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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Maurizio Ferrara ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 650 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2017, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ) in persona del suo presidente p.t., rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_1 in atti, dall'avv. Vincenzo Ciucci Giuliani, presso il cui studio in Montemurro (PZ), alla piazzetta Robilotta n. 2 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Francesco Falcone presso il cui studio in Sant'Arcangelo (PZ), alla
Via F. Turati n. 20, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Arcangelo n. 7/2017
(RG 52/2016) del 27.02.2017
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 20.04.2017, ritualmente notificato, l'
[...]
(d'ora in poi proponeva appello avverso la sentenza Parte_1 Pt_2
n. 7/2017 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Arcangelo il 27.02.2017, depositata in pari data, nella causa iscritta al n. 52/2016 R.G. e conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di
Lagonegro, al fine di ottenere la riforma dell'impugnata sentenza con la Controparte_1 quale veniva respinta l'opposizione dell'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n.
31/2016, emesso dal Giudice di Pace di Sant'Arcangelo e condanna dell' al pagamento Pt_2
delle spese processuali. In particolare, con il primo motivo di appello denominato “illogicità, contraddittorietà, violazione di legge della sentenza impugnata con riferimento all'art. 75 e 100 c.p.c. difetto di legittimazione passiva dell'appellante – c.d. adiectus solutionis causa” l' lamentava Pt_2
l'erronea interpretazione ed applicazione degli articoli 26 e 14 della legge statale n. 157 del
1992 e dell'articolo 34 della legge regionale Basilicata n. 2/1995 per non aver il Giudice di
Pace correttamente valutato il difetto di legittimazione passiva dell' di personalità CP_2
giuridica e costituente una mera articolazione della e non un ente a struttura Parte_1
associativa.
Con il secondo motivo di appello l' lamentava l'“illogicità, contraddittorietà, Pt_2
violazione di legge della sentenza impugnata con riferimento agli art. 26 della legge statale n.
157/1992 e legge regionale di Basilicata n. 2 del 1995 art 34 ed art. 119 della Costituzione
Italiana” con riferimento alla parte della sentenza che aveva attribuito alla nota dell' Pt_2
di riscontro al sollecito di pagamento del saldo dei danni accertati, prova del debito senza considerare che l'indennizzo oggetto della domanda giudiziale poteva essere riconosciuto nei limiti del fondo istituito dalla regione (ex artt. 26 L. n. 157/1192 e 34 L.R. Basilicata n.
2/1995). Chiedeva, pertanto, al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al
Tribunale di Lagonegro adito, in accoglimento del presente appello riformare la sentenza del giudice di pace di Sant'Arcangelo impugnata, e per l'effetto affermare: il difetto di legittimazione passiva dell'appellante per quanto esplicitato nel primo motivo d'appello indicato da intendersi integralmente riportato e trascritto, in subordine e gradatamente dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante all'appellato in ragione di quanto indicato nel secondo motivo di appello da intendersi integralmente riportato e trascritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, iva e cap di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.2017 si costituiva in giudizio che, ritenendo la sentenza impugnata assolutamente giusta chiedeva al Controparte_1
Tribunale adito di rigettare l'appello proposto dall' , con Parte_3
vittoria di spese.
2. In via preliminare, rispetto all'esame del merito dell'appello, occorre rilevare la sua ammissibilità sotto il profilo della tempestività della proposizione dell'impugnazione.
L'atto di citazione in appello è stato notificato alla parte appellata in data 28.04.2017 presso il procuratore costituito in primo grado e, quindi, nel rispetto del termine perentorio, previsto dall'art. 327 c.p.c., di trenta giorni a decorre dalla notifica della sentenza di primo grado
(31.03.2017). Ne consegue che l'appello deve essere considerato tempestivo e quindi ammissibile. Va inoltre precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di pag. 2/9 appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
3. Ciò posto, questo Tribunale ritiene che sussista il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La questione, rilevata d'ufficio all'udienza del 15.10.2024, è stata sottoposta al contraddittorio con assegnazione alle parti di termine per il deposito di memorie difensive per dedurre sulla questione.
ha proposto domanda volta al riconoscimento della quota residua Controparte_1 dell'importo, a suo dire, dovuto a titolo di indennizzo per i danni prodotti dalla fauna selvatica ai sensi degli artt. 26 e 14 L. n. 157/1992 e 34 L.R. Basilicata n. 2/1994 per come accertati con verbale del 22.05.2014 dal perito nominato dall'A.T.C. e liquidati nella sola percentuale del 50% con delibera del competente Organo collegiale nella seduta del 3 luglio 2015.
