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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/07/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. 943/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Balloni del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Parma, Borgo Santa Brigida n. 1
- RICORRENTE -
contro
(C.F. e P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Caprarola, del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore Milano, via Edmondo De Amicis n. 17
- RESISTENTE -
Oggetto: licenziamento disciplinare All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato il 24 gennaio 2025, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale adito, contraris reiectis, accertare, dichiarare e statuire la nullità, l'illegittimità, irregolarità ed inefficacia del licenziamento comminato al sig. Parte_1
;
[...]
Per l'effetto:
- ordinare l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, condannando - C.F. - in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro € 03.463,53, dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia;
- In subordine, dichiarare tenuta e condannare - C.F. Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente P.IVA_1 nel posto di lavoro precedentemente occupato o in mancanza di reintegra a corrispondergli l'indennità risarcitoria ex lege prevista, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro € 03.463,53, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia, con ogni consequenziale provvedimento;
- In via subordinata, qualora il sig. Giudice non dovesse ritenere di disporre la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, si chiede la condanna del datore di lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro € 03.463,53, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. un'indennità Parte_1 risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro € 03.463,53 o di quel diverso importo ritenuto di giustizia;
- in subordine, condannare la resistente a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a corrispondere la somma pari a sei mensilità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro € 03.463,53, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, in ogni caso non inferiore a due mensilità e mezza, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, dichiarare non mai risolto il rapporto e dovuta al ricorrente l'ordinaria retribuzione globale di fatto pari ad euro 03.463,53 fino alla riammissione in servizio, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, dichiarata la mora accipiendi della prestazione lavorativa della ricorrente dalla data del licenziamento o dall'altra meglio vista dal Giudice, condannare - C.F. - in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento al sig. delle Parte_1 retribuzioni percipiende sino alla riammissione in servizio, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro € 03.463,53, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, condannare la resistente al risarcimento del danno subito dal lavoratore pari all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, decorrente dalla data di recesso all'effettiva reintegrazione, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia nel miglior modo per gli esposti motivi o per ogni altro visto;
- in via subordinata: condannare la resistente al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 02 D. Lgs. 23/2015 e/o dell'indennità prevista dall'art. 03 - 09 D. Lgs. 23/2015 e/o dell'indennità prevista dall'art. 4 D. Lgs. 23/2015, e/o al risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia, nel miglior modo per gli esposti motivi o per ogni altro visto;
2 - Il tutto oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale ed interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
nello specifico, il resistente domandava:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare, l'intervenuta decadenza dall'azione e, per l'effetto dichiarare inammissibile il ricorso avversario.
Nel merito:
- rigettare integralmente il ricorso avversario respingendo tutte le domande ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata,
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse il recesso illegittimo, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e limitare la condanna della Resistente al pagamento della sola indennità, nella misura minima di legge, e, per l'effetto
- scomputare dalle somme eventualmente dovute quanto il Ricorrente ha medio tempore percepito (o avrebbe potuto percepire) a titolo di aliunde perceptum ac percipiendum”.
Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 20 maggio 2025, il
Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla
Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pacifico in giudizio, e comunque documentale, è stato Parte_1 assunto da con contratto di lavoro a tempo Controparte_1 indeterminato e orario part-time di venti ore settimanali, con decorrenza dall'1 febbraio 2022, qualifica di impiegato amministrativo e inquadramento nel I livello
C.C.N.L. Trasporti Merci (doc. 1, fascicolo ricorrente); a partire dall'1 giugno 2023,
l'orario di lavoro è stato trasformato in full-time (doc. 2, fascicolo ricorrente).
3 Il rapporto si è concluso a seguito di “licenziamento con effetto immediato per giustificato motivo soggettivo” intimato in data 29 agosto 2024, con comunicazione trasmessa a mezzo raccomandata del 30 agosto 2024 (doc. 8, fascicolo ricorrente).
*
1.1. Con il presente giudizio, il lavoratore impugna il licenziamento dolendosi della natura ritorsiva dello stesso, e contestando la violazione dell'art. 7 Statuto Lavoratori per assenza di preventiva contestazione disciplinare.
