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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/08/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di RE in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 208/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DIES Parte_1 C.F._1
GIOVANNI elett. dom VIA GRAZIOLI, 15 38122 TRENTO appellante e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CONTALDO ALESSANDRO elett dom. presso il suo studio in Bassano del Grappa
Via O.Marinali n. 52 appellato
(C.F. Controparte_2 C.F._2
appellata contumace
Avente ad oggetto: lesione personale
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di RE n. 348/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 7.8.25 sulle seguenti CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di RE adita, ogni contraria deduzione, eccezione e domanda disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza del
Tribunale di RE n. 348/2024 (R.G. 1118/2021) di data 15.03.2024, pubblicata in data
21.03.2024,
In via principale: - accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della convenuta sig.ra
, quale proprietaria e conducente del veicolo Audi A1 targato ES214FM, Controparte_2 nella causazione del sinistro che ha coinvolto l'attore in data 28.10.2014; - per Parte_1
l'effetto, condannarsi i convenuti e , in solido fra loro, Controparte_2 Controparte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore a causa del sinistro dd. 28.10.2014, qui quantificati in complessivi € 27.517,00 e, quindi, al pagamento di € 27.517,00 nei termini indicati in narrativa o, comunque, in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre al danno da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa;
comunque con interessi e rivalutazione monetaria,
- Con integrale rifusione delle spese legali di causa, anche di quelle della fase stragiudiziale che pur riconosciute non sono stati liquidate e corrisposte da , da liquidarsi in virtù delle CP_1 tabelle professionali approvate con D.M. 10.03 2014 n. 55, oltre IVA e CNPA.
In via istruttoria: - ammettersi le prove per testi e per interrogatorio formale su tutti i capitoli di prova dedotti in memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2 dd. 08.11.2021, a mezzo dei testi ivi indicati che di seguito si ritrascrivono. Con opposizione a tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 3 di data
29.11.2021; comunque, con ammissione della prova contraria sui capitoli di controparte, a mezzo degli stessi testi indicati a prova diretta. Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze (omettendo quelle circa la dinamica e la responsabilità del sinistro non essendo in contestazione):
1) Vero che l'ing. , dopo il sinistro del 28.10.14, e la conseguente degenza in Parte_1 ospedale nei successivi mesi di convalescenza fino a circa metà dicembre 2014 non è riuscito a coricarsi nel proprio letto ma ha dovuto dormire su una poltrona con meccanismo assistito di pag. 2/26 rialzo elettrico in salotto riuscendo a dormire solo poche ore a notte;
2) Vero che, sempre in relazione al sinistro per cui è causa e le normali attività quotidiane, nei primi mesi di convalescenza, l'ing. è stato costantemente assistito dai famigliari Parte_1 perché il dolore e le limitazioni funzionali non gli permettevano di svolgere anche le più banali attività quotidiane quali, ad esempio, coricarsi, allacciarsi le scarpe, vestirsi, lavarsi adeguatamente ecc.;
3) Vero che i mesi successivi al sinistro sono stati caratterizzati da totale assenza di qualsiasi attività fisica;
da dolore;
spossatezza, mancanza di sonno o comunque cattiva qualità del sonno, importanti limitazioni ai movimenti e, quindi, non autosufficienza anche negli atti quotidiani;
Pt_ 4) Vero che l'ing esercita la libera professione di ingegnere, svolgendo attività di progettazione, direzione lavori, inoltre la sua attività professionale è caratterizzata dalla formulazione di offerte tecnico/economiche per la partecipazione ai bandi di gara per l'assegnazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, nell'ambito degli appalti pubblici;
Pt_ 5) Vero che l'ing. opera dal 1993 come partecipante all'Associazione professionale “T & D studio di ingegneria associato ing ing e ing ” come Parte_2 Persona_1 Parte_1 risulta dal doc. 36 che mi si rammostra;
Pt_ 6) Vero che l'ing. , dopo il sinistro del 28.10.14, si è assentato totalmente dal lavoro fino al
12.01.2015 quando ha iniziato a presentarsi presso lo studio T&D Studio di Ingegneria
Associato;
7) Vero che dal 12 gennaio 2015 la ripresa dell'attività lavorativa dell'ing. è stata Parte_1 graduale;
in particolare, fino a metà febbraio per circa 3- 4 ore al giorno;
da metà febbraio a metà aprile 2015 per circa 6-7 ore al giorno;
Pt_ 8) Vero che normalmente l'ing. , prima del sinistro ma anche oggi, lavorava/lavora, salvo viaggi o impegni fuori studio, per circa 8-10 ore al giorno;
9) vero che nel 2014 e 2015 le principali commesse e lavori dello Controparte_3 Per_ Pt_
ing e ing erano costituite e derivavano da aggiudicazione di
[...]
pag. 3/26 gare d'appalto pubbliche;
10) vero che negli anni 2014- 2015, nella ripartizione interna dei compiti dello
[...]
, l'ing. ha sempre seguito ed è stato il riferimento Controparte_3 Parte_1 principale per la predisposizione dell'istruttoria e la redazione dei documenti tecnici e per la formulazione delle offerte per partecipare alle gare di appalto;
Pt_ 11) vero che l'ing. per l'attività di cui al capitolo precedente si avvaleva anche di collaboratori dello studio;
12) dica il teste se all'interno vi erano altri professionisti Controparte_3 incaricati in via stabile dell'attività di cui al capitolo precedente e in particolare se gli altri due Per_ associati ing. e ing. svolgevano tale attività; Pt_2
13) dica il teste se nel periodo dal 3.11.14 al 23.4.15 lo ha Controparte_3 partecipato alle gare d'appalto indicate nelle prime 5 pagine del doc. 26 che mi si rammostra;
14) vero che alle gare, di cui alle prime 5 pagine del doc. 26 che mi si rammostra, lo
[...]
, non ha partecipato per l'assenza dell'ing. o, Controparte_3 Parte_1 comunque, per la sua parziale presenza presso lo , Controparte_3 essendo in convalescenza ed essendovi anche lavoro arretrato;
15) vero che nel periodo ottobre–dicembre 2014 lo ha Controparte_3 partecipato a 4 gare d'appalto, non vincendone nessuna;
vero che, in particolare, per le prime tre gare (v. pag. 7 del doc. 26 da rammostrarsi al teste) erano stata, in parte, già iniziata Pt_ l'istruttoria e la predisposizione dell'offerta da parte dell'ing. prima del sinistro e l'attività
è stata completata dai soci e collaboratori di studio;
16) vero che nel primo semestre del 2015 lo ha Controparte_3 partecipato a circa 11 gare, vincendone due;
17) vero che, in particolare, nel primo semestre 2015 sono state vinte, così come risultano dai documenti che si rammostrano sub. 40 le seguenti gare: - confronto concorrenziale per affidamento di incarico per lavori di consolidamento parete rocciosa contraddistinta dalla p.f.
637/1 C.C. Fraveggio – Terna Rete Italia – scadenza 11.4.15 - aggiudicato ad €5.490,00; - offerta economica Acq14-120 pre. Def. Ese. Dl, CSE per la realizzazione di opere di fognatura pag. 4/26 urbana e reti di acquedotto e precisamente salvaguardia idrica zona stadio Comune di Vicenza
– scadenza 20.04.15 – Acque Vicentine s.p.a. - aggiudicata ad 107.713,80;
18) vero che, normalmente, l'istruttoria e la redazione di una offerta per una gara d'appalto, anche in contemporanea con altre, può comportare un lavoro, non esclusivo ma in cumulo con le altre ordinarie attività dello studio di ingegneria, che può protrarsi per circa 10-15 giorni per le gare più semplici e fino a 30-45 giorni per le gare più complesse;
19) vero che il fatturato relativo all'anno 2014 dello (ma Controparte_3 anche degli altri anni) si riferisce tutto ad attività svolta mesi o anni prima;
dica il teste quali sono normalmente i termini di pagamento una volta terminato il singolo incarico da parte delle stazioni appaltanti;
20) vero che dopo il sinistro per cui è causa l'ing ha abbandonato le attività Parte_1 sportive, da sempre svolte, come la pratica dello sci da fondo (che implica un forte sforzo e movimento anche delle braccia) e della mountain bike, (che è stata regalata al cognato
[...]
) del tennis (il rovescio a due mani non è più possibile), del nuoto (la pratica dello Parte_3 stile libero risulta impossibile);
Nome dei testi: ; ; ; Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
; dott. ing. ing. ing Parte_3 Testimone_5 Parte_2 Persona_1 CP_4 geom. geom. geom. ; geom. CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
; p.ind.
[...] Controparte_9
- Ci si oppone ai capitoli di prova formulati da controparte perché inammissibili, irrilevanti, aventi ad oggetto circostanze pacifiche o documentali, contenenti giudizi o poco circostanziati o comprensibili.
PARTE APPELLATA : Controparte_10
Nel merito: dato che ha corrisposto in favore del dr. in data Controparte_11 Parte_1
1.9.2015 € 37.000,00 ed in esecuzione della sentenza di primo grado € 372,04, rigettarsi l'appello e respingersi ogni altra domanda siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze a favore della Compagnia di assicurazione. In via istruttoria nella denegata ipotesi di riapertura della fase ed in via istruttoria subordinata, senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi la prova per testi e per interrogatorio pag. 5/26 sulle circostanze capitolate in calce alla comparsa di costituzione di ed indicando come CP_1 teste il dr. di LA ed il dr. Sempre, Testimone_6 Testimone_7 subordinatamente alla riapertura della fase istruttoria, senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova e ove controparte non vi provveda spontaneamente, relativamente a ed alla associazione professionale T&D, le seguenti esibizioni: CP_12
- atti costitutivi, statuto e patti sociali vigente;
- bilanci con modello Unici per i periodi 2013-2017;
- bilanci con modello Unici per i periodi 2013-2017;
- bilanci relativi agli anni 2014-2017.