L'Amministrazione convenuta, in disparte le eccezioni preliminari e pregiudiziali, ha, sia in via stragiudiziale sia nel presente giudizio, eccepito di aver liquidato il contributo nella percentuale del 50% del danno accertato, nei limiti delle risorse stanziate per il fondo apposito istituito ex lege.
Al fine di analizzare la questione relativa alla giurisdizione appare opportuno soffermarsi sul quadro normativo di riferimento, nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie.
La legge n. 984 del 1977 all'articolo 1 prevede che “la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale”, detta legge è stata integrata e/o modificata dalla legge quadro n. 157 del 1992, che ha finalizzato la tutela della fauna selvatica alla realizzazione dell'interesse non solo della comunità nazionale, ma anche internazionale ed ha provveduto a precisare, sul piano delle competenze, che “le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali e alle direttive” (articolo 1 comma 3). Inoltre, l'articolo 9 prevede che “le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolgono i compiti di orientamento, di controlli e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali.
Alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna”. Con specifico riferimento alla costituzione degli Ambiti Territoriali di Caccia,
l'articolo 14 comma 1, della legge appena richiamata stabilisce che “le Regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello pag. 3/9 nazionale e le Province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in Ambiti Territoriali di Caccia, di dimensioni sub provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, specificando al comma 14 che l'organo di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi”.
L'articolo 26, poi, regola il profilo del risarcimento dei danni da fauna selvatica, prevedendo, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare di quella protetta, e dall'attività venatoria, la costituzione di un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti.
In attuazione della citata legge quadro, la Regione Basilicata ha emanato la legge regionale n.
2 del 1995 rubricata “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, che all'articolo 23 primo comma prevede, che in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale ed ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge n. 157/1992, che ciascuna Provincia ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia in Ambiti
Territoriali di Caccia (A.T.C.), la cui gestione è affidata a Comitati direttivi disciplinati dalla stessa legge. L'articolo 34 primo comma della legge regionale n. 2 del 1995 stabilisce: “1. E' costituito, con successivo art. 37, un fondo regionale destinato alla prevenzione ed al risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, cagionati alla produzione agricola, alle opere eseguite sui terreni coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e nell'esercizio dell'attività venatoria. E' costituito, altresì, un fondo, al quale afferisce anche una quota dei proventi derivanti dai versamenti effettuati annualmente dai cacciatori per il
“prelievo venatorio del cinghiale”, per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, cagionati ai proprietari dei veicoli incidentati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta. La
Giunta Regionale regolamenta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modifica, i criteri, la misura e le procedure per l'erogazione degli indennizzi relativi ai danni da incidenti stradali di cui sopra.
2. La Giunta regionale annualmente, con proprio atto amministrativo, provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, tra i comitati direttivi nei limiti della disponibilità delle risorse.
pag. 4/9 3. Ai fini della gestione del fondo ciascuna Provincia costituisce un comitato presieduto dall'Assessore Provinciale delegato alla materia e composto da tre rappresentanti delle
Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nella Regione.
4. Fa carico direttamente alle province, nell'ambito dello stanziamento loro assegnato, il risarcimento dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali di caccia è disposto dai comitati direttivi, d'intesa con le Province. (…)
6. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla
Provincia competente per territorio, che procede, entro 30 giorni, alle relative verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni e trasmette le relative perizie ai comitati direttivi degli
A.T.C. i quali provvedono alla liquidazione nei successivi 180 giorni”.
Alla luce del quadro normativo appena esaminato il Tribunale ritiene che il legislatore, sia statale, sia regionale, impropriamente utilizzi il termine “risarcimento”, trattandosi invece di un indennizzo, correlato da un lato alle esigenze di pubblico interesse connesse alla tutela, anche in attuazione di obblighi internazionali, della fauna selvatica, e, dall'altra, all'assenza di ogni profilo di illegittimità nella condotta dell'amministrazione peraltro tenuta al ristoro in osservanza di un obbligo di solidarietà che impone di non sacrificare a dette esigenze i contrapposti interessi del proprietario o conduttore del fondo, i quali sono riconosciuti con norme di azione che lasciano all'amministrazione margini di discrezionalità (cfr. Cass.
559/2000). A tal conclusione si giunge valorizzando proprio l'espressione “non altrimenti risarcibili” utilizzata nel corpo della norma di cui all'art. 34 L.R.B. n. 2/1995 che fa quindi salva l'ipotesi in cui può operare la tutela risarcitoria e di conseguenza induce ad escludere l'applicabilità, nel caso di specie, degli ordinari criteri di imputazione della responsabilità risarcitoria. Quindi, l'evento pregiudizievole per le colture agricole derivante dalla fauna selvatica, previsto ed accettato normativamente, e la sua inevitabilità fanno venir meno il carattere dell'antigiuridicità che legittimerebbe la pretesa risarcitoria, consentendo di ricondurre l'ipotesi alla tutela indennitaria, cui consegue l'obbligo per la pubblica amministrazione di indennizzare il coltivatore per il solo prodotto perduto. Il carattere indennitario dell'obbligazione è confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, un danno se “non altrimenti risarcibile” si chiede l'indennizzo sulla base della legge 11 febbraio 1992, art. 26 secondo quanto dispongono le leggi regionali relative alla costituzione pag. 5/9 del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo (Corte di Cass. Sent. n.