Conclude, dunque, come sopra.
*
1.3. Il ricorso deve essere accolto dei termini di seguito precisati.
*** * ***
2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'impugnazione del licenziamento, è infondata.
*
2.1. ha affermato di non aver mai ricevuto la Controparte_1 lettera di impugnazione del licenziamento del 6 settembre 2024 (doc. 10, fascicolo ricorrente); ha contestato, inoltre, la conformità all'originale della comunicazione del
16 settembre 2024 (doc. 11, fascicolo ricorrente) “in quanto scansione priva della sottoscrizione digitale del lavoratore, o, quantomeno, del difensore. Difatti, sebbene la procedura di trasmissione mediante PEC da parte del difensore possa certificare l'avvenuta spedizione della comunicazione, tale trasmissione non può certificare la conformità degli atti allegati, i quali dovranno essere sottoscritti digitalmente per assumere il valore di atto scritto” (pag. 5, memoria).
*
2.2. Fallito il tentativo di conciliazione e preso atto dell'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta, all'udienza del 26 marzo 2025, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzato alla produzione di copia della documentazione attestante la consegna dell'originaria impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
Con ordinanza del 26 marzo 2025, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 420, co. 5, e 421 c.p.c., il Tribunale ha autorizzato “parte ricorrente alla produzione di copia della documentazione di Poste Italiane s.p.a. offerta all'udienza odierna, in
4 quanto difesa resasi necessaria in ragione dell'eccezione di decadenza sollevata in memoria da parte convenuta” (cfr. ordinanza in atti).
Dalla produzione documentale così effettuata risulta che Parte_1 ha trasmesso la lettera di impugnazione del licenziamento del 6 settembre 2024 a mezzo raccomandata n. 05267383148-4 dell'11 settembre 2024 (doc. 15, fascicolo ricorrente – nota di deposito dell'1 aprile 2025); si rileva, poi, che la raccomandata n.
05267383148-4 è stata consegnata al destinatario in data 12 settembre 2024 (doc. 16, fascicolo ricorrente – nota di deposito dell'1 aprile 2025), come confermato dalla relativa attestazione del servizio postale (“CONSEGNATA con successo in data 12 settembre 2024 11:31” – doc. 17, fascicolo ricorrente – nota di deposito dell'1 aprile
2025) .
*
2.3. Ciò posto, ai sensi dell'art. 6 Legge 604/1966, “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso…”.
Considerato che il licenziamento è stato intimato con lettera del 29 agosto 2024, che è stato impugnato stragiudizialmente l'11 settembre 2024 e che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 24 gennaio 2025, nessuna decadenza può ritenersi maturata.
*** * ***
3. si duole della violazione delle garanzie e delle regole di Parte_1 cui all'art. 7 Statuto Lavoratori.
La doglianza è fondata.
*
3.1. Nel ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha lamentato l'assenza della preventiva contestazione disciplinare e, dunque, la violazione dell'adempimento volto
5 a “riconoscere le idonee e fondamentali garanzie di difesa al lavoratore, posto che quest'ultimo non sarebbe in grado poter presentare le proprie giustificazioni se non gli venisse contestato esattamente e precisamente un fatto” (pagg. 8-9, ricorso); ha contestato, altresì, di non aver mai ottenuto “riscontro alle molteplici istanze svolte dal lavoratore al fine di ottenere le dovute informazioni sul motivo del licenziamento, ovvero copia della nota di contestazione disciplinare di da cui deriva l'impugnato recesso” (pag. 9, ricorso). CP_1
A seguito della costituzione in giudizio di alla Controparte_1 prima udienza utile e, dunque, tempestivamente, ha anche Parte_1 eccepito “…la violazione del termine di cui all'art. 32 CCNL per la definizione del procedimento disciplinare” (cfr. verbale udienza del 26 marzo 2025).