Ci si oppone e si contestano le avverse richieste istruttorie per le ragioni già da questa difesa evidenziate nella terza memoria ex art. 183 cpc di e nella denegata ipotesi di loro CP_1 ingresso si chiede di essere abilitati alla prova contraria coi testi da noi indicati a prova diretta: dr. di LA, dr. Testimone_6 Testimone_7
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd.14.4.21, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
RE e la soc. , esponendo che: Controparte_2 Controparte_1
a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 28/10/14, in occasione del quale, mentre era alla guida del proprio motociclo, era stato investito dell'autovettura condotta dalla convenuta
, aveva subito gravi lesioni personali, le quali avevano anche imposto una Controparte_2
lunga e complessa fase di recupero e riabilitazione;
in conseguenza di tali lesioni l'attore aveva subito un danno non patrimoniale alla salute e un danno patrimoniale da perdita di reddito conseguente alla lunga convalescenza che gli aveva impedito di svolgere la propria attività di libero professionista;
in particolare dopo un'assenza totale dal lavoro per un periodo di circa tre mesi, aveva ripreso la propria attività professionale successivamente al maggio 2015,
pag. 6/26 vedendo ridotta dal 33,33% al 16,66% la propria quota di partecipazione agli utili dell'associazione tra professionisti alla quale partecipava;
inoltre anche per gli anni successivi egli aveva subito una flessione del reddito a causa della mancata partecipazione a gare per l'aggiudicazione di lavori di progettazione;
di conseguenza egli aveva visto una riduzione della propria quota associativa ed aveva subito un danno da minor utile fiscale dell'associazione professionale;
egli aveva anche subito un danno da perdita di chance non aver potuto partecipare a gare di appalto che vedevano le scadenze delle domande nel periodo di degenza dal novembre del 2014 al maggio del 2015; la società assicuratrice del veicolo di CP_2
aveva versato l'importo di euro 37.000 in data 18.9.15, accettata dell'attore titolo di
[...]
acconto; la stessa compagnia assicuratrice, dopo aver incaricato un proprio perito per quantificare la voce del danno patrimoniale sofferto in relazione al periodo forzato di assenza dal lavoro, quantificava il danno nell'importo di euro 27.517, senza tuttavia corrispondere alcunché a tale titolo.
Chiedeva pertanto che, accertata l'esclusiva responsabilità della convenuta CP_2
nella causazione del sinistro dedotto in giudizio, i convenuti fossero condannati in
[...]
solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti e quindi al pagamento dell'importo di euro 75.530,50 (di cui euro 65.635 a titolo di danno non patrimoniale, euro 27.517 per perdita di reddito, Euro 19.170 da perdite di reddito da partecipazione all'associazione professionale, oltre al danno da perdita di chance).
Mentre rimaneva contumace, si costituiva in giudizio la soc. Controparte_2 [...]
, non contestando la responsabilità esclusiva della propria assicurata CP_1 CP_2
nella causazione del sinistro, ma contestando l'entità dei danni esposti dell'attore;
[...]
pag. 7/26 negando la sussistenza dei presupposti per una personalizzazione del danno non patrimoniale e del danno morale;
negando il rimborso delle spese mediche in quanto non ricollegabili all'infortunio e comunque prive di idonea prescrizione sanitaria, non congrue e prive di finalità
curative, e del costo della perizia medico legale, nonché il rimborso delle spese legali stragiudiziali;
contestando la sussistenza di un pregiudizio reddituale rilevando che la stessa perizia espletata dall'attore escludeva una invalidità specifica, rilevando che il periodo di inabilità assoluta coincideva in gran parte con le festività invernali;
sostenendo che, avendo l'attività svolta dall'attore natura prettamente intellettuale, le lesioni riportate in occasione del sinistro difficilmente gli avrebbero impedito di lavorare dopo il gennaio 2015.
Rilevava la soc. convenuta che i redditi relativi all'anno in cui l'attore aveva subito l'incidente
(2014) erano più elevati rispetto a quelli del passato, circostanza della quale era possibile argomentare che la sua assenza dal lavoro dal 28/10/14 non aveva determinato alcuna flessione reddituale.
Contestava l'esistenza di un nesso causale tra la riduzione della quota di partecipazione agli utili dell'associazione professionale e le lesioni riportate e rilevava che la richiesta di ottenere il risarcimento da diminuzione del reddito in conseguenza della impossibilità di partecipare a gare costituiva duplicazione del danno già richiesto a titolo di diminuzione del reddito conseguente all'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa fino al maggio del 2015; né vi era prova della effettiva probabilità di aggiudicazione, considerazione che valeva anche con riferimento alla domanda da perdita di chances. Rilevava che a seguito di accertamenti eseguiti dal proprio perito era risultato che l'attore partecipava con la quota del 33% anche ad altra pag. 8/26 società, , che nel 2013 aveva sviluppato un utile di € 661, nel 2014 di € 222 e nel 2015 CP_12
di € 217.285,97, anno quest'ultimo in relazione al quale l'attore lamentava invece una contrazione reddituale;
tale andamento della consentiva di concludere che gli introiti CP_12
derivanti dell'attività lavorativa svolta dai professionisti associati per l'anno 2015 fossero stati destinati alla medesima società, sicché nessun danno l'attore aveva subito.
Sosteneva inoltre che, in relazione al medesimo sinistro stradale, l'attore aveva ricevuto un indennizzo da parte della soc. indennizzo che non poteva essere Controparte_13
sommato al risarcimento del danno.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda proposta dall'attore.
Quest'ultimo nel corso del giudizio rinunciava alla domanda relativa al pagamento del danno biologico, limitandola al risarcimento del danno patrimoniale e delle spese delle mediche e legali.
Con sentenza numero 348/24 dd. 15.3.24 il tribunale di RE condannava CP_2
e la soc. a corrispondere in favore dell'attore a titolo di danni
[...] Controparte_1
patrimoniali per l'esborso per spese mediche l'importo di euro 208,50, oltre accessori e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Con riguardo alle deduzioni di parte attrice secondo cui, a causa della sua assenza dal lavoro,
la sua quota di partecipazione agli utili dell'associazione professionale Controparte_3
era stata ridotta dal 33,33% al 16,66%, il tribunale rilevava che dalle valutazioni del
[...]
consulente di parte attrice e di quelle del consulente di parte convenuta emergeva che alla lesione all'integrità fisica subita dall'attore non era residuato un danno alla capacità lavorativa pag. 9/26 specifica e che era stata riconosciuta una inabilità temporanea biologica totale per un periodo di 20 giorni, parziale 75% per 50 giorni e ciò dalla data del sinistro avvenuto il 28/10/14.
Riteneva il tribunale che parte attrice non avesse dimostrato le ragioni per le quali l'assenza del lavoro si potesse essere protratta fino al maggio 2015, ben oltre i 70 giorni valutati in entrambi i consulenti di parte ai fini della determinazione della inabilità temporanea. Risultava
inoltre dalla documentazione medica prodotta che l'arto e la mano sinistra venivano lasciate libere di muovere, sia pure con indicazioni non sollevare pesi e non fare sforzi, in data 4/12/24.
Ritenuto pertanto accertato che la inabilità temporanea lavorativa e quindi l'assenza dal lavoro si fosse protratta per un massimo di 70 giorni e che era coincisa con gli ultimi mesi dell'anno 2014, anno in cui l'attore aveva dichiarato un reddito maggiore rispetto agli anni precedenti, e che solo un'inabilità temporanea del 75% era residuata nelle prime settimane dell'anno 2015, vale a dire fino al 7 gennaio 2015, e ritenuto altresì che tale periodo coincideva con alcune festività (2 novembre, 8, 24, 25 dicembre, 1 e 6 gennaio) ,concludeva il tribunale nel senso che l'inattività lavorativa conseguente all'assenza dal lavoro per l'inabilità
temporanea riportata a seguito di sinistro non poteva avere inciso tanto negativamente sulla possibilità di lavorare, tale da giustificare una riduzione dal 33,33% al 16,66% della quota di partecipazione nell'associazione. Rilevava il tribunale che tale riduzione della quota di partecipazione agli utili risultava intervenuta a seguito di una convenzione sulla distribuzione del reddito dell'associazione, la quale risultava stipulata di comune accordo tra gli ingegneri associati dello studio e quindi voluta anche dall'attore, in data 20.9.16, trascorsi quasi due anni dal sinistro, ritenendo che la volontaria predisposizione del documento da parte dell'attore e la distanza temporale tra l'accordo ed il sinistro risultavano interruttivi del nesso causale tra le pag. 10/26 lesioni subite e la riduzione della quota di partecipazione agli utili associativi. Concludeva
pertanto il tribunale che non vi fosse prova del nesso causale ai sensi dell'art. 1223 cc tra le lesioni subite e l'asserito danno patrimoniale.
Con riferimento alle deduzioni di parte attrice secondo cui l'associazione professionisti T&D
alla quale egli partecipava aveva subito un decremento reddituale nell'anno 2017, rispetto all'anno 2014, in conseguenza del mancato apporto lavorativo dell'attore, il tribunale ribadiva le considerazioni già esposte con riguardo alla richiesta di risarcimento da perdita di reddito da riduzione della quota di partecipazione e riteneva che tale domanda costituisse una duplicazione della pretesa risarcitoria dell'attore. Rilevava il tribunale che la contrazione degli utili fiscali dell'associazione professionale riguardava l'anno 2017, quindi oltre due anni dalla verificazione del sinistro, ribadendo che alla luce dell'inabilità lavorativa della durata 70 giorni coincidente con alcune festività e con parte dell'anno 2014 doveva ritenersi interrotto il nesso causale tra il danno esposto ed il sinistro. Il tribunale riteneva non ragionevole che da un periodo così breve di temporanea assenza lavorativa fosse derivato un tale decremento reddituale a distanza di due anni dell'incidente, mancando anche la dimostrazione di quali specifici incarichi l'associazione avrebbe potuto acquisire con l'espletamento dell'attività
lavorativa dell'attore.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di chances, il tribunale riteneva che nel caso di specie la pretesa risarcitoria era priva di adeguato sostegno probatorio, non potendo essere ritenuta sufficiente la mera elencazione dei bandi di gara ai quali l'
[...]
avrebbe potuto partecipare, senza dimostrare che tali gare d'appalto Parte_4
pag. 11/26 avrebbero potuto essere concretamente aggiudicate a tale associazione, sicché riteneva che si trattava di mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte.
Rilevava il tribunale che l'attore era socio dell'associazione professionale con la partecipazione del 33% sicchè non era ragionevole ritenere che l'attività della stessa dipendesse integralmente dell'apporto lavorativo dell'attore, senza il quale l'associazione non avrebbe potuto partecipare ad alcun bando di gara.
Riteneva invece congrue e pertinenti le spese mediche esposte dell'attore dell'importo di euro 208,50. In considerazione della rinuncia dell'attore alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali (le cui spese avrebbero dovuto gravare sull'attore ai sensi dell'art. 306
c.p.c.) ed in considerazione della notevolissima riduzione della pretesa avanzata a titolo di danno patrimoniale, il tribunale riteneva sussistenti giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, articolando i motivi di impugnazione Parte_1
di seguito esaminati.
Mentre è rimasta contumace, si è costituita in giudizio la soc. Controparte_2 [...]
