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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 3877 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3877 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti dalle parti e vertente
TRA
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier n. 36, presso lo studio dell'avv.
Paolo Severo Ciabatti che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Nizza n. 53, presso lo studio dell'avv. Fabio
Caiaffa che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
APPELLATA
Oggetto: assicurazione risarcimento danni atti vandalici
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti dalle parti. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società quale cessionaria Controparte_2
del credito vantato a titolo di indennizzo di polizza da aveva convenuto in Parte_2
giudizio dinanzi al Giudice di pace di Roma la società per vedere Controparte_1
accertare il diritto all'indennizzo di polizza previsto in relazione al danno subito dal veicolo
BMW serie 7 targato DY412FG e, per l'effetto, per sentirla condannare al pagamento della somma stessa quantificata in euro 6.000 pari al costo della riparazione risultante dalla fattura emessa, al netto della franchigia di polizza.
A sostegno della domanda ha dedotto che il cedente aveva sottoscritto con la
Assicurazione convenuta la polizza assicurativa 81272755 che garantiva il veicolo per il furto e per i danneggiamenti ivi compresi gli atti vandalici.
Il 30 giugno 2016 aveva ritrovato il veicolo danneggiato in più punti.
Aveva, quindi, fatto riparare il veicolo presso la carrozzeria attrice che aveva emesso una fattura di euro 6.000 per la riparazione del mezzo ed alla quale il proprietario del veicolo aveva ceduto in pagamento l'indennizzo di polizza.
La società aveva richiesto denunziato il sinistro chiedendo l'indennizzo di polizza senza allegare la denunzia non essendo più il fatto qualificato reato ed aveva sollecitato in data 14
luglio 2016 la verifica del perito dovendo il proprietario, residente in [...]rientrare.
Decorso il termine assegnato il veicolo era stato riparato e la società attrice aveva incaricato un perito di parte per certificare le riparazioni e le spese..
Non avendo la provveduto ad aprire il sinistro aveva introdotto il giudizio per ottenere CP_1
l'indennizzo di polizza quantificato in euro 5.400 pari al costo della riparazione detratta la franchigia del 10%, somma alla quale doveva aggiungersi anche il costo della perizia.
Si era costituita la società eccependo la incompetenza per valore del Controparte_1
giudice adito in quanto sulla base della domanda attrice era competente il Tribunale dal
RGAC 3877 ANNO 2023 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
momento che la polizza azionata prevedeva tra le garanzie accessorie alla RC auto la e gli eventi speciali e che per tali garanzie era applicabile la ordinaria Parte_3
competenza per valore del giudice di pace.
Aveva contestato la cedibilità del credito indennitario e nel merito ha dedotto che la garanzia eventi diversi nella quale rientrava la garanzia per gli atti vandalici, era prevista una franchigia del 10% con un minimo di euro 250.
In particolare la garanzia danni diversi prevedeva che in assenza della operatività della
SK totale la garanzia per graffi e rigature prevedeva un limite di indennizzo fissato in euro 1.500 fermo lo scoperto ed il minimo previsto.
Di conseguenza in ogni caso l'indennizzo non avrebbe potuto eccedere l'importo di euro
1.250.
Ha indicato che il proprio perito incaricato di valutare i danni li aveva stimati, a veicolo già
riparato, in euro 3.790 oltre IVA, somma comunque inferiore a quella indicata nel preventivo di riparazione.
La introduzione del giudizio aveva respo impossibile la formulazione della offerta.
In ogni caso ha contestato la valenza della fattura pro forma emessa essendo stata posta in essere direttamente dalla società attrice.
Espletata una consulenza tecnica per stabilire il costo di riparazione dei danni presenti sul veicolo il giudice ha deciso la stessa con sentenza 14119/2022 con la quale ha accolto parzialmente la domanda attrice riconoscendo la somma di euro 1.500 ritenendo applicabile tale massimale di indennizzo in quanto la polizza non prevedeva la stipula della totale per la indennizzabilità integrale, tenuto conto della franchigia di polizza. Che Pt_3
tuttavia non risulta applicata nel dispositivo.
