TRIB
Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/04/2025, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15203/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Presidente dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15203/2024 promossa da
Parte_ Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO
[...] P.IVA_1
ANTONIO e dell'avv. CANTU' MARCO ( VIA DE C.F._1
GASPERI, 16 TRIUGGIO;
, elettivamente domiciliato in CORSO LODI, 119 20139
MILANO presso il difensore avv. COLOMBO ANTONIO
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EORDEGH CP_1 P.IVA_2
LUIGI MARIA, elettivamente domiciliata in VIA SANT'ORSOLA 3 20123
MIALNO presso il difensore avv. EORDEGH LUIGI MARIA
opposta
Oggetto: Spedizione - Trasporto Conclusioni:
per l'opponente:
Voglia l'adito Tribunale: in via preliminare: ove richiesta, non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta ed essendo comunque la causa di agevole soluzione;
in via principale e nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata e nel merito: previo accertamento del danno patrimoniale ingiustamente subito da ed imputabile oggettivamente e soggettivamente a e Pt_1 Parte_3 CP_1 quantificato in euro 12.726,00, porre a totale compensazione con il credito di pari importo che ha nei confronti CP_1 di;
Pt_1 Parte_3 in via di estremo subordine e nel merito condannare definitivamente parte opponente al pagamento a favore di parte opposta della sola somma di euro 12.726,00 così revocando il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso condannare parte opposta alla immediata restituzione all'avente diritto cioè Mor del veicolo Mercedes Benz con targa FE524WB. Parte_3
In via istruttoria con riserva di produrre e di formulare richiesta di prova orale sulle circostanze descritte in premessa ove in tutto o in parte contestate da controparte.
Con vittoria di spese, compensi professionali.
Per l'opposta: Piaccia al Giudice del Tribunale di Milano così giudicare. In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta;
Nel merito: Rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e per Parte l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare Parte_3 al pagamento della somma ingiunta;
In subordine: emettere ai sensi dell'art. 186 bis ordinanza di pagamento della somma di € 12.760,00 somma di cui l'opponente si ritiene debitrice;
In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi a controprova su eventuali capitoli di prova richiesti dall'opponente che venissero ammessi, indicando come teste i signori Tes_1
e presso V.le Abruzzi 13/A Milano.
[...] Tes_2 Controparte_2 In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari.
* * *
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 15.4.2024 Pt_1 [...]
(di Parte_2
pag. 2 di 5 Part seguito anche solo ) ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 2707 pubblicato il 23.02.2024 con cui all'opponente, su istanza della creditrice (di seguito anche solo ”), era stato CP_1 CP_1 ingiunto il pagamento dell'importo di € 37.576,00 oltre agli interessi di mora dalle singole scadenze e spese.
Detto credito trovava la sua origine nel contratto di noleggio stipulato il
28.2.2022 tra le parti in relazione al trattore per rimorchio Mercedes Benz targato FE 524 WB;
il contratto aveva una durata di mesi 9 con decorrenza
01.03.22 e termine il 31.12.22, con un canone mensile di € 2.800,00 oltre IVA
(Doc. 3 ). CP_1
ha allegato che la debitrice aveva omesso fin dai primi mesi il CP_1
pagamento del canone e, costituendosi in giudizio, ha insistito per il rigetto dell'opposizione.
All'esito della riserva assunta all'udienza del 21.11.2024, è stata concessa la provvisoria esecutività al decreto opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 6.3.2025 per la rimessione in decisione della causa, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. L'opponente ha dedotto che con la controparte era intervenuto un accordo in
Part virtù del quale avrebbe reso servizi di trasporto per conto di Pt_1 CP_1
Part e che, dalla remunerazione dovuta a per i servizi di trasporto, Pt_1
Part sarebbe stato dedotto il canone di noleggio dovuto da a . Pt_1 CP_1
Non contesta no che l'ammontare di quanto dovuto a a titolo di Pt_1 CP_1
canoni di noleggio corrisponda all'importo di cui al decreto opposto ma assume che da detto importo dovrebbero dedursi i corrispettivi per non meglio precisati servizi di trasporto, residuando un debito di € 12.760,00, da
Part compensare con il credito risarcitorio - di ugual importo - che Mor.
pag. 3 di 5 Part vanterebbe nei confronti di am “per il danno da essa ingiustamente subito per essere stata privata del noto rimorchio a seguito di risoluzione del contratto di noleggio avvenuta arbitrariamente da parte di parte opposta”.
