO FINALE PSR 4.1”, era stato predisposto dal dott. MA, progettista e direttore dei lavori, tra le altre, di aziende che avevano scelto di eseguire reciprocamente i lavori oggetto di finanziamento - quelle poi coinvolte nell’indagine della Guardia di Finanza -, all’esclusivo fine di poterne agevolmente monitorare l’andamento in base alle spese sostenute.
Avendo riguardo alle aziende che avevano scelto di commissionarsi reciprocamente i lavori di realizzazione delle chiudende, sarebbe stata, del resto, intuitivamente evidente l’utilità di inserire, ai già menzionati fini, in un unico file, l’indicazione delle spese, rappresentative dei lavori eseguiti, da SENT. 4/2026 ciascuna sostenute.
Altro elemento a supporto dell’esclusione della responsabilità dell’odierno appellante sarebbe stato, poi, rinvenuto nella circostanza che, nell’ambito della ricordata documentazione contabile, ve ne fosse anche parte riferibile alla TT individuale OMISSIS, l’unica azienda agricola, tra quelle coinvolte nell’attività̀ d’indagine suddetta, a essere stata assistita da un RO diverso.
Il possesso di detta documentazione da parte dell’odierno appellante non avrebbe alcuna giustificazione plausibile.
I riferimenti contenuti nella sentenza di prime cure a taluni brani di chat whatsapp, peraltro estratti senza alcuna possibilità di contestualizzazione, per la quale alcuni titolari delle aziende agricole coinvolte nell’indagine della Guardia di Finanza avrebbero chiesto indicazioni al dott. MA circa i soggetti a favore dei quali effettuare i pagamenti per i lavori eseguiti nella loro azienda, sarebbe del tutto irrilevante ai fini della fondatezza della tesi accusatoria accolta dalla sentenza impugnata.
Gli evidenziati elementi costituirebbero, in realtà, ulteriore conferma di quanto sostenuto in primo grado circa la complessità dell’attività da questi svolta nell’espletamento dell’incarico di direttore dei lavori.
Sarebbe dunque evidente che neanche quelle chat, pur assolutamente parziali, ove correttamente intese e inquadrate, fornirebbero, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto SENT. 4/2026 nella sentenza impugnata, elementi indiziari a sostegno dell’affermazione di responsabilità del dott. MA.
L’appellante contesta, in ogni caso, l’impugnata sentenza anche in ragione del fatto che il dott. MA, chiamato a rispondere del contestato danno erariale in solido con il IE, in proprio e quale titolare dell’omonima TT Individuale, ossia in solido con l’effettivo beneficiario dell’asseritamente illecito arricchimento, a seguito della affermata inammissibilità dell’atto di citazione nei confronti di quest’ultimo, è stato condannato all’integrale risarcimento del danno nei confronti di AGEA.
In proposito ha osservato che la dichiarata inammissibilità dell’azione erariale nei confronti di uno dei convenuti in concorso - nel caso specifico, peraltro, beneficiario pressoché esclusivo dell’asserito illecito arricchimento - dovrebbe necessariamente comportare la dichiarazione di inammissibilità anche dell’azione svolta nei confronti dell’odierno appellante.
Ciò in quanto l’inscindibile connessione delle pur diverse condotte avrebbe come ineludibile conseguenza l’inscindibilità della stessa azione erariale.
Viene poi contestata la sentenza impugnata anche laddove il primo Giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta del difensore di estendere la declaratoria di inammissibilità̀ a tutti i convenuti indicati nell’atto di citazione e quindi anche al dott.
MA, “in quanto formulata per la prima volta in udienza”.
In senso contrario, dovrebbe osservarsi che non sarebbe dato SENT. 4/2026 comprendere quando la stessa avrebbe dovuto essere formulata se non nella prima occasione utile successiva alla conoscenza della ragione dell’inammissibilità dell’atto di citazione nei confronti del IE.
In subordine, poiché l’affermata inammissibilità dell’atto di citazione integra un’ipotesi estintiva, diversa dall’adempimento, dell’obbligazione restitutoria di IE IG, la stessa dovrebbe essere soggetta alla disciplina dettata dal Codice civile per le varie cause di estinzione delle obbligazioni solidali diverse dall’adempimento.
Nel caso de quo, pertanto, l’estinzione del rapporto in capo a IE IG per l’inammissibilità dell’atto di citazione, a seguito della mancata audizione personale, comporterebbe che, tutt’al più, il dott. MA debba essere chiamato a rispondere dell’asserito danno erariale solo nei limiti della quota del suo asserito illecito arricchimento.
Esso, nel caso in esame, corrisponde all’importo di €10.579,13, pari al 60% dell’imponibile portato dalla fattura del dott. MA n.4/2018 del 14.7.2018 e 7/FE del 10.6.2029 emesse nei confronti di IE IG.
