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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
2. Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
3. Dott.ssa Antonio Rizzuti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 859/2021 del Ruolo Generale Contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024 e vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, in forza di procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di appello, dall'Avv. Alfredo Gaetano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Crotone, alla Piazza Alcide De Gasperi, n. 23;
= APPELLANTE =
E
, c.f. , in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Vittorio Sitra, dell'Avvocatura dell'Ente, giusta deliberazione della G.C. n.
226 del 06.08.2021, ed elettivamente domiciliato presso il Palazzo Comunale, alla Piazza della
Resistenza, n. 1;
- APPELLATO =
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine all'evento dannoso descritto dall'attrice come in atti;
in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del ai Controparte_1 sensi dell'art. 2043 c.c., in ordine all'evento dannoso descritto dall'attrice come in atti;
in ogni caso, condannare il al risarcimento integrale dei danni subiti Controparte_1 dall'attrice nella misura di €. 13.500,00, giusta modifica delle conclusioni all'udienza del
13.10.2020 in forza degli esiti della c.t.u. medico-legale, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio.”.
Per l'appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
a) Rigettare, in quanto inammissibile ed infondato, l'interposto appello, e confermare per l'effetto la sentenza n.ro 981/2020 emessa dal Tribunale di Crotone il 08.11.2020, comunicata il
18.11.2020, non notificata, nel procedimento n.ro 999/2017;
b) Con condanna a spese e competenze del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendone la condanna – ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c. – per i danni subiti in CP_1 occasione dell'incidente occorso intorno alle ore 08.00 del 16.09.2015 in Crotone, allorquando, mentre camminava sul tratto di marciapiede di Corso Mazzini corrispondente con la zona di arrivo e di partenza dei bus urbani, in quel frangente gremito di gente, giunta all'altezza del civico 1, inciampava a causa della pavimentazione dissestata, cadendo rovinosamente a terra.
Dolendosi di aver riportato una frattura scomposta dell'avambraccio destro in conseguenza del sinistro, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 26.000,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali (oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo) e delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 6.10.2017 si è costituito in giudizio il il quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea in ragione del Controparte_1 fatto che i) l'incidente è avvenuto in condizioni di piena visibilità, in quanto si è verificato nel mese di settembre intorno alle ore 8.00 del mattino, ii) la presunta anomalia era assolutamente visibile e
iii) il sinistro è addebitabile alla negligenza dell'attrice, la quale nell'occasione non ha prestato la dovuta attenzione così recidendo il nesso di causalità tra la res e il danno.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e istruita la causa mediante la produzione documentale, la prova testimoniale e la C.T.U. medico-legale, il Tribunale di Crotone ha deciso la causa con sentenza n. 981/2020, pubblicata in data 16.11.2020, non notificata, con la quale ha così statuito: “
1. Rigetta la domanda attorea;
2) compensa le spese di giudizio;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice”.
In estrema sintesi, il Tribunale, affermata l'astratta riconducibilità della fattispecie in esame tanto nel perimetro di applicazione dell'art 2051 c quanto in quello dell'art 2043 cc e rimarcato che in entrambi i casi l'attore ha l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la res, ha ritenuto a) che per la configurabilità della responsabilità ex art 2051 cc sia necessario fornire la prova dell'insidia stradale, inteso come pericolo occulto, e nello specifico la prova della non visibilità del pericolo e la non prevedibilità dell'evento dannoso;
b) che, a fronte di una specifica contestazione, la danneggiata non avesse fornito la prova di essersi attenuta agli standard di diligenza e di prudenza ordinari nel percorrere il marciapiede. Ad ogni modo, il Tribunale, dopo avere ritenuto inammissibile la prova per testi ammessa dal precedente istruttore, ha valutato il compendio fotografico in atti ed è giunto alla conclusione che l'anomalia stradale fosse visibile, prevedibile ed evitabile mediante una condotta conforme alle regole di ordinaria diligenza tenuto conto, per un verso“ della grandezza dell'anomalia, della sua visibilità in condizioni di luce ottimali e dell'ampia estensione del marciapiede “ e, per altro verso, che la mera presenza di un gruppo di persone sul posto, in assenza di ulteriori specificazioni, non rende automaticamente l'anomalia invisibile.
