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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/09/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1981/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Maria Teresa DE SANCTIS .……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1981 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. con note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 17.7.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via Ferro n.20 presso lo studio dell'avv.to Ingrid Mamino che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni relative a figlio nato da convivenza more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...1. confermato quanto ritenuto dal Tribunale per i Minorenni di Genova in merito alla perdita di potestà, disporre l'affidamento esclusivo alla madre della LI minore con collocamento presso la residenza Persona_1 materna, nella casa sita in Imperia, Via Cascione n. 214; 2. disporre in via provvisoria i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis. 15 di affido esclusivo al fine del rinnovo dei documenti della minore e di tutte le questioni, anche scolastiche, nel suo dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1981/2024 R.G.A.C.C.
interesse;
3. disporre il rilascio da parte dell'Ambasciata di Romania del passaporto alla minore e, stante il decadimento dalla patria potestà del padre, Persona_1 a richiesta della sola madre SI.ra ;
4. disporre che il SI. Parte_1 CP_1 corrisponda a titolo di arretrati non corrisposti per il mantenimento della minore la somma di euro 5.000,00 alla SI.ra ;
5. disporre che il SI. Parte_1 [...]
corrisponda, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della Controparte_1 LI , la somma mensile di Euro 500,00, o altra somma meglio ritenuta, Persona_1 con rivalutazione annuale ISTAT da maggio 2025, entro il giorno 7 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra ; Parte_1 6. disporre che le spese straordinarie verranno suddivise al 50% fra le parti, come da Protocollo di Imperia e precisamente: disporre che entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle seguenti spese ulteriori effettuate in favore del figlio: a) spese scolastiche imprescindibili: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti pubblici;
assicurazione scolastica, libri di testo, vocabolari, dispense e corredo scolastico di inizio anno;
tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
b) spese scolastiche ove preventivamente concordate: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento, computer portatili o altri supporti informatici, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria. Spese mediche e medico specialistiche imprescindibili: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale, ticket sanitari, esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini. Spese mediche e medico specialistiche ove preventivamente concordate: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali, cure termali e fisioterapiche, logopedistiche e psicologiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale in tempi accettabili, farmaci particolari ed integratori alimentari particolari. Spese extrascolastiche e ricreative imprescindibili: centro ricreativo estivo e gruppo ricreativo. Spese extrascolastiche e ricreative ove concordate: corsi di istruzione attività sportive ricreative e ludiche con relative attrezzature, viaggi e vacanze;
disporre che resteranno a carico del genitore che ha contratto l'impegno di spesa le spese che avrebbero richiesto il preventivo accordo e ne sono prive. Il genitore che avrà anticipato le spese non soggette a preventivo accordo provvederà entro il mese successivo alla spesa a trasmettere all' altro genitore le pezze giustificative dell'esborso che dovrà essere rimborsato nei 30 giorni successivi alla trasmissione della documentazione di spesa. Ciascuno dei genitori porterà in detrazione le spese sostenute nell'interesse del figlio secondo la percentuale effettivamente pagata o rimborsata;
7. disporre che l'assegno unico in favore della LI minore sia R_ percepito in via esclusiva dalla SI.ra , che attualmente percepisce Parte_1 il 100%;
8. le parti usufruiranno, nella misura del 50% ciascuna, delle detrazioni fiscali delle spese relative alla LI;
9. autorizzare la frequentazione tra la minore e la R_ SI.ra , zia paterna;
10. si rimette in merito a quanto disposto con Controparte_2 riferimento agli incontri protetti con il padre;
11. con vittoria delle spese di lite”:
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 20.12.2024 chiedeva regolamentarsi Parte_1 affidamento, collocazione, regime di visite e mantenimento della LI minore R_ (10 anni, essendo nata il [...]), nata a [...] convivenza more uxorio con
[...]
