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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO, IN PERSONA DEL GOP
DR. ROSSELLA MAURIZI HA PRONUNCIATO LA
SEGUENTE
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE N. 861/2021 R.G.
PROMOSSA DA: DI ASSICURAZIONE Parte_1
ALLIANZ SPA CF. numero iscrizione al C.F._1
registro delle imprese e P.I. , nato a [...] il P.IVA_1
3/12/1972, residente a [...] ed ivi domiciliato in Via Boiardo, n.45, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti, rilasciata su foglio separato allegato in calce all'atto di opposizione dagli
Avv.ti Giuseppe Domenella e Venanza Traini del foro di
Macerata e con loro elettivamente domiciliato presso il loro studio in Civitanova Marche C.so Umberto I, n.50
CONTRO
: Parte_2
CF E P.I. , con sede in Fermo, Via
[...] P.IVA_2
Crollanza n. 66, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore , nato a [...] il [...] Parte_2
ed ivi residente in [...]
, rappresentata e difesa in forza CodiceFiscale_2
della procura allegata al ricorso per Decreto Ingiuntivo, dall'Avv. Giovanni Lanciotti del foro di Fermo e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo
C.so Cefalonia, 46
OGGETTO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
N.205/2024
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Decreto ingiuntivo n.205/2024 ritualmente notificato, il Presidente di Codesto Tribunale, ingiungeva al Sig.
[...]
di pagare in favore della la somma di Pt_3 CP_1
Euro 15.372,00 oltre interessi come da domanda nonché le spese della procedura monitoria liquidate in Euro 567,00 per compensi, Euro 154,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% iva e cap nella misura di Legge.
Con ricorso in opposizione a D.I. e domanda riconvenzionale il Sig. conveniva in giudizio la Pt_1
per sentir accogliere le conclusioni Parte_2
tutte riportate in tale atto e che qui sono da intendersi per brevità trascritte in ogni loro parte. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, sostiene la nullità del contratto di locazione stipulato tra le parti in data
16/09/2016, e, in particolare delle clausole 4-5 del suddetto contratto, per violazione dell'art 32 della l.392/78, nonché l'assenza di legittimazione attiva della in virtù della cessione del credito nei confronti Pt_2
della Nuova Banca delle Marche. Assume l'odierno ricorrente che il contratto stipulato tra le parti e relativo all'immobile sito in Fermo, Via Crollalanza, 66 contiene delle clausole contrattuali nulle. Sostiene infatti, che l'aumento dei canoni determina la violazione dell'art 79 legge 392/1978 in quanto vengono usate le parole “ adeguamento “ Art.4 e “ indicizzato art.
5. Va detto che lo ha visionato tali clausole apposte all'atto prima della Pt_1
sua sottoscrizione, avendo anche tutte le competenze per valutarle ed eventualmente decidere di non sottoscriverlo.ma, oggi le stesse vengono contestate. La
Suprema Corte afferma però che nelle locazioni ad uso commerciale “ non operano come in quelle abitative l'esigenza di tutelare il conduttore, come in quelle abitative, ma, in essi le parti si trovano in una condizione di perfetta parità, scegliendo liberamente di concludere o meno il contratto in relazione ai sacrifici ed ai conseguenti vantaggi. “ cass. Civ.sez. III n. 5399/2009. Inoltre, i canoni di locazione a scaletta, così come sono stati stabiliti dalle parti, sono stati confermati anche dalla cessione del credito pro-solvendo sottoscritta in data 20/12/2016 sottoscritta dal si ribadiscono gli importi che quest' Pt_1 ultimo avrebbe dovuto corrispondere alla cessionaria e, precisamente Euro 7.200,00 + Iva e con rate mensili di
Euro 600.00 + Iva anticipate per il primo anno;
Euro
8.400,00 + Iva e con rate mensili anticipate di Euro 7.00.00
+iva per il secondo anno;
Euro 9.600,00+iva con rate mensili anticipate di Euro 800,00 oltre iva dal terzo anno in poi ( Doc.4) E, in ottemperanza di ciò lo effettuava il Pt_1
pagamento dei canoni relativo ai mesi di Novembre- dicembre 2017 con l'aumento previsto. Solo successivamente, il ricorrente decideva di ridurre il pagamento del canone senza aver precedentemente alcuna contestazione alla immobiliare che perveniva solo in data 21/10/2019. E, dopo oltre due anni lo inviava Pt_1
alla immobiliare la richiesta di restituzione delle somme versate in eccedenza, ma senza documentarle in alcun modo .Detto canone a scaletta poi, è possibile in “ base al principio generale della libera determinazione convenzionale del canone di locazione per gli immobili ad uso commerciale avente lo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria” cass. Civ. 23986/2019. Per cui avendo lo negoziato con la imm. un Pt_1 Pt_2
canone di locazione “a scaletta” e avendo pagato le prime due mensilità con canone aumentato e, avendo effettuato la cessione del credito, appare chiaro che un mero errore letterale nel suddetto contratto, non può di certo rendere tali clausole nulle. Per quanto attiene alla carenza di legittimazione attiva della , in virtù della già citata Pt_2 cessione del credito, va precisato che quest'ultima prevedeva in quanto pro-solvendo che il cedente Pt_2
garantisse alla cessionaria Banca delle Marche che lo Pt_1
avesse pagato tutti i canoni di locazione così come contrattualmente prevista alle scadenze e per gli importi pattuiti;
qualora, invece il debitore non avesse eseguito tali prestazioni, il cessionario avrebbe potuto rivolgersi direttamente alla per il pagamento delle somme Pt_2
dovute. Il resistente dal gennaio 2018, in maniera del tutto arbitraria ha effettuato il pagamento di Euro 600,00 oltre
Iva e non Euro 700,00. E' stata la ad effettuare il Pt_2
pagamento di quanto dovuto. Parte resistente, ha prodotto in giudizio la comunicazione del Credito Fondiario attestante la risoluzione del contratto di leasing sottoscritto tra quest'ultimo e la , tra gli allegati Pt_2
non risulta alcun atto ove venga dichiarata la risoluzione del contratto di locazione e, in spregio degli accordi contrattuali lo oltre a ridursi abitrariamente il Pt_1
canone ometteva il versamento dei suddetti canoni per il periodo novembre 2019-aprile 2020 per un importo pari ad Euro 3.600,00 Va rilevato poi che era Pt_1
perfettamente a conoscenza del contratto di locazione finanziaria stipulato dalla con la Pt_2 Parte_4
poi, Banca delle Marche, dalla sottoscrizione della cessione di credito dove ne veniva ampiamente dato atto a seguito della comunicazione di risoluzione contrattuale del Credito
Fondiario, va pertanto pienamente riconosciuta la legittimazione attiva della . Lo sostiene CP_1 Pt_1
di essere ignaro della sua situazione debitoria. La Pt_2
però come riscontrato in atti, ha fornito al debitore tutti gli strumenti necessari per comprendere la sua situazione.
Anzi, è la scelta arbitraria dello della riduzione del Pt_1
canone che può essere considerata come una violazione del principio della buona fede contrattuale Non va accolta la domanda riconvenzionale inerente al deposito cauzionale è la che si è dovuta occupare del Pt_2
pagamento dei canoni di locazione. Pertanto in virtù dei danni arrecati per mancato rispetto delle condizioni contrattuali, si ritiene non dovuta la restituzione del deposito cauzionale, pari ad Euro 1.464,00
PQM
Il Gop del Tribunale di Fermo, contrariis rejectis per i motivi di cui in narrativa respinge in toto l'opposizione proposta dal Sig. , in quanto infondata sia in Parte_3
fatto che in diritto e per Conferma il D.I. n. CP_2
205/2024 emesso in data 19/04 /2024 dal Tribunale di
Fermo;
Condanna lo al pagamento in favore della Parte_3
della Parte_2
Somma di Euro 15.372,00 oltre interessi moratori maturati e maturandi dalla scadenza all'effettivo saldo. Per i motivi esposti rigetta la domanda riconvenzionale in quanto infondata sia in fatto che in diritto
Condanna infine al pagamento in favore della CP_3
delle spese Parte_2
e competenze di lite che si liquidano in EURO 2.000,00 oltre accessori di legge.
Fermo, li 22/03/2025 il GOP dr. Rossella Maurizi