Ha proposto appello la società deducendo la erroneita della decisione del Parte_1
giudice di primo grado in quanto il limite indicato in euro 1.500 era da intendersi applicabile
RGAC 3877 ANNO 2023 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
solo in caso di danni subiti da un veicolo di valore inferiore al 10.000 dovendo, invece essere individuato nel 10% del valore del veicolo al momento del sinistro.
In ogni caso ha indicato che la polizza prevedeva la totale essendo il veicolo Pt_3
assicurato per l'intero valore, la non poteva essere che quella totale, dovendosi Pt_3
ritenere che l'unica kasko esistente fosse quella denominata collisione. Pt_3
Ha evidenziato che se la lettura della polizza fosse stata quella indicata dal giudice nella sentenza non avrebbe dovuto operare la CTU essendo il valore dei danni superiore sia nella valutazione della società che in quella del perito della Assicurazione.
Si è costituita la società ribadendo che la corretta interpretazione Controparte_1
della polizza determinava per gli atti vandalici in assenza di stipula della SK totale il massimale di euro 1.5500 al quale doveva essere sottratta la franchigia di polizza pari al
10% o comunque il minimo scoperto pari ad euro 250, dal momento che la società non aveva provato che la polizza fosse stata stipulata con la opzione AS totale..
Ha dedotto, inoltre, che il contenuto delle condizioni generali di contratto inserite nell'atto di appello non erano quelle richiamate dalla polizza stipulata dal cedente e depositate nel giudizio di primo grado dalla Assicurazione non avendo a ciò provveduto parte attrice che aveva depositato una pagina diversa dalle condizioni applicabili in relazione alla polizza stipulata nel 2015 e richiamata nella polizza sottoscritta, condizioni che non prevedono una modifica del massimale in caso di danno da rigatura ove non stipulata la kasko totale.
Ha evidenziato che le condizioni di contratto prevedeva tre diverse tipologie di garanzia:, la
A garanza collisione;
la B garanzia SK totale – collisione e la C, denominata easy kasko e nel contratto era stata opzionata la garanzia collisione contenuta nella garanzia rlativa alla tipologia A.
Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'appello anche in relazione alle spese tenuto conto del parziale accoglimento della domanda. ritenendo irrilevanti le valutazione operate in
RGAC 3877 ANNO 2023 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
relazione alla decisione del giudice di pace di avvalersi di un consulente tecnico per valutare i danni del veicolo ed ha ribadito la irrilevanza della fattura pro forma depositata in giudizio.
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 9 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione proposta nel presente appello attiene alla individuazione della disciplina applicabile ai sensi della polizza sottoscritta e delle condizioni generali alle quali la stessa rinvia al fine della liquidazione dell'indennizzo di polizza.
Al riguardo, premessa la irrilevanza di quanto indicato dal CTU in ordine a quanto sarebbe stato previsto dalla polizza dal momento che correttamente il giudice aveva sottoposto al
CTU solo quesiti tecnici relativi alla determinazione dei danni presenti e sul costo della riparazione, non potendo certo essere sottoposta al CTU la intepretazione della polizza riservata al giudice.
La consulenza tecnica ha rilevato solo la presenza di rigatura sulla vernice dell'autoveicolo e quindi non appare dubitabile che il danno del quale era richiesto l'indennizzo di polizza era costituito solo da rigatura della carrozzeria.
La società attrice nel giudizio di primo grado ha depositato unitamente all'atto di citazione la polizza sottoscritta nella quale risulta indicato la sottoscrizione di una Parte_4
con una franchigia del 10% ed un minimo di 500 euro e la clausola eventi
[...]
speciali con un massimale di indennizzo pari a 1.500 euro con una franchigia del 10% ed un minimo di 250 euro.
Parte attrice non aveva depositato le condizioni generali di contratto applicabili alla polizza sottoscritta depositando alla udienza del 14 novembre 2018 un estratto di tali condizioni
RGAC 3877 ANNO 2023 Pag. 5 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
dando atto che le condizioni prodotte dalla convenuta erano diverse.
Detta documentazione non è presente nel fascicolo di primo grado.