. In particolare, chiedeva che la LI minore le fosse affidata Controparte_1
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1981/2024 R.G.A.C.C.
in via esclusiva e presso di sé collocata, con eventuale regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento della LI , fosse posto un assegno di importo non inferiore Persona_1 ad € 500,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Non si costituiva in giudizio il resistente del quale, Controparte_1 all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 26.6.2025 e verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione di documenti. Disposta dal Tribunale la discussione orale ai sensi dell'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente, unica costituita, rassegnava le proprie conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Deve essere in primo luogo esaminata la domanda avanzata da al Parte_1 fine di ottenere affidamento esclusivo della LI minore . Persona_1
Ciò premesso deve essere sottolineato come il resistente, con decreto del Tribunale per i Minorenni di Genova in data 27.2.2023, sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale verso la LI, in ragione di gravi criticità personali connesse all'abuso di bevande alcoliche (non adeguatamente affrontate nonostante l'attivazione dei Servizi) ed a comportamenti aggressivi ed altamente disfunzionali nell'ambito del contesto famigliare (vds. “...il non sia apparso consapevole della gravità della situazione CP_1 e delle conseguenze negative delle sue manifestazioni di aggressività e delle sue problematiche conseguenti all'abuso di alcol e sia scarsamente motivato a farsi aiutare dai servizi territoriali;
la gestione e l'accudimento della minore siano da tempo rimessi in via esclusiva alla madre, risultata adeguata;
sussistano quindi i presupposti per dichiarare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sulla LI, atteso il perdurare della sua condizione di dipendenza da sostanze alcoliche incompatibile con il ruolo paterno e la funzione di cura e protezione verso la minore, fermo restando l'obbligo di contribuire al suo mantenimento (che non viene meno a seguito della pronuncia di decadenza!)...”).
A quanto sopra deve ancora essere aggiunto come, anticipatamente disposta da questo Tribunale con decreto in data 20.1.2025 la riattivazione degli interventi di supporto nei confronti del resistente, lo stesso – così come già in passato - si sia reso ad essi del tutto indisponibile, disattendendo ogni appuntamento concordato con gli operatori (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Imperia con relazione in data 19.6.2025: “...Il SI. , raggiunto telefonicamente a seguito della prima CP_1 convocazione, ha riferito di non essere domiciliato al proprio indirizzo di residenza e di non aver ricevuto la suddetta convocazione, richiedendo l'invio di nuova raccomandata a/r al domicilio riferito. Nella seconda circostanza, nonostante l'avvenuto invio all'indirizzo comunicato, il SI. non ha ritirato la raccomandata. Contattato CP_1 telefonicamente, l'uomo ha riferito di trovarsi presso l'Ospedale di Imperia, non specificando i motivi del presunto ricovero. E' stato, quindi, concordato telefonicamente, un nuovo appuntamento in data 2 maggio u.s.. Nella suddetta occasione, il SI. CP_1 ha contattato il Servizio riferendo di essere ancora ricoverato presso il nosocomio imperiese, affermando di voler ricontattare il Servizio, a seguito di dimissioni ospedaliere, per concordare un nuovo appuntamento. Ad oggi lo scrivente Servizio non ha ricevuto alcuna comunicazione dal SI. ...”). CP_1
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1981/2024 R.G.A.C.C.
Il resistente, inoltre, benché ritualmente notificato è restato contumace nell'odierno giudizio, ancora una volta dimostrando l'assoluto disinteresse per un concreto esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti della LI minore.
E tale sostanziale indisponibilità del padre ha confermato ulteriormente, se mai ve ne fosse stata necessità (attesa la già disposta decadenza dalla responsabilità genitoriale), l'impossibilità anche solo di ipotizzare un suo progressivo recupero alle forme
“ordinarie” di affidamento previste dal legislatore. Né appare possibile, atteso il comportamento da ultimo serbato verso gli operatori, attivare attraverso i Servizi una sua effettiva presa in carico al fine di ulteriormente stimolarlo a fruire degli interventi di supporto a ciò funzionali.
Deve, pertanto, essere disposto l'affidamento di alla madre con modalità Persona_1 esclusiva “rafforzata” ai sensi dell'art. 337-quater, c.3 c.c., così consentendo ad essa di assumere, in completa autonomia e nell'interesse della LI minore, anche le decisioni di maggiore importanza (ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, etc.); quanto precede non potendosi altro che prendere atto dell'ormai prolungato, volontario e consapevole mancato esercizio delle prerogative genitoriali da parte dell'altro genitore.
