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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 5.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 28504 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. TAVERNESE MARCO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
RESISTENTE
E nei confronti di
CP_2 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO convenuto
OGGETTO: Lavoro carcerario
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2023, il ricorrente, premesso di essere detenuto, sin novembre 2006, presso gli Istituti di pena dettagliatamente indicati, e di aver prestato dal mese di dicembre 2006 attività lavorativa, dettagliatamente descritta con riferimento alle mansioni ed agli orari di lavoro osservati, ha dedotto di aver percepito, sino al settembre
2017, la mercede in misura pari a 2/3 di quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel lontano 1993, senza tuttavia alcun adeguamento dei rispettivi importi agli
1 incrementi contrattuali via via succedutisi.
Ha pertanto chiesto la condanna del convenuto al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 14.560,20, oltre accessori, giusti conteggi notificati unitamente al ricorso, “con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa”
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha eccepito, fra l'altro, la prescrizione CP_1
quinquennale del credito azionato e nel merito, ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto.
Si è altresì costituito l' che ha eccepito il difetto di competenza territoriale del CP_2
giudice adito, nonché la prescrizione dei contributi relativi al periodo dedotto in giudizio.
1.L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma adito non è fondata.
Come infatti statuito da Cass. 12205/2019: “nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, comma 2, c.p.c., trattandosi di prestazioni svolte - sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato. Ne consegue che, intercorrendo detto rapporto con il
, il quale, per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione Controparte_1
penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413, comma 2, c.p.c., costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo in cui l'azienda viene gestita), sussiste la competenza del
Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati,
a scelta della parte attrice”.
2. Sempre in via preliminare deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
2 La S.C. ha infatti recentemente evidenziato (Cass. 11730/24) come ancor prima del raggiungimento dell'età pensionabile, il lavoratore vanta un diritto (autonomo rispetto a quello dell'ente previdenziale) all'accertamento dell'integrità della propria posizione assicurativa, e tale domanda va indirizzata nei confronti del solo datore di lavoro.
Nel caso di specie, visto il tenore del capo d) delle conclusioni del ricorso, ritiene il giudicante che la domanda di regolarizzazione contributiva, possa adeguatamente interpretarsi, in assenza di deduzioni attoree sul momento di raggiungimento dell'età pensionabile, in una domanda di mero accertamento, ammissibile in quanto tale, nei confronti del solo . CP_1
3. L'eccezione di prescrizione è infondata.
Dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente sin dal mese di dicembre 2006 ha prestato attività lavorativa all'interno degli Istituti di pena ove è stato via via trasferito, quanto meno sino al febbraio 2022 (al cui data risale l'ultimo cedolino depositato in atti).
Come recentemente chiarito da Cass. 17484/2024, “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus”.
Evidenzia in particolare la S.C. come “le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata”.
3 Precisa inoltre al punto 15. che “in ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.).
Nel caso di specie, è ben vero che risultano periodi - anche di non indifferente durata
- nei quali il ricorrente non risulta aver svolto alcuna prestazione lavorativa.
Tuttavia, poiché il , malgrado il termine all'uopo assegnato da questo CP_1
giudice, nulla ha dedotto nè provato in merito ai rilevati periodi di sospensione del rapporto di lavoro, deve escludersi la prescrizione dei diritti azionati con il presente ricorso, notificato all'amministrazione in data 10.11.2023.
Del tutto irrilevante risulta infatti la documentazione integrativa depositata dal con le note del 30.10.2024. CP_1
L'elenco delle attività di lavoro svolte dal Ricorrente nulla aggiunge ai fatti di causa, essendo peraltro già documentate le mansioni svolte dal ricorrente.
Del pari, le proposte di avviamento al lavoro non consentono di provare alcuna circostanza interruttiva del rapporto di lavoro, non risultando apposto alcun termine finale al contratto di lavoro proposto.
4. Nel merito: è incontestato ed emerge dalle buste paga depositate in atti che il ricorrente ha svolto lavoro carcerario nel periodo rivendicato.
Le attività di volta in volta svolte dal ricorrente, le ore di lavoro mensilmente prestate, e la retribuzione percepita risultano dai cedolini paga suddetti.
4 Ciò posto, premesso che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20 L 354/75), si osserva che ai sensi dell'art. 22 L. 354/75 (come modificata dall'art. 7 L. 663/86) “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato per Controparte_3 ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.”
La Commissione istituita in forza della normativa richiamata ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal
1.4.1976, individuando per ciascuna “attività” intramuraria sia il contratto collettivo di riferimento che l'inquadramento, tenuto conto della quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato ed ha stabilito, così, che la mercede spettante è pari a 2/3 della retribuzione prevista dal contratto collettivo di riferimento in relazione agli inquadramenti ritenuti applicabili per ciascuna attività intramuraria.