La Assicurazione convenuta ha depositato le condizioni di polizza relativa alla polizza sottoscritta dal cedente dalla quale risultava che nella previsione eventi speciali rientravano gli atti vandalici consistenti in rigatura della carrozzeria, prevista all'articolo 6.2
nella quale era previsto che in assenza della stipèula della garanzia SK totale il limite dell'indennizzo era pari ad euro 1.500 salva la applicazione della franchigia delò 10% con un minimo di euro 250. Solo nel caso che la riparazione fosse effettuata presso una carrozzeria convenzionata con la Assicurazione era previsto che indirizzo era elevato in misura pari al valore commerciale del veicolo, ipotesi che nel caso di specie non ricorreva non avendo dedotto la società appellante di essere convenzionata con la Assicurazione.
Per quanto riguarda la , le condizioni generali di contratto prevedono che la stesso Pt_3
sia operativa solo se richiamata in polizza ed è disciplinata nella sezione n. 3.
La polizza prevede sotto la voce SK tre diverse garanzia: la prima denominata collisione che opera nel caso di danni conseguenti allo scontro con un altro veicolo identificato, la seconda denominata SK totale , che comprende anche la collisione, vale a dire la prima garanzia, ma garantisce anche urti contro altri oggetti oltre ai veicoli, il ribaltamento e l'uscita di strada, e la terza opzione la easikasko operaneo per i danni conseguenti alla collisione con un veicolo identificato con il limite all'indennizzo costituito dal valore commerciale del veicolo.
Di conseguenza sotto la voce SK esistono tre diverse garanzie: la SK – collisione, la
AS Totale – collisione, ribaltamento ed uscita di strada e la terza denominata easykasko.
Di conseguenza la indicazione in polizza della kasko-collisione indica chiaramente la scelta per la prima opzione delle tre garanzie previste.
RGAC 3877 ANNO 2023 Pag. 6 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza relativamente alla clausola 6.2 relativa alla rigatura, non essendo stata sottoscritta la opzione di garanzia della totale, il massimale di garanzia era pari ad Pt_3
euro 1.500 con applicazione della franchigia nella misura minima di 250 euro.
Parte attrice nel giudizio di primo grado aveva prodotto solo una pagine della condizioni generali ove l'articolo 6.2 reca una disciplina diversa senza mai produrre le condizioni generali complete da cui individuare anche il relativo codice delle condizioni stesse al fine di consentire di ricollegarle con certezza alla polizza stipulata dal cedente.
Di conseguenza parte attrice, sulla quale incombeva l'onere di provare la polizza e le condizioni generali della stessa , non solo non ha adempiuto a questo obbligo depositando solo una pagina delle condizioni stesse, ma non ha neppure provato che le condizioni generali ntegrali prodotte dalla Assicurazione non fossero quelle applicabili al contratto e che la clausola contenuta nel foglio depositato fosse applicabile alla polizza sottoscritta e che fosse l'unica presente nelle condizioni di contratto applicabili al fatto per il quale veniva richiesto l'indennizzo.
In assenza di appello incidentale non può essere valutato il fatto che l'attore in sentenza aveva ritenuto applicabile il massimale di indennizzo pari ad euro 1.500 con deduzione della franchigia del 10% con un minimo di 250 euro, mentre nel dispositivo ha condannato a pagare la somma di euro 1.500 senza indicare la applicazione della franchigia minima di euro 250.
Corretta appare anche la decisione di operare la parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado considerato il parziale accoglimento della domanda facendo applicazione della recente giurisprudenza della corte di cassazione che ha individuato la soccombenza reciproca non solo nel parziale accoglimento di domanda contrapposte ma anche nel caso di parziale accoglimento della domanda.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e per l'effetto deve essere confermata la
RGAC 3877 ANNO 2023 Pag. 7 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
sentenza del giudice di pace di Roma n. 14119/2022 previa integrazione della motivazione
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo previa compensazione nella misura del 50% tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto,
conferma la sentenza del giudice di pace di Roma n. 14119/2022 previa integrazione della motivazione
condanna la a rimborsare alla società le spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio del presente giudizio, spese che liquida, complessivamente, in euro 2.550, di cui euro 2.550 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, lì 2 gennaio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 3877 ANNO 2023 Pag. 8 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3877 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti dalle parti e vertente
TRA
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier n. 36, presso lo studio dell'avv.