La superiore forma di affidamento consentirà, inoltre, alla madre la possibilità di richiedere ed ottenere in piena autonomia, senza alcuna necessità di autorizzazione del padre, i documenti per la minore (ivi compreso il passaporto o altri documenti validi per l'espatrio); quanto precede ad esplicito chiarimento di quanto sul punto da essa richiesto al fine di superare le difficoltà fino ad oggi incontrate (vds. “...la minore è attualmente sprovvista di passaporto rumeno e si rende necessario, al fine dell'ottenimento, l'intervento del Tribunale in quanto la SI.ra non è riuscita ad ottenerlo nonostante Pt_1 il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Genova di revoca della potestà genitoriale del SI. ...”). CP_1
Alla superiore decisione in punto affidamento consegue, ovviamente, la collocazione della LI minore presso l'abitazione della madre, con la quale essa ha Persona_1 sempre vissuto successivamente alla separazione dei genitori.
Quanto al regime di visite, ritiene il Collegio che, sulla scorta delle superiori considerazioni, non possa oggi essere in concreto delineato, apparendo al contrario opportuno subordinare un'effettiva e regolare costruzione di tale rapporto ad una verifica delle risorse genitoriali che, nell'eventualità ed una volta che il padre abbia recuperato adeguate disponibilità e risorse, dovrà essere effettuata dai Servizi Consultoriali territorialmente competenti;
ciò allo scopo di determinarne modalità e tempi nel rispetto delle eSIenze della minore ed al fine precipuo di non arrecare ad essa pregiudizio alcuno.
Non necessita, inoltre, di specifica autorizzazione la possibilità per la minore di frequentare la zia paterna, dovendo essere riconosciuto alla madre – valutata dai Servizi come del tutto adeguata allo svolgimento del ruolo e della funzione (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Imperia con relazione in data 19.6.2025: “...a seguito del Decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Genova, i Servizi non hanno ritenuto... di promuovere ulteriori sostegni in favore della minore e della madre, valutata la maggiore consapevolezza della SI.ra rispetto alle proprie capacità Pt_1 genitoriali e alle necessità della LI nonché la sua disponibilità e collaborazione con i Servizi...”) - il potere di regolare, nel rispetto delle eSIenze e dei diritti della minore, la sua frequentazione con terze persone.
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 1981/2024 R.G.A.C.C.
Quanto ai provvedimenti di natura economica osserva il Tribunale come gli unici elementi utili alla decisione siano attualmente rappresentati dalle allegazioni e dalla documentazione prodotte dalla ricorrente, attualmente occupata in qualità di badante (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Imperia con relazione in data 19.6.2025: “...La donna ha confermato di aver mantenuto la raggiunta stabilità dal punto di vista abitativo e lavorativo: ha riferito di lavorare, con regolare contratto di lavoro, come badante presso un anziano per quattro giorni alla settimana (lunedì- mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 9.30 alle ore 14.30), la domenica presso il centro per bambini “Acquarium” di Pontedassio e presso un privato per le pulizie domestiche dell'alloggio (giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00)...”, che ha dichiarato redditi pari ad
€ 7.029,00 nel 2021, € 9.574,00 nel 2022 ed € 10.075,00 nel 2023 e sopporta un canone di locazione di importo pari ad € 350,00 mensili (vds. “La SI.ra ha dichiarato di Pt_1 vivere con la minore, in un alloggio per il quale viene corrisposto un canone di locazione pari a € 350,00 mensili...”).
Ciò premesso, pur in assenza di precise informazioni rispetto alla situazione lavorativa del resistente, se da un lato non appare possibile ritenere che la ricorrente possa da sola provvedere in modo integrale al mantenimento della LI in assenza di un Persona_1 contributo dell'altro genitore, dall'altro non deve essere dimenticato come l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli costituisca dovere di entrambi i genitori e che l'art. 337-ter c.4 c.c. àncora al principio di proporzionalità (vds. “…Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eSIenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore…”); quanto precede dovendosi, inoltre, apprezzare – così come sottolineato con costante orientamento della Suprema Corte - anche la potenziale capacità di produzione di reddito del resistente, da ritenersi – in difetto di prova contraria - adeguatamente mantenuta (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n. 24049: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eSIenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
dr. Andrea CANCIANI 5 n. 1981/2024 R.G.A.C.C.
Per tali ragioni ritiene il Collegio di dover porre a carico di Controparte_1 l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento di e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, un assegno Persona_1 dell'importo di € 250,00 mensili;
quanto precede oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie riguardanti la LI minore, disciplinate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificato in dispositivo.
Tale assegno appare da un lato del tutto compatibile con la ritenuta capacità contributiva del resistente e, dall'altro, adeguato a garantire – in uno con il contributo “direttamente” fornito dalla madre – il mantenimento della minore nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 337-ter, c.4 c.c.