(ora ), chiedendo il rigetto dell'appello e, in via CP_1 Controparte_14
subordinata, nel caso di ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice, l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.25 e decisa nella camera di consiglio del 7.8.25.
pag. 12/26 * * * *
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso un danno da lucro cessante. Deduce l'appellante che la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2015 provava la percezione di un reddito di euro
19.811, nettamente inferiore al reddito percepito nel 2014 pari ad euro 47.328, specificando che il reddito del 2015 risulta essere il reddito più basso nel quinquennio dal 2011 al 2015,
tanto che lo stesso perito della società appellata aveva riconosciuto un pregiudizio patrimoniale subito dall'appellante, derivante dalla mancata percezione dei redditi dell'associazione professionale, pari ad euro 27.517. Sostiene l'appellante che tale decremento di reddito discende direttamente dalla forzata assenza dal lavoro che è stata di 70 giorni di inabilità assoluta, 30 giorni di inabilità parziale al 50%, 50 giorni di inabilità parziale al 25%,
come valutato dal proprio consulente di parte. Sostiene l'attore che in tale lungo lasso di tempo egli è stato impossibilitato, anche a causa dei forti dolori e delle notti di sonno perdute,
a procacciare nuovi lavori e ad eseguire quelli già assunti e pianificati, facendo mancare allo studio professionale il suo apporto lavorativo, in special modo con riguardo allo studio ed alla formazione di offerte per la partecipazione a gare di appalto, che era il suo specifico compito all'interno dell'associazione. Proprio a causa del mancato apporto dell'attore, l'associazione nel periodo da novembre 2014 al maggio 2015 aveva partecipato ad un minor numero di gare di appalto rispetto a quanto era solita seguire, sicché il reddito della stessa era risultato pari ad euro 118.911 contro l'importo di euro 141.984 dell'anno precedente 2014. Sostiene
l'appellante che tale diminuzione era da imputare esclusivamente al proprio infortunio sicché i soci dell'associazione professionale avevano reputato corretto, nella fase di dichiarazione dei pag. 13/26 redditi relativi al 2015, diminuire la partecipazione agli utili dell'appellante dal 33,33% al
16,66%, pattuizione che doveva ritenersi corretta ed equa in quanto aveva garantito agli altri associati lo stesso reddito degli anni precedenti, facendo ricadere le conseguenze dannose del sinistro solo sull'appellante, la cui assenza aveva cagionato il minor reddito dell'associazione.
Sostiene pertanto l'attore che la diminuzione del proprio reddito per l'anno 2015 è stata prodotta da due componenti: da un lato dalla ridotta partecipazione al lavoro che ha determinato un rilevante calo dei redditi dello studio associato con interruzione del trend di crescita dei fatturati e dall'altro dalla convenzione intercorsa tra gli associati che ha ridotto la sua quota di partecipazione agli utili. Sostiene l'appellante che la caratteristica della propria attività di libero professionista è quella di lavorare su incarichi e progetti che si protraggono nel tempo e che portano quindi a fatturare ed incassare i compensi per l'opera prestata a mesi di distanza dall'esecuzione delle prestazioni. Pertanto l'infortunio da lui subito a fine 2014
non poteva incidere sui redditi di tale specifico anno, in cui egli, quale libero professionista,
stava incassando il corrispettivo di quanto gli era dovuto dai clienti in virtù delle prestazioni svolte nei mesi precedenti. L'infortunio dedotto in giudizio aveva inciso invece sul reddito prodotto nel 2015 per l'impossibilità di procacciarsi nuovi clienti, di eseguire la propria opera che avrebbe fatturato nella seconda metà del 2015 e di partecipare e vincere gare di appalto.
Sostiene l'appellante che erroneamente il tribunale aveva valutato la circostanza che per l'anno 2014 il credito era risultato più alto rispetto agli anni passati, in quanto nel periodo la propria attività professionale era in crescita. Evidenzia l'appellante che lo stesso perito incaricato della società assicuratrice aveva riconosciuto un danno patrimoniale di euro 27.517
pari alla differenza tra il reddito del 2015 e quello dell'anno precedente.
pag. 14/26 Sotto un secondo profilo l'appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza in quanto il proprio perito aveva valutato che la convalescenza si era protratta per complessivi 150 giorni di cui 70 di assenza totale dal lavoro, dopo i quali egli aveva potuto solo gradualmente riprendere la propria attività lavorativa, non potendo comunque garantire le stesse prestazioni e produttività che avrebbe garantito qualora fosse stato in perfette condizioni di salute.
Sostiene l'appellante che le fratture riportate in occasione del sinistro hanno avuto un impatto significativo sulla sua qualità di vita, in quanto per mesi non aveva potuto coricarsi nel proprio letto, dovendo trascorrere le notti su apposita poltrona con meccanismo di rialzo elettrico,
aveva sofferto di significativa sintomatologia dolorosa, circostanze che avevano avuto incidenza negativa sullo svolgimento della sua attività intellettuale di ingegnere. La
documentazione medica prodotta è stata erroneamente valutata dal giudice di primo grado in quanto dal referto di data 9.1.15 risultava la prescrizione di riposo e rispetto funzionale per un ulteriore mese;
il referto della visita fisiatrica dd. 25.2.15 rilevava una limitazione funzionale della spalla sinistra e solo con il referto di data 6/3/15 era consigliata una ripresa graduale della propria attività. Alla luce di tali risultanze della documentazione medica risultava errata la conclusione del tribunale secondo cui la inabilità temporanea lavorativa dell'attore si era protratta al massimo per 70 giorni. Esponeva l'appellante che la propria attività professionale si esplica non solo in attività intellettuali, ma anche con la presenza in cantiere.
Circa il decremento reddituale subito all'associazione professionale (da euro 141.984 nel
2014 ad euro 118.911 nel 2015), deduce l'attore che tale riduzione di circa 16% è del tutto logicamente compatibile e coerente con la propria assenza dal lavoro per quasi tre mesi e risulta pertanto errata la valutazione del tribunale secondo cui la inattività lavorativa pag. 15/26 dell'appellante non potrebbe avere inciso tanto negativamente da sola sul reddito dell'associazione stessa;
il tribunale non avrebbe adeguatamente valutate il fatto che l'assenza/ridotta presenza di un libero professionista dal lavoro necessariamente ha ricadute pesanti sulla propria capacità di trovare nuovi clienti e nuovi lavori e portare avanti quelli già
acquisiti e di mantenere rapporti con i clienti. Rileva che la prova della riduzione della capacità
lavorativa specifica può essere anche data attraverso presunzioni semplici. Rileva l'appellante di avere dedotto nel merito ed in via istruttoria in ordine al suo ruolo nell'associazione professionale e di aver prodotto elenco delle gare di appalto alle quali l'associazione professionale non aveva potuto partecipare a causa della sua assenza sicché ritiene raggiunta la prova che la propria assenza abbia determinato una diminuzione del reddito dell'associazione e di conseguenza una riduzione del proprio reddito.
Circa la convenzione intervenuta tra gli associati dello studio professionale in data 20.9.16
sostiene l'appellante che non sia significativa la circostanza che tale accordo sia intervenuto dopo quasi due anni della verificazione del sinistro, in quanto è necessario tener conto delle normali e legali tempistiche in base alle quali vengono presentate le dichiarazioni dei redditi da parte di un professionista che lavora con partita Iva. Posto che la dichiarazione dei redditi 2015
era stata presentata dallo studio professionale in data 29.9.16, era del tutto coerente che la convenzione circa la determinazione delle diverse quote di distribuzione dei redditi prodotti nel 2015 avvenisse nel 2016, periodo in cui gli associati discutevano della distribuzione degli utili prodotti nel 2015. La circostanza che l'appellante abbia volontariamente predisposto il documento di rideterminazione delle quote di partecipazione non poteva essere valutata ai fini di escludere il nesso causale, in quanto egli aveva inteso evitare che gli altri due colleghi pag. 16/26 associati accusassero un ingiusto decremento reddituale a causa della sua prolungata assenza dal lavoro. La diminuzione della partecipazione dell'appellante dal 33,33% al 16,66,% aveva permesso agli altri due soci di mantenere sostanzialmente inalterato il loro reddito rispetto all'anno precedente, nonostante il calo reddituale accusato dall'associazione professionale e dipeso esclusivamente dalle vicende che avevano interessato l'appellante.
Con il secondo motivo di impugnazione appellante lamenta l'erroneità dell' impugnata sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il danno da perdita di chanches.
Sostiene l'appellante che il riconoscimento di tale voce di danno non richieda al danneggiato di provare che egli si sarebbe con alta probabilità assicurato un risultato finale, posto che tale danno non è l'equivalente approssimato del favorevole risultato futuro che gli è mancato e rispetto al quale egli è tenuto a dar la prova del nesso causale, ma è costituita invece dalla perdita della possibilità di conseguirlo, trattandosi di danno derivante non dal risultato perduto ma dalla perdita della possibilità di realizzarlo. Conseguentemente egli non era tenuto a dimostrare di aver perso lo specifico risultato che avrebbe certamente conseguito, bensì
solamente che era stata frustata una seria ed esistente possibilità di concorrere per conseguire quel determinato risultato favorevole. La probabilità maggiore o minore di conseguire il risultato tutt'al più potrebbe influire solamente sulla determinazione delle quantum da liquidare. Sostiene l'appellante che l'associazione ed egli stesso Parte_4
partecipavano assiduamente a gare per l'assegnazione di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nell'ambito di appalti pubblici, come era risultato pacifico in causa stante la mancata contestazione di tale affermazione contenuta in atto di citazione, così come era pacifico che l'elenco delle gare prodotto in giudizio aveva per oggetto pag. 17/26 attività rientranti pienamente nel campo professionale dell'associazione professionale. Con
riguardo alla parte della motivazione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto non ragionevole che l'attività dell'associazione dipendesse integralmente dell'apporto lavorativo dell'attore, senza il quale l'associazione non avrebbe potuto partecipare a nessun bando di gara tra quelli elencati, deduce l'appellante di avere offerto al riguardo prove testimoniali che erroneamente non sono state ammesse dal tribunale dal tribunale.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante si duole della mancata ammissione delle prove richieste con la memoria ex articolo 183 comma 6 numero 2 c.p.c. di data 8/11/21;
sostiene l'appellante che se tali prove orali fossero state espletate egli avrebbe provato che la propria assenza dal lavoro era stata la causa per cui lo studio di ingegneria associato aveva perso un importante contributo lavorativo e non era riuscito a partecipare alle varie gare d'appalto, perdendo la chance di aggiudicarsi, almeno per il 2015, un certo numero di incarichi. Sostiene l'appellante che le prove orali articolate non sono né generiche nè
irrilevanti, posto che hanno per oggetto specifiche circostanze. Parte appellante insiste pertanto per l'ammissione delle prove orali richieste in primo grado.
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'omessa pronuncia in punto di spese stragiudiziali riconosciute come dovute dalla compagnia assicuratrice appellata, ma mai liquidate. Sostiene l'attore che la aveva riconosciuto di dover rimborsare tale somma CP_1
con nota di data 11.9.15 con la quale liquidava il danno nel seguente modo: “Il danno, come da prospetto allegato, viene quantificato in euro 37.000, oltre spese mediche se in quanto dovute, oltre onorari”. Deduce l'appellante che l'intervento del legale prima dell'introduzione del giudizio è stato necessario in quanto non era stata proposta alcuna offerta risarcitoria nè
pag. 18/26 manifestata alcuna disponibilità di effettuare un risarcimento da parte della compagnia assicuratrice e solo l'intervento del legale aveva indotto la stessa a versare l'importo di euro
37.000.
Il primo motivo di impugnazione è fondato.