E' pacifico fra le parti che le tabelle determinate dalla Commissione nel 1994 sono state aggiornate solo a decorrere da ottobre 2017.
Di qui la domanda attorea avente appunto ad oggetto l'adeguamento della retribuzione corrisposta nel periodo aprile, maggio e giugno 2017 da computarsi nella misura di 2/3 della retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto.
Va dunque affermato il diritto del ricorrente all'adeguamento del valore della retribuzione, da computarsi in misura pari ai 2/3 della retribuzione prevista dai CCNL via via susseguitisi nel periodo per cui è causa.
5. Circa le modalità di determinazione del quantum, dai documenti depositati da parte ricorrente emerge che la Commissione nominata ai sensi dell'art. 22 L. 354/1975, al fine di determinare il quantum delle mercedi spettanti a ciascun detenuto:
5 (a) ha dapprima definito le aree professionali presenti all'interno delle strutture carcerarie
(“addetto ai servizi vari di istituto”, “metalmeccanico”, “falegname”, “calzolaio”, “edile”,
“grafico”, “agricolo”, etc…..);
(b) ha poi individuato i contratti collettivi di lavoro corrispondenti alle suddette aree professionali (CCNL “Alberghi e mense”, “Metalmeccanici”, etc….)
(c) ed ha, infine, commisurato per ciascuna area professionale presente all'interno della struttura carceraria (e per ciascun livello di inquadramento A, B, C e D) la retribuzione spettante, pari ai 2/3 di quanto previsto dai corrispondenti contratti collettivi.
Così esemplificativamente: la mansione di “spesino” e “piantone” (svolte dal ricorrente nel periodo per cui è causa), rientra nell'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari di istituto”, livello B;
per la determinazione della base di calcolo deve, dunque farsi riferimento all'inquadramento nel 6° livello del CCNL “Alberghi e Mense”.
La mansione di “scopino” e “porta vitto” (del pari svolte dal ricorrente) rientra nell'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari di istituto”, livello C;
per la determinazione della base di calcolo deve, dunque farsi riferimento all'inquadramento nel
7° livello del CCNL “Alberghi e Mense”.
La mansione di “imbianchino” e “manovale” (pure svolta dal ricorrente) rientra nell'inquadramento carcerario degli “Edili”, livello C;
per la determinazione della base di calcolo deve, dunque farsi riferimento all'inquadramento nel 1° livello del CCNL “
“Edilizia – industria”.
Ebbene, rilevato che dalle buste paga depositate in atti emergono le mansioni svolte dal ricorrente e le ore di lavoro prestate per ciascun mese, si osserva che il ricorrente ha correttamente computato la retribuzione spettante sulla scorta delle tabelle di corrispondenza redatte dalla stessa Commissione nel 1993 (ed allegate al ricorso).
Quanto alla 13^ ed al TFR si osserva che i relativi ratei sono stati mensilmente erogati con la mercede e conglobati in essa;
tale circostanza trova conferma nella circolare n.2294/4748 del 9/3/1976 e dalle tabelle mercede in vigore prodotte in giudizio, dalle quali risulta che la sopra indicata Commissione aveva stabilito che la mercede per la giornata lavorativa è formata dalle quote di paga base, nonché dai ratei di indennità di contingenza, dalla 13^ mensilità e dall'indennità di anzianità.
6 Tuttavia detto conglobamento non esclude che anche la quota spettante a titolo di 13^ mensilità e TFR dovesse essere determinata sulla base della retribuzione aggiornata nei termini sopra indicati.
Ne segue, il diritto del ricorrente a percepire a titolo di adeguamento della mercede la somma rivendicata di € 14.560,20, maggiorata dei soli interessi (Cass. 17869/2014), dandosi atto che in relazione a tale spettanza l'amministrazione ha omesso la relativa contribuzione.
5. Le spese di lite fra il ricorrente ed il seguono la soccombenza e si CP_1
liquidano come da dispositivo, sulla scorta del valore della controversia e dei minimi tariffari, ridotti del 50% in considerazione della serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria ed applicato l'aumento del 10% ai sensi del comma 1 bis dell'art. 4 del DM
55/94.
Le spese di lite fra il ricorrente e l' si compensano integralmente fra le parti, CP_2
tenuto conto della sopravvenienza nel corso del giudizio della chiarificatrice pronuncia della
S.C. 11730/24
P.Q.M.