Deve, inoltre, disporsi che, attesa l'assenza di frequentazione tra il padre e la minore, venga dalla madre interamente percepito l'assegno unico universale per la LI R_
[...]
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di che ha dovuto ricorrere al Giudice al fine di ottenere Parte_1 riconoscimento e tutela dei diritti della prole, devono essere poste a carico di
[...]
le spese di causa da essa sostenute. Controparte_1
P. Q. M.
il Tribunale in composizione Collegiale e con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando sul ricorso, così decide:
1) affida la LI minore in via esclusiva alla madre disponendo, ai Persona_1 sensi di quanto consentito dall'art.337-quater, c.3 c.c., che possa assumere da sola anche le decisioni di maggiore interesse per la stessa;
quanto precede precisandosi come, per l'effetto, essa possa richiedere ed ottenere in piena autonomia, senza alcuna necessità di autorizzazione del padre, i documenti per la minore (ivi compreso il passaporto o altri documenti validi per l'espatrio);
2) colloca la LI minore presso l'abitazione della madre dove la Persona_1 stessa assumerà stabile residenza;
3) subordina, per le ragioni di cui in motivazione, un eventuale regime di visite tra il padre e la LI minore a verifica delle risorse genitoriali del Persona_1 padre da parte dei Servizi Consultoriali territorialmente competenti, che dovranno così determinarne modalità e tempi nel rispetto delle eSIenze della minore ed al fine precipuo di non arrecare alla stessa pregiudizio alcuno;
4) pone a carico del padre, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI minore Persona_1 mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 250,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
dr. Andrea CANCIANI 6 n. 1981/2024 R.G.A.C.C.
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo sub 4), l'assegno unico universale per la LI minore;
Persona_1
6) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per
[...] compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagamento da effettuarsi in favore dello Stato ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 (L) d.p.r. 115/02.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza nonché ai Servizi Consultoriali dell'ASL di Imperia, al Servizio di Salute Mentale dell'ASL di Imperia ed ai Servizi Sociali del Comune di Imperia per opportuna conoscenza.
Così deciso in Imperia, il 2.9.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Maria Teresa DE SANCTIS .……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1981 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. con note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 17.7.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via Ferro n.20 presso lo studio dell'avv.to Ingrid Mamino che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni relative a figlio nato da convivenza more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...1. confermato quanto ritenuto dal Tribunale per i Minorenni di Genova in merito alla perdita di potestà, disporre l'affidamento esclusivo alla madre della LI minore con collocamento presso la residenza Persona_1 materna, nella casa sita in Imperia, Via Cascione n. 214; 2. disporre in via provvisoria i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis. 15 di affido esclusivo al fine del rinnovo dei documenti della minore e di tutte le questioni, anche scolastiche, nel suo dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1981/2024 R.G.A.C.C.
interesse;
3. disporre il rilascio da parte dell'Ambasciata di Romania del passaporto alla minore e, stante il decadimento dalla patria potestà del padre, Persona_1 a richiesta della sola madre SI.ra ;
4. disporre che il SI. Parte_1 CP_1 corrisponda a titolo di arretrati non corrisposti per il mantenimento della minore la somma di euro 5.000,00 alla SI.ra ;
5. disporre che il SI. Parte_1 [...]
corrisponda, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della Controparte_1 LI , la somma mensile di Euro 500,00, o altra somma meglio ritenuta, Persona_1 con rivalutazione annuale ISTAT da maggio 2025, entro il giorno 7 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra ; Parte_1 6. disporre che le spese straordinarie verranno suddivise al 50% fra le parti, come da Protocollo di Imperia e precisamente: disporre che entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle seguenti spese ulteriori effettuate in favore del figlio: a) spese scolastiche imprescindibili: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti pubblici;
assicurazione scolastica, libri di testo, vocabolari, dispense e corredo scolastico di inizio anno;
tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
b) spese scolastiche ove preventivamente concordate: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento, computer portatili o altri supporti informatici, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria. Spese mediche e medico specialistiche imprescindibili: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale, ticket sanitari, esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini. Spese mediche e medico specialistiche ove preventivamente concordate: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali, cure termali e fisioterapiche, logopedistiche e psicologiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale in tempi accettabili, farmaci particolari ed integratori alimentari particolari. Spese extrascolastiche e ricreative imprescindibili: centro ricreativo estivo e gruppo ricreativo. Spese extrascolastiche e ricreative ove concordate: corsi di istruzione attività sportive ricreative e ludiche con relative attrezzature, viaggi e vacanze;
disporre che resteranno a carico del genitore che ha contratto l'impegno di spesa le spese che avrebbero richiesto il preventivo accordo e ne sono prive. Il genitore che avrà anticipato le spese non soggette a preventivo accordo provvederà entro il mese successivo alla spesa a trasmettere all' altro genitore le pezze giustificative dell'esborso che dovrà essere rimborsato nei 30 giorni successivi alla trasmissione della documentazione di spesa. Ciascuno dei genitori porterà in detrazione le spese sostenute nell'interesse del figlio secondo la percentuale effettivamente pagata o rimborsata;
7. disporre che l'assegno unico in favore della LI minore sia R_ percepito in via esclusiva dalla SI.ra , che attualmente percepisce Parte_1 il 100%;
8. le parti usufruiranno, nella misura del 50% ciascuna, delle detrazioni fiscali delle spese relative alla LI;
9. autorizzare la frequentazione tra la minore e la R_ SI.ra , zia paterna;
10. si rimette in merito a quanto disposto con Controparte_2 riferimento agli incontri protetti con il padre;
11. con vittoria delle spese di lite”:
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 20.12.2024 chiedeva regolamentarsi Parte_1 affidamento, collocazione, regime di visite e mantenimento della LI minore R_ (10 anni, essendo nata il [...]), nata a [...] convivenza more uxorio con
[...]
. In particolare, chiedeva che la LI minore le fosse affidata Controparte_1
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1981/2024 R.G.A.C.C.
in via esclusiva e presso di sé collocata, con eventuale regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento della LI , fosse posto un assegno di importo non inferiore Persona_1 ad € 500,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Non si costituiva in giudizio il resistente del quale, Controparte_1 all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 26.6.2025 e verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione di documenti. Disposta dal Tribunale la discussione orale ai sensi dell'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente, unica costituita, rassegnava le proprie conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
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Deve essere in primo luogo esaminata la domanda avanzata da al Parte_1 fine di ottenere affidamento esclusivo della LI minore . Persona_1
Ciò premesso deve essere sottolineato come il resistente, con decreto del Tribunale per i Minorenni di Genova in data 27.2.2023, sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale verso la LI, in ragione di gravi criticità personali connesse all'abuso di bevande alcoliche (non adeguatamente affrontate nonostante l'attivazione dei Servizi) ed a comportamenti aggressivi ed altamente disfunzionali nell'ambito del contesto famigliare (vds. “...il non sia apparso consapevole della gravità della situazione CP_1 e delle conseguenze negative delle sue manifestazioni di aggressività e delle sue problematiche conseguenti all'abuso di alcol e sia scarsamente motivato a farsi aiutare dai servizi territoriali;
la gestione e l'accudimento della minore siano da tempo rimessi in via esclusiva alla madre, risultata adeguata;
sussistano quindi i presupposti per dichiarare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sulla LI, atteso il perdurare della sua condizione di dipendenza da sostanze alcoliche incompatibile con il ruolo paterno e la funzione di cura e protezione verso la minore, fermo restando l'obbligo di contribuire al suo mantenimento (che non viene meno a seguito della pronuncia di decadenza!)...”).
A quanto sopra deve ancora essere aggiunto come, anticipatamente disposta da questo Tribunale con decreto in data 20.1.2025 la riattivazione degli interventi di supporto nei confronti del resistente, lo stesso – così come già in passato - si sia reso ad essi del tutto indisponibile, disattendendo ogni appuntamento concordato con gli operatori (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Imperia con relazione in data 19.6.2025: “...Il SI. , raggiunto telefonicamente a seguito della prima CP_1 convocazione, ha riferito di non essere domiciliato al proprio indirizzo di residenza e di non aver ricevuto la suddetta convocazione, richiedendo l'invio di nuova raccomandata a/r al domicilio riferito. Nella seconda circostanza, nonostante l'avvenuto invio all'indirizzo comunicato, il SI. non ha ritirato la raccomandata. Contattato CP_1 telefonicamente, l'uomo ha riferito di trovarsi presso l'Ospedale di Imperia, non specificando i motivi del presunto ricovero. E' stato, quindi, concordato telefonicamente, un nuovo appuntamento in data 2 maggio u.s.. Nella suddetta occasione, il SI. CP_1 ha contattato il Servizio riferendo di essere ancora ricoverato presso il nosocomio imperiese, affermando di voler ricontattare il Servizio, a seguito di dimissioni ospedaliere, per concordare un nuovo appuntamento. Ad oggi lo scrivente Servizio non ha ricevuto alcuna comunicazione dal SI. ...”). CP_1
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1981/2024 R.G.A.C.C.