Risulta dalla perizia medico legale redatta su incarico dell'appellante (doc. 11 appellante ) e da quella redatta su incarico della compagnia assicuratrice (doc. 2 appellata) che l'appellante avrebbe subito un periodo di inabilità di complessivi 150 giorni secondo il proprio consulente
(con possibilità quindi di riprendere l'attività ordinaria anche lavorativa a fine marzo 2015) e di complessivi cento giorni secondo il perito incaricato dalla compagnia assicuratrice (con possibilità di riprendere l'attività anche lavorativa a inizio febbraio 2015).
Pertanto la conclusione del giudice di primo grado secondo cui il periodo di inabilità
dell'attore avrebbe avuto una durata di 70 giorni non può ritenersi corretta
Analizzando la documentazione medica prodotta dall'attore è possibile e ritenere che ancora in data 2.2.15 ed in data 25.2.15 veniva prescritto all'appellante un ciclo di kinesi alla spalla sinistra (doc. 35 pag. 11-12 parte appellante) ed alla visita fisiatrica del 25.2.15 veniva ancora diagnosticata una limitazione funzionale alla spalla sinistra in esiti frattura clavicola sinistra operata;
nel referto dd. 6.3.15 (pag. 15 doc. 35) veniva indicata una ripresa graduale della attività dell'appellante.
In relazione al contenuto di tale documentazione medica è possibile quindi ritenere che l'appellante non aver potuto riprendere appieno la propria attività lavorativa fino al mese di marzo 2015.
pag. 19/26 È anche possibile condividere le argomentazioni dell'appellante secondo cui, in relazione alle modalità di svolgimento dell'attività di libero professionista di ingegnere, gli incarichi professionali vengono acquisiti a distanza di tempo rispetto al momento in cui viene incassato il relativo compenso, sicchè non sempre vi è coincidenza temporale tra l' assenza dal lavoro e la diminuzione del reddito.
Risultano pure condivisibili le argomentazioni di parte appellante secondo cui non possa essere valutato come interruttivo del nesso causale tra l'assenza da lavoro e la diminuzione del reddito il fatto che la convenzione con gli altri associati allo studio professionale sia intervenuta nel settembre 2016. Infatti tale periodo coincide con elaborazione delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2015 ed è pertanto verosimile che proprio in tale occasione gli associati abbiano deciso di modificare le percentuali di ripartizione, al fine di far gravare esclusivamente sull'appellante i minori introiti dell'associazione conseguenti all'assenza dal lavoro dello stesso.
Peraltro nella convenzione circa la distribuzione degli utili intercorsa tra gli associati nel settembre del 2016 (doc. 18) veniva espressamente indicato che tale convenzione veniva
Pt_ assunta in quanto l'ing. non aveva prestato attività lavorativa a causa delle fratture riportate in occasione del sinistro statale del 28/10/14, essendo rientrato nello studio al normale e pieno regime verso maggio del 2015, e che tale assenza aveva determinato l'impossibilità per lo studio di partecipare ad alcune gare di appalto. Conseguente veniva stabilito che per gli utili dell'anno 2015 la ripartizione sarebbe avvenuta riconoscendo all'appallante una percentuale dl 16,66 % ed agli altri due partecipanti una partecipazione del pag. 20/26 41,67% ciascuno. Sussiste peraltro prova che tale diversa ripartizione degli utili è avvenuta solo per l'anno 2015, posto che dalla denuncia dei redditi dell'appellante relativa ai redditi 2016
(doc. 37 parte appellante) emerge che la sua partecipazione all'associazione era stata ripristinata nella misura del 33,33%.
Sussiste infine prova (doc. 24 e 25 parte appellante) che l'associazione professionale per l'anno 2015 ha subito una diminuzione di reddito (euro 118.911) rispetto al 2014 (euro
141.984).
Le circostanze che effettivamente l'attore sia stato assente dal lavoro per i primi mesi del
2015, che la diminuzione del reddito dell'associazione professionale alla quale partecipava, e quindi del suo reddito personale, sia coincisa con l'arco temporale di assenza ed infine la circostanza che per gli anni successivi l'appellante abbia continuato a partecipare agli utili dell'associazione con la percentuale originariamente concordata (e derogata solo per l'anno 2015) consentono di ritenere sussistente il nesso causale tra l'assenza dal lavoro cagionato dalle lesioni riportate dall'appellante in occasione del sinistro stradale del 28.10.14
e la diminuzione del suo reddito per l'anno 2015.
Nella determinazione di tale danno vengono condivisi i criteri utilizzati dal perito incaricato dalla compagnia assicuratrice (doc. 13 appellante) che peraltro ha fatto applicazione dell'articolo 137 Cod. Ass.ni, prendendo a base del conteggio il reddito netto dichiarato.
Tenuto conto del fatto che il reddito da partecipazione percepito dall'appellante per l'anno
2013 è stato di euro 35.508,00, per l'anno 2014 di euro 47.328,00, per l'anno 2015 di euro
19.811,00, valutata quindi la differenza tra il reddito più elevato degli ultimi tre anni e quello pag. 21/26 meno elevato percepito nel 2015, il danno in questione viene liquidato dell'importo di euro
27.517,00.
Da tale importo non può essere detratto quanto percepito dall'appellante dalla compagnia assicuratrice in quanto dalla documentazione acquisita a seguito di ordine di CP_13
esibizione ex art. 210 cpc emerge che il rischio assicurato era costituito dal danno alla persona ed al rimborso delle spese mediche sicché è possibile concludere che l'indennizzo versato dalla società riguardi voci di danno diverse dalla perdita di reddito. CP_13
Sulla somma complessiva di € 27.517,00, liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale al valore della moneta del settembre 2015, epoca in cui il danno si è consolidato
, rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sono dovuti gli interessi legali con la medesima decorrenza.
Successivamente, fino al saldo, gli interessi di legge saranno dovuti sull'importo determinato in applicazione dei criteri sopra indicati.
Infatti sulla base della sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della
Cassazione (in Giust. Civ., 1995, I, 1495, e in Foro It., 1995, I, 1470), e della conforme giurisprudenza successiva della Suprema Corte (cfr. ex pluribus Cass. 3 dicembre 1999 n.
13463), qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento della suddetta pag. 22/26 somma, la cui prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi legali;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (usualmente, sulla somma via via rivalutata annualmente), in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria (vale a dire gli indici ISTAT), ovvero in base ad un indice medio tra l'indice iniziale e quello della data di liquidazione.
Deve invece essere rigettato il secondo motivo di impugnazione.
Contrariamente a quanto affermato da parte appellante, la perdita di chance non è integrata dalla semplice possibilità di conseguire un risultato favorevole, ma è necessario che la perdita riguardi una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene
(Cass. n. 6488/17; Cass. n. 1752/05; Cass. n. 16877/08; Cass. n. 21544/08; Cass. n.
15478/23); in tal senso si è costantemente espressa la Suprema Corte, compresa la pronuncia invocata da parte appellante (Cass. n. 24050/23) che indica come necessaria una “seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato”.
Nel caso in esame, l'appellante non ha nemmeno allegato a quante gare lo studio associato al quale partecipava avesse preso parte negli anni anteriori al sinistro e quante di queste gare si fosse aggiudicato, sicché non è possibile effettuare alcuna valutazione circa la sussistenza di una possibilità verosimile di aggiudicarsi gare indette del periodo di assenza dell'attore.
pag. 23/26 Deve essere rigettato anche il terzo motivo di impugnazione con il quale l'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove dedotte in primo grado. Mentre le prove risultano superflue con riferimento a fatti incidenti sulla diminuzione del reddito, quanto alla perdita di possibilità di ottenere appalti pubblici in conseguenza della mancata prestazione di attività
lavorativa da parte dell'appellante il capitolo 9 è genericamente formulato in quanto non indica a quante gare pubbliche avrebbe partecipato l'associazione professionale degli anni
2014-2015 ed i capitoli 13, 14,15, 16 sono superflui a fronte della mancata prova circa il numero delle gare alle quali lo studio professionale aveva partecipato in passato ed il numero delle gare effettivamente aggiudicate sempre nel periodo antecedente il sinistro stradale occorso all'appellante.
E' invece fondato che quarto motivo di impugnazione circa la mancata pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla domanda di riconoscimento delle spese legali stragiudiziali.
In primo luogo va rilevato che il rimborso di tali spese era stato richiesto in atto di citazione posto che nelle conclusioni veniva richiesta l'integrale rifusione delle spese legali di causa,
anche quelle della fase stragiudiziale che si dicevano già riconosciute dalla compagnia assicuratrice. Tale domanda veniva ribadita della prima memoria ex art 183 co. 6 cpc, nella quale si insisteva sul riconoscimento delle spese stragiudiziali dovuto in quanto la compagnia assicuratrice aveva avuto rapporti solo con il legale dell'appellante e peraltro l'obbligo di pagamento delle stesse era stato riconosciuto dalla compagnia assicuratrice nella comunicazione di data 1/9/15 (doc. 8 parte appellante).
pag. 24/26 Risulta in effetti dalla documentazione prodotta da parte appellante che solo il legale incaricato dall'appellante aveva interloquito con la compagnia assicurazione al fine di far ottenere al suo assistito risarcimento del danno, inviando plurime comunicazioni (in data
26/1/15 doc. 4; in data 18/9/15 doc. 9; in data 3/10/ 16 doc. 10; in data 10/10/17 doc. 12) e riuscendo altresì ad ottenere l'importo di euro 37.000 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale, dopo aver illustrato ed analizzato le valutazioni del perito medico-legale incaricato.
Le spese stragiudiziali vengono pertanto riconosciute con riferimento a tale importo e liquidate in euro 2.295,00 in conformità alle tariffe vigenti ratione temporis.
Stante la soccombenza degli appellati, le spese di lite del giudizio di primo grado e quelle del presente giudizio d'appello sono poste a carico dei medesimi nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22. La fase di trattazione del giudizio di appello viene liquidata dell'importo minimo in quanto la stessa si è
limitata alle note di udienza. Infatti (tra le altre Cass. n. 33412/24) “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”.