467del 2009).
Acclarata la natura indennitaria dell'obbligazione di pagamento in esame il Tribunale ritiene che la giurisdizione sial del giudice amministrativo.
Sul punto appare opportuno evidenziare che, secondo l'impostazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, “in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'"an", il
"quid" ed il "quomodo" dell'erogazione” (Cass. S.U. n.21062/2011).
Nel caso di specie il Tribunale osserva come la normativa sopra esaminata non preveda criteri certi per la determinazione del quantum dell'indennizzo spettante per i danni non altrimenti risarcibili cagionati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica. Al tempo stesso, nel riconoscere tale contributo nei limiti del fondo istituito ex art. 34 L.R.B. n. 271995 e dei criteri di riparto tra Ambiti di Caccia da esso previsti, non può ritenersi che il legislatore abbia inteso attribuirlo in misura pari al pregiudizio economico patito e tanto anche in considerazione della sua natura indennitaria che esclude l'applicabilità del principio di integralità del ristoro tipico della responsabilità risarcitoria.
In definitiva alla lettura delle summenzionate disposizioni, si ritiene dunque di poter individuare non solo un dovere dell' di indennizzare il privato per i danni causati alle Pt_2
colture dalla fauna selvatica, ma anche un potere discrezionale, quantomeno sul quantum dell'indennizzo. Ed infatti non sussiste alcuna disposizione che determini in modo certo e specifico l'ammontare dell'indennizzo, ma al contrario viene lasciato un ampio margine di discrezionalità all'Ente.
Alla luce delle summenzionate disposizioni è pacifico che al privato spetti un ristoro per il pregiudizio subito, ma residua un margine per valutazioni discrezionali dell'amministrazione.
Sul punto appare opportuno osservare come il legislatore sia in seguito intervenuto modificando l'art. 26 comma quarto l.r. cit. espressamente attribuendo al comitato direttivo la determinazione oltre alla liquidazione del risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, “in base alle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 34, nonché ad effettuare interventi, previamente concordati con la
Regione, ai fini della prevenzione dei danni medesimi” (art. 1, comma secondo, l.r. 20 marzo
2020, n. 12).
pag. 6/9 Solo con riferimento agli indennizzi relativi ai danni da incidenti stradali di cui all'art. 34 co.
1 l.r. cit. era previsto, in base alla normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, che “La Giunta Regionale regolamenta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modifica, i criteri, la misura e le procedure per l'erogazione degli indennizzi relativi ai danni da incidenti stradali di cui sopra”.
In definitiva il Tribunale ritiene che venendo in rilievo la discrezionalità della PA in relazione alla quantificazione dell'indennizzo in esame la giurisdizione debba essere devoluta al giudice amministrativo.
Inoltre, proprio con riferimento all'indennizzo per i danni causati da fauna selvatica ex lege n.
157/1992, con riguardo tuttavia ad una diversa legge regionale, segnatamente quella della
Regione Umbria, la Corte di Cassazione ha, inoltre, avuto modo di affermare che “mentre la posizione soggettiva del privato che pretende il rispetto della procedura di accertamento dei danni subiti e della proporzione tra entità del danno accertato e stanziamento erogato è di diritto soggettivo, perchè disciplinato da norme di relazione contenute nella legge, l'interesse del medesimo ad ottenere l'integrale risarcimento del danno come accertato dalla è Parte_1
legittimo, perchè la norma che dispone il sacrificio economico costituisce un vincolo alla proprietà e all'impresa per la tutela di interessi pubblici e dipende dall' ammontare dei fondi assegnati dalla Regione alla (che nella specie, come innanzi detto, per ciascun Parte_1 anno di riferimento è stato di molto inferiore al limite massimo risarcibile)” (Cass. S.U. n.
24466/2013).
Non appare dirimente la circostanza che la legge della Regione Umbria esaminata nella pronuncia appena citata preveda la limitazione dell'indennizzo nella misura del 70% del danno accertato mentre la L.R. Basilicata n. 2/1995 non preveda un limite di tal specie.
Innanzitutto, nel presente giudizio, l'attore ha chiesto, per l'appunto, di accertare non il rispetto della procedura di accertamento dei danni subiti ma l'integrale importo dovuto ai sensi degli artt. 26-14 L. n. 157/1992 e L.R.B. n. 2/1995 per come accertato dalla Provincia.
