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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1029/2024 promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Fraz. Ponzone n. 330 C.F. Parte_1
; C.F._1
, nata in [...] [...] e residente in [...] C.F. Parte_2
C.F._2
con l'avv. Gianluca Foglia Barbisin, con domicilio in DI (BI), Fraz. Ponzone n. 183;
nei confronti di
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Fraz. Controparte_1
Piana n. 40 ma attualmente domiciliata presso la Casa “Borsetti Sella Facenda” sita in CP_2
DI (BI) Loc. Mosso Via Pistolesa n. 2
atti trasmessi al Pubblico Ministero
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 6 marzo 2025
per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: ---
MOTIVI
Fatto: Con ricorso depositato il 18/10/2024 le parti ricorrenti chiedevano che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione della zia . Verificato il contraddittorio ed esaminata la Controparte_1 parte convenuta, all'udienza del 06/03/2025 le parti davano la propria disponibilità a rivestire l'incarico di tutore e di protutore, formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dalla documentazione medica in atti è emerso che soffre di un “decadimento Controparte_1 cognitivo severo, con disorientamento temporo-spaziale ed impossibitata a deambulare”; attualmente
è ricoverata presso una RSA ed è stata dichiarata invalida civile con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Nel corso dell'istruttoria, inoltre,
ha risposto ad alcune domande in modo pertinente, ma non ha saputo riferire Controparte_1
l'ammontare della sua pensione né è riuscita a riconoscere i parenti ricorrenti o a indicare in modo corretto e completo la propria data di nascita.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di . Controparte_1
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 18/10/2024, così provvede: dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 in DI (BI) Fraz. Piana n. 40 ma attualmente domiciliata presso la Casa di Riposo “Borsetti
Sella Facenda” sita in DI (BI) Loc. Mosso Via Pistolesa n. 2;
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 12/03/2025.
La giudice est. Il Presidente dott. Margherita Cerizza
dott. Andrea Carli
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1029/2024 promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Fraz. Ponzone n. 330 C.F. Parte_1
; C.F._1
, nata in [...] [...] e residente in [...] C.F. Parte_2
C.F._2
con l'avv. Gianluca Foglia Barbisin, con domicilio in DI (BI), Fraz. Ponzone n. 183;
nei confronti di
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Fraz. Controparte_1
Piana n. 40 ma attualmente domiciliata presso la Casa “Borsetti Sella Facenda” sita in CP_2
DI (BI) Loc. Mosso Via Pistolesa n. 2
atti trasmessi al Pubblico Ministero
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 6 marzo 2025
per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: ---
MOTIVI
Fatto: Con ricorso depositato il 18/10/2024 le parti ricorrenti chiedevano che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione della zia . Verificato il contraddittorio ed esaminata la Controparte_1 parte convenuta, all'udienza del 06/03/2025 le parti davano la propria disponibilità a rivestire l'incarico di tutore e di protutore, formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dalla documentazione medica in atti è emerso che soffre di un “decadimento Controparte_1 cognitivo severo, con disorientamento temporo-spaziale ed impossibitata a deambulare”; attualmente
è ricoverata presso una RSA ed è stata dichiarata invalida civile con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Nel corso dell'istruttoria, inoltre,
ha risposto ad alcune domande in modo pertinente, ma non ha saputo riferire Controparte_1
l'ammontare della sua pensione né è riuscita a riconoscere i parenti ricorrenti o a indicare in modo corretto e completo la propria data di nascita.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di . Controparte_1
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 18/10/2024, così provvede: dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 in DI (BI) Fraz. Piana n. 40 ma attualmente domiciliata presso la Casa di Riposo “Borsetti
Sella Facenda” sita in DI (BI) Loc. Mosso Via Pistolesa n. 2;
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 12/03/2025.
La giudice est. Il Presidente dott. Margherita Cerizza
dott. Andrea Carli