1.2. Avverso la sentenza ha proposto appello , affidato ai motivi che saranno di Parte_1 seguito esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.09.2021 si è costituito in giudizio il rassegnando le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
Indi, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22.02.2023, la Corte, con ordinanza del 2.03.2023, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art 190 cpc.
Nei termini assegnati entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale, mentre solo parte appellante ha depositato la memoria di replica.
Con ordinanza del 2.10.2024 la Corte, preso atto che il giudice ausiliario – relatore della causa,
Dott. La Bella, ha rassegnato le dimissioni volontarie in data 16.09.2024, ha rimesso la causa sul ruolo per essere decisa in diversa composizione collegiale ed è stata fissata l'udienza del
13.11.2024.
A tale udienza, sostituita mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 20.11.2024, è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti senza l'assegnazione di ulteriori termini.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con un primo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto inammissibili le richieste istruttorie, deducendo “l'illegittimità e la nullità della sentenza appellata per definitività (giudicato interno) dell'ordinanza istruttoria del
13.07.2018 (richieste istruttorie testimoniali) e dell'ordinanza istruttoria del 02.07.2019 (istanza di
c.t.u. medico legale)”.
L'appellante rappresenta che l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale e della consulenza medico legale erano state già valutate dal precedente istruttore con le ordinanze del 13.07.2018 e del 02.07.2019 sulle quali, in assenza di una specifica istanza di revoca, si è formato il giudicato interno.
Il motivo è infondato.
A tal fine occorre rammentare che l'art. 177 c.p.c. prevede che, eccetto i casi di cui al comma 3, “le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate”.
Con specifico riferimento alle ordinanze istruttorie va richiamato l'orientamento espresso in Cass.
30161/2018 secondo cui “Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata”.
2.2. Con un secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta “l'illegittimità e nullità della sentenza appellata da ritenere una sentenza a sorpresa o della terza via, in violazione dell'art.101 comma 2
c.p.c.” in ragione del fatto che la sentenza appellata è stata decisa da un giudice che ha tenuto solo l'udienza di precisazione delle conclusioni e che, in violazione della norma sopra citata, ha emesso una sentenza a sorpresa o della terza via non tenendo conto del giudicato interno formatosi sulle ordinanze del 13.07.2018 e del 02.07.2019 e delle risultanze probatorie ritualmente acquisite.
Anche detto motivo è infondato non foss'altro perché con “sentenza a sorpresa” o della “terza via” ci si riferisce alle ipotesi in cui il giudice rilevi, d'ufficio, questioni di fatto non introdotte dalle parti, senza previamente stimolare il dibattito sul punto (Cass. 21949/2020). Tanto, esula chiaramente dal caso di specie nel quale la questione relativa all'ammissibilità delle istanze istruttorie è di natura processuale e come tale non andava sottoposta al contraddittorio delle parti.
Né la sostituzione del giudice precedentemente designato in sede di precisazione delle conclusioni determina la nullità della sentenza, essendone permessa la sostituzione proprio fino a tale udienza.
2.3. Con un terzo motivo, l'appellante lamenta “l'illegittimità e ingiustizia della sentenza appellata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella valutazione delle prove in atti, con riferimento alla domanda risarcitoria principale formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c.” nella parte in cui il
Tribunale, premessa l'applicabilità al caso in esame sia dell'art 2051 cc sia dell'art 2043 cc, ha valutato la condotta della danneggiata im modo unitario, richiamando erroneamente la nozione d'insidia o trabocchetto ai soli fini della domanda risarcitoria proposta ex art. 2051 c.c. nonostante la categoria dell'insidia stradale sia applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità solo nell'ambito della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. Il Tribunale, così facendo, ha confuso le rispettive discipline e ne ha applicato una ibrida per entrambe le domande. L'appellante rappresenta che il Tribunale avrebbe dovuto prima esaminare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e, solo in caso di rigetto, la domanda subordinata proposta ex art. 2043 c.c., sussistendo per tale motivo la violazione dell'art. 2051 c.c. per la cui configurazione – trattandosi di responsabilità oggettiva - è sufficiente che l'attore dimostri il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227
c.c., comma 1.