L’appellante ha, quindi, insistito per l’accoglimento delle conclusioni così rassegnate:
1. in via pregiudiziale, sospendere, ai sensi dell’art.106 C.G.C., il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio penale n.573/23 R.G. Dib. attualmente pendente dinanzi al Tribunale SENT. 4/2026 penale di Nuoro;
2. nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare in quanto inammissibile e/o infondata la domanda proposta nei confronti di FR AV MA;
3. per l’effetto, assolvere FR AV MA da qualsivoglia addebito;
4. in via subordinata, per le ragioni esposte in parte motiva, rideterminare l’eventuale pagamento da porre in capo a FR AV MA nella minor somma di €10.579,13.
4. Con atto in data 28.10.2025 la Procura generale ha formulato le proprie conclusioni, sollevando, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art.
190, comma 2, c.g.c., per la dedotta, mancata specificazione delle ragioni, in fatto e in diritto, su cui si fonda il gravame.
Allo stesso tempo, l’Organo requirente ha affermato l’infondatezza del motivo d’appello relativo alla mancata sospensione del giudizio, ritenendo la sentenza impugnata adeguatamente motivata sul punto.
In relazione ai profili di merito, la Procura generale ha sostenuto la correttezza della statuita condanna, in quanto dalla documentazione di causa (ivi compresa la segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza del 14 febbraio 2023, con relativi allegati, richiamante la precedente comunicazione di notizia di reato del 23 settembre 2021 del Gruppo Nuoro, anch’essa dotata di allegati), emergerebbe chiaramente SENT. 4/2026 un’intelaiatura di rapporti tra diverse imprese agricole del territorio – tra le quali l’impresa individuale ED - ordita dall’RO MA e volta ad aggirare i requisiti legali per accedere ai contributi pubblici, di provenienza unionale, previsti dal Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Quanto alla specifica responsabilità amministrativa, di natura dolosa, del MA, sarebbe pienamente dimostrato il suo ruolo di ideatore del meccanismo fraudolento descritto.
Ciò emergerebbe dai documenti estratti dai dispositivi informatici sequestrati nella sua abitazione e dal contenuto delle trascrizioni delle chat whatsapp intercorse con i titolari o referenti delle ditte coinvolte, secondo la regola della preponderanza dell’evidenza di matrice processual-civilistica.
Infine, la Procura generale ha sostenuto l’inconferenza e/o infondatezza della censura sull’attribuzione dell’intero danno contestato in citazione.
A tal riguardo, ha evidenziato la scindibilità delle posizioni dei co-danneggianti a titolo di dolo sul versante processuale, nonché l’impossibilità di scindere in “quote” la responsabilità, anche perché il concorso del EL nell’illecito sarebbe a titolo principale rispetto quello dei beneficiari indebiti (fra cui il IE e l’omonima impresa agricola).
Parimenti andrebbe disattesa la prospettazione di controparte sulla estinzione (quantomeno parziale) dell’obbligazione risarcitoria a favore del EL, per via della declaratoria di SENT. 4/2026 inammissibilità dell’azione nei confronti del IE.
L’inammissibilità dell’atto di citazione (per carenza di una condizione di procedibilità dell’azione e non per un vizio nell’editio actionis) non rientrerebbe, infatti, nel novero delle cause estintive dell’obbligazione, né in generale, né in particolare di quella risarcitoria qui dedotta.
In conclusione, la Procura generale ha chiesto il rigetto integrale dell’appello, compresa la richiesta di rideterminazione dell’importo del danno, con integrale conferma della decisione impugnata e condanna alle spese.
5. Con ordinanza a verbale dell’udienza del 20 novembre 2025, questa Sezione, rilevata la mancata comparizione dell’appellante, sentito il P.M. d’udienza, ha disposto, ai sensi dell’art. 196 c.g.c., il rinvio della discussione del giudizio all’odierna udienza, incaricando la Segreteria di provvedere alla comunicazione dell’ordinanza all’appellante.
6. Con atto pervenuto il 4 dicembre 2025, contenente “deduzioni a verbale dell’udienza del 04.12.2025”, il sig. EL FR AV, nel richiamare integralmente tutto quanto dedotto nell’atto d’appello, ha replicato alle osservazioni della Procura generale.
A tal riguardo, ha contrastato l’eccezione d’inammissibilità del gravame per violazione dell’art.190, II c., c.g.c., sostenendo che l’atto d’appello conterrebbe la chiara e inequivoca indicazione dei motivi e delle ragioni dell’impugnazione.
SENT. 4/2026 Ha ribadito la richiesta di sospensione del giudizio contabile, per sussistenza del rapporto di pregiudizialità necessaria ex art.106 c.g.c., al fine di evitare il contrasto tra giudicati, come quello che si sarebbe verificato in altra vicenda asseritamente analoga, già sottoposta al vaglio delle Sezioni d’appello I e II di questa Corte, ma conclusasi in sede penale con l’assoluzione, per insussistenza del fatto, di tutti i soggetti coinvolti, ivi compreso l’unico RO, dott. OMISSIS (sentenza del Tribunale di Nuoro n. 171/2025 del 18 marzo 2025).
Il Sig. FR AV MA ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già formulate.
7. Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2025, l’Avv. Umberto Congiatu ha ribadito la richiesta di sospensione del giudizio, nonché insistito per l’accoglimento dell’appello.
A tal riguardo, ha sostenuto, tra l’altro, l’assenza nel caso di specie della neutralità finanziaria, per la presenza di una discrepanza tra le somme pagate dalla ditta IE e quelle che sarebbero rientrate nella disponibilità della stessa, nonché l’impossibilità, rilevata dalla stessa Guardia di finanza, di ricostruire in modo compiuto i giri dei pagamenti.
Ha concluso come in atti.
Il P.M. ha ribadito la richiesta di rigetto del gravame, sottolineando, tra l’altro, che i fatti contestati sarebbero ampiamenti provati.
Ha affermato, inoltre, l’irrilevanza, a fini restitutori, della non SENT. 4/2026 perfetta coincidenza delle somme, nonché ha eccepito l’inammissibilità delle deduzioni da ultimo presentate dal MA, siccome non autorizzate dal Presidente.
Ha concluso come in atti.
Esaurita la discussione, il giudizio è passato, dunque, in decisione.
Considerato in
DIRITTO
I. In via preliminare va esaminata l’eccezione, formulata dalla Procura generale, di inammissibilità dell’appello proposto dal sig. EL, per violazione dell’art. 190, comma 2, c.g.c..
Tale eccezione è stata motivata con la (dedotta) mancata specificazione delle ragioni, in fatto e in diritto, su cui si fonda il gravame.
L’eccezione non merita accoglimento.
L’art. 190, comma 2, c.g.c., nel prevedere il contenuto dell’atto di appello, non impone che i motivi d’appello assumano una determinata forma o ricalchino pedissequamente, con diverso contenuto, la decisione appellata, ma richiede, a fini di ammissibilità, semplicemente che si possa individuare, in modo chiaro ed esauriente, il “quantum appellatum” (in termini, Corte conti, Sez. II d’appello, nn. 186/2024, 28/2023; id., Sez. II d’appello, n. 379/2021).
Al riguardo è stato precisato che “La specificità dei motivi non va, dunque, intesa formalisticamente, né in via generale e assoluta, SENT. 4/2026 dovendo l’impugnativa consentire di circoscrivere il giudizio di gravame ad aspetti specifici della contestata decisione e ai suoi passaggi argomentativi, formulando – sotto il profilo qualitativo –
le ragioni di dissenso, rispetto al percorso logico-giuridico del primo giudice, sì da esplicitare l’idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della predetta decisione (in termini, Corte conti, Sez. III d’Appello, n. 352/2018 e n. 98/2017; Sez. II d’Appello n. 443/2014, n. 25/2015 e n. 145/2015)” (Corte conti, sez. II app., n. 361/2023).
Va, dunque, ribadito che l’obbligo di specificare i motivi di gravame è adempiuto in presenza di una critica, ancorché implicita, idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, fermo restando che il grado di specificità non può essere stabilito in via generale e assoluta né in senso rigoroso e formalistico, bensì guardando al concreto contenuto dell’atto
(cfr. Corte conti, Sez. II appello, n. 516/2019).
Non è revocabile in dubbio, in ogni caso, che l’atto di appello deve affiancare “...alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., 19 marzo SENT. 4/2026 2019, n. 7675).
Ebbene, nel caso di specie l’impugnazione proposta dal MA, per quanto a tratti ridondante e iterativa, risulta soddisfare i requisiti di ammissibilità in quanto l’atto di gravame individua comunque sia il devolutum che i risultati attesi dalla pronuncia di appello.
Il gravame in questione è chiaramente finalizzato a conseguire la riforma della sentenza impugnata attraverso la contestazione specifica del percorso motivazionale, che ha condotto la Sezione territoriale a ritenere sussistente un articolato sistema illecito di vicendevole scambio di fatture ideologicamente false tra varie aziende agricole, tra le quali la IE, con flussi di denaro sostanzialmente nulli (c.d. “neutralità finanziaria”) per lavori non realmente affidati ma svolti, in realtà, in economia, in violazione delle previsioni del bando; sistema in relazione al quale il ruolo di deus ex machina è posto in capo al sig. MA, quale tecnico ideatore delle triangolazioni funzionali alla realizzazione del complesso di illeciti, miranti all’indebito percepimento di plurimi finanziamenti comunitari.
L’eccezione va, quindi, respinta.
Allo stesso modo, il Collegio ritiene di disattendere l’eccezione, proposta dalla Procura generale, di inammissibilità delle deduzioni da ultimo presentate dal sig. MA, trattandosi di argomentazioni contenute nell’atto di gravame e, dunque, inidonee a incidere sul corretto svolgimento del contraddittorio.
SENT. 4/2026 II. Con il primo motivo di gravame l’appellante ha reiterato l’istanza, respinta con la sentenza di primo grado, di sospensione del giudizio contabile ex art. 106 c.g.c. in attesa della definizione del processo penale, pendente presso il Tribunale di Nuoro.