P. Q. M.
La Corte di Appello di RE, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
pag. 25/26 1) in parziale riforma della sentenza n. 348/24 del Tribunale di RE condanna la
[...]
in solido al pagamento in favore di Controparte_15 Parte_1
dell'importo di euro 27.517,00, oltre ad interessi di legge su tale somma rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
successivamente, fino al saldo, gli interessi di legge saranno dovuti sull'importo determinato in applicazione dei criteri sopra indicati;
nonché al pagamento dell'importo di euro 2.295,00 a titolo di spese legali stragiudiziali;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
2) condanna la e in solido al rimborso in Controparte_14 Controparte_15
favore di delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al Parte_1
giudizio di primo grado, in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva,
€ 1.805,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti,
ed euro 809,90 per esborsi e quanto al giudizio di secondo grado, in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo
C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti ed euro 777,00 per esborsi
Cosi deciso in RE, lì 7.8.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pag. 26/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di RE in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 208/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DIES Parte_1 C.F._1
GIOVANNI elett. dom VIA GRAZIOLI, 15 38122 TRENTO appellante e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CONTALDO ALESSANDRO elett dom. presso il suo studio in Bassano del Grappa
Via O.Marinali n. 52 appellato
(C.F. Controparte_2 C.F._2
appellata contumace
Avente ad oggetto: lesione personale
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di RE n. 348/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 7.8.25 sulle seguenti CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di RE adita, ogni contraria deduzione, eccezione e domanda disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza del
Tribunale di RE n. 348/2024 (R.G. 1118/2021) di data 15.03.2024, pubblicata in data
21.03.2024,
In via principale: - accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della convenuta sig.ra
, quale proprietaria e conducente del veicolo Audi A1 targato ES214FM, Controparte_2 nella causazione del sinistro che ha coinvolto l'attore in data 28.10.2014; - per Parte_1
l'effetto, condannarsi i convenuti e , in solido fra loro, Controparte_2 Controparte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore a causa del sinistro dd. 28.10.2014, qui quantificati in complessivi € 27.517,00 e, quindi, al pagamento di € 27.517,00 nei termini indicati in narrativa o, comunque, in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre al danno da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa;
comunque con interessi e rivalutazione monetaria,
- Con integrale rifusione delle spese legali di causa, anche di quelle della fase stragiudiziale che pur riconosciute non sono stati liquidate e corrisposte da , da liquidarsi in virtù delle CP_1 tabelle professionali approvate con D.M. 10.03 2014 n. 55, oltre IVA e CNPA.
In via istruttoria: - ammettersi le prove per testi e per interrogatorio formale su tutti i capitoli di prova dedotti in memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2 dd. 08.11.2021, a mezzo dei testi ivi indicati che di seguito si ritrascrivono. Con opposizione a tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 3 di data
29.11.2021; comunque, con ammissione della prova contraria sui capitoli di controparte, a mezzo degli stessi testi indicati a prova diretta. Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze (omettendo quelle circa la dinamica e la responsabilità del sinistro non essendo in contestazione):
1) Vero che l'ing. , dopo il sinistro del 28.10.14, e la conseguente degenza in Parte_1 ospedale nei successivi mesi di convalescenza fino a circa metà dicembre 2014 non è riuscito a coricarsi nel proprio letto ma ha dovuto dormire su una poltrona con meccanismo assistito di pag. 2/26 rialzo elettrico in salotto riuscendo a dormire solo poche ore a notte;
2) Vero che, sempre in relazione al sinistro per cui è causa e le normali attività quotidiane, nei primi mesi di convalescenza, l'ing. è stato costantemente assistito dai famigliari Parte_1 perché il dolore e le limitazioni funzionali non gli permettevano di svolgere anche le più banali attività quotidiane quali, ad esempio, coricarsi, allacciarsi le scarpe, vestirsi, lavarsi adeguatamente ecc.;
3) Vero che i mesi successivi al sinistro sono stati caratterizzati da totale assenza di qualsiasi attività fisica;
da dolore;
spossatezza, mancanza di sonno o comunque cattiva qualità del sonno, importanti limitazioni ai movimenti e, quindi, non autosufficienza anche negli atti quotidiani;
Pt_ 4) Vero che l'ing esercita la libera professione di ingegnere, svolgendo attività di progettazione, direzione lavori, inoltre la sua attività professionale è caratterizzata dalla formulazione di offerte tecnico/economiche per la partecipazione ai bandi di gara per l'assegnazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, nell'ambito degli appalti pubblici;
Pt_ 5) Vero che l'ing. opera dal 1993 come partecipante all'Associazione professionale “T & D studio di ingegneria associato ing ing e ing ” come Parte_2 Persona_1 Parte_1 risulta dal doc. 36 che mi si rammostra;
Pt_ 6) Vero che l'ing. , dopo il sinistro del 28.10.14, si è assentato totalmente dal lavoro fino al
12.01.2015 quando ha iniziato a presentarsi presso lo studio T&D Studio di Ingegneria
Associato;
7) Vero che dal 12 gennaio 2015 la ripresa dell'attività lavorativa dell'ing. è stata Parte_1 graduale;
in particolare, fino a metà febbraio per circa 3- 4 ore al giorno;
da metà febbraio a metà aprile 2015 per circa 6-7 ore al giorno;
Pt_ 8) Vero che normalmente l'ing. , prima del sinistro ma anche oggi, lavorava/lavora, salvo viaggi o impegni fuori studio, per circa 8-10 ore al giorno;
9) vero che nel 2014 e 2015 le principali commesse e lavori dello Controparte_3 Per_ Pt_
ing e ing erano costituite e derivavano da aggiudicazione di
[...]
pag. 3/26 gare d'appalto pubbliche;
10) vero che negli anni 2014- 2015, nella ripartizione interna dei compiti dello
[...]
, l'ing. ha sempre seguito ed è stato il riferimento Controparte_3 Parte_1 principale per la predisposizione dell'istruttoria e la redazione dei documenti tecnici e per la formulazione delle offerte per partecipare alle gare di appalto;
Pt_ 11) vero che l'ing. per l'attività di cui al capitolo precedente si avvaleva anche di collaboratori dello studio;
12) dica il teste se all'interno vi erano altri professionisti Controparte_3 incaricati in via stabile dell'attività di cui al capitolo precedente e in particolare se gli altri due Per_ associati ing. e ing. svolgevano tale attività; Pt_2
13) dica il teste se nel periodo dal 3.11.14 al 23.4.15 lo ha Controparte_3 partecipato alle gare d'appalto indicate nelle prime 5 pagine del doc. 26 che mi si rammostra;
14) vero che alle gare, di cui alle prime 5 pagine del doc. 26 che mi si rammostra, lo
[...]
, non ha partecipato per l'assenza dell'ing. o, Controparte_3 Parte_1 comunque, per la sua parziale presenza presso lo , Controparte_3 essendo in convalescenza ed essendovi anche lavoro arretrato;
15) vero che nel periodo ottobre–dicembre 2014 lo ha Controparte_3 partecipato a 4 gare d'appalto, non vincendone nessuna;
vero che, in particolare, per le prime tre gare (v. pag. 7 del doc. 26 da rammostrarsi al teste) erano stata, in parte, già iniziata Pt_ l'istruttoria e la predisposizione dell'offerta da parte dell'ing. prima del sinistro e l'attività
è stata completata dai soci e collaboratori di studio;
16) vero che nel primo semestre del 2015 lo ha Controparte_3 partecipato a circa 11 gare, vincendone due;
17) vero che, in particolare, nel primo semestre 2015 sono state vinte, così come risultano dai documenti che si rammostrano sub. 40 le seguenti gare: - confronto concorrenziale per affidamento di incarico per lavori di consolidamento parete rocciosa contraddistinta dalla p.f.
637/1 C.C. Fraveggio – Terna Rete Italia – scadenza 11.4.15 - aggiudicato ad €5.490,00; - offerta economica Acq14-120 pre. Def. Ese. Dl, CSE per la realizzazione di opere di fognatura pag. 4/26 urbana e reti di acquedotto e precisamente salvaguardia idrica zona stadio Comune di Vicenza
– scadenza 20.04.15 – Acque Vicentine s.p.a. - aggiudicata ad 107.713,80;
18) vero che, normalmente, l'istruttoria e la redazione di una offerta per una gara d'appalto, anche in contemporanea con altre, può comportare un lavoro, non esclusivo ma in cumulo con le altre ordinarie attività dello studio di ingegneria, che può protrarsi per circa 10-15 giorni per le gare più semplici e fino a 30-45 giorni per le gare più complesse;
19) vero che il fatturato relativo all'anno 2014 dello (ma Controparte_3 anche degli altri anni) si riferisce tutto ad attività svolta mesi o anni prima;
dica il teste quali sono normalmente i termini di pagamento una volta terminato il singolo incarico da parte delle stazioni appaltanti;
20) vero che dopo il sinistro per cui è causa l'ing ha abbandonato le attività Parte_1 sportive, da sempre svolte, come la pratica dello sci da fondo (che implica un forte sforzo e movimento anche delle braccia) e della mountain bike, (che è stata regalata al cognato
[...]
) del tennis (il rovescio a due mani non è più possibile), del nuoto (la pratica dello Parte_3 stile libero risulta impossibile);
Nome dei testi: ; ; ; Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
; dott. ing. ing. ing Parte_3 Testimone_5 Parte_2 Persona_1 CP_4 geom. geom. geom. ; geom. CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
; p.ind.
[...] Controparte_9
- Ci si oppone ai capitoli di prova formulati da controparte perché inammissibili, irrilevanti, aventi ad oggetto circostanze pacifiche o documentali, contenenti giudizi o poco circostanziati o comprensibili.
PARTE APPELLATA : Controparte_10
Nel merito: dato che ha corrisposto in favore del dr. in data Controparte_11 Parte_1
1.9.2015 € 37.000,00 ed in esecuzione della sentenza di primo grado € 372,04, rigettarsi l'appello e respingersi ogni altra domanda siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze a favore della Compagnia di assicurazione. In via istruttoria nella denegata ipotesi di riapertura della fase ed in via istruttoria subordinata, senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi la prova per testi e per interrogatorio pag. 5/26 sulle circostanze capitolate in calce alla comparsa di costituzione di ed indicando come CP_1 teste il dr. di LA ed il dr. Sempre, Testimone_6 Testimone_7 subordinatamente alla riapertura della fase istruttoria, senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova e ove controparte non vi provveda spontaneamente, relativamente a ed alla associazione professionale T&D, le seguenti esibizioni: CP_12
- atti costitutivi, statuto e patti sociali vigente;
- bilanci con modello Unici per i periodi 2013-2017;
- bilanci con modello Unici per i periodi 2013-2017;
- bilanci relativi agli anni 2014-2017.