Paolo Severo Ciabatti che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Nizza n. 53, presso lo studio dell'avv. Fabio
Caiaffa che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
APPELLATA
Oggetto: assicurazione risarcimento danni atti vandalici
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti dalle parti. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società quale cessionaria Controparte_2
del credito vantato a titolo di indennizzo di polizza da aveva convenuto in Parte_2
giudizio dinanzi al Giudice di pace di Roma la società per vedere Controparte_1
accertare il diritto all'indennizzo di polizza previsto in relazione al danno subito dal veicolo
BMW serie 7 targato DY412FG e, per l'effetto, per sentirla condannare al pagamento della somma stessa quantificata in euro 6.000 pari al costo della riparazione risultante dalla fattura emessa, al netto della franchigia di polizza.
A sostegno della domanda ha dedotto che il cedente aveva sottoscritto con la
Assicurazione convenuta la polizza assicurativa 81272755 che garantiva il veicolo per il furto e per i danneggiamenti ivi compresi gli atti vandalici.
Il 30 giugno 2016 aveva ritrovato il veicolo danneggiato in più punti.
Aveva, quindi, fatto riparare il veicolo presso la carrozzeria attrice che aveva emesso una fattura di euro 6.000 per la riparazione del mezzo ed alla quale il proprietario del veicolo aveva ceduto in pagamento l'indennizzo di polizza.
La società aveva richiesto denunziato il sinistro chiedendo l'indennizzo di polizza senza allegare la denunzia non essendo più il fatto qualificato reato ed aveva sollecitato in data 14
luglio 2016 la verifica del perito dovendo il proprietario, residente in [...]rientrare.
Decorso il termine assegnato il veicolo era stato riparato e la società attrice aveva incaricato un perito di parte per certificare le riparazioni e le spese..
Non avendo la provveduto ad aprire il sinistro aveva introdotto il giudizio per ottenere CP_1
l'indennizzo di polizza quantificato in euro 5.400 pari al costo della riparazione detratta la franchigia del 10%, somma alla quale doveva aggiungersi anche il costo della perizia.
Si era costituita la società eccependo la incompetenza per valore del Controparte_1
giudice adito in quanto sulla base della domanda attrice era competente il Tribunale dal
RGAC 3877 ANNO 2023 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
momento che la polizza azionata prevedeva tra le garanzie accessorie alla RC auto la e gli eventi speciali e che per tali garanzie era applicabile la ordinaria Parte_3
competenza per valore del giudice di pace.
Aveva contestato la cedibilità del credito indennitario e nel merito ha dedotto che la garanzia eventi diversi nella quale rientrava la garanzia per gli atti vandalici, era prevista una franchigia del 10% con un minimo di euro 250.
In particolare la garanzia danni diversi prevedeva che in assenza della operatività della
SK totale la garanzia per graffi e rigature prevedeva un limite di indennizzo fissato in euro 1.500 fermo lo scoperto ed il minimo previsto.
Di conseguenza in ogni caso l'indennizzo non avrebbe potuto eccedere l'importo di euro
1.250.
Ha indicato che il proprio perito incaricato di valutare i danni li aveva stimati, a veicolo già
riparato, in euro 3.790 oltre IVA, somma comunque inferiore a quella indicata nel preventivo di riparazione.
La introduzione del giudizio aveva respo impossibile la formulazione della offerta.
In ogni caso ha contestato la valenza della fattura pro forma emessa essendo stata posta in essere direttamente dalla società attrice.
Espletata una consulenza tecnica per stabilire il costo di riparazione dei danni presenti sul veicolo il giudice ha deciso la stessa con sentenza 14119/2022 con la quale ha accolto parzialmente la domanda attrice riconoscendo la somma di euro 1.500 ritenendo applicabile tale massimale di indennizzo in quanto la polizza non prevedeva la stipula della totale per la indennizzabilità integrale, tenuto conto della franchigia di polizza. Che Pt_3
tuttavia non risulta applicata nel dispositivo.