Il motivo è privo di fondamento giuridico.
L’art. 106, comma 1, c.g.c. stabilisce che “Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”.
La sospensione del processo innanzi alla Corte dei conti può essere, quindi, disposta al concomitante ricorrere di due presupposti: i) che sussista un rapporto di c.d. pregiudizialità tecnica tra i due giudizi, per cui il giudizio pregiudicato non possa essere deciso in assenza della decisione sulla questione pregiudicante; ii) che tale elemento debba essere accertato, secondo la legge, con efficacia di giudicato, come nei casi, ad esempio, di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio) e l’incidente di falso (art. 14, c.g.c.).
Il Collegio reputa che non si versi affatto in una ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi del citato art. 106, comma 1, SENT. 4/2026 c.g.c..
La costante giurisprudenza delle Sezioni riunite di questa Corte ha ribadito, più volte, “l’insufficienza al fine della sospensione del processo, di un mero collegamento fra due giudizi, ovvero di ragioni di opportunità, essendo necessario un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l’esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati” (Corte dei conti, ordinanze SSRR nn. 13/2019, 6/2019, 12/2019, 11/2018, 8/2018 e 4/2018). Con specifico riferimento, poi, al giudizio penale, le Sezioni riunite hanno finanche escluso la sussistenza del rapporto di pregiudizialità necessaria tra giudizio giuscontabile e giudizio penale, “per effetto della soppressione, nel nuovo ordinamento processuale conseguente alla riforma del codice di procedura del 1988, del principio della pregiudizialità penale, vigente nel codice abrogato, della limitata efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi (artt. 651 e ss. c.p.p.) e dell’emersione, nella giurisprudenza, del diverso principio di reciproca indipendenza dell’azione penale e di quella di responsabilità amministrativa; principio per effetto del quale il giudice contabile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti retrostanti l’azione di responsabilità, ancorché, in presenza dell’effettiva coincidenza dei fatti materiali e della SENT. 4/2026 rilevanza dei fatti stessi ai fini del decidere, gli sia consentito sospendere il giudizio in attesa del giudicato penale (ex multis, v.
Corte dei conti, SS.RR., n. 9/2018 e n. 648/A/1990; cfr., inoltre, Cass., SS.UU., n. 1768/2011)...Dovendosi quindi escludere, per quanto sopra evidenziato, l’identificazione di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i rispettivi accertamenti (penale e giuscontabile), la sussistenza di un nesso o di una connessione di carattere puramente logico tra i processi, rivelata dall’incidenza dell’accertamento su fatti di analoga consistenza materiale, non consente, per questa sola ragione, il temporaneo arresto del processo, poiché il giudice contabile può e deve procedere all’accertamento autonomo del rapporto e pervenire ad una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa fatta valere”
(Corte dei conti SS.RR., sent. n. 3/2023; ord. 9/2018).
La decisione gravata si pone, dunque, in piena sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, del tutto pacifico nell’evidenziare l’autonomia e separatezza che connotano i rapporti tra il giudizio per danno erariale e quelli incardinati presso altri plessi giurisdizionali, attesa la diversità dei relativi presupposti e finalità, con la connessa impossibilità di configurare quel nesso di pregiudizialità in senso stretto ovvero tecnico-giuridico, indispensabile, ai sensi dell’art. 106 c.g.c. (e dell’omologo art. 295 c.p.c), ai fini della sospensione (ex plurimis Corte conti, Sez. riunite, ord. n. 22/2022, ord. n. 3/2012, ord.
n. 1/2017, ord.n.9/2015, ord. n. 13/2019; id., Sez. II App., n.
SENT. 4/2026 31/2025; n. 185/2024, n. 242/2023, n. 216/2022 e n.160/2022).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non risulta allora possibile ravvisare alcun vincolo di pregiudizialità tra il parallelo procedimento penale, avente a oggetto gli stessi fatti qui all’esame, e il presente giudizio di responsabilità amministrativa.
Allo stesso tempo, nessuna rilevanza, ai fini della sospensione del presente giudizio, può essere attribuita all’assoluzione
“perché il fatto non sussiste”, di cui alla sentenza del Tribunale di Nuoro n.171/2025, da ultimo richiamata dall’appellante, resa, peraltro, inter alios e con riferimento a fattispecie diversa da quella qui in rilievo.
III. Quanto al merito, l’appellante censura la sentenza di primo grado per ritenuta omessa e insufficiente motivazione sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe omesso di indicare quali esattamente fossero i “plurimi e concordanti indizi” che, nell’ambito dell’attività investigativa a base dell’azione erariale, avrebbero fatto emergere, anzi avrebbero dimostrato, l’esistenza del supposto modello organizzativo che avrebbe consentito alla TT IE di rappresentare costi fittizi, essendosi piuttosto limitata a ribadire la propria immotivata adesione all’ipotesi accusatoria sostenuta dalla Guardia di Finanza e fatta propria, altrettanto acriticamente, dalla Procura erariale.
