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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/03/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Ida Ponticelli in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10/03/2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 13224/2024 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Roma al Viale Giulio Cesare n. 71 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Bellucci e dell'Avv. Gianni Inchingolo dai quali è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione scritta
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/10/2024 parte ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001878242, notificata in data 1 ottobre 2024, con la quale si è ingiunto al signor di pagare, in solido con la Parte_1 società Game la somma di € 12.084,34 a titolo di Controparte_2 sanzioni amministrative per violazione dell'articolo 2 comma1-bis del D.L. n. 463/1983 in ragione dell'asserito mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016. Eccepiva la prescrizione quinquennale del presunto credito, non essendo mai stati notificati gli accertamenti prodromici all'adozione delle ingiunzioni impugnate. Deduceva, inoltre, la decadenza dell'Istituto dal potere sanzionatorio per intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981, e che in ogni caso era cessato dalla carica di amministratore della società in data 3 dicembre 2020. Si costituiva l , che con varie argomentazioni chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso.
******
In via preliminare, si osserva che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444 c.p.c. L' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto CP_1 obbligatorio. Ciò posto, venendo al merito della controversia, si osserva che l'istante ha impugnato l'ingiunzione di pagamento in questione deducendo la tardività della stessa poiché afferenti omissioni previdenziali relative all'anno 2016, al fine di far valere l'eccezione di prescrizione della contribuzione, ex art. 3, 9°comma della legge 335/95. Segnatamente, parte ricorrente lamenta che non sarebbero stati notificati gli atti presupposti posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio. Tanto premesso, deve osservarsi in primo luogo che l'ente convenuto, sul quale gravava il relativo onere, ha provato l'avvenuta rituale notifica dell'atto di accertamento posto a base dell'ingiunzione di pagamento impugnata in questa sede. Ed invero, l'ordinanza ingiunzione OI-001878242 è stata preceduta dall'avviso di accertamento prot. n. .2001.30/09/2019.0138271 notificato il 16/10/2019 CP_1
(cfr. relata di notifica in produzione . CP_1
Di conseguenza, considerato che le violazioni contestate sono relative all'anno 2016, e vista la ritualità della notifica dell'atto di accertamento, deve ritenersi che alla data della notifica dell'ingiunzione in questa sede avversata (1.10.2024) non sia maturata alcuna prescrizione. La prova della regolarità della notifica dell'atto di accertamento, inoltre, rende prive di pregio le eccezioni relative al fatto che l'istante avrebbe cessato la carica di amministratore in data 3 dicembre 2020. Ed invero, considerato che le omissioni contributive sono relative all'anno 2016 e che le stesse sono state tempestivamente contestate nell'anno 2019, sussiste la piena legittimazione processuale e sostanziale dell'odierno opponente rispetto alle stesse. Il ricorrente ha, inoltre, impugnato l'ingiunzione di pagamento eccependo la decadenza dell'Istituto dal potere sanzionatorio per intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981. Sostiene il ricorrente detta norma impone alla P.A. l'obbligo di contestazione immediata (primo comma) e, ove ciò non sia stato possibile, impone comunque di notificare agli interessati gli estremi della violazione entro il termine di 90 giorni;
il mancato rispetto di tale termine comporta, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 14 L. 689/81, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento. Orbene, deve osservarsi che in ipotesi di vizi riferibili al procedimento di esazione, in capo al Tribunale permane il potete-dovere di accertare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'istituto resistente. Ed invero, il mero vizio procedimentale della procedura esattoriale, non comporta l'estinzione del credito, né preclude all'ente medesimo la possibilità di ricorrere agli strumenti giudiziali ordinari. La decadenza prevista dalla norma in ogni caso non determina altresì la decadenza sostanziale dell'ente dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria circa l'esistenza e l'ammontare del credito, comportando soltanto l'impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ingiuzione (Cass. 26.11.2013, n. 26395). In particolare, l può chiedere la condanna al corrispondente adempimento CP_1 nello stesso giudizio di opposizione in cui risulti acclarata la maturazione del termine decadenziale, senza che ne risulti mutata la domanda (Cass. 23.2.2016, n. 3486). Tanto presso, questo Giudice deve pertanto esaminare la fondatezza della domanda dell'istituto. Orbene, superate, come innanzi chiarito, le eccezioni di prescrizione e di difetto di legittimazione, parte ricorrente nel merito non ha ulteriormente contestato la debenza degli importi richiesti. Rilevato che i motivi relativi alla decadenza ex art. 14 cit. possono essere superati per le ragioni esposte, in assenza di ulteriori contestazioni del ricorrente in ordine alla debenza delle somme, il ricorso va rigettato. Parte ricorrente va altresì condannata al pagamento dei crediti rivendicati dall a titolo di omesso versamento dei contributi periodo dal 03/2016 al CP_1
10/2016.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell dei contributi CP_1 omessi per il periodo dal 03/2016 al 10/2016;
3. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese sostenute dall CP_1 che liquida in euro 1.500 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%.