*
3.2. Il convenuto ha documentalmente provato di aver spedito a Parte_1
, a mezzo raccomandata n. 20054008529-4 del 15 luglio 2024, una
[...] contestazione disciplinare datata 11 luglio 2024 del seguente tenore: “Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge n. 300/70 e del vigente C.C.N.L. con la presente siamo a contestarLe quanto segue. A far data dal 24 Maggio 2024 Ella non si è più presentata sul posto di lavoro al fine di adempiere ai propri doveri contrattuali di dipendente con la mansione di autista del alle dirette dipendenze della Sig.ra Nello Controparte_1 Parte_2 specifico Lei a far data dal 24 maggio 2024 pur non presentando alcun certificato di malattia o effettuando altro genere di comunicazione è sempre risultato assente sul posto di lavoro. Ciò ha determinato il sorgere di importanti disagi all'assetto organizzativo nell'espletamento delle attività di consegna delle merci sia sul piano settimanale che di tutto il mese a danno del Controparte_1
Tale Suo comportamento, oltre a costituire violazione dei generali obblighi di correttezza e
[...] buona fede che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro, costituisce altresì palese violazione delle disposizioni di cui al C.C.N.L. livello 1 CCNL Logistica e Trasporti. Ai sensi e per gli effetti di cui alla sopracitata normativa contrattuale, Ella ha il termine di 10 giorni a Sua difesa come previsto dal C.C.N.L. applicato dal ricevimento della presente per presentare le Sue giustificazioni” (doc. 4, fascicolo resistente).
La missiva datoriale non è stata ritirata dal ricorrente e la spedizione si è perfezionata per compiuta giacenza il 23 agosto 2024 (doc. 4, fascicolo resistente); è noto, d'altronde, che “le dichiarazioni recettizie, come una lettera di contestazione rivolta al lavoratore, possono essere validamente portate a conoscenza del destinatario con la procedura della
6 compiuta giacenza e, in virtù di questo meccanismo, si presumono conosciute dal destinatario”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 5 ottobre 2017, n. 23260).
*
3.3. Orbene, ai sensi dell'art. 32 C.C.N.L. di settore, “…Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato. Il lavoratore, entro il termine perentorio di
10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall' impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7”.
Considerato che l'invio della comunicazione di addebito disciplinare si è perfezionato il 23 agosto 2024 (doc. 4, fascicolo resistente) e che la lettera di licenziamento è stata spedita il 30 agosto 2025 (doc. 2, fascicolo resistente), ha sicuramente violato il termine a difesa di 10 giorni Controparte_1 contrattualmente previsto.
Non solo, l'esame della documentazione di causa comprova, altresì, la violazione del termine “tassativo” di 20 giorni “dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato” previsto per l'invio della contestazione: i fatti di cui si discute attengono al periodo decorrente dal 24 maggio 2024, e la lettera di addebito è stata spedita solo il 15 luglio 2024 (doc. 4, fascicolo resistente).
*
3.4. Tanto basta per concludere per l'illegittimità del licenziamento per cui è causa.
*** * ***
4. ha chiesto di accertare la natura ritorsiva del recesso Parte_1 datoriale.
La domanda non può essere accolta.
*
4.1. Come noto, “il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta che questa sia, è un licenziamento nullo, quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello
7 stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418 c.c., comma 2, art. 1345 e 1324 c.c. Esso costituisce ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito
(diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta. Siffatto tipo di licenziamento è stato ricondotto, data l'analogia di struttura, alla fattispecie di licenziamento discriminatorio, vietato dagli art. 4 l. n. 300 del 1970, e 3 l. n. 108 del 1990 – interpretati in maniera estensiva – che ad esso riconnettono le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui all'art. 18 dello statuto dei lavoratori” (Cass. Civ., Sez. Lav., 8 agosto 2011, n. 17087).
Più nello specifico, a differenza di quel che accade per la discriminazione (che opera obiettivamente, in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza a una categoria protetta, a prescindere dall'illecita volontà del datore di lavoro), al fine di ottenere l'accertamento della nullità dei provvedimenti sanzionatori e/o del licenziamento perché fondati su motivo illecito ex art. 1345 c.c., o comunque ritorsivi, è necessaria la prova del fatto che si tratti dell'unica ragione posta a fondamento dell'agire datoriale e della determinazione di interrompere la collaborazione lavorativa con il dipendente (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 aprile 2016, n. 6575; cfr. anche Cass. Civ., Sez.