Il fondamento della affermata responsabilità erariale sarebbe SENT. 4/2026 stato individuato, esclusivamente, nell’asserita sostanziale neutralità finanziaria delle movimentazioni bancarie che non avrebbe, peraltro, potuto assurgere a prova di alcun indimostrato artificio e/o raggiro.
Il motivo è privo di fondamento giuridico e va respinto.
Non possono ritenersi fondate le censure mosse dall’appellante, avendo la Sezione territoriale correttamente valorizzato tutti gli indici sintomatici del “più che probabile” collegamento tra la condotta dell’appellante stesso e l’evento dannoso.
In particolare, nella documentazione presente nel fascicolo della domanda di finanziamento, risulta allegato il computo metrico, redatto e firmato, dal quale si evince la tipologia e l’entità dei lavori commissionati dalla ditta individuale IE, che riguardavano i lavori espressamente indicati agli all.ti della comunicazione di notizia di reato n. 15519 del 23 settembre 2021 del Gruppo Nuoro della Guardia di Finanza. In questo, come in tutti gli altri casi attenzionati nella c.n.r. citata, è stato rilevato che tutte le imprese coinvolte hanno emesso fatture reciproche per i lavori finanziati.
L’appellante esclude che dalla sola “neutralità” finanziaria, ossia dalla reciprocità delle prestazioni e delle fatture, si possa desumere la falsità delle stesse.
In realtà, i primi giudici non hanno affatto fondato l’accertamento di responsabilità esclusivamente su tale circostanza, bensì su plurimi elementi indiziari che hanno SENT. 4/2026 convalidato il quadro accusatorio.
Alla stregua di un comune criterio di causalità adeguata, è risultato “più probabile che non”, come sostenuto dai giudici territoriali, che l’odierno appellante abbia eseguito in economia i lavori, non avvalendosi affatto dell’aiuto dell’azienda agricola compiacente, la quale a sua volta si è avvalsa della sua collaborazione per eludere gli stringenti vincoli della normativa.
E infatti, nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013), le cd. “Prestazioni volontarie non retribuite” sono riferite, ai sensi dell’art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, “alla fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Nell’ambito delle prestazioni volontarie non retribuite rientra la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un’impresa organizzata per ottenerne l’esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agricolo eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari, compresi i lavori di scavo e movimento terra. Non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario ad eccezione di interventi edili di modesta entità finanziaria che siano in stretta correlazione con altre opere di natura agricola”.
SENT. 4/2026 Alla luce del chiaro disposto normativo, i lavori edili non avrebbero potuto essere oggetto di finanziamento eseguiti in economia (proprio in quanto forniti in proprio da un imprenditore “agricolo”) a meno che non accedessero ad altre opere di natura agricola. E, dunque, sarebbe stato necessario, ai fini del conseguimento del contributo (nei limiti precisati nello stesso Programma per cui “La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell’investimento ed il costo delle prestazioni volontarie non retribuite, comprendendo in tale accezione oltre alla mano d’opera anche i materiali che concorrono alla formazione delle relative voci di costo ascrivibili a questa categoria di lavori”), che le opere di carattere edile accedessero a quelle agricole oggetto di finanziamento, laddove nel caso di specie le prestazioni risultanti dall’incrocio delle fatturazioni reciproche tra gli stessi imprenditori agricoli erano tutte “principali”, cioè non accessorie ad altre prestazioni di carattere prettamente agricolo.
Nella valutazione complessiva delle condotte, non può avere alcun peso scriminante l’effettiva realizzazione delle opere:
l’antigiuridicità delle condotte deriva, infatti, dalla sostanziale violazione delle condizionalità imposte dalla normativa europea.
Come chiarito dalla Procura contabile nell’atto introduttivo del giudizio, il reg. UE n. 640/2014 e il bando 2016 recanti la disciplina del contributo in questione comprendevano, tra i criteri di ammissibilità, l’effettività dei pagamenti, che non SENT. 4/2026 devono essere fittizi (cfr. art. 8, lett. b) del bando), con la conseguenza che la mancata ottemperanza a tale prescrizione determina la revoca integrale del sostegno richiesto, ex art. 19 del bando. Alla stregua delle risultanze probatorie compendiate nella citata c.n.r. n.15519 del 23.9.2021 della Guardia di Finanza di Nuoro, lo scambio reciproco delle fatture tra le aziende agricole beneficiarie del medesimo contributo ha consentito il rientro dei capitali in favore di ciascun beneficiario e quindi la creazione di flussi finanziari “nulli”, in quanto reciprocamente compensativi.
Come evincibile dalla relazione citata “Dall’esame della documentazione presente nel fascicolo della domanda di finanziamento in argomento si evidenzia il computo metrico, redatto e firmato in data 17.7.2017 dal dott. Agronomo MA FR AV, dal quale si evincerebbe la tipologia e l’entità dei lavori commissionati dalla ditta individuale IE IG di Noragugume, che riguardano:
- chiudenda con rete metallica zincata e/o agropastorale per una spesa pari a €. 127.030,40;
- fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, passerelle, etc., per una spesa pari a 1€. 6.934,40;
- chiudenda in muri di pietrame a secco etc., per una spesa pari
€. 27.222,30;
- fondazione stradale in misto naturale, per una spesa pari a €.