Tanto premesso, l'appellante evidenzia di avere dato prova del fatto, dei danni subiti e del nesso causale sia documentalmente che mediante la prova per testi e la C.T.U. medico legale.
Di contro, il non ha provato il caso fortuito in ragione degli obblighi di vigilanza, controllo CP_1
e diligenza cui era soggetto, non avendo dimostrato di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire e impedire, con uno sforzo diligente e adeguato alle circostanze del caso concreto, una situazione di pericolo occulto dal marciapiede per i terzi e per i pedoni.
Peraltro, a dire dell'appellante, il Tribunale, ha errato laddove ha affermato che “8. - … la mera presenza in loco di un gruppo di persone che sostavano in attesa del bus urbano rendesse per ciò solo ed in via automatica l'anomalia del tutto invisibile, tenuto anche conto delle ottime condizioni di luce esistenti al momento del sinistro. “, e che l'attrice ha inteso “8.1. - … colmare le proprie carenze assertive attraverso il costante richiamo al principio di non contestazione di cui all'art.
115 c.p.c. …”, così omettendo di presumere, dalla prova del fatto storico nei termini descritti dall'attrice, che il pedone ha attraversato il marciapiede gremito di gente ritenendolo transitabile perché privo di transenne e di segnalazioni di pericolo e trascurando di considerare che altre persone erano cadute sullo stesso marciapiede, come confermato dalle dichiarazioni della teste
, escussa all'udienza del 10.06.2019. Tes_1
Parte appellante contesta, altresì, la sentenza nella parte in cui il giudice, pur ritenendo provato il fatto storico nei termini descritti nell'atto di citazione (cfr. pag. 6 della sentenza, capo 8.2) ha presunto, in modo illogico e arbitrario, che “l'odierna attrice non ha specificamente allegato e compiutamente provato di essersi attenuta agli ordinari standards di diligenza che avrebbe invece dovuto osservare nel percorrere il marciapiede” anziché presumere, in difetto di una prova del comportamento non diligente od eccezionale del pedone, che lo stesso ha attraversato il marciapiede gremito di gente utilizzando la dovuta diligenza. La prova del fatto storico, a suo dire, è stata pure fornita dai testi escussi e, in particolare, dalle dichiarazioni rilasciate da e Testimone_2 Tes_1
, i quali hanno confermato la caduta dell'attrice, il dissesto presente sul marciapiede, l'assenza
[...] di transenne nonché la presenza sullo stesso di altra gente che aspettava il pullman.
L'appellante evidenzia che a fronte di tali prove il non ha provato il caso Controparte_1 fortuito, sicché le considerazioni effettuate dal Tribunale si pongono in palese contrasto con il disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c.
2.4 Con un quarto motivo d'appello, rubricato “Illegittimità ed ingiustizia della sentenza appellata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella valutazione delle prove in atti, con riferimento alla domanda risarcitoria subordinata formulata ai sensi dell'art. 2043”, l'appellante, in via subordinata, impugna la sentenza laddove il Tribunale ha erroneamente valutato la domanda sotto il profilo della responsabilità aquiliana, assumendo in buona sostanza di avere sufficientemente allegato e provato il fatto, i danni subiti, il nesso causale tra di essi e la colpa del CP_1 il quale, di contro, non ha fornito la prova della presenza di fatti impeditivi della propria
[...] responsabilità ovvero l'impossibilità di rimuovere il pericolo pur avendo adottato tutte le misure idonee.
2.5 Il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente poiché involgono entrambi il merito della controversia, sono nel complesso infondati anche se la motivazione della sentenza di primo deve essere corretta.