Ci si oppone e si contestano le avverse richieste istruttorie per le ragioni già da questa difesa evidenziate nella terza memoria ex art. 183 cpc di e nella denegata ipotesi di loro CP_1 ingresso si chiede di essere abilitati alla prova contraria coi testi da noi indicati a prova diretta: dr. di LA, dr. Testimone_6 Testimone_7
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd.14.4.21, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
RE e la soc. , esponendo che: Controparte_2 Controparte_1
a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 28/10/14, in occasione del quale, mentre era alla guida del proprio motociclo, era stato investito dell'autovettura condotta dalla convenuta
, aveva subito gravi lesioni personali, le quali avevano anche imposto una Controparte_2
lunga e complessa fase di recupero e riabilitazione;
in conseguenza di tali lesioni l'attore aveva subito un danno non patrimoniale alla salute e un danno patrimoniale da perdita di reddito conseguente alla lunga convalescenza che gli aveva impedito di svolgere la propria attività di libero professionista;
in particolare dopo un'assenza totale dal lavoro per un periodo di circa tre mesi, aveva ripreso la propria attività professionale successivamente al maggio 2015,
pag. 6/26 vedendo ridotta dal 33,33% al 16,66% la propria quota di partecipazione agli utili dell'associazione tra professionisti alla quale partecipava;
inoltre anche per gli anni successivi egli aveva subito una flessione del reddito a causa della mancata partecipazione a gare per l'aggiudicazione di lavori di progettazione;
di conseguenza egli aveva visto una riduzione della propria quota associativa ed aveva subito un danno da minor utile fiscale dell'associazione professionale;
egli aveva anche subito un danno da perdita di chance non aver potuto partecipare a gare di appalto che vedevano le scadenze delle domande nel periodo di degenza dal novembre del 2014 al maggio del 2015; la società assicuratrice del veicolo di CP_2
aveva versato l'importo di euro 37.000 in data 18.9.15, accettata dell'attore titolo di
[...]
acconto; la stessa compagnia assicuratrice, dopo aver incaricato un proprio perito per quantificare la voce del danno patrimoniale sofferto in relazione al periodo forzato di assenza dal lavoro, quantificava il danno nell'importo di euro 27.517, senza tuttavia corrispondere alcunché a tale titolo.
Chiedeva pertanto che, accertata l'esclusiva responsabilità della convenuta CP_2
nella causazione del sinistro dedotto in giudizio, i convenuti fossero condannati in
[...]
solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti e quindi al pagamento dell'importo di euro 75.530,50 (di cui euro 65.635 a titolo di danno non patrimoniale, euro 27.517 per perdita di reddito, Euro 19.170 da perdite di reddito da partecipazione all'associazione professionale, oltre al danno da perdita di chance).
Mentre rimaneva contumace, si costituiva in giudizio la soc. Controparte_2 [...]
, non contestando la responsabilità esclusiva della propria assicurata CP_1 CP_2
nella causazione del sinistro, ma contestando l'entità dei danni esposti dell'attore;
[...]
pag. 7/26 negando la sussistenza dei presupposti per una personalizzazione del danno non patrimoniale e del danno morale;
negando il rimborso delle spese mediche in quanto non ricollegabili all'infortunio e comunque prive di idonea prescrizione sanitaria, non congrue e prive di finalità
curative, e del costo della perizia medico legale, nonché il rimborso delle spese legali stragiudiziali;
contestando la sussistenza di un pregiudizio reddituale rilevando che la stessa perizia espletata dall'attore escludeva una invalidità specifica, rilevando che il periodo di inabilità assoluta coincideva in gran parte con le festività invernali;
sostenendo che, avendo l'attività svolta dall'attore natura prettamente intellettuale, le lesioni riportate in occasione del sinistro difficilmente gli avrebbero impedito di lavorare dopo il gennaio 2015.
Rilevava la soc. convenuta che i redditi relativi all'anno in cui l'attore aveva subito l'incidente
(2014) erano più elevati rispetto a quelli del passato, circostanza della quale era possibile argomentare che la sua assenza dal lavoro dal 28/10/14 non aveva determinato alcuna flessione reddituale.
Contestava l'esistenza di un nesso causale tra la riduzione della quota di partecipazione agli utili dell'associazione professionale e le lesioni riportate e rilevava che la richiesta di ottenere il risarcimento da diminuzione del reddito in conseguenza della impossibilità di partecipare a gare costituiva duplicazione del danno già richiesto a titolo di diminuzione del reddito conseguente all'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa fino al maggio del 2015; né vi era prova della effettiva probabilità di aggiudicazione, considerazione che valeva anche con riferimento alla domanda da perdita di chances. Rilevava che a seguito di accertamenti eseguiti dal proprio perito era risultato che l'attore partecipava con la quota del 33% anche ad altra pag. 8/26 società, , che nel 2013 aveva sviluppato un utile di € 661, nel 2014 di € 222 e nel 2015 CP_12
di € 217.285,97, anno quest'ultimo in relazione al quale l'attore lamentava invece una contrazione reddituale;
tale andamento della consentiva di concludere che gli introiti CP_12
derivanti dell'attività lavorativa svolta dai professionisti associati per l'anno 2015 fossero stati destinati alla medesima società, sicché nessun danno l'attore aveva subito.
Sosteneva inoltre che, in relazione al medesimo sinistro stradale, l'attore aveva ricevuto un indennizzo da parte della soc. indennizzo che non poteva essere Controparte_13
sommato al risarcimento del danno.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda proposta dall'attore.
Quest'ultimo nel corso del giudizio rinunciava alla domanda relativa al pagamento del danno biologico, limitandola al risarcimento del danno patrimoniale e delle spese delle mediche e legali.
Con sentenza numero 348/24 dd. 15.3.24 il tribunale di RE condannava CP_2
e la soc. a corrispondere in favore dell'attore a titolo di danni
[...] Controparte_1
patrimoniali per l'esborso per spese mediche l'importo di euro 208,50, oltre accessori e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Con riguardo alle deduzioni di parte attrice secondo cui, a causa della sua assenza dal lavoro,
la sua quota di partecipazione agli utili dell'associazione professionale Controparte_3
era stata ridotta dal 33,33% al 16,66%, il tribunale rilevava che dalle valutazioni del
[...]
consulente di parte attrice e di quelle del consulente di parte convenuta emergeva che alla lesione all'integrità fisica subita dall'attore non era residuato un danno alla capacità lavorativa pag. 9/26 specifica e che era stata riconosciuta una inabilità temporanea biologica totale per un periodo di 20 giorni, parziale 75% per 50 giorni e ciò dalla data del sinistro avvenuto il 28/10/14.
Riteneva il tribunale che parte attrice non avesse dimostrato le ragioni per le quali l'assenza del lavoro si potesse essere protratta fino al maggio 2015, ben oltre i 70 giorni valutati in entrambi i consulenti di parte ai fini della determinazione della inabilità temporanea. Risultava
inoltre dalla documentazione medica prodotta che l'arto e la mano sinistra venivano lasciate libere di muovere, sia pure con indicazioni non sollevare pesi e non fare sforzi, in data 4/12/24.
Ritenuto pertanto accertato che la inabilità temporanea lavorativa e quindi l'assenza dal lavoro si fosse protratta per un massimo di 70 giorni e che era coincisa con gli ultimi mesi dell'anno 2014, anno in cui l'attore aveva dichiarato un reddito maggiore rispetto agli anni precedenti, e che solo un'inabilità temporanea del 75% era residuata nelle prime settimane dell'anno 2015, vale a dire fino al 7 gennaio 2015, e ritenuto altresì che tale periodo coincideva con alcune festività (2 novembre, 8, 24, 25 dicembre, 1 e 6 gennaio) ,concludeva il tribunale nel senso che l'inattività lavorativa conseguente all'assenza dal lavoro per l'inabilità
temporanea riportata a seguito di sinistro non poteva avere inciso tanto negativamente sulla possibilità di lavorare, tale da giustificare una riduzione dal 33,33% al 16,66% della quota di partecipazione nell'associazione. Rilevava il tribunale che tale riduzione della quota di partecipazione agli utili risultava intervenuta a seguito di una convenzione sulla distribuzione del reddito dell'associazione, la quale risultava stipulata di comune accordo tra gli ingegneri associati dello studio e quindi voluta anche dall'attore, in data 20.9.16, trascorsi quasi due anni dal sinistro, ritenendo che la volontaria predisposizione del documento da parte dell'attore e la distanza temporale tra l'accordo ed il sinistro risultavano interruttivi del nesso causale tra le pag. 10/26 lesioni subite e la riduzione della quota di partecipazione agli utili associativi. Concludeva
pertanto il tribunale che non vi fosse prova del nesso causale ai sensi dell'art. 1223 cc tra le lesioni subite e l'asserito danno patrimoniale.
Con riferimento alle deduzioni di parte attrice secondo cui l'associazione professionisti T&D
alla quale egli partecipava aveva subito un decremento reddituale nell'anno 2017, rispetto all'anno 2014, in conseguenza del mancato apporto lavorativo dell'attore, il tribunale ribadiva le considerazioni già esposte con riguardo alla richiesta di risarcimento da perdita di reddito da riduzione della quota di partecipazione e riteneva che tale domanda costituisse una duplicazione della pretesa risarcitoria dell'attore. Rilevava il tribunale che la contrazione degli utili fiscali dell'associazione professionale riguardava l'anno 2017, quindi oltre due anni dalla verificazione del sinistro, ribadendo che alla luce dell'inabilità lavorativa della durata 70 giorni coincidente con alcune festività e con parte dell'anno 2014 doveva ritenersi interrotto il nesso causale tra il danno esposto ed il sinistro. Il tribunale riteneva non ragionevole che da un periodo così breve di temporanea assenza lavorativa fosse derivato un tale decremento reddituale a distanza di due anni dell'incidente, mancando anche la dimostrazione di quali specifici incarichi l'associazione avrebbe potuto acquisire con l'espletamento dell'attività
lavorativa dell'attore.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di chances, il tribunale riteneva che nel caso di specie la pretesa risarcitoria era priva di adeguato sostegno probatorio, non potendo essere ritenuta sufficiente la mera elencazione dei bandi di gara ai quali l'
[...]
avrebbe potuto partecipare, senza dimostrare che tali gare d'appalto Parte_4
pag. 11/26 avrebbero potuto essere concretamente aggiudicate a tale associazione, sicché riteneva che si trattava di mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte.
Rilevava il tribunale che l'attore era socio dell'associazione professionale con la partecipazione del 33% sicchè non era ragionevole ritenere che l'attività della stessa dipendesse integralmente dell'apporto lavorativo dell'attore, senza il quale l'associazione non avrebbe potuto partecipare ad alcun bando di gara.
Riteneva invece congrue e pertinenti le spese mediche esposte dell'attore dell'importo di euro 208,50. In considerazione della rinuncia dell'attore alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali (le cui spese avrebbero dovuto gravare sull'attore ai sensi dell'art. 306
c.p.c.) ed in considerazione della notevolissima riduzione della pretesa avanzata a titolo di danno patrimoniale, il tribunale riteneva sussistenti giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, articolando i motivi di impugnazione Parte_1
di seguito esaminati.
Mentre è rimasta contumace, si è costituita in giudizio la soc. Controparte_2 [...]