5.131,74.
SENT. 4/2026 A giustificazione dei suddetti interventi, finanziati al 60% del contributo previsto dalla sottomisura 4.1 del PSR 2014/2020 –
Bando 2016, IE IG ha presentato all’ARGEA – Servizio Territoriale del Nuorese, fatture passive riportanti codice CUP H59D16001570007, tra le quali si evidenziando quelle emesse dai soggetti sub. 3, in particolare:
a. Fattura n. 9 del 20.5.2019, emessa dalla “TT individuale OMISSIS”, di Burgos (SS), con causale “vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata etc..” per un totale di €. 5.000,00;
b. Fattura n. 1 del 10/06/2019 emessa dalla “Società agricola OMISSIS s.s.”, di ON (NU), con causale “vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata etc...”
...per un totale di €. 15.000,00;
c. Fattura n. 5 del 18/06/2019 emessa dalla “Società agricola OMISSIS s.s.”, di ON (NU), con causale “vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata etc..”
per un totale di €. 7.100,00;
d. Fattura n. 18/FE del 16.5.2019, emessa dalla “Società agricola OMISSIS s.s.”, di NA (NU), con causale “vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata etc.…” per un totale di €. 12.590,53;
e. Fattura n. 19/FE del 16.5.2019, emessa dalla “Società agricola OMISSIS s.s.”, di NA (NU), con causale “vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica SENT. 4/2026 zincata etc..” per un totale di €. 15.000,00;
f. Fattura n. 20/FE del 16.5.2019, emessa dalla “Società agricola OMISSIS s.s.”, di NA (NU), con causale “vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata etc..” per un totale di €. 12.000,00;
g. Fattura n. 21/FE del 16.5.2019, emessa dalla “Società agricola OMISSIS s.s.”, di NA (NU), con causale “vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata etc..” per un totale di €. 11.008,68;
h. Fattura n. 22/FE del 16.5.2019, emessa dalla “Società agricola OMISSIS s.s.”, di NA (NU), con causale “vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata etc..” per un totale di €. 15.000,00;
i. Fattura n. 28/FE del 18.12.2018, emessa dalla TT individuale OMISSIS di NA (NU), con causale “vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata etc..” per un totale di €. 23.650,00;
j. Fattura n. 10 del 3.7.2019, emessa dalla TT individuale OMISSIS di Burgos (SS), con causale “vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata etc..” per un totale di €. 12.500,00;
k. Fattura n. 111 del 3.7.2019, emessa dalla TT individuale OMISSIS di Burgos (SS), con causale “vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata etc..” per un totale di €. 3.025,00...”.
SENT. 4/2026 Nella richiamata relazione è stato evidenziato ulteriormente che
“Alla luce delle fatture passive sopra riportate, che per via dei dettagliati flussi finanziari nulli, possono essere definite fatture ideologicamente false...la ditta individuale IE IG, ha ricevuto:
- nel corso dell’anno d’imposta 2018, una fattura per prestazioni di opera per complessivi imponibile pari a €.
21.500,00, e IVA pari a €. 2.150,00;
- nel corso dell’anno d’imposta 2019, fatture per prestazioni di opera per complessivi imponibile pari a €. 98.385,63, e IVA pari a €. 11.988,58.
Al termine dei lavori, in data 31.07.2019, è stato redatto dal tecnico progettista e direttore dei lavori, Dott. Agr. MA FR AV, il Certificato di Regolare Esecuzione...”.
Avuto riguardo all’analisi del conto corrente, è emerso che quest’ultimo, intestato alla ditta IE IG e “relativo al periodo dal 11.2018 al 31.12.2020, ha permesso di appurare che le somme relative al pagamento delle fatture passive sopra elencate, dopo una serie di movimentazioni “sostanzialmente nulle” avvenute tra le aziende agricole sub 3, beneficiarie della stessa misura di finanziamento, rientravano nel medesimo conto, nella disponibilità dello stesso ED”.
Veniva evidenziata, altresì, l’emissione di ulteriori fatture, al fine di consentire il rientro delle somme e di consentire ad altre aziende di documentare maggiori spese.
SENT. 4/2026 Risultava, inoltre, che la ditta IE esercitava “esclusivamente l’attività di allevamento di ovini e caprini e coltivazione di cereali”
e che la ditta stessa, “nel periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2017 non ha assunto alcun lavoratore dipendente”.
Venivano, dunque, rilevate le “evidenti anomalie con riferimento all’emissione delle fatture sub 4.3.3, le quali sono relative a prestazioni non rientranti nell’oggetto aziendale;
inoltre...considerata una dotazione organica composta dal solo titolare...non appare idonea alla materiale esecuzione di opere del tipo di quelle in argomento”.