Ha proposto appello la società deducendo la erroneita della decisione del Parte_1
giudice di primo grado in quanto il limite indicato in euro 1.500 era da intendersi applicabile
RGAC 3877 ANNO 2023 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
solo in caso di danni subiti da un veicolo di valore inferiore al 10.000 dovendo, invece essere individuato nel 10% del valore del veicolo al momento del sinistro.
In ogni caso ha indicato che la polizza prevedeva la totale essendo il veicolo Pt_3
assicurato per l'intero valore, la non poteva essere che quella totale, dovendosi Pt_3
ritenere che l'unica kasko esistente fosse quella denominata collisione. Pt_3
Ha evidenziato che se la lettura della polizza fosse stata quella indicata dal giudice nella sentenza non avrebbe dovuto operare la CTU essendo il valore dei danni superiore sia nella valutazione della società che in quella del perito della Assicurazione.
Si è costituita la società ribadendo che la corretta interpretazione Controparte_1
della polizza determinava per gli atti vandalici in assenza di stipula della SK totale il massimale di euro 1.5500 al quale doveva essere sottratta la franchigia di polizza pari al
10% o comunque il minimo scoperto pari ad euro 250, dal momento che la società non aveva provato che la polizza fosse stata stipulata con la opzione AS totale..
Ha dedotto, inoltre, che il contenuto delle condizioni generali di contratto inserite nell'atto di appello non erano quelle richiamate dalla polizza stipulata dal cedente e depositate nel giudizio di primo grado dalla Assicurazione non avendo a ciò provveduto parte attrice che aveva depositato una pagina diversa dalle condizioni applicabili in relazione alla polizza stipulata nel 2015 e richiamata nella polizza sottoscritta, condizioni che non prevedono una modifica del massimale in caso di danno da rigatura ove non stipulata la kasko totale.
Ha evidenziato che le condizioni di contratto prevedeva tre diverse tipologie di garanzia:, la
A garanza collisione;
la B garanzia SK totale – collisione e la C, denominata easy kasko e nel contratto era stata opzionata la garanzia collisione contenuta nella garanzia rlativa alla tipologia A.
Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'appello anche in relazione alle spese tenuto conto del parziale accoglimento della domanda. ritenendo irrilevanti le valutazione operate in
RGAC 3877 ANNO 2023 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
relazione alla decisione del giudice di pace di avvalersi di un consulente tecnico per valutare i danni del veicolo ed ha ribadito la irrilevanza della fattura pro forma depositata in giudizio.
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 9 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione proposta nel presente appello attiene alla individuazione della disciplina applicabile ai sensi della polizza sottoscritta e delle condizioni generali alle quali la stessa rinvia al fine della liquidazione dell'indennizzo di polizza.
Al riguardo, premessa la irrilevanza di quanto indicato dal CTU in ordine a quanto sarebbe stato previsto dalla polizza dal momento che correttamente il giudice aveva sottoposto al
CTU solo quesiti tecnici relativi alla determinazione dei danni presenti e sul costo della riparazione, non potendo certo essere sottoposta al CTU la intepretazione della polizza riservata al giudice.
La consulenza tecnica ha rilevato solo la presenza di rigatura sulla vernice dell'autoveicolo e quindi non appare dubitabile che il danno del quale era richiesto l'indennizzo di polizza era costituito solo da rigatura della carrozzeria.
La società attrice nel giudizio di primo grado ha depositato unitamente all'atto di citazione la polizza sottoscritta nella quale risulta indicato la sottoscrizione di una Parte_4
con una franchigia del 10% ed un minimo di 500 euro e la clausola eventi
[...]
speciali con un massimale di indennizzo pari a 1.500 euro con una franchigia del 10% ed un minimo di 250 euro.
Parte attrice non aveva depositato le condizioni generali di contratto applicabili alla polizza sottoscritta depositando alla udienza del 14 novembre 2018 un estratto di tali condizioni
RGAC 3877 ANNO 2023 Pag. 5 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
dando atto che le condizioni prodotte dalla convenuta erano diverse.
Detta documentazione non è presente nel fascicolo di primo grado.