Lav., 9 luglio 2009, n. 16155; Cass. Civ., Sez. Lav., 5 agosto 2010, n. 18283; Cass.
Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2011, n. 5555; Cass. Civ., Sez. Lav., 18 marzo 2011, n. 6282).
È esclusivo onere del lavoratore dimostrare che l'intento di rappresaglia ha avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro (ex multis, Cass.
Civ., Sez. Lav., 14 luglio 2005, n. 14816); tuttavia, nel caso di specie, detto onere non
è stato soddisfatto.
*
4.2. Il ricorrente assume che “…si [sarebbe] in presenza di un licenziamento ritorsivo poiché l'atto di recesso impartito dalla resistente è all'evidenza finalizzato all'espulsione del lavoratore per comportamenti sgraditi al datore di lavoro, benché del tutto legittimi. In particolare, la richiesta degli emolumenti maturati derivanti dal rapporto di lavoro in esame e la connessione risultante dalle conversazioni rese tra le parti, [attesterebbero] pienamente la prova del motivo illecito posto alla base del successivo allontanamento del lavoratore per l'effetto di un'ingiusta e arbitraria reazione del datore, essenzialmente quindi di natura vendicativa, a un comportamento
8 legittimo e inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto ed a questo connessi…” (pagg. 7-8, ricorso).
Il riferimento attoreo, tuttavia, è alle richieste avanzate dal lavoratore nel periodo compreso tra il 31 luglio 2024 e il 13 settembre 2024 (cfr. docc. 5-7, fascicolo ricorrente); si tratta, dunque, di comunicazioni tutte successive alla lettera di contestazione disciplinare – inviata, si è visto, il 15 luglio 2024 (cfr. doc. 4, fascicolo resistente) – e che, pertanto, non possono in alcun modo assurgere a causa di una arbitraria e/o ritorsiva reazione datoriale.
*** * ***
5. Sulle conseguenze dell'accertata illegittimità del licenziamento, si osserva quanto segue.
*
5.1. Questo Tribunale ha già avuto modo di osservare che la violazione delle garanzie e dei termini a difesa previsti dalla disciplina legale e contrattuale non rende l'atto di recesso nullo, bensì ingiustificato per radicale violazione del contraddittorio
(cfr. Trib. Milano, 21 febbraio 2018, n. 471), con conseguente applicabilità della tutela di cui all'art. 3, co. 2, D. Lgs. 23/2015 e non di quella ex art. 2 D. Lgs. 23/2015.
*
5.2. Ai sensi dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. 23/2015, “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del
9 licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”.
Ne deriva che il licenziamento intimato a deve essere Parte_1 annullato e conseguentemente, deve essere Controparte_1 condannato all'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di cui in precedenza. inoltre, deve essere condannato a pagare in Controparte_1 favore di l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a €
2.986,26 lordi mensili – cfr. docc. 3-4, fascicolo ricorrente), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quella della presente decisione, nei limiti delle 12 mensilità e detratto l'aliunde perceptum, oltre l'ulteriore periodo dalla pronunzia sino alla effettiva reintegrazione, e oltre interessi e rivalutazione.
La parte convenuta, infine, deve essere condannata a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
*** * ***
6. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato alla rifusione delle stesse Controparte_1 nella misura di cui al dispositivo, che tiene conto del parziale accoglimento del ricorso.
*
6.1. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, annulla il licenziamento e ordina a l'immediata Controparte_1 reintegrazione del ricorrente nel posto di cui in precedenza.
Condanna la convenuta a pagare a l'indennità risarcitoria Parte_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 2.986,26 lordi mensili), corrispondente al periodo dal giorno
10 del licenziamento fino a quella della presente decisione, nei limiti delle 12 mensilità e detratto l'aliunde perceptum, oltre l'ulteriore periodo dalla pronunzia sino alla effettiva reintegrazione, e oltre interessi e rivalutazione.