Ciò posto, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave, preciso e concordante nel senso del doloso concorso del MA nell’attività di elaborazione e produzione di documentazione non veritiera, tesa a dimostrare il sostenimento dei costi dichiarati per la realizzazione delle opere, ma in realtà non realmente sostenuti, posta in essere al fine di consentire all’azienda del IG ED di poter beneficiare dei contributi pubblici di cui al Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, anno 2016, nella misura di €. 116.370,21.
Il giudice di prime cure ha effettuato ampi richiami alle evidenze di causa, soffermandosi sui flussi di denaro “a dimostrazione della complessità dell’architettura del c.d. “giro” testimoniata dalle chat whatsapp trovate nel dispositivo mobile del dott.
EL e dei numerosi file presenti nei suoi computer”.
SENT. 4/2026 In relazione alla posizione del MA, il giudice di prime cure ha evidenziato puntualmente gli ulteriori indizi, precisi e concordanti, sulla base dei quali ha tratto il convincimento della responsabilità del medesimo; ha rilevato, tra l’altro, che
“Dall’analisi della copiosa documentazione reperita a seguito del sequestro di dispositivi informatici in uso al EL, eseguito in data 16.12.2021, presso l’abitazione e lo studio professionale del convenuto durante le indagini penali (cfr. annotazione n. 53651 del 30.3.2022), infatti, è emersa non solo la predisposizione e detenzione di documentazione necessaria per la corretta tenuta della contabilità e ai fini della direzione dei lavori, ma anche la presenza di atti di programmazione e rendicontazione delle spese e, soprattutto, di documenti attestanti i rapporti tra le diverse aziende in connessione tra loro”.
Diversamente da quanto affermato dall’appellante, è emerso che il documenti approntati dal MA, e mai disconosciuti dal medesimo, non si traducevano in mera rendicontazione delle attività svolte dalla diverse aziende beneficiarie dei contributi, avuto riguardo ai rispettivi fornitori e committenti, ma risultavano chiaramente finalizzate a orchestrare le reciproche fatturazioni tra le diverse aziende, al fine di garantire la sostanziale neutralità finanziaria delle operazioni, come evidenziato nel richiamato file excel “giro finale PSR 4.1.”.
La documentazione comprovante l’esigenza di raccordo e di pianificazione delle relazioni finanziarie tra le varie imprese va SENT. 4/2026 ben oltre il compito che formalmente il MA avrebbe dovuto svolgere nei riguardi delle aziende agricole, in qualità di tecnico RO, ma risulta elemento presuntivo solido, unitamente ai numerosi altri indicati, a fondamento del ruolo in effetti svolto nella ideazione e realizzazione del complesso disegno illecito.
La circostanza che nella documentazione e nel giro di pagamenti vi fosse anche un’azienda (OMISSIS), gestita da diverso tecnico, non fa che confermare come il governo del sistema fraudolento restasse comunque demandato al MA, risultando, del resto, proprio quest’ultimo a fornire indicazioni alle aziende sulle modalità di emissione delle fatture e dei pagamenti.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice “emerge dall’esame delle trascrizioni delle diverse chat whatsapp con i titolari o i referenti delle imprese coinvolte, rinvenute a seguito del sequestro del telefono cellulare in suo possesso, dalle quali emerge che il IG EL indicava ai vari interlocutori l’impresa nei confronti della quale doveva essere emessa la fattura e l’importo”.
Del tutto pretestuosa si appalesa l’argomentazione proposta dall’appellante, secondo la quale tali indicazioni dovrebbero ricondursi al normale rapporto professionale intercorrente con le aziende clienti, i cui titolari avrebbero necessitato di speciale supporto finanche nell’individuazione dei destinatari delle fatture da emettere.
Non è revocabile in dubbio la mancata realizzazione del SENT. 4/2026 programma pubblicistico finanziato, proprio grazie all’artificioso meccanismo ideato e gestito dal EL al preciso fine di indurre in errore l’Ente erogatore dei contributi, consentendo ai beneficiari di conseguire finanziamenti non spettanti e a se stesso di assicurare i relativi compensi professionali.
L’ampia documentazione posta a base dell’ipotesi accusatoria dimostra che tutte le imprese erano implicate nel circuito ideato e realizzato proprio allo scopo di eludere le rigorose condizionalità imposte dalla normativa comunitaria.
Nella valutazione complessiva delle condotte, neppure può avere alcun peso scriminante l’effettiva realizzazione delle opere:
l’antigiuridicità delle condotte deriva, infatti, dalla sostanziale violazione delle condizionalità imposte dalla normativa europea.
Come chiarito dalla Procura contabile nell’atto introduttivo del giudizio il reg. UE n. 640/2014 e il bando 2016 recanti la disciplina del contributo in questione comprendevano, tra i criteri di ammissibilità, l’effettività dei pagamenti, che non devono essere fittizi (cfr. art. 8, lett. b) del bando), con la conseguenza che la mancata ottemperanza a tale prescrizione determina la revoca integrale del sostegno richiesto, ex art. 19 del bando.