(ora ), chiedendo il rigetto dell'appello e, in via CP_1 Controparte_14
subordinata, nel caso di ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice, l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.25 e decisa nella camera di consiglio del 7.8.25.
pag. 12/26 * * * *
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso un danno da lucro cessante. Deduce l'appellante che la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2015 provava la percezione di un reddito di euro
19.811, nettamente inferiore al reddito percepito nel 2014 pari ad euro 47.328, specificando che il reddito del 2015 risulta essere il reddito più basso nel quinquennio dal 2011 al 2015,
tanto che lo stesso perito della società appellata aveva riconosciuto un pregiudizio patrimoniale subito dall'appellante, derivante dalla mancata percezione dei redditi dell'associazione professionale, pari ad euro 27.517. Sostiene l'appellante che tale decremento di reddito discende direttamente dalla forzata assenza dal lavoro che è stata di 70 giorni di inabilità assoluta, 30 giorni di inabilità parziale al 50%, 50 giorni di inabilità parziale al 25%,
come valutato dal proprio consulente di parte. Sostiene l'attore che in tale lungo lasso di tempo egli è stato impossibilitato, anche a causa dei forti dolori e delle notti di sonno perdute,
a procacciare nuovi lavori e ad eseguire quelli già assunti e pianificati, facendo mancare allo studio professionale il suo apporto lavorativo, in special modo con riguardo allo studio ed alla formazione di offerte per la partecipazione a gare di appalto, che era il suo specifico compito all'interno dell'associazione. Proprio a causa del mancato apporto dell'attore, l'associazione nel periodo da novembre 2014 al maggio 2015 aveva partecipato ad un minor numero di gare di appalto rispetto a quanto era solita seguire, sicché il reddito della stessa era risultato pari ad euro 118.911 contro l'importo di euro 141.984 dell'anno precedente 2014. Sostiene
l'appellante che tale diminuzione era da imputare esclusivamente al proprio infortunio sicché i soci dell'associazione professionale avevano reputato corretto, nella fase di dichiarazione dei pag. 13/26 redditi relativi al 2015, diminuire la partecipazione agli utili dell'appellante dal 33,33% al
16,66%, pattuizione che doveva ritenersi corretta ed equa in quanto aveva garantito agli altri associati lo stesso reddito degli anni precedenti, facendo ricadere le conseguenze dannose del sinistro solo sull'appellante, la cui assenza aveva cagionato il minor reddito dell'associazione.
Sostiene pertanto l'attore che la diminuzione del proprio reddito per l'anno 2015 è stata prodotta da due componenti: da un lato dalla ridotta partecipazione al lavoro che ha determinato un rilevante calo dei redditi dello studio associato con interruzione del trend di crescita dei fatturati e dall'altro dalla convenzione intercorsa tra gli associati che ha ridotto la sua quota di partecipazione agli utili. Sostiene l'appellante che la caratteristica della propria attività di libero professionista è quella di lavorare su incarichi e progetti che si protraggono nel tempo e che portano quindi a fatturare ed incassare i compensi per l'opera prestata a mesi di distanza dall'esecuzione delle prestazioni. Pertanto l'infortunio da lui subito a fine 2014
non poteva incidere sui redditi di tale specifico anno, in cui egli, quale libero professionista,
stava incassando il corrispettivo di quanto gli era dovuto dai clienti in virtù delle prestazioni svolte nei mesi precedenti. L'infortunio dedotto in giudizio aveva inciso invece sul reddito prodotto nel 2015 per l'impossibilità di procacciarsi nuovi clienti, di eseguire la propria opera che avrebbe fatturato nella seconda metà del 2015 e di partecipare e vincere gare di appalto.
Sostiene l'appellante che erroneamente il tribunale aveva valutato la circostanza che per l'anno 2014 il credito era risultato più alto rispetto agli anni passati, in quanto nel periodo la propria attività professionale era in crescita. Evidenzia l'appellante che lo stesso perito incaricato della società assicuratrice aveva riconosciuto un danno patrimoniale di euro 27.517
pari alla differenza tra il reddito del 2015 e quello dell'anno precedente.
pag. 14/26 Sotto un secondo profilo l'appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza in quanto il proprio perito aveva valutato che la convalescenza si era protratta per complessivi 150 giorni di cui 70 di assenza totale dal lavoro, dopo i quali egli aveva potuto solo gradualmente riprendere la propria attività lavorativa, non potendo comunque garantire le stesse prestazioni e produttività che avrebbe garantito qualora fosse stato in perfette condizioni di salute.
Sostiene l'appellante che le fratture riportate in occasione del sinistro hanno avuto un impatto significativo sulla sua qualità di vita, in quanto per mesi non aveva potuto coricarsi nel proprio letto, dovendo trascorrere le notti su apposita poltrona con meccanismo di rialzo elettrico,
aveva sofferto di significativa sintomatologia dolorosa, circostanze che avevano avuto incidenza negativa sullo svolgimento della sua attività intellettuale di ingegnere. La
documentazione medica prodotta è stata erroneamente valutata dal giudice di primo grado in quanto dal referto di data 9.1.15 risultava la prescrizione di riposo e rispetto funzionale per un ulteriore mese;
il referto della visita fisiatrica dd. 25.2.15 rilevava una limitazione funzionale della spalla sinistra e solo con il referto di data 6/3/15 era consigliata una ripresa graduale della propria attività. Alla luce di tali risultanze della documentazione medica risultava errata la conclusione del tribunale secondo cui la inabilità temporanea lavorativa dell'attore si era protratta al massimo per 70 giorni. Esponeva l'appellante che la propria attività professionale si esplica non solo in attività intellettuali, ma anche con la presenza in cantiere.
Circa il decremento reddituale subito all'associazione professionale (da euro 141.984 nel
2014 ad euro 118.911 nel 2015), deduce l'attore che tale riduzione di circa 16% è del tutto logicamente compatibile e coerente con la propria assenza dal lavoro per quasi tre mesi e risulta pertanto errata la valutazione del tribunale secondo cui la inattività lavorativa pag. 15/26 dell'appellante non potrebbe avere inciso tanto negativamente da sola sul reddito dell'associazione stessa;
il tribunale non avrebbe adeguatamente valutate il fatto che l'assenza/ridotta presenza di un libero professionista dal lavoro necessariamente ha ricadute pesanti sulla propria capacità di trovare nuovi clienti e nuovi lavori e portare avanti quelli già
acquisiti e di mantenere rapporti con i clienti. Rileva che la prova della riduzione della capacità
lavorativa specifica può essere anche data attraverso presunzioni semplici. Rileva l'appellante di avere dedotto nel merito ed in via istruttoria in ordine al suo ruolo nell'associazione professionale e di aver prodotto elenco delle gare di appalto alle quali l'associazione professionale non aveva potuto partecipare a causa della sua assenza sicché ritiene raggiunta la prova che la propria assenza abbia determinato una diminuzione del reddito dell'associazione e di conseguenza una riduzione del proprio reddito.
Circa la convenzione intervenuta tra gli associati dello studio professionale in data 20.9.16
sostiene l'appellante che non sia significativa la circostanza che tale accordo sia intervenuto dopo quasi due anni della verificazione del sinistro, in quanto è necessario tener conto delle normali e legali tempistiche in base alle quali vengono presentate le dichiarazioni dei redditi da parte di un professionista che lavora con partita Iva. Posto che la dichiarazione dei redditi 2015
era stata presentata dallo studio professionale in data 29.9.16, era del tutto coerente che la convenzione circa la determinazione delle diverse quote di distribuzione dei redditi prodotti nel 2015 avvenisse nel 2016, periodo in cui gli associati discutevano della distribuzione degli utili prodotti nel 2015. La circostanza che l'appellante abbia volontariamente predisposto il documento di rideterminazione delle quote di partecipazione non poteva essere valutata ai fini di escludere il nesso causale, in quanto egli aveva inteso evitare che gli altri due colleghi pag. 16/26 associati accusassero un ingiusto decremento reddituale a causa della sua prolungata assenza dal lavoro. La diminuzione della partecipazione dell'appellante dal 33,33% al 16,66,% aveva permesso agli altri due soci di mantenere sostanzialmente inalterato il loro reddito rispetto all'anno precedente, nonostante il calo reddituale accusato dall'associazione professionale e dipeso esclusivamente dalle vicende che avevano interessato l'appellante.
Con il secondo motivo di impugnazione appellante lamenta l'erroneità dell' impugnata sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il danno da perdita di chanches.
Sostiene l'appellante che il riconoscimento di tale voce di danno non richieda al danneggiato di provare che egli si sarebbe con alta probabilità assicurato un risultato finale, posto che tale danno non è l'equivalente approssimato del favorevole risultato futuro che gli è mancato e rispetto al quale egli è tenuto a dar la prova del nesso causale, ma è costituita invece dalla perdita della possibilità di conseguirlo, trattandosi di danno derivante non dal risultato perduto ma dalla perdita della possibilità di realizzarlo. Conseguentemente egli non era tenuto a dimostrare di aver perso lo specifico risultato che avrebbe certamente conseguito, bensì
solamente che era stata frustata una seria ed esistente possibilità di concorrere per conseguire quel determinato risultato favorevole. La probabilità maggiore o minore di conseguire il risultato tutt'al più potrebbe influire solamente sulla determinazione delle quantum da liquidare. Sostiene l'appellante che l'associazione ed egli stesso Parte_4
partecipavano assiduamente a gare per l'assegnazione di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nell'ambito di appalti pubblici, come era risultato pacifico in causa stante la mancata contestazione di tale affermazione contenuta in atto di citazione, così come era pacifico che l'elenco delle gare prodotto in giudizio aveva per oggetto pag. 17/26 attività rientranti pienamente nel campo professionale dell'associazione professionale. Con
riguardo alla parte della motivazione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto non ragionevole che l'attività dell'associazione dipendesse integralmente dell'apporto lavorativo dell'attore, senza il quale l'associazione non avrebbe potuto partecipare a nessun bando di gara tra quelli elencati, deduce l'appellante di avere offerto al riguardo prove testimoniali che erroneamente non sono state ammesse dal tribunale dal tribunale.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante si duole della mancata ammissione delle prove richieste con la memoria ex articolo 183 comma 6 numero 2 c.p.c. di data 8/11/21;
sostiene l'appellante che se tali prove orali fossero state espletate egli avrebbe provato che la propria assenza dal lavoro era stata la causa per cui lo studio di ingegneria associato aveva perso un importante contributo lavorativo e non era riuscito a partecipare alle varie gare d'appalto, perdendo la chance di aggiudicarsi, almeno per il 2015, un certo numero di incarichi. Sostiene l'appellante che le prove orali articolate non sono né generiche nè
irrilevanti, posto che hanno per oggetto specifiche circostanze. Parte appellante insiste pertanto per l'ammissione delle prove orali richieste in primo grado.
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'omessa pronuncia in punto di spese stragiudiziali riconosciute come dovute dalla compagnia assicuratrice appellata, ma mai liquidate. Sostiene l'attore che la aveva riconosciuto di dover rimborsare tale somma CP_1
con nota di data 11.9.15 con la quale liquidava il danno nel seguente modo: “Il danno, come da prospetto allegato, viene quantificato in euro 37.000, oltre spese mediche se in quanto dovute, oltre onorari”. Deduce l'appellante che l'intervento del legale prima dell'introduzione del giudizio è stato necessario in quanto non era stata proposta alcuna offerta risarcitoria nè
pag. 18/26 manifestata alcuna disponibilità di effettuare un risarcimento da parte della compagnia assicuratrice e solo l'intervento del legale aveva indotto la stessa a versare l'importo di euro
37.000.
Il primo motivo di impugnazione è fondato.
