TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°2016 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato il [...], negli STATI UNITI Parte_1
D'AMERICA, rappresentato e difeso dall'avv. GRASSO ARTURO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei
Mellini, 44, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/02/2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.,
il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente di , nata il 24 Persona_1
febbraio 1879 a Collesano (PA) (all.1) e sposata con il 24 Controparte_3
ottobre 1901 nella stessa città di nascita (all.2). Successivamente i due sposi emigravano negli Stati Uniti ove non si è mai naturalizzata cittadina Per_1
statunitense, come attestato dalla dichiarazione rilasciata dal Dipartimento
degli Stati Uniti di Sicurezza Nazionale e dei Servizi di Cittadinanza e
Immigrazione (U.S.C.I.S.) (all.3). Dalla loro unione nasceva il Persona_2
10 gennaio 1905 a Newark, New Jersey (all.4), il quale sposava
[...]
il 28 luglio 1924 a Bronx, New York (all.5). CP_4
Dalla predetta unione coniugale, nasceva il 29 Persona_3
Per_ dicembre 1939 a Newark, New Jersey (all.6). sposava Per_4
il 12 giugno 1965 a Maplewood, New Jersey (all.7) e dal loro
[...]
matrimonio nasceva il 6 ottobre 1972 a Livingston, Parte_1
New Jersey (all.8).
In seguito, sposava il 27 novembre 2013 a Pt_1 Controparte_5
Summit, New Jersey (all.9).
Il ricorrente ha dedotto che l'ava italiana, , era cittadina Persona_1
italiana in quanto nata in [...] e figlia di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza, che aveva trasmesso al figlio e, suo Persona_2
tramite, a tutti i discendenti;
che, tuttavia, la normativa all'epoca vigente
(codice civile del 1865 e legge n. 555/1912) negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, con ordinanza depositata il 16.12.2024,
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva assegnato termine fino al
19.02.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.. In quest'ultima data, lette le note scritte depositate tempestivamente dalla parte ricorrente e non avendo provveduto ai sensi del primo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era mai stata Persona_1
naturalizzata cittadina statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva, a sua volta, trasmessa ai suoi discendenti. Sicché i discendenti e le discendenti di sono a loro volta cittadini italiani, anche se Persona_1
nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di questa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983,
che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n.
555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra
. Persona_1
Successivamente, il giudice nomofilattico ha precisato che “riacquista la
cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella
situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe
spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n.
4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo,
non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1
gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1°
gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, considerata la sostanziale non opposizione della parte resistente, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 17/03/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°2016 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato il [...], negli STATI UNITI Parte_1
D'AMERICA, rappresentato e difeso dall'avv. GRASSO ARTURO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei
Mellini, 44, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/02/2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.,
il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente di , nata il 24 Persona_1
febbraio 1879 a Collesano (PA) (all.1) e sposata con il 24 Controparte_3
ottobre 1901 nella stessa città di nascita (all.2). Successivamente i due sposi emigravano negli Stati Uniti ove non si è mai naturalizzata cittadina Per_1
statunitense, come attestato dalla dichiarazione rilasciata dal Dipartimento
degli Stati Uniti di Sicurezza Nazionale e dei Servizi di Cittadinanza e
Immigrazione (U.S.C.I.S.) (all.3). Dalla loro unione nasceva il Persona_2
10 gennaio 1905 a Newark, New Jersey (all.4), il quale sposava
[...]
il 28 luglio 1924 a Bronx, New York (all.5). CP_4
Dalla predetta unione coniugale, nasceva il 29 Persona_3
Per_ dicembre 1939 a Newark, New Jersey (all.6). sposava Per_4
il 12 giugno 1965 a Maplewood, New Jersey (all.7) e dal loro
[...]
matrimonio nasceva il 6 ottobre 1972 a Livingston, Parte_1
New Jersey (all.8).
In seguito, sposava il 27 novembre 2013 a Pt_1 Controparte_5
Summit, New Jersey (all.9).
Il ricorrente ha dedotto che l'ava italiana, , era cittadina Persona_1
italiana in quanto nata in [...] e figlia di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza, che aveva trasmesso al figlio e, suo Persona_2
tramite, a tutti i discendenti;
che, tuttavia, la normativa all'epoca vigente
(codice civile del 1865 e legge n. 555/1912) negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, con ordinanza depositata il 16.12.2024,
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva assegnato termine fino al
19.02.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.. In quest'ultima data, lette le note scritte depositate tempestivamente dalla parte ricorrente e non avendo provveduto ai sensi del primo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era mai stata Persona_1
naturalizzata cittadina statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva, a sua volta, trasmessa ai suoi discendenti. Sicché i discendenti e le discendenti di sono a loro volta cittadini italiani, anche se Persona_1
nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di questa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983,
che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n.
555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra
. Persona_1
Successivamente, il giudice nomofilattico ha precisato che “riacquista la
cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella
situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe
spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n.
4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo,
non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1
gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1°
gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, considerata la sostanziale non opposizione della parte resistente, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 17/03/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.