Ciò precisato, deve ritenersi che i giudici di primo grado abbiano fatto buon governo delle regole applicabili, valorizzando tutti gli elementi probatori indicativi del “più probabile” collegamento tra la condotta degli odierni appellanti e l’evento dannoso, come SENT. 4/2026 sarà nel prosieguo evidenziato.
Come già evidenziato da questa Sezione in fattispecie analoghe
“Nel processo penale, infatti, la presunzione di non colpevolezza scolpita nell’art. 25 Cost. si traduce in un onere probatorio rigoroso a carico del pubblico ministero, tale da convincere il giudice che il reato sia imputabile (anche) sul piano causale al presunto autore “oltre ogni ragionevole dubbio”. Il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato è stato, peraltro, inserito nel corpo dell’art. 533, comma 1, c.p.p. .Il processo contabile, in quanto finalizzato al ristoro della lesione subita e alla riparazione del danno, rimane improntato per sua natura alle regole civilistiche anche in materia di onere probatorio, sicché il pubblico ministero contabile deve offrire la prova della condotta e dell’evento dannoso nonché del nesso causale, ma quest’ultimo può essere ricostruito anche avvalendosi di prove presuntive che convincano il giudice dell’elevata probabilità (non necessariamente della certezza) che effettivamente la lesione a un bene patrimoniale o non patrimoniale pubblico sia derivazione
“ordinaria” e “normale” del comportamento tenuto dal soggetto responsabile” (Sez. II app. sent. n. 251/2025; id. n. 228/2025).
Il ragionamento condotto dal giudice di prime cure si pone, inoltre, in piena coerenza con i principi affermati dal giudice di legittimità in materia di prova presuntiva, che individua una nozione di gravità, di precisione e di concordanza dell'indizio secondo cui "la presunzione si deve fondare su un ragionamento SENT. 4/2026 probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B", non essendo "condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia
"certa"" (così Cass. 4/08/2017, n. 19485), come, invece, mostra di ritenere l’appellante. Infatti, "per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva",
essendo, invece, "sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit"" (così Cass.
civ. sez. III, 10/10/2025, n.27164, 26/07/2021, n. 21403;
21/01/2020, n.1163; 6/02/2019, n. 3513).
In ultimo, va respinta, altresì, la censura con la quale l’appellante sostiene che la declaratoria di inammissibilità della domanda nei confronti della azienda OL IE avrebbe dovuto travolgere anche la domanda rivolta al MA, in considerazione della compenetrazione dei rapporti tra i diversi soggetti. In presenza di solidarietà passiva, secondo l’appellante, l’estinzione del credito nei confronti della azienda agricola si estenderebbe anche alla posizione del coobbligato.
La tesi è destituita di fondamento giuridico.
A tal riguardo, è sufficiente rammentare che, anche in ipotesi di responsabilità solidale dolosa, le obbligazioni solidali costituiscono un insieme collegato di più rapporti obbligatori che
SENT. 4/2026 restano tra loro distinti, anche se connessi, rimanendo perciò sempre scindibili. Nello specifico è stato puntualizzato che “Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario quando la causa ha ad oggetto un'obbligazione solidale, poiché la struttura del rapporto consente ad ogni creditore di esigere - e obbliga ciascun debitore a corrispondere - l'intero" (Cass. Sez. 3, sent. 27 giugno 2007, n. 14844, Rv. 598171-01), posto che "l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati" (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord.
12 febbraio 2016, n. 2854)” (Cass. ord. n. 6727/2019).
Si aggiunga che la declaratoria di inammissibilità dell’atto di citazione, statuita dal primo giudice nei confronti del IE per mancato svolgimento della richiesta audizione personale, non rientra nell’ambito delle cause estintive dell’obbligazione, diverse dall’adempimento, operando unicamente sul piano processuale e non già su quello sostanziale.
Non risulta, in particolare, riconducibile ad alcuna delle ipotesi specifiche, in cui è lo stesso legislatore a prevedere, al ricorrere di certi tassativi presupposti, l’estinzione dell’obbligazione, anche in assenza di un adempimento in senso stretto del debitore (artt. 1230 c.c. e ss; art. 1197 c.c.).
IV. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l’appello SENT. 4/2026 dispiegato dal sig. EL FR AV avverso la sentenza n. 125/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna va rigettato, con consequenziale conferma integrale della medesima sentenza.
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c., le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:
-RIGETTA l’appello dispiegato dal sig. EL FR AV avverso la sentenza n. 125/2024 della Sezione giurisdizionale per la Sardegna e, per l’effetto, CONFERMA integralmente la sentenza gravata.
Le spese del presente grado di giudizio, pari complessivamente a € 288,00 (DUECENTOOTTANTOTTO/00) seguono la soccombenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025.
IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE
(LA NA TA) (RI RE)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il 8 GENNAIO 2026 SENT. 4/2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo BIAGI)
Firmato digitalmente Il Funzionario Preposto
LU CO