Condanna a versare i contributi previdenziali e Controparte_1 assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
Condanna alla rifusione delle spese che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Balloni.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 20 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Balloni del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Parma, Borgo Santa Brigida n. 1
- RICORRENTE -
contro
(C.F. e P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Caprarola, del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore Milano, via Edmondo De Amicis n. 17
- RESISTENTE -
Oggetto: licenziamento disciplinare All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato il 24 gennaio 2025, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale adito, contraris reiectis, accertare, dichiarare e statuire la nullità, l'illegittimità, irregolarità ed inefficacia del licenziamento comminato al sig. Parte_1
;
[...]
Per l'effetto:
- ordinare l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, condannando - C.F. - in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro € 03.463,53, dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia;
- In subordine, dichiarare tenuta e condannare - C.F. Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente P.IVA_1 nel posto di lavoro precedentemente occupato o in mancanza di reintegra a corrispondergli l'indennità risarcitoria ex lege prevista, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro € 03.463,53, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia, con ogni consequenziale provvedimento;
- In via subordinata, qualora il sig. Giudice non dovesse ritenere di disporre la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, si chiede la condanna del datore di lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro € 03.463,53, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. un'indennità Parte_1 risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro € 03.463,53 o di quel diverso importo ritenuto di giustizia;
- in subordine, condannare la resistente a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a corrispondere la somma pari a sei mensilità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro € 03.463,53, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, in ogni caso non inferiore a due mensilità e mezza, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, dichiarare non mai risolto il rapporto e dovuta al ricorrente l'ordinaria retribuzione globale di fatto pari ad euro 03.463,53 fino alla riammissione in servizio, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, dichiarata la mora accipiendi della prestazione lavorativa della ricorrente dalla data del licenziamento o dall'altra meglio vista dal Giudice, condannare - C.F. - in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento al sig. delle Parte_1 retribuzioni percipiende sino alla riammissione in servizio, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro € 03.463,53, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, condannare la resistente al risarcimento del danno subito dal lavoratore pari all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, decorrente dalla data di recesso all'effettiva reintegrazione, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia nel miglior modo per gli esposti motivi o per ogni altro visto;
- in via subordinata: condannare la resistente al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 02 D. Lgs. 23/2015 e/o dell'indennità prevista dall'art. 03 - 09 D. Lgs. 23/2015 e/o dell'indennità prevista dall'art. 4 D. Lgs. 23/2015, e/o al risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia, nel miglior modo per gli esposti motivi o per ogni altro visto;
2 - Il tutto oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale ed interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
nello specifico, il resistente domandava:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare, l'intervenuta decadenza dall'azione e, per l'effetto dichiarare inammissibile il ricorso avversario.
Nel merito:
- rigettare integralmente il ricorso avversario respingendo tutte le domande ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata,
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse il recesso illegittimo, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e limitare la condanna della Resistente al pagamento della sola indennità, nella misura minima di legge, e, per l'effetto
- scomputare dalle somme eventualmente dovute quanto il Ricorrente ha medio tempore percepito (o avrebbe potuto percepire) a titolo di aliunde perceptum ac percipiendum”.
Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 20 maggio 2025, il
Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla
Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pacifico in giudizio, e comunque documentale, è stato Parte_1 assunto da con contratto di lavoro a tempo Controparte_1 indeterminato e orario part-time di venti ore settimanali, con decorrenza dall'1 febbraio 2022, qualifica di impiegato amministrativo e inquadramento nel I livello
C.C.N.L. Trasporti Merci (doc. 1, fascicolo ricorrente); a partire dall'1 giugno 2023,
l'orario di lavoro è stato trasformato in full-time (doc. 2, fascicolo ricorrente).
3 Il rapporto si è concluso a seguito di “licenziamento con effetto immediato per giustificato motivo soggettivo” intimato in data 29 agosto 2024, con comunicazione trasmessa a mezzo raccomandata del 30 agosto 2024 (doc. 8, fascicolo ricorrente).
*
1.1. Con il presente giudizio, il lavoratore impugna il licenziamento dolendosi della natura ritorsiva dello stesso, e contestando la violazione dell'art. 7 Statuto Lavoratori per assenza di preventiva contestazione disciplinare.
Conclude, dunque, come sopra.
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1.3. Il ricorso deve essere accolto dei termini di seguito precisati.
*** * ***
2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'impugnazione del licenziamento, è infondata.
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2.1. ha affermato di non aver mai ricevuto la Controparte_1 lettera di impugnazione del licenziamento del 6 settembre 2024 (doc. 10, fascicolo ricorrente); ha contestato, inoltre, la conformità all'originale della comunicazione del
16 settembre 2024 (doc. 11, fascicolo ricorrente) “in quanto scansione priva della sottoscrizione digitale del lavoratore, o, quantomeno, del difensore. Difatti, sebbene la procedura di trasmissione mediante PEC da parte del difensore possa certificare l'avvenuta spedizione della comunicazione, tale trasmissione non può certificare la conformità degli atti allegati, i quali dovranno essere sottoscritti digitalmente per assumere il valore di atto scritto” (pag. 5, memoria).
*
2.2. Fallito il tentativo di conciliazione e preso atto dell'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta, all'udienza del 26 marzo 2025, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzato alla produzione di copia della documentazione attestante la consegna dell'originaria impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
Con ordinanza del 26 marzo 2025, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 420, co. 5, e 421 c.p.c., il Tribunale ha autorizzato “parte ricorrente alla produzione di copia della documentazione di Poste Italiane s.p.a. offerta all'udienza odierna, in
4 quanto difesa resasi necessaria in ragione dell'eccezione di decadenza sollevata in memoria da parte convenuta” (cfr. ordinanza in atti).
Dalla produzione documentale così effettuata risulta che Parte_1 ha trasmesso la lettera di impugnazione del licenziamento del 6 settembre 2024 a mezzo raccomandata n. 05267383148-4 dell'11 settembre 2024 (doc. 15, fascicolo ricorrente – nota di deposito dell'1 aprile 2025); si rileva, poi, che la raccomandata n.
05267383148-4 è stata consegnata al destinatario in data 12 settembre 2024 (doc. 16, fascicolo ricorrente – nota di deposito dell'1 aprile 2025), come confermato dalla relativa attestazione del servizio postale (“CONSEGNATA con successo in data 12 settembre 2024 11:31” – doc. 17, fascicolo ricorrente – nota di deposito dell'1 aprile
2025) .
*
2.3. Ciò posto, ai sensi dell'art. 6 Legge 604/1966, “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso…”.
Considerato che il licenziamento è stato intimato con lettera del 29 agosto 2024, che è stato impugnato stragiudizialmente l'11 settembre 2024 e che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 24 gennaio 2025, nessuna decadenza può ritenersi maturata.
*** * ***
3. si duole della violazione delle garanzie e delle regole di Parte_1 cui all'art. 7 Statuto Lavoratori.
La doglianza è fondata.
*
3.1. Nel ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha lamentato l'assenza della preventiva contestazione disciplinare e, dunque, la violazione dell'adempimento volto
5 a “riconoscere le idonee e fondamentali garanzie di difesa al lavoratore, posto che quest'ultimo non sarebbe in grado poter presentare le proprie giustificazioni se non gli venisse contestato esattamente e precisamente un fatto” (pagg. 8-9, ricorso); ha contestato, altresì, di non aver mai ottenuto “riscontro alle molteplici istanze svolte dal lavoratore al fine di ottenere le dovute informazioni sul motivo del licenziamento, ovvero copia della nota di contestazione disciplinare di da cui deriva l'impugnato recesso” (pag. 9, ricorso). CP_1
A seguito della costituzione in giudizio di alla Controparte_1 prima udienza utile e, dunque, tempestivamente, ha anche Parte_1 eccepito “…la violazione del termine di cui all'art. 32 CCNL per la definizione del procedimento disciplinare” (cfr. verbale udienza del 26 marzo 2025).
*
3.2. Il convenuto ha documentalmente provato di aver spedito a Parte_1
, a mezzo raccomandata n. 20054008529-4 del 15 luglio 2024, una
[...] contestazione disciplinare datata 11 luglio 2024 del seguente tenore: “Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge n. 300/70 e del vigente C.C.N.L. con la presente siamo a contestarLe quanto segue. A far data dal 24 Maggio 2024 Ella non si è più presentata sul posto di lavoro al fine di adempiere ai propri doveri contrattuali di dipendente con la mansione di autista del alle dirette dipendenze della Sig.ra Nello Controparte_1 Parte_2 specifico Lei a far data dal 24 maggio 2024 pur non presentando alcun certificato di malattia o effettuando altro genere di comunicazione è sempre risultato assente sul posto di lavoro. Ciò ha determinato il sorgere di importanti disagi all'assetto organizzativo nell'espletamento delle attività di consegna delle merci sia sul piano settimanale che di tutto il mese a danno del Controparte_1
Tale Suo comportamento, oltre a costituire violazione dei generali obblighi di correttezza e
[...] buona fede che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro, costituisce altresì palese violazione delle disposizioni di cui al C.C.N.L. livello 1 CCNL Logistica e Trasporti. Ai sensi e per gli effetti di cui alla sopracitata normativa contrattuale, Ella ha il termine di 10 giorni a Sua difesa come previsto dal C.C.N.L. applicato dal ricevimento della presente per presentare le Sue giustificazioni” (doc. 4, fascicolo resistente).
La missiva datoriale non è stata ritirata dal ricorrente e la spedizione si è perfezionata per compiuta giacenza il 23 agosto 2024 (doc. 4, fascicolo resistente); è noto, d'altronde, che “le dichiarazioni recettizie, come una lettera di contestazione rivolta al lavoratore, possono essere validamente portate a conoscenza del destinatario con la procedura della
6 compiuta giacenza e, in virtù di questo meccanismo, si presumono conosciute dal destinatario”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 5 ottobre 2017, n. 23260).
*
3.3. Orbene, ai sensi dell'art. 32 C.C.N.L. di settore, “…Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato. Il lavoratore, entro il termine perentorio di
10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall' impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7”.
Considerato che l'invio della comunicazione di addebito disciplinare si è perfezionato il 23 agosto 2024 (doc. 4, fascicolo resistente) e che la lettera di licenziamento è stata spedita il 30 agosto 2025 (doc. 2, fascicolo resistente), ha sicuramente violato il termine a difesa di 10 giorni Controparte_1 contrattualmente previsto.
Non solo, l'esame della documentazione di causa comprova, altresì, la violazione del termine “tassativo” di 20 giorni “dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato” previsto per l'invio della contestazione: i fatti di cui si discute attengono al periodo decorrente dal 24 maggio 2024, e la lettera di addebito è stata spedita solo il 15 luglio 2024 (doc. 4, fascicolo resistente).
*
3.4. Tanto basta per concludere per l'illegittimità del licenziamento per cui è causa.
*** * ***
4. ha chiesto di accertare la natura ritorsiva del recesso Parte_1 datoriale.
La domanda non può essere accolta.
*
4.1. Come noto, “il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta che questa sia, è un licenziamento nullo, quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello
7 stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418 c.c., comma 2, art. 1345 e 1324 c.c. Esso costituisce ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito
(diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta. Siffatto tipo di licenziamento è stato ricondotto, data l'analogia di struttura, alla fattispecie di licenziamento discriminatorio, vietato dagli art. 4 l. n. 300 del 1970, e 3 l. n. 108 del 1990 – interpretati in maniera estensiva – che ad esso riconnettono le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui all'art. 18 dello statuto dei lavoratori” (Cass. Civ., Sez. Lav., 8 agosto 2011, n. 17087).
Più nello specifico, a differenza di quel che accade per la discriminazione (che opera obiettivamente, in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza a una categoria protetta, a prescindere dall'illecita volontà del datore di lavoro), al fine di ottenere l'accertamento della nullità dei provvedimenti sanzionatori e/o del licenziamento perché fondati su motivo illecito ex art. 1345 c.c., o comunque ritorsivi, è necessaria la prova del fatto che si tratti dell'unica ragione posta a fondamento dell'agire datoriale e della determinazione di interrompere la collaborazione lavorativa con il dipendente (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 aprile 2016, n. 6575; cfr. anche Cass. Civ., Sez.
Lav., 9 luglio 2009, n. 16155; Cass. Civ., Sez. Lav., 5 agosto 2010, n. 18283; Cass.
Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2011, n. 5555; Cass. Civ., Sez. Lav., 18 marzo 2011, n. 6282).
È esclusivo onere del lavoratore dimostrare che l'intento di rappresaglia ha avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro (ex multis, Cass.
Civ., Sez. Lav., 14 luglio 2005, n. 14816); tuttavia, nel caso di specie, detto onere non
è stato soddisfatto.
*
4.2. Il ricorrente assume che “…si [sarebbe] in presenza di un licenziamento ritorsivo poiché l'atto di recesso impartito dalla resistente è all'evidenza finalizzato all'espulsione del lavoratore per comportamenti sgraditi al datore di lavoro, benché del tutto legittimi. In particolare, la richiesta degli emolumenti maturati derivanti dal rapporto di lavoro in esame e la connessione risultante dalle conversazioni rese tra le parti, [attesterebbero] pienamente la prova del motivo illecito posto alla base del successivo allontanamento del lavoratore per l'effetto di un'ingiusta e arbitraria reazione del datore, essenzialmente quindi di natura vendicativa, a un comportamento
8 legittimo e inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto ed a questo connessi…” (pagg. 7-8, ricorso).
Il riferimento attoreo, tuttavia, è alle richieste avanzate dal lavoratore nel periodo compreso tra il 31 luglio 2024 e il 13 settembre 2024 (cfr. docc. 5-7, fascicolo ricorrente); si tratta, dunque, di comunicazioni tutte successive alla lettera di contestazione disciplinare – inviata, si è visto, il 15 luglio 2024 (cfr. doc. 4, fascicolo resistente) – e che, pertanto, non possono in alcun modo assurgere a causa di una arbitraria e/o ritorsiva reazione datoriale.
*** * ***
5. Sulle conseguenze dell'accertata illegittimità del licenziamento, si osserva quanto segue.
*
5.1. Questo Tribunale ha già avuto modo di osservare che la violazione delle garanzie e dei termini a difesa previsti dalla disciplina legale e contrattuale non rende l'atto di recesso nullo, bensì ingiustificato per radicale violazione del contraddittorio
(cfr. Trib. Milano, 21 febbraio 2018, n. 471), con conseguente applicabilità della tutela di cui all'art. 3, co. 2, D. Lgs. 23/2015 e non di quella ex art. 2 D. Lgs. 23/2015.
*
5.2. Ai sensi dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. 23/2015, “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del
9 licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”.
Ne deriva che il licenziamento intimato a deve essere Parte_1 annullato e conseguentemente, deve essere Controparte_1 condannato all'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di cui in precedenza. inoltre, deve essere condannato a pagare in Controparte_1 favore di l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a €
2.986,26 lordi mensili – cfr. docc. 3-4, fascicolo ricorrente), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quella della presente decisione, nei limiti delle 12 mensilità e detratto l'aliunde perceptum, oltre l'ulteriore periodo dalla pronunzia sino alla effettiva reintegrazione, e oltre interessi e rivalutazione.
La parte convenuta, infine, deve essere condannata a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
*** * ***
6. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato alla rifusione delle stesse Controparte_1 nella misura di cui al dispositivo, che tiene conto del parziale accoglimento del ricorso.
*
6.1. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, annulla il licenziamento e ordina a l'immediata Controparte_1 reintegrazione del ricorrente nel posto di cui in precedenza.
Condanna la convenuta a pagare a l'indennità risarcitoria Parte_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 2.986,26 lordi mensili), corrispondente al periodo dal giorno
10 del licenziamento fino a quella della presente decisione, nei limiti delle 12 mensilità e detratto l'aliunde perceptum, oltre l'ulteriore periodo dalla pronunzia sino alla effettiva reintegrazione, e oltre interessi e rivalutazione.
Condanna a versare i contributi previdenziali e Controparte_1 assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
Condanna alla rifusione delle spese che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Balloni.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 20 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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