In primo luogo, occorre precisare che, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c. e ciò anche sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. 16.2.2021, n. 4035 che, pronunziando in un caso simile, ne ha predicato la pacifica riconducibilità nel paradigma dell'art. 2051 c.c., e non in quello dell'art. 2043 c.c. Del resto, è noto che la responsabilità aquiliana per i danni derivanti dall'uso di un bene pubblico è configurabile solo nell'ipotesi del tutto eccezionale nella quale l'ente proprietario del bene non sia in grado, per le dimensioni e le caratteristiche del bene, di esercitare un effettivo potere di controllo sul bene medesimo;
ipotesi che qui non ricorre, trattandosi di sinistro avvenuto su una strada del centro abitato di Crotone. La responsabilità aquiliana dell'ente comunale invocata dall'attrice solo in via subordinata va, quindi, esclusa.
Va poi precisato, come non ha mancato di evidenziare la difesa dell'appellante, che per l'accertamento della responsabilità del custode non è possibile utilizzare la categoria dell'insidia o trabocchetto elaborata dalla giurisprudenza con riferimento esclusivo alla diversa ipotesi della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cc
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. civ., 8 luglio 2024, n. 18518) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
In secondo luogo, va pure precisato, con riguardo all'incidenza della condotta del danneggiato nel dinamismo dell'evento dannoso, che la Suprema Corte, di recente, ha ritenuto superato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il fatto del danneggiato per integrare il caso fortuito deve essere abnorme, imprevedibile ed eccezionale secondo un criterio di regolarità causale. La Corte ha, infatti, chiarito che a) il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
b) che il giudice del merito nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato
(predicabile laddove per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze si ponga come causa assorbente del danno) deve tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. Sez. 3, ord 14228 del 2023).
Ebbene, applicando le predette coordinate al caso concreto, ritiene la Corte che, al di là delle superiori precisazioni in diritto, gli elementi di fatto valorizzati dal primo giudice consentano di confermare la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria poiché il sinistro, verificatosi con la dinamica prospettata dall'attrice e non contestata dal convenuto, si è verificato per colpa CP_1 grave ed esclusiva della danneggiata, non essendosi avveduta della presenza del dissesto ancorché molto visibile e non avendolo evitato cambiando direzione.
A tale conclusione si giunge considerando che i) l'incidente si è verificato intorno alle ore 08:00, e quindi, in ora diurna, di un giorno di piena estate (16.09.2015) e dunque in condizioni di visibilità ottimali;
ii) i rilievi fotografici allegati al fascicolo di parte attrice evidenziano la presenza di un marciapiede di ampia superficie, fortemente dissestato, mancando due mattonelle di rivestimento di grandi dimensioni;
iii) il dissesto era ampiamente visibile sia per le sue dimensioni sia per la differenza cromatica tra l'asfalto misto a terra della zona dissestata priva di mattonelle di rivestimento e la zona circostante pavimentata (di colore rosso e grigio).
È dunque evidente che la condotta imprudente e incauta della danneggiata, tenuto conto delle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, ha avuto un'efficienza causale esclusiva nel determinismo del danno facendo degradare il dissesto a occasione del sinistro stesso;
in ultima analisi non può dubitarsi che la danneggiata se avesse improntato il proprio comportamento alle normali regole di cautela correlate alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente avvedersi della sconnessione del marciapiede e altrettanto agevolmente evitarla senza alcun disagio, data l'ampiezza del marciapiede.
Né depone a favore della danneggiata la circostanza secondo cui la visibilità del tratto del marciapiede su cui transitava era impedita dalla presenza di molte persone, poiché l'attrice non ha dimostrato che le persone in attesa dell'autobus ostacolassero la visuale del marciapiede e con quali modalità, senza considerare che la presenza di altre persone sul marciapiede semmai avrebbe richiesto maggiore cautela da parte della danneggiata (Cass. 5457/2021).
L'appello va dunque rigettato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va confermata.
§ 3 Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, aggiornati con D.M. 147/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000), ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia ed inclusa la fase di trattazione ineludibile anche nel giudizio d'appello (Cass. 30219/2023).