Inoltre, proprio perché non è previsto un criterio certo per la quantificazione dell'indennizzo ma al contempo sono previste dotazioni finanziarie limitate, vista la previsione del fondo appositamente istituito ai sensi dell'art. 34 L.R.B. n. 2/1995, deve ritenersi che, nel caso di specie, in assenza di previsione di percentuali di riconoscimento dell'indennizzo da calcolare sul danno accertato e/o di tetti massimi, i margini di discrezionalità per la P.A. sono evidentemente superiori rispetto a quelli oggetto della pronuncia della Suprema Corte.
Il Tribunale tiene inoltre ad evidenziare come da nessuno dei documenti prodotti né dalle difese assunta dall' è possibile sostenere che l'importo già riconosciuto al Pt_2 CP_1 pag. 7/9 prima della domanda giudiziale, pari ad euro 2.494,51, rappresentasse il 50% dell'importo dovuto ai sensi della normativa in esame. Nella lettera prot. n. 6094 dell'A.T.C. prodotta dal
è chiaramente indicato che l'importo era pari al 50% del danno accertato. In CP_1 definitiva da nessun atto si evince che l' abbia riconosciuto che al spettasse un Pt_2 CP_1
indennizzo superiore ma solo che il danno accertato era superiore. Tanto assume rilevanza primaria in quanto l'indennizzo per sua natura non è riconosciuto in misura pari al pregiudizio economico patito, non applicandosi ad esso il principio, tipico della responsabilità risarcitoria, di integralità del ristoro. L'Amministrazione ha di contro esposto, sia nelle lettere trasmesse prima del giudizio e prodotte dallo stesso sia con le difese assunte in giudizio, che CP_1
l'indennizzo è stato riconosciuto in misura pari al 50% del danno accertato e tanto nei limiti delle dotazioni finanziarie stanziate per l'anno 2014.
Non sono pertinenti i richiami giurisprudenziali di parte appellata contenuti nelle memorie autorizzate in quanto relativi a diverse fattispecie in cui veniva in rilievo la domanda di condanna della P.A. al risarcimento dei danni sofferti dal privato proprietario di colture danneggiate da animali selvatici e non l'indennizzo ex art. 34 L.R.B. n. 2/1995 (cfr. Cass. n.
10701/2009: “…spetta alla giurisdizione del giudice ordinario senza che al riguardo assuma alcun rilievo la procedimentalizzazione dell'accertamento del fatto prevista dalla L.R. (nella specie, 15 febbraio 1994, n. 8) in quanto, non essendo in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico, la posizione del richiedente non è inquadrabile nello schema "norma - potere - effetto giuridico", bensì in quello "norma - fatto - effetto giuridico", nè la tutela della situazione giuridica del danneggiato può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'ente territoriale, costituendo siffatte limitazioni degli elementi estranei che si risolvono in una condizione di privilegio meramente soggettiva”).
Da ultimo il Tribunale precisa che la S.C. ha affermato che “Il fatto che il diritto all'indennizzo trovi un limite nello stanziamento dei fondi previsto dalla Regione è coerente con la semplice considerazione per cui la tutela della fauna selvatica è un valore;
in altre parole, non si è in presenza di un risarcimento del danno da fatto illecito, bensì del necessario bilanciamento tra interessi contrapposti entrambi meritevoli di tutela: da un lato, quello della collettività al ripopolamento faunistico e, dall'altro, quello dei coltivatori alla preservazione delle loro attività. La legge regionale umbra, in armonia con quella statale, tende a distribuire sulla collettività l'onere di un danno che deriva da un'attività lecita, sicchè sarebbe evidentemente illogico ipotizzare un obbligo di risarcimento pieno ed integrale”
(Cass. n. 22348/2014).
pag. 8/9 Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed assorbimento di ogni ulteriore questione. In accoglimento della domanda dell va Pt_2 Controparte_1
condannato a restituire alla parte appellante tutto quanto incassato in esecuzione della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo revocato.
4. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio in considerazione dell'obiettiva difficoltà nell'individuare l'esatta consistenza della situazione giuridica azionata (dalla quale dipende la soluzione della questione di giurisdizione), anche alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia, e in definitiva della pronuncia in rito adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 7/2017 del Giudice di Pace di
Sant'Arcangelo, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da essendo la giurisdizione attribuita al giudice amministrativo;
Controparte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 31/2016 emesso il 16.07.2016 dal Giudice di
Pace di Sant'Arcangelo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
4) condanna a restituire alla parte appellante tutto quanto incassato in Controparte_1
esecuzione della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo revocato.