Condanna l'amministrazione a corrispondere al ricorrente la somma di € 14.560,20 oltre interessi;
accerta la connessa omissione contributiva;
condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 2.319,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.; compensa le spese di lite fra il ricorrente e l' CP_2
Si comunichi alle parti
Roma 7.2.2025 Il Giudice F. R. Pucci
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 5.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 28504 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. TAVERNESE MARCO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
RESISTENTE
E nei confronti di
CP_2 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO convenuto
OGGETTO: Lavoro carcerario
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2023, il ricorrente, premesso di essere detenuto, sin novembre 2006, presso gli Istituti di pena dettagliatamente indicati, e di aver prestato dal mese di dicembre 2006 attività lavorativa, dettagliatamente descritta con riferimento alle mansioni ed agli orari di lavoro osservati, ha dedotto di aver percepito, sino al settembre
2017, la mercede in misura pari a 2/3 di quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel lontano 1993, senza tuttavia alcun adeguamento dei rispettivi importi agli
1 incrementi contrattuali via via succedutisi.
Ha pertanto chiesto la condanna del convenuto al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 14.560,20, oltre accessori, giusti conteggi notificati unitamente al ricorso, “con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa”
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha eccepito, fra l'altro, la prescrizione CP_1
quinquennale del credito azionato e nel merito, ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto.
Si è altresì costituito l' che ha eccepito il difetto di competenza territoriale del CP_2
giudice adito, nonché la prescrizione dei contributi relativi al periodo dedotto in giudizio.
1.L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma adito non è fondata.
Come infatti statuito da Cass. 12205/2019: “nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, comma 2, c.p.c., trattandosi di prestazioni svolte - sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato. Ne consegue che, intercorrendo detto rapporto con il
, il quale, per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione Controparte_1
penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413, comma 2, c.p.c., costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo in cui l'azienda viene gestita), sussiste la competenza del
Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati,
a scelta della parte attrice”.
2. Sempre in via preliminare deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
2 La S.C. ha infatti recentemente evidenziato (Cass. 11730/24) come ancor prima del raggiungimento dell'età pensionabile, il lavoratore vanta un diritto (autonomo rispetto a quello dell'ente previdenziale) all'accertamento dell'integrità della propria posizione assicurativa, e tale domanda va indirizzata nei confronti del solo datore di lavoro.
Nel caso di specie, visto il tenore del capo d) delle conclusioni del ricorso, ritiene il giudicante che la domanda di regolarizzazione contributiva, possa adeguatamente interpretarsi, in assenza di deduzioni attoree sul momento di raggiungimento dell'età pensionabile, in una domanda di mero accertamento, ammissibile in quanto tale, nei confronti del solo . CP_1
3. L'eccezione di prescrizione è infondata.
Dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente sin dal mese di dicembre 2006 ha prestato attività lavorativa all'interno degli Istituti di pena ove è stato via via trasferito, quanto meno sino al febbraio 2022 (al cui data risale l'ultimo cedolino depositato in atti).
Come recentemente chiarito da Cass. 17484/2024, “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus”.
Evidenzia in particolare la S.C. come “le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata”.
3 Precisa inoltre al punto 15. che “in ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.).
Nel caso di specie, è ben vero che risultano periodi - anche di non indifferente durata
- nei quali il ricorrente non risulta aver svolto alcuna prestazione lavorativa.
Tuttavia, poiché il , malgrado il termine all'uopo assegnato da questo CP_1
giudice, nulla ha dedotto nè provato in merito ai rilevati periodi di sospensione del rapporto di lavoro, deve escludersi la prescrizione dei diritti azionati con il presente ricorso, notificato all'amministrazione in data 10.11.2023.
Del tutto irrilevante risulta infatti la documentazione integrativa depositata dal con le note del 30.10.2024. CP_1
L'elenco delle attività di lavoro svolte dal Ricorrente nulla aggiunge ai fatti di causa, essendo peraltro già documentate le mansioni svolte dal ricorrente.
Del pari, le proposte di avviamento al lavoro non consentono di provare alcuna circostanza interruttiva del rapporto di lavoro, non risultando apposto alcun termine finale al contratto di lavoro proposto.
4. Nel merito: è incontestato ed emerge dalle buste paga depositate in atti che il ricorrente ha svolto lavoro carcerario nel periodo rivendicato.
Le attività di volta in volta svolte dal ricorrente, le ore di lavoro mensilmente prestate, e la retribuzione percepita risultano dai cedolini paga suddetti.
4 Ciò posto, premesso che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20 L 354/75), si osserva che ai sensi dell'art. 22 L. 354/75 (come modificata dall'art. 7 L. 663/86) “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato per Controparte_3 ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.”
La Commissione istituita in forza della normativa richiamata ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal
1.4.1976, individuando per ciascuna “attività” intramuraria sia il contratto collettivo di riferimento che l'inquadramento, tenuto conto della quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato ed ha stabilito, così, che la mercede spettante è pari a 2/3 della retribuzione prevista dal contratto collettivo di riferimento in relazione agli inquadramenti ritenuti applicabili per ciascuna attività intramuraria.