Ciò in quanto, a seguito dell'inadempimento di , stante la Pt_1 CP_3
mancata restituzione del mezzo da parte di aveva chiesto ed CP_4
ottenuto un decreto ingiuntivo finalizzato alla riconsegna del veicolo.
3. L'opposizione è infondata e non può pertanto trovare accoglimento.
A fronte della prova del credito fornita dalla creditrice, l'opponente non ha dato dimostrazione dei fatti estintivi allegati.
I documenti sub 4 e 4 bis, formati dalla stessa debitrice, non consentono in Part alcun modo di collegare a am i servizi di trasporto asseritamente eseguiti da no ed anche i capitoli di prova dedotti nella seconda memoria Pt_1
dall'opponente non vertono sulle circostanze dedotte in atti in quanto riferiti a rapporti con terzi vertenti a dimostrare le attività di trasporto eseguite per tale
Zanardo Servizi Logistici s.p.a.
4. Tali circostanze appaiono del tutto ininfluenti sulla (incontestata) circostanza del mancato pagamento dei canoni di noleggio in favore di , ovvero CP_1
l'obbligazione il cui adempimento avrebbe consentito a no di Pt_1
mantenere il possesso del mezzo (almeno fino alla fine del dicembre 2022, data di scadenza del contratto), potendo così svolgere l'attività di trasporto in favore di terzi.
Part 5. Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna di al rimborso Pt_1
delle spese in favore della creditrice, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia, in € 5.810,00 per compensi (di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 2.905,00 per la fase decisionale, in assenza di fase istruttoria), oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
- condanna MOR. Parte_2
al rimborso delle spese del giudizio a favore
[...] di liquidate in € 5.810,00 per compensi oltre rimborso CP_1
forfettario spese e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 4/04/2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Presidente dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15203/2024 promossa da
Parte_ Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO
[...] P.IVA_1
ANTONIO e dell'avv. CANTU' MARCO ( VIA DE C.F._1
GASPERI, 16 TRIUGGIO;
, elettivamente domiciliato in CORSO LODI, 119 20139
MILANO presso il difensore avv. COLOMBO ANTONIO
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EORDEGH CP_1 P.IVA_2
LUIGI MARIA, elettivamente domiciliata in VIA SANT'ORSOLA 3 20123
MIALNO presso il difensore avv. EORDEGH LUIGI MARIA
opposta
Oggetto: Spedizione - Trasporto Conclusioni:
per l'opponente:
Voglia l'adito Tribunale: in via preliminare: ove richiesta, non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta ed essendo comunque la causa di agevole soluzione;
in via principale e nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata e nel merito: previo accertamento del danno patrimoniale ingiustamente subito da ed imputabile oggettivamente e soggettivamente a e Pt_1 Parte_3 CP_1 quantificato in euro 12.726,00, porre a totale compensazione con il credito di pari importo che ha nei confronti CP_1 di;
Pt_1 Parte_3 in via di estremo subordine e nel merito condannare definitivamente parte opponente al pagamento a favore di parte opposta della sola somma di euro 12.726,00 così revocando il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso condannare parte opposta alla immediata restituzione all'avente diritto cioè Mor del veicolo Mercedes Benz con targa FE524WB. Parte_3
In via istruttoria con riserva di produrre e di formulare richiesta di prova orale sulle circostanze descritte in premessa ove in tutto o in parte contestate da controparte.
Con vittoria di spese, compensi professionali.
Per l'opposta: Piaccia al Giudice del Tribunale di Milano così giudicare. In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta;
Nel merito: Rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e per Parte l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare Parte_3 al pagamento della somma ingiunta;
In subordine: emettere ai sensi dell'art. 186 bis ordinanza di pagamento della somma di € 12.760,00 somma di cui l'opponente si ritiene debitrice;
In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi a controprova su eventuali capitoli di prova richiesti dall'opponente che venissero ammessi, indicando come teste i signori Tes_1
e presso V.le Abruzzi 13/A Milano.
[...] Tes_2 Controparte_2 In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari.
* * *
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 15.4.2024 Pt_1 [...]
(di Parte_2
pag. 2 di 5 Part seguito anche solo ) ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 2707 pubblicato il 23.02.2024 con cui all'opponente, su istanza della creditrice (di seguito anche solo ”), era stato CP_1 CP_1 ingiunto il pagamento dell'importo di € 37.576,00 oltre agli interessi di mora dalle singole scadenze e spese.
Detto credito trovava la sua origine nel contratto di noleggio stipulato il
28.2.2022 tra le parti in relazione al trattore per rimorchio Mercedes Benz targato FE 524 WB;
il contratto aveva una durata di mesi 9 con decorrenza
01.03.22 e termine il 31.12.22, con un canone mensile di € 2.800,00 oltre IVA
(Doc. 3 ). CP_1
ha allegato che la debitrice aveva omesso fin dai primi mesi il CP_1
pagamento del canone e, costituendosi in giudizio, ha insistito per il rigetto dell'opposizione.
All'esito della riserva assunta all'udienza del 21.11.2024, è stata concessa la provvisoria esecutività al decreto opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 6.3.2025 per la rimessione in decisione della causa, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. L'opponente ha dedotto che con la controparte era intervenuto un accordo in
Part virtù del quale avrebbe reso servizi di trasporto per conto di Pt_1 CP_1
Part e che, dalla remunerazione dovuta a per i servizi di trasporto, Pt_1
Part sarebbe stato dedotto il canone di noleggio dovuto da a . Pt_1 CP_1
Non contesta no che l'ammontare di quanto dovuto a a titolo di Pt_1 CP_1
canoni di noleggio corrisponda all'importo di cui al decreto opposto ma assume che da detto importo dovrebbero dedursi i corrispettivi per non meglio precisati servizi di trasporto, residuando un debito di € 12.760,00, da
Part compensare con il credito risarcitorio - di ugual importo - che Mor.
pag. 3 di 5 Part vanterebbe nei confronti di am “per il danno da essa ingiustamente subito per essere stata privata del noto rimorchio a seguito di risoluzione del contratto di noleggio avvenuta arbitrariamente da parte di parte opposta”.
Ciò in quanto, a seguito dell'inadempimento di , stante la Pt_1 CP_3
mancata restituzione del mezzo da parte di aveva chiesto ed CP_4
ottenuto un decreto ingiuntivo finalizzato alla riconsegna del veicolo.
3. L'opposizione è infondata e non può pertanto trovare accoglimento.
A fronte della prova del credito fornita dalla creditrice, l'opponente non ha dato dimostrazione dei fatti estintivi allegati.
I documenti sub 4 e 4 bis, formati dalla stessa debitrice, non consentono in Part alcun modo di collegare a am i servizi di trasporto asseritamente eseguiti da no ed anche i capitoli di prova dedotti nella seconda memoria Pt_1
dall'opponente non vertono sulle circostanze dedotte in atti in quanto riferiti a rapporti con terzi vertenti a dimostrare le attività di trasporto eseguite per tale
Zanardo Servizi Logistici s.p.a.
4. Tali circostanze appaiono del tutto ininfluenti sulla (incontestata) circostanza del mancato pagamento dei canoni di noleggio in favore di , ovvero CP_1
l'obbligazione il cui adempimento avrebbe consentito a no di Pt_1
mantenere il possesso del mezzo (almeno fino alla fine del dicembre 2022, data di scadenza del contratto), potendo così svolgere l'attività di trasporto in favore di terzi.
Part 5. Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna di al rimborso Pt_1
delle spese in favore della creditrice, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia, in € 5.810,00 per compensi (di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 2.905,00 per la fase decisionale, in assenza di fase istruttoria), oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
- condanna MOR. Parte_2
al rimborso delle spese del giudizio a favore
[...] di liquidate in € 5.810,00 per compensi oltre rimborso CP_1
forfettario spese e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 4/04/2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 5 di 5