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
n. 981/2020 del Tribunale di Crotone, pubblicata in data 16.11.2020 e non notificata, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore del che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3. dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 28.1.2025
Il Presidente Est
Dott. Carmela Ruberto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
2. Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
3. Dott.ssa Antonio Rizzuti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 859/2021 del Ruolo Generale Contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024 e vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, in forza di procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di appello, dall'Avv. Alfredo Gaetano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Crotone, alla Piazza Alcide De Gasperi, n. 23;
= APPELLANTE =
E
, c.f. , in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Vittorio Sitra, dell'Avvocatura dell'Ente, giusta deliberazione della G.C. n.
226 del 06.08.2021, ed elettivamente domiciliato presso il Palazzo Comunale, alla Piazza della
Resistenza, n. 1;
- APPELLATO =
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine all'evento dannoso descritto dall'attrice come in atti;
in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del ai Controparte_1 sensi dell'art. 2043 c.c., in ordine all'evento dannoso descritto dall'attrice come in atti;
in ogni caso, condannare il al risarcimento integrale dei danni subiti Controparte_1 dall'attrice nella misura di €. 13.500,00, giusta modifica delle conclusioni all'udienza del
13.10.2020 in forza degli esiti della c.t.u. medico-legale, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio.”.
Per l'appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
a) Rigettare, in quanto inammissibile ed infondato, l'interposto appello, e confermare per l'effetto la sentenza n.ro 981/2020 emessa dal Tribunale di Crotone il 08.11.2020, comunicata il
18.11.2020, non notificata, nel procedimento n.ro 999/2017;
b) Con condanna a spese e competenze del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendone la condanna – ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c. – per i danni subiti in CP_1 occasione dell'incidente occorso intorno alle ore 08.00 del 16.09.2015 in Crotone, allorquando, mentre camminava sul tratto di marciapiede di Corso Mazzini corrispondente con la zona di arrivo e di partenza dei bus urbani, in quel frangente gremito di gente, giunta all'altezza del civico 1, inciampava a causa della pavimentazione dissestata, cadendo rovinosamente a terra.
Dolendosi di aver riportato una frattura scomposta dell'avambraccio destro in conseguenza del sinistro, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 26.000,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali (oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo) e delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 6.10.2017 si è costituito in giudizio il il quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea in ragione del Controparte_1 fatto che i) l'incidente è avvenuto in condizioni di piena visibilità, in quanto si è verificato nel mese di settembre intorno alle ore 8.00 del mattino, ii) la presunta anomalia era assolutamente visibile e
iii) il sinistro è addebitabile alla negligenza dell'attrice, la quale nell'occasione non ha prestato la dovuta attenzione così recidendo il nesso di causalità tra la res e il danno.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e istruita la causa mediante la produzione documentale, la prova testimoniale e la C.T.U. medico-legale, il Tribunale di Crotone ha deciso la causa con sentenza n. 981/2020, pubblicata in data 16.11.2020, non notificata, con la quale ha così statuito: “
1. Rigetta la domanda attorea;
2) compensa le spese di giudizio;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice”.
In estrema sintesi, il Tribunale, affermata l'astratta riconducibilità della fattispecie in esame tanto nel perimetro di applicazione dell'art 2051 c quanto in quello dell'art 2043 cc e rimarcato che in entrambi i casi l'attore ha l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la res, ha ritenuto a) che per la configurabilità della responsabilità ex art 2051 cc sia necessario fornire la prova dell'insidia stradale, inteso come pericolo occulto, e nello specifico la prova della non visibilità del pericolo e la non prevedibilità dell'evento dannoso;
b) che, a fronte di una specifica contestazione, la danneggiata non avesse fornito la prova di essersi attenuta agli standard di diligenza e di prudenza ordinari nel percorrere il marciapiede. Ad ogni modo, il Tribunale, dopo avere ritenuto inammissibile la prova per testi ammessa dal precedente istruttore, ha valutato il compendio fotografico in atti ed è giunto alla conclusione che l'anomalia stradale fosse visibile, prevedibile ed evitabile mediante una condotta conforme alle regole di ordinaria diligenza tenuto conto, per un verso“ della grandezza dell'anomalia, della sua visibilità in condizioni di luce ottimali e dell'ampia estensione del marciapiede “ e, per altro verso, che la mera presenza di un gruppo di persone sul posto, in assenza di ulteriori specificazioni, non rende automaticamente l'anomalia invisibile.
