Articolo 2 della Legge 27 giugno 1962, n. 1098
Articolo 1
Versione
25 agosto 1962
Art. 2.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' fronteggiato per l'esercizio finanziario 1961-62 con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti della, imposta di registro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 25 agosto 1962