Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 10/04/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 754/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 754/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio promosso da:
(C.F. , difeso e rappresentato, giusta procura Parte_1 C.F._1 agli atti, dall'avv. Simonetta Previde Prato DE Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico DE difensore Email_1
e
(C.F. ), difesa e rappresentata, giusta Controparte_1 C.F._2 procura agli atti, dall' studio DEl'avv. Elisa Berlasso DE Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico DE difensore Email_2
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“1. Il figlio minore verrà affidato alle cure di entrambi i genitori in regime di affidamento Persona_1 condiviso, con collocazione prevalente presso la madre.
2. Il padre potrà tenere con sé il figlio:
1
17.00 per riportarlo alla madre alla madre la domenica alle ore 18.00;
b) due pomeriggi nel corso DEla settimana, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 19.30 quando il week end precedente il bambino sta con la madre ed il martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19.30 quando il bambino il fine settimana precedente sta con il padre;
3. durante le vacanze natalizie il bambino trascorrerà ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
4. durante le vacanze pasquali il bambino starà con il padre la vigilia di Pasqua ed il giorno di Pasqua mentre il Lunedì DEl'Angelo ed il successivo martedì con la madre;
5. le ulteriori festività annuali saranno alternate e quelle di più giorni saranno divise a metà;
6. nel corso DEle vacanze estive la madre potrà portare il figlio minore in Marocco, per più settimane, anche non continuative;
7. nello stesso periodo il padre potrà tenere il figlio minore almeno due settimane consecutive, coincidenti con il periodo di ferie lavorative DElo stesso;
8. i periodi di permanenza dovranno essere definiti dalle parti entro la fine DE mese di maggio;
9. Il sig. verserà alla sig.ra euro 250,00 al mese a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento DE figlio entro il 16 DE mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli Persona_1 indici ISTAT, oltre al 50% DEle spese straordinarie come da protocollo di intesta stilato dall'Osservatorio sul diritto Nazionale di Famiglia di Gorizia;
10. le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno suddivise al 50% tra i genitori;
11. l'assegno unico e le prestazioni economiche in favore dei figli verranno percepite interamente dalla sig.ra ed a tal fine il sig. autorizza sin d'ora la sig.ra Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
a richiedere le prestazioni economiche in favore dei figli e si impegna a sottoscrivere ogni documentazione che dovesse essere all'uopo necessaria;
12. le parti dichiarano di aver risolto ogni questione tra di loro intercorrente e di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altra;
Conclusioni DE P.M.:
(Si dà atto DEla trasmissione DE fascicolo al P.M. in data 04/03/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con ricorso depositato il 26/02/2025, e premesso di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio in data 18/05/2017 a RI DE IU (reg. Atti di Matrimonio, anno 2017, parte I, n.3), nel corso DE quale è nato il figlio , il 08/09/2018 a Persona_1
Palmanova, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
2 Ciò posto, all'udienza DE 31/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma DEle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II)Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse DE figlio.
III)Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione DEla odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica DE dispositivo DEla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di RI DE
IU (reg. Atti di Matrimonio, anno 2017, parte I, n.3), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di divorzio.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio DE 10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
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