1.2. Avverso la sentenza ha proposto appello , affidato ai motivi che saranno di Parte_1 seguito esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.09.2021 si è costituito in giudizio il rassegnando le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
Indi, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22.02.2023, la Corte, con ordinanza del 2.03.2023, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art 190 cpc.
Nei termini assegnati entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale, mentre solo parte appellante ha depositato la memoria di replica.
Con ordinanza del 2.10.2024 la Corte, preso atto che il giudice ausiliario – relatore della causa,
Dott. La Bella, ha rassegnato le dimissioni volontarie in data 16.09.2024, ha rimesso la causa sul ruolo per essere decisa in diversa composizione collegiale ed è stata fissata l'udienza del
13.11.2024.
A tale udienza, sostituita mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 20.11.2024, è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti senza l'assegnazione di ulteriori termini.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con un primo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto inammissibili le richieste istruttorie, deducendo “l'illegittimità e la nullità della sentenza appellata per definitività (giudicato interno) dell'ordinanza istruttoria del
13.07.2018 (richieste istruttorie testimoniali) e dell'ordinanza istruttoria del 02.07.2019 (istanza di
c.t.u. medico legale)”.
L'appellante rappresenta che l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale e della consulenza medico legale erano state già valutate dal precedente istruttore con le ordinanze del 13.07.2018 e del 02.07.2019 sulle quali, in assenza di una specifica istanza di revoca, si è formato il giudicato interno.
Il motivo è infondato.
A tal fine occorre rammentare che l'art. 177 c.p.c. prevede che, eccetto i casi di cui al comma 3, “le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate”.
Con specifico riferimento alle ordinanze istruttorie va richiamato l'orientamento espresso in Cass.
30161/2018 secondo cui “Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata”.
2.2. Con un secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta “l'illegittimità e nullità della sentenza appellata da ritenere una sentenza a sorpresa o della terza via, in violazione dell'art.101 comma 2
c.p.c.” in ragione del fatto che la sentenza appellata è stata decisa da un giudice che ha tenuto solo l'udienza di precisazione delle conclusioni e che, in violazione della norma sopra citata, ha emesso una sentenza a sorpresa o della terza via non tenendo conto del giudicato interno formatosi sulle ordinanze del 13.07.2018 e del 02.07.2019 e delle risultanze probatorie ritualmente acquisite.
Anche detto motivo è infondato non foss'altro perché con “sentenza a sorpresa” o della “terza via” ci si riferisce alle ipotesi in cui il giudice rilevi, d'ufficio, questioni di fatto non introdotte dalle parti, senza previamente stimolare il dibattito sul punto (Cass. 21949/2020). Tanto, esula chiaramente dal caso di specie nel quale la questione relativa all'ammissibilità delle istanze istruttorie è di natura processuale e come tale non andava sottoposta al contraddittorio delle parti.
Né la sostituzione del giudice precedentemente designato in sede di precisazione delle conclusioni determina la nullità della sentenza, essendone permessa la sostituzione proprio fino a tale udienza.
2.3. Con un terzo motivo, l'appellante lamenta “l'illegittimità e ingiustizia della sentenza appellata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella valutazione delle prove in atti, con riferimento alla domanda risarcitoria principale formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c.” nella parte in cui il
Tribunale, premessa l'applicabilità al caso in esame sia dell'art 2051 cc sia dell'art 2043 cc, ha valutato la condotta della danneggiata im modo unitario, richiamando erroneamente la nozione d'insidia o trabocchetto ai soli fini della domanda risarcitoria proposta ex art. 2051 c.c. nonostante la categoria dell'insidia stradale sia applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità solo nell'ambito della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. Il Tribunale, così facendo, ha confuso le rispettive discipline e ne ha applicato una ibrida per entrambe le domande. L'appellante rappresenta che il Tribunale avrebbe dovuto prima esaminare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e, solo in caso di rigetto, la domanda subordinata proposta ex art. 2043 c.c., sussistendo per tale motivo la violazione dell'art. 2051 c.c. per la cui configurazione – trattandosi di responsabilità oggettiva - è sufficiente che l'attore dimostri il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227
c.c., comma 1.