Aversa, 11/03/2025
Il giudice
dott.ssa Ida Ponticelli
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Ida Ponticelli in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10/03/2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 13224/2024 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Roma al Viale Giulio Cesare n. 71 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Bellucci e dell'Avv. Gianni Inchingolo dai quali è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione scritta
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/10/2024 parte ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001878242, notificata in data 1 ottobre 2024, con la quale si è ingiunto al signor di pagare, in solido con la Parte_1 società Game la somma di € 12.084,34 a titolo di Controparte_2 sanzioni amministrative per violazione dell'articolo 2 comma1-bis del D.L. n. 463/1983 in ragione dell'asserito mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016. Eccepiva la prescrizione quinquennale del presunto credito, non essendo mai stati notificati gli accertamenti prodromici all'adozione delle ingiunzioni impugnate. Deduceva, inoltre, la decadenza dell'Istituto dal potere sanzionatorio per intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981, e che in ogni caso era cessato dalla carica di amministratore della società in data 3 dicembre 2020. Si costituiva l , che con varie argomentazioni chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso.
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In via preliminare, si osserva che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444 c.p.c. L' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto CP_1 obbligatorio. Ciò posto, venendo al merito della controversia, si osserva che l'istante ha impugnato l'ingiunzione di pagamento in questione deducendo la tardività della stessa poiché afferenti omissioni previdenziali relative all'anno 2016, al fine di far valere l'eccezione di prescrizione della contribuzione, ex art. 3, 9°comma della legge 335/95. Segnatamente, parte ricorrente lamenta che non sarebbero stati notificati gli atti presupposti posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio. Tanto premesso, deve osservarsi in primo luogo che l'ente convenuto, sul quale gravava il relativo onere, ha provato l'avvenuta rituale notifica dell'atto di accertamento posto a base dell'ingiunzione di pagamento impugnata in questa sede. Ed invero, l'ordinanza ingiunzione OI-001878242 è stata preceduta dall'avviso di accertamento prot. n. .2001.30/09/2019.0138271 notificato il 16/10/2019 CP_1
(cfr. relata di notifica in produzione . CP_1
Di conseguenza, considerato che le violazioni contestate sono relative all'anno 2016, e vista la ritualità della notifica dell'atto di accertamento, deve ritenersi che alla data della notifica dell'ingiunzione in questa sede avversata (1.10.2024) non sia maturata alcuna prescrizione. La prova della regolarità della notifica dell'atto di accertamento, inoltre, rende prive di pregio le eccezioni relative al fatto che l'istante avrebbe cessato la carica di amministratore in data 3 dicembre 2020. Ed invero, considerato che le omissioni contributive sono relative all'anno 2016 e che le stesse sono state tempestivamente contestate nell'anno 2019, sussiste la piena legittimazione processuale e sostanziale dell'odierno opponente rispetto alle stesse. Il ricorrente ha, inoltre, impugnato l'ingiunzione di pagamento eccependo la decadenza dell'Istituto dal potere sanzionatorio per intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981. Sostiene il ricorrente detta norma impone alla P.A. l'obbligo di contestazione immediata (primo comma) e, ove ciò non sia stato possibile, impone comunque di notificare agli interessati gli estremi della violazione entro il termine di 90 giorni;
il mancato rispetto di tale termine comporta, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 14 L. 689/81, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento. Orbene, deve osservarsi che in ipotesi di vizi riferibili al procedimento di esazione, in capo al Tribunale permane il potete-dovere di accertare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'istituto resistente. Ed invero, il mero vizio procedimentale della procedura esattoriale, non comporta l'estinzione del credito, né preclude all'ente medesimo la possibilità di ricorrere agli strumenti giudiziali ordinari. La decadenza prevista dalla norma in ogni caso non determina altresì la decadenza sostanziale dell'ente dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria circa l'esistenza e l'ammontare del credito, comportando soltanto l'impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ingiuzione (Cass. 26.11.2013, n. 26395). In particolare, l può chiedere la condanna al corrispondente adempimento CP_1 nello stesso giudizio di opposizione in cui risulti acclarata la maturazione del termine decadenziale, senza che ne risulti mutata la domanda (Cass. 23.2.2016, n. 3486). Tanto presso, questo Giudice deve pertanto esaminare la fondatezza della domanda dell'istituto. Orbene, superate, come innanzi chiarito, le eccezioni di prescrizione e di difetto di legittimazione, parte ricorrente nel merito non ha ulteriormente contestato la debenza degli importi richiesti. Rilevato che i motivi relativi alla decadenza ex art. 14 cit. possono essere superati per le ragioni esposte, in assenza di ulteriori contestazioni del ricorrente in ordine alla debenza delle somme, il ricorso va rigettato. Parte ricorrente va altresì condannata al pagamento dei crediti rivendicati dall a titolo di omesso versamento dei contributi periodo dal 03/2016 al CP_1
10/2016.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell dei contributi CP_1 omessi per il periodo dal 03/2016 al 10/2016;
3. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese sostenute dall CP_1 che liquida in euro 1.500 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%.
Aversa, 11/03/2025
Il giudice
dott.ssa Ida Ponticelli