La Assicurazione convenuta ha depositato le condizioni di polizza relativa alla polizza sottoscritta dal cedente dalla quale risultava che nella previsione eventi speciali rientravano gli atti vandalici consistenti in rigatura della carrozzeria, prevista all'articolo 6.2
nella quale era previsto che in assenza della stipèula della garanzia SK totale il limite dell'indennizzo era pari ad euro 1.500 salva la applicazione della franchigia delò 10% con un minimo di euro 250. Solo nel caso che la riparazione fosse effettuata presso una carrozzeria convenzionata con la Assicurazione era previsto che indirizzo era elevato in misura pari al valore commerciale del veicolo, ipotesi che nel caso di specie non ricorreva non avendo dedotto la società appellante di essere convenzionata con la Assicurazione.
Per quanto riguarda la , le condizioni generali di contratto prevedono che la stesso Pt_3
sia operativa solo se richiamata in polizza ed è disciplinata nella sezione n. 3.
La polizza prevede sotto la voce SK tre diverse garanzia: la prima denominata collisione che opera nel caso di danni conseguenti allo scontro con un altro veicolo identificato, la seconda denominata SK totale , che comprende anche la collisione, vale a dire la prima garanzia, ma garantisce anche urti contro altri oggetti oltre ai veicoli, il ribaltamento e l'uscita di strada, e la terza opzione la easikasko operaneo per i danni conseguenti alla collisione con un veicolo identificato con il limite all'indennizzo costituito dal valore commerciale del veicolo.
Di conseguenza sotto la voce SK esistono tre diverse garanzie: la SK – collisione, la
AS Totale – collisione, ribaltamento ed uscita di strada e la terza denominata easykasko.
Di conseguenza la indicazione in polizza della kasko-collisione indica chiaramente la scelta per la prima opzione delle tre garanzie previste.
RGAC 3877 ANNO 2023 Pag. 6 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza relativamente alla clausola 6.2 relativa alla rigatura, non essendo stata sottoscritta la opzione di garanzia della totale, il massimale di garanzia era pari ad Pt_3
euro 1.500 con applicazione della franchigia nella misura minima di 250 euro.
Parte attrice nel giudizio di primo grado aveva prodotto solo una pagine della condizioni generali ove l'articolo 6.2 reca una disciplina diversa senza mai produrre le condizioni generali complete da cui individuare anche il relativo codice delle condizioni stesse al fine di consentire di ricollegarle con certezza alla polizza stipulata dal cedente.
Di conseguenza parte attrice, sulla quale incombeva l'onere di provare la polizza e le condizioni generali della stessa , non solo non ha adempiuto a questo obbligo depositando solo una pagina delle condizioni stesse, ma non ha neppure provato che le condizioni generali ntegrali prodotte dalla Assicurazione non fossero quelle applicabili al contratto e che la clausola contenuta nel foglio depositato fosse applicabile alla polizza sottoscritta e che fosse l'unica presente nelle condizioni di contratto applicabili al fatto per il quale veniva richiesto l'indennizzo.
In assenza di appello incidentale non può essere valutato il fatto che l'attore in sentenza aveva ritenuto applicabile il massimale di indennizzo pari ad euro 1.500 con deduzione della franchigia del 10% con un minimo di 250 euro, mentre nel dispositivo ha condannato a pagare la somma di euro 1.500 senza indicare la applicazione della franchigia minima di euro 250.
Corretta appare anche la decisione di operare la parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado considerato il parziale accoglimento della domanda facendo applicazione della recente giurisprudenza della corte di cassazione che ha individuato la soccombenza reciproca non solo nel parziale accoglimento di domanda contrapposte ma anche nel caso di parziale accoglimento della domanda.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e per l'effetto deve essere confermata la
RGAC 3877 ANNO 2023 Pag. 7 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
sentenza del giudice di pace di Roma n. 14119/2022 previa integrazione della motivazione
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo previa compensazione nella misura del 50% tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto,
conferma la sentenza del giudice di pace di Roma n. 14119/2022 previa integrazione della motivazione
condanna la a rimborsare alla società le spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio del presente giudizio, spese che liquida, complessivamente, in euro 2.550, di cui euro 2.550 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, lì 2 gennaio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 3877 ANNO 2023 Pag. 8 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale