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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 4196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4196 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Romana Amarelli Consigliere Email_1
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 27 novembre 2025
,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2122/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]Parte_1
(NA) alla Via E. De Filippo n. 53 - C.F. – - elett.te dom.to in C.F._1
Napoli alla Via Cervantes 55/16 presso e nello studio dell'Avv. Roberto Avallone (
, che lo rappresenta e difende, giusto procura a margine CodiceFiscale_2 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado– (rinvenibile tra i documenti presenti nel fascicolo telematico e da considerarsi parte integrante del presente atto) – il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazione all'indirizzo PEC: ovvero al n. di fax 081/551.60.36 Email_2
Appellante
Contro
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t.
Appellato -non costituito OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Nola , Sez . Lavoro n° 284/2024 pubbl. il 07/02/2024 emessa nella causa R.G. 3314/2020,
,non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 12.06.2020, Parte_1 esponeva :
- di essere titolare di pensione di invalidità civile dal 14.10.2015 e, in forza di omologa del 17.05.2018, di indennità di accompagnamento con decorrenza dal dicembre 2014;
- che, in data 04.09.2018 ,l' aveva provveduto alla liquidazione degli arretrati CP_1 del beneficio ed il pagamento della rata corrente sino al 31.01.2020;
- che, tuttavia, senza alcuna previa comunicazione di sospensione o revoca, a partire dal 01.02.2020, l' non aveva più liquidato le prestazioni di cui era CP_1 titolare. Rimarcando il possesso dei requisiti per il godimento delle prestazioni, il cui pagamento era stato illegittimamente omesso dall' , , conveniva innanzi al CP_1
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “1) Dichiarare il diritto in favore del Sig. della Pt_1 pensione d'invalidità e della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01 agosto 2019 (data primo invito a visita mai recapitato), mai revocato, e conseguentemente dichiarare l'illegittimità del presunto indebito;
2) Condannare l' alla corresponsione in favore dell'istante della pensione d'invalidità e CP_2 della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01/02/2020 oltre interessi legali e riv. monetario primo giorno del mese successivo alla sospensione del pagamento dei benefici;
3) Condannare sempre l' al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari di questo giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio deducendo che la sospensione prima e la revoca poi della prestazione erano state determinate dall'assenza ingiustificata del ricorrente alle visite di revisione;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito così provvedeva :
• In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 dei ratei della pensione di invalidità e dell'indennità di Parte_1 accompagnamento maturati dal 01.20.2020 alla data di deposito dell'odierna sentenza, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
• • Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.865,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione. Averso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 26.7.2024 deducendo l'erroneità della sentenza :
1) nella parte in cui nel condannare l' al pagamento dei benefici invocati CP_1 per mero errore limita nel PQ , le prestazione alla data della pubblicazione della sentenza [(contraddicendo quanto già indicato nella parte motiva (FATTO E DIRITTO) pag. 2 rigo 38 e pag. 3 rigo 1-2-3 ove riportava correttamente: “In mancanza di contestazione in ordine alla permanenza dei requisiti di legge per beneficiare della pensione e dell'accompagnamento, l' convenuto va CP_1 condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti dal 01.20.2020 (data di sospensione della prestazione), oltre interessi legali dalla maturazione al saldo”;)]
2)nella parte in cui il Giudice di prime cure non riconosceva il diritto al beneficio della pensione d'inabilità e dell' indennità di accompagnamento dal 01/08/2019 (data sospensione/revoca benefico per presunta assenza a visita medico-legale mai comunicata). [- Punto 1 delle conclusioni al Ricorso introduttivo del Giudizio di primo grado -;]
3) nella parte in cui il Giudice di prime cure non pronunciandosi sul ripristino della prestazione dalla data di revoca del 01/08/2019 rigettava la domanda di annullamento dell'indebito perché fondata su motivi reddituali.
Tanto esposto chiedeva , in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di:
-Dichiarare il diritto in favore dell'odierno appellante del beneficio della pensione d'inabilità e della indennità di accompagnamento dal 01/08/2019, data revoca prestazione per presunta assenza alla visita medico-legale;
-Dichiarare il diritto dell'odierno appellante al pagamento della pensione d'inabilità e della indennità di accompagnamento a decorrere dal 01/02/2020 senza alcuna limitazione;
- Dichiarare di guisa la nullità del presunto indebito;
( periodo 01/08/2019- 31/01/2020)
- Condannare l' al pagamento della pensione d'inabilità e della indennità di CP_1 accompagnamento dal 01/02/2024 oltre interessi come per legge;
- Condannare l' alla restituzione e pagamento della somma di € 5.718,34 CP_1 trattenuta a titolo d'indebito;
- Condannare l' al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente grado CP_1 di giudizio il tutto oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore antistatario .
L' non si è costituito in giudizio . CP_1
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione. L'appello è parzialmente e fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il primo giudice ha ritenuto -- con decisione sul punto incontrovertibilmente passata in giudicato-- che non vi era prova del perfezionamento dell'invito del ricorrente a presentarsi alla visita di revisione ( prima visita dell'1.8.2019), per cui illegittimi erano i provvedimenti di sospensione e revoca delle prestazioni;
di conseguenza il Tribunale condannava l' al pagamento dei ratei della CP_1 pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento maturati dall'1.20.2020 ( rectius 1.2.2020) . Tuttavia il primo giudice ometteva di considerare che l'appellante nelle conclusioni del ricorso introduttivo aveva chiesto anche di “Dichiarare il diritto in favore del Sig. della pensione d'invalidità e della indennità di Pt_1 accompagnamento con decorrenza dal 01 agosto 2019 (data primo invito a visita mai recapitato), mai revocato, e conseguentemente dichiarare l'illegittimità del presunto indebito” Ora non v'è dubbio che il giudice sia incorso nella violazione dell'art. 112 cpc , per mancata pronuncia su tutta la domanda, in particolare sul ripristino delle prestazioni dal 01/08/2019 e del conseguente illegittimo indebito formatosi dalla data della revoca dell'1.8.2019 all'1.2.2020 ( epoca di sospensione del pagamento ) Ed infatti se il Giudice di prime cure ha ritenuto di ripristinare i benefici invocati per omessa convocazione a visita , non poteva esimersi dal ripristinare i medesimi dalla data della presunta assenza del 01/08/2019, e non già dalla sospensione del pagamento e che pertanto l'indebito formato per il periodo dall'1.8.2019 al 31.1.2020 era sorto non per motivi reddituali , ma esclusivamente per la presunta assenza alla visita di revisione. Ne consegue che va dichiarato il diritto dell'odierno appellante al beneficio della pensione d'inabilità e della indennità di accompagnamento dal 01/08/2019, data della revoca della prestazione per asserita ( insussistente) assenza alla visita medico-legale; di conseguenza va dichiarato la nullità dell'indebito riferito al periodo 01/08/2019- 31/01/2020, formatosi in ragione dell'assenza alla visita di revisione , così come richiesto , in via generica , nelle conclusioni di primo grado ( somma che , invece, veniva inammissibilmente quantificata per la prima volta in grado di appello ). Non è dunque accoglibile la richiesta di condanna specifica “dell' alla CP_1 restituzione della somma di euro 5.718,34 trattenuta a titolo di indebito” nonché di condanna dell' “ al pagamento della pensione di inabilità e CP_1 dell'indennità di accompagnamento dall'1.2.2024 oltre interessi come per legge “ siccome formulate per la prima volta in grado di appello.
Va anche respinto la richiesta di “Dichiarare il diritto dell'odierno appellante al pagamento della pensione d'inabilità e della indennità di accompagnamento a decorrere dal 01/02/2020 senza alcuna limitazione”. Sul punto la questione proposta è limitata alla parte della decisione in cui il GL ha condannato l' al ripristino delle prestazioni con pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente dei ratei di pensione di inabilità civile maturati e dell'indennità di accompagnamento (solo) sino alla data di deposito della sentenza mentre , a dir dell'appellante, non doveva essere indicata alcuna limitazione temporale . Ritiene la Corte che del tutto corretta è la statuizione del primo giudice che ha limitato la pronuncia ai ratei maturati fino alla data di deposito della sentenza, tenuto conto che il giudicato si forma limitatamente allo stato di fatto esistente al tempo della pronuncia .
Non può infatti disporsi la condanna al pagamento dei ratei successivi al deposito del ricorso essendo principio generale dell'ordinamento, che riposa nelle disposizioni contenute negli artt. 2907, 2908 e 2909 c.c., quello secondo cui il giudizio di cognizione è diretto all'accertamento di una situazione giuridica già esistente (anche se, a volte, non ancora efficace), dal momento che, mediante il processo, non è consentito il conseguimento di un bene futuro ed eventuale, il cui titolo non sia già sorto al tempo della proposizione della domanda giudiziale. Ne deriva che la pronuncia giurisdizionale con la quale viene accolta la domanda avente ad oggetto la condanna del convenuto al compimento di una determinata prestazione di fare o dare, compresa quella relativa al pagamento di somme di denaro, produce i suoi effetti per le prestazioni che si riferiscono al periodo anteriore alla proposizione della domanda, non per il periodo successivo. E ciò vale anche con riferimento ai rapporti c.d. di durata, in relazione ai quali - ferma eventualmente l'autorità della pronuncia sull'esistenza del rapporto e sull'assenza di cause di invalidità del titolo dal quale il rapporto stesso trae origine, in base alla regola giurisprudenziale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile - la condanna emessa dal giudice, a parte le eccezioni espressamente previste dalla legge (v., ad esempio, l'art. 345, primo comma seconda parte, c.p.c.), trova necessariamente il suo limite nelle prestazioni maturate fino al giorno della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (Cass. 5168/1998; 10431/1997). Nella sentenza della S.C. n. 5168/98, si legge “Come è stato testualmente affermato in una recente sentenza (Cass. 23 ottobre 1997 n. 10431), il giudizio di cognizione, avuto riguardo alle disposizioni contenute negli artt. 2907, 2908 e 2909 c.c., è diretto ad accertare una situazione giuridica già esistente (anche se, a volte, non produttiva di effetti immediati), dato che per mezzo del processo non è consentito, di norma, il conseguimento di un bene futuro ed eventuale il cui titolo non sia ancora sorto al tempo della proposizione della domanda giudiziale. Da questo principio deriva che la pronuncia giurisdizionale di condanna del convenuto a un fare o a un dare, ivi compresa quella relativa al pagamento di una somma di danaro, produce i suoi effetti per le prestazioni inerenti al tempo anteriore alla proposizione della domanda e non per quelle relative al periodo successivo. E ciò vale anche con riferimento ai rapporti c.d. di durata, in relazione ai quali -ferma eventualmente l'autorità della pronuncia sull'esistenza del rapporto e sull'assenza di cause di invalidità del titolo dal quale il rapporto stesso trae origine in base alla regola giurisprudenziale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile - la condanna emessa dal giudice, a parte le eccezioni espressamente previste dalla legge (v., ad esempio, l'art. 345. primo comma seconda parte, c.p.c.), trova necessariamente il suo limite nelle prestazioni maturate fino al giorno della notificazione dell'atto di citazione davanti al giudice di primo grado. D'altra parte, anche a riconoscere, come è stato osservato in dottrina, che in ordine ai rapporti di durata nell'ordinamento possano trovare ingresso, in relazione ad una particolare situazione di fatto già esistente e rilevante nell'immediato futuro, le sentenze c.d. determinative, intendendosi per tali quelle "delle quali è consentita la modificazione
o la revoca in conseguenza del successivo mutamento della suddetta situazione di fatto" e riguardo alle quali, per conseguenza, "il giudicato si forma limitatamente allo stato di fatto esistente al tempo della pronuncia" (v., in giurisprudenza, Cass. 17 aprile 1991 n. 4136, secondo cui la decisione avente per oggetto la liquidazione della pensione di invalidità fa stato fra le parti rebus sic stantibus), tuttavia, come sopra è stato detto, per poter essere compresa in tale categoria, la sentenza deve contenere una chiara statuizione al riguardo, ricavabile, senza possibilità di equivoci, dal comando impartito dal giudice e contenuto nel dispositivo”. Successivamente la Suprema Corte ( sia pure in relazione allo specifico settore contributivo, v.sentenza sez. lav. n. 7487 del 05/06/2000) ha ribadito che “La pronuncia giurisdizionale di condanna del convenuto a un fare o un dare, anche se riferibile a rapporti c.d. <>, produce, di norma, i suoi effetti per le prestazioni anteriori al periodo di presentazione della domanda e non per quelle relative al periodo successivo, pur non potendosi escludere che una pronuncia giurisdizionale, emanata in conformità della domanda proposta dalla parte quando ciò sia ammesso dall'ordinamento, possa statuire in relazione allo svolgimento del rapporto fino alla data della pronuncia ovvero anche alla situazione ulteriore. Pertanto, con riguardo alle obbligazioni contributive insorte nel settore delle assicurazioni sociali obbligatorie, non è configurabile un unico rapporto giuridico fondamentale che colleghi i debiti relativi dei diversi periodi, onde la diversità dei periodi, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti;
sicché il giudice del primo giudizio non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggia in un determinato modo, giacché per questa parte egli giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti, e pertanto in assenza di un interesse delle parti alla relativa pronunzia ”. Di tali principi (riferibili testualmente anche ai rapporti di durata), va fatta applicazione nel caso in esame sicchè del tutto corretta è la decisione del primo giudice che ha limitato la pronuncia ai ratei maturati fino alla data di deposito della sentenza , epoca in cui risulta cristallizzato l'accertamento giudiziale;
né l'appellato ha addotto argomentazioni giuridiche tali da scardinare i principi sopra richiamati. L'appello va quindi accolto nei termini sopra indicati , con conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto va confermata . Le spese del grado in ragione della soccombenza reciproca vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma , dichiara il diritto dell'odierno appellante al beneficio della pensione d'inabilità e della indennità di accompagnamento dal 01/08/2019, data di revoca della prestazione, con conseguente annullamento dell'indebito formatosi sul punto e riferito al periodo 01/08/2019- 31/01/2020;
-nel resto rigetta l'appello ;
-compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli, lì 27.11.2025
Il Presidente est. rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
.
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Romana Amarelli Consigliere Email_1
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 27 novembre 2025
,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2122/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]Parte_1
(NA) alla Via E. De Filippo n. 53 - C.F. – - elett.te dom.to in C.F._1
Napoli alla Via Cervantes 55/16 presso e nello studio dell'Avv. Roberto Avallone (
, che lo rappresenta e difende, giusto procura a margine CodiceFiscale_2 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado– (rinvenibile tra i documenti presenti nel fascicolo telematico e da considerarsi parte integrante del presente atto) – il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazione all'indirizzo PEC: ovvero al n. di fax 081/551.60.36 Email_2
Appellante
Contro
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t.
Appellato -non costituito OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Nola , Sez . Lavoro n° 284/2024 pubbl. il 07/02/2024 emessa nella causa R.G. 3314/2020,
,non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 12.06.2020, Parte_1 esponeva :
- di essere titolare di pensione di invalidità civile dal 14.10.2015 e, in forza di omologa del 17.05.2018, di indennità di accompagnamento con decorrenza dal dicembre 2014;
- che, in data 04.09.2018 ,l' aveva provveduto alla liquidazione degli arretrati CP_1 del beneficio ed il pagamento della rata corrente sino al 31.01.2020;
- che, tuttavia, senza alcuna previa comunicazione di sospensione o revoca, a partire dal 01.02.2020, l' non aveva più liquidato le prestazioni di cui era CP_1 titolare. Rimarcando il possesso dei requisiti per il godimento delle prestazioni, il cui pagamento era stato illegittimamente omesso dall' , , conveniva innanzi al CP_1
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “1) Dichiarare il diritto in favore del Sig. della Pt_1 pensione d'invalidità e della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01 agosto 2019 (data primo invito a visita mai recapitato), mai revocato, e conseguentemente dichiarare l'illegittimità del presunto indebito;
2) Condannare l' alla corresponsione in favore dell'istante della pensione d'invalidità e CP_2 della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01/02/2020 oltre interessi legali e riv. monetario primo giorno del mese successivo alla sospensione del pagamento dei benefici;
3) Condannare sempre l' al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari di questo giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio deducendo che la sospensione prima e la revoca poi della prestazione erano state determinate dall'assenza ingiustificata del ricorrente alle visite di revisione;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito così provvedeva :
• In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 dei ratei della pensione di invalidità e dell'indennità di Parte_1 accompagnamento maturati dal 01.20.2020 alla data di deposito dell'odierna sentenza, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
• • Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.865,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione. Averso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 26.7.2024 deducendo l'erroneità della sentenza :
1) nella parte in cui nel condannare l' al pagamento dei benefici invocati CP_1 per mero errore limita nel PQ , le prestazione alla data della pubblicazione della sentenza [(contraddicendo quanto già indicato nella parte motiva (FATTO E DIRITTO) pag. 2 rigo 38 e pag. 3 rigo 1-2-3 ove riportava correttamente: “In mancanza di contestazione in ordine alla permanenza dei requisiti di legge per beneficiare della pensione e dell'accompagnamento, l' convenuto va CP_1 condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti dal 01.20.2020 (data di sospensione della prestazione), oltre interessi legali dalla maturazione al saldo”;)]
2)nella parte in cui il Giudice di prime cure non riconosceva il diritto al beneficio della pensione d'inabilità e dell' indennità di accompagnamento dal 01/08/2019 (data sospensione/revoca benefico per presunta assenza a visita medico-legale mai comunicata). [- Punto 1 delle conclusioni al Ricorso introduttivo del Giudizio di primo grado -;]
3) nella parte in cui il Giudice di prime cure non pronunciandosi sul ripristino della prestazione dalla data di revoca del 01/08/2019 rigettava la domanda di annullamento dell'indebito perché fondata su motivi reddituali.
Tanto esposto chiedeva , in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di:
-Dichiarare il diritto in favore dell'odierno appellante del beneficio della pensione d'inabilità e della indennità di accompagnamento dal 01/08/2019, data revoca prestazione per presunta assenza alla visita medico-legale;
-Dichiarare il diritto dell'odierno appellante al pagamento della pensione d'inabilità e della indennità di accompagnamento a decorrere dal 01/02/2020 senza alcuna limitazione;
- Dichiarare di guisa la nullità del presunto indebito;
( periodo 01/08/2019- 31/01/2020)
- Condannare l' al pagamento della pensione d'inabilità e della indennità di CP_1 accompagnamento dal 01/02/2024 oltre interessi come per legge;
- Condannare l' alla restituzione e pagamento della somma di € 5.718,34 CP_1 trattenuta a titolo d'indebito;
- Condannare l' al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente grado CP_1 di giudizio il tutto oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore antistatario .
L' non si è costituito in giudizio . CP_1
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione. L'appello è parzialmente e fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il primo giudice ha ritenuto -- con decisione sul punto incontrovertibilmente passata in giudicato-- che non vi era prova del perfezionamento dell'invito del ricorrente a presentarsi alla visita di revisione ( prima visita dell'1.8.2019), per cui illegittimi erano i provvedimenti di sospensione e revoca delle prestazioni;
di conseguenza il Tribunale condannava l' al pagamento dei ratei della CP_1 pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento maturati dall'1.20.2020 ( rectius 1.2.2020) . Tuttavia il primo giudice ometteva di considerare che l'appellante nelle conclusioni del ricorso introduttivo aveva chiesto anche di “Dichiarare il diritto in favore del Sig. della pensione d'invalidità e della indennità di Pt_1 accompagnamento con decorrenza dal 01 agosto 2019 (data primo invito a visita mai recapitato), mai revocato, e conseguentemente dichiarare l'illegittimità del presunto indebito” Ora non v'è dubbio che il giudice sia incorso nella violazione dell'art. 112 cpc , per mancata pronuncia su tutta la domanda, in particolare sul ripristino delle prestazioni dal 01/08/2019 e del conseguente illegittimo indebito formatosi dalla data della revoca dell'1.8.2019 all'1.2.2020 ( epoca di sospensione del pagamento ) Ed infatti se il Giudice di prime cure ha ritenuto di ripristinare i benefici invocati per omessa convocazione a visita , non poteva esimersi dal ripristinare i medesimi dalla data della presunta assenza del 01/08/2019, e non già dalla sospensione del pagamento e che pertanto l'indebito formato per il periodo dall'1.8.2019 al 31.1.2020 era sorto non per motivi reddituali , ma esclusivamente per la presunta assenza alla visita di revisione. Ne consegue che va dichiarato il diritto dell'odierno appellante al beneficio della pensione d'inabilità e della indennità di accompagnamento dal 01/08/2019, data della revoca della prestazione per asserita ( insussistente) assenza alla visita medico-legale; di conseguenza va dichiarato la nullità dell'indebito riferito al periodo 01/08/2019- 31/01/2020, formatosi in ragione dell'assenza alla visita di revisione , così come richiesto , in via generica , nelle conclusioni di primo grado ( somma che , invece, veniva inammissibilmente quantificata per la prima volta in grado di appello ). Non è dunque accoglibile la richiesta di condanna specifica “dell' alla CP_1 restituzione della somma di euro 5.718,34 trattenuta a titolo di indebito” nonché di condanna dell' “ al pagamento della pensione di inabilità e CP_1 dell'indennità di accompagnamento dall'1.2.2024 oltre interessi come per legge “ siccome formulate per la prima volta in grado di appello.
Va anche respinto la richiesta di “Dichiarare il diritto dell'odierno appellante al pagamento della pensione d'inabilità e della indennità di accompagnamento a decorrere dal 01/02/2020 senza alcuna limitazione”. Sul punto la questione proposta è limitata alla parte della decisione in cui il GL ha condannato l' al ripristino delle prestazioni con pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente dei ratei di pensione di inabilità civile maturati e dell'indennità di accompagnamento (solo) sino alla data di deposito della sentenza mentre , a dir dell'appellante, non doveva essere indicata alcuna limitazione temporale . Ritiene la Corte che del tutto corretta è la statuizione del primo giudice che ha limitato la pronuncia ai ratei maturati fino alla data di deposito della sentenza, tenuto conto che il giudicato si forma limitatamente allo stato di fatto esistente al tempo della pronuncia .
Non può infatti disporsi la condanna al pagamento dei ratei successivi al deposito del ricorso essendo principio generale dell'ordinamento, che riposa nelle disposizioni contenute negli artt. 2907, 2908 e 2909 c.c., quello secondo cui il giudizio di cognizione è diretto all'accertamento di una situazione giuridica già esistente (anche se, a volte, non ancora efficace), dal momento che, mediante il processo, non è consentito il conseguimento di un bene futuro ed eventuale, il cui titolo non sia già sorto al tempo della proposizione della domanda giudiziale. Ne deriva che la pronuncia giurisdizionale con la quale viene accolta la domanda avente ad oggetto la condanna del convenuto al compimento di una determinata prestazione di fare o dare, compresa quella relativa al pagamento di somme di denaro, produce i suoi effetti per le prestazioni che si riferiscono al periodo anteriore alla proposizione della domanda, non per il periodo successivo. E ciò vale anche con riferimento ai rapporti c.d. di durata, in relazione ai quali - ferma eventualmente l'autorità della pronuncia sull'esistenza del rapporto e sull'assenza di cause di invalidità del titolo dal quale il rapporto stesso trae origine, in base alla regola giurisprudenziale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile - la condanna emessa dal giudice, a parte le eccezioni espressamente previste dalla legge (v., ad esempio, l'art. 345, primo comma seconda parte, c.p.c.), trova necessariamente il suo limite nelle prestazioni maturate fino al giorno della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (Cass. 5168/1998; 10431/1997). Nella sentenza della S.C. n. 5168/98, si legge “Come è stato testualmente affermato in una recente sentenza (Cass. 23 ottobre 1997 n. 10431), il giudizio di cognizione, avuto riguardo alle disposizioni contenute negli artt. 2907, 2908 e 2909 c.c., è diretto ad accertare una situazione giuridica già esistente (anche se, a volte, non produttiva di effetti immediati), dato che per mezzo del processo non è consentito, di norma, il conseguimento di un bene futuro ed eventuale il cui titolo non sia ancora sorto al tempo della proposizione della domanda giudiziale. Da questo principio deriva che la pronuncia giurisdizionale di condanna del convenuto a un fare o a un dare, ivi compresa quella relativa al pagamento di una somma di danaro, produce i suoi effetti per le prestazioni inerenti al tempo anteriore alla proposizione della domanda e non per quelle relative al periodo successivo. E ciò vale anche con riferimento ai rapporti c.d. di durata, in relazione ai quali -ferma eventualmente l'autorità della pronuncia sull'esistenza del rapporto e sull'assenza di cause di invalidità del titolo dal quale il rapporto stesso trae origine in base alla regola giurisprudenziale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile - la condanna emessa dal giudice, a parte le eccezioni espressamente previste dalla legge (v., ad esempio, l'art. 345. primo comma seconda parte, c.p.c.), trova necessariamente il suo limite nelle prestazioni maturate fino al giorno della notificazione dell'atto di citazione davanti al giudice di primo grado. D'altra parte, anche a riconoscere, come è stato osservato in dottrina, che in ordine ai rapporti di durata nell'ordinamento possano trovare ingresso, in relazione ad una particolare situazione di fatto già esistente e rilevante nell'immediato futuro, le sentenze c.d. determinative, intendendosi per tali quelle "delle quali è consentita la modificazione
o la revoca in conseguenza del successivo mutamento della suddetta situazione di fatto" e riguardo alle quali, per conseguenza, "il giudicato si forma limitatamente allo stato di fatto esistente al tempo della pronuncia" (v., in giurisprudenza, Cass. 17 aprile 1991 n. 4136, secondo cui la decisione avente per oggetto la liquidazione della pensione di invalidità fa stato fra le parti rebus sic stantibus), tuttavia, come sopra è stato detto, per poter essere compresa in tale categoria, la sentenza deve contenere una chiara statuizione al riguardo, ricavabile, senza possibilità di equivoci, dal comando impartito dal giudice e contenuto nel dispositivo”. Successivamente la Suprema Corte ( sia pure in relazione allo specifico settore contributivo, v.sentenza sez. lav. n. 7487 del 05/06/2000) ha ribadito che “La pronuncia giurisdizionale di condanna del convenuto a un fare o un dare, anche se riferibile a rapporti c.d. <
sicché il giudice del primo giudizio non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggia in un determinato modo, giacché per questa parte egli giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti, e pertanto in assenza di un interesse delle parti alla relativa pronunzia
né l'appellato ha addotto argomentazioni giuridiche tali da scardinare i principi sopra richiamati. L'appello va quindi accolto nei termini sopra indicati , con conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto va confermata . Le spese del grado in ragione della soccombenza reciproca vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma , dichiara il diritto dell'odierno appellante al beneficio della pensione d'inabilità e della indennità di accompagnamento dal 01/08/2019, data di revoca della prestazione, con conseguente annullamento dell'indebito formatosi sul punto e riferito al periodo 01/08/2019- 31/01/2020;
-nel resto rigetta l'appello ;
-compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli, lì 27.11.2025
Il Presidente est. rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
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