E' pacifico fra le parti che le tabelle determinate dalla Commissione nel 1994 sono state aggiornate solo a decorrere da ottobre 2017.
Di qui la domanda attorea avente appunto ad oggetto l'adeguamento della retribuzione corrisposta nel periodo aprile, maggio e giugno 2017 da computarsi nella misura di 2/3 della retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto.
Va dunque affermato il diritto del ricorrente all'adeguamento del valore della retribuzione, da computarsi in misura pari ai 2/3 della retribuzione prevista dai CCNL via via susseguitisi nel periodo per cui è causa.
5. Circa le modalità di determinazione del quantum, dai documenti depositati da parte ricorrente emerge che la Commissione nominata ai sensi dell'art. 22 L. 354/1975, al fine di determinare il quantum delle mercedi spettanti a ciascun detenuto:
5 (a) ha dapprima definito le aree professionali presenti all'interno delle strutture carcerarie
(“addetto ai servizi vari di istituto”, “metalmeccanico”, “falegname”, “calzolaio”, “edile”,
“grafico”, “agricolo”, etc…..);
(b) ha poi individuato i contratti collettivi di lavoro corrispondenti alle suddette aree professionali (CCNL “Alberghi e mense”, “Metalmeccanici”, etc….)
(c) ed ha, infine, commisurato per ciascuna area professionale presente all'interno della struttura carceraria (e per ciascun livello di inquadramento A, B, C e D) la retribuzione spettante, pari ai 2/3 di quanto previsto dai corrispondenti contratti collettivi.
Così esemplificativamente: la mansione di “spesino” e “piantone” (svolte dal ricorrente nel periodo per cui è causa), rientra nell'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari di istituto”, livello B;
per la determinazione della base di calcolo deve, dunque farsi riferimento all'inquadramento nel 6° livello del CCNL “Alberghi e Mense”.
La mansione di “scopino” e “porta vitto” (del pari svolte dal ricorrente) rientra nell'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari di istituto”, livello C;
per la determinazione della base di calcolo deve, dunque farsi riferimento all'inquadramento nel
7° livello del CCNL “Alberghi e Mense”.
La mansione di “imbianchino” e “manovale” (pure svolta dal ricorrente) rientra nell'inquadramento carcerario degli “Edili”, livello C;
per la determinazione della base di calcolo deve, dunque farsi riferimento all'inquadramento nel 1° livello del CCNL “
“Edilizia – industria”.
Ebbene, rilevato che dalle buste paga depositate in atti emergono le mansioni svolte dal ricorrente e le ore di lavoro prestate per ciascun mese, si osserva che il ricorrente ha correttamente computato la retribuzione spettante sulla scorta delle tabelle di corrispondenza redatte dalla stessa Commissione nel 1993 (ed allegate al ricorso).
Quanto alla 13^ ed al TFR si osserva che i relativi ratei sono stati mensilmente erogati con la mercede e conglobati in essa;
tale circostanza trova conferma nella circolare n.2294/4748 del 9/3/1976 e dalle tabelle mercede in vigore prodotte in giudizio, dalle quali risulta che la sopra indicata Commissione aveva stabilito che la mercede per la giornata lavorativa è formata dalle quote di paga base, nonché dai ratei di indennità di contingenza, dalla 13^ mensilità e dall'indennità di anzianità.
6 Tuttavia detto conglobamento non esclude che anche la quota spettante a titolo di 13^ mensilità e TFR dovesse essere determinata sulla base della retribuzione aggiornata nei termini sopra indicati.
Ne segue, il diritto del ricorrente a percepire a titolo di adeguamento della mercede la somma rivendicata di € 14.560,20, maggiorata dei soli interessi (Cass. 17869/2014), dandosi atto che in relazione a tale spettanza l'amministrazione ha omesso la relativa contribuzione.
5. Le spese di lite fra il ricorrente ed il seguono la soccombenza e si CP_1
liquidano come da dispositivo, sulla scorta del valore della controversia e dei minimi tariffari, ridotti del 50% in considerazione della serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria ed applicato l'aumento del 10% ai sensi del comma 1 bis dell'art. 4 del DM
55/94.
Le spese di lite fra il ricorrente e l' si compensano integralmente fra le parti, CP_2
tenuto conto della sopravvenienza nel corso del giudizio della chiarificatrice pronuncia della
S.C. 11730/24
P.Q.M.
Condanna l'amministrazione a corrispondere al ricorrente la somma di € 14.560,20 oltre interessi;
accerta la connessa omissione contributiva;
condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 2.319,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.; compensa le spese di lite fra il ricorrente e l' CP_2
Si comunichi alle parti
Roma 7.2.2025 Il Giudice F. R. Pucci
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