Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/04/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 821/2025 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DE LUCA CLAUDIO Parte_1
opponente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA, anche quali procuratori della CP_2
opposto Oggetto: opposizione ad avviso di addebito FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2025 e ritualmente notificato il Sig. ha dedotto di aver ricevuto in data 14.01.2025 la notifica Parte_1 dell'avviso di addebito n. 33420240004777206000 per il pagamento della somma complessiva di euro 3.379,65 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Agricola Lavoratori Autonomi ed Associati per gli anni 2022 e 2023. Ha esposto di essere iscritto alla suddetta gestione dal mese di ottobre 2022, deducendo che l'art. 1 comma 503 della legge n. 160/2019 prevede l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti in caso di iscrizione nella previdenza agricola per l'anno 2020 e, in base a successive modifiche, per gli anni 2021, 2022 e 2023. Ha aggiunto che tale disposizione normativa non prevede una decadenza temporale, lamentando che che la domanda di esonero contributivo è stata
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E' stata fissata per la decisione l'udienza del 07.04.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte opponente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 04.04.2025.
Deve in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
CP_2
Invero, tale soggetto è cessionario dei crediti maturati fino al 31 CP_1 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 448/98, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data. Poiché il credito vantato riguarda i contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2022 e 2023, non sussiste legittimazione della suddetta società.
Nel merito si osserva quanto segue. L'importo richiesto è correlato alla sussistenza dei presupposti per l'esonero contributivo totale previsto per i giovani coltivatori diretti dall'art. 1 comma 503 della legge n. 160/2019, che deve essere analizzata solo in correlazione ai contributi per gli anni 2022 e 2023 contenuti nell'avviso opposto. Ebbene, la costante giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (Cass. sez. lav. n. 5137 del 9.3.2006; in senso 2 conf. Cass. sez. lav. n. 16351 del 24.7.2007”, richiamate nella più recente ordinanza n. 1157/2018). Già in precedenza (Cass. 6807/2003) la Corte aveva statuito che “in particolare, è da osservare che il beneficio dello sgravio non costituisce il diritto al pagamento d'una somma corrispondente, bensì il diritto al non pagamento del debito contributivo. L'istituto che neghi questo diritto al datore, il quale godendo del beneficio non abbia pagato i contributi, non invoca pertanto un indebito, bensì l'adempimento d'un debito che il datore, con lo stesso fatto di aver invocato gli sgravi, riconosce. In tal modo, ove sia in controversia il diritto agli sgravi, l'esistenza dell'obbligo contributivo (cui gli sgravi accedono) non esige prova: prova è necessaria (ex art. 2697 secondo comma cod. civ.) per negare questo obbligo attraverso il diritto agli sgravi (che diventa l'oggetto della prova). Nel caso in esame, oggetto della controversia non è il diritto dell all'adempimento CP_3 dell'obbligo contributivo, bensì il diritto agli sgravi contributivi, sostenuto dalle società e negato dall' . E con la propria pretesa agli sgravi la società CP_3 riconosce la preesisteva del proprio obbligo contributivo, che del diritto è il presupposto”. Pertanto, l'onere probatorio è a carico della parte ricorrente ed ha ad oggetto la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 1 comma 503 della legge n. 160/2019. La citata normativa ha introdotto il beneficio dell'esonero totale dal versamento dei contributi I.V.S. per un periodo massimo di 24 mesi in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 d.lgs. 99/2004, con un'età anagrafica inferiore ai quaranta anni e la cui iscrizione alla previdenza agricola sia avvenuta tra il 1.1.2020 ed il 31.12.2020, poi estesa al 31.12.2023 dalle successive modifiche normative. Nel caso in esame, sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti per tale esonero contributivo in quanto il ricorrente ha un'età inferiore ai quaranta anni, si è iscritto all' nella gestione coltivatori diretti con CP_1 decorrenza dal mese di ottobre del 2022. Nel caso in esame, l ha rigettato la richiesta di sgravio contributivo CP_1 con conseguente emissione dell'avviso di addebito opposto per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2022 e 2023 in ragione del fatto che il ricorrente ha iniziato la propria attività di impresa nel 2022 ed ha presentato la domanda amministrativa nel 2023.
3 Occorre, però, evidenziare che nessun termine di decadenza è previsto dalla norma di legge già menzionata e l' pertanto, non può CP_1 autonomamente introdurre fatti estintivi del beneficio contributivo. L'art. 1 comma 503 della legge cit., infatti, riconosce tale beneficio contributivo in via automatica e non contiene alcun riferimento alla necessità di presentare apposita domanda amministrativa entro un determinato termine a pena di decadenza. Né è condivisibile la tesi dell' secondo cui ai fini dell'esonero per il CP_3
2023 sarebbe stata comunque necessaria una domanda amministrativa per il 2022, tale assunto apparendo contraddetto (in una con la mancata previsione di una decadenza) dalla lettera della norma in atto vigente dell'art. 1, comma 503, della legge n. 160/2019, a tenore del quale “Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”. Deve, pertanto, ritenersi priva di fondamento la motivazione sottesa al rigetto della domanda di esonero contributivo (“La data di inizio dell'attività non si colloca tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023”). Il ricorso, dunque, merita accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'avviso di addebito opposto. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.312,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie per competenze e in euro 43,00 per esborsi, con distrazione. Cosenza, 08/04/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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