Così deciso, in Lagonegro in data 3.06.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Maurizio Ferrara ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 650 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2017, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ) in persona del suo presidente p.t., rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_1 in atti, dall'avv. Vincenzo Ciucci Giuliani, presso il cui studio in Montemurro (PZ), alla piazzetta Robilotta n. 2 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Francesco Falcone presso il cui studio in Sant'Arcangelo (PZ), alla
Via F. Turati n. 20, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Arcangelo n. 7/2017
(RG 52/2016) del 27.02.2017
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 20.04.2017, ritualmente notificato, l'
[...]
(d'ora in poi proponeva appello avverso la sentenza Parte_1 Pt_2
n. 7/2017 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Arcangelo il 27.02.2017, depositata in pari data, nella causa iscritta al n. 52/2016 R.G. e conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di
Lagonegro, al fine di ottenere la riforma dell'impugnata sentenza con la Controparte_1 quale veniva respinta l'opposizione dell'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n.
31/2016, emesso dal Giudice di Pace di Sant'Arcangelo e condanna dell' al pagamento Pt_2
delle spese processuali. In particolare, con il primo motivo di appello denominato “illogicità, contraddittorietà, violazione di legge della sentenza impugnata con riferimento all'art. 75 e 100 c.p.c. difetto di legittimazione passiva dell'appellante – c.d. adiectus solutionis causa” l' lamentava Pt_2
l'erronea interpretazione ed applicazione degli articoli 26 e 14 della legge statale n. 157 del
1992 e dell'articolo 34 della legge regionale Basilicata n. 2/1995 per non aver il Giudice di
Pace correttamente valutato il difetto di legittimazione passiva dell' di personalità CP_2
giuridica e costituente una mera articolazione della e non un ente a struttura Parte_1
associativa.
Con il secondo motivo di appello l' lamentava l'“illogicità, contraddittorietà, Pt_2
violazione di legge della sentenza impugnata con riferimento agli art. 26 della legge statale n.
157/1992 e legge regionale di Basilicata n. 2 del 1995 art 34 ed art. 119 della Costituzione
Italiana” con riferimento alla parte della sentenza che aveva attribuito alla nota dell' Pt_2
di riscontro al sollecito di pagamento del saldo dei danni accertati, prova del debito senza considerare che l'indennizzo oggetto della domanda giudiziale poteva essere riconosciuto nei limiti del fondo istituito dalla regione (ex artt. 26 L. n. 157/1192 e 34 L.R. Basilicata n.
2/1995). Chiedeva, pertanto, al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al
Tribunale di Lagonegro adito, in accoglimento del presente appello riformare la sentenza del giudice di pace di Sant'Arcangelo impugnata, e per l'effetto affermare: il difetto di legittimazione passiva dell'appellante per quanto esplicitato nel primo motivo d'appello indicato da intendersi integralmente riportato e trascritto, in subordine e gradatamente dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante all'appellato in ragione di quanto indicato nel secondo motivo di appello da intendersi integralmente riportato e trascritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, iva e cap di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.2017 si costituiva in giudizio che, ritenendo la sentenza impugnata assolutamente giusta chiedeva al Controparte_1
Tribunale adito di rigettare l'appello proposto dall' , con Parte_3
vittoria di spese.
2. In via preliminare, rispetto all'esame del merito dell'appello, occorre rilevare la sua ammissibilità sotto il profilo della tempestività della proposizione dell'impugnazione.
L'atto di citazione in appello è stato notificato alla parte appellata in data 28.04.2017 presso il procuratore costituito in primo grado e, quindi, nel rispetto del termine perentorio, previsto dall'art. 327 c.p.c., di trenta giorni a decorre dalla notifica della sentenza di primo grado
(31.03.2017). Ne consegue che l'appello deve essere considerato tempestivo e quindi ammissibile. Va inoltre precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di pag. 2/9 appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
3. Ciò posto, questo Tribunale ritiene che sussista il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La questione, rilevata d'ufficio all'udienza del 15.10.2024, è stata sottoposta al contraddittorio con assegnazione alle parti di termine per il deposito di memorie difensive per dedurre sulla questione.
ha proposto domanda volta al riconoscimento della quota residua Controparte_1 dell'importo, a suo dire, dovuto a titolo di indennizzo per i danni prodotti dalla fauna selvatica ai sensi degli artt. 26 e 14 L. n. 157/1992 e 34 L.R. Basilicata n. 2/1994 per come accertati con verbale del 22.05.2014 dal perito nominato dall'A.T.C. e liquidati nella sola percentuale del 50% con delibera del competente Organo collegiale nella seduta del 3 luglio 2015.
L'Amministrazione convenuta, in disparte le eccezioni preliminari e pregiudiziali, ha, sia in via stragiudiziale sia nel presente giudizio, eccepito di aver liquidato il contributo nella percentuale del 50% del danno accertato, nei limiti delle risorse stanziate per il fondo apposito istituito ex lege.
Al fine di analizzare la questione relativa alla giurisdizione appare opportuno soffermarsi sul quadro normativo di riferimento, nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie.
La legge n. 984 del 1977 all'articolo 1 prevede che “la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale”, detta legge è stata integrata e/o modificata dalla legge quadro n. 157 del 1992, che ha finalizzato la tutela della fauna selvatica alla realizzazione dell'interesse non solo della comunità nazionale, ma anche internazionale ed ha provveduto a precisare, sul piano delle competenze, che “le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali e alle direttive” (articolo 1 comma 3). Inoltre, l'articolo 9 prevede che “le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolgono i compiti di orientamento, di controlli e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali.
Alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna”. Con specifico riferimento alla costituzione degli Ambiti Territoriali di Caccia,
l'articolo 14 comma 1, della legge appena richiamata stabilisce che “le Regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello pag. 3/9 nazionale e le Province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in Ambiti Territoriali di Caccia, di dimensioni sub provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, specificando al comma 14 che l'organo di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi”.
L'articolo 26, poi, regola il profilo del risarcimento dei danni da fauna selvatica, prevedendo, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare di quella protetta, e dall'attività venatoria, la costituzione di un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti.
In attuazione della citata legge quadro, la Regione Basilicata ha emanato la legge regionale n.
2 del 1995 rubricata “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, che all'articolo 23 primo comma prevede, che in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale ed ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge n. 157/1992, che ciascuna Provincia ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia in Ambiti
Territoriali di Caccia (A.T.C.), la cui gestione è affidata a Comitati direttivi disciplinati dalla stessa legge. L'articolo 34 primo comma della legge regionale n. 2 del 1995 stabilisce: “1. E' costituito, con successivo art. 37, un fondo regionale destinato alla prevenzione ed al risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, cagionati alla produzione agricola, alle opere eseguite sui terreni coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e nell'esercizio dell'attività venatoria. E' costituito, altresì, un fondo, al quale afferisce anche una quota dei proventi derivanti dai versamenti effettuati annualmente dai cacciatori per il
“prelievo venatorio del cinghiale”, per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, cagionati ai proprietari dei veicoli incidentati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta. La
Giunta Regionale regolamenta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modifica, i criteri, la misura e le procedure per l'erogazione degli indennizzi relativi ai danni da incidenti stradali di cui sopra.
2. La Giunta regionale annualmente, con proprio atto amministrativo, provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, tra i comitati direttivi nei limiti della disponibilità delle risorse.
pag. 4/9 3. Ai fini della gestione del fondo ciascuna Provincia costituisce un comitato presieduto dall'Assessore Provinciale delegato alla materia e composto da tre rappresentanti delle
Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nella Regione.
4. Fa carico direttamente alle province, nell'ambito dello stanziamento loro assegnato, il risarcimento dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali di caccia è disposto dai comitati direttivi, d'intesa con le Province. (…)
6. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla
Provincia competente per territorio, che procede, entro 30 giorni, alle relative verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni e trasmette le relative perizie ai comitati direttivi degli
A.T.C. i quali provvedono alla liquidazione nei successivi 180 giorni”.
Alla luce del quadro normativo appena esaminato il Tribunale ritiene che il legislatore, sia statale, sia regionale, impropriamente utilizzi il termine “risarcimento”, trattandosi invece di un indennizzo, correlato da un lato alle esigenze di pubblico interesse connesse alla tutela, anche in attuazione di obblighi internazionali, della fauna selvatica, e, dall'altra, all'assenza di ogni profilo di illegittimità nella condotta dell'amministrazione peraltro tenuta al ristoro in osservanza di un obbligo di solidarietà che impone di non sacrificare a dette esigenze i contrapposti interessi del proprietario o conduttore del fondo, i quali sono riconosciuti con norme di azione che lasciano all'amministrazione margini di discrezionalità (cfr. Cass.
559/2000). A tal conclusione si giunge valorizzando proprio l'espressione “non altrimenti risarcibili” utilizzata nel corpo della norma di cui all'art. 34 L.R.B. n. 2/1995 che fa quindi salva l'ipotesi in cui può operare la tutela risarcitoria e di conseguenza induce ad escludere l'applicabilità, nel caso di specie, degli ordinari criteri di imputazione della responsabilità risarcitoria. Quindi, l'evento pregiudizievole per le colture agricole derivante dalla fauna selvatica, previsto ed accettato normativamente, e la sua inevitabilità fanno venir meno il carattere dell'antigiuridicità che legittimerebbe la pretesa risarcitoria, consentendo di ricondurre l'ipotesi alla tutela indennitaria, cui consegue l'obbligo per la pubblica amministrazione di indennizzare il coltivatore per il solo prodotto perduto. Il carattere indennitario dell'obbligazione è confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, un danno se “non altrimenti risarcibile” si chiede l'indennizzo sulla base della legge 11 febbraio 1992, art. 26 secondo quanto dispongono le leggi regionali relative alla costituzione pag. 5/9 del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo (Corte di Cass. Sent. n.
467del 2009).
Acclarata la natura indennitaria dell'obbligazione di pagamento in esame il Tribunale ritiene che la giurisdizione sial del giudice amministrativo.
Sul punto appare opportuno evidenziare che, secondo l'impostazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, “in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'"an", il
"quid" ed il "quomodo" dell'erogazione” (Cass. S.U. n.21062/2011).
Nel caso di specie il Tribunale osserva come la normativa sopra esaminata non preveda criteri certi per la determinazione del quantum dell'indennizzo spettante per i danni non altrimenti risarcibili cagionati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica. Al tempo stesso, nel riconoscere tale contributo nei limiti del fondo istituito ex art. 34 L.R.B. n. 271995 e dei criteri di riparto tra Ambiti di Caccia da esso previsti, non può ritenersi che il legislatore abbia inteso attribuirlo in misura pari al pregiudizio economico patito e tanto anche in considerazione della sua natura indennitaria che esclude l'applicabilità del principio di integralità del ristoro tipico della responsabilità risarcitoria.
In definitiva alla lettura delle summenzionate disposizioni, si ritiene dunque di poter individuare non solo un dovere dell' di indennizzare il privato per i danni causati alle Pt_2
colture dalla fauna selvatica, ma anche un potere discrezionale, quantomeno sul quantum dell'indennizzo. Ed infatti non sussiste alcuna disposizione che determini in modo certo e specifico l'ammontare dell'indennizzo, ma al contrario viene lasciato un ampio margine di discrezionalità all'Ente.
Alla luce delle summenzionate disposizioni è pacifico che al privato spetti un ristoro per il pregiudizio subito, ma residua un margine per valutazioni discrezionali dell'amministrazione.
Sul punto appare opportuno osservare come il legislatore sia in seguito intervenuto modificando l'art. 26 comma quarto l.r. cit. espressamente attribuendo al comitato direttivo la determinazione oltre alla liquidazione del risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, “in base alle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 34, nonché ad effettuare interventi, previamente concordati con la
Regione, ai fini della prevenzione dei danni medesimi” (art. 1, comma secondo, l.r. 20 marzo
2020, n. 12).
pag. 6/9 Solo con riferimento agli indennizzi relativi ai danni da incidenti stradali di cui all'art. 34 co.
1 l.r. cit. era previsto, in base alla normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, che “La Giunta Regionale regolamenta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modifica, i criteri, la misura e le procedure per l'erogazione degli indennizzi relativi ai danni da incidenti stradali di cui sopra”.
In definitiva il Tribunale ritiene che venendo in rilievo la discrezionalità della PA in relazione alla quantificazione dell'indennizzo in esame la giurisdizione debba essere devoluta al giudice amministrativo.
Inoltre, proprio con riferimento all'indennizzo per i danni causati da fauna selvatica ex lege n.
157/1992, con riguardo tuttavia ad una diversa legge regionale, segnatamente quella della
Regione Umbria, la Corte di Cassazione ha, inoltre, avuto modo di affermare che “mentre la posizione soggettiva del privato che pretende il rispetto della procedura di accertamento dei danni subiti e della proporzione tra entità del danno accertato e stanziamento erogato è di diritto soggettivo, perchè disciplinato da norme di relazione contenute nella legge, l'interesse del medesimo ad ottenere l'integrale risarcimento del danno come accertato dalla è Parte_1
legittimo, perchè la norma che dispone il sacrificio economico costituisce un vincolo alla proprietà e all'impresa per la tutela di interessi pubblici e dipende dall' ammontare dei fondi assegnati dalla Regione alla (che nella specie, come innanzi detto, per ciascun Parte_1 anno di riferimento è stato di molto inferiore al limite massimo risarcibile)” (Cass. S.U. n.
24466/2013).
Non appare dirimente la circostanza che la legge della Regione Umbria esaminata nella pronuncia appena citata preveda la limitazione dell'indennizzo nella misura del 70% del danno accertato mentre la L.R. Basilicata n. 2/1995 non preveda un limite di tal specie.
Innanzitutto, nel presente giudizio, l'attore ha chiesto, per l'appunto, di accertare non il rispetto della procedura di accertamento dei danni subiti ma l'integrale importo dovuto ai sensi degli artt. 26-14 L. n. 157/1992 e L.R.B. n. 2/1995 per come accertato dalla Provincia.
Inoltre, proprio perché non è previsto un criterio certo per la quantificazione dell'indennizzo ma al contempo sono previste dotazioni finanziarie limitate, vista la previsione del fondo appositamente istituito ai sensi dell'art. 34 L.R.B. n. 2/1995, deve ritenersi che, nel caso di specie, in assenza di previsione di percentuali di riconoscimento dell'indennizzo da calcolare sul danno accertato e/o di tetti massimi, i margini di discrezionalità per la P.A. sono evidentemente superiori rispetto a quelli oggetto della pronuncia della Suprema Corte.
Il Tribunale tiene inoltre ad evidenziare come da nessuno dei documenti prodotti né dalle difese assunta dall' è possibile sostenere che l'importo già riconosciuto al Pt_2 CP_1 pag. 7/9 prima della domanda giudiziale, pari ad euro 2.494,51, rappresentasse il 50% dell'importo dovuto ai sensi della normativa in esame. Nella lettera prot. n. 6094 dell'A.T.C. prodotta dal
è chiaramente indicato che l'importo era pari al 50% del danno accertato. In CP_1 definitiva da nessun atto si evince che l' abbia riconosciuto che al spettasse un Pt_2 CP_1
indennizzo superiore ma solo che il danno accertato era superiore. Tanto assume rilevanza primaria in quanto l'indennizzo per sua natura non è riconosciuto in misura pari al pregiudizio economico patito, non applicandosi ad esso il principio, tipico della responsabilità risarcitoria, di integralità del ristoro. L'Amministrazione ha di contro esposto, sia nelle lettere trasmesse prima del giudizio e prodotte dallo stesso sia con le difese assunte in giudizio, che CP_1
l'indennizzo è stato riconosciuto in misura pari al 50% del danno accertato e tanto nei limiti delle dotazioni finanziarie stanziate per l'anno 2014.
Non sono pertinenti i richiami giurisprudenziali di parte appellata contenuti nelle memorie autorizzate in quanto relativi a diverse fattispecie in cui veniva in rilievo la domanda di condanna della P.A. al risarcimento dei danni sofferti dal privato proprietario di colture danneggiate da animali selvatici e non l'indennizzo ex art. 34 L.R.B. n. 2/1995 (cfr. Cass. n.
10701/2009: “…spetta alla giurisdizione del giudice ordinario senza che al riguardo assuma alcun rilievo la procedimentalizzazione dell'accertamento del fatto prevista dalla L.R. (nella specie, 15 febbraio 1994, n. 8) in quanto, non essendo in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico, la posizione del richiedente non è inquadrabile nello schema "norma - potere - effetto giuridico", bensì in quello "norma - fatto - effetto giuridico", nè la tutela della situazione giuridica del danneggiato può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'ente territoriale, costituendo siffatte limitazioni degli elementi estranei che si risolvono in una condizione di privilegio meramente soggettiva”).
Da ultimo il Tribunale precisa che la S.C. ha affermato che “Il fatto che il diritto all'indennizzo trovi un limite nello stanziamento dei fondi previsto dalla Regione è coerente con la semplice considerazione per cui la tutela della fauna selvatica è un valore;
in altre parole, non si è in presenza di un risarcimento del danno da fatto illecito, bensì del necessario bilanciamento tra interessi contrapposti entrambi meritevoli di tutela: da un lato, quello della collettività al ripopolamento faunistico e, dall'altro, quello dei coltivatori alla preservazione delle loro attività. La legge regionale umbra, in armonia con quella statale, tende a distribuire sulla collettività l'onere di un danno che deriva da un'attività lecita, sicchè sarebbe evidentemente illogico ipotizzare un obbligo di risarcimento pieno ed integrale”
(Cass. n. 22348/2014).
pag. 8/9 Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed assorbimento di ogni ulteriore questione. In accoglimento della domanda dell va Pt_2 Controparte_1
condannato a restituire alla parte appellante tutto quanto incassato in esecuzione della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo revocato.
4. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio in considerazione dell'obiettiva difficoltà nell'individuare l'esatta consistenza della situazione giuridica azionata (dalla quale dipende la soluzione della questione di giurisdizione), anche alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia, e in definitiva della pronuncia in rito adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 7/2017 del Giudice di Pace di
Sant'Arcangelo, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da essendo la giurisdizione attribuita al giudice amministrativo;
Controparte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 31/2016 emesso il 16.07.2016 dal Giudice di
Pace di Sant'Arcangelo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
4) condanna a restituire alla parte appellante tutto quanto incassato in Controparte_1
esecuzione della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo revocato.
Così deciso, in Lagonegro in data 3.06.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
pag. 9/9