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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza dell'11 febbraio 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5887/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Rossini, giusta procura allegata al ricorso.
OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Adelaide Nieddu, giusta procura generale alle liti a firma del dott. notaio in Fiumicino, del 22 marzo 2024, Rep. 37875 Persona_1
Racc. 7313. OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2024 spiegava Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0I-002079531, notificata l'8 ottobre 2024 a seguito di atto di accertamento n. .4800.25/06/2019.0271742 del 25 giugno 2019, con la CP_1
quale era stato ingiunto alla sig.ra , nella sua qualità di legale rappresentante della Pt_1 [...]
il pagamento della somma di € 31,67 a titolo di sanzione amministrativa per CP_2
mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2017, ed
1 avverso l'ordinanza ingiunzione 0I-002095545, notificata l'8 ottobre 2024 a seguito di atto di accertamento n. .4800.03/01/2020.0001320 del 3 gennaio 2020 con la quale era stato CP_1
ingiunto alla sig.ra , nella qualità anzidetta, il pagamento della somma di € 3.373,82 a titolo Pt_1
di sanzione amministrativa irrogata per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2017 (rectius 2018).
Eccepiva la prescrizione delle pretese in quanto la ricorrente avrebbe commesso le violazioni contestate negli anni 2017 e 2018 mentre le relative ordinanze ingiunzioni le erano state notificate solo nel novembre 2024, ben oltre il termine massimo di cinque anni previsto dall'art. 28 della legge n. 689/81. Lamentava in ogni caso l'omessa notifica di atti di accertamento relativi alle violazioni contestate nelle ordinanze impugnate e, comunque, la tardiva notifica dell'ordinanza ingiunzione rispetto all'atto di accertamento n.
.4800.25/06/2019.0271742 datato 25 giugno 2019. CP_1
Contestava che il termine trascorso per la notifica della contestazione rispetto alla data del suo accertamento era ingiustificato e sottolineava la carenza di motivazione delle ordinanze ingiunzioni opposte in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 e dell'art. 18 comma 2 della l. 689/81.
Chiedeva di dichiarare illegittime e/o nulle e/o revocare e/o annullare le ordinanze ingiunzioni opposte, con annullamento di tutti gli atti alle medesime successivi e consequenziali;
in subordine, di rideterminare le sanzioni amministrative dovute nel minimo edittale. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria del 31.1.2025. CP_1
Affermava la legittimità delle sanzioni amministrative comminate, richiamando la disciplina dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1 bis, del D.L 12/9/1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla l. 11/11/1983, n. 638, come sostituito dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs n. 8/2016, e l'iter di applicazione della sanzione amministrativa disciplinato dalla legge n. 689/1981.
Evidenziava che le omissioni contributive riguardavano le denunce mensili per i periodi
02/2017, 10/2017 e 11/2018, e che l'Istituto aveva regolarmente notificato gli atti di accertamento Prot. .4800.25/06/2019.0271742 e Prot. .4800.03/01/2020.0001320 CP_1 CP_1
rispettivamente in data 16/01/2020 e 27/01/2020 e, in difetto di regolarizzazione nei termini di legge, provveduto alla notifica delle ordinanze ingiunzione opposte.
2 Escludeva la prescrizione della pretesa, sottolineando che essa era stata interrotta dagli atti tipici della procedura sanzionatoria, provenienti dall'amministrazione, e che il termine era comunque rimasto sospeso prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e successivamente, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'emergenza COVID.
Affermava l'inammissibilità delle eccezioni relative ad asseriti vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e/o degli atti presupposti, rilevando che le ordinanze ingiunzione oggetto di causa risultavano motivate mediante l'esplicito richiamo agli atti di accertamento presupposti ed anche in ordine al quantum ed ai criteri utilizzati per il calcolo delle sanzioni, conformi all'art. 23 D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Evidenziava che era intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002079531 per l'anno 2017 e, stante il venir meno della reiterazione dell'illecito, era stata operata la rideterminazione della sanzione amministrativa precedentemente irrogata per l'anno
2018 nella inferiore misura di € 2.530,36, in luogo dell'originario importo di € 3.373,82.
Chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione n. 2079531; di rigettare tutte le domande avversarie afferenti all'ordinanza ingiunzione n. 2095545 in quanto infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, condannare la ricorrente al pagamento della sanzione nella misura rideterminata in € 2.530,36; con vittoria di spese e compensi di lite, ovvero con compensazione delle stesse nell'ipotesi di spontaneo pagamento della sanzione rideterminata entro 30 giorni dalla prima udienza.
3. All'udienza dell'11 febbraio 2025, in esito ala discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Le ordinanze ingiunzioni n. OI-002079531 e OI-002095545, pacificamente notificate in data 8/10/2024, recano un'ingiunzione di pagamento rispettivamente di € 31,67 e di €
3.373,82 a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali rispettivamente per l'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016, e novellato dall'art. 23 del
D.L. 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
3 Le ordinanze, aventi come destinataria la ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante della traggono origine rispettivamente dagli atti di Controparte_2
accertamento n. .4800.25/06/2019.0271742 del 25/6/2019 e n. CP_1
.4800.03/01/2020.0001320 del 3/1/2020, espressamente menzionati negli atti opposti, con CP_1
i quali sarebbero state contestate all'opponente le violazioni di cui sopra relative agli anni 2017
e 2018.
5. Preliminarmente occorre dare atto di quanto dichiarato e documentato dall' CP_1 circa l'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione OI-002079531 e la rideterminazione della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione OI-
002095545, ridotta da € 3.373,82 ad € 2.530,36.
In particolare, con Disposizione n. 480000-25-0048 del 31.01.2025, l' ha CP_1 annullato l'ordinanza ingiunzione n. 2079531, relativa all'annualità 2017, per la seguente motivazione: “Il ricorrente ha versato l'importo a copertura della quota a carico del lavoratore entro il termine di legge. Quota parte dell'importo di cui sopra è stato trattenuto da parte
Contr dell per competenze ed aggi. Preso atto della buona fede del contribuente, il quale ha
Contr inteso pagare integralmente la quota lavoratori nel termine di legge, pur se ha trattenuto una parte per competenze ed aggi, si dispone l'annullamento del provvedimento”.
Con separata Disposizione n. 480000-25-0049 del 31.01.2025, l' ha inoltre CP_1 modificato l'ordinanza ingiunzione n. 2095545, relativa all'annualità 2018, così motivando la rettifica: “Preso atto dell'annullamento dell'OI relativa all'annualità 2017, venendo meno la reiterazione dell'illecito, si riconosce la rettifica del coefficiente moltiplicatore dell'OI in oggetto da 2x a 1.5x. Conseguentemente l'importo dell'OI viene ad essere rideterminato nella misura di Euro 2530,36, in luogo degli originari 3.373,82”.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'ordinanza ingiunzione OI-002079531 ed all'ordinanza ingiunzione OI-002095545, limitatamente, per quest'ultima, all'importo di € 843,46.
6. Per quanto concerne la sanzione amministrativa ancora permasta in essere, in relazione all'ordinanza ingiunzione OI-002095545, occorre preliminarmente escludere il difetto di motivazione dell'atto opposto, in quanto esso richiama espressamente l'atto di accertamento e contestazione della violazione già precedentemente notificato al trasgressore, ovvero la nota prot. n. INPS.4800.03/01/2020.0001320 del 3.1.2020, la cui allegazione non è richiesta ai fini della validità dell'atto, tenuto conto sia dell'espresso richiamo del medesimo nel corpo dell'atto
4 impugnato, sia della sua autonomia dal primo, trattandosi l'uno della contestazione della violazione e l'altro della comminazione della sanzione amministrativa.
Destituita di fondamento è altresì l'eccezione di difetto di motivazione per mancata indicazione della modalità di quantificazione delle somme ingiunte, essendo esse determinate dalla legge ed essendo comunque fatto espresso riferimento nell'atto opposto alle disposizioni relative applicate, ovvero l'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge
3 luglio 2023, n. 85, che fissa la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
7. Infondata risulta anche l'eccezione di mancata notifica dell'atto presupposto.
Ed invero, l'atto di accertamento prot. n. n. .4800.03/01/2020.0001320 del CP_1
3.1.2020, relativo all'omesso versamento di quote contributive per la mensilità 11/2018, è stato regolarmente notificato in data 27.1.2020, come da relata di notifica in atti.
Conseguentemente infondata risulta la, pur generica, eccezione di tardività della contestazione della violazione, asseritamente avvenuta con la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta. In realtà, la violazione relativa all'anno 2018 era già stata contestata con il menzionato atto di accertamento, ritualmente notificato in data 27.1.2020.
Passando ed esaminare l'eccezione di prescrizione, ne va rilevata l'infondatezza.
Pacifica l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale, non essendo decorsi cinque anni dalla contestazione dell'addebito (27.1.2020) all'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa (8.10.2024), in relazione alle somme ingiunte a titolo sanzionatorio non si è perfezionata la fattispecie estintiva.
Occorre infatti rilevare che l'art.2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016, e novellato dall'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
5 Non risulta dunque attinente alla fattispecie in esame il richiamo effettuato da parte ricorrente alla sentenza Cass. civ. 143/2007, relativa al differente caso di illeciti di carattere permanente cui conseguiva l'automatica applicazione della sanzione amministrativa. Nel caso di specie, invece, l'assoggettabilità a sanzione amministrativa non consegue direttamente alla violazione contributiva, bensì alla mancata regolarizzazione nel termine previsto dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983 (ovvero “entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, avvenuta in data 27.1.2020). Non essendo decorso il quinquennio dall'accertamento e contestazione della violazione alla notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, la prescrizione non può dirsi perfezionata.
8. Nel merito, la sanzione trae origine dall'omesso versamento di quote contributive derivanti dalla denuncia mensile 11/2018 (allegata in atti), per complessivi € 1.686,91, come emerge dall'atto di accertamento .4800.03/01/2020.0001320. Non avendo la ricorrente CP_1 documentato l'avvenuto versamento delle quote dovute, sussiste l'omissione contributiva da cui deriva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. A seguito della riduzione della sanzione effettuata dall' in data 31.1.2025, essa è stata rideterminata in € 2.530,36, CP_1 in misura pari ad una volta e mezzo l'importo omesso e cioè al minimo edittale. La sanzione così come rideterminata risulta dunque legittima.
9. Il ricorso deve essere pertanto parzialmente accolto, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione OI-002079531 e dell'ordinanza ingiunzione OI-002095545, limitatamente, per quest'ultima, all'importo di € 843,46, per cessata materia del contendere, e rigettato per il resto.
10. Nella liquidazione delle spese, occorre tenere conto del fatto che parte delle sanzioni sono state annullate in autotutela dall' per errori imputabili all' Controparte_4 CP_1 stesso, in quanto “Il ricorrente ha versato l'importo a copertura della quota a carico del lavoratore entro il termine di legge” e dunque in epoca antecedente all'emissione delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Le ragioni della decisione, con il parziale accoglimento delle domande per le ragioni anzidette, giustificano la compensazione di due terzi delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore di parte ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n.
55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, nei limiti dell'accoglimento, con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche esaminate e della limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
6 Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , con Parte_1 ricorso depositato in data 8.11.2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002079531 e l'ordinanza ingiunzione n. OI-002095545, limitatamente, per quest'ultima, all'importo di € 843,46, dichiarando cessata la materia del contendere;
- rigetta per il resto;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione di CP_1
un terzo delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 14,33 per rimborso di un terzo contributo unificato ed in € 437,00 per un terzo compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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