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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/05/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2342 /2024
Oggi 27/05/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2342/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
– in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28,
con l'avv. Antonino Rizzo che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ruccione Controparte_1
( per mandato in atti Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio la signora CP_1
per sentir accertare la insussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il
[...]
riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità civile di cui all'art.
1. L. 12.06.1984 n. 222.
2 Resisteva in giudizio la signora contestando la fondatezza del Controparte_1
ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 L. n. 222/84 considera invalido, ai fini del conseguimento dell'assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità (…) l'assicurato la cui capacità
di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Ed invero il ctu, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che l'odierna parte resistente non presenta una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Il Consulente, in seno all'elaborato peritale, si è così espresso: “Nel complesso si realizza un
quadro clinico di modesta entità, che non determina una riduzione permanente della capacità
lavorativa di oltre due terzi del normale nello specifico lavoro, né in occupazioni confacenti. In
conclusione, si conferma che non ha diritto e non lo aveva all'epoca di Controparte_1
presentazione dell'istanza, all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge 222/84.”
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico-
giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Parte resistente non è dunque in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità civile di cui all'art.
1. L. 12.06.1984 n. 222.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte resistente vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato Pt_1
provvedimento.
Nulla sulle spese.
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P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso e dichiara parte resistente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di invalidità civile di cui all'art.
1. L. 12.06.1984 n. 222;
2. Nulla sulle spese;
3. Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento Pt_1
Marsala, il 27.5.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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