Tanto premesso, l'appellante evidenzia di avere dato prova del fatto, dei danni subiti e del nesso causale sia documentalmente che mediante la prova per testi e la C.T.U. medico legale.
Di contro, il non ha provato il caso fortuito in ragione degli obblighi di vigilanza, controllo CP_1
e diligenza cui era soggetto, non avendo dimostrato di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire e impedire, con uno sforzo diligente e adeguato alle circostanze del caso concreto, una situazione di pericolo occulto dal marciapiede per i terzi e per i pedoni.
Peraltro, a dire dell'appellante, il Tribunale, ha errato laddove ha affermato che “8. - … la mera presenza in loco di un gruppo di persone che sostavano in attesa del bus urbano rendesse per ciò solo ed in via automatica l'anomalia del tutto invisibile, tenuto anche conto delle ottime condizioni di luce esistenti al momento del sinistro. “, e che l'attrice ha inteso “8.1. - … colmare le proprie carenze assertive attraverso il costante richiamo al principio di non contestazione di cui all'art.
115 c.p.c. …”, così omettendo di presumere, dalla prova del fatto storico nei termini descritti dall'attrice, che il pedone ha attraversato il marciapiede gremito di gente ritenendolo transitabile perché privo di transenne e di segnalazioni di pericolo e trascurando di considerare che altre persone erano cadute sullo stesso marciapiede, come confermato dalle dichiarazioni della teste
, escussa all'udienza del 10.06.2019. Tes_1
Parte appellante contesta, altresì, la sentenza nella parte in cui il giudice, pur ritenendo provato il fatto storico nei termini descritti nell'atto di citazione (cfr. pag. 6 della sentenza, capo 8.2) ha presunto, in modo illogico e arbitrario, che “l'odierna attrice non ha specificamente allegato e compiutamente provato di essersi attenuta agli ordinari standards di diligenza che avrebbe invece dovuto osservare nel percorrere il marciapiede” anziché presumere, in difetto di una prova del comportamento non diligente od eccezionale del pedone, che lo stesso ha attraversato il marciapiede gremito di gente utilizzando la dovuta diligenza. La prova del fatto storico, a suo dire, è stata pure fornita dai testi escussi e, in particolare, dalle dichiarazioni rilasciate da e Testimone_2 Tes_1
, i quali hanno confermato la caduta dell'attrice, il dissesto presente sul marciapiede, l'assenza
[...] di transenne nonché la presenza sullo stesso di altra gente che aspettava il pullman.
L'appellante evidenzia che a fronte di tali prove il non ha provato il caso Controparte_1 fortuito, sicché le considerazioni effettuate dal Tribunale si pongono in palese contrasto con il disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c.
2.4 Con un quarto motivo d'appello, rubricato “Illegittimità ed ingiustizia della sentenza appellata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella valutazione delle prove in atti, con riferimento alla domanda risarcitoria subordinata formulata ai sensi dell'art. 2043”, l'appellante, in via subordinata, impugna la sentenza laddove il Tribunale ha erroneamente valutato la domanda sotto il profilo della responsabilità aquiliana, assumendo in buona sostanza di avere sufficientemente allegato e provato il fatto, i danni subiti, il nesso causale tra di essi e la colpa del CP_1 il quale, di contro, non ha fornito la prova della presenza di fatti impeditivi della propria
[...] responsabilità ovvero l'impossibilità di rimuovere il pericolo pur avendo adottato tutte le misure idonee.
2.5 Il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente poiché involgono entrambi il merito della controversia, sono nel complesso infondati anche se la motivazione della sentenza di primo deve essere corretta.