Il resistente, inoltre, benché ritualmente notificato è restato contumace nell'odierno giudizio, ancora una volta dimostrando l'assoluto disinteresse per un concreto esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti della LI minore.
E tale sostanziale indisponibilità del padre ha confermato ulteriormente, se mai ve ne fosse stata necessità (attesa la già disposta decadenza dalla responsabilità genitoriale), l'impossibilità anche solo di ipotizzare un suo progressivo recupero alle forme
“ordinarie” di affidamento previste dal legislatore. Né appare possibile, atteso il comportamento da ultimo serbato verso gli operatori, attivare attraverso i Servizi una sua effettiva presa in carico al fine di ulteriormente stimolarlo a fruire degli interventi di supporto a ciò funzionali.
Deve, pertanto, essere disposto l'affidamento di alla madre con modalità Persona_1 esclusiva “rafforzata” ai sensi dell'art. 337-quater, c.3 c.c., così consentendo ad essa di assumere, in completa autonomia e nell'interesse della LI minore, anche le decisioni di maggiore importanza (ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, etc.); quanto precede non potendosi altro che prendere atto dell'ormai prolungato, volontario e consapevole mancato esercizio delle prerogative genitoriali da parte dell'altro genitore.
La superiore forma di affidamento consentirà, inoltre, alla madre la possibilità di richiedere ed ottenere in piena autonomia, senza alcuna necessità di autorizzazione del padre, i documenti per la minore (ivi compreso il passaporto o altri documenti validi per l'espatrio); quanto precede ad esplicito chiarimento di quanto sul punto da essa richiesto al fine di superare le difficoltà fino ad oggi incontrate (vds. “...la minore è attualmente sprovvista di passaporto rumeno e si rende necessario, al fine dell'ottenimento, l'intervento del Tribunale in quanto la SI.ra non è riuscita ad ottenerlo nonostante Pt_1 il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Genova di revoca della potestà genitoriale del SI. ...”). CP_1
Alla superiore decisione in punto affidamento consegue, ovviamente, la collocazione della LI minore presso l'abitazione della madre, con la quale essa ha Persona_1 sempre vissuto successivamente alla separazione dei genitori.
Quanto al regime di visite, ritiene il Collegio che, sulla scorta delle superiori considerazioni, non possa oggi essere in concreto delineato, apparendo al contrario opportuno subordinare un'effettiva e regolare costruzione di tale rapporto ad una verifica delle risorse genitoriali che, nell'eventualità ed una volta che il padre abbia recuperato adeguate disponibilità e risorse, dovrà essere effettuata dai Servizi Consultoriali territorialmente competenti;
ciò allo scopo di determinarne modalità e tempi nel rispetto delle eSIenze della minore ed al fine precipuo di non arrecare ad essa pregiudizio alcuno.
Non necessita, inoltre, di specifica autorizzazione la possibilità per la minore di frequentare la zia paterna, dovendo essere riconosciuto alla madre – valutata dai Servizi come del tutto adeguata allo svolgimento del ruolo e della funzione (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Imperia con relazione in data 19.6.2025: “...a seguito del Decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Genova, i Servizi non hanno ritenuto... di promuovere ulteriori sostegni in favore della minore e della madre, valutata la maggiore consapevolezza della SI.ra rispetto alle proprie capacità Pt_1 genitoriali e alle necessità della LI nonché la sua disponibilità e collaborazione con i Servizi...”) - il potere di regolare, nel rispetto delle eSIenze e dei diritti della minore, la sua frequentazione con terze persone.
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 1981/2024 R.G.A.C.C.