Risulta dalla perizia medico legale redatta su incarico dell'appellante (doc. 11 appellante ) e da quella redatta su incarico della compagnia assicuratrice (doc. 2 appellata) che l'appellante avrebbe subito un periodo di inabilità di complessivi 150 giorni secondo il proprio consulente
(con possibilità quindi di riprendere l'attività ordinaria anche lavorativa a fine marzo 2015) e di complessivi cento giorni secondo il perito incaricato dalla compagnia assicuratrice (con possibilità di riprendere l'attività anche lavorativa a inizio febbraio 2015).
Pertanto la conclusione del giudice di primo grado secondo cui il periodo di inabilità
dell'attore avrebbe avuto una durata di 70 giorni non può ritenersi corretta
Analizzando la documentazione medica prodotta dall'attore è possibile e ritenere che ancora in data 2.2.15 ed in data 25.2.15 veniva prescritto all'appellante un ciclo di kinesi alla spalla sinistra (doc. 35 pag. 11-12 parte appellante) ed alla visita fisiatrica del 25.2.15 veniva ancora diagnosticata una limitazione funzionale alla spalla sinistra in esiti frattura clavicola sinistra operata;
nel referto dd. 6.3.15 (pag. 15 doc. 35) veniva indicata una ripresa graduale della attività dell'appellante.
In relazione al contenuto di tale documentazione medica è possibile quindi ritenere che l'appellante non aver potuto riprendere appieno la propria attività lavorativa fino al mese di marzo 2015.
pag. 19/26 È anche possibile condividere le argomentazioni dell'appellante secondo cui, in relazione alle modalità di svolgimento dell'attività di libero professionista di ingegnere, gli incarichi professionali vengono acquisiti a distanza di tempo rispetto al momento in cui viene incassato il relativo compenso, sicchè non sempre vi è coincidenza temporale tra l' assenza dal lavoro e la diminuzione del reddito.
Risultano pure condivisibili le argomentazioni di parte appellante secondo cui non possa essere valutato come interruttivo del nesso causale tra l'assenza da lavoro e la diminuzione del reddito il fatto che la convenzione con gli altri associati allo studio professionale sia intervenuta nel settembre 2016. Infatti tale periodo coincide con elaborazione delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2015 ed è pertanto verosimile che proprio in tale occasione gli associati abbiano deciso di modificare le percentuali di ripartizione, al fine di far gravare esclusivamente sull'appellante i minori introiti dell'associazione conseguenti all'assenza dal lavoro dello stesso.
Peraltro nella convenzione circa la distribuzione degli utili intercorsa tra gli associati nel settembre del 2016 (doc. 18) veniva espressamente indicato che tale convenzione veniva
Pt_ assunta in quanto l'ing. non aveva prestato attività lavorativa a causa delle fratture riportate in occasione del sinistro statale del 28/10/14, essendo rientrato nello studio al normale e pieno regime verso maggio del 2015, e che tale assenza aveva determinato l'impossibilità per lo studio di partecipare ad alcune gare di appalto. Conseguente veniva stabilito che per gli utili dell'anno 2015 la ripartizione sarebbe avvenuta riconoscendo all'appallante una percentuale dl 16,66 % ed agli altri due partecipanti una partecipazione del pag. 20/26 41,67% ciascuno. Sussiste peraltro prova che tale diversa ripartizione degli utili è avvenuta solo per l'anno 2015, posto che dalla denuncia dei redditi dell'appellante relativa ai redditi 2016
(doc. 37 parte appellante) emerge che la sua partecipazione all'associazione era stata ripristinata nella misura del 33,33%.
Sussiste infine prova (doc. 24 e 25 parte appellante) che l'associazione professionale per l'anno 2015 ha subito una diminuzione di reddito (euro 118.911) rispetto al 2014 (euro
141.984).
Le circostanze che effettivamente l'attore sia stato assente dal lavoro per i primi mesi del
2015, che la diminuzione del reddito dell'associazione professionale alla quale partecipava, e quindi del suo reddito personale, sia coincisa con l'arco temporale di assenza ed infine la circostanza che per gli anni successivi l'appellante abbia continuato a partecipare agli utili dell'associazione con la percentuale originariamente concordata (e derogata solo per l'anno 2015) consentono di ritenere sussistente il nesso causale tra l'assenza dal lavoro cagionato dalle lesioni riportate dall'appellante in occasione del sinistro stradale del 28.10.14
e la diminuzione del suo reddito per l'anno 2015.
Nella determinazione di tale danno vengono condivisi i criteri utilizzati dal perito incaricato dalla compagnia assicuratrice (doc. 13 appellante) che peraltro ha fatto applicazione dell'articolo 137 Cod. Ass.ni, prendendo a base del conteggio il reddito netto dichiarato.
Tenuto conto del fatto che il reddito da partecipazione percepito dall'appellante per l'anno
2013 è stato di euro 35.508,00, per l'anno 2014 di euro 47.328,00, per l'anno 2015 di euro
19.811,00, valutata quindi la differenza tra il reddito più elevato degli ultimi tre anni e quello pag. 21/26 meno elevato percepito nel 2015, il danno in questione viene liquidato dell'importo di euro
27.517,00.
Da tale importo non può essere detratto quanto percepito dall'appellante dalla compagnia assicuratrice in quanto dalla documentazione acquisita a seguito di ordine di CP_13
esibizione ex art. 210 cpc emerge che il rischio assicurato era costituito dal danno alla persona ed al rimborso delle spese mediche sicché è possibile concludere che l'indennizzo versato dalla società riguardi voci di danno diverse dalla perdita di reddito. CP_13
Sulla somma complessiva di € 27.517,00, liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale al valore della moneta del settembre 2015, epoca in cui il danno si è consolidato
, rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sono dovuti gli interessi legali con la medesima decorrenza.
Successivamente, fino al saldo, gli interessi di legge saranno dovuti sull'importo determinato in applicazione dei criteri sopra indicati.
Infatti sulla base della sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della
Cassazione (in Giust. Civ., 1995, I, 1495, e in Foro It., 1995, I, 1470), e della conforme giurisprudenza successiva della Suprema Corte (cfr. ex pluribus Cass. 3 dicembre 1999 n.
13463), qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento della suddetta pag. 22/26 somma, la cui prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi legali;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (usualmente, sulla somma via via rivalutata annualmente), in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria (vale a dire gli indici ISTAT), ovvero in base ad un indice medio tra l'indice iniziale e quello della data di liquidazione.
Deve invece essere rigettato il secondo motivo di impugnazione.
Contrariamente a quanto affermato da parte appellante, la perdita di chance non è integrata dalla semplice possibilità di conseguire un risultato favorevole, ma è necessario che la perdita riguardi una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene
(Cass. n. 6488/17; Cass. n. 1752/05; Cass. n. 16877/08; Cass. n. 21544/08; Cass. n.
15478/23); in tal senso si è costantemente espressa la Suprema Corte, compresa la pronuncia invocata da parte appellante (Cass. n. 24050/23) che indica come necessaria una “seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato”.
Nel caso in esame, l'appellante non ha nemmeno allegato a quante gare lo studio associato al quale partecipava avesse preso parte negli anni anteriori al sinistro e quante di queste gare si fosse aggiudicato, sicché non è possibile effettuare alcuna valutazione circa la sussistenza di una possibilità verosimile di aggiudicarsi gare indette del periodo di assenza dell'attore.
pag. 23/26 Deve essere rigettato anche il terzo motivo di impugnazione con il quale l'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove dedotte in primo grado. Mentre le prove risultano superflue con riferimento a fatti incidenti sulla diminuzione del reddito, quanto alla perdita di possibilità di ottenere appalti pubblici in conseguenza della mancata prestazione di attività
lavorativa da parte dell'appellante il capitolo 9 è genericamente formulato in quanto non indica a quante gare pubbliche avrebbe partecipato l'associazione professionale degli anni
2014-2015 ed i capitoli 13, 14,15, 16 sono superflui a fronte della mancata prova circa il numero delle gare alle quali lo studio professionale aveva partecipato in passato ed il numero delle gare effettivamente aggiudicate sempre nel periodo antecedente il sinistro stradale occorso all'appellante.
E' invece fondato che quarto motivo di impugnazione circa la mancata pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla domanda di riconoscimento delle spese legali stragiudiziali.
In primo luogo va rilevato che il rimborso di tali spese era stato richiesto in atto di citazione posto che nelle conclusioni veniva richiesta l'integrale rifusione delle spese legali di causa,
anche quelle della fase stragiudiziale che si dicevano già riconosciute dalla compagnia assicuratrice. Tale domanda veniva ribadita della prima memoria ex art 183 co. 6 cpc, nella quale si insisteva sul riconoscimento delle spese stragiudiziali dovuto in quanto la compagnia assicuratrice aveva avuto rapporti solo con il legale dell'appellante e peraltro l'obbligo di pagamento delle stesse era stato riconosciuto dalla compagnia assicuratrice nella comunicazione di data 1/9/15 (doc. 8 parte appellante).
pag. 24/26 Risulta in effetti dalla documentazione prodotta da parte appellante che solo il legale incaricato dall'appellante aveva interloquito con la compagnia assicurazione al fine di far ottenere al suo assistito risarcimento del danno, inviando plurime comunicazioni (in data
26/1/15 doc. 4; in data 18/9/15 doc. 9; in data 3/10/ 16 doc. 10; in data 10/10/17 doc. 12) e riuscendo altresì ad ottenere l'importo di euro 37.000 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale, dopo aver illustrato ed analizzato le valutazioni del perito medico-legale incaricato.
Le spese stragiudiziali vengono pertanto riconosciute con riferimento a tale importo e liquidate in euro 2.295,00 in conformità alle tariffe vigenti ratione temporis.
Stante la soccombenza degli appellati, le spese di lite del giudizio di primo grado e quelle del presente giudizio d'appello sono poste a carico dei medesimi nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22. La fase di trattazione del giudizio di appello viene liquidata dell'importo minimo in quanto la stessa si è
limitata alle note di udienza. Infatti (tra le altre Cass. n. 33412/24) “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”.
P. Q. M.
La Corte di Appello di RE, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
pag. 25/26 1) in parziale riforma della sentenza n. 348/24 del Tribunale di RE condanna la
[...]
in solido al pagamento in favore di Controparte_15 Parte_1
dell'importo di euro 27.517,00, oltre ad interessi di legge su tale somma rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
successivamente, fino al saldo, gli interessi di legge saranno dovuti sull'importo determinato in applicazione dei criteri sopra indicati;
nonché al pagamento dell'importo di euro 2.295,00 a titolo di spese legali stragiudiziali;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
2) condanna la e in solido al rimborso in Controparte_14 Controparte_15
favore di delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al Parte_1
giudizio di primo grado, in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva,
€ 1.805,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti,
ed euro 809,90 per esborsi e quanto al giudizio di secondo grado, in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo
C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti ed euro 777,00 per esborsi
Cosi deciso in RE, lì 7.8.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
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