In primo luogo, occorre precisare che, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c. e ciò anche sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. 16.2.2021, n. 4035 che, pronunziando in un caso simile, ne ha predicato la pacifica riconducibilità nel paradigma dell'art. 2051 c.c., e non in quello dell'art. 2043 c.c. Del resto, è noto che la responsabilità aquiliana per i danni derivanti dall'uso di un bene pubblico è configurabile solo nell'ipotesi del tutto eccezionale nella quale l'ente proprietario del bene non sia in grado, per le dimensioni e le caratteristiche del bene, di esercitare un effettivo potere di controllo sul bene medesimo;
ipotesi che qui non ricorre, trattandosi di sinistro avvenuto su una strada del centro abitato di Crotone. La responsabilità aquiliana dell'ente comunale invocata dall'attrice solo in via subordinata va, quindi, esclusa.
Va poi precisato, come non ha mancato di evidenziare la difesa dell'appellante, che per l'accertamento della responsabilità del custode non è possibile utilizzare la categoria dell'insidia o trabocchetto elaborata dalla giurisprudenza con riferimento esclusivo alla diversa ipotesi della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cc
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. civ., 8 luglio 2024, n. 18518) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
In secondo luogo, va pure precisato, con riguardo all'incidenza della condotta del danneggiato nel dinamismo dell'evento dannoso, che la Suprema Corte, di recente, ha ritenuto superato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il fatto del danneggiato per integrare il caso fortuito deve essere abnorme, imprevedibile ed eccezionale secondo un criterio di regolarità causale. La Corte ha, infatti, chiarito che a) il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
b) che il giudice del merito nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato
(predicabile laddove per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze si ponga come causa assorbente del danno) deve tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. Sez. 3, ord 14228 del 2023).
Ebbene, applicando le predette coordinate al caso concreto, ritiene la Corte che, al di là delle superiori precisazioni in diritto, gli elementi di fatto valorizzati dal primo giudice consentano di confermare la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria poiché il sinistro, verificatosi con la dinamica prospettata dall'attrice e non contestata dal convenuto, si è verificato per colpa CP_1 grave ed esclusiva della danneggiata, non essendosi avveduta della presenza del dissesto ancorché molto visibile e non avendolo evitato cambiando direzione.
A tale conclusione si giunge considerando che i) l'incidente si è verificato intorno alle ore 08:00, e quindi, in ora diurna, di un giorno di piena estate (16.09.2015) e dunque in condizioni di visibilità ottimali;
ii) i rilievi fotografici allegati al fascicolo di parte attrice evidenziano la presenza di un marciapiede di ampia superficie, fortemente dissestato, mancando due mattonelle di rivestimento di grandi dimensioni;
iii) il dissesto era ampiamente visibile sia per le sue dimensioni sia per la differenza cromatica tra l'asfalto misto a terra della zona dissestata priva di mattonelle di rivestimento e la zona circostante pavimentata (di colore rosso e grigio).
È dunque evidente che la condotta imprudente e incauta della danneggiata, tenuto conto delle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, ha avuto un'efficienza causale esclusiva nel determinismo del danno facendo degradare il dissesto a occasione del sinistro stesso;
in ultima analisi non può dubitarsi che la danneggiata se avesse improntato il proprio comportamento alle normali regole di cautela correlate alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente avvedersi della sconnessione del marciapiede e altrettanto agevolmente evitarla senza alcun disagio, data l'ampiezza del marciapiede.
Né depone a favore della danneggiata la circostanza secondo cui la visibilità del tratto del marciapiede su cui transitava era impedita dalla presenza di molte persone, poiché l'attrice non ha dimostrato che le persone in attesa dell'autobus ostacolassero la visuale del marciapiede e con quali modalità, senza considerare che la presenza di altre persone sul marciapiede semmai avrebbe richiesto maggiore cautela da parte della danneggiata (Cass. 5457/2021).
L'appello va dunque rigettato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va confermata.
§ 3 Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, aggiornati con D.M. 147/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000), ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia ed inclusa la fase di trattazione ineludibile anche nel giudizio d'appello (Cass. 30219/2023).
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
n. 981/2020 del Tribunale di Crotone, pubblicata in data 16.11.2020 e non notificata, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore del che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3. dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 28.1.2025
Il Presidente Est
Dott. Carmela Ruberto