Quanto ai provvedimenti di natura economica osserva il Tribunale come gli unici elementi utili alla decisione siano attualmente rappresentati dalle allegazioni e dalla documentazione prodotte dalla ricorrente, attualmente occupata in qualità di badante (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Imperia con relazione in data 19.6.2025: “...La donna ha confermato di aver mantenuto la raggiunta stabilità dal punto di vista abitativo e lavorativo: ha riferito di lavorare, con regolare contratto di lavoro, come badante presso un anziano per quattro giorni alla settimana (lunedì- mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 9.30 alle ore 14.30), la domenica presso il centro per bambini “Acquarium” di Pontedassio e presso un privato per le pulizie domestiche dell'alloggio (giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00)...”, che ha dichiarato redditi pari ad
€ 7.029,00 nel 2021, € 9.574,00 nel 2022 ed € 10.075,00 nel 2023 e sopporta un canone di locazione di importo pari ad € 350,00 mensili (vds. “La SI.ra ha dichiarato di Pt_1 vivere con la minore, in un alloggio per il quale viene corrisposto un canone di locazione pari a € 350,00 mensili...”).
Ciò premesso, pur in assenza di precise informazioni rispetto alla situazione lavorativa del resistente, se da un lato non appare possibile ritenere che la ricorrente possa da sola provvedere in modo integrale al mantenimento della LI in assenza di un Persona_1 contributo dell'altro genitore, dall'altro non deve essere dimenticato come l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli costituisca dovere di entrambi i genitori e che l'art. 337-ter c.4 c.c. àncora al principio di proporzionalità (vds. “…Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eSIenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore…”); quanto precede dovendosi, inoltre, apprezzare – così come sottolineato con costante orientamento della Suprema Corte - anche la potenziale capacità di produzione di reddito del resistente, da ritenersi – in difetto di prova contraria - adeguatamente mantenuta (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n. 24049: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eSIenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
dr. Andrea CANCIANI 5 n. 1981/2024 R.G.A.C.C.
Per tali ragioni ritiene il Collegio di dover porre a carico di Controparte_1 l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento di e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, un assegno Persona_1 dell'importo di € 250,00 mensili;
quanto precede oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie riguardanti la LI minore, disciplinate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificato in dispositivo.
Tale assegno appare da un lato del tutto compatibile con la ritenuta capacità contributiva del resistente e, dall'altro, adeguato a garantire – in uno con il contributo “direttamente” fornito dalla madre – il mantenimento della minore nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 337-ter, c.4 c.c.
Deve, inoltre, disporsi che, attesa l'assenza di frequentazione tra il padre e la minore, venga dalla madre interamente percepito l'assegno unico universale per la LI R_
[...]
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di che ha dovuto ricorrere al Giudice al fine di ottenere Parte_1 riconoscimento e tutela dei diritti della prole, devono essere poste a carico di
[...]
le spese di causa da essa sostenute. Controparte_1
P. Q. M.
il Tribunale in composizione Collegiale e con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando sul ricorso, così decide:
1) affida la LI minore in via esclusiva alla madre disponendo, ai Persona_1 sensi di quanto consentito dall'art.337-quater, c.3 c.c., che possa assumere da sola anche le decisioni di maggiore interesse per la stessa;
quanto precede precisandosi come, per l'effetto, essa possa richiedere ed ottenere in piena autonomia, senza alcuna necessità di autorizzazione del padre, i documenti per la minore (ivi compreso il passaporto o altri documenti validi per l'espatrio);
2) colloca la LI minore presso l'abitazione della madre dove la Persona_1 stessa assumerà stabile residenza;
3) subordina, per le ragioni di cui in motivazione, un eventuale regime di visite tra il padre e la LI minore a verifica delle risorse genitoriali del Persona_1 padre da parte dei Servizi Consultoriali territorialmente competenti, che dovranno così determinarne modalità e tempi nel rispetto delle eSIenze della minore ed al fine precipuo di non arrecare alla stessa pregiudizio alcuno;
4) pone a carico del padre, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI minore Persona_1 mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 250,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
dr. Andrea CANCIANI 6 n. 1981/2024 R.G.A.C.C.
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo sub 4), l'assegno unico universale per la LI minore;
Persona_1
6) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per
[...] compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagamento da effettuarsi in favore dello Stato ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 (L) d.p.r. 115/02.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza nonché ai Servizi Consultoriali dell'ASL di Imperia, al Servizio di Salute Mentale dell'ASL di Imperia ed ai Servizi Sociali del Comune di Imperia per opportuna conoscenza.
Così deciso in Imperia, il 2.9.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 7